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Decisione

80.2015.79

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: procedura, revisione, esonero per sordità congenita, decisione già passata in giudicato

25 novembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (12.6.1991) era

stato dichiarato inabile al servizio militare il 30.10.2009. Con decisione

15.11.2012 il Servizio della tassa militare della Divisione delle contribuzioni

emanava la decisione in materia di tassa militare per il periodo d’assoggettamento

2011. RI 1 saldava la tassa di fr. 400.- relativa al surriferito periodo il 10.12.2012.

B. Con scritto

6/10.5.2013 RI 1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, spiegando di

aver inavvertitamente pagato la tassa per il periodo 2011: egli diceva infatti

di essere sordo sin dalla nascita e per tale motivo era stato dichiarato

inabile al servizio. Con decisione 12.11.2013 l’Istituto delle assicurazioni

sociali gli aveva riconosciuto una rendita d’invalidità (3/4 di rendita, grado

di invalidità del 62%) a far tempo dal 1.9.2013

C. Con decisione

21.5.2014, il Servizio della tassa militare della divisione delle contribuzioni

dichiarava il reclamo 6/10.5.2013 di RI 1 irricevibile siccome tardivo.

L’autorità, nella motivazione, stabiliva come, secondo l’art. 30 LTEO, fosse

possibile inoltrare, entro 30 giorni dalla notificazione, un reclamo contro le

decisioni di tassazione, le decisioni d’esenzione o di riduzione della tassa.

Lo scritto inviato da RI 1 era quindi tardivo poiché inoltrato dopo tale

termine.

Con separata

decisione 21.5.2014, in relazione al periodo di assoggettamento 2012 (decisione

di tassazione 28.1.2014 impugnata con reclamo del 4.2.2014) la stessa Autorità

decideva inoltre che, a far tempo dal periodo di assoggettamento 2012 egli dovesse

essere esonerato in maniera durevole al pagamento della tassa d’esenzione

dall’obbligo militare in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lit. a ter LTEO.

D. Il 23/25.6.2014 RI 1

presentava una domanda di restituzione della tassa ex art. 34a LTEO (pagata per

errore), in relazione al periodo 2011. Egli sosteneva di essere sordo dalla

nascita e di non essere abile al servizio da sempre, motivo per cui in

conformità con l’art. 4 cpv. 1 lit. a ter LTEO avrebbe dovuto essere esentato

dalla tassa. A seguito di un suo errore egli aveva pagato la tassa per il 2011.

Secondo RI 1, se da un lato è vero che la decisione per il 2011 era passata in

giudicato, nondimeno si doveva ritenere che dal 2012 egli era stato

durevolmente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo

militare. Per il 2011 rilevava come, a ben vedere, egli non fosse neanche

debitore della tassa in questione. Le condizioni per l’esenzione dalla tassa

militare erano date non solo per l’anno 2012 ma anche per l’anno precedente,

essendo sordo dalla nascita. Il ricorrente rilevava poi come, nonostante la

legge prevedesse l’assistenza fra autorità, il Servizio della tassa militare

non fosse a conoscenza dei suoi gravi problemi di salute, posto come, già dal

2009 egli era stato dichiarato inabile al servizio militare.

E. Il 14.10.2014 il

Servizio della tassa militare respingeva la domanda di restituzione della tassa

per il 2011 con la seguente motivazione:

“Il 15 novembre 2012 le è stata intimata la tassa d’esenzione per l’anno

2011; allegato alla decisione c’era un estratto della Legge federale sulla

tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) con gli articoli indicanti i

motivi d’esenzione dal pagamento della tassa. Questa tassa è stata pagata nel dicembre

del 2012; in data 15 dicembre 2012 la tassa è cresciuta in giudicato senza che

da lei fosse stata contestata. Il 6 maggio 2013 ha presentato un reclamo, già

da lei dichiarato tardivo, contro la decisione 2011 in quanto a seguito di una

menomazione fisica (sordità) era da ritenere esentato dalla tassa; lo stesso è

stato dichiarato irricevibile. Nel frattempo è stata emessa anche la tassa per

l’anno 2012 contro la quale è stato presentato regolare reclamo e il nostro

Ufficio, dopo l’esame della documentazione prodotta ha deciso di accettare lo

stesso e di esonerarla in modo duraturo ai sensi dell’art. 4/1a ter della già

citata legge a contare dal 2012. Il 23.6.2014 ha presentato una domanda di

restituzione della tassa 2011 pagata per errore (art. 34 a) LTEO. A tal

proposito la giurisprudenza si è già espressa (sent. CdT 80.2009.128 dell’8

febbraio 2010), nel senso che è manifesto che l’assoggettato non può prevalersi

dell’art. 34 a LTEO secondo cui può richiedere la restituzione di una tassa non

dovuta o dovuta solo in parte che egli ha pagato per errore. Tale disposizione,

di identico tenore dell’art. 168 LIFD concerne infatti la sola riscossione

della tassa e non trova pertanto applicazione quando le stesse sono state

stabilite mediante una tassazione passata in giudicato. Anche una revisione

deve essere esclusa in quanto se l’assoggettato avessa dato prova di tutta la

diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui (come fatto per la tassa

2012) avrebbe potuto presentare regolare reclamo contro la tassa 2011 in quanto

gli erano stati messi a disposizione tutte le informazioni necessarie, ed

indicati i rimedi giuridici ed i termini di reclamo. Per quanto attiene alla

censura “In diritto pt. 4 “della domanda di restituzione della tassa è da

ricordare che chi viene dichiarato inabile al servizio militare non necessariamente

è esonerato dal pagamento della tassa, se non ci sono atti ufficiali da parte

di altri Uffici (per esempio decisioni rendite AI o dell’Assicurazione militare)

non è possibile procedere ad un esonero d’ufficio. Nel suo caso la decisione

dell’erogazione di una rendita AI è datata novembre 2013 e quindi ben dopo che

la tassa 2011 è cresciuta in forza”.

F. Con reclamo

13.11.2014 RI 1 insorgeva al Servizio della tassa militare contro la decisione

mediante la quale è stata respinta la sua richiesta di restituzione della tassa

ex art. 34a LTEO. Egli spiegava che dal 1°.7.2009 riceveva delle indennità

giornaliere da parte dell’Ufficio AI. RI 1 asseriva di aver pagato la tassa relativa

al 2011, poiché all’epoca non era al corrente che l’essere dichiarato inabile

al servizio per una ragione di salute fosse un caso di esenzione dal pagamento

della tassa.

Secondo il ricorrente la

decisione del 15.11.2012 (quella relativa al periodo 2011) era nulla poiché il motivo

sul quale essa si fonda, ossia l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione, non

sarebbe mai esistito in quanto sordo dalla nascita. RI 1 lamentava inoltre la

mancanza di comunicazione tra le varie autorità. Vista la sua situazione egli

avrebbe dovuto beneficiare di un esonero attuato d’ufficio da parte del

Servizio della tassa militare. A suo dire spetterebbe all’autorità di tassazione

militare determinare d’ufficio i fatti pertinenti. RI 1 riteneva che la decisione

attaccata sarebbe scioccante e urterebbe inoltre il sentimento di giustizia: la

sua invalidità sarebbe sempre esistita. Inconcepibile che la sua sordità sia

valida come motivo d’esenzione a far tempo dal 2012, ma che non sia sufficiente

come motivo per rivedere la decisione d’assoggettamento per il 2011.

G. Con decisione

24.3.2015 il Servizio della tassa militare della Divisione delle contribuzioni respingeva

il reclamo di RI 1, riconfermandosi nelle motivazioni della decisione del

14.10.2014 e, in merito alla richiesta di revisione della decisione inerente il

periodo di assoggettamento 2011, l’autorità sosteneva come ciò fosse possibile

unicamente in casi eccezionali: il Servizio specificava come non sarebbe sua

competenza giudicare l’ampiezza e la portata di un problema fisico che genera

inabilità a prestare regolare servizio. Allegato alla decisione di tassazione

2011 vi era anche un estratto della Legge con gli articoli che motivano in

maniera esaustiva la possibilità di esonero dal pagamento.

H. Con ricorso 24.4.2015

RI 1 impugna la decisione su reclamo 24.3.2015 del Servizio della tassa

militare inerente la domanda di restituzione ex art. 34a LTEO riproponendo i

medesimi argomenti già sollevati in sede di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 22 della

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO, RS 661), la

relativa tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.

In

Ticino, l’autorità competente per la sua tassazione e la sua riscossione è

l’Ufficio cantonale della tassa militare. Quale commissione di ricorso è invece

designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (art. 2 e 3

del Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare, RL 1.5.3.1).

1.2.

Giusta l’art. 59 cpv. 1

della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità

svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

Chi invece non presta

servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il

differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui

riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

1.3.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un

contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è

l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.

2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello

di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano

servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono

esonerate (Aubert, in:

Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

tesi, Zurigo 1979, p. 46).

La tassa in esame assume

così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e

civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e

sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità

d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.4.

Sono sottoposti alla tassa

gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o

all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad

un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione

dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art.

Considerandi

2.

cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il

servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett.

c LTEO).

La

durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.

In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia

perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni

e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro

questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di

servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34

anni.

2.

2.1.

Dagli atti risulta come la

decisione relativa alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il periodo

2011.

sia cresciuta in giudicato e come la tassa stessa sia stata corrisposta

integralmente (importo di fr. 400.-). Dal 2009 RI 1 è stato dichiarato inabile

al servizio militare, da parte della preposta commissione sanitaria

dell’Esercito svizzero. Unicamente a seguito del reclamo relativo al periodo di

assoggettamento 2012, il ricorrente è stato esonerato in maniera durevole dal pagamento

della tassa militare, a causa della sua sordità congenita.

RI 1 si duole del fatto che il Servizio della tassa militare non

abbia accertato d’ufficio i fatti ed in particolare il motivo alla base della

dichiarazione di inabilità al Servizio militare determinato dall’apposita

commissione nel 2009.

2.2

Le decisioni di tassazione

come anche le decisioni di esonero o sulla riduzione della tassa militare

possono essere impugnate mediante reclamo all’autorità di tassazione entro 30

giorni dalla loro notifica all’autorità di tassazione (art. 30 cpv. 1 LTEO). Secondo

l’art. 26 OTEO, tale termine può essere restituito a condizione che

l’assoggettato sia stato, senza sua colpa, impedito ad agire nei termini impartiti

e che presenti una domanda di restituzione dei termini entro dieci giorni a partire

dal momento in cui è venuto a cadere il motivo dell’impedimento ad agire.

L’art. 34a LTEO prevede la possibilità per l’assoggettato d’ottenere la restituzione

di una tassa pagata per errore, nel caso in cui la tassa non era dovuta, oppure

era dovuta unicamente una parte. Tale norma corrisponde all’art. 168 LIFD ed ha

la stessa portata. Dal testo legale di queste disposizioni emerge come esse riguardino

la percezione della tassa e non la procedura di tassazione. La domanda di

restituzione di tasse pagate per errore non permette di rimettere in questione

una decisione di tassazione passata in giudicato. Unicamente la procedura di

revisione permette di modificare una tale decisione (sentenza TF 2C_212/2016

del 6.9.2016, consid. 4).

Nel caso in disamina

(analogamente a quello descritto in TF 2C_212/2016) non risulta che RI 1 abbia

fatto valere un motivo di restituzione dei termini ex art. 26 OTEO. Anche la

procedura di restituzione dell’importo della tassa ex art. 34a LTEO non trova

applicazione nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la somma da lui

pagata corrisponde a quella stabilita mediante decisione sulla tassa militare

per il 2011 (v.TF 2C_212/2016, consid. 4).

Bisogna pertanto valutare

la sua domanda di restituzione alla stregua di una domanda di revisione della

decisione relativa al periodo 2011.

2.3

L’art. 47 cpv. 1 LTEO

delega al Consiglio federale la competenza di fissare delle regole in materia

di revisione di decisioni cresciute in giudicato. L’art. 40 cpv. 1 OTEO,

dispone che l’autorità di tassazione, oppure la Commissione di ricorso (in Ticino

la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello) debbano procedere alla

revisione di una decisione cresciuta in giudicato, d’ufficio oppure su domanda

della persona toccata da quest’ultima se vengono fatti valere dei nuovi fatti

importanti oppure se vengono prodotti dei nuovi mezzi di prova (let. a); se

l’autorità non ha tenuto conto di fatti oppure di domande importanti stabiliti

dai documenti agli atti (let. b); se l’autorità ha violato dei principi

essenziali di procedura, in particolare il diritto di consultare i documenti e

quello di essere sentito (let. c). L’art. 40 cpv. 2 OTEO dispone che la

revisione è esclusa se il ricorrente invoca dei motivi che avrebbe potuto far

valere nell’ambito della procedura ordinaria se avesse dato prova di tutta la

diligenza che poteva essere ragionevolmente da lui richiesta. Tali motivi di

revisione corrispondono a quelli previsti dall’art. 147 cpv. 1 e 2 LIFD, di

modo che, nella loro interpretazione, ci si può fondare sulla giurisprudenza e

la dottrina relativi all’imposta federale diretta (sentenza TF 2C_564/2008 del

12.9

, consid. 5).

Per essere qualificato

come importante un fatto deve essere di natura tale da influenzare la decisione

in un senso favorevole all’interessato. Si può escludere la revisione dal

momento che si può rimproverare all’assoggettato di non aver dato prova della

diligenza richiesta (ciò che è previsto sia dall’art. 40 cpv. 2 OTEO che

dall’art. 147 cpv. 2 LIFD). Ciò costituisce un limite importante alla

revisione, che si spiega con il carattere sussidiario di questa via di diritto

e per le esigenze della sicurezza del diritto. La giurisprudenza sottolinea a

questo proposito che ci si deve mostrare rigorosi nel valutare l’obbligo di

diligenza che viene imposto al richiedente (sentenza TF 2F_12/2014 del

12.2.2015

consid. 3.1.). Una revisione è pertanto esclusa in caso di errore

nella dichiarazione d’imposta dovuta ad una negligenza del contribuente oppure

del suo rappresentante (sentenza TF 2C_564/2008 consid. 5). Compete inoltre

all’assoggettato il compito di controllare la decisione di tassazione quando la

riceve e di segnalare in tempo utile i vizi riscontrati (sentenza TF 2C_941/2015

consid. 6.3.;2C_564/2008 consid. 5).

2.4

Analogamente a quanto

stabilito dall’Alta Corte nella sentenza TF 2C_212/2016 se è vero che da un

lato mal si comprende come il servizio della tassa militare non abbia potuto

verificare l’inabilità al servizio da parte di RI 1 anche per il periodo 2011 a

causa della sordità congenita, non ci si trova tuttavia confrontati ad un caso

di revisione.

In effetti, senza entrare

neppure nel merito dell’art. 40 cpv. 1 OTEO (e quindi verificare che le

condizioni siano date), l’esame dell’art. 40 cpv. 2 OTEO è sufficiente per

escludere un caso di revisione (v. sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.).

Nel caso concreto, come

avvenuto per il periodo 2012, egli avrebbe dovuto, facendosi parte diligente,

quantomeno presentare reclamo dato come, già nel 2009 la Commissione sanitaria

dell’Esercito lo aveva dichiarato inabile al servizio.

Non presentando reclamo dopo aver ricevuto

la decisione per il 2011, ma pagando anzi la tassa, egli non ha dato prova di essersi

fatto parte diligente. In altri termini egli avrebbe potuto addurre i medesimi

motivi che ora invoca nella procedura di revisione, già nella procedura

ordinaria.

Inoltre – contrariamente

alla tesi del ricorrente - come stabilito dall’Alta Corte, non è possibile, in

applicazione della LIFD, derogare ai principi che disciplinano la revisione, se

il risultato della loro applicazione è scioccante ed urta il sentimento di

equità. Un tale ragionamento deroga infatti alla regola del numerus clausus

dei motivi legali che permettono di procedere ad una revisione di una decisione

passata in giudicato (sentenza TF 2C_212/2016 consid. 5.3.; TF 2C_322/2015 del

4.4.2016

consid. 3.4.).

3.

Visto quanto sopra,

il ricorso presentato da RI 1 deve essere respinto. La tassa di giustizia e le

spese, vista la particolarità del caso, sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

- (con il libretto di servizio di

ritorno);

-;

-;

- a.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: