80.2015.42
Procedura: tassazione per apprezzamento, sproporzione fra entrate e uscite, dipendente di una società, mancato chiarimento dei rapporti con quest'ultima
7 ottobre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.42
80.2015.43
Lugano
7 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 febbraio 2015 contro la decisione del 4 febbraio 2015 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2013, RI 1 ha indicato di svolgere la
professione di manager ed ha dichiarato uno stipendio lordo di fr. 19'250.– e
contributi di legge (AVS/AI/IPG/AD) di fr. 1'453.–.
Con scritto del 13 ottobre
2014, l’RS 1 gli ha sottoposto un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui
emergeva una liquidità insufficiente, invitandolo a prendere posizione. Gli ha
inoltre chiesto di trasmettere il certificato di salario e di fornire
informazioni in merito all’azionariato della __________.
B. Non avendo ottenuto
risposta, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 26 novembre 2014, ha
notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, nella quale ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 29'700.– sia per l’IC sia per l’IFD.
Ai proventi dichiarati aveva aggiunto “altri redditi” per fr. 12'000.–,
spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
Il 5 dicembre 2014
perveniva all’Ufficio di tassazione il certificato di salario, dal quale
risultava un reddito netto di fr. 17'797.–.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione il 4 dicembre 2014,
argomentando di aver percepito uno stipendio dalla __________ solo fino al 30
novembre 2013, poiché in seguito la società non è più stata in grado di pagare.
Il reclamante ha sottolineato di non aver percepito altri redditi.
L’Ufficio di tassazione si
è nuovamente rivolto al contribuente, con scritto dell’11 dicembre 2014,
attribuendogli un termine fino al 15 gennaio 2015 per produrre la
documentazione e le informazioni seguenti:
·
certificato di salario debitamente compilato e firmato dal datore
di lavoro;
·
ricevute e/o ordini d’accredito attestanti l’incasso dello stipendio;
·
copia del contratto di costituzione e documenti relativi alla liquidazione
della __________;
·
ricevute e/o ordini di addebito attestanti il pagamento della
pigione;
·
osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite.
Il reclamante non ha dato
seguito all’invito in questione.
D. Con decisione del 4
febbraio 2015, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del
contribuente. Nella motivazione, ha rilevato che, non avendo il reclamante
presentato la documentazione richiesta, “l’autorità fiscale, in mancanza di
nuovi elementi, conferma la tassazione di prima istanza”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non aver
conseguito altri redditi oltre a quanto dichiarato e, in particolare, di non
avere più percepito nulla dopo il 1° dicembre 2013, tanto è vero che
attualmente è in assistenza. Contesta poi il calcolo del dispendio stabilito
dall’Ufficio di tassazione, negando in particolar modo di avere un’autovettura.
Il 27 luglio 2014 la
Camera di diritto tributario si è rivolta all’insor-gente, attribuendogli un
termine per ritirare il ricorso oppure per dare seguito alla richiesta di
documentazione dell’Ufficio di tassazione e per prendere posizione sul calcolo
delle entrate e delle uscite.
Il ricorrente non ha dato
seguito allo scritto in questione.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità
di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura
fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo
l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione
determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura
fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è
tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad
art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La
tassazione d’uf-ficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione
dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della
propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
2.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di
evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.
3.1.
Il
ricorrente ha dichiarato, quale unico reddito conseguito nel corso del periodo
fiscale 2013, lo stipendio versatogli dalla __________, che ammontava a fr.
17'797.– netti. Se nel periodo precedente il contribuente aveva indicato di
svolgere un’attività lucrativa indipendente, quale “consulente indipendente”,
nel periodo litigioso ha dichiarato solo lo stipendio versatogli dalla suddetta
società, della quale risulta essere presidente e la quale ha altresì il proprio
recapito al suo domicilio.
Alla
luce del confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale, l’Ufficio di
tassazione ha attribuito al ricorrente un termine per spiegare con quali mezzi
avesse fatto fronte al fabbisogno per il suo sostentamento. Né durante la
procedura di tassazione né nella successiva procedura di reclamo, egli ha
tuttavia preso posizione su tale aspetto. Con il suo ricorso a questa Camera,
ha genericamente contestato il calcolo intrapreso dall’Ufficio di tassazione,
sostenendo di non riuscire a capire da dove sia nato, ed ha in particolar modo
contestato l’uscita di 4'000 franchi, che secondo l’autorità di tassazione si
riferirebbe alle spese per l’auto-mobile.
Interpellato
nuovamente da questa Camera durante la procedura di ricorso, non ha risposto.
3.2
Pur
avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dal ricorrente non fosse completa,
l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione
d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato
il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex
art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del
Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non
impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in
base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova
(sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid.
3).
3.3
È
evidente che, con uno stipendio netto di fr. 17'797.– ed un canone di locazione
di fr. 9'600.–, non è possibile far fronte al minimo vitale. Si giustificava
pertanto la richiesta dell’autorità fiscale, che ha sottoposto al contribuente
un proprio calcolo, nel quale ha considerato anche le imposte pagate e le spese
per l’uso dell’automobile, riducendo in tal modo la disponibilità mensile a 248
franchi.
Come
accennato, l’unica contestazione opposta dal ricorrente al calcolo in questione
concerne le spese per l’uso dell’automobile, di cui egli a suo avviso non
sarebbe proprietario. A tale riguardo, dagli atti dell’Ufficio di tassazione si
evince tuttavia che il contribuente aveva immatricolato un’automobile Alfa
Romeo __________ nel 2009; solo nel corso del periodo fiscale in discussione
(precisamente il 17 maggio 2013) la stessa sarebbe stata immatricolata dalla
società __________. Questa constatazione permette di concludere non solo che, per
almeno una parte dell’anno, il contribuente è stato proprietario di
un’automobile, ma anche che, con la società di cui è dipendente e presidente,
egli ha rapporti particolarmente stretti. Si comprende pertanto perché
l’Ufficio di tassazione gli abbia chiesto anche informazioni in merito al
pagamento dello stipendio. Non si può escludere infatti che egli abbia
beneficiato di vantaggi, quale socio o persona vicina.
In
ogni caso, la stima delle spese per l’uso dell’automobile di fr. 4'000.– appare
più che giustificata, se non prudenziale. Del resto, la Camera di diritto
tributario lo ha espressamente invitato a prender posizione su questo aspetto,
con la lettera del 27 luglio 2015, ma non lo ha fatto.
Ancor
meno pertinente è la contestazione dell’importo di fr. 1'453.–, inserito
dall’Ufficio di tassazione fra le uscite. È vero, come ha obiettato il contribuente
nel suo ricorso, che i contributi AVS/AI/IPG/AD trattenuti dal suo stipendio
sono stati pagati dal datore di lavoro. Tuttavia, l’autorità fiscale li ha
inseriti nel calcolo del dispendio per il fatto che ha indicato fra le entrate
lo stipendio lordo (fr. 19'250.–). Se avesse conteggiato lo stipendio netto
(fr. 17'797.–), avrebbe raggiunto lo stesso risultato, senza dover considerare
fra le uscite i contributi in discussione.
3.4
In
queste circostanze, l’aggiunta al reddito dichiarato di un importo di fr.
12'000.– appare giustificata, non avendo il ricorrente offerto alcuna
spiegazione in merito ai suoi rapporti con la società di cui è impiegato ed
agli eventuali vantaggi goduti in tale ambito e non avendo neppure spiegato in
quale modo abbia fatto fronte al fabbisogno minimo per il suo sostentamento
personale.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: