80.2015.73
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso
22 aprile 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.73
80.2015.74
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
- con decisione dell’11
marzo 2015, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da RI 1
contro la decisione del 17 settembre 2014, concernente la tassazione IC/IFD
2013;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, contestando
che la sua malattia non fosse stata considerata un motivo di restituzione del
termine di reclamo;
- il 21 aprile 2015,
l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario di aver
revocato la decisione e di aver modificato la decisione di tassazione
conformemente alle richieste del ricorrente, rendendo il ricorso privo
d’oggetto.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può
consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
Considerandi
- mentre la legge tributaria
cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della
sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità
di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova
decisione (cpv. 3 prima frase);
l’art. 58 PA non è
tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di
imposta federale diretta;
- il Tribunale federale ha
peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie
della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le
norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla
impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di
tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata
dal contribuente;
- il principio
secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità
amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo
lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di
principio generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie
in discussione, entro il termine per presentare le proprie osservazioni l’Ufficio
di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione, conforme alle
sue richieste;
- di conseguenza, su questo
presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: