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Decisione

80.2015.99

Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, riscossione di un capitale della previdenza individuale vincolata (3a) poco dopo, elusione d’imposta

17 dicembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1952, divorziata,

di professione medico delegato, ha lavorato per la __________ AG di __________,

società attiva nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di

farmaci.

Nella dichiarazione

fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente

di fr. 373'278.– e chiedeva, fra l’altro, la deduzione di fr. 241'752.– versati

alla cassa pensione per il riscatto di anni di contributi e di fr. 10'000.– per

persona bisognosa a carico.

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2011, con decisione dell’11 marzo 2015, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna accertava il reddito imponibile della

contribuente in fr. 199'400.– per l’IC ed in fr. 202'000.– per l’IFD, nonché

una sostanza imponibile di fr. 165'000.–.

La postulata deduzione di

fr. 241'752.– per il riscatto nella previdenza professionale (2° pilastro) veniva

solo parzialmente riconosciuta, nella limitata misura di fr. 168'778.–, a causa

del prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a. L’autorità negava

inoltre la deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, difettando

i requisiti di legge.

C. La contribuente,

rappresentata da RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19

marzo 2015, contestando la mancata deduzione dell’importo di fr. 10'000.–. Essa

spiegava che tale somma corrispondeva ad un contributo unico versato sul conto

bancario della madre, degente in una casa per anziani della Svizzera interna.

D. L’Ufficio di

tassazione, con scritto del 31 marzo 2015, si rivolgeva direttamente al

rappresentante della contribuente, invitandolo a produrre la seguente documentazione:

Ø copia della decisione di tassazione 2011 del Cantone

di domicilio della madre, completa di tutti gli allegati;

Ø

copia della decisione di

fissazione della retta e di una fattura mensile;

Ø

copia di eventuali decisioni di

concessione di sussidi a copertura dei costi di degenza oppure una

dichiarazione della loro assenza;

Ø

copia del giustificativo di

pagamento (addebito su conto).

Tale

invito rimaneva senza risposta. Con successiva lettera del 30 aprile 2015, intitolata

“aggiunta al reclamo”, la contribuente contestava tuttavia la mancata deduzione

dell’intero importo di fr. 241'752.– versato alla cassa pensione. A suo

dire, il prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a non aveva alcun

influsso sulla deducibilità del contributo per il riscatto nella previdenza e

andava tassato con un’imposta annua semplice.

E. L’autorità di

tassazione, con decisione del 12 maggio 2015, respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

Considerato il reclamo

presentato avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale ed imposta

federale diretta 2011 a motivo del non riconoscimento della rivendicata

deduzione per persona bisognosa a carico, in considerazione della situazione

personale della madre della contribuente, richiamato il nostro scritto del 31

marzo 2015 indirizzato al rappresentate della contribuente, per il quale si

richiedeva, a comprova dello stato di bisogno e del contributo di mantenimento,

ai sensi degli art. 34 let b) L. tributaria ticinese; art. 213 let. b) L.

federale sull’imposta federale diretta, constatato che nel termine assegnato,

del 20 aprile 2015, per la produzione di quanto richiesto, nulla è pervenuto

allo scrivente ufficio, si procede all’evasione del reclamo riconfermando la decisione

impugnata in mancanza della prova delle condizioni di stato di bisogno e

quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della contribuente.

F. Nel frattempo, con

lettera del 5 maggio 2015, l’autorità di tassazione comunicava alla

contribuente di avere preso atto del summenzionato scritto del 30 aprile 2015,

chiedendole se lo stesso fosse da considerare quale ricorso contro la (imminente)

decisione su reclamo del 12 maggio 2015.

G. Con scritto del 28

maggio 2015, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha confermato la propria

volontà di impugnare la mancata deduzione dell’intero importo di fr. 241'752.–

versato alla cassa pensione. Ha quindi chiesto che il suo precedente scritto

del 30 aprile 2015 fosse considerato quale ricorso contro la decisione su

reclamo.

A giustificazione della

postulata deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, la

ricorrente ha allegato allo scritto una copia della notifica di tassazione

della madre, dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una

sostanza imponibile di fr. 15'000.–, che a suo dire comproverebbero una situazione

di bisogno.

H. Il 2 giugno,

l’autorità di tassazione ha trasmesso l’incarto fiscale alla Camera di diritto

tributario per competenza. Nelle proprie osservazioni dell’11 giugno 2015 propone

infine di respingere il gravame, confermando quindi la validità del proprio operato.

Diritto

1. Come esposto in

narrativa, le censure sollevate dalla ricorrente sono due. Contestato è in primo

luogo il riconoscimento solo parziale dell’importo totale di fr. 241'752.– versato

nella cassa pensione per il riscatto di anni di contributi. L’autorità ha

infatti riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 168'778.–, riprendendo

invece il saldo di fr. 72'974.–, in considerazione del fatto che la medesima

somma è stata poco dopo prelevata dal pilastro 3a. Litigioso è altresì il

mancato riconoscimento della deduzione di fr. 10'000.– quali spese per persona

bisognosa a carico.

Riscatti

nella previdenza professionale

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 33

cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, dai proventi vanno dedotti i

versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire

diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,

nonché delle istituzioni di previdenza professionale.

Tali disposizioni del

diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge

federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli

indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle

disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,

cantonali e comunali.

2.2

Tra questi rientrano non

soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o

il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento

dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della legge federale sul

libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente al nuovo assicurato

il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto

di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie,

dovute per esempio ad un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un

aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato

(Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

57.

ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi

casi, conformemente al principio della pianificazione, stabilito dall’art. 1g

dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto

facoltativo devono però essere precisate nel regolamento di previdenza, secondo

criteri schematici ed oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento

(Laffely-Maillard, op. cit., n. 55

ad art. 33 LIFD).

2.3

Il diritto ad una simile

deduzione è tuttavia subordinato all’assenza degli estremi di un’elusione

fiscale (decisione TF n.2C_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 4.1). La

giurisprudenza del Tribunale federale ha già ripetutamente riconosciuto che il

riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento

con successivo pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema dell’elusione

fiscale, poiché tale modo di procedere è insolito e ha il solo scopo di

conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision,

in: ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).

A partire dal 2006, è

stata così introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale

un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non

possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza

prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase

LPP). Lo scopo della disposizione è chiaro: essa mira ad evitare abusi fiscali,

legati al versamento di contributi di riscatto deducibili con pieno effetto

sull’aliquota, con successivo prelevamento di una prestazione in forma di capitale,

imponibile con l’aliquota privilegiata prevista dall’art. 38 LIFD (e dalle analoghe

disposizioni delle leggi cantonali). Una simile operazione si considera

un’elusione d’imposta, per il fatto che non mira a migliorare la copertura previdenziale

bensì a conseguire un risparmio d’imposta (Laffely

Maillard, op. cit., n. 63 ad art. 33 LIFD, p. 544 e giurisprudenza

citata).

2.4

Nella già menzionata

sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha ricordato che il campo di

applicazione della norma antielusiva dell’art. 79b cpv. 3 LPP è limitato alla

sola previdenza professionale. Non invece in presenza di un riscatto e di un prelievo

che toccano sia la previdenza professionale che la previdenza individuale

vincolata, come nella fattispecie (decisione TF n.2C_467/2014 del 18 giugno

2015.

consid. 3.1).

In questi casi occorre nuovamente

fare capo alla clausola generale dell’elusione fiscale e procedere conseguentemente

ad un attento esame delle sue condizioni oggettive e soggettive (decisione TF

n.2C_449/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 4.4).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

la ricorrente ha versato nella cassa pensione della sua datrice di lavoro, la __________,

un importo totale di fr. 241'752.– a titolo di riscatto di anni di assicurazione.

L’autorità di tassazione, da parte sua, ha ammesso in deduzione un importo di soli

fr. 168'778.–, spiegando nella motivazione allegata di avere stralciato “il

prelievo da III° pilastro A, che non viene imposto con l’art. 38”. Alla fine

del medesimo anno, raggiunta l’età di 59 anni, la ricorrente ha infatti

prelevato l’importo di fr. 72'974.– dalla sua previdenza individuale vincolata

(pilastro 3a), sciogliendo il rapporto previdenziale concluso con la __________

AG.

Non potendosi applicare il

termine di attesa imperativo di tre anni sancito dall’art.

79b cpv. 3 prima frase LPP, si tratta ora di esaminare se tale modo di

procedere racchiude gli estremi per il riconoscimento dell’elusione fiscale.

3.2

Di principio, le autorità

fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono

tuttavia ignorarli se questi ultimi adottano una condotta insolita al solo

scopo di conseguire un risparmio d’imposta, vale a dire in presenza di

un’elusione d’imposta. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. StE 2004 A 12 n. 12; StE 2001 A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p.

218), si ha un caso di elusione d’imposta quando:

Ø

la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita,

inadeguata o singolare;

Ø

è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell’intento

di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero

configurati in modo adeguato alla realtà;

Ø

il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante

risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale.

3.3

Che le disposizioni

sull’imposizione agevolata delle prestazioni in capitale della previdenza, da

un lato, e quelle sulla deducibilità dei contributi per il riscatto di anni di

assicurazione nel 2° pilastro, dall’altra, si prestino a manovre elusive è un

fatto noto e indiscusso.

La giurisprudenza del

Tribunale federale, come detto, ha ripetutamente posto l’accento sull’elemento

temporale, considerando che il riscatto di anni di assicurazione seguito poco

tempo dopo dal pagamento di una prestazione in capitale rappresenta un

comportamento insolito, che non mira a migliorare la copertura previdenziale

bensì a conseguire un risparmio d’imposta (cfr., per esempio, decisione TF n.

2C_243/2013 del 13 settembre 2013 consid. 5.2). In una recente sentenza

del 15 gennaio 2015, l’Alta Corte ha inoltre confermato che deve prevalere una

visione consolidata (konsolidierte Betrachtungsweise) nell’ambito della

previdenza professionale. Il capitale previdenziale costituisce infatti un’entità

unica e come tale va considerato nel suo complesso,

indipendentemente dall’esistenza di una o più polizze assicurative. Riferendosi

all’art. 79b cpv. 3 prima frase LPP ed alla sua finalità antielusiva, i giudici

federali hanno quindi concluso che il termine di attesa di tre anni vale anche per

i contribuenti affiliati a diversi istituti di previdenza, che intraprendono un

prelevamento dall’uno e procedono ad un riscatto nell’altro (decisione TF n.

2C_488/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 3.2; contra:

Maute/Steiner/Rufener/Lang,

Steuern und Versicherungen, 3ª

ediz., Berna 2011, p. 174).

3.4

Il Tribunale

federale non si è invece ancora espresso sull’applicazione di una visione

consolidata tra 2° pilastro e pilastro 3a.

Per

combattere efficacemente gli abusi fiscali in relazione al riscatto di anni di contributi

di assicurazione non sembrano tuttavia esserci alternative. In caso contrario

risulterebbe sin troppo facile combinare, per esempio, il versamento anticipato

della previdenza individuale vincolata per l’acquisto di una proprietà

d’abitazione oppure il versamento della previdenza individuale vincolata una volta

raggiunta l’età minima di 59/60 anni, da una parte, ed un riscatto

nella previdenza professionale in senso stretto, dall’altra. A giudizio di

questa Camera, nell’ottica di un esame dei presupposti per il

riconoscimento dell’elusione fiscale, si impone quindi una

visione d’insieme di tutto il capitale previdenziale, sia esso riconducibile

alla previdenza professionale in senso stretto (2° pilastro) oppure alla previdenza

individuale vincolata (pilastro 3a). Tanto più se si considera che la legislazione

federale sulla previdenza professionale tende a porre sul medesimo piano 2° pilastro

e pilastro 3a.

4.

4.1.

La

previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza

di carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti

possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute

che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.

Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza

di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali

riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre

1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione

alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP

3; RS 831.461.3). L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute,

note con il nome di pilastro 3a:

a) il

contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,

cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita

o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari

in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:

aa) sono

conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle

assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo

67.

capoverso 1 LPP e

ab) sono

destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

b) la

convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè

un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,

che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio.

La stessa

disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono

conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3).

La rimanente

parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene

per contro denominata pilastro 3b; vi rientrano investimenti di capitali in

titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali

assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 228).

4.2

L’art. 3

cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al

più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv.

1.

della LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della

rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a

esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere

rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età

ordinaria della rendita AVS.

Un

versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto

di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l’intestatario utilizza il

capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di

previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma riconosciuta di

previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). La prestazione di vecchiaia può

inoltre essere versata anticipatamente per l’acquisto e la costruzione di una

proprietà d’abitazione per uso proprio; l’acquisizione di partecipazioni ad una

proprietà d’abitazione per uso proprio; la restituzione di mutui ipotecari

(art. 3 cpv. 3 OPP 3).

4.3

Se i fondi

del pilastro 3a sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella

previdenza professionale (2° pilastro), l’avere di previdenza deve essere

trasferito direttamente dall’istituto di previdenza del pilastro 3a

all’istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale

dal profilo fiscale. Poiché l’avere trasferito non è imponibile al momento del

trasferimento, non è necessario notificare all’AFC la prestazione in capitale.

D’altra parte l’importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente,

ragione per cui non occorre un’attestazione relativa agli importi riscattati

(cfr. la Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del

17.

luglio 2008: Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di

previdenza del pilastro 3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale

svizzera, Prévoyance et impôts, A.8.2.1 e B.6.2.1).

Quello

disciplinato dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio,

che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone

tuttavia il trasferimento diretto all’istituto di previdenza, mentre il pagamento

in contanti all’assicurato comporterà la scadenza della prestazione, che uscirà

in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella privata dell’assicurato

(Laffely-Maillard, op. cit., n. 25

ad art. 22 LIFD, p. 392).

4.4

L’esistenza

di una stretta relazione fra la previdenza professionale e quella individuale

vincolata è quindi pacifica. Non si spiegherebbe altrimenti perché la legislazione

federale sulla previdenza professionale ammetta la possibilità di trasferire

fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione.

A ulteriore

riprova del loro stretto legame non va infine dimenticato che per determinare

la misura dei riscatti ammessi nel secondo pilastro, si tiene conto anche della

previdenza individuale vincolata. Secondo l’art. 60a cpv. 2 dell’Ordinanza

del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), infatti, l’importo massimo

della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui

questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi

deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7

capoverso 1 lettera a OPP 3. Il limite è cioè costituito dal cosiddetto

“piccolo” Pilastro 3a, riservato ai salariati e agli indipendenti che sono

affiliati ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP.

5.

5.1.

Nel caso in

esame, come visto, la contribuente non si è avvalsa della facoltà di trasferire

i fondi della previdenza individuale vincolata nella cassa pensione, ma una

volta raggiunta l’età di 59 anni ha preferito avvalersi del diritto al

versamento della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a, chiedendo poi, nello

scritto del 30 aprile 2015 intitolato “aggiunta al reclamo”, di poter beneficiare

dell’imposizione agevolata prevista dagli articoli 38 LT e 38 LIFD.

Una simile scelta, diversa da quanto prospettato nel considerando precedente, è

indubbiamente atta a conseguire un risparmio d’imposta. Se avesse seguito le regole

codificate all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, la ricorrente avrebbe potuto

colmare almeno una parte delle proprie lacune nell’ambito del secondo pilastro in

neutralità fiscale, trasferendo l’importo di fr. 72'974.– direttamente dal

pilastro 3° alla cassa pensione. Così facendo avrebbe dovuto versare un importo

di “soli” fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni contributivi, perdendo

tuttavia il diritto di dedurre l’intera somma di fr. 241'752.– confluita nella __________

e di beneficiare nel contempo dell’imposizione agevolata degli articoli 38 LT e

38.

LIFD con riguardo alla prestazione in capitale di fr. 72'974.–.

5.2

Nella già

citata sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha avuto modo di

sottolineare che il versamento diretto dal pilastro 3a al 2° pilastro

costituisce una reale opzione solo se il rapporto di previdenza relativo al

pilastro 3a viene nel contempo sciolto (decisione TF n.2C_467/2014 del

18.

giugno 2015 consid. 5.3). L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) interpreta invero meno restrittivamente l’art. 3

cpv. 2 lett. b OPP 3, ammettendo la possibilità di un trasferimento anche solo

parziale dalla previdenza individuale vincolata alla previdenza professionale

in senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto di

previdenza. Ciò che si giustifica in particolar modo per non

discriminare i contribuenti che dispongono di un solo pilastro 3a nei confronti

di coloro che invece ne cumulano diversi e possono conseguentemente sciogliere

più facilmente l’uno o l’altro rapporto di previdenza (cfr. Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale

n. 136 del 23 giugno 2014, n. 893).

Comunque

sia, nella fattispecie il rapporto di previdenza che legava la ricorrente con

la __________ AG è stato sciolto con il versamento della prestazione in capitale

di fr. 72'974.–, come dimostra inequivocabilmente il “Conteggio

Scioglimento del contratto Polizza n. __________” che si trova nell’incarto fiscale.

Il versamento diretto dalla previdenza individuale vincolata alla

cassa pensione rappresentava quindi una reale opzione, che la ricorrente ha

deciso di non seguire, scegliendo invece una modalità alternativa, non prevista

dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. È quindi lecito

supporre che la sua vera intenzione non fosse quella di trasferire i fondi

nella previdenza professionale, bensì di incassare la prestazione in capitale,

di sottoporla all’imposizione agevolata prevista dalla legge e di chiedere poi

la deduzione dal reddito imponibile dell’intero importo versato alla cassa pensione.

Il tutto per conseguire un risparmio d’imposta e non certo per migliorare la

propria situazione previdenziale, posto come la ricorrente ha nel contempo sciolto

la polizza d’assicurazione conclusa con __________ AG.

5.3

In simili

circostanze, sono quindi adempiuti tutti i presupposti per il riconoscimento

dell’elusione fiscale, senza la necessità di ulteriori particolari

approfondimenti.

Del resto, il

carattere insolito della scelta alternativa della ricorrente, che pretende di riscattare

delle lacune della cassa pensione con gli averi della previdenza individuale

vincolata, senza avvalersi della facoltà di trasferire direttamente tali fondi dal

pilastro 3a al 2° pilastro in neutralità fiscale, così come il suo intento di

risparmiare imposte che sarebbero invece dovute sono già dimostrati dal fatto

che l’importo di fr. 72'974.–, in questo modo, viene dedotto

due volte dal reddito imponibile: una prima volta quando viene versato nel

pilastro 3a e una seconda volta quando viene utilizzato per riscattare le

lacune nell’ambito del secondo pilastro (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 61 ad

art. 33 LIFD, p. 834). Assodata infine la vicinanza temporale tra il riscatto

degli anni contributivi e il prelievo dal pilastro 3a, avvenuti nello stesso

periodo fiscale, così come l’importante risparmio fiscale ottenuto dalla

ricorrente, l’esistenza di un’elusione fiscale non può essere messa validamente

in discussione.

Venendo proprio a

quest’ultimo aspetto, in base ad un calcolo intrapreso da questa Camera, il

risparmio d’imposta ammonta a fr. 21'080.55 ed adempie senz’altro le condizioni

per poter essere considerato “rilevante”. Infatti, l’imposta sul reddito (federale,

cantonale e comunale) per il 2011 si ridurrebbe, per effetto della deduzione

dei contributi, nella misura di ben fr. 23'567.20. Il risparmio netto diminuisce,

tuttavia, se si tiene conto dell’imposta sulla prestazione in capitale del pilastro

3°, di complessivi fr. 2'486.65.

5.4

Bene ha quindi fatto

l’autorità di tassazione a riconoscere in deduzione unicamente l’importo di fr.

168'778.– a titolo di riscatto di anni di contributi e nel contempo a non

assoggettare all’imposta annua intera degli articoli 38 LT e LIFD la

prestazione in capitale di fr. 72'974.–. Prestazione, questa, che non è evidentemente

stata assoggettata nemmeno all’imposta ordinaria, contrariamente a quanto

sembra sostenere la ricorrente.

Deduzione

per persona bisognosa a carico

6.

6.1.

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento

di un importo da fr. 5'600.– a fr. 10'900.– al massimo, dal reddito netto,

per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di

esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa

deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già

accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente,

per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona

totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno

l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per

i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

6.2

Secondo

la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la

persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt

erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale,

allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle

assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.

Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve

essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità

congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale,

di impedimenti di ordine fisico o psichico.

6.3

Oltre

al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività

lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la

concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita

non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al

proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga

almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;

inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.

11t).

Per stabilire se una

persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi,

occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va

valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La

dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo

esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici,

non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione

dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali

il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr.

16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo,

dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza

imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr.

92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD,

p. 883).

6.4

Come esposto in narrativa,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato alla contribuente la

postulata deduzione per persona bisognosa a carico, in difetto del secondo

requisito dello stato di bisogno. Nella decisione qui

impugnata, l’autorità sottolineava in particolar modo che la sua richiesta di

documentazione del 31 marzo 2015 era rimasta inevasa e che mancava

conseguentemente “la prova delle condizioni di stato di bisogno e

quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della

contribuente”.

Nel

frattempo, con scritto del 28 maggio 2015, RI 1 ha confermato la propria

volontà di impugnare la decisione su reclamo, dando parzialmente seguito alle richieste

dell’autorità. Allo stesso ha infatti allegato una copia della tassazione notificata

alla madre dalle competenti autorità fiscali del Canton __________, dalla quale

risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una sostanza imponibile di

fr. 15'000.–.

6.5

Contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, la presenza di un reddito imponibile in capo alla

(presunta) persona bisognosa porta ad escludere lo stato di bisogno richiesto

dalla legge, proprio perché la persona in questione può ancora contare su un reddito

che, per quanto ritenuto esiguo, le permette di far fronte autonomamente alle

spese necessarie. Sarebbe irragionevole, oltre che contrario alla lettera e

allo spirito della legge, considerare in stato di bisogno una persona fintanto

che la stessa possa contare su di un reddito sufficiente a far fronte alle

spese correnti, che peraltro la ricorrente non ha comprovato, malgrado

l’espresso invito dell’autorità di tassazione.

7.

Alla

luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 2'080.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: