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Decisione

80.2015.69

Imposta preventiva: rimborso, presupposti, aggiunta del dividendo alla dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione, decisione di restituzione dopo intervento dell’AFC, istanza per e-mail non val

10 maggio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Ufficio di

tassazione di Mendrisio, con decisione del 20 febbraio 2013, notificava ai

coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2011. L’autorità aveva in particolare

aggiunto il dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________ in

liquidazione, concedendogli parimenti il rimborso di fr. 191'345.– dell’imposta

preventiva.

B. Con scritto del 9

dicembre 2014, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informava la

Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era emerso che il

dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________ SA non era stato dichiarato

spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’articolo 23 LIP, ma aggiunto

dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di tassazione. L’Amministrazione

riteneva pertanto che l’imposta preventiva di fr. 191'345.– (35% di fr.

546'700.–) era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere

stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP.

C. L’Ufficio di

tassazione di Mendrisio, con scritto del 9 marzo 2015, notificava ai coniugi RI

1 e RI 2 una decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo

tempo concessagli, stabilendo in soli fr. 741.80 il diritto al rimborso. Nelle

motivazioni allegate, l’autorità richiamava l’ispezione dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, sottolineando che l’imposta preventiva di fr. 191'345.–

era stata rimborsata a torto e doveva essere stornata.

D. Il 31 marzo 2015 l’Ufficio

di tassazione consegnava ai ricorrenti, rappresentati dalla RA 1, la seguente

documentazione:

Ø

lettera del 9 dicembre 2014 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni;

Ø

panoramica CET del 29 gennaio 2013 stampata dal tassatore

incaricato (con aggiunta a mano “No ip. xché non dichiarato”);

Ø

modulo 8 del 2011 (nel quale si indicava il dividendo 2011 della __________

SA);

Ø

domanda di computo e riassunto dei beni imponibili (pag. 9/27,

con rettifiche a mano degli elementi imponibili).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, nuovamente

rappresentati dalla RA 1, chiedono che venga confermata la decisione

dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio del 20 febbraio 2013.

I ricorrenti sottolineano anzitutto

che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio si è limitato ad applicare, nei tempi

previsti dall’art. 58 cpv. 1 LIP, una decisione dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni. Essi sottolineano inoltre che nel momento in cui ha preso

la propria decisione, l’autorità di tassazione aveva tutti gli elementi

necessari per concedere o rifiutare il rimborso dell’imposta preventiva (conosceva

la sentenza del Tribunale federale che interpreta in modo diverso l’art. 23 LIP,

le comunicazioni interne della Divisione delle contribuzioni del 20 giugno 2012

e del 13 giugno 2012 che impongono cautela nel rimborso dell’imposta preventiva,

così come la dichiarazione del dividendo tramite scritto di posta elettronica del

5 febbraio 2013). Ritengono che l’annotazione a mano sulla stampa del modulo

interno “CST-P/Panoramica dei valori”, con la quale viene indicato un rifiuto

del rimborso dell’imposta preventiva in mancanza di dichiarazione, lascia

intravedere “un tentativo a posteriori di giustificare un errore, un cambiamento

di opinione oppure di fornire una giustificazione all’ispezione AFC, unica vera

strada procedurale ancora aperta per tentare di ottenere un rimborso dell’IP

ormai accordata e cresciuta in giudicato”.

I ricorrenti identificano

il cambiamento di opinione dell’Ufficio di tassazione nella Circolare n. 40

dell’11 marzo 2014 dell’AFC. Facendo riferimento alla Circolare n. 8 dell’8

dicembre 1978 ritengono inoltre che lo scritto di posta elettronica del 5

febbraio 2013 delle ore 8:11 (del seguente tenore: “la ringrazio per avermi

contattato telefonicamente cosa che mi permette di chiarire e risolvere

tempestivamente ogni sospeso. Ho reperito un documento mancante. La prego di considerarlo

nella tassazione e di scusare l’indefinibile svista. Nel frattempo troverò

anche i documenti e spiegazioni per gli altri due punti”) adempie i requisiti posti

dall’articolo 23 LIP in modo ancor più ampio (la suddetta circolare accettava i

documenti anche dopo richiesta dell’amministrazione). Al riguardo, i ricorrenti

osservano che la mail in questione non è “stranamente” presente nell’incarto

fiscale e pertanto essi non sono in grado di giudicare se l’Amministrazione

federale delle contribuzioni ne fosse al corrente.

Contestano infine

l’applicazione retroattiva della Circolare n. 40 e ritengono che, quand’anche

la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 9 dicembre

2014 e dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio del 9 marzo 2015 fossero

effettivamente basate sulla Circolare citata, la dichiarazione del dividendo andrebbe

comunque considerata spontanea, in quanto essa è avvenuta prima della crescita

in giudicato della tassazione ordinaria e le eccezioni non trovano applicazione

nel caso di specie.

F. All’udienza del 15

marzo 2016, i ricorrenti hanno ribadito che non vi sono agli atti elementi che

permettano di escludere l’esistenza di una dichiarazione spontanea. Hanno

inoltre contestato un’applicazione retroattiva della nuova prassi

dell’Amministrazio-ne federale delle contribuzioni, che a loro avviso apre la

strada ad evidenti disparità di trattamento.

L’Ufficio di

tassazione, da parte sua, ha confermato di essersi basato sulla comunicazione

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Ha inoltre sottolineato che

lo scritto di posta elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 faceva seguito ad

una telefonata del tassatore incaricato all’allora rappresentante dei ricorrenti

__________, nella quale il funzionario aveva avvertito quest’ultimo di aver

rilevato nella banca dati CET l’avvenuto versamento dell’utile di liquidazione

non dichiarato. Di diverso avviso i ricorrenti, secondo cui la telefonata

avrebbe avuto per oggetto altri argomenti e spontaneamente il signor __________

avrebbe dichiarato con la mail del 5 febbraio 2013 il pagamento dell’utile di

liquidazione.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 23 della legge

federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità

fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza

da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva

dedotta da questo reddito.

Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,

il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza

scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’ordinanza d’esecuzione

della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS

642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità

competente su modulo ufficiale.

1.2.

Il diritto al rimborso si

estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno

civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1

LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.

2; Pfund/Zwahlen,

Die eidgenössische Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art.

31, p. 217 ss.).

Chiunque

chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente

all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento

nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante è tenuto a

compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza e i questionari,

come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla

deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L’istanza di rimborso

deve essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale (art. 68

cpv. 1 OIP). Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e

se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni

chieste dall’autorità, l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

Considerandi

2.

Conformemente

all’art. 52 cpv. 1 LIP, l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le

istanze che gli sono presen-tate, accerta la fattispecie e prende tutti i

provvedimenti necessa-ri a stabilire esattamente il diritto al rimborso. Il

capoverso 4 pre-vede che il rimborso concesso dall’ufficio cantonale

dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del

diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,

conformemente all’articolo 57.

Secondo

l’art. 57 cpv. 3 LIP, se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale

dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’Amministrazione federale

delle contribuzioni dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente

dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti. L’art. 58

cpv. 1 LIP stabilisce che se, conformemente all’articolo 57 capoverso 3, è

stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l’ufficio cantonale

dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso

contestato di restituire l’imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si

estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla

notificazione della riduzione provvisionale.

3.

3.1.

Nella

fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto ai redditi dichiarati

dai contribuenti il dividendo di fr. 546'700.– sulle 40 azioni della __________

SA in liquidazione, concedendogli parimenti il rimborso di fr. 191'345.–

dell’imposta preventiva.

L’Amministrazione

federale delle contribuzioni, con scritto del 9 dicembre 2014, ha ritenuto che

l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente

essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP. Il 9 marzo

2015, l’RS 1 ha pertanto richiesto ai contribuenti la restituzione

dell’imposta preventiva.

3.2

Secondo il Tribunale

federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che impongono al

contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi imponibili (Pflicht

zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),

coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di

imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,

secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz

der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza.

In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione

nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta. Secondo la

giurisprudenza, il contribuente può anche menzionarli successivamente, ma al

più tardi prima dell’emissione della tassazione, completando o correggendo la

sua dichiarazione (cfr. sentenza dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in ASA 81

p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3).

3.3

Venendo all’esame del caso

concreto, è innegabile che i ricorrenti non abbiano adempiuto i presupposti per

ottenere il rimborso dell’imposta preventiva, secondo la legislazione in

vigore.

Nell’elenco titoli (modulo

2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, essi non hanno infatti indicato

il dividendo percepito.

Anche

volendo ammettere che il controverso messaggio e-mail del 5 febbraio 2013, con

il quale l’allora rappresentante dei contribuenti ha trasmesso ad un

funzionario dell’Ufficio di tassazione “un documento mancante”, pregandolo “di

considerarlo nella tassazione e di scusare l’indefinibile svista”, fosse

effettivamente pervenuto all’autorità fiscale prima che quest’ultima si

avvedesse della mancata dichiarazione, è escluso che ciò costituisca una

regolare “istanza scritta” secondo l’art. 29 LIP.

Infatti, come già

ricordato (v. supra, consid. 1.2), il combinato disposto degli articoli

29.

cpv. 1 LIP e 68 cpv. 1 OIP prescrive che l’istanza

di rimborso sia presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per le

persone fisiche, si tratta del modulo ufficiale usualmente incorporato nell’elenco

titoli allegato alla dichiarazione d’imposta cantonale (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale del 10 febbraio 2015, in RF 70/2015 p. 539, consid. 3.1, con riferimento a: Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer,

2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 838).

Il

Tribunale federale ha già avuto occasione di escludere che l’invio di un’e-mail

possa adempiere i requisiti dell’istanza scritta ai fini del rimborso

dell’imposta preventiva (cfr. la sentenza del 10 giugno 2011 n.2C_128/2011

consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

3.4

In ogni caso, un attento

esame degli atti induce ad escludere che il menzionato messaggio di posta

elettronica abbia preceduto la constatazione, da parte dell’Ufficio di

tassazione, della mancata dichiarazione del dividendo litigioso.

Dalla documentazione

prodotta risulta che il modulo interno Panoramica CET (cioè la banca dati “Controllo

dello stato dei titoli”, da cui l’Ufficio di tassazione ha appreso che la __________

SA in liquidazione aveva versato il dividendo di fr. 546'700.– a RI 1) è stato

stampato il 29 gennaio 2013 dal tassatore incaricato, mentre la già citata

e-mail è stata inviata il 5 febbraio 2013. Oltre al fatto che il susseguirsi

degli eventi dimostra che lo scritto di posta elettronica è successivo alla

stampa – ciò che corrobora quanto sostenuto dall’Ufficio di tassazione –, dal

suo contenuto risulta inoltre che la telefonata verteva, fra l’altro, sul

dividendo non dichiarato. Non si spiegherebbe altrimenti la presa di posizione

dell’allora rappresentante dei ricorrenti, che ringrazia il tassatore per

averlo contattato telefonicamente, “cosa che mi permette di chiarire e

risolvere tempestivamente ogni sospeso”. Il rappresentante sottolineava in

primo luogo di avere “reperito un documento mancante”, pregando il tassatore di

“considerarlo nella tassazione e di scusare l’indifendibile svista”, aggiungendo

infine che “troverò anche i documenti e spiegazioni per gli altri due punti”.

D’altronde, se

effettivamente il rappresentante dei contribuenti si fosse avveduto

spontaneamente di una “indefinibile svista” di tale importanza, è difficile

immaginare che si sarebbe limitato ad inviare un’e-mail, non potendo non

conoscere i requisiti di forma previsti per le istanze di rimborso dell’imposta

preventiva.

3.5

Le considerazioni che

precedono rendono anche priva di rilievo I’ulteriore censura dei ricorrenti. Sottolineando

che lo scritto di posta elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 non è “stranamente”

presente nell’incarto fiscale, essi ritengono che se l’Amministrazione federale

delle contribuzioni fosse stata al corrente della sua esistenza, non avrebbe

contestato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

Che il messaggio in

questione fosse agli atti o meno è infatti del tutto irrilevante, dal momento

che lo stesso non poteva in alcun modo costituire una valida istanza scritta di

rimborso dell’imposta preventiva.

4.

4.1.

Come esposto in narrativa,

fondandosi sulla Circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, i ricorrenti ritengono che lo scritto di posta

elettronica del 5 febbraio 2013 – ore 8:11 adempie a maggior ragione i

requisiti posti dall’art. 23 LIP, dal momento che la suddetta Circolare accettava

anche i documenti prodotti su richiesta dell’amministrazione.

4.2

Le circolari

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono ordinanze amministrative

indirizzate alle amministrazioni fiscali cantonali, mediante le quali l’autorità

esplicita l’interpretazione che intende dare alla legge ai fini di

un’applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento (sentenza

2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5, destinato alla pubblicazione; sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 6.4.1).

Simili atti non hanno

forza di legge e non vincolano né i singoli contribuenti né i tribunali (DTF

133.

II 305 consid. 8.1 p. 315). Nella misura in cui riflettono il senso reale

del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso

specifico, anche le istanze di ricorso devono tuttavia tenerne conto (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid 4.2 e

giurisprudenza citata).

4.3

La circolare n. 8 dell’8

dicembre 1978 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla

modifica parziale della prassi relativa alla perdita del diritto al rimborso

dell’imposta preventiva è stata effettivamente abrogata solo l’11 marzo 2014,

con l’entrata in vigore della nuova circolare n. 40 (“Perdita del diritto

delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23

LIP”). Quest’ultima è stata tuttavia adottata in seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità della citata circolare del 1978 e di un’altra

del 1988 con l’art. 23 LIP.

È stato dunque il

Tribunale federale, già l’11 ottobre 2011, ad affermare che, nella misura in

cui prevede che, in determinate situazioni, il contribuente possa ottenere il

rimborso dell’imposta preventiva, pur non avendo adempiuto correttamente il suo

obbligo di dichiarazione, non è conforme all’art. 23 LIP (cfr. la sentenza già

citata, in RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II 72 = ASA 81 p. 71).

4.4

Secondo una consolidata

giurisprudenza, una nuova prassi si applica in linea di principio subito ed in

tutti i casi che al momento della modifica sono ancora aperti (cfr. p. es. DTF

132.

II 153 consid. 5.1). La giustificazione di tale regola va ricercata nello

stesso principio di legalità, secondo cui le autorità incaricate di applicare

il diritto sono tenute ad applicare nei confronti di tutti la legge nel senso riconosciuto

corretto. Inoltre, un’applicazione immediata ed unitaria di una nuova interpretazione

della legge garantisce la certezza del diritto (cfr. Stampe, Die Praxisänderung im Steuerrecht, Zurigo 2007, p.

23.

s.; Bärtschi, Die Voraussetzungen

für Praxisänderungen im Steuerrecht, in ZSIS 2007, par. 2.6.3).

Ne consegue che, dopo che

il Tribunale federale ha dichiarato illegale le circolari del 1978 e del 1988,

già nel 2011, le stesse non potevano più essere applicate, nella misura in cui

prevedevano una disciplina in contrasto con l’art. 23 LIP.

4.5

Dagli atti risulta

peraltro che la direzione della Divisione delle contribuzioni aveva informato

gli uffici circondariali di tassazione della portata della sentenza del

Tribunale federale dell’11 ottobre 2011 già il 13 giugno 2012, invitandoli ad

“applicarla immediatamente”. Al momento dell’inoltro della dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2011 e dell’allegato elenco titoli (14 gennaio

2013) e, a maggior ragione, quando l’Ufficio di tassazione ha adottato la sua

decisione (20 febbraio 2013), l’illegittimità delle circolari dell’AFC del 1978

e del 1988 era pertanto già nota alle autorità fiscali ticinesi, che erano già

tenute a conformarsi alla nuova giurisprudenza.

Quanto detto vale ancor

più per l’Amministrazione federale delle contribuzioni, alla quale l’art. 57

LIP attribuisce il compito di stabilire se ed in quale misura un ammontare

d’imposta preventiva rimborsato sia soggetto a restituzione. In questo

contesto, l’AFC dispone di competenze di controllo ampie, che comprendono la

possibilità di consultare tutti i documenti utili e di adottare essa stessa

misure di istruzione. In tal modo, essa può fondare la sua valutazione su

proprie constatazioni (sentenza del Tribunale federale 2C_89/2014 del 26

novembre 2014, consid. 7.2 e dottrina citata). L’AFC non poteva adempiere i

suoi compiti di verifica se non applicando l’art. 23 LIP conformemente

all’interpretazione del Tribunale federale. Quando l’AFC ha adottato la sua

decisione (9 dicembre 2014), era del resto già in vigore (dal 11 marzo 2014) anche

la nuova circolare n. 40.

5.

La decisione

impugnata, con la quale l’RS 1 ha negato il rimborso dell’imposta preventiva di

fr. 191'345.–, trattenuta dalla __________ SA in liquidazione sul dividendo di

fr. 546'700.–, si rivela conforme al diritto applicabile.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

per le spese gli articoli 1 del Regolamento

cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta

preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare

d’imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231

LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1'080.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: