80.2016.1
Procedura: sproporzione fra entrate e uscite, “altri redditi” presunti, preteso consumo di capitali derivanti dalla vendita di un immobile nel periodo precedente, mancata prova
12 aprile 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.1
80.2016.2
Lugano
12 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 dicembre 2015 contro la decisione del 2 dicembre 2015 in materia di IC-IFD
2014.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1946, coniugato
con RI 2, è pensionato.
Con atto pubblico del 12
maggio 2005, __________ SA (di cui RI 1 era amministratore unico) ha ceduto a __________
e __________ __________, figli di RI 1, al prezzo di fr. 1'095'000.–, il mapp. __________
di __________, su cui sorge un’officina meccanica per autocarri. Nel 2013 ha
inoltre venduto, al prezzo di fr. 1'800'000.–, l’adiacente mapp. __________ ai
coniugi __________.
La moglie RI 2 e i figli __________
e __________ sono soci della __________ Sagl, con scopo la gestione di un autolavaggio
pubblico. La __________ SA, agenzia generale dei veicoli industriali __________,
è invece stata sciolta in seguito a fallimento.
B. Allo scopo di
definire le tassazioni 2013 e 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna,
con scritto del 17 giugno 2015, invitava i contribuenti a prendere posizione sugli
allegati calcoli delle entrate e delle uscite degli anni 2013 e 2014, dai quali
emergeva un’eccedenza finanziaria di fr. 848'894.– (nel 2013) e un ammanco di
fr. 368'524.– (nel 2014). L’Ufficio di tassazione invitava inoltre i contribuenti
a produrre la seguente documentazione:
Ø giustificativi a comprova del debito di fr. 361'653.–
dichiarato nel 2014;
Ø
conti bancari/postali d’appoggio
(estratti conto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 14), con evidenza degli
incassi della vendita del mapp. __________ di __________, della prestazione in
capitale (pilastro 3b) erogata dalla __________ SA e delle diverse rendite
dichiarate.
C. I contribuenti
rispondevano con lettera del 30 giugno 2015, producendo gli estratti di un
conto aperto presso __________ (__________), sul quale era stato trasferito il
prezzo di vendita del mapp. __________ e che a fine 2013 presentava un saldo
negativo di fr. 5'840.–, e di un conto corrente aperto presso __________, che a
fine 2014 presentava un saldo negativo di fr. 349'851.–.
Precisavano inoltre di
avere concesso in prestito alla __________ SA l’importo di fr. 18'235.–.
D. Sulla base di tali
informazioni, l’autorità di tassazione allestiva due nuovi calcoli delle
entrate e delle uscite, dai quali emergeva un’eccedenza finanziaria di fr.
317'219.– (nel 2013) e un ammanco di fr. 24'477.– (nel 2014), invitando i contribuenti
a presentare delle osservazioni e sottolineando che ogni rettifica apportata
avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. L’Ufficio chiedeva altresì di
produrre i seguenti documenti:
·
scheda contabile della __________ Sagl, relativa al prestito dichiarato
con lettera del 30 giugno 2015 (estratto conto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2014);
·
contratto di prestito e generalità complete del creditore relativo
alla posizione “prestito privato” dichiarato con lettera del 30 giugno 2015.
Il
citato scritto valeva quale diffida. L’autorità avvisava i contribuenti che in
caso di sua inosservanza avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
E. I contribuenti
rispondevano con lettera del 14 luglio 2015, spiegando che l’importo di fr.
4'649.– versato alla __________ Sagl era servito a chiudere il conto che
quest’ultima aveva presso __________ (__________), “il cui saldo passivo era
dovuto ad un prelevamento effettuato da me nell’anno 2012”. Allegavano allo
scritto una lista fatture (del gennaio 2013) della __________ SA e l’attestato
fiscale di __________ già prodotto in precedenza.
F. Con decisione del 5
agosto 2015, l’autorità notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD 2014,
allestita d’ufficio. Alle rendite AVS e alle pensioni dichiarate aggiungeva
“altri redditi” per fr. 65'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si
trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti
per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
L’autorità precisava
inoltre che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo
che essa era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe
dovuto essere motivato e accompagnato dai necessari mezzi di prova. Spiegava infine
che il reclamo con modalità e contenuti che non soddisfacessero i requisiti di
legge, sarebbe stato dichiarato irricevibile e di conseguenza la tassazione
allestita d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
G. I contribuenti,
rappresentati da RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3
settembre 2015, contestando l’aggiunta di altri redditi. I reclamanti
sostenevano di avere nascosto “sotto il materasso” l’importo di fr. 130'000.–
prelevato nei primi mesi del 2013 dal conto __________ (__________), sul quale
era stato versato il prezzo di vendita del mapp. __________, e di averlo poi
utilizzato per il loro sostentamento:
Tale somma è poi stata
utilizzata per il loro sostentamento fino a tutt’oggi. A fine 2013 la consistenza
residua dell’accantonamento era di circa CHF 50'000.–.
H. In occasione di
un’udienza tenutasi il 6 ottobre 2015, l’autorità di tassazione concedeva ai contribuenti
un ultimo termine per completare il reclamo, avvertendoli che in caso contrario
avrebbe dichiarato irricevibile il gravame.
Con scritto del 12
novembre 2015, i contribuenti informavano l’autorità di tassazione
dell’impossibilità di comprovare il mancato dispendio dell’intero prezzo di
vendita del mapp. __________. Chiedevano quindi di considerare l’importo di fr.
50'000.– risparmiato a fine anno 2013 quale numerario non dichiarato.
I. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 2 dicembre 2015, dichiarava irricevibile il
reclamo, “in mancanza di indicazione e di mezzi di prova atti a rilevare la manifesta
infondatezza delle decisioni d’ufficio impugnate, riconfermando la ripresa
quale tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento del reddito d’altra fonte
di CHF 65'000.– per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
L. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre
rappresentati da RA 1, postulano nuovamente lo stralcio degli altri redditi di
fr. 65'000.–.
I ricorrenti ribadiscono
di avere omesso di dichiarare un numerario di fr. 50'000.–, prelevato nel corso
del 2013 dal conto __________ (__________) e utilizzato solo nel 2014 per il
loro sostentamento.
M. Questa Camera, con
decreto del 4 gennaio 2016, ha assegnato al rappresentante un termine di dieci
giorni, poi prorogato fino al 25 gennaio 2016, per motivare il ricorso
conformemente alla legge e per allegare o designare esattamente i documenti
probatori, avvertendolo che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
Nel termine assegnato, i
ricorrenti hanno spiegato di avere utilizzato l’eccedenza finanziaria di fr.
317'219.– accertata nel 2013, nella limitata misura di fr. 265'219.–, “per
sistemare posizioni debitorie pregresse e per il proprio sostentamento. Il
saldo rimanente di fr. 52'000.–, prelevato dal conto __________ (__________) e detenuto
in casa, è stato invece consumato nel corso del 2014 per i bisogni personali. I
ricorrenti ritengono inaccettabile la decisione impugnata, la quale nega in
sostanza che una parte dell’importante eccedenza finanziaria calcolata nel 2013
possa essere servita per il sostentamento del 2014.
N. Preso atto della
risposta dei ricorrenti, con nuova decisione su reclamo del 2 marzo 2016,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha annullato e sostituito la
precedente. L’autorità è entrata nel merito del gravame, confermando l’aggiunta
di “altri redditi” per fr. 65'000.–, con la seguente motivazione:
(…) si procede ad emettere decisione
dopo reclamo avverso decisioni di tassazione 2014, confermando la ripresa di
redditi d’altra fonte per insufficiente disponibilità finanziaria, non ritenendo
giustificata una disponibilità finanziaria sufficiente attraverso l’allegazione
fatta del possesso a contanti di CHF 50'000, non dichiarati alla fine del
periodo fiscale 2013 nemmeno dopo esplicita richiesta dell’autorità, avendo per
essa indicato come utilizzati per scopi privati i capitali prelevati a contanti
nel corso del 2013 e riconfermando la ripresa di CHF 65'000.– per prudenziale
apprezzamento a fronte di un calcolo entrate uscite allestito per i dati
dichiarati nel periodo fiscale 2014 dai contribuenti, ed ad essi sottoposto per
osservazioni, indicante maggiori uscite per CHF 24'477.–, considerata la media
statistica di disponibilità annua per coppia di CHF 51'000.– e le disponibilità
finanziarie dei contribuenti riscontrate nei precedenti periodi fiscali.
O. All’udienza del 23
maggio 2016, i ricorrenti hanno dapprima dichiarato di non avere ricevuto la
nuova decisione. Hanno quindi ribadito di avere trattenuto una parte dei fondi
prelevati dal conto __________ (__________), su cui era stato versato il prezzo
di vendita del mapp. __________, in una cassetta di sicurezza a casa. Hanno infine
spiegato di avere fatto fronte a gravi problemi di liquidità, in concomitanza
con il fallimento della __________ SA, e di avere deciso di prelevare parte dei
fondi a causa di problemi con l’istituto bancario.
L’autorità di tassazione
ha contestato la tesi dell’esistenza di un numerario a fine 2013, sottolineando
che lo stesso non è stato dichiarato.
P. Con scritto del 6
giugno 2016, preso atto della nuova decisione del 2 marzo 2016, i ricorrenti
hanno ribadito le proprie argomentazioni.
Il 21 luglio 2016, questa
Corte si è rivolta al rappresentante dei ricorrenti, sottoponendogli ulteriori
richieste di informazioni e di documentazione, in particolar modo allo scopo di
verificare l’impiego dei fondi ottenuti con la vendita dell’immobile. Della risposta
dei ricorrenti si dirà in seguito, in quanto necessario.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità
di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,
controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie
(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata
agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione
TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere
della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che non lascia
alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o a
comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera
colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed
esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una
seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui
estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito
d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere
pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e
riferimenti).
In definitiva,
indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263;
Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur
l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere a una tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione
finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23
novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2a
ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
In altri termini, la
tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non
completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare
puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare.
La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della
procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti
i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i
dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o
suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato
e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale,
il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in
esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge
non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117
consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
La giurisprudenza ha
precisato inoltre che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando
la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità
fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto.
L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è
sufficiente (RF 2002 p. 828).
La giurisprudenza ha
altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di
decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione
necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le
prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può
essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tal fine i mezzi probatori
esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l'inesattezza (StE 2000 B
96.12
n. 11).
3.
3.1.
Nel caso in esame, come
visto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha intrapreso un calcolo
della disponibilità finanziaria dei contribuenti e, su questa base, ha aggiunto
ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 65'000.–. Con le sole entrate
dichiarate (AVS e pensione, per complessivi fr. 54'215.–), i contribuenti non
potevano infatti aver fatto fronte al pagamento di tutti i costi risultanti
dalla dichiarazione (fr. 78'692.–), senza ancora considerare il fabbisogno per
il sostentamento personale.
La tesi degli insorgenti è
che essi avrebbero avuto a disposizione un capitale a contanti di circa 52'000
franchi, prelevato poco a poco dal conto privato __________, sul quale era
stato versato il ricavo della vendita immobiliare. Nel dettaglio, essi avrebbero
utilizzato l’eccedenza finanziaria di fr. 317'219.–, stabilita dall’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna con il calcolo delle entrate e delle uscite
dell’anno 2013, nella limitata misura di fr. 265'219.– “per sistemare posizioni
debitorie pregresse e per il proprio sostentamento” (cfr. scritti del 25
gennaio 2016 e del 6 giugno 2016). L’importo di fr. 52'000.– sarebbe stato prelevato
in contanti nel corso del 2013 e depositato in casa; dall’estratto conto risultano
prelevamenti in contanti, nel 2013, per complessivi fr. 140'440.–, di cui fr.
18'235.– sarebbero stati prestati alla __________ SA e fr. 70'000.– utilizzati
per il sostentamento nel 2013.
3.2
Come già anticipato,
questa Corte si è rivolta al rappresentante dei ricorrenti, con scritto del 21
luglio 2016, invitandolo a produrre documentazione in merito ai seguenti punti:
1) A quali debiti si
riferiscono i versamenti del 15 marzo 2013 e del 21 marzo 2013 a favore
dell’Ufficio di esecuzione di __________ di, rispettivamente, fr. 58'027.– e
fr. 65'893.–?
2) Qual è lo stato
attuale dei loro carichi pendenti?
3) Invito a produrre
i conti della __________ SA (dichiarata fallita con decreto della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 1° ottobre 2013), copia dei
contratti di leasing e ogni altra documentazione atta a chiarire la destinazione
dei prelevamenti di cassa, che secondo i ricorrenti sarebbero stati destinati
alla __________ SA (fr. 50'000.– prelevati il 4 marzo 2013 e fr. 10'000.–
il 9 aprile 2013) e a tacitazione di due contratti di leasing conclusi dalla
stessa società.
4) In seguito alla
vendita del mapp. __________ di __________, la __________ Sagl è ancora attiva?
5) Con quali mezzi
hanno potuto far fronte al sostentamento degli anni successivi (2015 e 2016) e
alla loro importante posizione debitoria (alla fine del 2014 gli interessi
passivi ammontavano a fr. 46'043.–)?
Queste le risposte dei
ricorrenti, pervenute il 10 agosto 2016 e il 23 agosto 2016:
1) I
debiti estinti tramite pagamento all’Ufficio esecuzione sono debiti fiscali che
ammontano rispettivamente a fr. 58'026.95 e a fr. 65'893.25.
2) L’estratto
del registro delle esecuzioni elenca numerosi debiti o in esecuzione o per i
quali sono già stati rilasciati attestati di carenza beni.
3) I
ricorrenti hanno prodotto due contratti di leasing, relativi ad altrettanti autocarri,
stipulati dalla __________ SA quale contraente del leasing.
4) La __________
Sagl “non svolge più attività alcuna”.
5) I
ricorrenti fanno fronte al proprio sostentamento e agli oneri ipotecari grazie
ad “aiuti finanziari da parte dei figli”.
3.3
Neppure dopo le successive
richieste di informazioni e di documentazione, formulate prima dall’Ufficio di
tassazione e poi da questa Corte, si può affermare che la situazione
finanziaria dei ricorrenti sia chiara. L’unico attivo mobiliare dichiarato dai
contribuenti nell’elenco titoli è costituito dalle quote nella __________ Sagl.
Solo dopo che l’autorità fiscale gli ha sottoposto il calcolo del dispendio,
gli insorgenti hanno prodotto l’estratto dei conti bancari sui quali sarebbe
stato versato il ricavo della vendita immobiliare. L’importo ricevuto, dopo
l’estinzione dei debiti ipotecari, sarebbe infatti stato trasferito da un conto
all’altro, presso la stessa banca. Da questo secondo conto figurano numerosi prelevamenti
e addebiti, anche per somme importanti, tanto è vero che alla fine dell’anno il
saldo era inferiore a 6'000 franchi.
Fra i pagamenti fatti a
carico del conto in discussione ne figurano diversi che sono riconducibili a
debiti della __________ SA (stipendi arretrati, “prelevamento per __________
SA”, leasing __________ SA), per importi anche di un certo rilievo. Nella richiesta
di informazioni del 21 luglio 2016, questa Corte aveva anche invitato i
ricorrenti a produrre i conti della __________ SA (dichiarata fallita con
decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 1°
ottobre 2013), copia dei contratti di leasing e ogni altra documentazione atta
a chiarire la destinazione dei prelevamenti di cassa, che secondo i ricorrenti
sarebbero stati destinati alla __________ SA. Come già ricordato, tuttavia, il
loro rappresentante si è limitato a trasmettere alla Camera i due contratti di
leasing. Qualche spiegazione in merito agli importanti pagamenti destinati ad
una società fallita era necessaria.
In ogni caso, non basta
certamente l’estratto del conto privato in discussione a giustificare la
sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo fiscale litigioso. La
semplice circostanza che, fra i numerosi addebiti sul conto di cui si parla, vi
siano diversi prelevamenti di contanti, senza ulteriori indicazioni, non
dimostra infatti che tali importi siano stati accantonati dal ricorrente e conservati
in una cassetta di sicurezza in casa, per poi essere spesi nel corso dell’anno
successivo, allo scopo di provvedere al sostentamento della famiglia ed al
pagamento degli interessi passivi. Non è del resto molto verosimile che una
persona prelevi una somma complessiva di oltre 50'000 franchi, sull’arco di diversi
mesi, per poi conservarla in casa propria.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si rivela condivisibile la constatazione
dell’autorità di tassazione, secondo cui, nel periodo fiscale 2014, vi è una
palese sproporzione fra le entrate e le uscite. Tale sproporzione non può
essere giustificata, per le ragioni esposte, con il preteso prelevamento di
fondi dal conto privato su cui era stato versato il ricavo della vendita
dell’immobile, avvenuta nel 2013.
In queste circostanze, si
giustifica l’imposizione di altri redditi per fr. 65'000.–, tenuto conto anche
del fabbisogno per il sostentamento della famiglia dei ricorrenti.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: