80.2015.49
Procedura: reclamo, motivazione della decisione, diniego della deduzione di spese professionali, dubbi sull’esattezza del certificato di salario, violazione del diritto di essere sentito
4 dicembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.49
80.2015.50
Lugano
4 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 marzo 2015 contro la decisione del 18 febbraio 2015 in materia di IC e
IFD 2012 e 2013.
Fatti
A. RI 1 dichiarava di
svolgere l’attività di dirigente d’azienda. Suoi datori di lavoro erano la __________
SA di __________ e la __________ SA di __________, società di cui era
amministratore unico il padre __________.
Come luogo di lavoro il
contribuente indicava __________.
Per entrambi i periodi
fiscali il contribuente faceva valere, quali spese professionali, spese di
trasporto per fr. 10'760.–, spese per doppia economia domestica per fr. 3'200.–
e spese forfetarie per complessivi fr. 3'300.– (fr. 2'500.– per l’attività
principale e fr. 800.– per l’attività accessoria di DJ).
B. Notificando al
contribuente e alla moglie RI 2 le tassazioni IC/IFD 2012 e 2013, con due
decisioni del 17 dicembre 2014, l’RS 1 ammetteva la deduzione delle spese
professionali solo nella misura di fr. 2'500.–. In merito alle spese di trasporto,
argomentava che non erano state riconosciute, “considerato l’uso di un veicolo
aziendale”; quanto alle spese per il pasto fuori casa, sosteneva che le stesse
erano “assunte dal datore di lavoro”.
C. I contribuenti impugnavano
le suddette decisioni, con due reclami del 18 dicembre 2014, nei quali
contestavano la mancata deduzione delle spese di trasporto e di quelle per
doppia economia domestica. I reclamanti sostenevano che RI 1 era “intestatario
di due autovetture targate rispettivamente TI __________ e TI __________” ed
escludevano “sia l’utilizzo di un veicolo di natura aziendale messo a
disposizione dal datore di lavoro, sia l’assunzione delle spese di pasto da
parte del datore di lavoro”.
D. L’Ufficio di tassazione
si rivolgeva ai contribuenti con scritto del 12 gennaio 2015, nel quale,
premesso che l’onere della prova, nel caso delle deduzioni, è a carico del
contribuente, argomentava che “secondo le informazioni in nostro possesso,
risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma
spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di Fr. 0.70/km” ed
aggiungeva che “le spese degli autoveicoli sono bensì pagate dalla società” e
che “gli autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”.
L’autorità fiscale definiva quindi “del tutto autoreferenziali, sfornite di
prove effettive” le affermazioni dei reclamanti, secondo cui le automobili
aziendali erano usate solo per l’attività professionale, mentre per spostamenti
privati erano impiegate vetture di proprietà. Escludeva poi che “il mero
possesso di un altro veicolo di proprietà” bastasse a dimostrare “il mancato
utilizzo privato dei veicoli aziendali”.
L’Ufficio di tassazione
negava poi che i contribuenti avessero fornito prove o indizi “a dimostrazione
dell’assunzione a carico del marito di spese supplementari di doppia economia
domestica”. Attribuiva pertanto ai reclamanti un termine fino al 30 gennaio
2015 per presentare le loro osservazioni e per inviare “le prove a
dimostrazione dei fatti e degli argomenti che farete valere in risposta”,
avvertendoli che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato
“respinto senza ulteriori consultazioni”.
Non avendo ricevuto
risposta, con due decisioni del 18 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione
respingeva i reclami dei contribuenti, ribadendo che l’onere della prova delle
spese chieste in deduzione era a loro carico e che “affermazioni autoreferenziali,
sprovviste di prove effettive, non dimostrano alcunché”. Secondo l’autorità
fiscale, la decisione era pertanto “stabilita secondo le motivazioni, alle
condizioni e nei termini indicati al reclamante nella lettera di richiesta
documenti inviata per POSTA A PLUS cui non ha risposto”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano la mancata
deduzione delle spese professionali per il veicolo privato e per il pasto fuori
casa. I ricorrenti sostengono di non avere mai ricevuto la lettera che
l’Ufficio di tassazione avrebbe loro inviato nella procedura di reclamo. A loro
avviso, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto “basarsi sui documenti prodotti
mediante l’invio della dichiarazione fiscale e segnatamente sul certificato di
salario, senza imporre inutili e burocratiche procedure al contribuente
stesso”. Producono inoltre un documento che attesta l’immatrico-lazione di
un’autovettura __________, intestata a RI 2 e a loro dire utilizzata dal marito
per recarsi al lavoro. Gli insorgenti lamentano infine di non essere stati
convocati dall’Ufficio di tassazione durante la procedura di reclamo.
F. Nelle sue
osservazioni del 23 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. Contesta in particolar modo l’affermazione dei ricorrenti di non
aver ricevuto la lettera loro inviata durante la procedura di reclamo, allegando
un estratto del tracciamento postale, che conferma l’avvenuto recapito.
Diritto
1. La censura, in
ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita
richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.
In effetti, né la legge
tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta
attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica,
secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122
I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare
nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come
le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame
(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione
può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n.
2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1.
LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 del
decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, e del decreto esecutivo del 19
dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il
periodo fiscale 2013, sono considerate spese di trasporto quelle causate
al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente
a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza
che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
2.2.2
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno
è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv.
3.
Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.2.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non
deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione
fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi
cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I,
p. 682/83).
2.3
2.3.1
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica
quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al
proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a
notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni
imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere
al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali
2012.
e 2013).
Se il contribuente rientra
ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha
diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti
a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a
del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella
mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per
ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr.
7.50
il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il
contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa
alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).
2.3.2
Per l’imposta federale
diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria,
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza
o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Per i periodi fiscali 2012
e 2013 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di
lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione
di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o
in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione
(fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la
mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in
natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate
dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo
inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
3.
3.1.
Nella fattispecie, è
litigiosa la deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro con l’autoveicolo privato e delle spese per il pasto fuori casa. Mentre
i ricorrenti hanno chiesto la deduzione di queste spese, sottolineando la
circostanza che il datore di lavoro, nel certificato di salario, non ha indicato
di aver fornito vantaggi al proprio dipendente, l’autorità di tassazione ha
pertanto ritenuto che il diritto alle deduzioni postulate sia escluso perché i
contribuenti non hanno adempiuto l’onere della prova dell’adempimento delle
condizioni cui è soggetto il loro riconoscimento.
3.2
Secondo un consolidato
principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della
prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007
n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del
3.
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
3.3
I
ricorrenti si sono limitati ad indicare, nella dichiarazione d’imposta e nel
modulo 4 ad essa allegato (Spese professionali del/della contribuente), che RI
1.
aveva diritto alle deduzioni per spese di trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro con il veicolo privato, per un totale di fr. 10'760.–, e per spese
supplementari per doppia economia domestica. Nella motivazione, necessaria per
poter dedurre i costi del veicolo privato, i contribuenti hanno crociato tre
delle quattro caselline prestampate, cioè le seguenti: “mancanza di un mezzo di
trasporto pubblico”, “notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo
pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” e “uso costante del veicolo privato su
richiesta e con indennizzo del datore di lavoro”.
Con riferimento all’ultima
casella, si deve precisare che, nei certificati di salario rilasciati al
dipendente, i datori di lavoro del contribuente (la __________ SA fino al 28
febbraio 2013 e la __________ SA dal 1° marzo 2013) non hanno, da parte loro,
crociato le caselle F (“trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”) e
G (“Pasti alla mensa/buoni pasto”) né hanno indicato di aver versato rimborsi
spese di alcun genere.
3.4
Nel certificato di
salario, la messa a disposizione di un’automo-bile di servizio viene presa in
considerazione in diversi ambiti.
In primo luogo, deve
essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al
luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio
quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente
un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto
dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 70 centesimi
al chilometro (cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale
delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.
dell’attestazione delle rendite, par. 9).
In secondo luogo, la cifra
2.
, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede
espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di
servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi mentre
il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti privati
più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde
per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma
almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso in cui “il dipendente
assume a proprio carico una parte considerevole dei costi”, nel qual caso deve
tuttavia essere inserito, nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del
certificato di salario, il testo seguente: «La quota privata per l’automobile
di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione» (cfr. Istruzioni
citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la
crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro,
cfr. Istruzioni citate, par. 25).
Il fatto che venga
considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di
servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in
considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente
all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine
settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,
Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).
3.5
La casella G è invece da
crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto oppure se a un dipendente del
servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli
del servizio esterno è versata un'indennità per i costi (o i costi supplementari)
di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà
dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di
lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a
prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando
non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità (cfr. Istruzioni
citate, par. 10).
4.
4.1.
Più ancora che dalla
motivazione delle decisioni impugnate, che è estremamente succinta, dal tenore
della lettera indirizzata ai contribuenti nel corso della procedura di reclamo
si evince che l’Ufficio di tassazione aveva consistenti dubbi in merito alla completezza,
e quindi alla correttezza, delle indicazioni contenute nel certificato di
salario, redatto dal datore di lavoro ed allegato alla dichiarazione d’imposta
dei contribuenti. Afferma infatti che, secondo informazioni in suo possesso,
“risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma
spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di fr. 0.70/km”, per
il fatto che “le spese degli autoveicoli sono… pagate dalla società” e “gli
autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”.
Anche in merito alle spese
per il pasto fuori casa l’autorità fiscale ritiene che il contribuente goda di
un rimborso o che possa consumarlo gratuitamente o a condizioni di favore
presso il datore di lavoro.
Nella lettera del 12
gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha così attribuito ai reclamanti un
termine per presentare le loro osservazioni “a quanto adesso indicato” ed a
produrre le prove “a dimostrazione dei fatti e degli argomenti” fatti valere in
risposta. Li ha pure avvertiti che, in caso di inosservanza dell’invito in questione,
il reclamo sarebbe stato “respinto senza ulteriori consultazioni per entrambi i
periodi fiscali”.
4.2
L’Ufficio di tassazione ha
in tal modo fondato la propria decisione su una fattispecie diversa da quella
che emergeva tanto dalla dichiarazione d’imposta del contribuente quanto
dall’attestazione rilasciata dal datore di lavoro di quest’ultimo. Si è cioè
pronunciato in merito al diritto del contribuente alle deduzioni richieste, basandosi
sul presupposto che egli non avesse a suo carico alcuna spesa di trasporto né
per il pasto principale consumato fuori casa.
È vero che l’onere della
prova di aver diritto alle deduzioni è a carico del contribuente, come sostiene
l’autorità di tassazione. Quest’ultima, adita dal contribuente con reclamo, ha
tuttavia il dovere di prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art.
135.
cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208
cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti)
4.3
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
4.4
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
4.5
Tornando al caso in esame,
la decisione su reclamo non soddisfa i requisiti menzionati.
Non si può ignorare
infatti la circostanza che il certificato di salario, allestito dal datore di
lavoro del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale,
non indica né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella
F) né una prestazione accessoria al salario legata all’uso privato
dell’automobile di servizio (cifra 2.2) e neppure il godimento di pasti alla
mensa o buoni pasto.
In queste condizioni, per
negare le deduzioni invocate dal contribuente, l’Ufficio di tassazione avrebbe
dovuto esporre i fatti che gli avevano consentito di concludere che non erano
adempiuti i presupposti per il riconoscimento della deduzione. Non va dimenticato,
in questo contesto, che la decisione contestata implica che le attestazioni
rilasciate dal datore di lavoro siano inesatte. Il contribuente è tuttavia
tenuto a verificare la completezza e l’esattezza delle attestazioni, esponendosi
altrimenti al rischio di incorrere in un procedimento di ricupero d’imposta e
di contravvenzione per sottrazione d’imposta. Inoltre, l’uso di un’attestazione
falsa può costituire frode fiscale (cfr. Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 127 LIFD, p. 501 e
giurisprudenza citata; sul tema v. anche Bosshard/Mösli,
op. cit., p. 142 ss.).
Nel rispetto delle regole
sull’onere della prova, l’autorità fiscale non poteva semplicemente negare le
deduzioni invocate, adducendo che tale onere non era stato adempiuto. Avrebbe
invece dovuto illustrare i fatti che a suo avviso dimostravano che il datore di
lavoro aveva sopportato le spese litigiose e che aveva conseguentemente
compilato dei certificati di salario inesatti. Tali esigenze erano necessarie
sia per consentire agli stessi contribuenti di motivare il loro ricorso sia per
mettere l’autorità giudiziaria di ricorso in condizione di potersi pronunciare
sulla legittimità della decisione contestata e sugli argomenti dei ricorrenti.
Nelle decisioni impugnate,
l’Ufficio di tassazione si è invece limitato ad argomentare che i reclamanti
non avevano adempiuto l’onere della prova, a loro carico, senza fornire alcuna
indicazione in merito alla situazione di fatto verificata.
4.6
In queste circostanze, si
giustificano pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio
degli atti all’autorità fiscale per l’adozione di nuove decisioni motivate.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del
18 febbraio 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 per
l’adozione di nuove decisioni motivate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: