80.2016.11
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, contribuente limitatamente imponibile, spese effettive, rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione
23 gennaio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.11
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 dicembre 2015 contro la decisione del 18 novembre 2015 in materia di IC
2013.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
(__________), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale comproprietario,
nel periodo fiscale litigioso, nella misura di 1/3, del fondo n. __________ RFD
di __________ [cfr. estratto RFD di __________]. Trattasi di una casa
unifamiliare, costruita nel 1945, da lui utilizzata come residenza secondaria
(cfr. “Steuererklärung 2013 Kanton __________, p. 12).
Il contribuente,
unitamente al modulo 1 della dichiarazione fiscale 2013, ha prodotto unicamente
la “Steuererklärung 2013 Kanton __________” del 6 aprile 2014 (compilata
elettronicamente). Per quanto concerne il summenzionato fondo, RI 1 ha indicato
un valore di stima di fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– e un
importo pari a zero per il canone di locazione. A titolo di spese di
manutenzione, ha postulato in deduzione l’importo effettivo di fr. 38'065.–, e
meglio:
- “Reparatur der
Frischwasserleitung” fr. 875.–;
- “Befundaufnahme
Kanalisation” fr. 92.–;
- “Kanalisation erneuern”
fr. 36'000.–;
- “WC Reparatur” fr.
478.–;
- “V(e)rmessung /
Geometer” fr. 160.–;
- “Abo Unterhalt Heizung”
fr. 149.–;
- “Gebäudeversicherung”
fr. 311.–.
Il contribuente non ha
però allegato alcuna documentazione attestante i costi da lui asseritamente
sostenuti.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC 2013, con decisione del 14 maggio 2014, l’RS 1,
con riferimento al fondo di __________, ha riconosciuto un valore di stima di
fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– ed ha ammesso in deduzione
spese di manutenzione limitatamente a fr. 1'351.–, importo corrispondente al
forfait del 25% del valore locativo del fondo (ossia il 25% su fr. 5'401.–). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha
esposto le seguenti considerazioni, che si riferiscono però al reddito
imponibile complessivo (punto 25):
Aliquote maggiorate, tenuto
conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla
Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e
imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati
secondo dati accertati o presunti.
L’autorità fiscale ha dunque
omesso di precisare per quale motivo non ha riconosciuto le spese di
manutenzione, così come postulate in deduzione dal contribuente, dell’ammontare
di complessivi fr. 38'065.– (e non di fr. 1'351.–, come erroneamente indicato dalla
predetta autorità nel calcolo dell’imponibile IC 2013 del 14 maggio 2014).
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 29 maggio 2014, lamentando dapprima
che “le spese di amministrazione immobile non riflettono i valori da me
dichiarati”. Ha poi sostenuto che l’autorità fiscale oltre ad aver omesso di
indicare, nel dettaglio, quali spese ha riconosciuto e quali no, ha pure tralasciato
di esporre le proprie motivazioni in merito, essendo “visibile solo un montante
globale per due immobili”.
D. Con decisione su
reclamo del 18 novembre 2015, l’autorità fiscale ha riconfermato le medesime
cifre esposte nella decisione impugnata, con la seguente motivazione:
Considerato
il reclamo presentato contro la decisione di tassazione imposta cantonale 2013
a motivo del non riconoscimento dei rivendicati costi effettivi d’immobili per
la comproprietà part. __________ RFD di __________ constatato che per essi sono
rivendicati i costi inerenti l’allacciamento dell’immobile alle canalizzazioni
comunali e la ricostruzione di parte del muro perimetrale a confine,
considerata la documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo
motivo da altro comproprietario per la quale si rileva che gli interventi
edilizi per allacciamento a rete fognaria quanto nuovo impianto è da ritenersi
opera di miglioria così come l’edificazione di nuovo muro perimetrale e
pertanto non deducibili, considerati gli altri costi rivendicati per
manutenzione e assicurazioni ammissibili non ammettendosi le spese di
manutenzione per le pertinenze (giardino e piscina) non comprese nel valore
locativo imposto, inferiori alla deduzione forfettaria ammissibile si procede
all’evasione riconfermando quest’ultima.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, trasmesso per competenza dall’RS 1, RI 1
censura quanto segue:
1. Non avete comunicato su quale legge (numero della legge) prescrive
la deduzione della spese di manute non sono ammissibili.
Considerandi
2.
I rilevamento che gli interventi edilizi per allaciamento alla rete fogniaria
rappresenta un rimpiazzamento della vecchia rete fogniaria non più
utilizzabile.
3.
Il nuovo muro serve anche a sostegno del vecchio muro, in quanto il vecchio
muro era pericolante con rischio di danno alla casa del vicino con pericolo di
danno a persone.
F. Nelle proprie
osservazioni del 17 febbraio 2016, l’RS 1 propone la reiezione del gravame.
Richiama l’art. 31 cpv. 2 prima frase LT, l’art. 32 cpv. 4 LT e l’art. 2 del
Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 e adduce che l’insorgente aveva
postulato la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’immobile
ubicato a __________ di complessivi fr. 38'065.–, evincibile dalla “Steuererklärung
2013.
Kanton __________”, priva però di documentazione attestante tali costi,
circostanza deducibile anche dalle motivazioni apportate nella decisione
impugnata (“documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo
motivo da altro comproprietario”). Evidenzia inoltre che i reclami “di entrambi
i comproprietari sono stati evasi il 18 novembre 2015 in modo analogo,
ovverossia accordando la deduzione complessiva per le spese di gestione e manutenzione
degli immobili, comunque maggiore rispetto alla deduzione per spese effettive
che avrebbe potuto essere ammessa conformemente alle norme e alla
giurisprudenza applicabili”.
Diritto
1.
1.1.
Secondo
l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione
da parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re
R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per
l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
Ø
al 15% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo,
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø
al 25% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, in
vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2013).
1.3
Come noto, in caso di
imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in
caso di locazione, rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero
venire accollate all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in
senso tecnico e di assicurazione, non invece le spese di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2010, cifra 5.4). La ragione di questa
distinzione è da ricercare nel fatto che il reddito della sostanza del
contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene
calcolato perlopiù in base a una mera stima; se si consentisse al contribuente
che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo
commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente
avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l’immobile che gli
appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di
amministrazione e di gestione della casa (CDT n. 80.2000.64 del 2 ottobre 2000
consid. 5.6.1.).
2.
2.1.
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione, come visto, ha ammesso in deduzione, a titolo di
spese di manutenzione immobili per il fondo n. __________ RFD di __________ (di
cui l’insorgente, nel periodo fiscale litigioso, era comproprietario nella
misura di 1/3), l’importo forfettario di fr. 1'351.–, corrispondente al 25% delle
spese forfettarie stabilite dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–, in
applicazione dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994.
(in vigore nel 2013). A suo dire, tale importo sarebbe superiore rispetto
alle spese che verrebbero riconosciute.
2.2
In primo luogo va evidenziato
che il valore globale di stima del fondo n. __________ RFD di __________ – di
cui, nel 2013, erano comproprietari nella misura di 1/3 l’insorgente, di 1/3 __________
e di 1/3 __________ – ammonta a fr. 728'374.– (cfr. il relativo estratto RFD).
L’autorità di tassazione, sia nella sua decisione del 14 maggio 2014, sia nella
sua successiva decisione del 18 novembre 2015 (qui impugnata), ha indicato
quale valore di stima per l’immobile ticinese la somma di fr. 242'791.–,
corrispondente a 1/3 del suo valore globale. Per quanto concerne il valore
locativo (reddito immobiliare) del fondo in questione, il predetto ufficio ha attribuito
al ricorrente un importo di fr. 5'401.–. Sennonché, non è dato sapere come sia
stato calcolato questo importo, il cui ammontare, a prima vista, non appare
corretto. Sembra anzitutto che sia stato preso in considerazione 1/4 del valore
locativo complessivo dell’abitazione (stimato in fr. 21'602.–), anziché 1/3 in
proporzione alla comproprietà del fondo. Appare inoltre che questo calcolo si
fondi su di (una non meglio precisata) decisione su reclamo del 2010 (cfr., nel
dettaglio, l’”Avviso” nell’incarto fiscale, in cui è stato in particolare annotato
quanto segue: “Valore locativo esposto secondo decisione su reclamo del 2010. I
fratelli che vivono fuori cantone usufruiscono di due camere. Indivisa non
rie(n)trata entro termini quindi tassata d’ufficio”), di cui non vi è alcuna
copia nell’incarto fiscale e il cui esatto contenuto non è dunque noto a questa
Corte.
In secondo luogo, nella “Steuererklärung
2013.
Kanton __________”, l’insorgente ha fatto valere in deduzione spese di
manutenzione asseritamente sostenute nel 2013 di complessivi fr. 38'065.– per
il fondo in questione. Mal si comprende dunque per quale motivo l’autorità
fiscale, nella sua (precedente) decisione del 14 maggio 2014, abbia indicato che
il contribuente avrebbe al riguardo dichiarato l’importo di fr. 1'351.–.
Va anche tenuto presente
che l’RS 1, nella decisione qui impugnata, ha precisato di aver preso in
considerazione la documentazione prodotta unitamente ad un (non meglio
precisato) reclamo inoltrato, per gli stessi motivi, da un altro
comproprietario del medesimo fondo ticinese, di cui non vi è però alcuna
traccia nell’incarto fiscale. Già per questi motivi per questa Corte risulta
dunque impossibile esprimersi in merito. L’autorità fiscale, sulla base di tali
documenti, è giunta alla conclusione che gli interventi effettuati per
l’allacciamento alla rete fognaria (nuovo impianto), così come la costruzione
del nuovo muro perimetrale, sarebbero qualificabili come opere di miglioria e
come tali non sono deducibili. Ha poi ammesso gli altri costi postulati a
titolo di manutenzione e assicurazione stabile, senza riconoscere le spese di
manutenzione per il giardino e la piscina (ndr. le quali però non sono state
domandate in deduzione dal contribuente), non essendo comprese nel valore
locativo imposto. Ha infine sostenuto che tali spese sarebbero comunque
inferiori rispetto alla deduzione forfettaria concessa pari a fr. 1'351.–
(corrispondente, come visto, al 25% del reddito lordo del valore locativo
stabilito dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–), senza tuttavia
specificare quali spese verrebbero ammesse e quali no, indicando il loro
ammontare e la relativa motivazione (base legale).
Da ultimo giova rilevare che
il ricorrente, come visto in narrativa, unitamente alla dichiarazione d’imposta
2013, ha prodotto soltanto la “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, in cui
ha fatto in particolar modo valere in deduzione per il fondo ticinese un valore
locativo di fr. 5'401.– e spese di manutenzione sostenute nel 2013 di
complessivi fr. 38'065.– [“Reparatur der Frischwasserleitung” fr. 875.–, “Befundaufnahme
Kanalisation” fr. 92.–, “Kanalisation erneuern” fr. 36'000.–, “WC Reparatur”
fr. 478.–, “V(e)rmessung / Geometer” fr. 160.–, “Abo Unterhalt Heizung” fr.
149.
– e “Gebäudeversicherung” fr. 311.–], senza tuttavia allegare il benché
minimo giustificativo.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Spettava dunque al
contribuente dimostrare le spese effettive sostenute, producendo unitamente
alla “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, ad esempio, copia delle relative
fatture, fotografie, ecc. L’RS 1, dal canto suo, avrebbe in ogni caso potuto
invitare il contribuente a produrre la necessaria documentazione. In queste
circostanze, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, questa Corte
non può verificare la correttezza della decisione su reclamo emanata
dall’autorità fiscale rispettivamente esprimersi sulle censure sollevate dal
ricorrente. Ne discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli
atti sono rinviati all’RS 1 perché si esprima anzitutto sul calcolo del valore
locativo in proporzione alla quota di comproprietà del contribuente. L’autorità
fiscale dovrà poi esaminare le singole spese fatte valere in deduzione
dall’insorgente [a titolo di spese di manutenzione in relazione al fondo n. __________
RFD di __________], assumendo agli atti la relativa documentazione ed
esprimendosi in merito, tenendo anche conto che il contribuente, nel 2013, era
comproprietario del fondo in questione nella misura di 1/3 (calcolando dunque le
deduzioni ammesse in proporzione alla comproprietà).
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
18 novembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: