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Decisione

80.2016.111

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sostituzione di un cancello, non premi per le assicurazioni mobilia domestica e protezione giuiridica

21 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, coniugato con RI

2, è proprietario, fra l’altro, del mapp. __________ di __________, su cui

sorge la loro casa d’abitazione.

Nella dichiarazione

fiscale 2015, i contribuenti attribuivano all’immobile un valore locativo di

fr. 10'657.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di

gestione e manutenzione per complessivi fr. 14'992.–, così composti:

Materiale sostituzione

cancello d’entrata fr. 535.–

Sostituzione

cancello d’entrata fr. 12'663.–

Assicurazione

RC fr. 74.–

Assicurazione

per stabili fr. 938.–

Assicurazione

per mobilio domestico fr. 498.–

Assicurazione

protezione giuridica fr. 284.–

Totale fr. 14'992.–

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 20 aprile 2016,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, rispetto alla dichiarazione presentata,

ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella limitata misura

di fr. 2'132.–, con la seguente motivazione:

Concessa la deduzione

forfettaria in quanto superiore alle spese effettive deducibili residue: infatti

tutte le spese legate al nuovo cancello non sono deducibili in quanto solo le

spese inerenti l’oggetto che genera reddito (immobile) son deducibili.

C. I coniugi impugnavano

la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2016, lamentando la mancata

deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione di fr. 14'992.–,

così come indicate nella dichiarazione d’imposta. I reclamanti sottolineavano

in particolare che “il cancello è una componente di sicurezza e fa parte

dell’immobile, come lo fa una porta d’entrata”, rinviando poi alla Circolare n.

7/2010 della Divisione delle contribuzioni, e meglio al punto 10 dell’allegato,

che “prevede per la sostituzione del cancello una deduzione del 100%”.

D. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 4 maggio 2016, respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

Secondo la più recente

giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello

(sentenza 80.2014.215/216 del 7 maggio 2015), in caso d’imposizione del mero

valore locativo dell’abitazione, sono soltanto deducibili le spese di

manutenzione delle parti dell’immobile che si riflettono nel valore locativo

imposto e, viceversa, venendo a mancare il nesso causale fra reddito imposto e

spesa di manutenzione, non sono da dedurre le spese di quelle parti dell’immobile

che non contribuiscono a formare il valore locativo imposto. In altre parole

sono da dedurre le spese di manutenzione inerenti l’edificio abitativo e le

spese di manutenzione degli altri edifici e delle altre parti dell’immobile a

condizione che per loro sia imposto un valore locativo aggiuntivo o a

condizione che essi stessi permettano la redditività degli edifici per i quali

è calcolato un valore locativo, come ad esempio può valere per i muri esterni

di sostegno di una casa.

La

nuova giurisprudenza della Camera di diritto tributario ha modificato la prassi

applicata dagli uffici circondariali di tassazione nella determinazione delle

spese deducibili dal reddito degli immobili.

In

simili condizioni non si può concludere che il cancello d’entrata sia determinante

per consentire la redditività dell’edificio abitativo di cui al sub. A del fondo

__________ di __________, per il quale è imposto il valore locativo in ragione

di Fr. 10'657.–. Il giudizio è perciò che la deduzione delle spese per la sua

sostituzione debba essere esclusa, come giustamente stabilito nella decisione

di tassazione base. La deduzione forfettaria ammessa è confermata.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la

deduzione di tutte le spese di manutenzione dichiarate, nella misura di fr.

14'992.–. Ripropongono le argomentazioni sollevate in sede di reclamo,

escludendo inoltre un’applicazione della sentenza citata dall’Ufficio di

tassazione, il cancello non potendo essere definito una costruzione accessoria

all’edificio abitativo.

F. All’udienza del 18

maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello

preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni

anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che l’applicazione

della Circolare n. 7/2010 giustificherebbe una deduzione totale dei costi

dichiarati, aggiungendo poi che la decisione negativa è da ricondurre ad

un’interpretazione della sentenza del 7 maggio 2015 in seguito alla quale su certi

aspetti la circolare è stata ritenuta contraria alla legge.

Diritto

1. 1.1

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi. Analoga disposizione esiste a livello

cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese

di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Malgrado i Cantoni

avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a

dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni

federali (art. 72j cpv.1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tuttora

provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà

di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010,

come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile

2011.

1.2.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

1.3.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di un imposizione complessiva, stabilita dal Consiglio

federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta

cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva

ammonta:

Ø

al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo

se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni

prima;

Ø

al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo

se, all’inizio del periodo fiscale l’immobile ha più di 10 anni.

(cfr. art. 2 cpv. 1 del

regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 dell’ordinanza

federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato

in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

Considerandi

2.

2.1

Nella dichiarazione

d’imposta, come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto in deduzione,

a titolo di spese di manutenzione e gestione, l’importo complessivo di fr.

14'992.–, così composto:

Materiale sostituzione

cancello d’entrata fr. 535.–

Sostituzione

cancello d’entrata fr. 12'663.–

Assicurazione

RC, incl. casa fr. 74.–

Assicurazione

per stabili fr. 938.–

Assicurazione

per mobilio domestico fr. 498.–

Assicurazione

protezione giuridica fr. 284.–

L’Ufficio

di tassazione, per contro, ha concesso unicamente la deduzione forfettaria del

20% del valore locativo (fr. 2'132.–). Insede di udienza, l’autorità ha

spiegato di essersi fondata sulla citata sentenza di questa Camera (CDT n.

80.2014

/216 del 7 maggio 2015), che ha considerato quale cambiamento di

giurisprudenza, giungendo alla conclusione che la Circolare n. 7/2010 della Divisione

delle contribuzioni era su taluni aspetti contraria alla legge, segnatamente

con riguardo alle spese di sostituzione dei cancelli esterni.

2.2

Tanto le autorità

amministrative quanto quelle giudiziarie possono modificare la loro prassi o la

loro giurisprudenza. L’amministrazione, in particolare, deve procedere ad un cambiamento

di prassi quando verifica che fino a tale momento il diritto è stato applicato

in modo scorretto o che una diversa applicazione del diritto corrisponderebbe

meglio al senso della legge o a delle circostanze che si sono evolute. Se il

cambiamento è giustificato, esso non entra in contraddizione né con il

principio della certezza del diritto né con quello della parità di trattamento,

anche se ogni modifica nell’applicazione del diritto provoca inevitabilmente

una differenza nel trattamento tra i casi passati e quelli nuovi (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale, p. es. DTF 125 II 152

consid. 4c/aa).

Anche un cambiamento

di giurisprudenza non contravviene alla certezza del diritto, al diritto alla

tutela della buona fede ed al divieto di arbitrio, se si fonda su ragioni

obiettive, come una conoscenza più esatta e completa dell’intenzione del

legislatore, l’evoluzione delle circostanze esteriori, un cambiamento di concezione

giuridica o l’evoluzione dei costumi. In linea di principio, una nuova giurisprudenza

si deve applicare subito ed alle cause pendenti al momento in cui è adottata

(DTF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).

2.3

Sennonché,

la citata sentenza del 7 maggio 2015 non ha apportato alcun cambiamento di

giurisprudenza.

La particolarità del caso

era rappresentata dalla circostanza che sul terreno appartenente ai ricorrenti

sorgevano due edifici distinti: oltre alla casa d’abitazione vi si trovava

infatti un piccolo rustico, che costituiva un subalterno distinto (contrassegnato

dalla lettera B) nel Registro fondiario e che a detta dei ricorrenti fungeva da

ripostiglio per gli attrezzi del giardino e le biciclette.

Ora, secondo una

giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il

conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare

può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul

quale vieneintrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del

valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre

1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).

Dagli atti dell’Ufficio di

tassazione, e da quelli dell’Ufficio di stima allegati ai primi, risultava

chiaramente che il rustico sub. B non era stato considerato ai fini del calcolo

del valore locativo imponibile, e quindi del reddito conseguito dai ricorrenti,

con la conseguenza che il nesso causale tra reddito imponibile e spesa di

manutenzione veniva a mancare.

Nella sentenza del 7

maggio 2015 è stato anche sottolineato che, non essendovi né acqua né luce, il

rustico in questione non adempiva del resto i requisiti minimi di abitabilità

ed era giustificato, almeno nell’ottica dell’Ufficio di stima, lo stralcio dal

calcolo del valore di reddito della sostanza immobiliare (TE del 7 agosto 2012

n. 40.2012.1, consid. 11) e, conseguentemente, dal calcolo del valore locativo.

Di conseguenza, la Camera

di diritto tributario ha ritenuto legittima la decisione dell’Ufficio di

tassazione, che aveva negato la deduzione dal reddito imponibile dei costi per

la riparazione del tetto dell’edificio.

In nessun passaggio della

motivazione della sentenza si lascia intendere che potesse trattarsi di un

cambiamento di giurisprudenza.

Il caso qui in esame non

è, in ogni caso, assimilabile a quello appena evocato. Il cancello, che è stato

oggetto dei lavori in discussione, non rappresenta un subalterno a sé stante,

come potrebbe esserlo un edificio indipendente. Si deve peraltro ritenere

usuale che la proprietà immobiliare sia recintata rispetto ai fondi confinanti

ed alla strada pubblica e che, di conseguenza, sia resa accessibile dalla posa

di un cancello.

3.

3.1.

All’udienza tenutasi il 18

maggio 2016, i ricorrenti hanno presentato alcune fotografie del cancello

preesistente, sottolineando che lo stesso era stato automatizzato già da alcuni

anni. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, ha riconosciuto che, facendo astrazione

dal pretesto cambiamento di giurisprudenza, si giustificherebbe, in

applicazione della Circolare n. 7 del 2010, una deduzione integrale dei costi

di sostituzione del cancello.

3.2

In caso di imposizione del

valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso,

vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in caso di locazione,

rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero venire accollate

all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in senso tecnico e di

assicurazione, non invece le spese di gestione e di amministrazione (cfr.

Circolare cit., cifra 5.4).

3.3

Nella fattispecie, così

come riconosciuto anche dall’autorità di tassazione in sede di udienza, sono

anzitutto deducibili i costi di sostituzione del cancello d’entrata, ammontanti

a fr. 13'198.– (cfr. punto 10 dell’allegato alla Circolare cit.). Deducibile è

inoltre il premio dell’assicurazione dello stabile di complessivi fr. 938.–

(cfr. conteggio del 22 aprile 2015 della __________ SA).

Non sono invece deducibili

gli ulteriori premi di, rispettivamente, fr. 74.– (riferito a una non meglio

precisata assicurazione di responsabilità civile), fr. 498.– (riferito

all’assicurazione sulla mobilia domestica) e fr. 284.– (riferito

all’assicurazione di protezione giuridica). È qui appena il caso di ricordare

che tali premi non potrebbero essere addebitati all’inquilino, poiché non

rappresentano delle prestazioni che il locatore fornisce al proprio inquilino

in relazione all’uso dell’ente locato. Si tratta di protezioni assicurative

intese a proteggere l’immobile e il suo proprietario, indipendentemente

dall’inquilino il quale direttamente non ne trae alcun vantaggio (cfr.

Circolare cit., cifra 3 e 5.4).

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo del 4 maggio 2016

è riformata nel senso che le spese di gestione e manutenzione degli immobili

sono ammesse nella misura di fr. 14'136.–.

Visto l’esito del gravame,

ampiamente favorevole ai ricorrenti, non si prelevano né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è riformata nel senso che

le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono ammesse nella misura di

fr. 14'136.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: