80.2015.55
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, inosservanza dei requisiti formali, inoltro della dichiarazione solo con il ricorso, tassazione passata in giudicato
13 luglio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.55
80.2015.56
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 febbraio 2015 contro la decisione del 27 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________,
celibe, è direttore dell’__________.
Non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale 2013, nonostante un primo richiamo e una diffida, con
decisione 18 novembre 2014 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli
infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.– e gli attribuiva un termine di
venti giorni per adempiere i suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario
avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
B. Con decisione del 21
gennaio 2015, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione. Il
reddito imponibile era stimato in fr. 82'700.– per l’IC ed in fr. 85'300.– per
l’IFD.
Nella motivazione allegata
veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata
solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo
avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. L’Ufficio di
tassazione aggiungeva inoltre che un eventuale reclamo non conforme a tali
requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la
tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 5 febbraio 2015,
nel quale si limitava a scusarsi per non aver inoltrato prima la relativa documentazione,
promettendo di provvedervi al più presto.
Con lettera del 10
febbraio 2015, inviata tramite posta APlus, l’autorità di tassazione si
rivolgeva direttamente al contribuente, attirando nuovamente la sua attenzione
sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione
per apprezzamento. Lo invitava in particolare a presentare la dichiarazione
d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati entro il
termine legale di reclamo, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe
stato dichiarato irricevibile.
La lettera rimaneva senza
risposta.
D. L’autorità di
tassazione, con successiva decisione del 27 febbraio 2015, dichiarava
irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai
requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine
per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio.
E. Con scritto del 28
febbraio 2015, il contribuente produceva la dichiarazione d’imposta.
Così richiesto
dall’autorità di tassazione, con successiva lettera del 24 marzo 2015, RI 1
confermava la sua volontà di considerare lo scritto in discussione quale
ricorso alla Camera di diritto tributario.
L’incarto fiscale è stato
infine trasmesso a questa Camera per competenza.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal
contribuente, in quanto non conforme ai requisiti di legge. A questa Camera è
pertanto precluso l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve
limitarsi a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro
la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122.
I 70 consid. 1c).
2.3
La giurisprudenza ha
inoltre precisato che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando
la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità
fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto.
L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è
sufficiente (RF 2002 p. 828).
La giurisprudenza ha
altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di
decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione
necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le
prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può
essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tale fine i mezzi
probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l’inesattezza
(StE 2000 B 96.12 n. 11).
3.
3.1.
Con la decisione qui
impugnata, come detto, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo, vista la mancata produzione della necessaria documentazione. Solo in
questa sede il ricorrente ha prodotto la dichiarazione d’imposta 2013,
corredata dai necessari documenti (certificato di salario, attestazione concernente
i contributi di previdenza, attestato fiscale dell’assicurazione malattia e
vari estratti bancari).
3.2
Quand’anche si dovesse
considerare completa la dichiarazione d’imposta presentata dal ricorrente, la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo, rimane in ogni caso legittima.
Sebbene nella motivazione
della decisione di tassazione del 21 gennaio 2015 avesse indicato con estrema
chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un
eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è
infatti limitato a reagire scusandosi per il ritardo e promettendo di produrre
al più presto la documentazione richiesta. Malgrado un ulteriore sollecito
dell’autorità di tassazione, con il quale attirava nuovamente la sua attenzione
sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione
per apprezzamento, il ricorrente ha lasciato che la decisione stessa diventasse
esecutiva. Ai fini del presente giudizio, è quindi del tutto irrilevante che abbia
(finalmente) provveduto a presentare la dichiarazione d’imposta ripetutamente
richiesta dall’Ufficio di tassazione.
3.3
Si aggiunga
infine che la dichiarazione d’imposta (finalmente) presentata dal contribuente
non prova in ogni caso la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.
Una
tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato
erroneamente un punto di vista essenziale (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.1). Nel caso in esame, per contro, le entrate considerate corrispondono a
quanto dichiarato dal ricorrente. A colpire è semmai l’entità delle spese
professionali dichiarate (di fr. 29'222.–), ove si pensi appena che il ricorrente
dispone di un immobile a __________ ed è quindi altamente verosimile che non
rientri quotidianamente a __________, e delle spese di gestione e manutenzione
degli immobili (di fr. 24'767.–), calcolate forfettariamente sul totale dei
redditi dichiarati e non soltanto sui redditi immobiliari.
4.
Alla luce delle
considerazioni precedenti il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: