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Decisione

80.2016.113

Deduzioni: spese per disabilità, persona degente in casa per anziani, non anche deduzione per aiuti domiciliari, badante

31 maggio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (__________),

vedova, è degente presso la Casa di riposo __________, __________, con un

alloggio privato a sua disposizione ubicato in Via __________ a __________

(cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014; cfr. anche il sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone Ticino).

Nella dichiarazione fiscale

2014, la contribuente – per quanto qui interessa – ha chiesto in deduzione

spese per disabilità, segnatamente "spese per aiuti domiciliari" per

un ammontare di fr. 57'840.-- e "spese di cura per degenti in casa per

anziani (persone sole con alloggio privato a loro disposizione)" pari a

fr. 26'604.-- (cfr. modulo 6.1 dell’incarto fiscale 2014).

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24 febbraio 2016, l’RS 1 ha negato la

postulata deduzione per "spese per aiuti domiciliari" di complessivi

fr. 57'840.--, con la seguente motivazione:

La contribuente è ricoverata in casa per anziani. Non si ritiene che lo

stipendio di una badante privata all’interno di questa struttura possa essere

consona alla nozione di spesa di disabilità. Stipendio della badante non

ammesso in deduzione.

C. La contribuente, per

il tramite del suo allora rappresentante __________, ha impugnato la suddetta

decisione, con reclamo del 24 marzo 2016, nel quale ha precisato che RI 1

soffrirebbe di una "patologia psichiatrica (forti ansie), con esigenza di

presenza costante di una persona che le dia supporto regolare tutti i giorni

della settimana". Ha inoltre asserito che in mancanza di tale supporto quest’ultima

"avrebbe degli scompensi psichiatrici non gestibili" da necessitare

un ricovero in clinica psichiatrica. A suo dire, il personale presso la casa di

riposo non sarebbe in grado di fornirle le cure necessarie. A sostegno della

sua tesi ha prodotto copia un certificato medico rilasciato il 21 marzo 2016

dal dr. med. __________, medico FMH specializzata in psichiatria e psicoterapia

S.T.C.C, a favore di RI 1, da cui risulta quanto segue:

Si

certifica per la paziente a margine che le esigenze date dalla patologia

psichiatrica rendono necessaria la presenza di una badante quotidiana in

aggiunta alla Casa Anziani.

D. L’autorità di

tassazione, con decisione dopo reclamo del 20 aprile 2016, ha respinto il

gravame, così motivata:

Come

indicato al rappresentante __________ nel colloquio dell’8 aprile 2016, il

giudizio dell’ufficio di tassazione è che non si giustifichi la deduzione

supplementare delle spese per una badante in aggiunta alle spese già ammesse

per la degenza annua presso una casa per anziani medicalizzata. Il giudizio è

che simili spese appartengano primariamente al tenore sociale della

contribuente e che perciò costituiscano spese di mantenimento non deducibili.

In simili condizioni il reclamo è da respingere.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo

patrocinatore avv. RA 1, postula – in accoglimento del gravame – che le

decisioni di tassazione dopo reclamo del 20 aprile 2016 (IC e IFD 2014) "sono

modificate nel senso che è concessa alla voce 20.2 “Spese per disabilità” una

deduzione complessiva di CHF 84'444.–". Evidenzia in particolare che l’insorgente

sarebbe dapprima stata degente, per un lungo periodo, presso cliniche

psichiatriche (Clinica __________ e Clinica __________) e poi sarebbe stata

trasferita, agli inizi del mese di ottobre 2012, presso la Casa di Riposo __________,

ove soggiorna tuttora. Adduce che la patologia da cui è affetta RI 1 "contraddistinta

da forti ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata

solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc

continuamente al suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere

offerta dalla Casa anziani che con i suoi limiti mezzi deve occuparsi degli

altri numerosi ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un

tempo limitato". Per questo motivo la ricorrente, sin da subito, "è

stata affiancata da una badante con le relative spese a carico suo. L’alternativa

sarebbe stata quella del ricovero in una clinica psichiatrica per un tempo

molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo carico e da

lei non sopportabili". Evidenzia inoltre che "la presenza di una

badante è motivata esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e

non da scelte di tenore sociale, …". Richiama infine la circolare 9/2005

della Divisione delle contribuzioni “Deduzione delle spese di malattia,

infortunio e per disabilità”".

F. Nelle proprie osservazioni

del 25 maggio 2016, l’RS 1 ritiene che "una badante non può offrire cure

specialistiche e intensive per risolvere i problemi d’ansia della contribuente.

Si reputa che la badante possa offrire solo un sostegno e un supporto di

accompagnamento durante la giornata, che in qualche maniera può essere anche

utile per attenuare la solitudine che una persona fragile può trovarsi a

soffrire in una casa anziani. Le mansioni di una badante non possono sostituire

le cure infermieristiche che la casa anziani medicalizzata offre alle persone

degenti. Il giudizio è che la badante dà un supporto personalizzato e non

condiviso con altri degenti e può essere di sicuro giovamento per la

contribuente. Lo stesso varrebbe però per tutti i degenti di una casa anziani".

Ribadisce che la presenza di una badante sarebbe "una spesa di lusso che

la contribuente può permettersi siccome persona agiata". Rileva che

cliniche specializzate offrono delle cure "per risolvere i problemi psichici

di ansia della contribuente". Dette spese sarebbero qualificabili come

spese di malattia, e non di disabilità, e in quanto tali possono essere

rimborsate dalle Casse malati in base alla LAMal e alla LCA.

G. Con scritto del 27

marzo 2017, questa Corte ha comunicato all’avv. RA 1 di necessitare ulteriori

informazioni/ulteriore documentazione per potersi esprimere sulla postulata

deduzione dell’importo complessivo di fr. 84'444.-- a titolo di spese di

disabilità. Con risposta del 27 aprile 2017, il rappresentante della ricorrente

ha in particolare prodotto uno scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________,

direttrice della Casa di riposo __________, e un certificato medico rilasciato il

26 aprile 2017 dal dr. med. __________, di cui si dirà, laddove necessario, in

corso di motivazione.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 9 cpv. 2

lett. hbis LAID (in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi

imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle

persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis)

al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente

medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia e

infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione

alcuna franchigia (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 160 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 144).

L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis

LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come

l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).

Il presupposto soggettivo

(persona disabile) risulta direttamente dall’art. 2 cpv. 1 LDis (decisione TF n.

2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.). Secondo tale disposizione è considerata

disabile la persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica

prevedibilmente persistente che la rende difficile o le impedisce di compiere

attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi,

di seguire una formazione e un perfezionamento e di esercitare un’attività

lucrativa. Una disabilità è considerata persistente se rende difficile o

impedisce da almeno un anno il compimento delle attività ordinarie della vita

quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno

un anno.

Sono considerate in ogni

caso persone disabili:

·

le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge

federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);

·

le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai

sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26

della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni

(LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992

sull’assicurazione militare (LAM);

·

le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli

artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;

·

le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a

beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai

sessanta minuti al giorno [Circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 6 e 7; Circolare n. 9/2005 del

gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 12 e 13].

Le persone che non rientrano

in nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se

la loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da un’attestazione

medica [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11

del 31 agosto 2005, p. 7; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione

delle contribuzioni, p. 13].

Per quanto concerne, per

contro, gli elementi oggettivi (spese per disabilità), la legge non contiene

una descrizione più dettagliata. A questo scopo l’AFC ha emanato un’ordinanza

amministrativa. La Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

(AFC) n. 11 del 31 agosto 2005 alla cifra 4.2. prevede quanto segue:

Si

considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale)

come conseguenza di una disabilità ai sensi del numero 4.1. e non costituiscono

né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Rientrano nelle spese

di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni

personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento,

l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti. Le spese che

superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono

unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente

onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da

competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere dedotte (decisione

TF n.2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.).

Ai fini della deduzione

fiscale devono dunque essere realizzati cumulativamente i seguenti presupposti:

·

la persona, per la quale viene fatta valere la

deduzione, deve essere disabile;

·

le spese fatte valere in deduzione devono essere

una conseguenza diretta della disabilità (causalità adeguata);

·

le spese non costituiscono né spese di mantenimento

ordinario né costi di lusso;

·

le spese devono essere (di regola) state sostenute nel

periodo fiscale in cui si chiede la deduzione;

·

le spese devono essere state sopportate dallo

stesso contribuente

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 162 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 146).

L’ammontare della

deduzione ammessa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis

LIFD non dipende dal reddito e dal patrimonio della persona interessata

(decisione TF n.2C_479/2016 e 2C_480/2016 del 12 gennaio 2017, consid. 3.7. e

riferimenti).

1.2.

Quali spese per soggiorni in istituti e soggiorni per

collocamento temporaneo sono deducibili le spese, le tasse e gli emolumenti per

il soggiorno in un istituto per disabili o in una casa per anziani e di cura.

Lo stesso dicasi delle spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili

istituti o in case per anziani per disabili. Tali spese vanno però diminuite

dell’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento ordinario

nell’economia domestica. Le spese di mantenimento ordinario sono calcolate

secondo le direttive concernenti il calcolo del minimo vitale ai sensi

dell’art. 93 LEF oppure secondo le corrispondenti direttive cantonali. Se il

soggiorno non è dovuto a disabilità, le spese di soggiorno in una casa per

anziani non possono invece essere dedotte [Circolare dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5 e 8; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 32u ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 156, 168 e 171 ad art. 33 LIFD]. In effetti, le spese di soggiorno delle

persone che risiedono presso le case per anziani, senza indicazione medica, con

un onere giornaliero di cura e di assistenza inferiore a sessanta minuti,

costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili.

Le spese di cura fatturate separatamente sono nondimeno deducibili come spese

di malattia [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5].

1.3.

Per il Canton Ticino, secondo la circolare n. 9/2005

del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni (p. 11 e 19), i disabili i

quali soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani, il cui

stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre la

quota di retta giornaliera pagata all’istituto o alla casa per anziani che

supera le spese di mantenimento a casa propria secondo le direttive concernenti

il minimo vitale a norma dell’art. 93 LEF. La quota di retta non deducibile

fiscalmente comprende, oltre alla spesa per il sostentamento, anche quelle per

l’alloggio (quando quest’ultimo non è più a disposizione dell’ospite

ricoverato). Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi

degli ospiti che richiedono cure superiori a sessanta minuti al giorno;

trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi

invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si

fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va

normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla

disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa

per anziani: considerato come si parte dal presupposto che i residenti in case

per anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi

risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali

istituti costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono

deducibili (soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili

come spese di malattia).

È in particolare

deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, fr.

22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese) se non hanno più alloggio

privato oppure se questo è dato in locazione a terzi; fr. 13’200.-- all’anno

(pari a fr. 1'100.-- al mese) se, queste, mantengono a propria disposizione

anche l’alloggio privato (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione

delle contribuzioni, p. 19; cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).

Considerandi

2.

Tornando al caso in

esame, occorre dunque stabilire se, nel periodo fiscale litigioso, a titolo di

spese di disabilità, può essere ammessa, oltre alla deduzione di fr. 26'604.--

per spese di cura per degenti in casa per anziani [persone sole con alloggio

privato a disposizione (cfr. modulo 6.1 della dichiarazione d’imposta 2014)], riconosciuta

dall’RS 1, anche l’importo di fr. 57'840.-- per "spese per aiuti

domiciliari", poiché l’insorgente necessiterebbe, per motivi medici, la

presenza di una badante presso la casa per anziani ove risiede.

2.1

L’avv. RA 1 afferma in questa

sede che se "a prima vista può sembrare singolare che una persona ospite

di una casa anziani faccia capo pure a una badante ad un esame più approfondito

si deve riconoscere che si tratta di un bisogno medico connesso con la

patologia di natura psichiatrica che la affligge". Sostiene, come detto, che

RI 1 avrebbe "avuto una lunga degenza in cliniche psichiatriche (dapprima

Clinica __________ a __________ e in seguito Clinica __________ a __________)

prima di essere trasferita a inizio ottobre 2012 alla Casa di riposo __________

__________ dove soggiorna tutt’oggi. La sua patologia contraddistinta da forti

ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata solo a

condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc continuamente al

suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere offerta dalla

Casa anziani che con i suoi limitati mezzi deve occuparsi degli altri numerosi

ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un tempo limitato.

Pertanto, sin dal suo primo giorno di residenza alla Casa anziani __________ __________

la contribuente è stata affiancata da una badante con relative spese a carico

suo. L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in clinica psichiatrica

per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo

carico e da lei non sopportabili". Tale scelta sarebbe "motivata

esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e non da scelte di

tenore sociale, come indica a torto l’Ufficio circondariale di tassazione".

Dagli atti dell’incarto

fiscale 2014 risulta unicamente che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2014.

e il 31 dicembre 2014, l’insorgente ha assunto alle sue dipendenze due badanti

(__________e __________). Di conseguenza, con scritto del 27 marzo 2017, questa

Camera ha chiesto delucidazioni in merito all’avv. RA 1, segnatamente:

uno scritto rilasciato dal responsabile/direttore della Casa anziani __________

__________, __________, in cui viene spiegato brevemente quali cure offre, in

generale, la citata struttura, ove è degente RI 1, al beneficio di un assegno

per grandi invalidi dell’AVS (di grado medio?). Occorre inoltre sapere dal

responsabile/direttore, per quali motivi il personale a disposizione della

predetta casa, nel periodo fiscale litigioso, non aveva potuto (sufficientemente)

occuparsi di RI 1, in quanto affetta da una (non meglio precisata) “patologia

psichiatrica” che rende “necessaria la presenza di una badante quotidiana in

aggiunta alla Casa Anziani” (doc. 2, copia certificato medico del 21 marzo 2016

annesso al ricorso del 20 maggio 2016), patologia asseritamente

“contraddistinta da forti ansie” (ricorso del 20 maggio 2016, p. 3). Ci si

chiede infine se una dipendente della Casa anziani non avrebbe potuto

sostituire la badante (in caso affermativo, indicare l’ammontare di eventuali

costi aggiuntivi).

La Casa per anziani ha al

riguardo risposto quanto segue:

(…) Siamo una fondazione di diritto privato che adempie dal __________

gli scopi prefissi operando quale Casa Anziani. Deteniamo una autorizzazione ad

esercitare dall’ufficio del medico cantonale per __________ posti letto. Le

prestazioni da noi erogate sono quelle previste dal catalogo dei servizi e

delle prestazioni edizione 2005 allegato, parte vincolante del contratto di

prestazione che ci lega al Cantone Ticino dal 2011 (a disposizione qualora

fosse necessario).

Senza alcuna competenza medica, ma con esperienza di direzione

pluriennale nel settore possiamo affermare che la presenza quotidiana della

badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un elemento stabilizzatore del

suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto l’affliggono. Non vi è

struttura per anziani nel Cantone Ticino che possa offrire delle prestazioni

personalizzate necessarie alla residente in esame (…) (cfr. doc. 1

annesso allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Sempre con scritto del

27.

marzo 2017, questa Corte ha inoltre chiesto al rappresentante

dell’insorgente le seguenti informazioni:

In sede di ricorso lei afferma in particolare che RI 1 “sin dal suo

primo giorno in residenza alla Casa anziani __________ __________ …è stata

affiancata da una badante con relative spese a suo carico” (ricorso del 20

maggio 2016, p. 3). Dagli atti emerge unicamente che la stessa, nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, ha assunto due badanti (__________e

__________). Occorre dunque sapere, nel dettaglio, quali mansioni quotidiane

(sull’arco delle ventiquattro ore) gli stessi hanno svolto in quel periodo,

come badante, a favore di RI 1 presso la Casa anziani __________ __________, e

quali cure particolari sono state da loro prestate in relazione alla (non

meglio precisata) “patologia psichiatrica”, in sostituzione del personale della

citata casa. In merito a ciò, l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato

medico allestito il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________, medico FMH

psichiatria e psicoterapia S.I.T.C.C., che esercita la sua attività presso il __________

di __________, e che ha attestato quanto segue:

Si certifica che la paziente a margine, in mia cura, soffre di una sindrome depressiva cronicizzata con

riacutizzazioni periodiche e di un disturbo di comportamento alimentare del

tipo anoressia/bulimia nervosa. Per motivi di ordine medico e psicologico, ha

avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle cure della Casa anziani __________,

della presenza di una badante, che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte

della giornata. La paziente necessita in particolare nei periodi di

riacutizzazione di uno stretto monitoraggio e stimolazione delle capacità

residue al fine di ridurre i comportamenti alimentari a rischio e arginare le

situazioni di crisi. La presenza della badante ha notevolmente facilitato la

gestione della patologia psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di

evitare il peggioramento del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in

ambito psichiatrico stazionario (cfr. doc. 2 annesso allo scritto del 27

aprile 2017 dell’avv. RA 1).

2.2

È pacifico e incontestato che

RI 1 sia qualificabile come persona disabile, ritenuto come quest’ultima, nel

periodo fiscale litigioso, era degente presso la Casa di __________ __________

di __________, ove ha indubbiamente avuto bisogno di cure superiori ai sessanta

minuti al giorno (circostanza deducibile dallo scritto del 24 aprile 2017

dell’avv. __________ __________ e dal certificato medico del 26 aprile 2017

rilasciato dal dr. med. __________ __________ __________ di cui si è detto

poc’anzi). Inoltre la stessa, durante l’anno 2014, ha beneficiato di un assegno

per grande invalido (dell’ammontare di fr. 585.-- mensili, dunque verosimilmente

di grado medio, cfr., al proposito, copia delle fatture della Casa di riposo __________

allegato al modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).

2.3

Le spese postulate in

deduzione, ovverossia fr. 57'840.-- sostenute, a dire dell’insorgente, per "spese

per aiuti domiciliari" riguardo ai due badanti (__________e __________) assunti

alle sue dipendenze dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono state

sopportate e saldate da quest’ultima personalmente nel periodo fiscale litigioso

(circostanza che emerge dalle fatture allegate al modulo 6.1. della

dichiarazione fiscale 2014).

2.4

Le spese per disabili, come

visto in precedenza, per essere fiscalmente deducibili, insorgono come conseguenza

diretta di una disabilità (causalità adeguata) ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis

(decisione TF n.2C_479/2016 e n. 2C_480/216 del 12 gennaio 2017, consid. 3.4.;

decisione TF n.2C_130/2012 e n.2C_131/2012 del 9 maggio 2012, consid. 5.). Le

spese utili ("zweckmässig"), ma non strettamente necessarie, non sono

dunque deducibili (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 167 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 151).

Tali spese non possono inoltre

costituire né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso (Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea

2017, n. 32q ad art. 33 LIFD e rif.). Le spese di mantenimento ordinario sono

quelle spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali (le spese

usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo

libero e i divertimenti). Le spese che superano l’ambito delle misure usuali e

indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o

che sono particolarmente onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia

a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere

dedotte [decisione TF n.2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto

2005, cifra 4.2.].

In casu, la

presenza verosimilmente a turni, durante l’anno 2014, di __________ e __________,

i due badanti che si sarebbero occupati personalmente di RI 1 presso la Casa di

riposo __________, ha certamente giovato a quest’ultima (circostanza che

risulta sia dallo scritto del 24 aprile 2017 della direttrice del citato

istituto, sia dal certificato medico rilasciato il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________

di cui si è detto sopra).

Ciononostante, a giudizio

di questa Camera, le spese sostenute da RI 1 in relazione ai due badanti [che

di regola assistono a domicilio un anziano o un malato (www.sapere.it)], sono

spese utili, ma non strettamente necessarie e come tali non deducibili.

In primo luogo, non è d’uso

avere a disposizione una badante che si occupi di un solo ospite presso una

casa per anziani, essendo quest’ultima, tra l’altro, "una struttura

residenziale medicalizzata per anziani parzialmente o totalmente non

autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza e sostegno in un

ambiente protetto e comunitario" con "un servizio a carattere

permanente o temporaneo destinato alle persone domiciliate nel Cantone d’età

superiore ai 60 anni, per le quali non sia possibile o indicata l’assistenza e

cura a domicilio", come lo è la Casa di riposo __________, attiva quale

Casa per anziani su autorizzazione dell’Ufficio del medico cantonale e le cui

prestazioni erogate sono sancite dal catalogo dei servizi e delle prestazioni (cfr.

scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________ e catalogo dei servizi e delle

prestazioni, allegati allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Ne

discende che tali spese postulate in deduzione, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, superano l’ambito delle misure usuali e

indispensabili.

In secondo luogo, non è

stato precisato (nonostante esplicita richiesta da parte di questa Camera con

scritto del 27 marzo 2017) quali mansioni quotidiane (sull’arco delle 24 ore) hanno

svolto, nel periodo fiscale litigioso, i due dipendenti assunti da RI 1 con

l’incarico di badanti (la cui formazione è peraltro ignota a questa Corte) e

quali cure hanno concretamente prestato all’insorgente che soffrirebbe comunque

"di una sindrome depressiva cronicizzata con riacutizzazioni periodiche e

di un disturbo di comportamento alimentare del tipo anoressia/bulimia

nervosa", in aggiunta al personale della Casa di riposo __________. Ciò

posto, e visti in particolare il contenuto dello scritto del 24 aprile 2017

della Casa di riposo __________ ["Senza alcuna competenza medica, ma con

esperienza di direzione pluriennale nel settore possiamo affermare che la

presenza quotidiana della badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un

elemento stabilizzatore del suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto

l’affliggono"] e il certificato medico del 26 aprile 2017 ["Per motivi

di ordine medico e psicologico, ha avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle

cure della Casa anziani __________ __________, della presenza di una badante,

che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte della giornata. La paziente

necessita in particolare nei periodi di riacutizzazione di uno stretto

monitoraggio e stimolazione delle capacità residue al fine di ridurre i

comportamenti alimentari a rischio e arginare le situazioni di crisi. La

presenza della badante ha notevolmente facilitato la gestione della patologia

psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di evitare il peggioramento

del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in ambito psichiatrico

stazionario"] e tenuto inoltre conto della ripartizione dell’onere della

prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), non appare comprovato che RI

1.

abbia bisogno di cure ininterrotte da parte di una badante: di conseguenza tali

spese, in aggiunta alle cure e alle prestazioni fornite dalla Casa di riposo __________,

pur essendo utili all’insorgente, non possono essere considerate strettamente

necessarie e non possono essere poste in deduzione, non essendo sorte come una

conseguenza diretta della sua invalidità.

Il fatto che, secondo il

dr. med. __________, RI 1 richiede, oltre alle cure che vengono proposte dalla

Casa di riposo, anche la presenza di una badante, porterebbe a concludere invero

che quest’ultima non risiede in una struttura idonea rispetto alle patologie di

cui soffre. A comprova di ciò, il suo rappresentante ha ammesso che "la

sua patologia … poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata

solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc

continuamente a suo fianco". Inoltre la direttrice della Casa di riposo __________

ha affermato che non vi sarebbe "struttura per anziani nel Cantone Ticino

che possa offrire delle prestazioni personalizzate necessarie alla residente in

esame".

L’argomentazione dell’avv.

RA 1 secondo cui "L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in una

clinica psichiatrica per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese

ancora più elevate a suo carico e da lei non sopportabili", in assenza di

prove atte a corroborare la sua tesi e in considerazione anche della

ripartizione dell’onere della prova, è e resta una mera affermazione di parte. Giova

al proposito rilevare che l’RS 1 ha evidenziato che "cure per risolvere i

problemi psichici di ansia della contribuente sono offerte da cliniche

specialistiche. Le spese di soggiorno in cliniche psichiatriche sono spese di

malattia – non di disabilità – e sono oggetto di rimborso da parte delle casse

malati nell’ambito della LAMal e LCA". Una persona disabile può essere

contestualmente (e transitoriamente) anche ammalata e beneficiare della

deduzione sia per spese di malattia (con franchigia fiscale), sia per spese per

disabilità (senza franchigia fiscale), perlomeno nei casi in cui la malattia

non è causata dallo stato di disabilità (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006

della Divisione delle contribuzioni, p. 3 e 4).

A titolo abbondanziale va

rilevato che sono deducibili le "spese per aiuti domiciliari" rese indispensabili

dalla disabilità. Occorre al riguardo presentare un certificato medico da cui

risulta quali attività domestiche non possono più essere esercitate dal

contribuente senza aiuto a seguito della disabilità [Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto

2005, p. 8; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle

contribuzioni, p. 15 e 16]. Considerato come RI 1 risiede in una casa per

anziani, essa – nonostante abbia un alloggio privato a disposizione (di cui non

è dato sapere se viene utilizzato) – non deve più occuparsi di attività

domestiche, poiché tali mansioni vengono svolte dal personale della Casa di

riposo.

3.

Per tutti i motivi

che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: