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Decisione

80.2016.118

Procedura: ricorso, tassa militare, mancata indicazione della decisione impugnata, generica censura di mancata risposta dell’autorità a richieste del contribuente, irricevibile

7 luglio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

e diritto

- il 27 maggio 2016, RI 1 si

è rivolto alla Camera di diritto tributario, con il seguente scritto:

Oggetto: decisione su

reclamo tassa militare.

Mi sono già rivolto a voi in

data 12 giugno 2014, in merito al reclamo sulla tassa militare dell'anno 2010 e

successivi. Dopo la vostra decisione del 12 settembre 2014 (vedi allegato),

sono stato contattato dal Sig. __________ (vedi allegato) con richiesta di un

ulteriore documentazione.

Dopo aver fornito tale

documentazione, non ho più avuto nessuna notizia se non l'intimazione di nuove

decisioni di tassazione che ho provveduto a pagare. Ho provato a contattare il

sig. __________ ma non ho mai ricevuto risposta, in allegato le mail scritte

all'ufficio di tassazione ed al sig. __________ con rispettive conferme di

recapito e di lettura. Ho provato anche a contattare l'ufficio telefonicamente,

ma mi è sempre stata promessa una risposta tempestiva che non ho ricevuto ancora,

l'ultima telefonata è stata fatta il 17 maggio 2016, sempre con promessa di un

responso entro la mattinata (che ovviamente non ho ricevuto).

Pertanto chiedo che tutte le

decisioni di tassazione passate e future siano annullate, mi siano restituiti

tutti gli importi versati con gli interessi ed un risarcimento per il tempo da

me perso ed i soldi spesi in questi anni, non tanto per le perdite materiali ma

per la mancanza di rispetto verso la mia persona.

Qualora vi fossero obiezioni,

prima di emettere una decisione chiedo di essere sentito.

- con lettera del 30 maggio

2016, la Camera di diritto tributario si è rivolta a RI 1, attribuendogli un

termine di dieci giorni per trasmetterle copia della(e) decisione(i)

impugnata(e) ed avvertendolo che altrimenti il suo ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile;

- per tutta risposta, il

ricorrente ha inviato alla Camera, il 10 giugno 2016, copia di una lettera

indirizzata lo stesso giorno all’Ufficio della tassa militare, nella quale

afferma di attendere da due anni una “risposta in merito all’assoggettamento

alla tassa militare”, chiedendo di essere “definitivamente esentato da tale

tassa” e che gli vengano “restituiti tutti gli importi versati con gli

interessi e le spese sostenute nel frattempo”;

Considerandi

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso contro le decisioni del Servizio della tassa

militare (art. 7 del Regolamento cantonale per l’esecuzione della legge

federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del 25 giugno 2013; RL

1.5.3

), è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che

il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- nella fattispecie, dal

tenore dello scritto del 27 maggio 2016 non è possibile stabilire se con il

ricorso RI 1 abbia impugnato una decisione del Servizio della tassa militare;

- infatti, il ricorrente si

limita a lamentare il fatto che l’autorità di tassazione non abbia risposto a

sue non meglio precisate richieste, chiedendo l’annullamento di “tutte le

decisioni di tassazione passate e future” ed il rimborso di tutti gli importi

versati;

- neanche gli allegati al

ricorso consentono di stabilire quali siano le eventuali decisioni contestate: si

tratta infatti di messaggi di posta elettronica, inviati ad un funzionario del

Servizio della tassa militare, a loro volta estremamente generici e comunque

non riferiti ad una concreta decisione, e di una sentenza del Tribunale

militare d’appello;

- neppure nel termine

attribuitogli dalla Camera di diritto tributario con lettera del 30 maggio 2016

il ricorrente ha fornito maggiori precisazioni in merito alle decisioni

contestate, trasmettendo semplicemente copia di uno scritto indirizzato lo

stesso giorno all’autorità di tassazione;

- il riferimento, contenuto

nel ricorso, alla restituzione delle tasse pagate potrebbe far pensare ad una o

più domande di revisione indirizzate dal contribuente alla Sezione della tassa

militare, ma l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione a tale proposito;

- in considerazione del

fatto che non è noto se il ricorrente aspetti l’adozione, da parte della

Sezione della tassa militare, di decisioni di competenza di quest’ultima, non è

neppure possibile esaminare il suo scritto come un ricorso per denegata o

ritardata giustizia;

- in queste circostanze, il

ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;

- vista la particolarità del

caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente tassa di

giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

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-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: