80.2015.99
Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, riscossione di un capitale della previdenza individuale vincolata (3a) poco dopo, elusione d’imposta
17 dicembre 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.99
80.2015.100
Lugano
17 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 maggio 2015 contro la decisione del 12 maggio 2015 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1952, divorziata,
di professione medico delegato, ha lavorato per la __________ AG di __________,
società attiva nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di
farmaci.
Nella dichiarazione
fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente
di fr. 373'278.– e chiedeva, fra l’altro, la deduzione di fr. 241'752.– versati
alla cassa pensione per il riscatto di anni di contributi e di fr. 10'000.– per
persona bisognosa a carico.
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2011, con decisione dell’11 marzo 2015, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna accertava il reddito imponibile della
contribuente in fr. 199'400.– per l’IC ed in fr. 202'000.– per l’IFD, nonché
una sostanza imponibile di fr. 165'000.–.
La postulata deduzione di
fr. 241'752.– per il riscatto nella previdenza professionale (2° pilastro) veniva
solo parzialmente riconosciuta, nella limitata misura di fr. 168'778.–, a causa
del prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a. L’autorità negava
inoltre la deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, difettando
i requisiti di legge.
C. La contribuente,
rappresentata da RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19
marzo 2015, contestando la mancata deduzione dell’importo di fr. 10'000.–. Essa
spiegava che tale somma corrispondeva ad un contributo unico versato sul conto
bancario della madre, degente in una casa per anziani della Svizzera interna.
D. L’Ufficio di
tassazione, con scritto del 31 marzo 2015, si rivolgeva direttamente al
rappresentante della contribuente, invitandolo a produrre la seguente documentazione:
Ø copia della decisione di tassazione 2011 del Cantone
di domicilio della madre, completa di tutti gli allegati;
Ø
copia della decisione di
fissazione della retta e di una fattura mensile;
Ø
copia di eventuali decisioni di
concessione di sussidi a copertura dei costi di degenza oppure una
dichiarazione della loro assenza;
Ø
copia del giustificativo di
pagamento (addebito su conto).
Tale
invito rimaneva senza risposta. Con successiva lettera del 30 aprile 2015, intitolata
“aggiunta al reclamo”, la contribuente contestava tuttavia la mancata deduzione
dell’intero importo di fr. 241'752.– versato alla cassa pensione. A suo
dire, il prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a non aveva alcun
influsso sulla deducibilità del contributo per il riscatto nella previdenza e
andava tassato con un’imposta annua semplice.
E. L’autorità di
tassazione, con decisione del 12 maggio 2015, respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
Considerato il reclamo
presentato avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale ed imposta
federale diretta 2011 a motivo del non riconoscimento della rivendicata
deduzione per persona bisognosa a carico, in considerazione della situazione
personale della madre della contribuente, richiamato il nostro scritto del 31
marzo 2015 indirizzato al rappresentate della contribuente, per il quale si
richiedeva, a comprova dello stato di bisogno e del contributo di mantenimento,
ai sensi degli art. 34 let b) L. tributaria ticinese; art. 213 let. b) L.
federale sull’imposta federale diretta, constatato che nel termine assegnato,
del 20 aprile 2015, per la produzione di quanto richiesto, nulla è pervenuto
allo scrivente ufficio, si procede all’evasione del reclamo riconfermando la decisione
impugnata in mancanza della prova delle condizioni di stato di bisogno e
quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della contribuente.
F. Nel frattempo, con
lettera del 5 maggio 2015, l’autorità di tassazione comunicava alla
contribuente di avere preso atto del summenzionato scritto del 30 aprile 2015,
chiedendole se lo stesso fosse da considerare quale ricorso contro la (imminente)
decisione su reclamo del 12 maggio 2015.
G. Con scritto del 28
maggio 2015, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha confermato la propria
volontà di impugnare la mancata deduzione dell’intero importo di fr. 241'752.–
versato alla cassa pensione. Ha quindi chiesto che il suo precedente scritto
del 30 aprile 2015 fosse considerato quale ricorso contro la decisione su
reclamo.
A giustificazione della
postulata deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, la
ricorrente ha allegato allo scritto una copia della notifica di tassazione
della madre, dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una
sostanza imponibile di fr. 15'000.–, che a suo dire comproverebbero una situazione
di bisogno.
H. Il 2 giugno,
l’autorità di tassazione ha trasmesso l’incarto fiscale alla Camera di diritto
tributario per competenza. Nelle proprie osservazioni dell’11 giugno 2015 propone
infine di respingere il gravame, confermando quindi la validità del proprio operato.
Diritto
1. Come esposto in
narrativa, le censure sollevate dalla ricorrente sono due. Contestato è in primo
luogo il riconoscimento solo parziale dell’importo totale di fr. 241'752.– versato
nella cassa pensione per il riscatto di anni di contributi. L’autorità ha
infatti riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 168'778.–, riprendendo
invece il saldo di fr. 72'974.–, in considerazione del fatto che la medesima
somma è stata poco dopo prelevata dal pilastro 3a. Litigioso è altresì il
mancato riconoscimento della deduzione di fr. 10'000.– quali spese per persona
bisognosa a carico.
Riscatti
nella previdenza professionale
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 33
cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, dai proventi vanno dedotti i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire
diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché delle istituzioni di previdenza professionale.
Tali disposizioni del
diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge
federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli
indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle
disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,
cantonali e comunali.
2.2
Tra questi rientrano non
soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o
il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento
dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della legge federale sul
libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente al nuovo assicurato
il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto
di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie,
dovute per esempio ad un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un
aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato
(Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
57.
ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi
casi, conformemente al principio della pianificazione, stabilito dall’art. 1g
dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto
facoltativo devono però essere precisate nel regolamento di previdenza, secondo
criteri schematici ed oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento
(Laffely-Maillard, op. cit., n. 55
ad art. 33 LIFD).
2.3
Il diritto ad una simile
deduzione è tuttavia subordinato all’assenza degli estremi di un’elusione
fiscale (decisione TF n.2C_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 4.1). La
giurisprudenza del Tribunale federale ha già ripetutamente riconosciuto che il
riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento
con successivo pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema dell’elusione
fiscale, poiché tale modo di procedere è insolito e ha il solo scopo di
conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision,
in: ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).
A partire dal 2006, è
stata così introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale
un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non
possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza
prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase
LPP). Lo scopo della disposizione è chiaro: essa mira ad evitare abusi fiscali,
legati al versamento di contributi di riscatto deducibili con pieno effetto
sull’aliquota, con successivo prelevamento di una prestazione in forma di capitale,
imponibile con l’aliquota privilegiata prevista dall’art. 38 LIFD (e dalle analoghe
disposizioni delle leggi cantonali). Una simile operazione si considera
un’elusione d’imposta, per il fatto che non mira a migliorare la copertura previdenziale
bensì a conseguire un risparmio d’imposta (Laffely
Maillard, op. cit., n. 63 ad art. 33 LIFD, p. 544 e giurisprudenza
citata).
2.4
Nella già menzionata
sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha ricordato che il campo di
applicazione della norma antielusiva dell’art. 79b cpv. 3 LPP è limitato alla
sola previdenza professionale. Non invece in presenza di un riscatto e di un prelievo
che toccano sia la previdenza professionale che la previdenza individuale
vincolata, come nella fattispecie (decisione TF n.2C_467/2014 del 18 giugno
2015.
consid. 3.1).
In questi casi occorre nuovamente
fare capo alla clausola generale dell’elusione fiscale e procedere conseguentemente
ad un attento esame delle sue condizioni oggettive e soggettive (decisione TF
n.2C_449/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 4.4).
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
la ricorrente ha versato nella cassa pensione della sua datrice di lavoro, la __________,
un importo totale di fr. 241'752.– a titolo di riscatto di anni di assicurazione.
L’autorità di tassazione, da parte sua, ha ammesso in deduzione un importo di soli
fr. 168'778.–, spiegando nella motivazione allegata di avere stralciato “il
prelievo da III° pilastro A, che non viene imposto con l’art. 38”. Alla fine
del medesimo anno, raggiunta l’età di 59 anni, la ricorrente ha infatti
prelevato l’importo di fr. 72'974.– dalla sua previdenza individuale vincolata
(pilastro 3a), sciogliendo il rapporto previdenziale concluso con la __________
AG.
Non potendosi applicare il
termine di attesa imperativo di tre anni sancito dall’art.
79b cpv. 3 prima frase LPP, si tratta ora di esaminare se tale modo di
procedere racchiude gli estremi per il riconoscimento dell’elusione fiscale.
3.2
Di principio, le autorità
fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono
tuttavia ignorarli se questi ultimi adottano una condotta insolita al solo
scopo di conseguire un risparmio d’imposta, vale a dire in presenza di
un’elusione d’imposta. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. StE 2004 A 12 n. 12; StE 2001 A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p.
218), si ha un caso di elusione d’imposta quando:
Ø
la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita,
inadeguata o singolare;
Ø
è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell’intento
di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero
configurati in modo adeguato alla realtà;
Ø
il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante
risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale.
3.3
Che le disposizioni
sull’imposizione agevolata delle prestazioni in capitale della previdenza, da
un lato, e quelle sulla deducibilità dei contributi per il riscatto di anni di
assicurazione nel 2° pilastro, dall’altra, si prestino a manovre elusive è un
fatto noto e indiscusso.
La giurisprudenza del
Tribunale federale, come detto, ha ripetutamente posto l’accento sull’elemento
temporale, considerando che il riscatto di anni di assicurazione seguito poco
tempo dopo dal pagamento di una prestazione in capitale rappresenta un
comportamento insolito, che non mira a migliorare la copertura previdenziale
bensì a conseguire un risparmio d’imposta (cfr., per esempio, decisione TF n.
2C_243/2013 del 13 settembre 2013 consid. 5.2). In una recente sentenza
del 15 gennaio 2015, l’Alta Corte ha inoltre confermato che deve prevalere una
visione consolidata (konsolidierte Betrachtungsweise) nell’ambito della
previdenza professionale. Il capitale previdenziale costituisce infatti un’entità
unica e come tale va considerato nel suo complesso,
indipendentemente dall’esistenza di una o più polizze assicurative. Riferendosi
all’art. 79b cpv. 3 prima frase LPP ed alla sua finalità antielusiva, i giudici
federali hanno quindi concluso che il termine di attesa di tre anni vale anche per
i contribuenti affiliati a diversi istituti di previdenza, che intraprendono un
prelevamento dall’uno e procedono ad un riscatto nell’altro (decisione TF n.
2C_488/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 3.2; contra:
Maute/Steiner/Rufener/Lang,
Steuern und Versicherungen, 3ª
ediz., Berna 2011, p. 174).
3.4
Il Tribunale
federale non si è invece ancora espresso sull’applicazione di una visione
consolidata tra 2° pilastro e pilastro 3a.
Per
combattere efficacemente gli abusi fiscali in relazione al riscatto di anni di contributi
di assicurazione non sembrano tuttavia esserci alternative. In caso contrario
risulterebbe sin troppo facile combinare, per esempio, il versamento anticipato
della previdenza individuale vincolata per l’acquisto di una proprietà
d’abitazione oppure il versamento della previdenza individuale vincolata una volta
raggiunta l’età minima di 59/60 anni, da una parte, ed un riscatto
nella previdenza professionale in senso stretto, dall’altra. A giudizio di
questa Camera, nell’ottica di un esame dei presupposti per il
riconoscimento dell’elusione fiscale, si impone quindi una
visione d’insieme di tutto il capitale previdenziale, sia esso riconducibile
alla previdenza professionale in senso stretto (2° pilastro) oppure alla previdenza
individuale vincolata (pilastro 3a). Tanto più se si considera che la legislazione
federale sulla previdenza professionale tende a porre sul medesimo piano 2° pilastro
e pilastro 3a.
4.
4.1.
La
previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza
di carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.
Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza
di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre
1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione
alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP
3; RS 831.461.3). L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute,
note con il nome di pilastro 3a:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari
in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo
67.
capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè
un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3).
La rimanente
parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene
per contro denominata pilastro 3b; vi rientrano investimenti di capitali in
titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 228).
4.2
L’art. 3
cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al
più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv.
1.
della LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della
rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a
esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere
rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età
ordinaria della rendita AVS.
Un
versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto
di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l’intestatario utilizza il
capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di
previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma riconosciuta di
previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). La prestazione di vecchiaia può
inoltre essere versata anticipatamente per l’acquisto e la costruzione di una
proprietà d’abitazione per uso proprio; l’acquisizione di partecipazioni ad una
proprietà d’abitazione per uso proprio; la restituzione di mutui ipotecari
(art. 3 cpv. 3 OPP 3).
4.3
Se i fondi
del pilastro 3a sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella
previdenza professionale (2° pilastro), l’avere di previdenza deve essere
trasferito direttamente dall’istituto di previdenza del pilastro 3a
all’istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale
dal profilo fiscale. Poiché l’avere trasferito non è imponibile al momento del
trasferimento, non è necessario notificare all’AFC la prestazione in capitale.
D’altra parte l’importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente,
ragione per cui non occorre un’attestazione relativa agli importi riscattati
(cfr. la Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del
17.
luglio 2008: Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di
previdenza del pilastro 3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale
svizzera, Prévoyance et impôts, A.8.2.1 e B.6.2.1).
Quello
disciplinato dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio,
che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone
tuttavia il trasferimento diretto all’istituto di previdenza, mentre il pagamento
in contanti all’assicurato comporterà la scadenza della prestazione, che uscirà
in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella privata dell’assicurato
(Laffely-Maillard, op. cit., n. 25
ad art. 22 LIFD, p. 392).
4.4
L’esistenza
di una stretta relazione fra la previdenza professionale e quella individuale
vincolata è quindi pacifica. Non si spiegherebbe altrimenti perché la legislazione
federale sulla previdenza professionale ammetta la possibilità di trasferire
fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione.
A ulteriore
riprova del loro stretto legame non va infine dimenticato che per determinare
la misura dei riscatti ammessi nel secondo pilastro, si tiene conto anche della
previdenza individuale vincolata. Secondo l’art. 60a cpv. 2 dell’Ordinanza
del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), infatti, l’importo massimo
della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui
questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi
deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7
capoverso 1 lettera a OPP 3. Il limite è cioè costituito dal cosiddetto
“piccolo” Pilastro 3a, riservato ai salariati e agli indipendenti che sono
affiliati ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP.
5.
5.1.
Nel caso in
esame, come visto, la contribuente non si è avvalsa della facoltà di trasferire
i fondi della previdenza individuale vincolata nella cassa pensione, ma una
volta raggiunta l’età di 59 anni ha preferito avvalersi del diritto al
versamento della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a, chiedendo poi, nello
scritto del 30 aprile 2015 intitolato “aggiunta al reclamo”, di poter beneficiare
dell’imposizione agevolata prevista dagli articoli 38 LT e 38 LIFD.
Una simile scelta, diversa da quanto prospettato nel considerando precedente, è
indubbiamente atta a conseguire un risparmio d’imposta. Se avesse seguito le regole
codificate all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, la ricorrente avrebbe potuto
colmare almeno una parte delle proprie lacune nell’ambito del secondo pilastro in
neutralità fiscale, trasferendo l’importo di fr. 72'974.– direttamente dal
pilastro 3° alla cassa pensione. Così facendo avrebbe dovuto versare un importo
di “soli” fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni contributivi, perdendo
tuttavia il diritto di dedurre l’intera somma di fr. 241'752.– confluita nella __________
e di beneficiare nel contempo dell’imposizione agevolata degli articoli 38 LT e
38.
LIFD con riguardo alla prestazione in capitale di fr. 72'974.–.
5.2
Nella già
citata sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha avuto modo di
sottolineare che il versamento diretto dal pilastro 3a al 2° pilastro
costituisce una reale opzione solo se il rapporto di previdenza relativo al
pilastro 3a viene nel contempo sciolto (decisione TF n.2C_467/2014 del
18.
giugno 2015 consid. 5.3). L’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) interpreta invero meno restrittivamente l’art. 3
cpv. 2 lett. b OPP 3, ammettendo la possibilità di un trasferimento anche solo
parziale dalla previdenza individuale vincolata alla previdenza professionale
in senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto di
previdenza. Ciò che si giustifica in particolar modo per non
discriminare i contribuenti che dispongono di un solo pilastro 3a nei confronti
di coloro che invece ne cumulano diversi e possono conseguentemente sciogliere
più facilmente l’uno o l’altro rapporto di previdenza (cfr. Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale
n. 136 del 23 giugno 2014, n. 893).
Comunque
sia, nella fattispecie il rapporto di previdenza che legava la ricorrente con
la __________ AG è stato sciolto con il versamento della prestazione in capitale
di fr. 72'974.–, come dimostra inequivocabilmente il “Conteggio
Scioglimento del contratto Polizza n. __________” che si trova nell’incarto fiscale.
Il versamento diretto dalla previdenza individuale vincolata alla
cassa pensione rappresentava quindi una reale opzione, che la ricorrente ha
deciso di non seguire, scegliendo invece una modalità alternativa, non prevista
dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. È quindi lecito
supporre che la sua vera intenzione non fosse quella di trasferire i fondi
nella previdenza professionale, bensì di incassare la prestazione in capitale,
di sottoporla all’imposizione agevolata prevista dalla legge e di chiedere poi
la deduzione dal reddito imponibile dell’intero importo versato alla cassa pensione.
Il tutto per conseguire un risparmio d’imposta e non certo per migliorare la
propria situazione previdenziale, posto come la ricorrente ha nel contempo sciolto
la polizza d’assicurazione conclusa con __________ AG.
5.3
In simili
circostanze, sono quindi adempiuti tutti i presupposti per il riconoscimento
dell’elusione fiscale, senza la necessità di ulteriori particolari
approfondimenti.
Del resto, il
carattere insolito della scelta alternativa della ricorrente, che pretende di riscattare
delle lacune della cassa pensione con gli averi della previdenza individuale
vincolata, senza avvalersi della facoltà di trasferire direttamente tali fondi dal
pilastro 3a al 2° pilastro in neutralità fiscale, così come il suo intento di
risparmiare imposte che sarebbero invece dovute sono già dimostrati dal fatto
che l’importo di fr. 72'974.–, in questo modo, viene dedotto
due volte dal reddito imponibile: una prima volta quando viene versato nel
pilastro 3a e una seconda volta quando viene utilizzato per riscattare le
lacune nell’ambito del secondo pilastro (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 61 ad
art. 33 LIFD, p. 834). Assodata infine la vicinanza temporale tra il riscatto
degli anni contributivi e il prelievo dal pilastro 3a, avvenuti nello stesso
periodo fiscale, così come l’importante risparmio fiscale ottenuto dalla
ricorrente, l’esistenza di un’elusione fiscale non può essere messa validamente
in discussione.
Venendo proprio a
quest’ultimo aspetto, in base ad un calcolo intrapreso da questa Camera, il
risparmio d’imposta ammonta a fr. 21'080.55 ed adempie senz’altro le condizioni
per poter essere considerato “rilevante”. Infatti, l’imposta sul reddito (federale,
cantonale e comunale) per il 2011 si ridurrebbe, per effetto della deduzione
dei contributi, nella misura di ben fr. 23'567.20. Il risparmio netto diminuisce,
tuttavia, se si tiene conto dell’imposta sulla prestazione in capitale del pilastro
3°, di complessivi fr. 2'486.65.
5.4
Bene ha quindi fatto
l’autorità di tassazione a riconoscere in deduzione unicamente l’importo di fr.
168'778.– a titolo di riscatto di anni di contributi e nel contempo a non
assoggettare all’imposta annua intera degli articoli 38 LT e LIFD la
prestazione in capitale di fr. 72'974.–. Prestazione, questa, che non è evidentemente
stata assoggettata nemmeno all’imposta ordinaria, contrariamente a quanto
sembra sostenere la ricorrente.
Deduzione
per persona bisognosa a carico
6.
6.1.
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento
di un importo da fr. 5'600.– a fr. 10'900.– al massimo, dal reddito netto,
per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di
esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa
deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno
l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per
i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
6.2
Secondo
la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la
persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale,
allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle
assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.
Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve
essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità
congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale,
di impedimenti di ordine fisico o psichico.
6.3
Oltre
al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;
inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.
11t).
Per stabilire se una
persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi,
occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla
tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:
RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va
valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La
dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo
esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici,
non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione
dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali
il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr.
16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo,
dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza
imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr.
92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD,
p. 883).
6.4
Come esposto in narrativa,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato alla contribuente la
postulata deduzione per persona bisognosa a carico, in difetto del secondo
requisito dello stato di bisogno. Nella decisione qui
impugnata, l’autorità sottolineava in particolar modo che la sua richiesta di
documentazione del 31 marzo 2015 era rimasta inevasa e che mancava
conseguentemente “la prova delle condizioni di stato di bisogno e
quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della
contribuente”.
Nel
frattempo, con scritto del 28 maggio 2015, RI 1 ha confermato la propria
volontà di impugnare la decisione su reclamo, dando parzialmente seguito alle richieste
dell’autorità. Allo stesso ha infatti allegato una copia della tassazione notificata
alla madre dalle competenti autorità fiscali del Canton __________, dalla quale
risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una sostanza imponibile di
fr. 15'000.–.
6.5
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, la presenza di un reddito imponibile in capo alla
(presunta) persona bisognosa porta ad escludere lo stato di bisogno richiesto
dalla legge, proprio perché la persona in questione può ancora contare su un reddito
che, per quanto ritenuto esiguo, le permette di far fronte autonomamente alle
spese necessarie. Sarebbe irragionevole, oltre che contrario alla lettera e
allo spirito della legge, considerare in stato di bisogno una persona fintanto
che la stessa possa contare su di un reddito sufficiente a far fronte alle
spese correnti, che peraltro la ricorrente non ha comprovato, malgrado
l’espresso invito dell’autorità di tassazione.
7.
Alla
luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2'080.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: