80.2015.53
Ricorso: ricevibilità, decisione su reclamo intimata per raccomandata, tardivo
20 ottobre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.53
80.2015.54
Lugano
20 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 marzo 2015 contro la decisione del 12 marzo 2015 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. La RI 1 è una società
a garanzia limitata, costituita nel 2000, con lo scopo di acquistare e vendere
merci e prodotti d’ogni genere, segnatamente materie e prodotti del settore
edile.
Ricevuta la dichiarazione d’imposta della contribuente, per il periodo fiscale
2013, senza allegati, l’RS 1 le ha ritornato il modulo, con scritto del 21
luglio 2014, con il quale le ha attribuito un termine fino al 31 agosto 2014
per inviargli il conto d’esercizio e il bilancio. Secondo l’au-torità fiscale,
infatti, la circostanza che la società non avesse svolto “nessuna attività” non
costituiva “motivo valido per sottrarsi dal presentare una contabilità,
bastando a tal fine “aggiornare il bilancio dell’anno 2013”.
Non avendo la contribuente
dato seguito all’invito dell’autorità di tassazione, quest’ultima l’ha
diffidata il 25 settembre 2014 e le ha poi inflitto una multa di 300 franchi
per violazione degli obblighi procedurali, con decisione del 28 ottobre 2014.
B. Con decisione del 12
dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la
tassazione d’ufficio IC/IFD 2013, nella quale ha commisurato l’utile imponibile
in fr. 15'000.– ed il capitale imponbile in fr. 35'000.–. Nella motivazione, ha
rilevato che la contribuente avrebbe potuto impugnare la tassazione d’uf-ficio
solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo
avrebbe in tal caso dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di
prova. La avvertiva pertanto che, se non fossero stati allegati “almeno il
bilancio e il conto economico”, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non ritirato, l’invio contenente la decisione in questione ritornava al
mittente alla scadenza del termine di giacenza.
C. Il 26 febbraio 2015,
la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione,
argomentando di non svolgere più alcuna attività fin dal 2010-2011. Sosteneva
di aver preso conoscenza della decisione di tassazione d’ufficio solo il 23
febbraio 2015, “quando è stato interpellato il signor __________ dell’Ufficio
tassazione di __________ per chiarire dei dati discordanti sulla tassazione
2013 del signor __________”. Riconoscendo di aver sempre disatteso i richiami
ricevuti negli ultimi anni “per la presentazione di una documentazione
completa”, la reclamante ha sottolineato di aver “comunque sempre inoltrato la
notifica di tassazione anno dopo anno, seppur non completa”. Al reclamo erano
allegati il bilancio e il conto economico.
D. L’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche ha dichiarato irricevibile il reclamo, con
decisione del 12 marzo 2015. Rilevato che la raccomandata contenente la
decisione di tassazione non era stata ritirata entro il termine di giacenza del
22 dicembre 2014, ha argomentato che il termine di reclamo decorreva da tale
data. Il reclamo, presentato il 26 febbraio 2015, era pertanto tardivo.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento della
tassazione d’ufficio, a suo dire “manifestamente inesatta” e ribadisce la
tempestività del reclamo interposto all’Ufficio di tassazione.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, sostenendone la tardività.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla noti-ficazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tas-sazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo pre-vista una
deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale
a dire quando è provato che l’inosser-vanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4
Tornando all’esame della
fattispecie, la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata alla
ricorrente per raccomandata il 12 dicembre 2014. Secondo le indicazioni agli
atti, l’ultimo giorno di giacenza alla posta è il 22 dicembre 2014. Ne consegue
che il termine di trenta giorni, per interporre reclamo, ha iniziato a decorrere
il giorno dopo. Il reclamo, inviato dalla contribuente solo il 26 febbraio
2015, era dunque palesemente tardivo.
L’insorgente non adduce
peraltro alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad argomentare
di essere venuta “a conoscenza della notifica solo in data 23 febbraio 2015”.
Non viene cioè sostenuto alcun impedimento di natura oggettiva, che possa aver
ostacolato la notificazione regolare della decisione dell’au-torità fiscale.
Si deve peraltro
sottolineare che dagli atti risultano analoghi problemi nella corrispondenza
fra la contribuente e l’Ufficio di tassazione nei periodi fiscali precedenti.
In altri casi, cioè, le tassazioni, allestite per apprezzamento a causa della
mancata collaborazione della società contribuente, sono state intimate per raccomandata
ma sono poi ritornate al mittente senza essere state ritirate.
3.
La decisione
impugnata, con cui l’autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito del
reclamo della contribuente, deve pertanto essere confermata. Ciò preclude a
questa Corte la facoltà di esaminare il merito della decisione dell’autorità di
tassazione, ed in particolare il calcolo, che la ricorrente considera manifestamente
inesatto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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Copia per conoscenza:
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municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: