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Decisione

80.2016.116

Deduzioni sociali: figli agli studi, considerazione delle spese di alloggio fuori famiglia, applicazione dei criteri previsti in materia di assegni di studio

23 gennaio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2, genitori

di due figli, sono coniugati e sono domiciliati a Pura. RI 1 esercita

un’attività lucrativa dipendente per la società __________ SA, __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2014, i contribuenti dichiaravano un reddito totale da attività

lucrativa dipendente di CHF 177'983.-- ed in particolare facevano valere una

deduzione per figli agli studi di CHF 6'500.--. Il reddito imponibile complessivo

dichiarato ammontava a CHF 81'526.--.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 28 ottobre 2015, l’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano Campagna (di seguito UT) commisurava il

reddito imponibile in CHF 110'100.-- per l’IC e CHF 115'800.-- per l’IFD. L’UT

non ammetteva la deduzione sociale per figli agli studi di CHF 6'500.-- in

quanto “il figlio beneficia di assegni o borse di studio, oppure deduzione computata

in forma parziale dato che l’ammontare dell’assegno o della borsa di studio è

superiore a fr. 1'200.--, ma è inferiore al risparmio d’imposta che il

contribuente otterrebbe attraverso l’applicazione della deduzione piena”.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 ottobre 2015. In

particolare, essi si dolevano della non concessione della deduzione sociale per

figli agli studi affermando che nessuno dei due figli beneficiava di assegni o

borse di studio. Nel reclamo i contribuenti affermavano anche che “i nostri

figli hanno ricevuto solo un assegno di studio per l’anno scolastico 2013,

quindi per circa metà anno scolastico 2013-2014. Non hanno ricevuto nulla per

l’anno scolastico 2014-2015. Già nella tassazione del 2013 avete tolto le deduzioni

per i figli agli studi di fr. 26'800.-- con la stessa motivazione; quindi per

il 2014 non potete ancora un’altra volta togliere questa deduzione”.

D. In data 24 febbraio

2016, l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo dei

contribuenti, accordando loro una deduzione per figli agli studi di “CHF

12'800.--. per i due figli che studiano all’Università della Svizzera Italiana

senza assegni o borse di studio”.

E. Il 4 marzo 2016, i

coniugi RI 1 e RI 2 hanno inoltrato all’UT uno scritto denominato “reclamo

contro calcolo dell’imponibile dopo reclamo”, nel quale chiedono di modificare

la deduzione per figli agli studi poiché non ritenuta corretta, in quanto loro

figlio __________, al 31.12.2014, alloggiava fuori famiglia presso la casa __________

dal 1.12.2014. La deduzione corretta sarebbe così di CHF 19'800.-- (CHF

6'400.-- per __________ più CHF 13'400.-- per __________). In allegato allo

scritto, i contribuenti hanno inviato una copia della conferma di locazione da

parte di __________ SA della camera occupata dal figlio __________ e la relativa

autorizzazione di domicilio del Comune di __________.

F. In risposta alla

richiesta dell’UT a sapere se lo scritto del 4 marzo 2016 fosse da considerarsi

quale ricorso contro la decisione su reclamo, i contribuenti, in data 20 maggio

2016, hanno risposto affermativamente e chiesto che lo stesso fosse inviato

alla Camera di diritto tributario.

Diritto

1. 1.1.

Ai sensi dell'art.

34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014,

“sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di

età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di

assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al

periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei

limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati”.

Essendo la deduzione per

figli agli studi prevista solo dal diritto cantonale, il ricorso, nella misura

in cui concerne l’imposta federale diretta, è privo d’oggetto.

1.2.

Il decreto esecutivo del

23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a

tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr. 1’200.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale

e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo

di formazione;

Considerandi

2.

fr. 1’900.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede

della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori

Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13’400.– se

il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto

(art. 10 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o

borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione

del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate

parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in

caso di concessione dell’intera deduzione.

1.3

Per quanto attiene al

riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3

LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo

la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o

dell’assoggettamento”.

Con il principio del giorno

determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione

finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

Tale principio presuppone

una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso

un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è

possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio

di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è

sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

2.

2.1.

Venendo al caso in esame,

i ricorrenti sostengono che, per il figlio __________, avrebbero diritto alla

deduzione per figli agli studi ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 cifra 5 del decreto

esecutivo del 23 dicembre 2013, concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2014, ossia CHF 13.400.--. Secondo le

dichiarazioni dei ricorrenti, il figlio __________ frequentava, nel periodo

fiscale litigioso, l’Università della Svizzera italiana a __________. e

risiedeva durante la settimana in quest’ultimo comune. A sostegno della propria

tesi, essi producono copia della conferma di locazione da parte di __________

SA, dalla quale si evince che il figlio avrebbe preso in locazione una camera

presso la Casa __________ dal 1° dicembre 2014. Inoltre, i ricorrenti producono

l’autorizzazione di soggiorno del Comune di __________.

2.2

Come già ricordato, l’art.

34.

cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare

“le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto

dei costi supplementari sopportati”.

Come ha già avuto modo di

affermare questa Camera (cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.90 del 3 settembre

2007.

in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio

e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai

contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa,

non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti

che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in

entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il

legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione

degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

2.3

Nel caso in esame, si

tratta di stabilire se sia applicabile la cifra 4 o la cifra 5 dell’art. 10

cpv. 1 del suddetto decreto esecutivo sia applicabile, ossia se si possa

esigere o meno che il figlio __________ rientri giornalmente al domicilio dei genitori

a __________ da __________.

Proprio in considerazione

della stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli agli

studi, questa Corte si è rivolta, nel corso della procedura di ricorso, all’Ufficio

aiuti allo studio del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello

sport, chiedendo informazioni in merito alla sua prassi nei casi in cui uno

studente frequenta studi accademici nel Canton Ticino.

Nella sua risposta del 19

dicembre 2016, l’Ufficio degli aiuti allo studio (UAS) ha ricordato dapprima

che l’art. 7 cpv. 1 lett. c della Legge sugli aiuti allo studio del 23

febbraio 2015 (LASt; RL 5.1.3.1) include fra i costi di formazione anche la spesa

per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento. L’art. 4 lett. c

del Regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 (RLASt;

RL 5.1.3.1.1) prevede poi che la spesa per l’alloggio (importo forfettario) sia

pari alla media tra il massimale della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per

la quota parte di un alloggio occupato da due persone e da tre persone.

In merito al riconoscimento

delle spese di alloggio fuori famiglia, la prassi dell’UAS prevede che, di

principio, uno studente debba vivere presso l’abitazione famigliare. Solo

eccezionalmente, se dimostra l’esigenza di “vivere fuori dalla famiglia”, o per

oggettive necessità di formazione (p. es. studi fuori Cantone) o per oggettive

difficoltà sociali (in particolare, gravi conflitti familiari), vengono

riconosciuti i costi per l’alloggio.

L’UAS ha aggiunto che

ammette il computo di una spesa aggiuntiva di fr. 5'600.– (corrispondente alla

retta della Casa dello studente), se la distanza fra domicilio della famiglia e

sede della scuola lo giustifica. Mentre in precedenza veniva presa una decisione

caso per caso, dall’anno scolastico 2016/2017 l’UAS ha introdotto la regola

secondo cui, se il tempo di percorrenza casa-scuola è inferiore a 1 ora e 30

minuti, si può esigere che il figlio abiti coi genitori.

2.4

I criteri definiti

dall’UAS, in particolare quello menzionato per ultimo, che meglio considera le

esigenze di praticabilità dell’autorità fiscale, possono senz’altro essere

applicati anche per il riconoscimento della deduzione per figli agli studi.

Ne consegue che è

opportuno che l’Ufficio di tassazione riesamini la situazione personale del

figlio dei ricorrenti nel periodo fiscale litigioso, sulla base della prassi

elaborata dall’Ufficio aiuti allo studio, coinvolgendo i contribuenti negli accertamenti

necessari.

3.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è privo d’oggetto.

1.2. Per

quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 24 febbraio

2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una

nuova decisione, dopo le verifiche necessarie.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: