80.2015.44
Procedura: doppia imposizione intercantonale, decisione di tassazione di un altro cantone già passata in giudicato, necessità di una decisione di ultima istanza cantonale per adire il Tribunale federa
16 ottobre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.44
80.2015.109
Lugano
16 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 marzo 2015 contro la decisione 4 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Con decisione di
tassazione IC /IFD del 26.11.2014 l’RS 1 (di seguito UT) commisurava, per il
periodo fiscale 2012, in CHF 2'314.75 l’ammontare relativo all’imposta
cantonale ed in CHF 334.05, quello per l’imposta federale diretta, dovuti da RI
1 all’erario.
B. Con reclamo 28.12.2015/
19.1.2015 (emendato in lingua italiana), la contribuente insorgeva avverso la
decisione di tassazione 26.11.2014 per il periodo fiscale 2012. La stessa contestava
nel merito il mancato riconoscimento della deduzione relativa alle spese di
trasporto con l’autovettura.
RI 1 precisava inoltre
di aver già corrisposto – per il periodo fiscale 2012 – le imposte al __________
ed al Comune di __________ (suo precedente domicilio). La stessa chiedeva
all’Autorità fiscale di indicarle la procedura da seguire per ottenere la
restituzione degli importi già pagati al fisco del Canton __________.
C. Con decisione
4.2.2015 l’UT stabiliva in CHF 2'240.90 l’imposta cantonale, mentre in CHF
315.55 l’imposta federale diretta. Nella motivazione il fisco precisava, per
quanto attiene all’assogget-tamento fiscale della contribuente nel Cantone __________:
La
signora RI 1 ha preso domicilio a __________ in data 01.01.2012; per questo
motivo ella è illimitatamente imponibile nel __________ per l’intero anno 2012.
(...). Per quanto attiene le imposte 2012 già pagate al Comune di __________,
la presente autorità ritiene che si trattino di semplici acconti. Si prega la
contribuente di voler contattare la competente autorità comunale / cantonale
per richiedere la restituzione di tali acconti. Al riguardo sarebbe opportuno
informare l’autorità __________ che le imposte vengono pagate per l’intero anno
2012 in __________, luogo in cui convive con il signor __________.
D. Con ricorso 18.2.2015/24.2.2015,
3.3.2015/4.3.2015 – trasmesso sia all’UT sia a questa Camera – RI 1 impugna la
decisione 4.2.2015, sostenendo che il fisco del Canton __________ le aveva
comunicato che, senza una decisione del Tribunale federale, non era possibile
procedere alla restituzione dei soldi già versati all’erario d’oltralpe. In
merito allegava copia della corrispondenza intrattenuta via e-mail con le
autorità fiscali __________. La ricorrente non contesta il suo assoggettamento
illimitato nel Cantone __________, per il periodo fiscale 2012.
Diritto
1. Non è chiaro dal
ricorso se la contribuente abbia impugnato anche la decisione che concerne
l’imposta federale diretta, notificatale contestualmente a quella relativa
all’imposta cantonale. Il ricorso si limita infatti ad indicare quale oggetto
le “tasse del 2012”.
In effetti, se le autorità
di tassazione del Canton Zurigo l’aves-sero assoggettata anche all’IFD, anche
in questo ambito si giustificherebbe una sua contestazione.
Tuttavia, secondo l’art.
108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso
viene fissato dall’Ammini-strazione federale delle contribuzioni ove entrino in
linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali
sull'amministrazione della giustizia federale. Autorità di ricorso è cioè il Tribunale
amministrativo federale.
Ne consegue che la Camera
di diritto tributario non sarebbe in nessun caso competente in questo ambito.
Considerandi
2.
Il principio del
divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto
che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più
Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte
analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti
della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali,
pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è unicamente di competenza
di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C_163/2015 del
20.8
, consid. 3).
3.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in applicazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost.,
l’imposizione del reddito e della sostanza mobiliare di una persona è di
spettanza del Cantone nel quale questa ha il proprio domicilio fiscale. Per domicilio
fiscale deve essere inteso principalmente il domicilio civile, ossia il luogo
in cui l’interessato risiede con l’intenzione di stabilirvisi in maniera
durevole oppure ancora il luogo dove si situa il centro dei suoi interessi (art.
3.
cpv. 2 LAID). Il domicilio politico non gioca – in tal contesto – alcun ruolo
decisivo: il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici non
costituiscono, allo stesso titolo che le altre relazioni della persona
assoggettata all’imposta, che indizi utili per determinare il domicilio
fiscale. Il luogo nel quale la persona assoggettata ha il centro dei suoi
interessi deve essere determinato in funzione dell’insieme delle circostanze
oggettive e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona: in tal senso
non è possibile scegliere liberamente un domicilio fiscale. Nel caso in cui una
persona soggiorni alternativamente in due luoghi differenti, ad esempio nel
caso in cui il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale,
il suo domicilio fiscale si trova nel luogo in cui questa ha le relazioni più
strette (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.1.; sentenza TF
2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 3. – 3.1.).
3.2
Per il contribuente coniugato,
come pure per chi vive in concubinato, anche nel caso in cui vivono separati, i
legami creati dai rapporti personali e famigliari (sposi, concubini, figli)
sono considerati prevalenti su quelli con il luogo di lavoro, ragione per cui
tali persone sono imponibili al luogo di residenza della famiglia (sentenza TF
2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.2.; sentenza TF 2C_332/2015 del 23.7.2015,
consid. 4.).
3.3
Da un punto di vista
procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o
aumenta il carico impositivo, è un aspetto che, seppure con la collaborazione
del contribuente, è di competenza all’autorità fiscale di accertare (art. 196
ss. LT, che riprendono quanto prescritto dall’art. 123 ss. LIFD; sentenze del
Tribunale federale 2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.3;2C_50/2014 del
28.5.2014
consid. 5.3. e 2C_484/2009 del 30.9.2010 consid. 3.3.). Secondo la giurisprudenza,
quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita
dall’autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano,
quanto da essa sostenuto (sentenza 2C_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. con
rinvii). Anche quando dipende alla valutazione di indizi, stabilire se l’onere
della prova sia stato adempiuto è una questione di fatto; determinare a chi
spetti l’onere della prova è invece una questione di diritto (sentenze 2C_1267/2012
del 1.7.2013 consid. 3.4;2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.3 e 2C_111/2012
del 25.7.2012 consid. 4.4 in fine).
4.
4.1.
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non contesta
il suo domicilio (assoggettamento illimitato) fiscale nel __________, nel
Comune di __________ per l’anno 2012.
Del resto ella compiega un
documento del Comune di __________ intitolato “Wegzugsmeldung” del
24.6
, nel quale viene certificato che l’insorgente è partita dal precitato
Comune il 31.12.2011 alla volta del Comune di __________, __________.
La stessa si è vista costretta
ad impugnare la decisione 4.2.2015 dell’UT di __________, in considerazione del
fatto che il Comune di __________, informatosi presso l’autorità fiscale del Canton
__________, le ha comunicato che le decisioni di tassazione relative al periodo
fiscale 2012 – per le quali aveva già corrisposto le imposte – erano passate in
giudicato e che, per poter ottenere il rimborso delle somme pagate, era
necessario ottenere una decisione del Tribunale federale (cfr. e-mail 19.2.2015
allegata al ricorso 4/5.3.2015).
Ne consegue che due
Cantoni reclamano la spettanza delle medesime imposte per il periodo fiscale 2012
a carico della contribuente.
4.2
RI 1 accetta dunque la
decisione del __________ (che è susseguente a quella del __________).
La ricorrente non aveva
avuto ragione di contestare la decisione di tassazione del primo Cantone,
poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente
a seguito della notifica della seconda decisione fiscale, da parte del secondo
Cantone, non contestata nel merito dall’insorgente, quest’ultima ha interesse a
modificare la decisione adottata dal primo Cantone, in casu il Canton __________.
La decisione adottata da
questo primo Cantone è nel frattempo passata in giudicato e non vi è alcun
rimedio giuridico del diritto cantonale che permetta di contestarla.
4.3
Mentre, secondo il diritto
previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere
se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale
federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità
di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente
con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una
decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti,
l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia
stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.
Questa esigenza legale non
pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione
dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine
della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,
se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone;
mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché
non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo
cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per
poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale,
2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p. 134).
Fra le soluzioni proposte
dalla dottrina, una pare preferibile per risolvere il caso di specie (posto
come il Canton __________ ha già anticipato una risposta negativa quo
all’eventuale presentazione di una domanda di revisione).
Il contribuente – anche se
d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un
procedimento fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima
istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale,
chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.
In merito alla decisione
del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità
cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una
decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così
facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza
cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.
La Corte Suprema – secondo
dottrina – dovrà tuttavia entrare in materia nell’ambito di predetto gravame
(cfr. de Vries Reilingh, op. cit.,
p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).
4.4
Tornando al caso in esame,
questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro
la decisione su reclamo adottata dall’UT il 4.2.2015, non avendo la ricorrente
alcun interesse a ricorrere contro la medesima. La contribuente infatti non
contesta di essere illimitatamente imponibile nel Cantone __________ (essendo
domiciliata a __________) per il periodo fiscale 2012.
5.
Vista la peculiarità
del caso, questa Corte rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: