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Decisione

80.2015.44

Procedura: doppia imposizione intercantonale, decisione di tassazione di un altro cantone già passata in giudicato, necessità di una decisione di ultima istanza cantonale per adire il Tribunale federa

16 ottobre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione di

tassazione IC /IFD del 26.11.2014 l’RS 1 (di seguito UT) commisurava, per il

periodo fiscale 2012, in CHF 2'314.75 l’ammontare relativo all’imposta

cantonale ed in CHF 334.05, quello per l’imposta federale diretta, dovuti da RI

1 all’erario.

B. Con reclamo 28.12.2015/

19.1.2015 (emendato in lingua italiana), la contribuente insorgeva avverso la

decisione di tassazione 26.11.2014 per il periodo fiscale 2012. La stessa contestava

nel merito il mancato riconoscimento della deduzione relativa alle spese di

trasporto con l’autovettura.

RI 1 precisava inoltre

di aver già corrisposto – per il periodo fiscale 2012 – le imposte al __________

ed al Comune di __________ (suo precedente domicilio). La stessa chiedeva

all’Autorità fiscale di indicarle la procedura da seguire per ottenere la

restituzione degli importi già pagati al fisco del Canton __________.

C. Con decisione

4.2.2015 l’UT stabiliva in CHF 2'240.90 l’imposta cantonale, mentre in CHF

315.55 l’imposta federale diretta. Nella motivazione il fisco precisava, per

quanto attiene all’assogget-tamento fiscale della contribuente nel Cantone __________:

La

signora RI 1 ha preso domicilio a __________ in data 01.01.2012; per questo

motivo ella è illimitatamente imponibile nel __________ per l’intero anno 2012.

(...). Per quanto attiene le imposte 2012 già pagate al Comune di __________,

la presente autorità ritiene che si trattino di semplici acconti. Si prega la

contribuente di voler contattare la competente autorità comunale / cantonale

per richiedere la restituzione di tali acconti. Al riguardo sarebbe opportuno

informare l’autorità __________ che le imposte vengono pagate per l’intero anno

2012 in __________, luogo in cui convive con il signor __________.

D. Con ricorso 18.2.2015/24.2.2015,

3.3.2015/4.3.2015 – trasmesso sia all’UT sia a questa Camera – RI 1 impugna la

decisione 4.2.2015, sostenendo che il fisco del Canton __________ le aveva

comunicato che, senza una decisione del Tribunale federale, non era possibile

procedere alla restituzione dei soldi già versati all’erario d’oltralpe. In

merito allegava copia della corrispondenza intrattenuta via e-mail con le

autorità fiscali __________. La ricorrente non contesta il suo assoggettamento

illimitato nel Cantone __________, per il periodo fiscale 2012.

Diritto

1. Non è chiaro dal

ricorso se la contribuente abbia impugnato anche la decisione che concerne

l’imposta federale diretta, notificatale contestualmente a quella relativa

all’imposta cantonale. Il ricorso si limita infatti ad indicare quale oggetto

le “tasse del 2012”.

In effetti, se le autorità

di tassazione del Canton Zurigo l’aves-sero assoggettata anche all’IFD, anche

in questo ambito si giustificherebbe una sua contestazione.

Tuttavia, secondo l’art.

108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso

viene fissato dall’Ammini-strazione federale delle contribuzioni ove entrino in

linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull'amministrazione della giustizia federale. Autorità di ricorso è cioè il Tribunale

amministrativo federale.

Ne consegue che la Camera

di diritto tributario non sarebbe in nessun caso competente in questo ambito.

Considerandi

2.

Il principio del

divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto

che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più

Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte

analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti

della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali,

pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è unicamente di competenza

di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C_163/2015 del

20.8

, consid. 3).

3.

3.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale in applicazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost.,

l’imposizione del reddito e della sostanza mobiliare di una persona è di

spettanza del Cantone nel quale questa ha il proprio domicilio fiscale. Per domicilio

fiscale deve essere inteso principalmente il domicilio civile, ossia il luogo

in cui l’interessato risiede con l’intenzione di stabilirvisi in maniera

durevole oppure ancora il luogo dove si situa il centro dei suoi interessi (art.

3.

cpv. 2 LAID). Il domicilio politico non gioca – in tal contesto – alcun ruolo

decisivo: il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici non

costituiscono, allo stesso titolo che le altre relazioni della persona

assoggettata all’imposta, che indizi utili per determinare il domicilio

fiscale. Il luogo nel quale la persona assoggettata ha il centro dei suoi

interessi deve essere determinato in funzione dell’insieme delle circostanze

oggettive e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona: in tal senso

non è possibile scegliere liberamente un domicilio fiscale. Nel caso in cui una

persona soggiorni alternativamente in due luoghi differenti, ad esempio nel

caso in cui il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale,

il suo domicilio fiscale si trova nel luogo in cui questa ha le relazioni più

strette (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.1.; sentenza TF

2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 3. – 3.1.).

3.2

Per il contribuente coniugato,

come pure per chi vive in concubinato, anche nel caso in cui vivono separati, i

legami creati dai rapporti personali e famigliari (sposi, concubini, figli)

sono considerati prevalenti su quelli con il luogo di lavoro, ragione per cui

tali persone sono imponibili al luogo di residenza della famiglia (sentenza TF

2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.2.; sentenza TF 2C_332/2015 del 23.7.2015,

consid. 4.).

3.3

Da un punto di vista

procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o

aumenta il carico impositivo, è un aspetto che, seppure con la collaborazione

del contribuente, è di competenza all’autorità fiscale di accertare (art. 196

ss. LT, che riprendono quanto prescritto dall’art. 123 ss. LIFD; sentenze del

Tribunale federale 2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.3;2C_50/2014 del

28.5.2014

consid. 5.3. e 2C_484/2009 del 30.9.2010 consid. 3.3.). Secondo la giurisprudenza,

quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita

dall’autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano,

quanto da essa sostenuto (sentenza 2C_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. con

rinvii). Anche quando dipende alla valutazione di indizi, stabilire se l’onere

della prova sia stato adempiuto è una questione di fatto; determinare a chi

spetti l’onere della prova è invece una questione di diritto (sentenze 2C_1267/2012

del 1.7.2013 consid. 3.4;2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.3 e 2C_111/2012

del 25.7.2012 consid. 4.4 in fine).

4.

4.1.

Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non contesta

il suo domicilio (assoggettamento illimitato) fiscale nel __________, nel

Comune di __________ per l’anno 2012.

Del resto ella compiega un

documento del Comune di __________ intitolato “Wegzugsmeldung” del

24.6

, nel quale viene certificato che l’insorgente è partita dal precitato

Comune il 31.12.2011 alla volta del Comune di __________, __________.

La stessa si è vista costretta

ad impugnare la decisione 4.2.2015 dell’UT di __________, in considerazione del

fatto che il Comune di __________, informatosi presso l’autorità fiscale del Canton

__________, le ha comunicato che le decisioni di tassazione relative al periodo

fiscale 2012 – per le quali aveva già corrisposto le imposte – erano passate in

giudicato e che, per poter ottenere il rimborso delle somme pagate, era

necessario ottenere una decisione del Tribunale federale (cfr. e-mail 19.2.2015

allegata al ricorso 4/5.3.2015).

Ne consegue che due

Cantoni reclamano la spettanza delle medesime imposte per il periodo fiscale 2012

a carico della contribuente.

4.2

RI 1 accetta dunque la

decisione del __________ (che è susseguente a quella del __________).

La ricorrente non aveva

avuto ragione di contestare la decisione di tassazione del primo Cantone,

poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente

a seguito della notifica della seconda decisione fiscale, da parte del secondo

Cantone, non contestata nel merito dall’insorgente, quest’ultima ha interesse a

modificare la decisione adottata dal primo Cantone, in casu il Canton __________.

La decisione adottata da

questo primo Cantone è nel frattempo passata in giudicato e non vi è alcun

rimedio giuridico del diritto cantonale che permetta di contestarla.

4.3

Mentre, secondo il diritto

previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere

se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale

federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul

Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità

di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente

con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una

decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti,

l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia

stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.

Questa esigenza legale non

pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione

dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine

della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,

se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone;

mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché

non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo

cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per

poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale,

2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p. 134).

Fra le soluzioni proposte

dalla dottrina, una pare preferibile per risolvere il caso di specie (posto

come il Canton __________ ha già anticipato una risposta negativa quo

all’eventuale presentazione di una domanda di revisione).

Il contribuente – anche se

d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un

procedimento fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima

istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale,

chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.

In merito alla decisione

del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità

cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una

decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così

facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza

cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.

La Corte Suprema – secondo

dottrina – dovrà tuttavia entrare in materia nell’ambito di predetto gravame

(cfr. de Vries Reilingh, op. cit.,

p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).

4.4

Tornando al caso in esame,

questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro

la decisione su reclamo adottata dall’UT il 4.2.2015, non avendo la ricorrente

alcun interesse a ricorrere contro la medesima. La contribuente infatti non

contesta di essere illimitatamente imponibile nel Cantone __________ (essendo

domiciliata a __________) per il periodo fiscale 2012.

5.

Vista la peculiarità

del caso, questa Corte rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: