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Decisione

80.2015.58

Imposta preventiva: rimborso, perenzione, mancata dichiarazione del dividendo e della partecipazione sociale, aggiunta da parte dell’autorità fiscale

18 gennaio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 23 gennaio

2013 l’RS 1 ha intimato a RI 1, nato l’8 ottobre 1960, divorziato, domiciliato

a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2010. Con le stesse l’Autorità

fiscale ha accertato redditi e sostanza divergenti da quanto dichiarato dal

contribuente. In particolare, per ciò che qui rileva, sono stati aggiunti alla

sostanza mobiliare, e segnatamente ai beni soggetti all’imposta preventiva, 15

azioni della __________ SA in liquidazione, __________.

Con le decisioni di

tassazione al contribuente è stato inoltre riconosciuto un rimborso

dell’imposta preventiva pari a CHF 15'504.35, di cui CHF 14'040.95 riferiti

all’IP assolta su CH 40'117.–, importo versato al contribuente nel 2010 dalla

predetta società.RI 1, che inizialmente aveva interposto reclamo contro le

predette decisioni su punti non afferenti ad __________ SA in liquidazione, ha

in seguito ritirato il gravame, e le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 sono

cresciute in giudicato.

B. Successivamente, con

decisione del 9 dicembre 2014 l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha

disposto a titolo provvisionale la riduzione della restituzione ex art.

57 cpv. 3 LIP da riversarsi al Cantone. Il contribuente non avrebbe dichiarato

spontaneamente nella propria dichiarazione dei redditi, né la partecipazione in

__________ SA in liquidazione, né i relativi redditi percepiti nel 2010 pari a

CHF 40'117.--, e per i quali gli era stato riconosciuto un diritto al rimborso

di CHF 14'040.95. Per questa ragione il suo diritto al rimborso sarebbe stato da

considerarsi perento ex art. 23 LIP, con conseguente riduzione, per tale

importo, dell’ammontare che il Cantone avrebbe potuto esigere in uno dei

successivi rendiconti all’AFC.

C. L’Ufficio di

tassazione, con successiva decisione del 6 marzo 2015, a sua volta ha disposto

nei confronti del contribuente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art.

58 cpv. 1 LIP, la restituzione dell’imposta preventiva precedentemente

rimborsatagli, ed inerente ai pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione

nel 2010, per un importo totale rimborsato, e quindi ora da restituire, di CHF

14'040.95. Analogamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni, l’Ufficio di tassazione ritiene perento il diritto del

contribuente al rimborso ex art. 23 LIP per mancata spontanea

dichiarazione del reddito colpito dall’imposta preventiva.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, il ricorrente si aggrava ora

contro la predetta decisione. Pur ammettendo di avere omesso nella dichiarazione

d’imposta 2010 quanto percepito da __________ SA in liquidazione nel 2010, contesta

qualsiasi intenzionalità a tale riguardo. A mente del ricorrente si sarebbe

trattato di un errore, dovuto al fatto che egli non si sarebbe reso conto che i

pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione nel 2010, erano al netto

dell’imposta preventiva che “si doveva aggiungere in sede di tassazione e

richiedere quale rimborso”. La decisione impugnata andrebbe quindi in

sostanza annullata e con ciò confermato il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva.

E. L’Amministrazione

federale delle contribuzioni, la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico

e l’Ufficio di tassazione di Mendrisio non hanno formulato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Ai sensi dell’art. 52

della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS

642.21), l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli

sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti

necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata

l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto

al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di

tassazione (cpv. 2). Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta

preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al

rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 4),

conformemente all'art. 57 LIP.

Secondo l’art. 57 cpv. 3

LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso

dell’imposta preventiva, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana

una decisione provvisionale di riduzione, mediante la quale riduce in corrispondenza

l’ammontare da riversare al Cantone nei successivi rendiconti.

Nei sei mesi successivi

alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.

58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato

a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.

A sua volta, la decisione

provvisionale di riduzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è

l’unico presupposto oggettivo della procedura di restituzione da parte delle

Autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 2C_699/2009 del 4 maggio

2010 consid. 2.3).

Contro la decisione del

Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta è data, ex art. 58

cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale

di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1

lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale

sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA del 18 ottobre 1994.

1.2.

Nella fattispecie, la

decisione provvisionale di riduzione è stata intimata il 9 dicembre 2014. La

decisione del 6 marzo 2015, inerente alla restituzione dell’imposta rimborsata,

rispetta quindi il termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. Stante

la tempestività della decisione impugnata, occorre quindi determinare se si

giustifica la perdita del diritto al rimborso ex art 23 LIP.

Considerandi

2.

2.1

Secondo l’art. 23 LIP,

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità

fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da

cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta

da tale reddito.

Secondo il Tribunale

federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili

(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con

la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul

reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo

cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz

der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre

2016.

consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli

elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n.

2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid.

3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione

CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

2.2

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un

paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti

poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in

maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di

regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011

dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.3

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti

né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di

legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,

anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed

ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la

Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23

LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi

colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,

i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una

sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità

fiscali.

Al fine di evitare la

perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque

sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene

(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben

40.

der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu

Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare

510-511).

2.4

Venendo alla fattispecie,

si rileva che la dichiarazione dei redditi 2010 presentata dal contribuente il

16.

dicembre 2011, oltre a non menzionare quanto percepito dalla liquidazione di

__________ SA in liquidazione nel 2010, non indicava nemmeno la relativa

partecipazione. La liquidazione della società e la sua cancellazione dal

registro di commercio sono avvenute nel 2011.

Pure risulta pacifico che

l’aggiunta nel Modulo 2 della partecipazione in __________ SA è stata operata,

in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni del contribuente successive

alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, ma autonomamente

dall’Ufficio circondariale di tassazione, con la decisione del 23 gennaio 2013.

Su tale aspetto nel

proprio gravame il ricorrente si limita ad escludere di avere voluto, con

l’omessa dichiarazione, evitare la tassazione, sostenendo di essere incorso in

un errore di interpretazione delle causali indicate negli estratti bancari

relativi ai due bonifici ricevuti nel 2010 dalla società in liquidazione.

Per il rimanente non

spiega tuttavia per quale ragione egli abbia comunque pure omesso di indicare

la partecipazione in __________ SA in liquidazione tra i beni soggetti ad

imposta preventiva, sia nei moduli della dichiarazione d’imposta (in particolare,

l’elenco titoli), sia successivamente prima della ripresa operata dall’Ufficio

di tassazione.

2.5

Alla luce di quanto

precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1 e 2.2

che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono

integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso,

con conseguente conferma della decisione impugnata.

A tale riguardo, poco

importa che il contribuente non abbia avuto l’intenzione di commettere una

sottrazione d’imposta.

Benché non

si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita

del diritto al rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più

volte rilevato che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza

sarebbe sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015

del 10 novembre 2016 consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;

2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid.

2.

). L’ “errore”, che secondo il ricorrente sarebbe alla base della

mancata dichiarazione del reddito (mentre che per la mancata esposizione della

partecipazione non viene fornita alcuna spiegazione), è dunque certamente atto

a fondare la decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.

La mancata indicazione del

reddito e della sostanza in sede di dichiarazione d’imposta comportano pertanto

la perdita, ex art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta

preventiva. Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, che

dispone il reintegro da parte del contribuente dell’imposta preventiva a torto

rimborsatagli, è ineccepibile.

Ai sensi dell’art. 58 cpv.

3.

LIP, se la decisione su ricorso ammette l’obbligo di restituire l’imposta, la

riduzione provvisionale diventa definitiva.

3.

Per quanto precede

si deve concludere che il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese

l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge

federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: