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Decisione

80.2015.49

Procedura: reclamo, motivazione della decisione, diniego della deduzione di spese professionali, dubbi sull’esattezza del certificato di salario, violazione del diritto di essere sentito

4 dicembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 dichiarava di

svolgere l’attività di dirigente d’azienda. Suoi datori di lavoro erano la __________

SA di __________ e la __________ SA di __________, società di cui era

amministratore unico il padre __________.

Come luogo di lavoro il

contribuente indicava __________.

Per entrambi i periodi

fiscali il contribuente faceva valere, quali spese professionali, spese di

trasporto per fr. 10'760.–, spese per doppia economia domestica per fr. 3'200.–

e spese forfetarie per complessivi fr. 3'300.– (fr. 2'500.– per l’attività

principale e fr. 800.– per l’attività accessoria di DJ).

B. Notificando al

contribuente e alla moglie RI 2 le tassazioni IC/IFD 2012 e 2013, con due

decisioni del 17 dicembre 2014, l’RS 1 ammetteva la deduzione delle spese

professionali solo nella misura di fr. 2'500.–. In merito alle spese di trasporto,

argomentava che non erano state riconosciute, “considerato l’uso di un veicolo

aziendale”; quanto alle spese per il pasto fuori casa, sosteneva che le stesse

erano “assunte dal datore di lavoro”.

C. I contribuenti impugnavano

le suddette decisioni, con due reclami del 18 dicembre 2014, nei quali

contestavano la mancata deduzione delle spese di trasporto e di quelle per

doppia economia domestica. I reclamanti sostenevano che RI 1 era “intestatario

di due autovetture targate rispettivamente TI __________ e TI __________” ed

escludevano “sia l’utilizzo di un veicolo di natura aziendale messo a

disposizione dal datore di lavoro, sia l’assunzione delle spese di pasto da

parte del datore di lavoro”.

D. L’Ufficio di tassazione

si rivolgeva ai contribuenti con scritto del 12 gennaio 2015, nel quale,

premesso che l’onere della prova, nel caso delle deduzioni, è a carico del

contribuente, argomentava che “secondo le informazioni in nostro possesso,

risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma

spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di Fr. 0.70/km” ed

aggiungeva che “le spese degli autoveicoli sono bensì pagate dalla società” e

che “gli autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”.

L’autorità fiscale definiva quindi “del tutto autoreferenziali, sfornite di

prove effettive” le affermazioni dei reclamanti, secondo cui le automobili

aziendali erano usate solo per l’attività professionale, mentre per spostamenti

privati erano impiegate vetture di proprietà. Escludeva poi che “il mero

possesso di un altro veicolo di proprietà” bastasse a dimostrare “il mancato

utilizzo privato dei veicoli aziendali”.

L’Ufficio di tassazione

negava poi che i contribuenti avessero fornito prove o indizi “a dimostrazione

dell’assunzione a carico del marito di spese supplementari di doppia economia

domestica”. Attribuiva pertanto ai reclamanti un termine fino al 30 gennaio

2015 per presentare le loro osservazioni e per inviare “le prove a

dimostrazione dei fatti e degli argomenti che farete valere in risposta”,

avvertendoli che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato

“respinto senza ulteriori consultazioni”.

Non avendo ricevuto

risposta, con due decisioni del 18 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione

respingeva i reclami dei contribuenti, ribadendo che l’onere della prova delle

spese chieste in deduzione era a loro carico e che “affermazioni autoreferenziali,

sprovviste di prove effettive, non dimostrano alcunché”. Secondo l’autorità

fiscale, la decisione era pertanto “stabilita secondo le motivazioni, alle

condizioni e nei termini indicati al reclamante nella lettera di richiesta

documenti inviata per POSTA A PLUS cui non ha risposto”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano la mancata

deduzione delle spese professionali per il veicolo privato e per il pasto fuori

casa. I ricorrenti sostengono di non avere mai ricevuto la lettera che

l’Ufficio di tassazione avrebbe loro inviato nella procedura di reclamo. A loro

avviso, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto “basarsi sui documenti prodotti

mediante l’invio della dichiarazione fiscale e segnatamente sul certificato di

salario, senza imporre inutili e burocratiche procedure al contribuente

stesso”. Producono inoltre un documento che attesta l’immatrico-lazione di

un’autovettura __________, intestata a RI 2 e a loro dire utilizzata dal marito

per recarsi al lavoro. Gli insorgenti lamentano infine di non essere stati

convocati dall’Ufficio di tassazione durante la procedura di reclamo.

F. Nelle sue

osservazioni del 23 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso. Contesta in particolar modo l’affermazione dei ricorrenti di non

aver ricevuto la lettera loro inviata durante la procedura di reclamo, allegando

un estratto del tracciamento postale, che conferma l’avvenuto recapito.

Diritto

1. La censura, in

ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita

richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.

In effetti, né la legge

tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta

attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica,

secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122

I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare

nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come

le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame

(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione

può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n.

2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese

supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese

necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese

inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, e del decreto esecutivo del 19

dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2013, sono considerate spese di trasporto quelle causate

al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente

a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza

che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

2.2.2

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno

è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv.

3.

Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.2.3

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione

fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi

cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I,

p. 682/83).

2.3

2.3.1

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica

quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al

proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a

notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni

imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere

al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali

2012.

e 2013).

Se il contribuente rientra

ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha

diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti

a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a

del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella

mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per

ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr.

7.50

il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il

contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa

alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).

2.3.2

Per l’imposta federale

diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione

quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,

poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza

o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Per i periodi fiscali 2012

e 2013 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di

lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione

di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o

in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione

(fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la

mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in

natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate

dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo

inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).

3.

3.1.

Nella fattispecie, è

litigiosa la deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro con l’autoveicolo privato e delle spese per il pasto fuori casa. Mentre

i ricorrenti hanno chiesto la deduzione di queste spese, sottolineando la

circostanza che il datore di lavoro, nel certificato di salario, non ha indicato

di aver fornito vantaggi al proprio dipendente, l’autorità di tassazione ha

pertanto ritenuto che il diritto alle deduzioni postulate sia escluso perché i

contribuenti non hanno adempiuto l’onere della prova dell’adempimento delle

condizioni cui è soggetto il loro riconoscimento.

3.2

Secondo un consolidato

principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della

prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007

n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del

3.

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

3.3

I

ricorrenti si sono limitati ad indicare, nella dichiarazione d’imposta e nel

modulo 4 ad essa allegato (Spese professionali del/della contribuente), che RI

1.

aveva diritto alle deduzioni per spese di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro con il veicolo privato, per un totale di fr. 10'760.–, e per spese

supplementari per doppia economia domestica. Nella motivazione, necessaria per

poter dedurre i costi del veicolo privato, i contribuenti hanno crociato tre

delle quattro caselline prestampate, cioè le seguenti: “mancanza di un mezzo di

trasporto pubblico”, “notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo

pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” e “uso costante del veicolo privato su

richiesta e con indennizzo del datore di lavoro”.

Con riferimento all’ultima

casella, si deve precisare che, nei certificati di salario rilasciati al

dipendente, i datori di lavoro del contribuente (la __________ SA fino al 28

febbraio 2013 e la __________ SA dal 1° marzo 2013) non hanno, da parte loro,

crociato le caselle F (“trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”) e

G (“Pasti alla mensa/buoni pasto”) né hanno indicato di aver versato rimborsi

spese di alcun genere.

3.4

Nel certificato di

salario, la messa a disposizione di un’automo-bile di servizio viene presa in

considerazione in diversi ambiti.

In primo luogo, deve

essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al

luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio

quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente

un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto

dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 70 centesimi

al chilometro (cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale

delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite, par. 9).

In secondo luogo, la cifra

2.

, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede

espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di

servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi mentre

il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti privati

più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde

per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma

almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso in cui “il dipendente

assume a proprio carico una parte considerevole dei costi”, nel qual caso deve

tuttavia essere inserito, nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del

certificato di salario, il testo seguente: «La quota privata per l’automobile

di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione» (cfr. Istruzioni

citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la

crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro,

cfr. Istruzioni citate, par. 25).

Il fatto che venga

considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di

servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in

considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente

all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine

settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,

Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

3.5

La casella G è invece da

crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto oppure se a un dipendente del

servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli

del servizio esterno è versata un'indennità per i costi (o i costi supplementari)

di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà

dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di

lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a

prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando

non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità (cfr. Istruzioni

citate, par. 10).

4.

4.1.

Più ancora che dalla

motivazione delle decisioni impugnate, che è estremamente succinta, dal tenore

della lettera indirizzata ai contribuenti nel corso della procedura di reclamo

si evince che l’Ufficio di tassazione aveva consistenti dubbi in merito alla completezza,

e quindi alla correttezza, delle indicazioni contenute nel certificato di

salario, redatto dal datore di lavoro ed allegato alla dichiarazione d’imposta

dei contribuenti. Afferma infatti che, secondo informazioni in suo possesso,

“risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma

spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di fr. 0.70/km”, per

il fatto che “le spese degli autoveicoli sono… pagate dalla società” e “gli

autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”.

Anche in merito alle spese

per il pasto fuori casa l’autorità fiscale ritiene che il contribuente goda di

un rimborso o che possa consumarlo gratuitamente o a condizioni di favore

presso il datore di lavoro.

Nella lettera del 12

gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha così attribuito ai reclamanti un

termine per presentare le loro osservazioni “a quanto adesso indicato” ed a

produrre le prove “a dimostrazione dei fatti e degli argomenti” fatti valere in

risposta. Li ha pure avvertiti che, in caso di inosservanza dell’invito in questione,

il reclamo sarebbe stato “respinto senza ulteriori consultazioni per entrambi i

periodi fiscali”.

4.2

L’Ufficio di tassazione ha

in tal modo fondato la propria decisione su una fattispecie diversa da quella

che emergeva tanto dalla dichiarazione d’imposta del contribuente quanto

dall’attestazione rilasciata dal datore di lavoro di quest’ultimo. Si è cioè

pronunciato in merito al diritto del contribuente alle deduzioni richieste, basandosi

sul presupposto che egli non avesse a suo carico alcuna spesa di trasporto né

per il pasto principale consumato fuori casa.

È vero che l’onere della

prova di aver diritto alle deduzioni è a carico del contribuente, come sostiene

l’autorità di tassazione. Quest’ultima, adita dal contribuente con reclamo, ha

tuttavia il dovere di prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art.

135.

cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208

cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti)

4.3

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

4.4

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

4.5

Tornando al caso in esame,

la decisione su reclamo non soddisfa i requisiti menzionati.

Non si può ignorare

infatti la circostanza che il certificato di salario, allestito dal datore di

lavoro del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale,

non indica né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella

F) né una prestazione accessoria al salario legata all’uso privato

dell’automobile di servizio (cifra 2.2) e neppure il godimento di pasti alla

mensa o buoni pasto.

In queste condizioni, per

negare le deduzioni invocate dal contribuente, l’Ufficio di tassazione avrebbe

dovuto esporre i fatti che gli avevano consentito di concludere che non erano

adempiuti i presupposti per il riconoscimento della deduzione. Non va dimenticato,

in questo contesto, che la decisione contestata implica che le attestazioni

rilasciate dal datore di lavoro siano inesatte. Il contribuente è tuttavia

tenuto a verificare la completezza e l’esattezza delle attestazioni, esponendosi

altrimenti al rischio di incorrere in un procedimento di ricupero d’imposta e

di contravvenzione per sottrazione d’imposta. Inoltre, l’uso di un’attestazione

falsa può costituire frode fiscale (cfr. Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 127 LIFD, p. 501 e

giurisprudenza citata; sul tema v. anche Bosshard/Mösli,

op. cit., p. 142 ss.).

Nel rispetto delle regole

sull’onere della prova, l’autorità fiscale non poteva semplicemente negare le

deduzioni invocate, adducendo che tale onere non era stato adempiuto. Avrebbe

invece dovuto illustrare i fatti che a suo avviso dimostravano che il datore di

lavoro aveva sopportato le spese litigiose e che aveva conseguentemente

compilato dei certificati di salario inesatti. Tali esigenze erano necessarie

sia per consentire agli stessi contribuenti di motivare il loro ricorso sia per

mettere l’autorità giudiziaria di ricorso in condizione di potersi pronunciare

sulla legittimità della decisione contestata e sugli argomenti dei ricorrenti.

Nelle decisioni impugnate,

l’Ufficio di tassazione si è invece limitato ad argomentare che i reclamanti

non avevano adempiuto l’onere della prova, a loro carico, senza fornire alcuna

indicazione in merito alla situazione di fatto verificata.

4.6

In queste circostanze, si

giustificano pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio

degli atti all’autorità fiscale per l’adozione di nuove decisioni motivate.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del

18 febbraio 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 per

l’adozione di nuove decisioni motivate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: