80.2015.58
Imposta preventiva: rimborso, perenzione, mancata dichiarazione del dividendo e della partecipazione sociale, aggiunta da parte dell’autorità fiscale
18 gennaio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.58
80.2015.59
Lugano
18 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° aprile 2015 contro la decisione del 6 marzo 2015 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva.
Fatti
A. In data 23 gennaio
2013 l’RS 1 ha intimato a RI 1, nato l’8 ottobre 1960, divorziato, domiciliato
a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2010. Con le stesse l’Autorità
fiscale ha accertato redditi e sostanza divergenti da quanto dichiarato dal
contribuente. In particolare, per ciò che qui rileva, sono stati aggiunti alla
sostanza mobiliare, e segnatamente ai beni soggetti all’imposta preventiva, 15
azioni della __________ SA in liquidazione, __________.
Con le decisioni di
tassazione al contribuente è stato inoltre riconosciuto un rimborso
dell’imposta preventiva pari a CHF 15'504.35, di cui CHF 14'040.95 riferiti
all’IP assolta su CH 40'117.–, importo versato al contribuente nel 2010 dalla
predetta società.RI 1, che inizialmente aveva interposto reclamo contro le
predette decisioni su punti non afferenti ad __________ SA in liquidazione, ha
in seguito ritirato il gravame, e le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 sono
cresciute in giudicato.
B. Successivamente, con
decisione del 9 dicembre 2014 l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha
disposto a titolo provvisionale la riduzione della restituzione ex art.
57 cpv. 3 LIP da riversarsi al Cantone. Il contribuente non avrebbe dichiarato
spontaneamente nella propria dichiarazione dei redditi, né la partecipazione in
__________ SA in liquidazione, né i relativi redditi percepiti nel 2010 pari a
CHF 40'117.--, e per i quali gli era stato riconosciuto un diritto al rimborso
di CHF 14'040.95. Per questa ragione il suo diritto al rimborso sarebbe stato da
considerarsi perento ex art. 23 LIP, con conseguente riduzione, per tale
importo, dell’ammontare che il Cantone avrebbe potuto esigere in uno dei
successivi rendiconti all’AFC.
C. L’Ufficio di
tassazione, con successiva decisione del 6 marzo 2015, a sua volta ha disposto
nei confronti del contribuente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art.
58 cpv. 1 LIP, la restituzione dell’imposta preventiva precedentemente
rimborsatagli, ed inerente ai pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione
nel 2010, per un importo totale rimborsato, e quindi ora da restituire, di CHF
14'040.95. Analogamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni, l’Ufficio di tassazione ritiene perento il diritto del
contribuente al rimborso ex art. 23 LIP per mancata spontanea
dichiarazione del reddito colpito dall’imposta preventiva.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il ricorrente si aggrava ora
contro la predetta decisione. Pur ammettendo di avere omesso nella dichiarazione
d’imposta 2010 quanto percepito da __________ SA in liquidazione nel 2010, contesta
qualsiasi intenzionalità a tale riguardo. A mente del ricorrente si sarebbe
trattato di un errore, dovuto al fatto che egli non si sarebbe reso conto che i
pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione nel 2010, erano al netto
dell’imposta preventiva che “si doveva aggiungere in sede di tassazione e
richiedere quale rimborso”. La decisione impugnata andrebbe quindi in
sostanza annullata e con ciò confermato il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva.
E. L’Amministrazione
federale delle contribuzioni, la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico
e l’Ufficio di tassazione di Mendrisio non hanno formulato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Ai sensi dell’art. 52
della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS
642.21), l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli
sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti
necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata
l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto
al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di
tassazione (cpv. 2). Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta
preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al
rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 4),
conformemente all'art. 57 LIP.
Secondo l’art. 57 cpv. 3
LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso
dell’imposta preventiva, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana
una decisione provvisionale di riduzione, mediante la quale riduce in corrispondenza
l’ammontare da riversare al Cantone nei successivi rendiconti.
Nei sei mesi successivi
alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.
58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato
a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.
A sua volta, la decisione
provvisionale di riduzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è
l’unico presupposto oggettivo della procedura di restituzione da parte delle
Autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 2C_699/2009 del 4 maggio
2010 consid. 2.3).
Contro la decisione del
Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta è data, ex art. 58
cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale
di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1
lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale
sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA del 18 ottobre 1994.
1.2.
Nella fattispecie, la
decisione provvisionale di riduzione è stata intimata il 9 dicembre 2014. La
decisione del 6 marzo 2015, inerente alla restituzione dell’imposta rimborsata,
rispetta quindi il termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. Stante
la tempestività della decisione impugnata, occorre quindi determinare se si
giustifica la perdita del diritto al rimborso ex art 23 LIP.
Considerandi
2.
2.1
Secondo l’art. 23 LIP,
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta
da tale reddito.
Secondo il Tribunale
federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili
(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con
la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul
reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo
cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre
2016.
consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli
elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n.
2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid.
3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione
CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
2.2
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un
paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti
poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in
maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di
regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011
dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.3
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti
né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di
legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,
anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro
già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la
circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed
ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23
LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi
colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,
i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità
fiscali.
Al fine di evitare la
perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque
sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene
(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben
40.
der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu
Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare
510-511).
2.4
Venendo alla fattispecie,
si rileva che la dichiarazione dei redditi 2010 presentata dal contribuente il
16.
dicembre 2011, oltre a non menzionare quanto percepito dalla liquidazione di
__________ SA in liquidazione nel 2010, non indicava nemmeno la relativa
partecipazione. La liquidazione della società e la sua cancellazione dal
registro di commercio sono avvenute nel 2011.
Pure risulta pacifico che
l’aggiunta nel Modulo 2 della partecipazione in __________ SA è stata operata,
in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni del contribuente successive
alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, ma autonomamente
dall’Ufficio circondariale di tassazione, con la decisione del 23 gennaio 2013.
Su tale aspetto nel
proprio gravame il ricorrente si limita ad escludere di avere voluto, con
l’omessa dichiarazione, evitare la tassazione, sostenendo di essere incorso in
un errore di interpretazione delle causali indicate negli estratti bancari
relativi ai due bonifici ricevuti nel 2010 dalla società in liquidazione.
Per il rimanente non
spiega tuttavia per quale ragione egli abbia comunque pure omesso di indicare
la partecipazione in __________ SA in liquidazione tra i beni soggetti ad
imposta preventiva, sia nei moduli della dichiarazione d’imposta (in particolare,
l’elenco titoli), sia successivamente prima della ripresa operata dall’Ufficio
di tassazione.
2.5
Alla luce di quanto
precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1 e 2.2
che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono
integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso,
con conseguente conferma della decisione impugnata.
A tale riguardo, poco
importa che il contribuente non abbia avuto l’intenzione di commettere una
sottrazione d’imposta.
Benché non
si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita
del diritto al rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più
volte rilevato che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza
sarebbe sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015
del 10 novembre 2016 consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;
2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid.
2.
). L’ “errore”, che secondo il ricorrente sarebbe alla base della
mancata dichiarazione del reddito (mentre che per la mancata esposizione della
partecipazione non viene fornita alcuna spiegazione), è dunque certamente atto
a fondare la decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.
La mancata indicazione del
reddito e della sostanza in sede di dichiarazione d’imposta comportano pertanto
la perdita, ex art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta
preventiva. Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, che
dispone il reintegro da parte del contribuente dell’imposta preventiva a torto
rimborsatagli, è ineccepibile.
Ai sensi dell’art. 58 cpv.
3.
LIP, se la decisione su ricorso ammette l’obbligo di restituire l’imposta, la
riduzione provvisionale diventa definitiva.
3.
Per quanto precede
si deve concludere che il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese
l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge
federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: