80.2015.94
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, mezzo pubblico e non veicolo privato fra Lamone e Neuchâtel
18 agosto 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.94
80.2015.95
Lugano
18 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di
Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 maggio 2015 contro la decisione del 22 aprile 2015 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. Dal 1° aprile 2013 al
31 ottobre 2013, RI 1 domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze
della ____________________ Sàrl di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2013, il contribuente ha fatto valere spese professionali per
complessivi fr. 27'511.–. In particolare, ha chiesto la deduzione delle spese
di trasporto con il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro per fr.
11'496.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 26 novembre 2014, l’RS 1 ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 39’800.– per l’IC ed in fr. 43'200.–
per l’IFD. Le spese professionali sono state riconosciute nella misura di fr.
13'397.– per l’IC e di fr. 12'897.– per l’IFD. Per quanto concerne, in
particolare, le spese di trasporto, l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione
le spese per l’abbonamento generale (fr. 2'560.–) ed un ulteriore importo di
fr. 207.– per l’impiego del veicolo privato.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 23 dicembre 2014, contestando
il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato
durante il periodo di lavoro a __________. Secondo il reclamante, egli doveva
rientrare settimanalmente a __________, dove era consigliere comunale, e non
gli era possibile servirsi dei mezzi pubblici, a causa degli orari di lavoro
irregolari.
Con lettera del 16
marzo 2015, l’autorità fiscale ha attribuito al contribuente un termine per
produrre il “contratto di lavoro con relativo mansionario” e la “documentazione
a comprova degli orari di lavoro e giorni lavorativi (timbrature ecc.)”.
Il reclamante ha risposto
con scritto del 3 aprile 2015, al quale ha allegato copia del contratto di
lavoro e un’attestazione del datore di lavoro, secondo cui egli ha lavorato “en
qualité de ‘Manufacturing Technician’ pour notre département ‘Manufacturing’ du
1er avril 2013 au 30 novembre 2013 en horaire d’équipe 5 x 8”.
D. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 22 aprile 2015. Premesso
che, in caso di rientro settimanale, non vengono ammesse le spese per l’uso del
veicolo privato, ha sottolineato che le eventuali esigenze di lavoro (orari,
picchetti, turni, urgenze ecc.) devono essere chiaramente provate; nella fattispecie,
tuttavia, la documentazione prodotta nella procedura di reclamo non era
ritenuta “sufficiente a comprovare le particolari condizioni che danno il
diritto alla deduzione del mezzo privato”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
delle spese per recarsi al luogo di lavoro con l’automobile privata. Argomenta
di essere stato tenuto a rientrare settimanalmente al domicilio, avendo la
carica di consigliere comunale a __________. L’uso dei mezzi pubblici non gli
era possibile, a causa degli orari che “non coincidevano con le esigenze lavorative
dato che facev[a] lavoro a turni e questo comportava fare orari irregolari, di
giorno e di notte”. Rileva di non aver potuto produrre la prova richiesta
dall’Ufficio di tassazione in quanto presso il datore di lavoro “non si effettuavano
le timbrature degli orari”.
Diritto
1.
1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2013 qui in esame è del 19 dicembre 2012),
segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9)
e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 3 DE 2013 e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993,
le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al
conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario,
non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che
eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il
conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
RI 1 è domiciliato a Lamone, ma per sette mesi, durante il periodo fiscale
2013, ha esercitato un’attività lucrativa dipendente a __________.
La circostanza che il
ricorrente abbia mantenuto il domicilio a __________ durante i mesi in
questione non è contestata, in questa sede, a prescindere dalla sua carica di
consigliere comunale. Controversa è invece la deduzione relativa alle spese di
trasporto da e per il domicilio ticinese: mentre l’autorità fiscale ha ritenuto
idoneo l’impiego del mezzo pubblico per lo spostamento settimanale,
l’insorgente reputa per contro necessario l’uso dell’automobile privata, a
causa degli orari irregolari.
2.2
Sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente
a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di
percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio
1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
2013: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per
il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima
accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono
considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può
ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole,
se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di
lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili
con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente
dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la
sentenza TF n.2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid.
2.3.1
e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del
mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se,
per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per
l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale,
non deducibili (Koller, Die
Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten
Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.
4.
).
2.4
Per il rientro settimanale
è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare
e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del
tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo
pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è
privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano
nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti
a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle
intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
2.5
Nel caso in esame, non vi
sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al
ricorrente.
I comuni di __________
sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano
circa quattro ore e mezza per la trasferta in questione. È vero che non tutti
gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, la sera e soprattutto durante la
notte, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio
in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare
settimanale, che di principio deve affrontare una sola trasferta alla settimana
in avanti e indietro.
Per quanto attiene alle
argomentazioni del ricorrente, secondo cui il lavoro a turni, anche di notte,
non gli avrebbe consentito di servirsi dei mezzi pubblici, le stesse non sono
comprovate e, d’altronde, non appaiono decisive. Infatti, ancora con il
ricorso, l’insorgente si è limitato a produrre copia del contratto di lavoro e
una generica attestazione del datore di lavoro, da cui risulta che lavorava “en
horaire d’équipe 5 x 8”. Egli non ha per contro mai trasmesso all’autorità
fiscale la “Guide du collaborateur”, menzionata nel contratto di lavoro
alla voce “horaire de travail”. È verosimile che il lavoro a turni 5 x 8
comporti peraltro anche attività in orari notturni e irregolari. In compenso,
il contribuente avrà tuttavia beneficiato di più giorni liberi consecutivi. In
tal modo, a prescidere dall’adempimento dell’onere della prova del suo orario
di lavoro, non si vede in quale modo il lavoro a turni sia incompatibile con
l’impiego dei mezzi di trasporto pubblici.
In simili circostanze, la
scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe tutt’al più
comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità; non lo è
invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul criterio
dell’idoneità.
2.6
Il ricorrente sottolinea
di aver mantenuto la carica di consigliere comunale durante i mesi in cui ha
lavorato in un altro cantone.
Egli sembra legare tale
affermazione al fatto di aver mantenuto il domicilio nel Canton Ticino,
nonostante il trasferimento a __________ per lavoro. Come già accennato, la
questione del suo domicilio fiscale non è tuttavia in discussione.
L’eventuale necessità, per
il contribuente, di intraprendere trasferte nel Canton Ticino per esercitare la
sua funzione pubblica non avrebbe comunque ripercussioni dirette sulle spese
professionali per l’esercizio dell’attività lucrativa dipendente. L’attività
politica e, più in generale, i mandati pubblici vanno qualificati quale
attività professionale dipendente accessoria (cfr. Circolare n. 22/1999 della
Divisione delle contribuzioni del 19 gennaio 1999 concernente le indennità speciali
al personale di enti pubblici e gli onorari per mandati pubblici). Secondo
l’art. 10 del Decreto esecutivo citato, per l’esercizio di un’attività
accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è ammessa una deduzione complessiva di soli fr. 800.–
l’anno. Se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese
effettive e la loro necessità professionale devono allora essere
esaurientemente giustificate.
Nel caso concreto,
l’attività di consigliere comunale è stata retribuita con un’indennità di fr.
200.
–, che è stata di fatto azzerata con il riconoscimento di una deduzione
dello stesso importo per spese professionali legate ad un’attività accessoria
dipendente.
3.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: