80.2016.118
Procedura: ricorso, tassa militare, mancata indicazione della decisione impugnata, generica censura di mancata risposta dell’autorità a richieste del contribuente, irricevibile
7 luglio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.118
Lugano
7 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 maggio 2016 in materia di tassa militare.
Fatti
e diritto
- il 27 maggio 2016, RI 1 si
è rivolto alla Camera di diritto tributario, con il seguente scritto:
Oggetto: decisione su
reclamo tassa militare.
Mi sono già rivolto a voi in
data 12 giugno 2014, in merito al reclamo sulla tassa militare dell'anno 2010 e
successivi. Dopo la vostra decisione del 12 settembre 2014 (vedi allegato),
sono stato contattato dal Sig. __________ (vedi allegato) con richiesta di un
ulteriore documentazione.
Dopo aver fornito tale
documentazione, non ho più avuto nessuna notizia se non l'intimazione di nuove
decisioni di tassazione che ho provveduto a pagare. Ho provato a contattare il
sig. __________ ma non ho mai ricevuto risposta, in allegato le mail scritte
all'ufficio di tassazione ed al sig. __________ con rispettive conferme di
recapito e di lettura. Ho provato anche a contattare l'ufficio telefonicamente,
ma mi è sempre stata promessa una risposta tempestiva che non ho ricevuto ancora,
l'ultima telefonata è stata fatta il 17 maggio 2016, sempre con promessa di un
responso entro la mattinata (che ovviamente non ho ricevuto).
Pertanto chiedo che tutte le
decisioni di tassazione passate e future siano annullate, mi siano restituiti
tutti gli importi versati con gli interessi ed un risarcimento per il tempo da
me perso ed i soldi spesi in questi anni, non tanto per le perdite materiali ma
per la mancanza di rispetto verso la mia persona.
Qualora vi fossero obiezioni,
prima di emettere una decisione chiedo di essere sentito.
- con lettera del 30 maggio
2016, la Camera di diritto tributario si è rivolta a RI 1, attribuendogli un
termine di dieci giorni per trasmetterle copia della(e) decisione(i)
impugnata(e) ed avvertendolo che altrimenti il suo ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
- per tutta risposta, il
ricorrente ha inviato alla Camera, il 10 giugno 2016, copia di una lettera
indirizzata lo stesso giorno all’Ufficio della tassa militare, nella quale
afferma di attendere da due anni una “risposta in merito all’assoggettamento
alla tassa militare”, chiedendo di essere “definitivamente esentato da tale
tassa” e che gli vengano “restituiti tutti gli importi versati con gli
interessi e le spese sostenute nel frattempo”;
Considerandi
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso contro le decisioni del Servizio della tassa
militare (art. 7 del Regolamento cantonale per l’esecuzione della legge
federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del 25 giugno 2013; RL
1.5.3
), è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che
il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- nella fattispecie, dal
tenore dello scritto del 27 maggio 2016 non è possibile stabilire se con il
ricorso RI 1 abbia impugnato una decisione del Servizio della tassa militare;
- infatti, il ricorrente si
limita a lamentare il fatto che l’autorità di tassazione non abbia risposto a
sue non meglio precisate richieste, chiedendo l’annullamento di “tutte le
decisioni di tassazione passate e future” ed il rimborso di tutti gli importi
versati;
- neanche gli allegati al
ricorso consentono di stabilire quali siano le eventuali decisioni contestate: si
tratta infatti di messaggi di posta elettronica, inviati ad un funzionario del
Servizio della tassa militare, a loro volta estremamente generici e comunque
non riferiti ad una concreta decisione, e di una sentenza del Tribunale
militare d’appello;
- neppure nel termine
attribuitogli dalla Camera di diritto tributario con lettera del 30 maggio 2016
il ricorrente ha fornito maggiori precisazioni in merito alle decisioni
contestate, trasmettendo semplicemente copia di uno scritto indirizzato lo
stesso giorno all’autorità di tassazione;
- il riferimento, contenuto
nel ricorso, alla restituzione delle tasse pagate potrebbe far pensare ad una o
più domande di revisione indirizzate dal contribuente alla Sezione della tassa
militare, ma l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione a tale proposito;
- in considerazione del
fatto che non è noto se il ricorrente aspetti l’adozione, da parte della
Sezione della tassa militare, di decisioni di competenza di quest’ultima, non è
neppure possibile esaminare il suo scritto come un ricorso per denegata o
ritardata giustizia;
- in queste circostanze, il
ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;
- vista la particolarità del
caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente tassa di
giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: