80.2015.69
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, aggiunta del dividendo alla dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione, decisione di restituzione dopo intervento dell’AFC, istanza per e-mail non val
10 maggio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.69
Lugano
10 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Raffaele Guffi, in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 aprile 2015 contro la decisione del 9 marzo 2015 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva.
Fatti
A. L’Ufficio di
tassazione di Mendrisio, con decisione del 20 febbraio 2013, notificava ai
coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2011. L’autorità aveva in particolare
aggiunto il dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________ in
liquidazione, concedendogli parimenti il rimborso di fr. 191'345.– dell’imposta
preventiva.
B. Con scritto del 9
dicembre 2014, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informava la
Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era emerso che il
dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________ SA non era stato dichiarato
spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’articolo 23 LIP, ma aggiunto
dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di tassazione. L’Amministrazione
riteneva pertanto che l’imposta preventiva di fr. 191'345.– (35% di fr.
546'700.–) era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere
stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP.
C. L’Ufficio di
tassazione di Mendrisio, con scritto del 9 marzo 2015, notificava ai coniugi RI
1 e RI 2 una decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo
tempo concessagli, stabilendo in soli fr. 741.80 il diritto al rimborso. Nelle
motivazioni allegate, l’autorità richiamava l’ispezione dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, sottolineando che l’imposta preventiva di fr. 191'345.–
era stata rimborsata a torto e doveva essere stornata.
D. Il 31 marzo 2015 l’Ufficio
di tassazione consegnava ai ricorrenti, rappresentati dalla RA 1, la seguente
documentazione:
Ø
lettera del 9 dicembre 2014 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni;
Ø
panoramica CET del 29 gennaio 2013 stampata dal tassatore
incaricato (con aggiunta a mano “No ip. xché non dichiarato”);
Ø
modulo 8 del 2011 (nel quale si indicava il dividendo 2011 della __________
SA);
Ø
domanda di computo e riassunto dei beni imponibili (pag. 9/27,
con rettifiche a mano degli elementi imponibili).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, nuovamente
rappresentati dalla RA 1, chiedono che venga confermata la decisione
dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio del 20 febbraio 2013.
I ricorrenti sottolineano anzitutto
che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio si è limitato ad applicare, nei tempi
previsti dall’art. 58 cpv. 1 LIP, una decisione dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni. Essi sottolineano inoltre che nel momento in cui ha preso
la propria decisione, l’autorità di tassazione aveva tutti gli elementi
necessari per concedere o rifiutare il rimborso dell’imposta preventiva (conosceva
la sentenza del Tribunale federale che interpreta in modo diverso l’art. 23 LIP,
le comunicazioni interne della Divisione delle contribuzioni del 20 giugno 2012
e del 13 giugno 2012 che impongono cautela nel rimborso dell’imposta preventiva,
così come la dichiarazione del dividendo tramite scritto di posta elettronica del
5 febbraio 2013). Ritengono che l’annotazione a mano sulla stampa del modulo
interno “CST-P/Panoramica dei valori”, con la quale viene indicato un rifiuto
del rimborso dell’imposta preventiva in mancanza di dichiarazione, lascia
intravedere “un tentativo a posteriori di giustificare un errore, un cambiamento
di opinione oppure di fornire una giustificazione all’ispezione AFC, unica vera
strada procedurale ancora aperta per tentare di ottenere un rimborso dell’IP
ormai accordata e cresciuta in giudicato”.
I ricorrenti identificano
il cambiamento di opinione dell’Ufficio di tassazione nella Circolare n. 40
dell’11 marzo 2014 dell’AFC. Facendo riferimento alla Circolare n. 8 dell’8
dicembre 1978 ritengono inoltre che lo scritto di posta elettronica del 5
febbraio 2013 delle ore 8:11 (del seguente tenore: “la ringrazio per avermi
contattato telefonicamente cosa che mi permette di chiarire e risolvere
tempestivamente ogni sospeso. Ho reperito un documento mancante. La prego di considerarlo
nella tassazione e di scusare l’indefinibile svista. Nel frattempo troverò
anche i documenti e spiegazioni per gli altri due punti”) adempie i requisiti posti
dall’articolo 23 LIP in modo ancor più ampio (la suddetta circolare accettava i
documenti anche dopo richiesta dell’amministrazione). Al riguardo, i ricorrenti
osservano che la mail in questione non è “stranamente” presente nell’incarto
fiscale e pertanto essi non sono in grado di giudicare se l’Amministrazione
federale delle contribuzioni ne fosse al corrente.
Contestano infine
l’applicazione retroattiva della Circolare n. 40 e ritengono che, quand’anche
la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 9 dicembre
2014 e dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio del 9 marzo 2015 fossero
effettivamente basate sulla Circolare citata, la dichiarazione del dividendo andrebbe
comunque considerata spontanea, in quanto essa è avvenuta prima della crescita
in giudicato della tassazione ordinaria e le eccezioni non trovano applicazione
nel caso di specie.
F. All’udienza del 15
marzo 2016, i ricorrenti hanno ribadito che non vi sono agli atti elementi che
permettano di escludere l’esistenza di una dichiarazione spontanea. Hanno
inoltre contestato un’applicazione retroattiva della nuova prassi
dell’Amministrazio-ne federale delle contribuzioni, che a loro avviso apre la
strada ad evidenti disparità di trattamento.
L’Ufficio di
tassazione, da parte sua, ha confermato di essersi basato sulla comunicazione
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Ha inoltre sottolineato che
lo scritto di posta elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 faceva seguito ad
una telefonata del tassatore incaricato all’allora rappresentante dei ricorrenti
__________, nella quale il funzionario aveva avvertito quest’ultimo di aver
rilevato nella banca dati CET l’avvenuto versamento dell’utile di liquidazione
non dichiarato. Di diverso avviso i ricorrenti, secondo cui la telefonata
avrebbe avuto per oggetto altri argomenti e spontaneamente il signor __________
avrebbe dichiarato con la mail del 5 febbraio 2013 il pagamento dell’utile di
liquidazione.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 23 della legge
federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità
fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza
da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva
dedotta da questo reddito.
Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza
scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’ordinanza d’esecuzione
della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS
642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità
competente su modulo ufficiale.
1.2.
Il diritto al rimborso si
estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno
civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1
LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.
2; Pfund/Zwahlen,
Die eidgenössische Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art.
31, p. 217 ss.).
Chiunque
chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente
all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza e i questionari,
come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla
deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L’istanza di rimborso
deve essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale (art. 68
cpv. 1 OIP). Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e
se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni
chieste dall’autorità, l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
Considerandi
2.
Conformemente
all’art. 52 cpv. 1 LIP, l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le
istanze che gli sono presen-tate, accerta la fattispecie e prende tutti i
provvedimenti necessa-ri a stabilire esattamente il diritto al rimborso. Il
capoverso 4 pre-vede che il rimborso concesso dall’ufficio cantonale
dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del
diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
conformemente all’articolo 57.
Secondo
l’art. 57 cpv. 3 LIP, se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale
dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente
dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti. L’art. 58
cpv. 1 LIP stabilisce che se, conformemente all’articolo 57 capoverso 3, è
stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l’ufficio cantonale
dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso
contestato di restituire l’imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si
estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla
notificazione della riduzione provvisionale.
3.
3.1.
Nella
fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto ai redditi dichiarati
dai contribuenti il dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________
SA in liquidazione, concedendogli parimenti il rimborso di fr. 191'345.–
dell’imposta preventiva.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni, con scritto del 9 dicembre 2014, ha ritenuto che
l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente
essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP. Il 9 marzo
2015, l’RS 1 ha pertanto richiesto ai contribuenti la restituzione
dell’imposta preventiva.
3.2
Secondo il Tribunale
federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che impongono al
contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi imponibili (Pflicht
zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),
coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di
imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,
secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza.
In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione
nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta. Secondo la
giurisprudenza, il contribuente può anche menzionarli successivamente, ma al
più tardi prima dell’emissione della tassazione, completando o correggendo la
sua dichiarazione (cfr. sentenza dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in ASA 81
p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3).
3.3
Venendo all’esame del caso
concreto, è innegabile che i ricorrenti non abbiano adempiuto i presupposti per
ottenere il rimborso dell’imposta preventiva, secondo la legislazione in
vigore.
Nell’elenco titoli (modulo
2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, essi non hanno infatti indicato
il dividendo percepito.
Anche
volendo ammettere che il controverso messaggio e-mail del 5 febbraio 2013, con
il quale l’allora rappresentante dei contribuenti ha trasmesso ad un
funzionario dell’Ufficio di tassazione “un documento mancante”, pregandolo “di
considerarlo nella tassazione e di scusare l’indefinibile svista”, fosse
effettivamente pervenuto all’autorità fiscale prima che quest’ultima si
avvedesse della mancata dichiarazione, è escluso che ciò costituisca una
regolare “istanza scritta” secondo l’art. 29 LIP.
Infatti, come già
ricordato (v. supra, consid. 1.2), il combinato disposto degli articoli
29.
cpv. 1 LIP e 68 cpv. 1 OIP prescrive che l’istanza
di rimborso sia presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per le
persone fisiche, si tratta del modulo ufficiale usualmente incorporato nell’elenco
titoli allegato alla dichiarazione d’imposta cantonale (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale del 10 febbraio 2015, in RF 70/2015 p. 539, consid. 3.1, con riferimento a: Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer,
2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 838).
Il
Tribunale federale ha già avuto occasione di escludere che l’invio di un’e-mail
possa adempiere i requisiti dell’istanza scritta ai fini del rimborso
dell’imposta preventiva (cfr. la sentenza del 10 giugno 2011 n.2C_128/2011
consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
3.4
In ogni caso, un attento
esame degli atti induce ad escludere che il menzionato messaggio di posta
elettronica abbia preceduto la constatazione, da parte dell’Ufficio di
tassazione, della mancata dichiarazione del dividendo litigioso.
Dalla documentazione
prodotta risulta che il modulo interno Panoramica CET (cioè la banca dati “Controllo
dello stato dei titoli”, da cui l’Ufficio di tassazione ha appreso che la __________
SA in liquidazione aveva versato il dividendo di fr. 546'700.– a RI 1) è stato
stampato il 29 gennaio 2013 dal tassatore incaricato, mentre la già citata
e-mail è stata inviata il 5 febbraio 2013. Oltre al fatto che il susseguirsi
degli eventi dimostra che lo scritto di posta elettronica è successivo alla
stampa – ciò che corrobora quanto sostenuto dall’Ufficio di tassazione –, dal
suo contenuto risulta inoltre che la telefonata verteva, fra l’altro, sul
dividendo non dichiarato. Non si spiegherebbe altrimenti la presa di posizione
dell’allora rappresentante dei ricorrenti, che ringrazia il tassatore per
averlo contattato telefonicamente, “cosa che mi permette di chiarire e
risolvere tempestivamente ogni sospeso”. Il rappresentante sottolineava in
primo luogo di avere “reperito un documento mancante”, pregando il tassatore di
“considerarlo nella tassazione e di scusare l’indifendibile svista”, aggiungendo
infine che “troverò anche i documenti e spiegazioni per gli altri due punti”.
D’altronde, se
effettivamente il rappresentante dei contribuenti si fosse avveduto
spontaneamente di una “indefinibile svista” di tale importanza, è difficile
immaginare che si sarebbe limitato ad inviare un’e-mail, non potendo non
conoscere i requisiti di forma previsti per le istanze di rimborso dell’imposta
preventiva.
3.5
Le considerazioni che
precedono rendono anche priva di rilievo I’ulteriore censura dei ricorrenti. Sottolineando
che lo scritto di posta elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 non è “stranamente”
presente nell’incarto fiscale, essi ritengono che se l’Amministrazione federale
delle contribuzioni fosse stata al corrente della sua esistenza, non avrebbe
contestato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
Che il messaggio in
questione fosse agli atti o meno è infatti del tutto irrilevante, dal momento
che lo stesso non poteva in alcun modo costituire una valida istanza scritta di
rimborso dell’imposta preventiva.
4.
4.1.
Come esposto in narrativa,
fondandosi sulla Circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, i ricorrenti ritengono che lo scritto di posta
elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 adempie a maggior ragione i
requisiti posti dall’art. 23 LIP, dal momento che la suddetta Circolare accettava
anche i documenti prodotti su richiesta dell’amministrazione.
4.2
Le circolari
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono ordinanze amministrative
indirizzate alle amministrazioni fiscali cantonali, mediante le quali l’autorità
esplicita l’interpretazione che intende dare alla legge ai fini di
un’applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento (sentenza
2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5, destinato alla pubblicazione; sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 6.4.1).
Simili atti non hanno
forza di legge e non vincolano né i singoli contribuenti né i tribunali (DTF
133.
II 305 consid. 8.1 p. 315). Nella misura in cui riflettono il senso reale
del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso
specifico, anche le istanze di ricorso devono tuttavia tenerne conto (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid 4.2 e
giurisprudenza citata).
4.3
La circolare n. 8 dell’8
dicembre 1978 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla
modifica parziale della prassi relativa alla perdita del diritto al rimborso
dell’imposta preventiva è stata effettivamente abrogata solo l’11 marzo 2014,
con l’entrata in vigore della nuova circolare n. 40 (“Perdita del diritto
delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23
LIP”). Quest’ultima è stata tuttavia adottata in seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità della citata circolare del 1978 e di un’altra
del 1988 con l’art. 23 LIP.
È stato dunque il
Tribunale federale, già l’11 ottobre 2011, ad affermare che, nella misura in
cui prevede che, in determinate situazioni, il contribuente possa ottenere il
rimborso dell’imposta preventiva, pur non avendo adempiuto correttamente il suo
obbligo di dichiarazione, non è conforme all’art. 23 LIP (cfr. la sentenza già
citata, in RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II 72 = ASA 81 p. 71).
4.4
Secondo una consolidata
giurisprudenza, una nuova prassi si applica in linea di principio subito ed in
tutti i casi che al momento della modifica sono ancora aperti (cfr. p. es. DTF
132.
II 153 consid. 5.1). La giustificazione di tale regola va ricercata nello
stesso principio di legalità, secondo cui le autorità incaricate di applicare
il diritto sono tenute ad applicare nei confronti di tutti la legge nel senso riconosciuto
corretto. Inoltre, un’applicazione immediata ed unitaria di una nuova interpretazione
della legge garantisce la certezza del diritto (cfr. Stampe, Die Praxisänderung im Steuerrecht, Zurigo 2007, p.
23.
s.; Bärtschi, Die Voraussetzungen
für Praxisänderungen im Steuerrecht, in ZSIS 2007, par. 2.6.3).
Ne consegue che, dopo che
il Tribunale federale ha dichiarato illegale le circolari del 1978 e del 1988,
già nel 2011, le stesse non potevano più essere applicate, nella misura in cui
prevedevano una disciplina in contrasto con l’art. 23 LIP.
4.5
Dagli atti risulta
peraltro che la direzione della Divisione delle contribuzioni aveva informato
gli uffici circondariali di tassazione della portata della sentenza del
Tribunale federale dell’11 ottobre 2011 già il 13 giugno 2012, invitandoli ad
“applicarla immediatamente”. Al momento dell’inoltro della dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2011 e dell’allegato elenco titoli (14 gennaio
2013) e, a maggior ragione, quando l’Ufficio di tassazione ha adottato la sua
decisione (20 febbraio 2013), l’illegittimità delle circolari dell’AFC del 1978
e del 1988 era pertanto già nota alle autorità fiscali ticinesi, che erano già
tenute a conformarsi alla nuova giurisprudenza.
Quanto detto vale ancor
più per l’Amministrazione federale delle contribuzioni, alla quale l’art. 57
LIP attribuisce il compito di stabilire se ed in quale misura un ammontare
d’imposta preventiva rimborsato sia soggetto a restituzione. In questo
contesto, l’AFC dispone di competenze di controllo ampie, che comprendono la
possibilità di consultare tutti i documenti utili e di adottare essa stessa
misure di istruzione. In tal modo, essa può fondare la sua valutazione su
proprie constatazioni (sentenza del Tribunale federale 2C_89/2014 del 26
novembre 2014, consid. 7.2 e dottrina citata). L’AFC non poteva adempiere i
suoi compiti di verifica se non applicando l’art. 23 LIP conformemente
all’interpretazione del Tribunale federale. Quando l’AFC ha adottato la sua
decisione (9 dicembre 2014), era del resto già in vigore (dal 11 marzo 2014) anche
la nuova circolare n. 40.
5.
La decisione
impugnata, con la quale l’RS 1 ha negato il rimborso dell’imposta preventiva di
fr. 191'345.–, trattenuta dalla __________ SA in liquidazione sul dividendo di
fr. 546'700.–, si rivela conforme al diritto applicabile.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese gli articoli 1 del Regolamento
cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta
preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare
d’imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231
LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: