80.2016.110
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17 ottobre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.110
Lugano
17 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente),
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2016 contro la decisione del 7 aprile 2016 in materia di IC 2014.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
(ZG), per il periodo fiscale 2014 era limitatamente imponibile nel Cantone Ticino,
essendo proprietario, dal 26.9.2013, della PPP __________ fondo base __________
RFD __________.
L’UT stabiliva con
decisione 9.12.2015, per l’IC 2014 un reddito imponibile di fr. 23'200.- (determinante
per l’aliquota di fr. 116'200.-), ed una sostanza imponibile di fr. 562'000.-
(determinante per l’aliquota di fr. 13'948'000.-).
B. Con reclamo
6/7.1.2016 RI 1 si aggravava avverso la decisione di tassazione. In particolare
il contribuente contestava il valore locativo dell’immobile, come anche il
valore della quota di comproprietà per piani fissata in fr. 562'433.-. Nel
gravame il reclamante chiedeva ulteriori spiegazioni in merito alle ragioni per
le quali non erano state riconosciute tutte le spese di manutenzione da lui
fatte valere. In particolare sosteneva che, dalla decisione non si poteva
desumere quali spese non erano state tenute in considerazione. Su fr. 36'558.-
richiesti in deduzione, l’UT aveva riconosciuto quali costi di manutenzione
unicamente fr. 11'607.-. Il reclamante lamentava pertanto una violazione del
suo diritto di essere sentito.
C. Il 7.4.2016 l’UT accoglieva
parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 18'300.-
(determinante per l’aliquota fr. 114'600.-) e la sostanza a fr. 562'000.-
(determinante per l’aliquota fr. 13'982'000.-), con la seguente motivazione:
“(...)c) Le spese effettive che sono state negate in sede
d’esame della dichiarazione fiscale sono le seguenti:
-
__________ SA: le spese condominiali per frs. 1'604.90, indicate senza uno
specifico dettaglio e i costi di giardinaggio per frs. 1'200,25;
-
__________, metalcostruzioni: fornitura e posa di un cancello, di un corrimano
e sostituzione delle ringhiere dei balconi per frs. 5'150.-;
-
__________: lavori di livellamento del giardino per frs. 15'700.-;
-
__________: sostituzione impianto d’irrigazione e posa tappeto erboso per frs.
1'296.-.
I
costi di frs. 1'604.90 e frs. 1'200.25 pagati __________ SA non sono ammessi in
deduzione poiché si tratta di spese condominiali che sono normalmente a carico
dell’inquilino. In caso di propria occupazione dell’appartamento, essi sono
pertanto da considerare spese non deducibili in base all’art. 33a) della Legge
Tributaria (spese di mantenimento del contribuente). A giudizio dell’ufficio di
tassazione, le spese sostenute nell’ambito dei lavori di ultimazione
dell’appartamento ed eseguite immediatamente dopo il suo acquisto (lavori di
metalcostruzione per frs. 5'150.-, sistemazione del giardino per frs. 15'700.-
e impianto d’irrigazione con posa del tappeto erboso per frs. 1'296.-) non
possono esser dedotte in quanto la costruzione non era abitabile e
rappresentano una miglioria. Inoltre, va osservato che l’appartamento del
contribuente è stato costruito nel 2013 e quindi per i primi anni di vita dello
stesso non dovrebbero esserci particolari costi di manutenzione veri e propri.
Le opere, fatte eseguire dal proprietario, sono state realizzate secondo i suoi
desideri e quindi non possono essere considerate spese effettive. Il reclamo
viene parzialmente ammesso. Inoltre, in sede di reclamo sono stati fatti dei
correttivi in alcuni punti che sono stati indicati con le motivazioni. Queste
modifiche si sono rese necessarie, in seguito alla decisione di tassazione
2014, emessa dalle autorità fiscali del Cantone di domicilio del contribuente
(Canton __________). Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale, fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti. (...)”
D. Con tempestivo
ricorso 9/10.5.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo.
Il contribuente lamenta
che la decisione fiscale __________ si sia basata su dati della decisione del
Canton __________, la quale non era ancora cresciuta in giudicato.
Il ricorrente censura il
calcolo operato dall’UT relativo alla deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, in
particolare la ripartizione intercantonale tra i Cantoni Ticino e __________
della somma di fr. 24'480.- versata a tale titolo. Diversamente dal cantone di
domicilio, che ha ammesso la deduzione in misura proporzionale ai redditi
attribuiti ai cantoni, cioè nella misura di fr. 21'094.-, il Canton Ticino ne
avrebbe negato ogni deduzione.
L’UT avrebbe inoltre a
torto ritenuto come talune spese sostenute dal contribuente – quali ad esempio
quelle per la sistemazione del giardino e quelle per la sostituzione delle
ringhiere – non potessero essere considerate spese di manutenzione deducibili. Nel
ricorso l’insorgente censura anche la mancata deduzione delle spese
condominiali.
Da uno scritto 4.6.2016
versato agli atti emergerebbe come il giardino della proprietà per piani era
stato lasciato in uno stato di grave degrado, ciò che avrebbe provocato
reazioni allergiche al ricorrente. Le spese relative al giardino sono quindi da
considerarsi di manutenzione, ritenuto come i lavori erano necessari visto lo
stato di salute del ricorrente. RI 1 ritiene che, dalla corretta manutenzione
del giardino dipendeva la possibilità di utilizzare la propria abitazione di
vacanza (allega agli atti un certificato medico).
In merito alle ringhiere,
l’insorgente è dell’opinione che la loro sostituzione dovesse essere
considerata spesa di manutenzione.
Da ultimo, per quanto riguarda
le spese condominiali fiscalmente deducibili, il ricorrente produce il
conteggio dettagliato allestito dall’amministrazione del condominio (__________)
e relativo all’anno 2014. Il ricorrente indica le posizioni che a suo modo di
vedere devono essere dedotte per un totale di fr. 12'068.90 di cui 116/1000 a
suo carico, per la somma di fr. 1'400.-.
E. Con osservazioni 17.5.2016
al gravame l’UT, oltre a ritenere come in casu non ci fosse necessità di
attendere la crescita in giudicato di una decisione di tassazione di un altro
Cantone (__________) per determinare gli elementi imponibili, concorda con il
ricorrente per quanto attiene alla deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD
ritenendo come l’impostazione data dal Canton __________ sia corretta. In
merito alle spese di manutenzione richieste in deduzione l’UT fa riferimento a
quanto ritenuto dai precedenti legali del contribuente, secondo cui l’immobile
era abitabile unicamente a far tempo dal 1.4.2014. Secondo l’autorità, le
fatture del 16.12.2013 della __________ di fr. 15'720.95 (liquidazione finale
per opere da capomastro), quella del 19.2.2014 della __________ di fr. 1'296.-
(impianto di irrigazione e posa del tappeto erboso), quella del 21.1.2014 della
ditta __________ di fr. 5'150.- (fornitura e posa del cancello e del corrimano)
non sarebbero deducibili in quanto effettuate per la sistemazione definitiva
dell’appartamento.
Per quanto riguardava le
spese condominiali pari a fr. 1'400.- l’UT ne proponeva l’accoglimento.
Diritto
1. 1.1.
L’assoggettamento
nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per
appartenenza economica (art. 3 LT).
Nel
primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno
domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche
senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù
della loro appartenenza economica, fra l’altro, se sono proprietarie di fondi
nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di
godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c
LT).
1.2.
Contrariamente
all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato
(art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è
limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo
fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LT, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi
imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi
e della sostanza.
Considerandi
2.
Deduzione dei
contributi AVS/AI/IPG/AD
2.1
Nel caso di specie RI 1
censura il riparto intercantonale delle deduzioni dei contributi AVS/AI/IPG/AD.
2.2
Nelle relazioni
intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5
cpv. 3 LT).
Il Tribunale federale, in
materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera
determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. p. es. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti).
In particolare, i costi in
relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei
costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al
cantone di situazione dell'immobile.
I contributi alle
assicurazioni sociali (AVS/AI/AD/LAINF/LIPG) rientrano, dal punto di vista
sistematico, nelle deduzioni generali (cfr. gli articoli 9 cpv. 2 lett. b
LAID e 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD). Se si tratta di una persona
che esercita un’attività lucrativa dipendente, i contributi in questione sono
legati a questa attività, con la conseguenza che, analogamente alle spese per
il conseguimento del reddito, devono essere attribuiti al cantone che impone il
reddito del lavoro, cioè di solito il cantone del domicilio fiscale principale.
Se si tratta invece di una persona che esercita un’attività lucrativa
indipendente, bisogna distinguere: i contributi versati come datore di lavoro
per i suoi dipendenti sono spese per il conseguimento del reddito, mentre i
contributi AVS/AI/IPG personali costituiscono deduzioni generali. Tuttavia,
trattandosi comunque di contributi causalmente legati al reddito dell’attività
lucrativa e calcolati sulla base di quest’ultimo, vengono ripartiti come i
costi commerciali (de Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, Berna 2013, n. 664, p. 211).
I contributi delle persone
senza attività lucrativa, per contro, non sono legati ad un reddito determinato
e devono pertanto essere ripartiti come le deduzioni generali, cioè in funzione
del reddito netto di tutti i cantoni che partecipano alla ripartizione
intercantonale (de Vries Reilingh,
op. cit., n. 666, p. 212; Betschart,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, n. 12, p. 208).
2.3
Dagli atti si ha che RI 1
(19.6.1954) per il periodo fiscale 2014 non ha esercitato alcuna attività
lucrativa e ha versato fr. 24'480.- a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD. Egli
ha conseguito redditi sia nel Cantone Ticino sia nel Canton __________.
In sede di osservazioni al
ricorso, l’UT ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata da parte
dell’autorità fiscale del Canton __________ fosse corretta.
Visti i principi sopra
enunciati, ritenuto come nel caso di specie si debba operare una ripartizione
fra i diversi domicili fiscali in base alle quote di reddito e vista la presa
di posizione dell’UT, questa Camera accoglie il ricorso presentato dal ricorrente,
nel senso di una ripartizione della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD in
proporzione ai redditi imponibili nei cantoni che partecipano alla ripartizione
intercantonale.
3.
Deduzione sui proventi
della sostanza
3.1
Nella dichiarazione
d’imposta, il ricorrente ha fatto valere le seguenti spese di manutenzione per
l’appartamento di __________:
Lift + portineria fr. 1'605.–
Giardino e assicurazioni fr. 1'200.–
Assicurazione stabile fr. 3'740.–
Modifiche impianto elettrico fr. 1'600.–
Persiane in metallo fr. 3'219.–
Posa cancello e corrimano fr. 5'150.–
Modifiche giardino fr. 15'700.–
Impianto di irrigazione fr. 1'296.–
Rifacimento scarpata fr. 12'748.–
Totale fr. 36'558.–
L’Ufficio di tassazione ha
ammesso in deduzione l’importo di fr. 11'607.–, comprensivo dei premi assicurativi
e delle spese per le modifiche dell’impianto elettrico, la posa delle persiane
e il rifacimento della scarpata.
RI 1 contesta la mancata
deduzione delle rimanenti spese relative all’immobile, che ritiene siano di
manutenzione e come tali deducibili. Per quanto concerne le prime due, che
rientrano fra le spese condominiali, ne chiede la deduzione limitata a fr.
1'400.–.
3.2
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione
da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re
R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
3.3
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994).
La deduzione complessiva
ammonta:
Ø al 10% del reddito lordo (pigioni o
valore locativo), se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
Ø al 20% del reddito lordo (pigioni o
valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in
vigore dal 1.1.2014).
3.4
Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione non ha
ammesso alcune spese richieste dal contribuente, relative alla manutenzione
dell’immobile (in particolare della sua PPP).
Si
tratta in particolare:
·
della fattura del 16.12.2013 della __________ di fr. 15'720.95;
(liquidazione finale per opere da capomastro);
·
della fattura del 19.2.2014 della __________ di fr. 1'296.-
(impianto di irrigazione e posa del tappeto erboso);
·
della fattura del 21.1.2014 della ditta __________ di fr. 5'150.-
(fornitura e posa del cancello e del corrimano).
3.5
3.5.1
La fattura della __________
[per un importo di fr. 15'720.95] è datata 16.12.2013. La stessa riguarda la
liquidazione finale “per le opere da capomastro inerenti la formazione di un
sottofondo con ghiaione e posa bordure di granito. Incluso demolizione parziale
della scale interna e scanalature”.
3.5.2
Tra le deduzioni cosiddette
organiche [così definite in considerazione del fatto che i redditi ad esse
associati non avrebbero potuto essere realizzati senza le relative spese] si
trovano parimenti le deduzioni legate al rendimento della sostanza mobiliare o
immobiliare (Noël, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 25
LIFD n. 5 ss.).
I redditi e le spese
sostenute per il loro conseguimento devono essere in relazione al medesimo
periodo fiscale. Deve quindi sussistere una connessione temporale tra il
reddito e le spese per la realizzazione dello stesso. Una presa in considerazione
dei costi non può entrare in linea di conto, quando i redditi vengono
conseguiti durante un periodo fiscale successivo.
ll principio della
periodicità deve essere quindi essere tenuto in considerazione anche per quanto
riguarda le spese (Locher,
Kommentar zum DBG, Basilea 2001, art. 25 LIFD n. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, 2a
ed., Zurigo 2009, art. 25 LIFD n. 8).
3.5.3
Per quanto concerne in
particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 68 ad art.
32.
LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede, a tale proposito,
che si intraprenda la seguente distinzione:
·
le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di
vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri
costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario
dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che
sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
·
le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione
di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la
cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
·
infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura
e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore
all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a
LT.
Anche secondo l’allegato
alla circolare n. __________ dell’aprile 2011 della Divisione delle
contribuzioni sulla deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata
(ed in particolare il punto 21 Circolare afferente al giardino) si considerano
spese di miglioria tutte quelle relative all’impianto del giardino.
3.5.4
L’UT non ha riconosciuto,
a ragione, tale spesa. In effetti già solo per il fatto che sia riferita ad un
periodo fiscale precedente e che l’immobile sia stato considerato abitabile dal
1.4.2014
(quindi con valore locativo ridotto proporzionalmente per il periodo
fiscale in disamina) tale spesa non deve essere riconosciuta.
Le spese relative alla
fattura emessa dalla __________ SA non sono da riconoscere tuttavia anche perché
non possono essere qualificate costi di manutenzione. In effetti la fattura è
pertinente ad opere che esulano chiaramente dalla nozione di manutenzione del
giardino della PPP.
Essendo i lavori stati
svolti nel 2013, quando la costruzione della proprietà per piani non era ancora
ultimata, appare nel caso di specie evidente come si tratti di opere di
costruzione [paragonabili ad opere di miglioria e non di manutenzione] che non
possono essere dedotte.
3.6
Medesimo discorso vale
anche per la fattura emessa il 19.2.2014 dalla __________ di fr. 1'296.-
relativa a “Impianto d’irrigazione e posa tappeto erboso” / “Sistemazione del
terreno esistente +/- 5 cm, fornitura e posa 7m2 di tappeto verde in
rotoli”. Anche queste spese sono relative all’impianto del giardino e come tali
non possono essere dedotte (si rimanda anche per tale deduzione alla sopra
citata Circolare, ed in particolare al punto 21).
3.7
Per quanto riguarda invece
la fattura emessa dalla ditta __________, del 27.1.2014, di fr. 5'150.- emerge
come la stessa sia relativa alla posa ed alla fornitura di un cancello e di un
corrimano.
Si tratta a tutti gli
effetti della posa di un cancello nuovo e come tale non può essere annoverato
tra le spese di manutenzione (si veda in particolare il punto 10 dell’allegato
alla citata circolare). Analogo ragionamento vale anche per il corrimano:
trattasi di un accessorio nuovo e come tale non può essere riconosciuto come
spesa di manutenzione.
3.8
In relazione alle spese di
manutenzione fatte valere dal ricorrente (fatture __________, __________ e __________),
la decisione dell’UT merita piena tutela.
L’esame degli interventi
litigiosi solleva semmai degli interrogativi in merito alla deducibilità delle
spese ammesse in deduzione dall’Ufficio di tassazione. Il contribuente ha
pagato premi per l’assicurazione della casa per ben fr. 3'740.75, ma
l’assicurazione dello stabile figura anche fra le spese condominiali. Un approfondimento
a tale riguardo si impone, esaminando anche le polizze d’assicurazione. Meritano
di essere esaminate con più attenzione anche le fatture __________ SA, per
modifiche dell’impianto elettrico, __________ SA, per la posa di persiane in
metallo, e __________, per il rifacimento della scarpata lato est. Non solo non
è comprovata la natura di costi di manutenzione dei relativi esborsi, tenuto
conto del fatto che si tratta di un immobile di nuova costruzione, ma il
ricorrente non risulta aver prodotto i giustificativi per provare l’avvenuto pagamento
degli stessi. Un accertamento a tale riguardo si impone, alla luce del fatto
che le fatture __________ SA e __________ SA sono vistate dal venditore
dell’appartamento (__________).
Su questo aspetto si
giustifica pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una
nuova decisione.
4.
4.1.
Da ultimo il ricorrente lamenta il mancato
riconoscimento di alcune spese condominiali per un totale di fr. 1'400.-. In
sede di ricorso egli presenta un conteggio allestito dall’amministrazione
condominiale.
L’UT, nelle osservazioni al gravame ha proposto di
accogliere l’impugnativa su tale punto.
4.2
Le
spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l’illuminazione
ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua
potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,
alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su
una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come
si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e
riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi
accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel
quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito
compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la
propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.
es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e
giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale
del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =
RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
4.3
Anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2011
distingue, nell’ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2011, cifra 5.4).
In
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua,
ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura
e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,
sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.3).
4.4
Nel
caso in disamina RI 1 ha chiesto in deduzione la quota parte da lui pagata per
le seguenti spese condominiali:
·
“ord. Unterhalt Liegenschaft” [fr. 139.85]; “Unterhalt
Garten” [fr. 5'143.45]; “Unterhalt Garage” [fr. 1'686.95]; “Reparaturen
und Unterhalt Heizung” [fr. 212.76]; “Gebäudeversicherung” [fr.
5'053.95]; “Versicherungsabwicklungen” [fr. - 1'299.-]; “Div. Spesen
der Gemeinschaft” [fr. 501.85]; “Spesen Gemeinschaft Fitnessraum”
[fr. 626.10].
Risulta difficile, dalla sola lettura della distinta
delle spese condominiali, comprendere se esse siano spese di manutenzione
deducibili o meno.
Sarebbe necessario disporre, per le singole posizioni
chieste in deduzione, se non copia delle fatture emesse dagli artigiani e/o
ditte intervenute, perlomeno un dettaglio delle singole spese che rientrano in
ognuna delle voci di spesa previste dal conteggio dell’amministrazione, per
poter comprendere la natura dei lavori e verificare la deducibilità delle
stesse.
Motivo per cui, anche su questo punto, la decisione è
annullata e gli atti sono rinviati all’UT affinché proceda nel senso indicato.
5.
Il
ricorso è accolto per quanto attiene alla deduzione dei contributi contributi
AVS/AI/IPG/AD fra i cantoni che partecipano alla ripartizione intercantonale.
Il
ricorso è respinto in merito alla deduzione delle spese di manutenzione
relative alle fatture delle ditte __________, __________ e __________.
Infine la decisione dell’UT è annullata in merito alla
deduzione delle altre spese, considerate di manutenzione, e delle spese
condominiali [di fr. 1'400.-] e gli atti sono rinviati per una nuova delibera
in merito.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in misura parziale. Non
gli sono riconosciute ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto:
1.1. è
accolto per quanto attiene alla deduzione dei contributi contributi
AVS/AI/IPG/AD nel senso di una ripartizione fra i cantoni in misura proporzionale
ai rispettivi redditi;
1.2. è
respinto in merito alle spese di manutenzione relative alle fatture
delle ditte __________, __________ e __________;
1.3. la
decisione su reclamo dell’UT in materia di IC 2014 è annullata limitatamente
alla deduzione delle spese di manutenzione riconosciute dall’Ufficio di
tassazione e delle spese condominiali. Gli atti sono rinviati all’UT affinché adotti
una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di ½ (fr. 350.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
(per sé e per RI 1);
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: