80.2016.111
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sostituzione di un cancello, non premi per le assicurazioni mobilia domestica e protezione giuiridica
21 giugno 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.111
80.2016.112
Lugano
21 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 maggio 2016 contro la decisione del 4 maggio 2016 in materia di IC-IFD
2015.
Fatti
A. RI 1, coniugato con RI
2, è proprietario, fra l’altro, del mapp. __________ di __________, su cui
sorge la loro casa d’abitazione.
Nella dichiarazione
fiscale 2015, i contribuenti attribuivano all’immobile un valore locativo di
fr. 10'657.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di
gestione e manutenzione per complessivi fr. 14'992.–, così composti:
Materiale sostituzione
cancello d’entrata fr. 535.–
Sostituzione
cancello d’entrata fr. 12'663.–
Assicurazione
RC fr. 74.–
Assicurazione
per stabili fr. 938.–
Assicurazione
per mobilio domestico fr. 498.–
Assicurazione
protezione giuridica fr. 284.–
Totale fr. 14'992.–
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 20 aprile 2016,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, rispetto alla dichiarazione presentata,
ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella limitata misura
di fr. 2'132.–, con la seguente motivazione:
Concessa la deduzione
forfettaria in quanto superiore alle spese effettive deducibili residue: infatti
tutte le spese legate al nuovo cancello non sono deducibili in quanto solo le
spese inerenti l’oggetto che genera reddito (immobile) son deducibili.
C. I coniugi impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2016, lamentando la mancata
deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione di fr. 14'992.–,
così come indicate nella dichiarazione d’imposta. I reclamanti sottolineavano
in particolare che “il cancello è una componente di sicurezza e fa parte
dell’immobile, come lo fa una porta d’entrata”, rinviando poi alla Circolare n.
7/2010 della Divisione delle contribuzioni, e meglio al punto 10 dell’allegato,
che “prevede per la sostituzione del cancello una deduzione del 100%”.
D. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 4 maggio 2016, respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
Secondo la più recente
giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello
(sentenza 80.2014.215/216 del 7 maggio 2015), in caso d’imposizione del mero
valore locativo dell’abitazione, sono soltanto deducibili le spese di
manutenzione delle parti dell’immobile che si riflettono nel valore locativo
imposto e, viceversa, venendo a mancare il nesso causale fra reddito imposto e
spesa di manutenzione, non sono da dedurre le spese di quelle parti dell’immobile
che non contribuiscono a formare il valore locativo imposto. In altre parole
sono da dedurre le spese di manutenzione inerenti l’edificio abitativo e le
spese di manutenzione degli altri edifici e delle altre parti dell’immobile a
condizione che per loro sia imposto un valore locativo aggiuntivo o a
condizione che essi stessi permettano la redditività degli edifici per i quali
è calcolato un valore locativo, come ad esempio può valere per i muri esterni
di sostegno di una casa.
La
nuova giurisprudenza della Camera di diritto tributario ha modificato la prassi
applicata dagli uffici circondariali di tassazione nella determinazione delle
spese deducibili dal reddito degli immobili.
In
simili condizioni non si può concludere che il cancello d’entrata sia determinante
per consentire la redditività dell’edificio abitativo di cui al sub. A del fondo
__________ di __________, per il quale è imposto il valore locativo in ragione
di Fr. 10'657.–. Il giudizio è perciò che la deduzione delle spese per la sua
sostituzione debba essere esclusa, come giustamente stabilito nella decisione
di tassazione base. La deduzione forfettaria ammessa è confermata.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la
deduzione di tutte le spese di manutenzione dichiarate, nella misura di fr.
14'992.–. Ripropongono le argomentazioni sollevate in sede di reclamo,
escludendo inoltre un’applicazione della sentenza citata dall’Ufficio di
tassazione, il cancello non potendo essere definito una costruzione accessoria
all’edificio abitativo.
F. All’udienza del 18
maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello
preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni
anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che l’applicazione
della Circolare n. 7/2010 giustificherebbe una deduzione totale dei costi
dichiarati, aggiungendo poi che la decisione negativa è da ricondurre ad
un’interpretazione della sentenza del 7 maggio 2015 in seguito alla quale su certi
aspetti la circolare è stata ritenuta contraria alla legge.
Diritto
1. 1.1
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi. Analoga disposizione esiste a livello
cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese
di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
Malgrado i Cantoni
avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a
dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni
federali (art. 72j cpv.1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tuttora
provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà
di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010,
come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile
2011.
1.2.
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
1.3.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di un imposizione complessiva, stabilita dal Consiglio
federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta
cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva
ammonta:
Ø
al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø
al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale l’immobile ha più di 10 anni.
(cfr. art. 2 cpv. 1 del
regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 dell’ordinanza
federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Considerandi
2.
2.1
Nella dichiarazione
d’imposta, come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto in deduzione,
a titolo di spese di manutenzione e gestione, l’importo complessivo di fr.
14'992.–, così composto:
Materiale sostituzione
cancello d’entrata fr. 535.–
Sostituzione
cancello d’entrata fr. 12'663.–
Assicurazione
RC, incl. casa fr. 74.–
Assicurazione
per stabili fr. 938.–
Assicurazione
per mobilio domestico fr. 498.–
Assicurazione
protezione giuridica fr. 284.–
L’Ufficio
di tassazione, per contro, ha concesso unicamente la deduzione forfettaria del
20% del valore locativo (fr. 2'132.–). Insede di udienza, l’autorità ha
spiegato di essersi fondata sulla citata sentenza di questa Camera (CDT n.
80.2014
/216 del 7 maggio 2015), che ha considerato quale cambiamento di
giurisprudenza, giungendo alla conclusione che la Circolare n. 7/2010 della Divisione
delle contribuzioni era su taluni aspetti contraria alla legge, segnatamente
con riguardo alle spese di sostituzione dei cancelli esterni.
2.2
Tanto le autorità
amministrative quanto quelle giudiziarie possono modificare la loro prassi o la
loro giurisprudenza. L’amministrazione, in particolare, deve procedere ad un cambiamento
di prassi quando verifica che fino a tale momento il diritto è stato applicato
in modo scorretto o che una diversa applicazione del diritto corrisponderebbe
meglio al senso della legge o a delle circostanze che si sono evolute. Se il
cambiamento è giustificato, esso non entra in contraddizione né con il
principio della certezza del diritto né con quello della parità di trattamento,
anche se ogni modifica nell’applicazione del diritto provoca inevitabilmente
una differenza nel trattamento tra i casi passati e quelli nuovi (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale, p. es. DTF 125 II 152
consid. 4c/aa).
Anche un cambiamento
di giurisprudenza non contravviene alla certezza del diritto, al diritto alla
tutela della buona fede ed al divieto di arbitrio, se si fonda su ragioni
obiettive, come una conoscenza più esatta e completa dell’intenzione del
legislatore, l’evoluzione delle circostanze esteriori, un cambiamento di concezione
giuridica o l’evoluzione dei costumi. In linea di principio, una nuova giurisprudenza
si deve applicare subito ed alle cause pendenti al momento in cui è adottata
(DTF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).
2.3
Sennonché,
la citata sentenza del 7 maggio 2015 non ha apportato alcun cambiamento di
giurisprudenza.
La particolarità del caso
era rappresentata dalla circostanza che sul terreno appartenente ai ricorrenti
sorgevano due edifici distinti: oltre alla casa d’abitazione vi si trovava
infatti un piccolo rustico, che costituiva un subalterno distinto (contrassegnato
dalla lettera B) nel Registro fondiario e che a detta dei ricorrenti fungeva da
ripostiglio per gli attrezzi del giardino e le biciclette.
Ora, secondo una
giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il
conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare
può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul
quale vieneintrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del
valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre
1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).
Dagli atti dell’Ufficio di
tassazione, e da quelli dell’Ufficio di stima allegati ai primi, risultava
chiaramente che il rustico sub. B non era stato considerato ai fini del calcolo
del valore locativo imponibile, e quindi del reddito conseguito dai ricorrenti,
con la conseguenza che il nesso causale tra reddito imponibile e spesa di
manutenzione veniva a mancare.
Nella sentenza del 7
maggio 2015 è stato anche sottolineato che, non essendovi né acqua né luce, il
rustico in questione non adempiva del resto i requisiti minimi di abitabilità
ed era giustificato, almeno nell’ottica dell’Ufficio di stima, lo stralcio dal
calcolo del valore di reddito della sostanza immobiliare (TE del 7 agosto 2012
n. 40.2012.1, consid. 11) e, conseguentemente, dal calcolo del valore locativo.
Di conseguenza, la Camera
di diritto tributario ha ritenuto legittima la decisione dell’Ufficio di
tassazione, che aveva negato la deduzione dal reddito imponibile dei costi per
la riparazione del tetto dell’edificio.
In nessun passaggio della
motivazione della sentenza si lascia intendere che potesse trattarsi di un
cambiamento di giurisprudenza.
Il caso qui in esame non
è, in ogni caso, assimilabile a quello appena evocato. Il cancello, che è stato
oggetto dei lavori in discussione, non rappresenta un subalterno a sé stante,
come potrebbe esserlo un edificio indipendente. Si deve peraltro ritenere
usuale che la proprietà immobiliare sia recintata rispetto ai fondi confinanti
ed alla strada pubblica e che, di conseguenza, sia resa accessibile dalla posa
di un cancello.
3.
3.1.
All’udienza tenutasi il 18
maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello
preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni
anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che, facendo astrazione
dal pretesto cambiamento di giurisprudenza, si giustificherebbe, in
applicazione della Circolare n. 7 del 2010, una deduzione integrale dei costi
di sostituzione del cancello.
3.2
In caso di imposizione del
valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso,
vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in caso di locazione,
rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero venire accollate
all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in senso tecnico e di
assicurazione, non invece le spese di gestione e di amministrazione (cfr.
Circolare cit., cifra 5.4).
3.3
Nella fattispecie, così
come riconosciuto anche dall’autorità di tassazione in sede di udienza, sono
anzitutto deducibili i costi di sostituzione del cancello d’entrata, ammontanti
a fr. 13'198.– (cfr. punto 10 dell’allegato alla Circolare cit.). Deducibile è
inoltre il premio dell’assicurazione dello stabile di complessivi fr. 938.–
(cfr. conteggio del 22 aprile 2015 della __________ SA).
Non sono invece deducibili
gli ulteriori premi di, rispettivamente, fr. 74.– (riferito a una non meglio
precisata assicurazione di responsabilità civile), fr. 498.– (riferito
all’assicurazione sulla mobilia domestica) e fr. 284.– (riferito
all’assicurazione di protezione giuridica). È qui appena il caso di ricordare
che tali premi non potrebbero essere addebitati all’inquilino, poiché non
rappresentano delle prestazioni che il locatore fornisce al proprio inquilino
in relazione all’uso dell’ente locato. Si tratta di protezioni assicurative
intese a proteggere l’immobile e il suo proprietario, indipendentemente
dall’inquilino il quale direttamente non ne trae alcun vantaggio (cfr.
Circolare cit., cifra 3 e 5.4).
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo del 4 maggio 2016
è riformata nel senso che le spese di gestione e manutenzione degli immobili
sono ammesse nella misura di fr. 14'136.–.
Visto l’esito del gravame,
ampiamente favorevole ai ricorrenti, non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è riformata nel senso che
le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono ammesse nella misura di
fr. 14'136.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: