80.2015.84
Procedura: reclamo, richiesta all'erede di legittimarsi, comminatoria, annullamento della decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo
13 luglio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.84
80.2015.85
Lugano
13 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
__________,
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2015 contro la decisione del 22 aprile 2015 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. __________ è deceduta
il __________ 2013.
Con decisione del 9 luglio
2014, l’RS 1 ha notificato alla figlia __________ la tassazione IC/IFD 2012,
commisurando il reddito imponibile in fr. 42'200.– per l’imposta cantonale (IC)
e in fr. 46'200.– per l’imposta federale diretta (IFD). Quanto alla sostanza imponibile
era stabilita in fr. 102'000.–, laddove l’autorità fiscale aveva aggiunto al
patrimonio dichiarato un importo di fr. 100'000.–, con la seguente motivazione:
Imposizione valore dei
capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute
nel corrente periodo fiscale), non essendo stato provato il consumo o il
reinvestimento.
B. In seguito alla
comunicazione di __________, di aver rinunciato all’eredità, l’Ufficio di
tassazione le ha chiesto di comunicare l’indirizzo della sorella __________.
L’indirizzo è pervenuto all’autorità fiscale il 21 luglio 2014.
__________ , rappresentata
daRA 1, ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione della madre il
5 agosto 2014, chiedendo “per poter motivare la [sua] opposizione… la visione
delle dichiarazione imposte oggetto della notifica citata in epigrafe, oltre a
poter consultare tutti gli atti di tassazione nonché i documenti prodotti degli
ultimi cinque anni della signora __________”.
Con lettere del 5 dicembre
2014 e del 13 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha invitato la reclamante a
produrre la procura a favore del rappresentante e il certificato ereditario,
come pure a prendere contatto telefonico per fissare un incontro. La lettera si
concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il
reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità”.
C. Con decisione del 22
aprile 2015, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con
la seguente motivazione:
Contro la decisione di
tassazione 2012 della defunta __________, intimata in data 9.7.2014 è stato
presentato un reclamo generico da parte del __________. In data 5.12.2014
l'ufficio di tassazione ha chiesto la presentazione della procura. Non avendo
ricevuto risposta in data 13.1.2015 lo scrivente ufficio ha nuovamente chiesto
la completazione del reclamo.
Non avendo ricevuto risposta né
dal __________ né dalla signora __________, il reclamo viene considerato
irricevibile.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula il rinvio degli
atti all’Ufficio di tassazione, “per una nuova valutazione dopo aver permesso
alla ricorrente la visione di tutti i documenti che riguardano le tassazioni
della propria madre di cui è erede universale”. Chiede inoltre l’assistenza
giudiziaria e il gratuito patrocinio.
La ricorrente lamenta di
non aver mai ottenuto risposta in merito alla richiesta di visionare gli atti
dell’Ufficio di tassazione e le dichiarazioni degli ultimi cinque anni.
Contesta quindi l’imposizione della sostanza di fr. 100'000.–, argomentando che
“mal si capisce che chi ha seguito la defunta abbia prelevato senza nessun
ritegno degli importi che oggi mancano e che per tanto non sono stati mai
versati alla figlia e perciò non costituiscono sostanza”.
E. Nelle sue
osservazioni del 18 maggio 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso, rilevando che il reclamo è stato dichiarato irricevibile “poiché
non era stato dato seguito a delle richieste fatte dall’ufficio di tassazione
di __________ il 05.12.2014 ed il 13.01.2015”. Nel merito, l’autorità
resistente sottolinea che l’imposizione del capitale di fr. 100'000.– “precedentemente
tassato non comporta comunque nessuna imposta sulla sostanza da pagare e
pertanto a giudizio dell’ufficio di tassazione di __________ il ricorso è da
ritenere comunque irricevibile poiché non vi è in concreto un interesse degno
di protezione direttamente connesso con l’oggetto della contestazione”.
La ricorrente ha replicato
con scritto del 16 giugno 2015, lamentando un eccesso di formalismo da parte
dell’Ufficio di tassazione, per aver dichiarato irricevibile il reclamo “per
una imprecisione nella procura che comunque era molto chiara”. Ha ribadito
inoltre di non aver mai avuto risposta in relazione alla richiesta di accesso
agli atti della defunta madre. Quanto alla mancanza di un interesse a ricorrere,
contesta che non vi sia, in quanto beneficiaria di prestazioni sociali.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente. A
questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di
tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione
dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo
interposto dalla contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Per gli articoli 208 cpv.
1.
LT e 135 cpv. 1 LIFD, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche
a svantaggio del medesimo.
Diversamente dalla
decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208
cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
2.2
Se una delle condizioni
perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo non è adempiuta
(in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il reclamo viene
dichiarato irricevibile. Negli altri casi, l’autorità entra nel merito del
reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione contestata) o accoglierlo
(integralmente o parzialmente). Se ne sono date le condizioni può addirittura
modificare la tassazione a svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1 ad art.
135.
LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD,
p. 1179).
2.3
Dalla succinta motivazione
della decisione impugnata non si comprende chiaramente per quale ragione il
reclamo sia stato dichiarato irricevibile.
Il semplice riferimento al
carattere “generico” del reclamo non giustifica certamente una simile decisione.
Né è sufficiente la mera circostanza che la contribuente non abbia dato seguito
ad una richiesta di documentazione. Infatti, la legge non richiede neppure che
un reclamo sia motivato, ma basta che il contribuente manifesti in modo chiaro
e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n.
80.2000.00047
del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata;
inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t). Infatti, solo nel caso di una tassazione d’ufficio secondo gli articoli
204.
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD 206 cpv. 1 LT, la legge esige che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132
cpv. 3 LIFD).
2.4
È vero che, nelle sue
lettere del 5 dicembre 2014 e del 13 gennaio 2015, l’autorità fiscale non aveva
chiesto documentazione concernente il merito della tassazione contestata, ma
aveva in particolar modo invitato la reclamante a produrre procura e certificato
ereditario.
In tal modo, l’Ufficio di
tassazione sembra aver messo in dubbio la legittimazione della reclamante. A
tale proposito, il suo atteggiamento appare tuttavia perlomeno contraddittorio,
se si pensa che, in un primo momento, la decisione di tassazione della defunta
contribuente era stata intimata alla figlia __________ __________ e poi, su
indicazione di quest’ultima, che sosteneva di aver rifiutato l’eredità, era
stata notificata alla ricorrente, senza ulteriori accertamenti. Se avesse avuto
dei dubbi sullo status di erede di __________, l’autorità di tassazione
avrebbe dovuto ragionevolmente affrontarlo prima di procedere ad una seconda
notificazione della decisione di tassazione e non solo quando la destinataria
aveva interposto reclamo.
In ogni caso, nelle due
lettere, con cui chiedeva alla reclamante di legittimarsi quale erede della
contribuente, l’autorità resistente avvertiva la destinataria che, se non
avesse dato seguito all’invito in questione, il reclamo sarebbe stato “deciso
sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”. In tal modo,
è chiaro che l’Ufficio di tassazione non poteva dichiarare irricevibile il
reclamo, quando esso stesso aveva prospettato, quale conseguenza per
l’inosservanza dell’invito rivolto alla reclamante, una decisione nel merito
del reclamo, basata sulla “documentazione già a disposizione dell’autorità”. La
reclamante, sulla base delle parole contenute nelle lettere ricevute, poteva
attendersi in ogni caso una decisione nella quale l’autorità sarebbe entrata
nel merito del suo reclamo.
2.5
A ciò si aggiunga che
l’Ufficio di tassazione ha anche completamente ignorato la richiesta della
ricorrente di poter accedere agli atti fiscali della defunta madre. Una delle
poche affermazioni contenute nella lettera, con cui interponeva reclamo contro
la decisione di tassazione, consiste infatti nella richiesta di poter prendere
“visione delle dichiarazione imposte [sic] oggetto della notifica citata in epigrafe,
oltre a poter consultare tutti li [sic] atti di tassazione nonché i documenti
prodotti degli ultimi cinque anni della signora __________”.
Dalla responsabilità solidale degli eredi per i debiti fiscali del de
cuius discende la necessità di garantire loro l’esercizio dei diritti
procedurali che sono necessari perché possano tutelare i loro interessi quali
debitori solidali. In particolare, gli deve essere dato accesso agli atti delle
procedure di tassazione e di reclamo e ricorso, comprese le decisioni, nella
misura in cui l'accertamento dei fatti sia concluso e sempreché un
interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2 LIFD; art. 41
cpv. 1 LAID; cfr. anche Casanova/Zweifel,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo
2008, n. 33, p. 44). Una limitazione dell’accesso degli eredi agli atti
fiscali del defunto può essere giustificata a determinate condizioni se si
tratta di tutelare la sfera privata di quest’ultimo (cfr. la sentenza del
Tribunale federale del 10 febbraio 1999, in ASA 69 p. 290, consid. 2, con riferimento a: Zweifel,
Die verfahrens- und steuerstrafrechtliche Stellung der Erben bei den
Einkommens- und Vermögenssteuern, ASA 64 p. 337 ss., p. 352)
A domanda
del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il
diniego mediante decisione impugnabile con ricorso (art. 114 cpv. 4 LIFD). Nel
Canton Ticino, la competenza è della Camera di diritto tributario (art. 187
cpv. 4 LT).
Ne consegue
che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto o consentire l’accesso della
reclamante agli atti di cui aveva chiesto di poter prendere visione oppure
adottare una decisione negativa, attribuendole il diritto di ricorso alla
Camera di diritto tributario.
2.6
Con
la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le
disposizioni procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentita
della reclamante. Infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una
motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta
l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel
merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
Da un lato, l’Ufficio di
tassazione avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo, riesaminando la
decisione impugnata e spiegando le ragioni per cui aveva aggiuto il capitale di
fr. 100'000.– ed il relativo reddito presunto. Dall’altro, avrebbe dovuto concedere
alla reclamante l’accesso agli atti fiscali della madre oppure adottare una decisione
negativa suscettibile di ricorso.
3.
3.1.
Nelle osservazioni al
ricorso, l’Ufficio di tassazione adduce un nuovo motivo per cui avrebbe potuto
dichiarare irricevibile il reclamo. Trattandosi di un motivo che consentirebbe
anche a questa Camera di non entrare nel merito del ricorso, lo stesso deve
essere esaminato.
L’autorità resistente ha
infatti sostenuto che l’imposizione del capitale di fr. 100'000.–
“precedentemente tassato non comporta comunque nessuna imposta sulla sostanza
da pagare e pertanto a giudizio dell’ufficio di tassazione di __________ il
ricorso è da ritenere comunque irricevibile poiché non vi è in concreto un interesse
degno di protezione direttamente connesso con l’oggetto della contestazione”.
L’insorgente ha replicato,
sostenendo di avere interesse alla decisione, in quanto beneficiaria di
prestazioni sociali.
3.2
Secondo la decisione di
tassazione del 9 luglio 2014, l’imposta comunale sulla sostanza dovuta per il
2012.
ammonta effettivamente a zero franchi, sicché è evidente che la reclamante
non aveva alcun interesse ad ottenere una decisione su reclamo che concernesse
la commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
12.
ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura
di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad
§ 192, p. 1579).
In una sentenza del 22
novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la giurisprudenza
in materia di assicurazioni sociali, ha anche già stabilito che un
contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva
commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato
ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato
all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero
determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava
una deroga.
Del resto, in una sentenza
che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni
familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima
infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha
deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali,
visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata
in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).
3.3
La tesi sostenuta
dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni giustificherebbe pertanto la
decisione di dichiarare irricevibile il ricorso, se effettivamente fosse in
discussione solo l’imposta cantonale sulla sostanza. Un’eventuale riduzione della
sostanza imponibile non avrebbe infatti alcun riflesso sul debito d’imposta,
che rimarrebbe comunque a zero franchi.
L’Ufficio di tassazione ha
tuttavia anche aggiunto al reddito imponibile della defunta contribuente un
importo di fr. 1'500.–, corrispondente alla “valutazione interesse sul
numerario di fr. 100'000.–“.
Ne consegue che
l’eventuale stralcio del capitale di 100'000 franchi, contestato dalla
ricorrente, avrebbe ripercussioni dirette anche sul calcolo dell’imposta cantonale
sul reddito come pure dell’imposta federale diretta.
L’argomento, sollevato per
la prima volta nelle osservazioni al ricorso, non consente pertanto di
dichiarare irricevibile il ricorso, così come non avrebbe permesso all’autorità
fiscale di non entrare nel merito del reclamo.
4.
La decisione impugnata
è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché
entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione
motivata.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
In tal modo, si può anche ritenere evasa la domanda di assistenza giudiziaria,
presentata con il ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
22 aprile 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione motivata. .
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: