80.2015.8
Procedura: reclamo contro tassa di diffida e multa, irricevibile in quanto tardivo, trasmissione del ricorso all’Ufficio di esazione quale istanza di condono
27 febbraio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.8
Lugano
27 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 gennaio 2015 contro la decisione dell’8 dicembre 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato
la dichiarazione d’imposta 2013 neppure dopo essere stato richiamato, l’RS 1 lo
ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi procedurali, con decisione del 17 giugno
2014;
- con decisione del 16
luglio 2014, l’autorità fiscale gli ha poi inflitto una multa di 100 franchi
per violazione degli obblighi procedurali
- il 9 dicembre 2014 il
contribuente si è rivolto all’Ufficio di tassazione, chiedendo l’annullamento
della multa e della tassa di diffida, argomentando di aver pensato che “fosse
tutto automatico vista la lunga permanenza in sostegno sociale” e sottolineando
di non essere attualmente in grado di pagare l’importo richiestogli;
- con decisione del 12
dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo
sia contro la diffida sia contro la multa, in quanto entrambi interposti
tardivamente;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta “domanda di condono” per la
tassa di diffida e per la multa disciplinare, ribadendo di aver creduto di non
dover presentare alcuna dichiarazione, essendo il suo unico reddito costituito
dal sostegno sociale, e sottolineando di non essere in grado di pagare.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dal contribuente il 9 dicembre 2014, in quanto interposto dopo la scadenza dei
termini di reclamo;
- la lettera del 9 dicembre
2014, con la quale il ricorrente chiedeva “l’annullamento” della multa e della
diffida e precisava di non essere in grado pagare l’importo dovuto, è stata in
effetti considerata reclamo contro le rispettive decisioni del 17 giugno 2014 e
del 16 luglio 2014;
- in questa prospettiva, è
indubbio che la decisione impugnata sia legittima;
- secondo l’art. 198 cpv. 3
Considerandi
LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che
presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine;
- per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione
entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata
al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita
una tassa di fr. 50.–;
- contro la tassa di diffida
il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla
Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in
combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- nella fattispecie, il 17
giugno 2014 al contribuente è stata intimata una diffida per il mancato inoltro
della dichiarazione d’imposta 2013;
- il termine di trenta
giorni era pertanto ampiamente scaduto il giorno in cui il ricorrente ha
interposto reclamo, sicché l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiararlo
irricevibile;
- la stessa conclusione si
impone anche per il reclamo contro la multa disciplinare;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per
imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli
obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per
l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione
degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono infatti
che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
- nel caso in
esame, la multa disciplinare è stata inflitta all ricorrente con decisione del 16
luglio 2014, notificata per posta A Plus e recapitata l’indomani;
- è del tutto
evidente che il reclamo interposto solo il 9 dicembre 2014 sia tardivo;
- il contribuente non ha del
resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;
- gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo che quest’ultimo,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante;
- in queste
circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato
irricevibile il reclamo, appare ineccepibile;
- nella
misura in cui la contribuente impugna la decisione su reclamo del 12 dicembre
2014, il ricorso è pertanto respinto;
- il tenore del reclamo e
più ancora quello del ricorso suggeriscono tuttavia l’ipotesi che il ricorrente
possa aver chiesto il condono della tassa di diffida e della multa, piuttosto
che aver interposto reclamo tardivamente contro le due decisioni;
- le difficoltà finanziarie
causate dal pagamento della multa e della tassa di diffida potrebbero infatti
formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;
- copia del ricorso, con la
presente sentenza, è dunque trasmessa all’Ufficio esazione e condoni;
- vista la situazione economica
del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo carico tassa di
giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: