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Decisione

80.2016.109

Violazione degli obblighi procedurali: obbligo di inoltrare la dichiarazione per tutti i “potenziali” contribuenti, persona domiciliata in un altro cantone ma proprietaria di un immobile gravato da us

20 maggio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliata a Teufen

(AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di

sostanza immobiliare a __________;

- non avendo la contribuente

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16

dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una

multa disciplinare di fr. 100.–;

- la contribuente ha

contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua

tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;

- con scritto del 15

febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine

di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che

altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;

- non avendo ricevuto alcuna

risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato

irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato

alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre

il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e

documentato i motivi del ritardo;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della

multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton

Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

Considerandi

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente, in considerazione del fatto che sarebbe stato interposto tardivamente;

- come ricordato in

narrativa, il reclamo contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione gli

ha inflitto la multa è stato redatto dalla contribuente in lingua tedesca;

- per questo motivo,

l’Ufficio di tassazione le ha attribuito un termine di dieci giorni per presentare

un reclamo in lingua italiana (cfr. lettera del 15.2.2016);

- infatti, l’osservanza

della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una

esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i

settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana

non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p.

302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- in queste circostanze, la

motivazione della decisione impugnata appare del tutto incongruente con la

situazione di fatto descritta: se il vizio che inficiava il reclamo era

costituito dall’inosservanza del requisito della lingua ufficiale, non si

comprende come possa la decisione dichiarare irricevibile il gravame per inosservanza

del termine di reclamo;

si deve ricordare che,

adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua

decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase

LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.

208.

cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re

S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid.

c p. 109 con relativi riferimenti);

- l’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità

d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia

109.

consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W);

- nel caso in esame, la

motivazione della decisione appare in palese contraddizione con il contenuto

della stessa;

- ne consegue che la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

30 marzo 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova

decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La

segretaria: