80.2016.113
Deduzioni: spese per disabilità, persona degente in casa per anziani, non anche deduzione per aiuti domiciliari, badante
31 maggio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.113
80.2016.114
Lugano
31 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 maggio 2016 contro la decisione del 20 aprile 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. RI 1 (__________),
vedova, è degente presso la Casa di riposo __________, __________, con un
alloggio privato a sua disposizione ubicato in Via __________ a __________
(cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014; cfr. anche il sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone Ticino).
Nella dichiarazione fiscale
2014, la contribuente – per quanto qui interessa – ha chiesto in deduzione
spese per disabilità, segnatamente "spese per aiuti domiciliari" per
un ammontare di fr. 57'840.-- e "spese di cura per degenti in casa per
anziani (persone sole con alloggio privato a loro disposizione)" pari a
fr. 26'604.-- (cfr. modulo 6.1 dell’incarto fiscale 2014).
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24 febbraio 2016, l’RS 1 ha negato la
postulata deduzione per "spese per aiuti domiciliari" di complessivi
fr. 57'840.--, con la seguente motivazione:
La contribuente è ricoverata in casa per anziani. Non si ritiene che lo
stipendio di una badante privata all’interno di questa struttura possa essere
consona alla nozione di spesa di disabilità. Stipendio della badante non
ammesso in deduzione.
C. La contribuente, per
il tramite del suo allora rappresentante __________, ha impugnato la suddetta
decisione, con reclamo del 24 marzo 2016, nel quale ha precisato che RI 1
soffrirebbe di una "patologia psichiatrica (forti ansie), con esigenza di
presenza costante di una persona che le dia supporto regolare tutti i giorni
della settimana". Ha inoltre asserito che in mancanza di tale supporto quest’ultima
"avrebbe degli scompensi psichiatrici non gestibili" da necessitare
un ricovero in clinica psichiatrica. A suo dire, il personale presso la casa di
riposo non sarebbe in grado di fornirle le cure necessarie. A sostegno della
sua tesi ha prodotto copia un certificato medico rilasciato il 21 marzo 2016
dal dr. med. __________, medico FMH specializzata in psichiatria e psicoterapia
S.T.C.C, a favore di RI 1, da cui risulta quanto segue:
Si
certifica per la paziente a margine che le esigenze date dalla patologia
psichiatrica rendono necessaria la presenza di una badante quotidiana in
aggiunta alla Casa Anziani.
D. L’autorità di
tassazione, con decisione dopo reclamo del 20 aprile 2016, ha respinto il
gravame, così motivata:
Come
indicato al rappresentante __________ nel colloquio dell’8 aprile 2016, il
giudizio dell’ufficio di tassazione è che non si giustifichi la deduzione
supplementare delle spese per una badante in aggiunta alle spese già ammesse
per la degenza annua presso una casa per anziani medicalizzata. Il giudizio è
che simili spese appartengano primariamente al tenore sociale della
contribuente e che perciò costituiscano spese di mantenimento non deducibili.
In simili condizioni il reclamo è da respingere.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo
patrocinatore avv. RA 1, postula – in accoglimento del gravame – che le
decisioni di tassazione dopo reclamo del 20 aprile 2016 (IC e IFD 2014) "sono
modificate nel senso che è concessa alla voce 20.2 “Spese per disabilità” una
deduzione complessiva di CHF 84'444.–". Evidenzia in particolare che l’insorgente
sarebbe dapprima stata degente, per un lungo periodo, presso cliniche
psichiatriche (Clinica __________ e Clinica __________) e poi sarebbe stata
trasferita, agli inizi del mese di ottobre 2012, presso la Casa di Riposo __________,
ove soggiorna tuttora. Adduce che la patologia da cui è affetta RI 1 "contraddistinta
da forti ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata
solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc
continuamente al suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere
offerta dalla Casa anziani che con i suoi limiti mezzi deve occuparsi degli
altri numerosi ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un
tempo limitato". Per questo motivo la ricorrente, sin da subito, "è
stata affiancata da una badante con le relative spese a carico suo. L’alternativa
sarebbe stata quella del ricovero in una clinica psichiatrica per un tempo
molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo carico e da
lei non sopportabili". Evidenzia inoltre che "la presenza di una
badante è motivata esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e
non da scelte di tenore sociale, …". Richiama infine la circolare 9/2005
della Divisione delle contribuzioni “Deduzione delle spese di malattia,
infortunio e per disabilità”".
F. Nelle proprie osservazioni
del 25 maggio 2016, l’RS 1 ritiene che "una badante non può offrire cure
specialistiche e intensive per risolvere i problemi d’ansia della contribuente.
Si reputa che la badante possa offrire solo un sostegno e un supporto di
accompagnamento durante la giornata, che in qualche maniera può essere anche
utile per attenuare la solitudine che una persona fragile può trovarsi a
soffrire in una casa anziani. Le mansioni di una badante non possono sostituire
le cure infermieristiche che la casa anziani medicalizzata offre alle persone
degenti. Il giudizio è che la badante dà un supporto personalizzato e non
condiviso con altri degenti e può essere di sicuro giovamento per la
contribuente. Lo stesso varrebbe però per tutti i degenti di una casa anziani".
Ribadisce che la presenza di una badante sarebbe "una spesa di lusso che
la contribuente può permettersi siccome persona agiata". Rileva che
cliniche specializzate offrono delle cure "per risolvere i problemi psichici
di ansia della contribuente". Dette spese sarebbero qualificabili come
spese di malattia, e non di disabilità, e in quanto tali possono essere
rimborsate dalle Casse malati in base alla LAMal e alla LCA.
G. Con scritto del 27
marzo 2017, questa Corte ha comunicato all’avv. RA 1 di necessitare ulteriori
informazioni/ulteriore documentazione per potersi esprimere sulla postulata
deduzione dell’importo complessivo di fr. 84'444.-- a titolo di spese di
disabilità. Con risposta del 27 aprile 2017, il rappresentante della ricorrente
ha in particolare prodotto uno scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________,
direttrice della Casa di riposo __________, e un certificato medico rilasciato il
26 aprile 2017 dal dr. med. __________, di cui si dirà, laddove necessario, in
corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 9 cpv. 2
lett. hbis LAID (in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi
imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle
persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis)
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia e
infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione
alcuna franchigia (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 160 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 144).
L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis
LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come
l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).
Il presupposto soggettivo
(persona disabile) risulta direttamente dall’art. 2 cpv. 1 LDis (decisione TF n.
2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.). Secondo tale disposizione è considerata
disabile la persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica
prevedibilmente persistente che la rende difficile o le impedisce di compiere
attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi,
di seguire una formazione e un perfezionamento e di esercitare un’attività
lucrativa. Una disabilità è considerata persistente se rende difficile o
impedisce da almeno un anno il compimento delle attività ordinarie della vita
quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno
un anno.
Sono considerate in ogni
caso persone disabili:
·
le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge
federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
·
le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai
sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26
della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992
sull’assicurazione militare (LAM);
·
le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli
artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;
·
le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a
beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai
sessanta minuti al giorno [Circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 6 e 7; Circolare n. 9/2005 del
gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 12 e 13].
Le persone che non rientrano
in nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se
la loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da un’attestazione
medica [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11
del 31 agosto 2005, p. 7; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione
delle contribuzioni, p. 13].
Per quanto concerne, per
contro, gli elementi oggettivi (spese per disabilità), la legge non contiene
una descrizione più dettagliata. A questo scopo l’AFC ha emanato un’ordinanza
amministrativa. La Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) n. 11 del 31 agosto 2005 alla cifra 4.2. prevede quanto segue:
Si
considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale)
come conseguenza di una disabilità ai sensi del numero 4.1. e non costituiscono
né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Rientrano nelle spese
di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni
personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento,
l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti. Le spese che
superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono
unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente
onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da
competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere dedotte (decisione
TF n.2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.).
Ai fini della deduzione
fiscale devono dunque essere realizzati cumulativamente i seguenti presupposti:
·
la persona, per la quale viene fatta valere la
deduzione, deve essere disabile;
·
le spese fatte valere in deduzione devono essere
una conseguenza diretta della disabilità (causalità adeguata);
·
le spese non costituiscono né spese di mantenimento
ordinario né costi di lusso;
·
le spese devono essere (di regola) state sostenute nel
periodo fiscale in cui si chiede la deduzione;
·
le spese devono essere state sopportate dallo
stesso contribuente
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 162 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 146).
L’ammontare della
deduzione ammessa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis
LIFD non dipende dal reddito e dal patrimonio della persona interessata
(decisione TF n.2C_479/2016 e 2C_480/2016 del 12 gennaio 2017, consid. 3.7. e
riferimenti).
1.2.
Quali spese per soggiorni in istituti e soggiorni per
collocamento temporaneo sono deducibili le spese, le tasse e gli emolumenti per
il soggiorno in un istituto per disabili o in una casa per anziani e di cura.
Lo stesso dicasi delle spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili
istituti o in case per anziani per disabili. Tali spese vanno però diminuite
dell’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento ordinario
nell’economia domestica. Le spese di mantenimento ordinario sono calcolate
secondo le direttive concernenti il calcolo del minimo vitale ai sensi
dell’art. 93 LEF oppure secondo le corrispondenti direttive cantonali. Se il
soggiorno non è dovuto a disabilità, le spese di soggiorno in una casa per
anziani non possono invece essere dedotte [Circolare dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5 e 8; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 32u ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 156, 168 e 171 ad art. 33 LIFD]. In effetti, le spese di soggiorno delle
persone che risiedono presso le case per anziani, senza indicazione medica, con
un onere giornaliero di cura e di assistenza inferiore a sessanta minuti,
costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili.
Le spese di cura fatturate separatamente sono nondimeno deducibili come spese
di malattia [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5].
1.3.
Per il Canton Ticino, secondo la circolare n. 9/2005
del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni (p. 11 e 19), i disabili i
quali soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani, il cui
stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre la
quota di retta giornaliera pagata all’istituto o alla casa per anziani che
supera le spese di mantenimento a casa propria secondo le direttive concernenti
il minimo vitale a norma dell’art. 93 LEF. La quota di retta non deducibile
fiscalmente comprende, oltre alla spesa per il sostentamento, anche quelle per
l’alloggio (quando quest’ultimo non è più a disposizione dell’ospite
ricoverato). Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi
degli ospiti che richiedono cure superiori a sessanta minuti al giorno;
trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi
invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si
fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va
normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla
disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa
per anziani: considerato come si parte dal presupposto che i residenti in case
per anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi
risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali
istituti costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono
deducibili (soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili
come spese di malattia).
È in particolare
deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, fr.
22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese) se non hanno più alloggio
privato oppure se questo è dato in locazione a terzi; fr. 13’200.-- all’anno
(pari a fr. 1'100.-- al mese) se, queste, mantengono a propria disposizione
anche l’alloggio privato (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione
delle contribuzioni, p. 19; cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).
Considerandi
2.
Tornando al caso in
esame, occorre dunque stabilire se, nel periodo fiscale litigioso, a titolo di
spese di disabilità, può essere ammessa, oltre alla deduzione di fr. 26'604.--
per spese di cura per degenti in casa per anziani [persone sole con alloggio
privato a disposizione (cfr. modulo 6.1 della dichiarazione d’imposta 2014)], riconosciuta
dall’RS 1, anche l’importo di fr. 57'840.-- per "spese per aiuti
domiciliari", poiché l’insorgente necessiterebbe, per motivi medici, la
presenza di una badante presso la casa per anziani ove risiede.
2.1
L’avv. RA 1 afferma in questa
sede che se "a prima vista può sembrare singolare che una persona ospite
di una casa anziani faccia capo pure a una badante ad un esame più approfondito
si deve riconoscere che si tratta di un bisogno medico connesso con la
patologia di natura psichiatrica che la affligge". Sostiene, come detto, che
RI 1 avrebbe "avuto una lunga degenza in cliniche psichiatriche (dapprima
Clinica __________ a __________ e in seguito Clinica __________ a __________)
prima di essere trasferita a inizio ottobre 2012 alla Casa di riposo __________
__________ dove soggiorna tutt’oggi. La sua patologia contraddistinta da forti
ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata solo a
condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc continuamente al
suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere offerta dalla
Casa anziani che con i suoi limitati mezzi deve occuparsi degli altri numerosi
ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un tempo limitato.
Pertanto, sin dal suo primo giorno di residenza alla Casa anziani __________ __________
la contribuente è stata affiancata da una badante con relative spese a carico
suo. L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in clinica psichiatrica
per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo
carico e da lei non sopportabili". Tale scelta sarebbe "motivata
esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e non da scelte di
tenore sociale, come indica a torto l’Ufficio circondariale di tassazione".
Dagli atti dell’incarto
fiscale 2014 risulta unicamente che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014.
e il 31 dicembre 2014, l’insorgente ha assunto alle sue dipendenze due badanti
(__________e __________). Di conseguenza, con scritto del 27 marzo 2017, questa
Camera ha chiesto delucidazioni in merito all’avv. RA 1, segnatamente:
uno scritto rilasciato dal responsabile/direttore della Casa anziani __________
__________, __________, in cui viene spiegato brevemente quali cure offre, in
generale, la citata struttura, ove è degente RI 1, al beneficio di un assegno
per grandi invalidi dell’AVS (di grado medio?). Occorre inoltre sapere dal
responsabile/direttore, per quali motivi il personale a disposizione della
predetta casa, nel periodo fiscale litigioso, non aveva potuto (sufficientemente)
occuparsi di RI 1, in quanto affetta da una (non meglio precisata) “patologia
psichiatrica” che rende “necessaria la presenza di una badante quotidiana in
aggiunta alla Casa Anziani” (doc. 2, copia certificato medico del 21 marzo 2016
annesso al ricorso del 20 maggio 2016), patologia asseritamente
“contraddistinta da forti ansie” (ricorso del 20 maggio 2016, p. 3). Ci si
chiede infine se una dipendente della Casa anziani non avrebbe potuto
sostituire la badante (in caso affermativo, indicare l’ammontare di eventuali
costi aggiuntivi).
La Casa per anziani ha al
riguardo risposto quanto segue:
(…) Siamo una fondazione di diritto privato che adempie dal __________
gli scopi prefissi operando quale Casa Anziani. Deteniamo una autorizzazione ad
esercitare dall’ufficio del medico cantonale per __________ posti letto. Le
prestazioni da noi erogate sono quelle previste dal catalogo dei servizi e
delle prestazioni edizione 2005 allegato, parte vincolante del contratto di
prestazione che ci lega al Cantone Ticino dal 2011 (a disposizione qualora
fosse necessario).
Senza alcuna competenza medica, ma con esperienza di direzione
pluriennale nel settore possiamo affermare che la presenza quotidiana della
badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un elemento stabilizzatore del
suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto l’affliggono. Non vi è
struttura per anziani nel Cantone Ticino che possa offrire delle prestazioni
personalizzate necessarie alla residente in esame (…) (cfr. doc. 1
annesso allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Sempre con scritto del
27.
marzo 2017, questa Corte ha inoltre chiesto al rappresentante
dell’insorgente le seguenti informazioni:
In sede di ricorso lei afferma in particolare che RI 1 “sin dal suo
primo giorno in residenza alla Casa anziani __________ __________ …è stata
affiancata da una badante con relative spese a suo carico” (ricorso del 20
maggio 2016, p. 3). Dagli atti emerge unicamente che la stessa, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, ha assunto due badanti (__________e
__________). Occorre dunque sapere, nel dettaglio, quali mansioni quotidiane
(sull’arco delle ventiquattro ore) gli stessi hanno svolto in quel periodo,
come badante, a favore di RI 1 presso la Casa anziani __________ __________, e
quali cure particolari sono state da loro prestate in relazione alla (non
meglio precisata) “patologia psichiatrica”, in sostituzione del personale della
citata casa. In merito a ciò, l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato
medico allestito il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________, medico FMH
psichiatria e psicoterapia S.I.T.C.C., che esercita la sua attività presso il __________
di __________, e che ha attestato quanto segue:
Si certifica che la paziente a margine, in mia cura, soffre di una sindrome depressiva cronicizzata con
riacutizzazioni periodiche e di un disturbo di comportamento alimentare del
tipo anoressia/bulimia nervosa. Per motivi di ordine medico e psicologico, ha
avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle cure della Casa anziani __________,
della presenza di una badante, che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte
della giornata. La paziente necessita in particolare nei periodi di
riacutizzazione di uno stretto monitoraggio e stimolazione delle capacità
residue al fine di ridurre i comportamenti alimentari a rischio e arginare le
situazioni di crisi. La presenza della badante ha notevolmente facilitato la
gestione della patologia psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di
evitare il peggioramento del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in
ambito psichiatrico stazionario (cfr. doc. 2 annesso allo scritto del 27
aprile 2017 dell’avv. RA 1).
2.2
È pacifico e incontestato che
RI 1 sia qualificabile come persona disabile, ritenuto come quest’ultima, nel
periodo fiscale litigioso, era degente presso la Casa di __________ __________
di __________, ove ha indubbiamente avuto bisogno di cure superiori ai sessanta
minuti al giorno (circostanza deducibile dallo scritto del 24 aprile 2017
dell’avv. __________ __________ e dal certificato medico del 26 aprile 2017
rilasciato dal dr. med. __________ __________ __________ di cui si è detto
poc’anzi). Inoltre la stessa, durante l’anno 2014, ha beneficiato di un assegno
per grande invalido (dell’ammontare di fr. 585.-- mensili, dunque verosimilmente
di grado medio, cfr., al proposito, copia delle fatture della Casa di riposo __________
allegato al modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).
2.3
Le spese postulate in
deduzione, ovverossia fr. 57'840.-- sostenute, a dire dell’insorgente, per "spese
per aiuti domiciliari" riguardo ai due badanti (__________e __________) assunti
alle sue dipendenze dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono state
sopportate e saldate da quest’ultima personalmente nel periodo fiscale litigioso
(circostanza che emerge dalle fatture allegate al modulo 6.1. della
dichiarazione fiscale 2014).
2.4
Le spese per disabili, come
visto in precedenza, per essere fiscalmente deducibili, insorgono come conseguenza
diretta di una disabilità (causalità adeguata) ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis
(decisione TF n.2C_479/2016 e n. 2C_480/216 del 12 gennaio 2017, consid. 3.4.;
decisione TF n.2C_130/2012 e n.2C_131/2012 del 9 maggio 2012, consid. 5.). Le
spese utili ("zweckmässig"), ma non strettamente necessarie, non sono
dunque deducibili (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 167 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 151).
Tali spese non possono inoltre
costituire né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso (Hunziker/Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea
2017, n. 32q ad art. 33 LIFD e rif.). Le spese di mantenimento ordinario sono
quelle spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali (le spese
usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo
libero e i divertimenti). Le spese che superano l’ambito delle misure usuali e
indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o
che sono particolarmente onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia
a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere
dedotte [decisione TF n.2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto
2005, cifra 4.2.].
In casu, la
presenza verosimilmente a turni, durante l’anno 2014, di __________ e __________,
i due badanti che si sarebbero occupati personalmente di RI 1 presso la Casa di
riposo __________, ha certamente giovato a quest’ultima (circostanza che
risulta sia dallo scritto del 24 aprile 2017 della direttrice del citato
istituto, sia dal certificato medico rilasciato il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________
di cui si è detto sopra).
Ciononostante, a giudizio
di questa Camera, le spese sostenute da RI 1 in relazione ai due badanti [che
di regola assistono a domicilio un anziano o un malato (www.sapere.it)], sono
spese utili, ma non strettamente necessarie e come tali non deducibili.
In primo luogo, non è d’uso
avere a disposizione una badante che si occupi di un solo ospite presso una
casa per anziani, essendo quest’ultima, tra l’altro, "una struttura
residenziale medicalizzata per anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza e sostegno in un
ambiente protetto e comunitario" con "un servizio a carattere
permanente o temporaneo destinato alle persone domiciliate nel Cantone d’età
superiore ai 60 anni, per le quali non sia possibile o indicata l’assistenza e
cura a domicilio", come lo è la Casa di riposo __________, attiva quale
Casa per anziani su autorizzazione dell’Ufficio del medico cantonale e le cui
prestazioni erogate sono sancite dal catalogo dei servizi e delle prestazioni (cfr.
scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________ e catalogo dei servizi e delle
prestazioni, allegati allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Ne
discende che tali spese postulate in deduzione, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, superano l’ambito delle misure usuali e
indispensabili.
In secondo luogo, non è
stato precisato (nonostante esplicita richiesta da parte di questa Camera con
scritto del 27 marzo 2017) quali mansioni quotidiane (sull’arco delle 24 ore) hanno
svolto, nel periodo fiscale litigioso, i due dipendenti assunti da RI 1 con
l’incarico di badanti (la cui formazione è peraltro ignota a questa Corte) e
quali cure hanno concretamente prestato all’insorgente che soffrirebbe comunque
"di una sindrome depressiva cronicizzata con riacutizzazioni periodiche e
di un disturbo di comportamento alimentare del tipo anoressia/bulimia
nervosa", in aggiunta al personale della Casa di riposo __________. Ciò
posto, e visti in particolare il contenuto dello scritto del 24 aprile 2017
della Casa di riposo __________ ["Senza alcuna competenza medica, ma con
esperienza di direzione pluriennale nel settore possiamo affermare che la
presenza quotidiana della badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un
elemento stabilizzatore del suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto
l’affliggono"] e il certificato medico del 26 aprile 2017 ["Per motivi
di ordine medico e psicologico, ha avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle
cure della Casa anziani __________ __________, della presenza di una badante,
che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte della giornata. La paziente
necessita in particolare nei periodi di riacutizzazione di uno stretto
monitoraggio e stimolazione delle capacità residue al fine di ridurre i
comportamenti alimentari a rischio e arginare le situazioni di crisi. La
presenza della badante ha notevolmente facilitato la gestione della patologia
psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di evitare il peggioramento
del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in ambito psichiatrico
stazionario"] e tenuto inoltre conto della ripartizione dell’onere della
prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), non appare comprovato che RI
1.
abbia bisogno di cure ininterrotte da parte di una badante: di conseguenza tali
spese, in aggiunta alle cure e alle prestazioni fornite dalla Casa di riposo __________,
pur essendo utili all’insorgente, non possono essere considerate strettamente
necessarie e non possono essere poste in deduzione, non essendo sorte come una
conseguenza diretta della sua invalidità.
Il fatto che, secondo il
dr. med. __________, RI 1 richiede, oltre alle cure che vengono proposte dalla
Casa di riposo, anche la presenza di una badante, porterebbe a concludere invero
che quest’ultima non risiede in una struttura idonea rispetto alle patologie di
cui soffre. A comprova di ciò, il suo rappresentante ha ammesso che "la
sua patologia … poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata
solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc
continuamente a suo fianco". Inoltre la direttrice della Casa di riposo __________
ha affermato che non vi sarebbe "struttura per anziani nel Cantone Ticino
che possa offrire delle prestazioni personalizzate necessarie alla residente in
esame".
L’argomentazione dell’avv.
RA 1 secondo cui "L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in una
clinica psichiatrica per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese
ancora più elevate a suo carico e da lei non sopportabili", in assenza di
prove atte a corroborare la sua tesi e in considerazione anche della
ripartizione dell’onere della prova, è e resta una mera affermazione di parte. Giova
al proposito rilevare che l’RS 1 ha evidenziato che "cure per risolvere i
problemi psichici di ansia della contribuente sono offerte da cliniche
specialistiche. Le spese di soggiorno in cliniche psichiatriche sono spese di
malattia – non di disabilità – e sono oggetto di rimborso da parte delle casse
malati nell’ambito della LAMal e LCA". Una persona disabile può essere
contestualmente (e transitoriamente) anche ammalata e beneficiare della
deduzione sia per spese di malattia (con franchigia fiscale), sia per spese per
disabilità (senza franchigia fiscale), perlomeno nei casi in cui la malattia
non è causata dallo stato di disabilità (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006
della Divisione delle contribuzioni, p. 3 e 4).
A titolo abbondanziale va
rilevato che sono deducibili le "spese per aiuti domiciliari" rese indispensabili
dalla disabilità. Occorre al riguardo presentare un certificato medico da cui
risulta quali attività domestiche non possono più essere esercitate dal
contribuente senza aiuto a seguito della disabilità [Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto
2005, p. 8; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle
contribuzioni, p. 15 e 16]. Considerato come RI 1 risiede in una casa per
anziani, essa – nonostante abbia un alloggio privato a disposizione (di cui non
è dato sapere se viene utilizzato) – non deve più occuparsi di attività
domestiche, poiché tali mansioni vengono svolte dal personale della Casa di
riposo.
3.
Per tutti i motivi
che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: