80.2016.123
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, richiesta di collaborazione dopo reclamo generico, successiva decisione di irricevibilità, annullamento e rinvio degli atti per decisione nel merito
17 ottobre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.123
80.2016.124
Lugano
17 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente),
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera,
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 giugno 2016 contro la decisione del 4 maggio 2016 in materia di IC-IFD
2014.
Fatti
A.Per il
periodo fiscale 2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva
a RI 1, il 15.7.2015, una multa disciplinare per non aver trasmesso, nonostante
richiamo e diffida la dichiarazione d’imposta valevole per l’imposta federale
diretta (IFD) e per l’imposta cantonale (IC). Al contempo veniva rinnovata la
diffida a voler presentare gli atti richiesti entro 20 giorni. Il contribuente
veniva anche avvertito che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni dal
ricevimento della stessa, si sarebbe proceduti a tassazione d’ufficio ai sensi degli
artt. 204 LT e 130 LIFD.
B. Il 3.2.2016, l’UT
emanava una “decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio”. Veniva così
stabilito un reddito imponibile di fr. 53'000.- per l’IC ed un reddito
imponibile di fr. 54'300.- per l’IFD.
A motivazione della
propria decisione l’autorità dichiarava:
“Richiamata la diffida del 16.6.2015, ritenuto che
alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la
tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione
degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può
impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i
certificati, attestazioni, documenti, ecc. Vi rendiamo attenti che un eventuale
reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà
dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà
definitiva.
C. Con reclamo
3/4.3.2016 RI 1 si aggravava avverso la tassazione d’ufficio. Con il gravame il
contribuente allegava il formulario di dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2014 e annetteva anche il certificato di salario.
D. Mediante scritto
10.3.2016 l’UT (inviato per posta A Plus) richiedeva a RI 1 di voler dirimere
alcuni “dubbi” sorti con l’inoltro della documentazione. In particolare l’autorità
invitava il contribuente a voler chiarire i seguenti aspetti entro il 30.3.2016:
·
sul certificato di salario è
presente il timbro “__________”, ma da una nostra ricerca nel registro di
commercio non figura nessuna ditta registrata a tale nome;
·
documentazione bancaria o postale
a conferma dei salari percepiti nel periodo 1.1.-31.12.2014;
·
sul certificato di salario non
figurano le trattenute dell’AVS e dei contributi al secondo pilastro, la
preghiamo di motivarci chi le paga questi contributi;
·
l’esercizio pubblico nel quale
lavora dovrebbe essere gestito dalla __________, quindi la preghiamo di
fornirci il certificato di salario della SA in questione;
·
comprova bancaria o postale degli
alimenti versati alla ex-moglie (per lei e per la figlia).
L’UT
concludeva:
In caso di inosservanza del presente invito, il
reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità.
E. L’UT dichiarava
irricevibile il reclamo del contribuente, con decisione del 4.5.2016, così
motivata:
Il 3 marzo 2016 ha presentato reclamo contestando
la decisione d’ufficio del 3 febbraio 2016.
Visto che dai dati presentati risultavano diversi punti poco chiari le abbiamo
chiesto, tramite lettera A Plus inviata il 10 marzo 2016, di inviarci della documentazione
a completazione del reclamo.
Le abbiamo concesso come termine per la presentazione della documentazione il
30 marzo 2016. Ad oggi, il 18 aprile 2016, non ha mai fornito quanto richiesto,
non permettendo al nostro ufficio di appurare la correttezza di quanto spedito
in sede di reclamo.
Il reclamo viene quindi dichiarato irricevibile.
F. Con scritto 11.5.2016
indirizzato all’UT, il contribuente precisava di non aver mai ricevuto una
lettera da parte dell’autorità con richiesta di documentazione aggiuntiva. In
particolare diceva anche che nei precedenti due anni capitava spesso di
ricevere richiami o solleciti di corrispondenza mai pervenuta. Indicava inoltre
che nel mese di aprile 2016 il ristorante __________ sarebbe stato vittima di
un furto e che anche la corrispondenza sarebbe stata rubata e recuperata in parte
da vicini di stabile e da vicini di casa. Alla Polizia cantonale era stata
presentata denuncia. Il contribuente chiedeva all’autorità di voler inviare nuovamente
la documentazione e di concedere un termine di 15 giorni per l’inoltro degli
atti richiesti.
G. Mediante scritto
11/12.5.2016 l’UT prendeva posizione in merito alla missiva del contribuente
specificando al suo rappresentante come, inviata per posta A Plus, la richiesta
di fornire documentazione supplementare era stata recapitata nella bucalettere
di quest’ultimo. A comprova veniva spedita la documentazione postale. Non
avendo risposto a tale missiva l’UT aveva proceduto ad emettere la decisione.
H. Con tempestivo ricorso
3/6.6.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UT relativamente
al periodo fiscale 2014. Il contribuente precisa di non aver ricevuto lo
scritto 10.3.2016, mediante il quale gli veniva richiesto di presentare
ulteriore documentazione. Il ricorrente postula la “revisione” della decisione
di tassazione su reclamo tenendo in considerazione che lui è alle dipendenze di
__________, società che gestisce il ristorante “__________” a __________, da
novembre 2013, e che mensilmente versa alla ex moglie ed alla figlia contributi
di mantenimento dell’ordine di fr. 2'000.- al mese. Gli oneri assicurativi
presso __________ erano dell’ordine di fr. 3'507.-- per il 2014, ed inoltre
l’affitto mensile era di fr. 875.- mensili.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso che qui ci occupa
si ha che, con la multa disciplinare, l’UT ha parimenti assegnato al
contribuente un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di
tassazione per il periodo fiscale 2014 per l’IC e l’IFD ed al contempo ha indicato
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla
tassazione d’ufficio.
Nel termine impartito, RI
1 non ha dato seguito a quanto intimatogli da parte dell’UT.
Motivo per cui l’autorità
ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando al contribuente le
condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per
apprezzamento.
1.3.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
1.4.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122
I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Nel caso in disamina si ha
che nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio ed
emanata il 3.2.2016, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse
censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato,
che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il contribuente,
nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della
decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, la documentazione da lui
presentata era lacunosa, non corredata dai giustificativi e non sufficiente per
procedere ad una tassazione ordinaria. In effetti RI 1 si è limitato a produrre
il modulo di tassazione e il certificato di salario. Quest’ultimo documento è
inoltre incompleto – privo della somma della trattenuta AVS e dei versamenti al
secondo pilastro – ed inoltre sono errati i dati relativi al datore di lavoro
(cfr. nuovo certificato di salario prodotto in sede ricorsuale).
In un simile caso, l’UT
avrebbe dovuto dichiarare – senza esitazioni di sorta - il reclamo irricevibile,
limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata
in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che
non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n.
80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4).
1.7.
Tuttavia con scritto
10.3.2016 l’UT ha dato ancora modo al contribuente di adempiere ai suoi
obblighi fiscali, richiedendo tutta una serie di documenti. In calce a tale missiva,
l’autorità indicava anche: “In caso di inosservanza del presente invito, il
reclamo sarà deciso sulla documentazione già a disposizione dell’autorità”.
Con la sua richiesta di
documentazione, l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo del
contribuente, lasciando supporre, perlomeno per fatti concludenti, che riteneva
adempiuti i requisiti legali cui sottostà la ricevibilità di un reclamo contro
una tassazione d’ufficio. In sostanza, così facendo, l’autorità fiscale è
passata dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria secondo gli
artt. 207 ss. LT.
Considerandi
2.
2.1.
Il contribuente dichiara peraltro
di non aver ricevuto lo scritto 10.3.2016 con il quale gli veniva richiesto di
produrre ulteriore documentazione, rispettivamente di acclarare alcuni dubbi
sorti con quanto dichiarato al fisco.
Se così fosse, la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo, sarebbe legittima.
Come ha indicato
l’autorità resistente nella sua decisione, si deve tuttavia ritenere avvenuto
il recapito della lettera del 10.3.2016 al contribuente.
2.2
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Nel caso in esame, l’autorità
di tassazione ha notificato la richiesta di documentazione tramite invio
postale A-Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente dalla
raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito viene invece
rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle
lettere o casella postale del destinatario. In tal modo, il mittente può
seguire l’invio fino al suo recapito mediante il sistema elettronico di ricerca
“Track & Trace”.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha
preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento
in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella
postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF
67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Dal tracciamento
dell’invio postale risulta che la lettera del 10 marzo 2016 è stata recapitata
al ricorrente il 12 marzo 2016 alle ore 10.20.
2.3
L’insorgente sostiene di
non aver mai ricevuto la lettera in questione e, in uno scritto indirizzato
all’Ufficio di tassazione, ha accennato anche ad un furto che avrebbe subito.
A tale riguardo, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un errore nella notificazione per via
postale non può essere del tutto escluso. Esso non può tuttavia neppure essere
presunto e deve essere ammesso solo se è reso plausibile da circostanze
particolari. L’affermazione di un ricorrente, di essere vittima di un errore
nella notificazione postale, e di conseguenza la sua buona fede, possono essere
presi in considerazione solo se la presentazione che egli fa delle circostanze
in cui è avvenuta la notificazione in discussione è concepibile e si fonda su
una certa verosimiglianza (RF 67/2012 p. 301 consid. 4.3 e riferimenti citati).
In questa prospettiva, non
basta certo un generico riferimento ad un furto subito dal ricorrente, senza
neppure che ne sia indicata la data, a contrastare le risultanze del
tracciamento postale dell’invio.
La lettera del 10 marzo
2016.
si deve pertanto ritenere che sia entrata nella sfera di competenza del
ricorrente il 12 marzo 2016.
3.
Nelle circostanze
descritte, l’Ufficio di tassazione non poteva dichiarare irricevibile il
reclamo del contribuente.
Come visto nei precedenti
considerandi, l’UT non ha dichiarato immediatamente irricevibile il reclamo ma
si è prodigato nella richiesta di ulteriori informazioni / documentazione.
In queste circostanze, non
avendo ottenuto risposta alla sua richiesta di collaborazione, l’autorità
fiscale avrebbe dovuto respingere il reclamo nel merito, visto il passaggio
dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria.
In effetti, inviando al
reclamante la lettera del 10.3.2016, lo stesso Ufficio di tassazione ha fatto
decadere la comminatoria d’irricevibilità, contenuta nella decisione di
tassazione d’ufficio del 3.2.2016.
Ne consegue che l’UT ha
dichiarato a torto irricevibile il reclamo.
La decisione impugnata
deve, per tali ragioni formali, essere annullata e gli atti devono essere
retrocessi all’autorità per una nuova decisione di merito.
4.
Nell’evadere il
reclamo presentato dal contribuente, l’UT dovrà prendere in considerazione anche
la documentazione prodotta in sede ricorsuale ed effettuare gli accertamenti che
essa impone.
In particolare, dovrà
essere approfondita la situazione lavorativa del ricorrente, alla luce del
nuovo certificato di salario, che, diversamente da quello prodotto al momento
del reclamo, indica un altro datore di lavoro e attesta la ritenuta di contributi
sociali. Un controllo incrociato con la dichiarazione d’imposta prestata dalla __________
all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche appare auspicabile.
L’autorità dovrà parimenti
tenere in considerazione che il contribuente ha dichiarato di versare fr.
2'000.- al mese a titolo di contributi alimentari per la ex moglie e la figlia
(agli atti ha in ogni modo allegato unicamente un bonifico, relativo peraltro
al periodo fiscale 2016).
Se effettivamente
l’insorgente avesse sostenuto tale spesa mensile, si manifesterebbe un’evidente
sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo fiscale litigioso.
Non da ultimo, dagli atti trasmessi
alla Camera dall’UT risulta che il ricorrente avrebbe anche partecipato alla
trasmissione televisiva di __________ “__________” come cuoco invitato. L’UT
dovrà quindi chiedere al contribuente di voler indicare se la partecipazione al
programma in questione ha avuto un riscontro pecuniario per il periodo fiscale
2014.
5.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2014 del 4.5.2016 è annullata e
l’UT procederà nei propri incombenti come indicato ai considerandi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché adotti una nuova decisione,
dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: