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Decisione

80.2016.121

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, presupposti, stato di bisogno, non figlio che fa lavori saltuari e ha percepito indennità di disoccupazione

18 ottobre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è coniugato con RI

2. Con loro vivono i figli __________, nata il __________, ed __________, nato

il __________. Nella dichiarazione fiscale 2014, i contribuenti fra le

deduzioni hanno fatto in particolar modo valere quelle per figli a carico per

complessivi fr. 22'200.– e per figlio agli studi di fr. 1'900.–.

B. Notificando loro la

tassazione IC/IF 2014, con decisione del 9 marzo 2016, l’RS 1 ha riconosciuto

le seguenti deduzioni sociali:

·

a livello cantonale, l’importo complessivo di fr. 11’100.– a titolo

di “deduzione per ogni figlio a carico”, spiegando nella motivazione allegata

che la deduzione è “(…) considerata in base alla situazione al 31 dicembre

2014” e l’importo di fr. 1'900.– a titolo di “deduzione per figli agli studi”;

·

a livello federale, l’importo di fr. 6'500.– a titolo di

“deduzione per ogni figlio a carico”.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 3 aprile 2016, postulando

l’ammissione in deduzione per l’IC e l’IFD per il figlio __________ (__________)

a titolo di “figlio a carico o persona bisognosa a carico”. Hanno dapprima

precisato che quest’ultimo avrebbe svolto un’attività lavorativa saltuaria come

maestro di sci dal mese di gennaio 2014 fino al mese di aprile 2014. Hanno poi

addotto che nei mesi di maggio e giugno __________ non avrebbe svolto alcuna

attività professionale, mentre nel periodo compreso tra il mese di luglio e il

mese di dicembre 2014 quest’ultimo avrebbe lavorato saltuariamente, con

l’incarico di consulente esterno, frequentando dei corsi per consulente

finanziario. Hanno sostenuto che egli, in tal modo, non avrebbe percepito un

reddito sufficiente per il proprio sostentamento. Hanno infine evidenziato che

il loro figlio non si sarebbe iscritto alla disoccupazione, non avrebbe nemmeno

beneficiato di aiuti statali e sarebbe stato dunque interamente a loro carico.

D. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 4 maggio 2016, con la

seguente motivazione:

“La

deduzione per figlio a carico è da escludere siccome il figlio non era né agli

studi né a tirocinio nel corso dell’anno.

Non

essendo ravvisati i criteri obiettivi di limitazione della capacità al guadagno

del figlio, le condizioni e i presupposti di prassi e di giurisprudenza per il

suo riconoscimento quale persona a carico dei reclamanti non sono adempiuti.

Dopo

esame della partita fiscale del figlio, non si può nemmeno concludere che i

contribuenti, secondo criteri obiettivi – e non da un punto di vista soggettivo – si siano

trovati a sopportare oneri diretti per il suo mantenimento per un importo

almeno corrispondente alla deduzione minima ammessa.

In

simili condizioni il giudizio è che la deduzione per persona bisognosa a carico

sia da rifiutare, come giustamente stabilito nella decisione di tassazione

base.

Il

reclamo è respinto”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente la concessione per il figlio __________ della deduzione per figlio a

carico o come persona bisognosa a carico, ribadendo in sostanza le

argomentazioni proposte in sede di reclamo. Affermano inoltre che “[…].

Consideriamo difficile e umanamente non dignitoso che una persona debba vivere

singolarmente con un reddito così basso come quello dichiarato da nostro figlio

se non ci fossero dei concreti aiuti famigliari oppure di altro tipo. Forse un

po’ orgogliosamente, il giovane non è stato iscritto alla disoccupazione e non

ha beneficiato di sussidi statali (tranne che per la Cassa Malati […]) o di

altra natura e nemmeno ha richiesto contributi di altro genere. […]”.

F. Nelle proprie

osservazioni dell’8 giugno 2016 l’RS 1 rimanda alle motivazioni della decisione

impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35

cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213

cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

Ora, per

figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo

fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli

studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

1.2.

__________ __________,

nato il __________, nel periodo fiscale litigioso era già maggiorenne. Dalla sua

dichiarazione d’imposta 2014 risulta che quest’ultimo, dal 1° gennaio 2014 fino

al 1° aprile 2014, ha lavorato come maestro di sci, percependo un reddito netto

pari a fr. 6'785.–. Dal 2 luglio 2014

fino al 31 dicembre 2014 ha invece esercitato la sua attività professionale

come consulente finanziario, guadagnando un reddito netto di fr. 12'161.–. Il medesimo ha infine ricevuto, sempre nel

2014, la somma complessiva di fr. 3'270.90 a titolo di indennità per perdita di

guadagno da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS / AI /IPG. Il

reddito conseguito da parte di __________, nel 2014, è dunque di complessivi

fr. 22'216.90, così com’è stato accertato nella relativa decisione del 2

settembre 2015. Quest’ultimo ha inoltre beneficiato di un sussidio della cassa

malati, ed ha versato, a titolo di contributo per il terzo pilastro A,

l’importo di fr. 2'400.–. Il figlio

degli insorgenti, al momento determinante del 31 dicembre 2014, esercitava quindi

un’attività lavorativa. Non può dunque entrare in linea di considerazione la

deduzione per figli a carico giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e 35

cpv. 1 lett. a LIFD, poiché __________ non era un figlio maggiorenne a

tirocinio o agli studi, come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1. Si tratta

dunque di verificare se i contribuenti non abbiano diritto alla deduzione per

persona bisognosa a carico.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di

un importo da 5'700.− a 11'100.− franchi al massimo (per il periodo

fiscale 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera,

totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di

almeno 5’700.− franchi. Analogamente, per l’imposta federale diretta,

l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto

di un importo di 6’500.− franchi per ogni persona totalmente o

parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento

il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

2.2

Secondo la lettera sia

della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude

alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle

assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.

Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve

essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità

congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in

generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

La dottrina e la

giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità

di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente

fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera

età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n.

80.2003.24

del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora

in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da

sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a

infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr.

p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n.

8t).

2.3

Tanto la prassi

dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/ Bosshard/ Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia

adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a

causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo

sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma

piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si

considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o

prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più

ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di

regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p.

192).

2.4

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della

deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t).

Per stabilire se una

persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi,

occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella

del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del

Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT

I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In altre parole, la

quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un

punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se

all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede

calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici,

come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza

imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna

pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a fr. 50'000.-- di

sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.-- di reddito

netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le persone sole e a fr.

19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza imponibile per le

persone coniugate (Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

2.5

Venendo al caso di __________,

i ricorrenti sostengono che quest’ultimo “(…) ha svolto dei lavori saltuari,

innanzi tutto come maestro di sci da gennaio ad aprile 2014, non ha lavorato

per i mesi da maggio a giugno e quindi non conseguendo redditi, e – in seguito –

ha lavorato come consulente esterno in modo saltuario da luglio a dicembre 2014

frequentando svariati corsi (autofinanziandosi) per inserirsi nell’attività di

consulente finanziario. Per queste ragioni, __________ non ha ricavato un

sufficiente reddito (vedi sua decisione di tassazione 2014) per il suo

mantenimento ma è sempre stato sostenuto dalla famiglia come p. es. per la

Cassa Malati (vedi allegati, parzialmente sussidiato per __________), per gli

alimenti, alloggio in casa, dentista, medici, prodotti farmaceutici,

abbigliamento e così via”.

Affermano inoltre che “Forse

un po’ orgogliosamente, il giovane non è stato iscritto alla disoccupazione e

non ha beneficiato di sussidi statali (tranne che per la Cassa Malati, vedi

allegati le fatture dei mesi da gennaio a luglio, settembre e dicembre dove si

menziona la riduzione cantonale dei premi) o di altra natura e nemmeno ha

chiesto contributi di altro genere. Per un breve calcolo, in famiglia consideriamo

che per alimenti e beni di prima necessità spendiamo mediamente come minimo CHF

2'500.-/mese, moltiplicati per 12 mensilità si ottiene una somma complessiva di

CHF 30'000.-, per una spesa media della nostra famiglia di 4 persone pari a CHF

7'500.- per membro”.

2.6

Ora, come visto al consid.

1.2

, nel periodo fiscale in discussione, il figlio degli insorgenti ha

anzitutto conseguito un reddito di complessivi fr. 22’216.–, poiché ha lavorato come maestro di sci (da gennaio fino alla

fine del mese di marzo 2014), ha trovato un impiego saltuario quale consulente

finanziario (dal 2 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014), ed ha percepito

la somma complessiva di fr. 3'270.90 a titolo d’indennità per perdita di

guadagno (di cui fr. 1'453.10 relativi al periodo compreso tra il 27 maggio

2014.

e il 20 giugno 2014 e l’importo restante relativo al 2013).

Ciò posto, si può in primo

luogo concludere che __________, nel periodo fiscale 2014, ha percepito un’indennità

di disoccupazione (nei due mesi in cui non ha esercitato alcuna attività

lavorativa). In secondo luogo non risulta, e del resto gli

insorgenti nemmeno lo sostengono, che quest’ultimo sia stato limitato nelle sue

capacità di guadagno a seguito d’infermità congenita, malattia o infortunio, o

in maniera più in generale d’impedimenti di ordine fisico o psichico

(comprovato anche dal fatto che durante i primi mesi dell’anno ha lavorato come

maestro di sci e da luglio 2014 come consulente finanziario). Ciò dimostra

inequivocabilmente che è una persona capace di esercitare un’attività lucrativa.

La circostanza secondo la quale __________, per

orgoglio, abbia rivendicato solo in parte l’indennità di disoccupazione, non consente

di considerarlo incapace di conseguire un reddito lucrativo. In effetti, in

linea di principio chi beneficia di un’indennità di disoccupazione non può

essere considerato bisognoso, proprio perché la sua situazione finanziaria è

tutelata dall’assicurazione sociale. Lo sarebbe stato tutt’al più se avesse

esaurito il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione. Ci si potrebbe domandare se, quando l’indennità di

disoccupazione è particolarmente ridotta, per esempio perché l’assicurato non

ha terminato la formazione, non rimanga ancora una situazione di bisogno finanziario,

che giustifica un contributo dei famigliari. Il figlio dei ricorrenti ha percepito

un’indennità di soli fr. 3'270.90 (di cui fr. 1’453.10 relativi ai

mesi di maggio e giugno 2014). Considerato il fatto che il giovane ha

verosimilmente vissuto nella casa di vacanza dei genitori nel periodo in cui è

stato maestro di sci (__________) e nei mesi successivi nell’economia domestica

di quest’ultimi (__________), che egli ha percepito un reddito di complessivi

fr. 22’216.–, con cui è riuscito addirittura anche a

pagare un contributo per il terzo pilastro pari a fr. 2'400.–, si può ritenere

che non sia più bisognoso, secondo i minimi di esistenza calcolati con le

tabelle della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello, almeno

fintantoché ha vissuto nella stessa comunione domestica dei genitori.

A titolo abbondanziale va

infine rilevato che aldilà del singolo caso e pur rispettando

l’attività di supporto a livello morale e materiale che i ricorrenti hanno quotidianamente

prestato a favore del figlio, perché sia ammessa la deduzione sociale è

fondamentale che le spese sostenute a favore della persona bisognosa siano

documentate dai rispettivi giustificativi. Circostanza quest’ultima che, dagli

atti, non risulta essere adempiuta dai ricorrenti.

Alla luce di quanto sopra

esposto, il figlio dei contribuenti non può essere nemmeno considerato

bisognoso nel senso degli art. art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 213 cpv. 1

lett. b LIFD.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: