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Decisione

80.2016.11

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, contribuente limitatamente imponibile, spese effettive, rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione

23 gennaio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________

(__________), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale comproprietario,

nel periodo fiscale litigioso, nella misura di 1/3, del fondo n. __________ RFD

di __________ [cfr. estratto RFD di __________]. Trattasi di una casa

unifamiliare, costruita nel 1945, da lui utilizzata come residenza secondaria

(cfr. “Steuererklärung 2013 Kanton __________, p. 12).

Il contribuente,

unitamente al modulo 1 della dichiarazione fiscale 2013, ha prodotto unicamente

la “Steuererklärung 2013 Kanton __________” del 6 aprile 2014 (compilata

elettronicamente). Per quanto concerne il summenzionato fondo, RI 1 ha indicato

un valore di stima di fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– e un

importo pari a zero per il canone di locazione. A titolo di spese di

manutenzione, ha postulato in deduzione l’importo effettivo di fr. 38'065.–, e

meglio:

- “Reparatur der

Frischwasserleitung” fr. 875.–;

- “Befundaufnahme

Kanalisation” fr. 92.–;

- “Kanalisation erneuern”

fr. 36'000.–;

- “WC Reparatur” fr.

478.–;

- “V(e)rmessung /

Geometer” fr. 160.–;

- “Abo Unterhalt Heizung”

fr. 149.–;

- “Gebäudeversicherung”

fr. 311.–.

Il contribuente non ha

però allegato alcuna documentazione attestante i costi da lui asseritamente

sostenuti.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC 2013, con decisione del 14 maggio 2014, l’RS 1,

con riferimento al fondo di __________, ha riconosciuto un valore di stima di

fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– ed ha ammesso in deduzione

spese di manutenzione limitatamente a fr. 1'351.–, importo corrispondente al

forfait del 25% del valore locativo del fondo (ossia il 25% su fr. 5'401.–). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha

esposto le seguenti considerazioni, che si riferiscono però al reddito

imponibile complessivo (punto 25):

Aliquote maggiorate, tenuto

conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla

Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e

imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati

secondo dati accertati o presunti.

L’autorità fiscale ha dunque

omesso di precisare per quale motivo non ha riconosciuto le spese di

manutenzione, così come postulate in deduzione dal contribuente, dell’ammontare

di complessivi fr. 38'065.– (e non di fr. 1'351.–, come erroneamente indicato dalla

predetta autorità nel calcolo dell’imponibile IC 2013 del 14 maggio 2014).

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 29 maggio 2014, lamentando dapprima

che “le spese di amministrazione immobile non riflettono i valori da me

dichiarati”. Ha poi sostenuto che l’autorità fiscale oltre ad aver omesso di

indicare, nel dettaglio, quali spese ha riconosciuto e quali no, ha pure tralasciato

di esporre le proprie motivazioni in merito, essendo “visibile solo un montante

globale per due immobili”.

D. Con decisione su

reclamo del 18 novembre 2015, l’autorità fiscale ha riconfermato le medesime

cifre esposte nella decisione impugnata, con la seguente motivazione:

Considerato

il reclamo presentato contro la decisione di tassazione imposta cantonale 2013

a motivo del non riconoscimento dei rivendicati costi effettivi d’immobili per

la comproprietà part. __________ RFD di __________ constatato che per essi sono

rivendicati i costi inerenti l’allacciamento dell’immobile alle canalizzazioni

comunali e la ricostruzione di parte del muro perimetrale a confine,

considerata la documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo

motivo da altro comproprietario per la quale si rileva che gli interventi

edilizi per allacciamento a rete fognaria quanto nuovo impianto è da ritenersi

opera di miglioria così come l’edificazione di nuovo muro perimetrale e

pertanto non deducibili, considerati gli altri costi rivendicati per

manutenzione e assicurazioni ammissibili non ammettendosi le spese di

manutenzione per le pertinenze (giardino e piscina) non comprese nel valore

locativo imposto, inferiori alla deduzione forfettaria ammissibile si procede

all’evasione riconfermando quest’ultima.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, trasmesso per competenza dall’RS 1, RI 1

censura quanto segue:

1. Non avete comunicato su quale legge (numero della legge) prescrive

la deduzione della spese di manute non sono ammissibili.

Considerandi

2.

I rilevamento che gli interventi edilizi per allaciamento alla rete fogniaria

rappresenta un rimpiazzamento della vecchia rete fogniaria non più

utilizzabile.

3.

Il nuovo muro serve anche a sostegno del vecchio muro, in quanto il vecchio

muro era pericolante con rischio di danno alla casa del vicino con pericolo di

danno a persone.

F. Nelle proprie

osservazioni del 17 febbraio 2016, l’RS 1 propone la reiezione del gravame.

Richiama l’art. 31 cpv. 2 prima frase LT, l’art. 32 cpv. 4 LT e l’art. 2 del

Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 e adduce che l’insorgente aveva

postulato la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’immobile

ubicato a __________ di complessivi fr. 38'065.–, evincibile dalla “Steuererklärung

2013.

Kanton __________”, priva però di documentazione attestante tali costi,

circostanza deducibile anche dalle motivazioni apportate nella decisione

impugnata (“documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo

motivo da altro comproprietario”). Evidenzia inoltre che i reclami “di entrambi

i comproprietari sono stati evasi il 18 novembre 2015 in modo analogo,

ovverossia accordando la deduzione complessiva per le spese di gestione e manutenzione

degli immobili, comunque maggiore rispetto alla deduzione per spese effettive

che avrebbe potuto essere ammessa conformemente alle norme e alla

giurisprudenza applicabili”.

Diritto

1.

1.1.

Secondo

l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre

le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione

da parte di terzi.

Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re

R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per

l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:

Ø

al 15% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo,

se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni

prima;

Ø

al 25% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo

se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, in

vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2013).

1.3

Come noto, in caso di

imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal

proprietario stesso, vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in

caso di locazione, rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero

venire accollate all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in

senso tecnico e di assicurazione, non invece le spese di gestione e di

amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2010, cifra 5.4). La ragione di questa

distinzione è da ricercare nel fatto che il reddito della sostanza del

contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene

calcolato perlopiù in base a una mera stima; se si consentisse al contribuente

che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo

commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente

avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l’immobile che gli

appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di

amministrazione e di gestione della casa (CDT n. 80.2000.64 del 2 ottobre 2000

consid. 5.6.1.).

2.

2.1.

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione, come visto, ha ammesso in deduzione, a titolo di

spese di manutenzione immobili per il fondo n. __________ RFD di __________ (di

cui l’insorgente, nel periodo fiscale litigioso, era comproprietario nella

misura di 1/3), l’importo forfettario di fr. 1'351.–, corrispondente al 25% delle

spese forfettarie stabilite dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–, in

applicazione dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre

1994.

(in vigore nel 2013). A suo dire, tale importo sarebbe superiore rispetto

alle spese che verrebbero riconosciute.

2.2

In primo luogo va evidenziato

che il valore globale di stima del fondo n. __________ RFD di __________ – di

cui, nel 2013, erano comproprietari nella misura di 1/3 l’insorgente, di 1/3 __________

e di 1/3 __________ – ammonta a fr. 728'374.– (cfr. il relativo estratto RFD).

L’autorità di tassazione, sia nella sua decisione del 14 maggio 2014, sia nella

sua successiva decisione del 18 novembre 2015 (qui impugnata), ha indicato

quale valore di stima per l’immobile ticinese la somma di fr. 242'791.–,

corrispondente a 1/3 del suo valore globale. Per quanto concerne il valore

locativo (reddito immobiliare) del fondo in questione, il predetto ufficio ha attribuito

al ricorrente un importo di fr. 5'401.–. Sennonché, non è dato sapere come sia

stato calcolato questo importo, il cui ammontare, a prima vista, non appare

corretto. Sembra anzitutto che sia stato preso in considerazione 1/4 del valore

locativo complessivo dell’abitazione (stimato in fr. 21'602.–), anziché 1/3 in

proporzione alla comproprietà del fondo. Appare inoltre che questo calcolo si

fondi su di (una non meglio precisata) decisione su reclamo del 2010 (cfr., nel

dettaglio, l’”Avviso” nell’incarto fiscale, in cui è stato in particolare annotato

quanto segue: “Valore locativo esposto secondo decisione su reclamo del 2010. I

fratelli che vivono fuori cantone usufruiscono di due camere. Indivisa non

rie(n)trata entro termini quindi tassata d’ufficio”), di cui non vi è alcuna

copia nell’incarto fiscale e il cui esatto contenuto non è dunque noto a questa

Corte.

In secondo luogo, nella “Steuererklärung

2013.

Kanton __________”, l’insorgente ha fatto valere in deduzione spese di

manutenzione asseritamente sostenute nel 2013 di complessivi fr. 38'065.– per

il fondo in questione. Mal si comprende dunque per quale motivo l’autorità

fiscale, nella sua (precedente) decisione del 14 maggio 2014, abbia indicato che

il contribuente avrebbe al riguardo dichiarato l’importo di fr. 1'351.–.

Va anche tenuto presente

che l’RS 1, nella decisione qui impugnata, ha precisato di aver preso in

considerazione la documentazione prodotta unitamente ad un (non meglio

precisato) reclamo inoltrato, per gli stessi motivi, da un altro

comproprietario del medesimo fondo ticinese, di cui non vi è però alcuna

traccia nell’incarto fiscale. Già per questi motivi per questa Corte risulta

dunque impossibile esprimersi in merito. L’autorità fiscale, sulla base di tali

documenti, è giunta alla conclusione che gli interventi effettuati per

l’allacciamento alla rete fognaria (nuovo impianto), così come la costruzione

del nuovo muro perimetrale, sarebbero qualificabili come opere di miglioria e

come tali non sono deducibili. Ha poi ammesso gli altri costi postulati a

titolo di manutenzione e assicurazione stabile, senza riconoscere le spese di

manutenzione per il giardino e la piscina (ndr. le quali però non sono state

domandate in deduzione dal contribuente), non essendo comprese nel valore

locativo imposto. Ha infine sostenuto che tali spese sarebbero comunque

inferiori rispetto alla deduzione forfettaria concessa pari a fr. 1'351.–

(corrispondente, come visto, al 25% del reddito lordo del valore locativo

stabilito dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–), senza tuttavia

specificare quali spese verrebbero ammesse e quali no, indicando il loro

ammontare e la relativa motivazione (base legale).

Da ultimo giova rilevare che

il ricorrente, come visto in narrativa, unitamente alla dichiarazione d’imposta

2013, ha prodotto soltanto la “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, in cui

ha fatto in particolar modo valere in deduzione per il fondo ticinese un valore

locativo di fr. 5'401.– e spese di manutenzione sostenute nel 2013 di

complessivi fr. 38'065.– [“Reparatur der Frischwasserleitung” fr. 875.–, “Befundaufnahme

Kanalisation” fr. 92.–, “Kanalisation erneuern” fr. 36'000.–, “WC Reparatur”

fr. 478.–, “V(e)rmessung / Geometer” fr. 160.–, “Abo Unterhalt Heizung” fr.

149.

– e “Gebäudeversicherung” fr. 311.–], senza tuttavia allegare il benché

minimo giustificativo.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Spettava dunque al

contribuente dimostrare le spese effettive sostenute, producendo unitamente

alla “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, ad esempio, copia delle relative

fatture, fotografie, ecc. L’RS 1, dal canto suo, avrebbe in ogni caso potuto

invitare il contribuente a produrre la necessaria documentazione. In queste

circostanze, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, questa Corte

non può verificare la correttezza della decisione su reclamo emanata

dall’autorità fiscale rispettivamente esprimersi sulle censure sollevate dal

ricorrente. Ne discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli

atti sono rinviati all’RS 1 perché si esprima anzitutto sul calcolo del valore

locativo in proporzione alla quota di comproprietà del contribuente. L’autorità

fiscale dovrà poi esaminare le singole spese fatte valere in deduzione

dall’insorgente [a titolo di spese di manutenzione in relazione al fondo n. __________

RFD di __________], assumendo agli atti la relativa documentazione ed

esprimendosi in merito, tenendo anche conto che il contribuente, nel 2013, era

comproprietario del fondo in questione nella misura di 1/3 (calcolando dunque le

deduzioni ammesse in proporzione alla comproprietà).

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

18 novembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: