80.2015.75
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, imposta sugli utili immobiliari, irricevibile per tardività, riservata revisione, mancata considerazione dei costi di investimento
30 luglio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.75
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Sabrina
Gianola, vicecancelliere
parti
RI
1,
contro
RS
1,
oggetto
ricorso
dell’11 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Il 30 luglio 2013, RI
1 ha venduto il mapp. n. __________ RFD di __________, dove erano in corso
lavori di edificazione, per il prezzo di CHF 1'500'000.–. Il terreno era stato
acquistato il 16 giugno 2008 per CHF 180'000.–.
B. Non avendo il
venditore inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, con
decisione del 29 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) emanava nei confronti di RI 1 una tassazione d’ufficio, con la
quale commisurava in CHF 1'320'000.-- l’utile imponibile totale [differenza tra
il valore di alienazione pari a CHF 1'500'000.-- ed il valore di acquisto CHF
180'000.--] e quantificava in CHF 343'200.-- l’imposta dovuta dal contribuente
all’erario.
C. Mediante reclamo del 9
marzo 2015, il contribuente insorgeva avverso la decisione relativa alla tassazione
sugli utili immobiliari compiegando al contempo la documentazione relativa alla
“costruzione di __________”.
In particolare - a
sostegno del gravame - egli adduceva la seguente spiegazione:
In questo particolare momento
della mia vita sono accadute svariate spiacevoli situazioni che hanno
forzatamente distratto. Nel caso specifico, in seguito al trasloco degli uffici
ho smarrito la busta ricevuta con la decisione di tassazione e rinvenuta solo
settimana scorsa come già anticipato telefonicamente. Sono consapevole di
essere in ritardo, e nonostante vi avevo in passato comunicato che la pratica
“casa __________” per me non è ancora chiusa a causa di questioni legali
sollevate dai compratori, sono riuscito comunque a raccogliere tutti i costi,
che allego alla presente. (...) La motivazione che mi aveva spinto a dover
vendere la casa in costruzione era semplicemente perché non avevo fondi
necessari per terminarla. La cifra di partenza preventivata è lievitata di
oltre il 40% e questo non mi ha consentito di poter ultimare quanto progettato
per me e la mia famiglia. Oltre all’incubo della causa legale mi trovo ora a
dovermi appellare alla vostra comprensione di voler rivedere la vostra
decisione accogliendo quello che sono le reali cifre di questa spiacevole
situazione. Come avrete modo di constatare si tratta di una cifra completamente
diversa da quanto avete tassato d’ufficio.
D. Con decisione dell’11
marzo 2015, l’UT ha ritenuto il reclamo irricevibile siccome tardivo. Inoltre,
le motivazioni addotte da RI 1 in relazione al mancato tempestivo inoltro del
gravame non rientravano fra i motivi di restituzione dei termini previsti dalla
legge.
E. Mediante tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione dell’UT,
chiedendo che essa sia “rivista” ed annullata.
Nell’impugnativa il
ricorrente sostiene di non essere “(...) nello stato psicologico idoneo a
gestire con tempestività e lucidità tutto quanto [gli] è accaduto”. In merito
alla scelta di vendere l’immobile, sostiene che è stata dettata dal fatto che
egli non poteva più permettersi di far fronte alle spese relative al cantiere.
La vendita della casa sarebbe stata un’operazione tesa a coprire i costi, ma
tuttavia il prezzo fissato non sarebbe stato sufficiente per sanare la
situazione finanziaria, comportando una perdita accertata di oltre CHF
300'000.--. I nuovi proprietari dell’immobile avrebbero inoltre intentato una
causa civile nei suoi confronti per difetti dell’opera, spiccando un precetto
esecutivo di CHF 85'000.-- a suo carico.
Il ricorrente conclude
rimostrando “imbarazzo” per non aver “gestito nei termini” la dichiarazione
fiscale inerente l’imposta sugli utili immobiliari e giustificando la sua
manchevolezza con problemi di “salute mentale” (psicologici) arrecati dalla
costruzione dell’immobile. Allega al ricorso una dichiarazione della dottoressa
__________, psicologa e psicoterapeuta.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1
Nella fattispecie, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo di contribuente,
sostenendone la tardività.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT,
applicabile nella procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari
in virtù del rinvio proposto dall’art. 213 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal giorno
successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene
all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno
della scadenza (art. 192 LT).
2.3
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.4
Nella fattispecie, il
ricorrente ha - per sua stessa ammissione - dichiarato di aver ricevuto la decisione
di tassazione sull’utile immobiliare, ma di averla smarrita a seguito del
trasloco dei suoi uffici, rinvenendola unicamente alla fine del mese di
febbraio 2015. Egli ha affermato di non aver rispettato i termini di legge
entro i quali interporre tempestivamente reclamo (cfr. anche ricorso
11.4
).
2.5
Come ricordato nei
precedenti considerandi, il termine per presentare reclamo è perentorio, in
quanto stabilito dalla legge. Nel caso di specie, il termine di reclamo di 30
giorni è venuto a scadere, senza che il qui ricorrente abbia tempestivamente
interposto gravame.
Bisogna ancora valutare
se, RI 1 abbia addotto un motivo di restituzione in intero del termine (art.
192.
cpv. 5 LT): ossia se egli abbia provato che l’inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi
motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Come detto in sede di
ricorso, l’insorgente ha allegato un certificato della dottoressa __________,
psicologa e psicoterapeuta con studio a __________, a tenore del quale emerge
come il ricorrente si fosse rivolto a lei durante il mese di marzo 2015 a seguito di un malessere psicologico che lo caratterizzava da alcuni mesi: “A dire del
signor RI 1 tale malessere sarebbe insorto durante un periodo particolarmente
impegnativo della sua vita sia sotto il profilo professionale che familiare; la
concomitante e faticosa vendita di un immobile lo avrebbe ulteriormente destabilizzato.
(...)”.
2.6
Secondo costante giurisprudenza,
per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia
deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale
ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler
Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea
2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz,
2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a
titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e
una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria
che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato
medico attestante una totale inabilità lavorativa).
2.7
Nel caso che qui ci occupa
il certificato apportato da RI 1 – invero unicamente in sede di ricorso alla
Camera di diritto tributario – non attesta uno stato di malattia talmente grave
tale da aver impedito allo stesso di interporre, nei termini previsti dalla
legge, reclamo avverso la decisione di tassazione sull’utile immobiliare.
Piuttosto che diagnosticare uno stato patologico dell’insorgente, la psicologa
si è peraltro limitata a riferire sintomi descritti dallo stesso paziente (“A
dire del signor __________ … Il malessere descritto dal Soggetto si
concretizzerebbe…”).
Sicché la decisione
29.12.2014
è – di per sé – cresciuta in giudicato.
3.
3.1.
Per il ricorrente resta
comunque ancora impregiudicata la facoltà di richiedere all’Autorità di
tassazione di voler ritenere alla stregua di domanda di revisione ex
art. 232 ss. LT lo scritto 9.3.2015.
3.2
Appare appena il caso di
rilevare come, quantomeno prima facie, nell’effettuare la tassazione
d’ufficio il fisco non abbia tenuto affatto conto degli investimenti effettuati
(cfr. art. 128, 134 LT) dal contribuente, limitandosi laconicamente a ritenere
un esponenziale incremento del valore del fondo passato da CHF 180'000.-- a CHF
1'500'000.-- nel giro di poco più di cinque anni. L’esistenza della costruzione
in corso era peraltro indicata anche nell’atto di compravendita, acquisito
d’ufficio dall’autorità di tassazione.
Nell’effettuare una tassazione
d’ufficio, secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, se il contribuente nonostante diffida
non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili,
l’autorità fiscale deve eseguire una valutazione coscienziosa. Il contribuente
può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
“manifestamente inesatta” (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Una
tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o
valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è
incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.2C_6/2011, consid.
3.3.1
e giurisprudenza citata).
3.3
A questa
Camera è tuttavia precluso l’esame dei presupposti per una revisione. L’art.
234.
cpv. 1 LT attribuisce infatti la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.
4.
Ne
consegue che il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: