80.2015.78
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta sugli utili immobiliari di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, eventuale contestazione della prestazione valutabile in denaro
14 settembre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.78
Lugano
14 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 aprile 2015 contro la decisione del 26 marzo 2015 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con decisione del 25
aprile 2013 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) quantificava
in CHF 0.-- l’imposta sugli utili immobiliari dovuta da RI 1 in relazione alla
vendita della particella n. __________ RFD __________ a__________ (società
della quale il ricorrente risulta essere amministratore unico).
Mentre il contribuente aveva
dichiarato un valore di alienazione pari a CHF 176'200.-- ed un valore di
acquisto di CHF 176'200.--, l’autorità aveva per contro stabilito il valore di
alienazione in CHF 17'620.-- ed un valore di acquisto di CHF 176'200.--.
B. Mediante reclamo del
6.5.2013, RI 1 contestava il valore d’alienazione – pari a CHF 17'620.-- così
come accertato dall’Autorità fiscale, ritenendo come l’erario non avesse preso
in considerazione le peculiarità del mappale venduto. In particolare, ricordava
come il fondo in questione fosse stato acquistato nel 1994 dalla comunione
ereditaria __________ per il prezzo di CHF 176'200.-- (come da rogito notarile
dell’avv. __________). In particolare, l’insorgente specificava come per
evitare un’ipotetica presunzione di prestazione valutabile in denaro tra
società e azionista, si era proceduto al trapasso applicando il medesimo
importo, senza tenere conto di un possibile maggior valore dopo 19 anni. RI 1
postulava pertanto la rettifica del valore di alienazione del fondo in CHF
176'200.--.
C. Con decisione
26.3.2015 l’UT si riconfermava nella precedente decisione, commisurando in CHF
17'620.-- il valore del fondo alienato.
Il
fisco specificava come, sulla base delle informazioni assunte presso il Comune
di __________, il fondo __________ RFD fosse inserito in una zona boschiva, con
un valore di stima pari a CHF 176.--(CHF 0.10 /mq). La motivazione della decisione
conteneva in particolare le seguenti considerazioni:
Nell’ambito
dell’accertamento TUI nel caso di vendita immobiliare fra l’azionista e la sua
società il valore di alienazione deve corrispondere al valore venale e si può
discostare dal prezzo annotato a rogito. Se l’azionista trasferisce alla
società un immobile sopravvalutato, vale a dire a un valore superiore a quello
venale, egli beneficia di una distribuzione dissimulata di utili pari alla
differenza tra valore contrattuale e valore venale. (...). Il valore venale della
particella __________ RFD di __________ è stato stabilito in ragione di fr.
10.-/mq pari a un valore complessivo di fr. 17'620.-. Il fatto di averlo
acquistato nel 1994 ad un prezzo di fr. 100.-/mq è ininfluente ai fini della
vendita attuale. A quell’epoca la vendita fu effettuata da una Comunione
ereditaria e non furono mosse osservazioni al riguardo pur trattandosi della
vendita di una selva il cui valore di stima era di fr. 0.50/mq.
Secondo l’UT, al tempo si
era speculato su una possibile modifica del piano regolatore relativamente alla
zona in cui era inserito il fondo – boschiva – che avrebbe potuto divenire
edificabile.
D. RI 1 si aggrava, con
ricorso del 24 aprile 2015 contro la decisione dell’UT. Il contribuente argomenta,
per la prima volta, di aver acquistato, il 25.11.1994 il mapp. n. __________
RFD __________ a titolo fiduciario per conto di __________. Venditrice era una
comunione ereditaria ed il prezzo pattuito veniva fissato in CHF 176'200.--. A
tale riguardo, allega il contratto fiduciario e uno scritto del preteso
fiduciante.
Nel 1995, __________
avrebbe costituito la società __________ (iscritta a registro di commercio il
17.10.1995). Lo scopo prevedeva l’acquisto della particella mapp. __________
RFD __________ (compravendita realizzata il 28.3.1996). La stessa società
acquistava poi altre proprietà a __________. Secondo il reclamante, __________
sarebbe la società immobiliare di __________: per tale ragione, avrebbe quindi
deciso di apportare alla società anche il bosco (mapp. __________ RFD di __________),
detenuto a titolo fiduciario dal ricorrente, mediante compravendita al medesimo
importo di quello pagato nel 1994.
Il ricorrente postula in
primo luogo l’annullamento della decisione, posto come alienante avrebbe dovuto
essere indicato __________ e di conseguenza la tassazione impugnata non avrebbe
dovuto essere emessa a suo nome.
In via sussidiaria e nel
merito del contendere, il ricorrente ricorda le ragioni per le quali __________
aveva acquistato nel 1994 il mapp. __________ RFD __________ al prezzo di CHF
176'200.--. L’interesse per la citata particella boschiva derivava in realtà da
un altro obiettivo, ossia l’acquisto del mappale __________ RFD __________. A
tale riguardo, così si esprime:
nei
confinanti mappali __________ e __________ esisteva un boschetto (...). Questi
due mappali appartenevano ai medesimi proprietari dei mappali __________ e __________,
confinanti con il bosco mappale __________. L’idea molto concreta, era quella
di susseguentemente proporre ai proprietari una permuta del bosco __________
con quello ai mappali __________ e __________. (...). L’interesse del signor __________
era dato dal fatto che con questa permuta si sarebbe poi potuto chiedere
l’autorizzazione all’esbosco parziale nel mappale __________ lungo la strada e
permettere così la formazione di un accesso veicolare all’interno del mappale __________,
incrementando di fatto notevolmente il valore di quest’ultimo. Inoltre
l’aumento di superficie edificabile così ottenuta avrebbe permesso
l’edificazione di un immobile che sfruttasse tutti gli indici edificatori che,
come si vede dai mappali adiacenti, sono notevoli.
Il ricorrente precisa
comunque che, dopo l’acquisto del mapp. __________ RFD __________, la __________
non aveva avviato le discussioni con i proprietari del mappali __________ e __________
(questione della permuta), poiché “si voleva prima studiare bene le possibilità
e opportunità edificatorie del mappale acquistato”.
L’idea di realizzare una
costruzione sul mapp__________ __________ previa permuta dei citati boschi, non
sarebbe tuttora stata abbandonata __________.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, il
ricorso si rivela irricevibile, in quanto il ricorrente non è debitore di
alcuna imposta sugli utili immobiliari.
2.2
Infatti, il riconoscimento
della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata);
2.3
La decisione su reclamo
qui impugnata ha commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi,
sicché è evidente che il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di
tutela ad ottenere una pronuncia di questa Camera (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad §
140, p. 1200; Plüss, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a
ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);
2.4
Poiché l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della
decisione e non si estende invece ai singoli punti della relativa motivazione
(RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6), il contribuente non può mettere
in discussione il valore di alienazione, che l’Ufficio di tassazione ha ridotto
da CHF 176'200.– a CHF 17'620.–. Tale intervento dell’autorità fiscale non ha
infatti avuto alcuna ripercussione sul calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari,
che ammonta comunque a zero franchi.
Le eventuali conseguenze
della decisione dell’autorità di tassazione, di ridurre il valore di
alienazione del fondo, sul calcolo dell’imposta sull’utile della società e
dell’imposta sul reddito del socio o della persona vicina, che ha beneficiato
della prestazione valutabile in denaro (a tale proposito, cfr. p. es. Danon, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 160 s. ad
art. 57-58 LIFD, p. 761) potranno essere contestate, impugnando le relative
decisioni di tassazione.
2.5
Il ricorrente non è quindi
leso nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto
legittimato a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n.
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).
3.
Il ricorso deve
pertanto essere dichiarato irricevibile.
Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico di RI 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr.
380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria
: