80.2015.62
Procedura: tassazione d'ufficio, inoltro dichiarazione solo dopo multa, nessun allegato
13 luglio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.62
80.2015.63
Lugano
13 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 aprile 2015 contro la decisione del 3 marzo 2015 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. Con decisione del 18
marzo 2012, l’RS 1 ha inflitto ai coniugi RI 1 e __________ una multa
disciplinare di fr. 3'600.– per il mancato inoltro della dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2011 e li ha diffidati ad adempiere i loro
obblighi entro venti giorni, avvertendoli che altrimenti avrebbe proceduto alla
tassazione d’ufficio.
Il 20 marzo 2014, i
contribuenti hanno inviato all’autorità di tassazione il formulario per la
dichiarazione d’imposta 2011, indicando redditi complessivi per fr. 59'800.– e
deduzioni per fr. 11'864.– ed una sostanza negativa di fr. 64'441.–. Alla
dichiarazione erano allegati l’elenco titoli, che menzionava due relazioni bancarie,
con un capitale imponibile al 31 dicembre 2011 di fr. 1'094.–, ed il modulo 6,
con l’indicazione delle spese di malattia sostenute (fr. 973.10) e degli oneri
assicurativi (fr. 5'932.–). Nessun altro documento, in particolar modo
attestazioni (del datore di lavoro, degli istituti di credito, delle
assicurazioni ecc.) era allegato.
B. Con decisione del 9
aprile 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.
174'800.– per l’IC ed in fr. 171'300.– per l’IFD. La sostanza imponibile era
stabilita in fr. 551'000.–.
Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolare:
·
elevato il reddito dell’attività dipendente della moglie da fr.
27'482.– a fr. 30'000.–, “in mancanza del certificato ufficiale”;
·
aggiunto un reddito dell’attività indipendente del marito di fr.
140'000.–, con l’indicazione “tassazione d’ufficio per mancanza della
documentazione sulla base del passato”;
·
aggiunto alla sostanza imponibile l’importo di fr. 610'000.– a
titolo di “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, spiegando anche
in questo caso di aver intrapreso una “valutazione fatta d’ufficio per mancanza
di documentazione sulla base del passato”.
C. RI 1 si è rivolto
all’Ufficio di tassazione, con lettera del 29 luglio 2014, chiedendo una
“rettifica” della decisione di tassazione del 9 aprile 2014 in base alla sua dichiarazione d’imposta del 20 marzo 2014, dalla quale risultavano “cifre ben diverse
della vostra tassazione d’ufficio”.
L’Ufficio di tassazione,
con scritto del 30 luglio 2014, ha attribuito al reclamante un termine per
documentare i motivi del ritardo nell’inoltro del reclamo, avvertendolo che
altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non avendo il contribuente
dato seguito all’invito ricevuto, con decisione del 3 marzo 2015 l’autorità
fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo per tardività.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente una
“rettifica” della tassazione d’ufficio, tenendo conto di quanto da lui “dichiarato
e comprovato”. Si domanda perché la sua dichiarazione d’imposta non sia stata
“minimamente presa in considerazione” ed il suo reddito sia stato stabilito in
misura “cinque volte maggiore a quello reale”. A suo avviso, se voleva punirlo
per il ritardo nell’inoltro della dichiarazione, l’Ufficio di tassazione
avrebbe “esagerato”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.
Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione
dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo
interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
L’Ufficio di tassazione
non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, perché è stato
interposto ben oltre il termine previsto dalla legge e per il fatto che il
reclamante non ha addotto alcun motivo di restituzione dei termini, nonostante
l’autorità gli avesse attribuito un termine a tal fine.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). La tassazione operata d’ufficio può essere impugnata dal
contribuente soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Il ricorrente non contesta
di aver impugnato la decisione di tassazione del 9 aprile 2014 con rilevante
ritardo né, d’altronde, invoca uno dei motivi per i quali la legge ammette una
restituzione dei termini, ma si limita a contestare la decisione di tassazione
nel merito.
In simili circostanze, la
decisione impugnata, con la quale l’auto-rità di tassazione si è rifiutata di
entrare nel merito del reclamo, non può essere censurata.
3.
3.1.
A prescindere dalla
questione dell’inosservanza del termine di reclamo, è il caso di sottolineare
che il ricorrente non ha portato alcuna prova della sua effettiva situazione
reddituale e patrimoniale per il periodo fiscale litigioso.
Infatti, il contribuente
la moglie sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché hanno
inoltrato una dichiarazione incompleta.
L’Ufficio di tassazione
non ha che potuto procedere con una tassazione d’ufficio, visto che la
collaborazione dei contribuenti è stata minima, se non pressoché nulla. In
particolar modo, non avevano prodotto alcun documento che attestasse la loro situazione
di reddito e di sostanza.
3.2
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’auto-rità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
3.3
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2011, peraltro inoltrata dopo che ai
contribuenti era già stata inflitta una multa disciplinare per violazione degli
obblighi procedurali, i ricorrenti si sono limitati ad indicare alcuni redditi
ed alcune deduzioni, senza allegare il minimo giustificativo. Neppure in
relazione al reddito del lavoro della moglie è stato prodotto il certificato di
salario rilasciato dal datore di lavoro.
La modifica più rilevante
intrapresa dall’autorità di tassazione rispetto alla dichiarazione presentata
dai contribuenti concerne senz’altro il reddito dell’attività lucrativa
indipendente del marito, stimato in fr. 140'000.–, sebbene non fosse stato
dichiarato alcun provento di tale natura. Per comprendere l’operato
dell’Ufficio, bisogna tuttavia anche tener conto del fatto che ormai da molti
anni i contribuenti sono sottoposti a tassazione d’ufficio per non aver
inoltrato la dichiarazione d’imposta. Già nei periodi precedenti, l’autorità di
tassazione aveva imposto il contribuente anche per l’esercizio di un’attività
lucrativa indipendente. Del resto, fino al 2013 RI 1 (__________e __________) e
i contribuenti risultano tuttora soci di una società a garanzia limitata (__________Sagl).
In queste circostanze,
l’operato dell’Ufficio di tassazione appare senz’altro adeguato alla
situazione.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: