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Decisione

80.2015.55

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, inosservanza dei requisiti formali, inoltro della dichiarazione solo con il ricorso, tassazione passata in giudicato

13 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________,

celibe, è direttore dell’__________.

Non avendo inoltrato la

dichiarazione fiscale 2013, nonostante un primo richiamo e una diffida, con

decisione 18 novembre 2014 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli

infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.– e gli attribuiva un termine di

venti giorni per adempiere i suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario

avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

B. Con decisione del 21

gennaio 2015, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione. Il

reddito imponibile era stimato in fr. 82'700.– per l’IC ed in fr. 85'300.– per

l’IFD.

Nella motivazione allegata

veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata

solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo

avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. L’Ufficio di

tassazione aggiungeva inoltre che un eventuale reclamo non conforme a tali

requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la

tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 5 febbraio 2015,

nel quale si limitava a scusarsi per non aver inoltrato prima la relativa documentazione,

promettendo di provvedervi al più presto.

Con lettera del 10

febbraio 2015, inviata tramite posta APlus, l’autorità di tassazione si

rivolgeva direttamente al contribuente, attirando nuovamente la sua attenzione

sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione

per apprezzamento. Lo invitava in particolare a presentare la dichiarazione

d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati entro il

termine legale di reclamo, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe

stato dichiarato irricevibile.

La lettera rimaneva senza

risposta.

D. L’autorità di

tassazione, con successiva decisione del 27 febbraio 2015, dichiarava

irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai

requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine

per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio.

E. Con scritto del 28

febbraio 2015, il contribuente produceva la dichiarazione d’imposta.

Così richiesto

dall’autorità di tassazione, con successiva lettera del 24 marzo 2015, RI 1

confermava la sua volontà di considerare lo scritto in discussione quale

ricorso alla Camera di diritto tributario.

L’incarto fiscale è stato

infine trasmesso a questa Camera per competenza.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità

del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal

contribuente, in quanto non conforme ai requisiti di legge. A questa Camera è

pertanto precluso l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve

limitarsi a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che

si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro

la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali

l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale

del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo

designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122.

I 70 consid. 1c).

2.3

La giurisprudenza ha

inoltre precisato che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando

la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità

fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto.

L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è

sufficiente (RF 2002 p. 828).

La giurisprudenza ha

altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di

decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione

necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le

prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può

essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tale fine i mezzi

probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l’inesattezza

(StE 2000 B 96.12 n. 11).

3.

3.1.

Con la decisione qui

impugnata, come detto, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il

reclamo, vista la mancata produzione della necessaria documentazione. Solo in

questa sede il ricorrente ha prodotto la dichiarazione d’imposta 2013,

corredata dai necessari documenti (certificato di salario, attestazione concernente

i contributi di previdenza, attestato fiscale dell’assicurazione malattia e

vari estratti bancari).

3.2

Quand’anche si dovesse

considerare completa la dichiarazione d’imposta presentata dal ricorrente, la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo, rimane in ogni caso legittima.

Sebbene nella motivazione

della decisione di tassazione del 21 gennaio 2015 avesse indicato con estrema

chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un

eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è

infatti limitato a reagire scusandosi per il ritardo e promettendo di produrre

al più presto la documentazione richiesta. Malgrado un ulteriore sollecito

dell’autorità di tassazione, con il quale attirava nuovamente la sua attenzione

sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione

per apprezzamento, il ricorrente ha lasciato che la decisione stessa diventasse

esecutiva. Ai fini del presente giudizio, è quindi del tutto irrilevante che abbia

(finalmente) provveduto a presentare la dichiarazione d’imposta ripetutamente

richiesta dall’Ufficio di tassazione.

3.3

Si aggiunga

infine che la dichiarazione d’imposta (finalmente) presentata dal contribuente

non prova in ogni caso la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

Una

tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato

erroneamente un punto di vista essenziale (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.1). Nel caso in esame, per contro, le entrate considerate corrispondono a

quanto dichiarato dal ricorrente. A colpire è semmai l’entità delle spese

professionali dichiarate (di fr. 29'222.–), ove si pensi appena che il ricorrente

dispone di un immobile a __________ ed è quindi altamente verosimile che non

rientri quotidianamente a __________, e delle spese di gestione e manutenzione

degli immobili (di fr. 24'767.–), calcolate forfettariamente sul totale dei

redditi dichiarati e non soltanto sui redditi immobiliari.

4.

Alla luce delle

considerazioni precedenti il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: