80.2016.116
Deduzioni sociali: figli agli studi, considerazione delle spese di alloggio fuori famiglia, applicazione dei criteri previsti in materia di assegni di studio
23 gennaio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.116
80.2016.117
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 marzo 2016 contro la decisione del 24 febbraio 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. RI 1 e RI 2, genitori
di due figli, sono coniugati e sono domiciliati a Pura. RI 1 esercita
un’attività lucrativa dipendente per la società __________ SA, __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2014, i contribuenti dichiaravano un reddito totale da attività
lucrativa dipendente di CHF 177'983.-- ed in particolare facevano valere una
deduzione per figli agli studi di CHF 6'500.--. Il reddito imponibile complessivo
dichiarato ammontava a CHF 81'526.--.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 28 ottobre 2015, l’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano Campagna (di seguito UT) commisurava il
reddito imponibile in CHF 110'100.-- per l’IC e CHF 115'800.-- per l’IFD. L’UT
non ammetteva la deduzione sociale per figli agli studi di CHF 6'500.-- in
quanto “il figlio beneficia di assegni o borse di studio, oppure deduzione computata
in forma parziale dato che l’ammontare dell’assegno o della borsa di studio è
superiore a fr. 1'200.--, ma è inferiore al risparmio d’imposta che il
contribuente otterrebbe attraverso l’applicazione della deduzione piena”.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 ottobre 2015. In
particolare, essi si dolevano della non concessione della deduzione sociale per
figli agli studi affermando che nessuno dei due figli beneficiava di assegni o
borse di studio. Nel reclamo i contribuenti affermavano anche che “i nostri
figli hanno ricevuto solo un assegno di studio per l’anno scolastico 2013,
quindi per circa metà anno scolastico 2013-2014. Non hanno ricevuto nulla per
l’anno scolastico 2014-2015. Già nella tassazione del 2013 avete tolto le deduzioni
per i figli agli studi di fr. 26'800.-- con la stessa motivazione; quindi per
il 2014 non potete ancora un’altra volta togliere questa deduzione”.
D. In data 24 febbraio
2016, l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo dei
contribuenti, accordando loro una deduzione per figli agli studi di “CHF
12'800.--. per i due figli che studiano all’Università della Svizzera Italiana
senza assegni o borse di studio”.
E. Il 4 marzo 2016, i
coniugi RI 1 e RI 2 hanno inoltrato all’UT uno scritto denominato “reclamo
contro calcolo dell’imponibile dopo reclamo”, nel quale chiedono di modificare
la deduzione per figli agli studi poiché non ritenuta corretta, in quanto loro
figlio __________, al 31.12.2014, alloggiava fuori famiglia presso la casa __________
dal 1.12.2014. La deduzione corretta sarebbe così di CHF 19'800.-- (CHF
6'400.-- per __________ più CHF 13'400.-- per __________). In allegato allo
scritto, i contribuenti hanno inviato una copia della conferma di locazione da
parte di __________ SA della camera occupata dal figlio __________ e la relativa
autorizzazione di domicilio del Comune di __________.
F. In risposta alla
richiesta dell’UT a sapere se lo scritto del 4 marzo 2016 fosse da considerarsi
quale ricorso contro la decisione su reclamo, i contribuenti, in data 20 maggio
2016, hanno risposto affermativamente e chiesto che lo stesso fosse inviato
alla Camera di diritto tributario.
Diritto
1. 1.1.
Ai sensi dell'art.
34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014,
“sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di
assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al
periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei
limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati”.
Essendo la deduzione per
figli agli studi prevista solo dal diritto cantonale, il ricorso, nella misura
in cui concerne l’imposta federale diretta, è privo d’oggetto.
1.2.
Il decreto esecutivo del
23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a
tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr. 1’200.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale
e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo
di formazione;
Considerandi
2.
fr. 1’900.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede
della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr. 4’600.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
fr. 6’400.– se
il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori
Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
5.
fr. 13’400.– se
il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto
(art. 10 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o
borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione
del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate
parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in
caso di concessione dell’intera deduzione.
1.3
Per quanto attiene al
riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3
LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo
la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o
dell’assoggettamento”.
Con il principio del giorno
determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione
finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone
una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso
un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è
possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio
di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è
sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
2.
2.1.
Venendo al caso in esame,
i ricorrenti sostengono che, per il figlio __________, avrebbero diritto alla
deduzione per figli agli studi ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 cifra 5 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2013, concernente l’imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale 2014, ossia CHF 13.400.--. Secondo le
dichiarazioni dei ricorrenti, il figlio __________ frequentava, nel periodo
fiscale litigioso, l’Università della Svizzera italiana a __________. e
risiedeva durante la settimana in quest’ultimo comune. A sostegno della propria
tesi, essi producono copia della conferma di locazione da parte di __________
SA, dalla quale si evince che il figlio avrebbe preso in locazione una camera
presso la Casa __________ dal 1° dicembre 2014. Inoltre, i ricorrenti producono
l’autorizzazione di soggiorno del Comune di __________.
2.2
Come già ricordato, l’art.
34.
cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare
“le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto
dei costi supplementari sopportati”.
Come ha già avuto modo di
affermare questa Camera (cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.90 del 3 settembre
2007.
in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio
e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai
contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa,
non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti
che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in
entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il
legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione
degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.
2.3
Nel caso in esame, si
tratta di stabilire se sia applicabile la cifra 4 o la cifra 5 dell’art. 10
cpv. 1 del suddetto decreto esecutivo sia applicabile, ossia se si possa
esigere o meno che il figlio __________ rientri giornalmente al domicilio dei genitori
a __________ da __________.
Proprio in considerazione
della stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli agli
studi, questa Corte si è rivolta, nel corso della procedura di ricorso, all’Ufficio
aiuti allo studio del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport, chiedendo informazioni in merito alla sua prassi nei casi in cui uno
studente frequenta studi accademici nel Canton Ticino.
Nella sua risposta del 19
dicembre 2016, l’Ufficio degli aiuti allo studio (UAS) ha ricordato dapprima
che l’art. 7 cpv. 1 lett. c della Legge sugli aiuti allo studio del 23
febbraio 2015 (LASt; RL 5.1.3.1) include fra i costi di formazione anche la spesa
per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento. L’art. 4 lett. c
del Regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 (RLASt;
RL 5.1.3.1.1) prevede poi che la spesa per l’alloggio (importo forfettario) sia
pari alla media tra il massimale della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per
la quota parte di un alloggio occupato da due persone e da tre persone.
In merito al riconoscimento
delle spese di alloggio fuori famiglia, la prassi dell’UAS prevede che, di
principio, uno studente debba vivere presso l’abitazione famigliare. Solo
eccezionalmente, se dimostra l’esigenza di “vivere fuori dalla famiglia”, o per
oggettive necessità di formazione (p. es. studi fuori Cantone) o per oggettive
difficoltà sociali (in particolare, gravi conflitti familiari), vengono
riconosciuti i costi per l’alloggio.
L’UAS ha aggiunto che
ammette il computo di una spesa aggiuntiva di fr. 5'600.– (corrispondente alla
retta della Casa dello studente), se la distanza fra domicilio della famiglia e
sede della scuola lo giustifica. Mentre in precedenza veniva presa una decisione
caso per caso, dall’anno scolastico 2016/2017 l’UAS ha introdotto la regola
secondo cui, se il tempo di percorrenza casa-scuola è inferiore a 1 ora e 30
minuti, si può esigere che il figlio abiti coi genitori.
2.4
I criteri definiti
dall’UAS, in particolare quello menzionato per ultimo, che meglio considera le
esigenze di praticabilità dell’autorità fiscale, possono senz’altro essere
applicati anche per il riconoscimento della deduzione per figli agli studi.
Ne consegue che è
opportuno che l’Ufficio di tassazione riesamini la situazione personale del
figlio dei ricorrenti nel periodo fiscale litigioso, sulla base della prassi
elaborata dall’Ufficio aiuti allo studio, coinvolgendo i contribuenti negli accertamenti
necessari.
3.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è privo d’oggetto.
1.2. Per
quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 24 febbraio
2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una
nuova decisione, dopo le verifiche necessarie.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: