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Decisione

80.2015.62

Procedura: tassazione d'ufficio, inoltro dichiarazione solo dopo multa, nessun allegato

13 luglio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 18

marzo 2012, l’RS 1 ha inflitto ai coniugi RI 1 e __________ una multa

disciplinare di fr. 3'600.– per il mancato inoltro della dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2011 e li ha diffidati ad adempiere i loro

obblighi entro venti giorni, avvertendoli che altrimenti avrebbe proceduto alla

tassazione d’ufficio.

Il 20 marzo 2014, i

contribuenti hanno inviato all’autorità di tassazione il formulario per la

dichiarazione d’imposta 2011, indicando redditi complessivi per fr. 59'800.– e

deduzioni per fr. 11'864.– ed una sostanza negativa di fr. 64'441.–. Alla

dichiarazione erano allegati l’elenco titoli, che menzionava due relazioni bancarie,

con un capitale imponibile al 31 dicembre 2011 di fr. 1'094.–, ed il modulo 6,

con l’indicazione delle spese di malattia sostenute (fr. 973.10) e degli oneri

assicurativi (fr. 5'932.–). Nessun altro documento, in particolar modo

attestazioni (del datore di lavoro, degli istituti di credito, delle

assicurazioni ecc.) era allegato.

B. Con decisione del 9

aprile 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC/IFD 2011, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.

174'800.– per l’IC ed in fr. 171'300.– per l’IFD. La sostanza imponibile era

stabilita in fr. 551'000.–.

Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolare:

·

elevato il reddito dell’attività dipendente della moglie da fr.

27'482.– a fr. 30'000.–, “in mancanza del certificato ufficiale”;

·

aggiunto un reddito dell’attività indipendente del marito di fr.

140'000.–, con l’indicazione “tassazione d’ufficio per mancanza della

documentazione sulla base del passato”;

·

aggiunto alla sostanza imponibile l’importo di fr. 610'000.– a

titolo di “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, spiegando anche

in questo caso di aver intrapreso una “valutazione fatta d’ufficio per mancanza

di documentazione sulla base del passato”.

C. RI 1 si è rivolto

all’Ufficio di tassazione, con lettera del 29 luglio 2014, chiedendo una

“rettifica” della decisione di tassazione del 9 aprile 2014 in base alla sua dichiarazione d’imposta del 20 marzo 2014, dalla quale risultavano “cifre ben diverse

della vostra tassazione d’ufficio”.

L’Ufficio di tassazione,

con scritto del 30 luglio 2014, ha attribuito al reclamante un termine per

documentare i motivi del ritardo nell’inoltro del reclamo, avvertendolo che

altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non avendo il contribuente

dato seguito all’invito ricevuto, con decisione del 3 marzo 2015 l’autorità

fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo per tardività.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente una

“rettifica” della tassazione d’ufficio, tenendo conto di quanto da lui “dichiarato

e comprovato”. Si domanda perché la sua dichiarazione d’imposta non sia stata

“minimamente presa in considerazione” ed il suo reddito sia stato stabilito in

misura “cinque volte maggiore a quello reale”. A suo avviso, se voleva punirlo

per il ritardo nell’inoltro della dichiarazione, l’Ufficio di tassazione

avrebbe “esagerato”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.

Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione

dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo

interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

L’Ufficio di tassazione

non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, perché è stato

interposto ben oltre il termine previsto dalla legge e per il fatto che il

reclamante non ha addotto alcun motivo di restituzione dei termini, nonostante

l’autorità gli avesse attribuito un termine a tal fine.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). La tassazione operata d’ufficio può essere impugnata dal

contribuente soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Il ricorrente non contesta

di aver impugnato la decisione di tassazione del 9 aprile 2014 con rilevante

ritardo né, d’altronde, invoca uno dei motivi per i quali la legge ammette una

restituzione dei termini, ma si limita a contestare la decisione di tassazione

nel merito.

In simili circostanze, la

decisione impugnata, con la quale l’auto-rità di tassazione si è rifiutata di

entrare nel merito del reclamo, non può essere censurata.

3.

3.1.

A prescindere dalla

questione dell’inosservanza del termine di reclamo, è il caso di sottolineare

che il ricorrente non ha portato alcuna prova della sua effettiva situazione

reddituale e patrimoniale per il periodo fiscale litigioso.

Infatti, il contribuente

la moglie sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché hanno

inoltrato una dichiarazione incompleta.

L’Ufficio di tassazione

non ha che potuto procedere con una tassazione d’ufficio, visto che la

collaborazione dei contribuenti è stata minima, se non pressoché nulla. In

particolar modo, non avevano prodotto alcun documento che attestasse la loro situazione

di reddito e di sostanza.

3.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’auto-rità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

3.3

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2011, peraltro inoltrata dopo che ai

contribuenti era già stata inflitta una multa disciplinare per violazione degli

obblighi procedurali, i ricorrenti si sono limitati ad indicare alcuni redditi

ed alcune deduzioni, senza allegare il minimo giustificativo. Neppure in

relazione al reddito del lavoro della moglie è stato prodotto il certificato di

salario rilasciato dal datore di lavoro.

La modifica più rilevante

intrapresa dall’autorità di tassazione rispetto alla dichiarazione presentata

dai contribuenti concerne senz’altro il reddito dell’attività lucrativa

indipendente del marito, stimato in fr. 140'000.–, sebbene non fosse stato

dichiarato alcun provento di tale natura. Per comprendere l’operato

dell’Ufficio, bisogna tuttavia anche tener conto del fatto che ormai da molti

anni i contribuenti sono sottoposti a tassazione d’ufficio per non aver

inoltrato la dichiarazione d’imposta. Già nei periodi precedenti, l’autorità di

tassazione aveva imposto il contribuente anche per l’esercizio di un’attività

lucrativa indipendente. Del resto, fino al 2013 RI 1 (__________e __________) e

i contribuenti risultano tuttora soci di una società a garanzia limitata (__________Sagl).

In queste circostanze,

l’operato dell’Ufficio di tassazione appare senz’altro adeguato alla

situazione.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: