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Decisione

80.2015.73

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso

22 aprile 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione dell’11

marzo 2015, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da RI 1

contro la decisione del 17 settembre 2014, concernente la tassazione IC/IFD

2013;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, contestando

che la sua malattia non fosse stata considerata un motivo di restituzione del

termine di reclamo;

- il 21 aprile 2015,

l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario di aver

revocato la decisione e di aver modificato la decisione di tassazione

conformemente alle richieste del ricorrente, rendendo il ricorso privo

d’oggetto.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può

consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

Considerandi

- mentre la legge tributaria

cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.

58.

della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della

sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità

di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del

ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova

decisione (cpv. 3 prima frase);

l’art. 58 PA non è

tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di

imposta federale diretta;

- il Tribunale federale ha

peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie

della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le

norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla

impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di

tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata

dal contribuente;

- il principio

secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità

amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo

lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di

principio generale della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie

in discussione, entro il termine per presentare le proprie osservazioni l’Ufficio

di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione, conforme alle

sue richieste;

- di conseguenza, su questo

presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: