80.2015.5
Procedura: ricorso, tempestività, data della notificazione della decisione impugnata, invio tramite posta A Plus, data di recapito e non effettiva conoscenza della decisione
1 ottobre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.5
80.2015.6
Lugano
1 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 dicembre 2014 contro la decisione del 24 ottobre 2014 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, nata il 28
agosto 1975, cittadina spagnola residente a __________, nubile, è attiva
professionalmente come indipendente in qualità di designer in comunicazione
visiva. Dal 9 dicembre 2010 è a beneficio di un permesso di dimora tipo B.
B. Per il periodo
fiscale 2013, la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione d’imposta
e, previa diffida, le è stata inflitta una multa disciplinare ex art.
257 LT e 174 LIFD in data 16 luglio 2014. Con tale provvedimento l’amministrata
è stata ulteriormente diffidata a presentare la dichiarazione d’imposta 2013 entro
20 giorni, con l’avvertenza che in caso contrario si sarebbe proceduto alla tassazione
d’ufficio.
C. Scaduto infruttuoso
anche quest’ultimo termine, l’RS 1 il 17 settembre 2014 le ha notificato le
decisioni di tassazione d’ufficio inerenti all’IC ed all’IFD 2013. Tali
decisioni hanno esplicitamente indicato la facoltà per la contribuente di
interporre reclamo, motivato e supportato dai necessari mezzi di prova, qualora
la tassazione operata d’ufficio fosse manifestamente inesatta, e comunque nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
D. Prima dello spirare
di tale termine, con scritto del 2 ottobre 2014, __________, per conto della
contribuente, ha comunicato all’Ufficio di tassazione che quest’ultima era
dovuta partire per il __________ per ragioni lavorative, e che sarebbe
ritornata presso il proprio domicilio, secondo previsioni, alla fine di ottobre
del 2014. Chiedeva pertanto “di poter fare un reclamo alla decisione di tassazione
entro la prima metà di novembre”.
Ancorché
non legata alla contribuente da legami familiari, o legittimata da regolare
procura, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto a __________ il potere di rappresentanza
e, con scritto dell’8 ottobre 2014, le ha ricordato le condizioni, materiali e
temporali, per la presentazione di un reclamo contro una decisione di tassazione
d’ufficio, avvertendola che, se non si fosse conformata alle suddette esigenze
entro il termine legale di reclamo, quest’ultimo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
E. Non essendo stata di seguito depositata alcuna
tempestiva motivazione atta ad integrare le condizioni di ricevibilità,
l’Ufficio di tassazione ha notificato, in data 24 ottobre 2014, una decisione con
la quale ha dichiarato irricevibile la richiesta di __________ del 6 ottobre 2014,
considerata quale reclamo della contribuente.
F. Il 9 dicembre 2014, RI
1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, chiedendo di poter presentare la
propria dichiarazione d’imposta 2013, allegata al predetto scritto, e spiegando
che, per ragioni di lavoro, e segnatamente per una trasferta all’estero, non
aveva potuto presentare la dichiarazione d’imposta nei termini.
G. L’Ufficio di
tassazione ha interpellato per iscritto la contribuente, in data 11 dicembre
2014, chiedendole di precisare se il suo scritto del 9 dicembre 2014 fosse da
considerarsi un ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione
del 24 ottobre 2014. La contribuente ha risposto positivamente per iscritto il 30 dicembre 2014, precisando di essere dovuta
rimanere all’este-ro fino al 28 novembre 2014.
L’Ufficio di
tassazione ha trasmesso quindi a questa Camera lo scritto del 9 dicembre 2014
della contribuente, unitamente al suo complemento del 30 dicembre 2014.
H. Con osservazioni del
20 gennaio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il
gravame, confermando la validità del suo operato. L’Ufficio delle contribuzioni
Ufficio Giuridico non ha formulato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, si pone
dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla Camera di diritto
tributario, in quanto lo stesso non è stato interposto nel termine di trenta
giorni previsto dalla legge. Inoltre, all’esame del merito delle censure della
contribuente si oppone anche la circostanza che, con la decisione impugnata, già
l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo, non essendo
stati adempiuti i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne la
ricevibilità del ricorso, quest’ultimo è stato interposto il 9 dicembre 2014
contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2014. Essendo la notificazione
della decisione avvenuta mediante posta A Plus, è possibile verificare che
l’invio in discussione è stato recapitato il 25 ottobre 2014. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il
destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli,
bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito
nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
2.2
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con
ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge
sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e
3, prevede delle disposizioni analoghe.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito a presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Come rilevato, il ricorso
non è stato interposto entro il termine stabilito dalle norme indicate. A meno
che non vengano sostenuti e dimostrati validi motivi per ammettere una
restituzione in intero del termine di ricorso, il ricorso è quindi irricevibile.
A tale riguardo, come
rettamente osservato dall’Ufficio di tassazione, la restituzione dei termini a
causa di partenze per l’estero (l’unico motivo che entrerebbe in considerazione
nella fattispecie in base agli argomenti fattuali invocati dalla ricorrente) è
ammessa unicamente qualora la partenza sia inopinata ed imprevista, in modo da
non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (decisione CDT del
22.
dicembre 2012, inc. 80.2012.156).
Nella fattispecie risulta
che, già prima della decisione su reclamo del 24 ottobre 2014, la contribuente
era al corrente della necessità di gestire la procedura fiscale, per la quale
era stata multata, e nell’ambito della quale una terza persona, era già
stata incaricata dalla contribuente di relazionarsi con l’Autorità fiscale
(vedi scritto 2 ottobre 2014 di__________), il tutto dopo la partenza
della ricorrente per il __________ avvenuta il 18 settembre 2014. Ciò dimostra
che la contribuente aveva ogni possibilità di dare le necessarie disposizioni,
ad un professionista o nuovamente alla persona che ella aveva già
precedentemente incaricato, di gestire per suo conto la procedura fiscale, e
segnatamente la procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione
d’ufficio e di eventuale ricorso a questa Camera.
2.4
Non sussistono quindi
validi motivi di restituzione dei termini ricorsuali ex art. 192 cpv. 5 LT,
risp. 133 cpv. 3 LIFD. Essendo per il rimanente pacifico il mancato rispetto di
quest’ultimo termine con il ricorso 9 dicembre 2014 contro la decisione del 24
ottobre 2014, recapitata l’indomani, il gravame è pertanto irricevibile.
3.
3.1.
Come già ricordato, con la
decisione impugnata l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo della contribuente. Ne consegue che, se anche il ricorso alla Camera di
diritto tributario fosse tempestivo, questa Corte non potrebbe entrare nel
merito delle censure dell’insorgente, ma dovrebbe limitarsi a verificare se sia
legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel
merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione
d’ufficio.
3.2
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autori-tà di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di tassazione
il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30
giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto
con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD).
3.3
Nel caso in esame, la
contribuente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio per mancato
inoltro della dichiarazione d’im-posta 2013. L’ammissibilità di un eventuale
reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni, rese note a due
riprese alla contribuente (con decisione di tassazione e successivamente nello
scritto indirizzato alla sua rappresentante), che la decisione di tassazione
fosse “manifestamente inesatta”, e che il reclamo fosse motivato ed indicasse
eventuali mezzi di prova.
Alcun reclamo conforme ai
predetti requisiti è stato tuttavia presentato. L’Ufficio di tassazione ha
quindi adottato la propria decisione di tassazione dichiarando irricevibile il
reclamo, e solo ben oltre il termine di ricorso contro quest’ultima decisione, notificata
il 24 ottobre 2014, la contribuente ha presentato all’Ufficio di tassazione la
propria dichiarazione d’imposta 2013 con scritto 9 dicembre 2014, indicando di
essere stata impossibilitata a presentarla prima per ragioni lavorative.
3.4
L’Ufficio di tassazione ha
considerato la comunicazione di __________ del 2 ottobre 2014, in data quindi
antecedente allo spirare del termine di 30 giorni dalla notifica delle
decisioni di tassazione d’ufficio del 17 settembre 2015, come un reclamo, ed ha
immediatamente ribadito per iscritto, e prima dello spirare del predetto
termine, le condizioni materiali e temporali per interporre reclamo contro decisioni
di tassazioni d’ufficio, pena la loro irricevibilità. Nessun seguito è stato
dato dalla contribuente o dalla sua rappresentante, ragione per cui, anche solo
da questo profilo, non si ravviserebbero motivi per non considerare lecita la decisione
qui impugnata, nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro
le decisioni di tassazione d’ufficio.
4.
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: