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Decisione

80.2015.8

Procedura: reclamo contro tassa di diffida e multa, irricevibile in quanto tardivo, trasmissione del ricorso all’Ufficio di esazione quale istanza di condono

27 febbraio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- non avendo RI 1 inoltrato

la dichiarazione d’imposta 2013 neppure dopo essere stato richiamato, l’RS 1 lo

ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi procedurali, con decisione del 17 giugno

2014;

- con decisione del 16

luglio 2014, l’autorità fiscale gli ha poi inflitto una multa di 100 franchi

per violazione degli obblighi procedurali

- il 9 dicembre 2014 il

contribuente si è rivolto all’Ufficio di tassazione, chiedendo l’annullamento

della multa e della tassa di diffida, argomentando di aver pensato che “fosse

tutto automatico vista la lunga permanenza in sostegno sociale” e sottolineando

di non essere attualmente in grado di pagare l’importo richiestogli;

- con decisione del 12

dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo

sia contro la diffida sia contro la multa, in quanto entrambi interposti

tardivamente;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta “domanda di condono” per la

tassa di diffida e per la multa disciplinare, ribadendo di aver creduto di non

dover presentare alcuna dichiarazione, essendo il suo unico reddito costituito

dal sostegno sociale, e sottolineando di non essere in grado di pagare.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dal contribuente il 9 dicembre 2014, in quanto interposto dopo la scadenza dei

termini di reclamo;

- la lettera del 9 dicembre

2014, con la quale il ricorrente chiedeva “l’annullamento” della multa e della

diffida e precisava di non essere in grado pagare l’importo dovuto, è stata in

effetti considerata reclamo contro le rispettive decisioni del 17 giugno 2014 e

del 16 luglio 2014;

- in questa prospettiva, è

indubbio che la decisione impugnata sia legittima;

- secondo l’art. 198 cpv. 3

Considerandi

LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che

presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine;

- per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

- l’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione

entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata

al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita

una tassa di fr. 50.–;

- contro la tassa di diffida

il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla

Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in

combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- nella fattispecie, il 17

giugno 2014 al contribuente è stata intimata una diffida per il mancato inoltro

della dichiarazione d’imposta 2013;

- il termine di trenta

giorni era pertanto ampiamente scaduto il giorno in cui il ricorrente ha

interposto reclamo, sicché l’Ufficio di tassazione non poteva che dichiararlo

irricevibile;

- la stessa conclusione si

impone anche per il reclamo contro la multa disciplinare;

- l’art. 206 cpv. 1 LT per

imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli

obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per

l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione

degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono infatti

che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica;

- nel caso in

esame, la multa disciplinare è stata inflitta all ricorrente con decisione del 16

luglio 2014, notificata per posta A Plus e recapitata l’indomani;

- è del tutto

evidente che il reclamo interposto solo il 9 dicembre 2014 sia tardivo;

- il contribuente non ha del

resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;

- gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo che quest’ultimo,

stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste

un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato

che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

o il suo rappresentante;

- in queste

circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato

irricevibile il reclamo, appare ineccepibile;

- nella

misura in cui la contribuente impugna la decisione su reclamo del 12 dicembre

2014, il ricorso è pertanto respinto;

- il tenore del reclamo e

più ancora quello del ricorso suggeriscono tuttavia l’ipotesi che il ricorrente

possa aver chiesto il condono della tassa di diffida e della multa, piuttosto

che aver interposto reclamo tardivamente contro le due decisioni;

- le difficoltà finanziarie

causate dal pagamento della multa e della tassa di diffida potrebbero infatti

formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;

- copia del ricorso, con la

presente sentenza, è dunque trasmessa all’Ufficio esazione e condoni;

- vista la situazione economica

del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo carico tassa di

giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: