80.2016.109
Violazione degli obblighi procedurali: obbligo di inoltrare la dichiarazione per tutti i “potenziali” contribuenti, persona domiciliata in un altro cantone ma proprietaria di un immobile gravato da us
20 maggio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.109
Lugano
20 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 maggio 2016 contro la decisione del 30 marzo 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- RI 1, domiciliata a Teufen
(AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di
sostanza immobiliare a __________;
- non avendo la contribuente
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16
dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una
multa disciplinare di fr. 100.–;
- la contribuente ha
contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua
tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;
- con scritto del 15
febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine
di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che
altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;
- non avendo ricevuto alcuna
risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato
irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato
alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre
il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e
documentato i motivi del ritardo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della
multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton
Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
Considerandi
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, in considerazione del fatto che sarebbe stato interposto tardivamente;
- come ricordato in
narrativa, il reclamo contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione gli
ha inflitto la multa è stato redatto dalla contribuente in lingua tedesca;
- per questo motivo,
l’Ufficio di tassazione le ha attribuito un termine di dieci giorni per presentare
un reclamo in lingua italiana (cfr. lettera del 15.2.2016);
- infatti, l’osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p.
302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- in queste circostanze, la
motivazione della decisione impugnata appare del tutto incongruente con la
situazione di fatto descritta: se il vizio che inficiava il reclamo era
costituito dall’inosservanza del requisito della lingua ufficiale, non si
comprende come possa la decisione dichiarare irricevibile il gravame per inosservanza
del termine di reclamo;
si deve ricordare che,
adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase
LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.
208.
cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re
S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid.
c p. 109 con relativi riferimenti);
- l’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia
109.
consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W);
- nel caso in esame, la
motivazione della decisione appare in palese contraddizione con il contenuto
della stessa;
- ne consegue che la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
30 marzo 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria: