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Decisione

80.2015.5

Procedura: ricorso, tempestività, data della notificazione della decisione impugnata, invio tramite posta A Plus, data di recapito e non effettiva conoscenza della decisione

1 ottobre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata il 28

agosto 1975, cittadina spagnola residente a __________, nubile, è attiva

professionalmente come indipendente in qualità di designer in comunicazione

visiva. Dal 9 dicembre 2010 è a beneficio di un permesso di dimora tipo B.

B. Per il periodo

fiscale 2013, la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione d’imposta

e, previa diffida, le è stata inflitta una multa disciplinare ex art.

257 LT e 174 LIFD in data 16 luglio 2014. Con tale provvedimento l’amministrata

è stata ulteriormente diffidata a presentare la dichiarazione d’imposta 2013 entro

20 giorni, con l’avvertenza che in caso contrario si sarebbe proceduto alla tassazione

d’ufficio.

C. Scaduto infruttuoso

anche quest’ultimo termine, l’RS 1 il 17 settembre 2014 le ha notificato le

decisioni di tassazione d’ufficio inerenti all’IC ed all’IFD 2013. Tali

decisioni hanno esplicitamente indicato la facoltà per la contribuente di

interporre reclamo, motivato e supportato dai necessari mezzi di prova, qualora

la tassazione operata d’ufficio fosse manifestamente inesatta, e comunque nel

termine di 30 giorni dalla notifica.

D. Prima dello spirare

di tale termine, con scritto del 2 ottobre 2014, __________, per conto della

contribuente, ha comunicato all’Ufficio di tassazione che quest’ultima era

dovuta partire per il __________ per ragioni lavorative, e che sarebbe

ritornata presso il proprio domicilio, secondo previsioni, alla fine di ottobre

del 2014. Chiedeva pertanto “di poter fare un reclamo alla decisione di tassazione

entro la prima metà di novembre”.

Ancorché

non legata alla contribuente da legami familiari, o legittimata da regolare

procura, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto a __________ il potere di rappresentanza

e, con scritto dell’8 ottobre 2014, le ha ricordato le condizioni, materiali e

temporali, per la presentazione di un reclamo contro una decisione di tassazione

d’ufficio, avvertendola che, se non si fosse conformata alle suddette esigenze

entro il termine legale di reclamo, quest’ultimo sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

E. Non essendo stata di seguito depositata alcuna

tempestiva motivazione atta ad integrare le condizioni di ricevibilità,

l’Ufficio di tassazione ha notificato, in data 24 ottobre 2014, una decisione con

la quale ha dichiarato irricevibile la richiesta di __________ del 6 ottobre 2014,

considerata quale reclamo della contribuente.

F. Il 9 dicembre 2014, RI

1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, chiedendo di poter presentare la

propria dichiarazione d’imposta 2013, allegata al predetto scritto, e spiegando

che, per ragioni di lavoro, e segnatamente per una trasferta all’estero, non

aveva potuto presentare la dichiarazione d’imposta nei termini.

G. L’Ufficio di

tassazione ha interpellato per iscritto la contribuente, in data 11 dicembre

2014, chiedendole di precisare se il suo scritto del 9 dicembre 2014 fosse da

considerarsi un ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione

del 24 ottobre 2014. La contribuente ha risposto positivamente per iscritto il 30 dicembre 2014, precisando di essere dovuta

rimanere all’este-ro fino al 28 novembre 2014.

L’Ufficio di

tassazione ha trasmesso quindi a questa Camera lo scritto del 9 dicembre 2014

della contribuente, unitamente al suo complemento del 30 dicembre 2014.

H. Con osservazioni del

20 gennaio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il

gravame, confermando la validità del suo operato. L’Ufficio delle contribuzioni

Ufficio Giuridico non ha formulato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, si pone

dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla Camera di diritto

tributario, in quanto lo stesso non è stato interposto nel termine di trenta

giorni previsto dalla legge. Inoltre, all’esame del merito delle censure della

contribuente si oppone anche la circostanza che, con la decisione impugnata, già

l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo, non essendo

stati adempiuti i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne la

ricevibilità del ricorso, quest’ultimo è stato interposto il 9 dicembre 2014

contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2014. Essendo la notificazione

della decisione avvenuta mediante posta A Plus, è possibile verificare che

l’invio in discussione è stato recapitato il 25 ottobre 2014. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il

destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli,

bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito

nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

2.2

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con

ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge

sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e

3, prevede delle disposizioni analoghe.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito a presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Come rilevato, il ricorso

non è stato interposto entro il termine stabilito dalle norme indicate. A meno

che non vengano sostenuti e dimostrati validi motivi per ammettere una

restituzione in intero del termine di ricorso, il ricorso è quindi irricevibile.

A tale riguardo, come

rettamente osservato dall’Ufficio di tassazione, la restituzione dei termini a

causa di partenze per l’estero (l’unico motivo che entrerebbe in considerazione

nella fattispecie in base agli argomenti fattuali invocati dalla ricorrente) è

ammessa unicamente qualora la partenza sia inopinata ed imprevista, in modo da

non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti

procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (decisione CDT del

22.

dicembre 2012, inc. 80.2012.156).

Nella fattispecie risulta

che, già prima della decisione su reclamo del 24 ottobre 2014, la contribuente

era al corrente della necessità di gestire la procedura fiscale, per la quale

era stata multata, e nell’ambito della quale una terza persona, era già

stata incaricata dalla contribuente di relazionarsi con l’Autorità fiscale

(vedi scritto 2 ottobre 2014 di__________), il tutto dopo la partenza

della ricorrente per il __________ avvenuta il 18 settembre 2014. Ciò dimostra

che la contribuente aveva ogni possibilità di dare le necessarie disposizioni,

ad un professionista o nuovamente alla persona che ella aveva già

precedentemente incaricato, di gestire per suo conto la procedura fiscale, e

segnatamente la procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione

d’ufficio e di eventuale ricorso a questa Camera.

2.4

Non sussistono quindi

validi motivi di restituzione dei termini ricorsuali ex art. 192 cpv. 5 LT,

risp. 133 cpv. 3 LIFD. Essendo per il rimanente pacifico il mancato rispetto di

quest’ultimo termine con il ricorso 9 dicembre 2014 contro la decisione del 24

ottobre 2014, recapitata l’indomani, il gravame è pertanto irricevibile.

3.

3.1.

Come già ricordato, con la

decisione impugnata l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il

reclamo della contribuente. Ne consegue che, se anche il ricorso alla Camera di

diritto tributario fosse tempestivo, questa Corte non potrebbe entrare nel

merito delle censure dell’insorgente, ma dovrebbe limitarsi a verificare se sia

legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel

merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione

d’ufficio.

3.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autori-tà di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di tassazione

il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30

giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto

con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD).

3.3

Nel caso in esame, la

contribuente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio per mancato

inoltro della dichiarazione d’im-posta 2013. L’ammissibilità di un eventuale

reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni, rese note a due

riprese alla contribuente (con decisione di tassazione e successivamente nello

scritto indirizzato alla sua rappresentante), che la decisione di tassazione

fosse “manifestamente inesatta”, e che il reclamo fosse motivato ed indicasse

eventuali mezzi di prova.

Alcun reclamo conforme ai

predetti requisiti è stato tuttavia presentato. L’Ufficio di tassazione ha

quindi adottato la propria decisione di tassazione dichiarando irricevibile il

reclamo, e solo ben oltre il termine di ricorso contro quest’ultima decisione, notificata

il 24 ottobre 2014, la contribuente ha presentato all’Ufficio di tassazione la

propria dichiarazione d’imposta 2013 con scritto 9 dicembre 2014, indicando di

essere stata impossibilitata a presentarla prima per ragioni lavorative.

3.4

L’Ufficio di tassazione ha

considerato la comunicazione di __________ del 2 ottobre 2014, in data quindi

antecedente allo spirare del termine di 30 giorni dalla notifica delle

decisioni di tassazione d’ufficio del 17 settembre 2015, come un reclamo, ed ha

immediatamente ribadito per iscritto, e prima dello spirare del predetto

termine, le condizioni materiali e temporali per interporre reclamo contro decisioni

di tassazioni d’ufficio, pena la loro irricevibilità. Nessun seguito è stato

dato dalla contribuente o dalla sua rappresentante, ragione per cui, anche solo

da questo profilo, non si ravviserebbero motivi per non considerare lecita la decisione

qui impugnata, nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro

le decisioni di tassazione d’ufficio.

4.

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: