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Decisione

80.2016.123

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, richiesta di collaborazione dopo reclamo generico, successiva decisione di irricevibilità, annullamento e rinvio degli atti per decisione nel merito

17 ottobre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.Per il

periodo fiscale 2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva

a RI 1, il 15.7.2015, una multa disciplinare per non aver trasmesso, nonostante

richiamo e diffida la dichiarazione d’imposta valevole per l’imposta federale

diretta (IFD) e per l’imposta cantonale (IC). Al contempo veniva rinnovata la

diffida a voler presentare gli atti richiesti entro 20 giorni. Il contribuente

veniva anche avvertito che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni dal

ricevimento della stessa, si sarebbe proceduti a tassazione d’ufficio ai sensi degli

artt. 204 LT e 130 LIFD.

B. Il 3.2.2016, l’UT

emanava una “decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio”. Veniva così

stabilito un reddito imponibile di fr. 53'000.- per l’IC ed un reddito

imponibile di fr. 54'300.- per l’IFD.

A motivazione della

propria decisione l’autorità dichiarava:

“Richiamata la diffida del 16.6.2015, ritenuto che

alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la

tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione

degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può

impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la

dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i

certificati, attestazioni, documenti, ecc. Vi rendiamo attenti che un eventuale

reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà

dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà

definitiva.

C. Con reclamo

3/4.3.2016 RI 1 si aggravava avverso la tassazione d’ufficio. Con il gravame il

contribuente allegava il formulario di dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2014 e annetteva anche il certificato di salario.

D. Mediante scritto

10.3.2016 l’UT (inviato per posta A Plus) richiedeva a RI 1 di voler dirimere

alcuni “dubbi” sorti con l’inoltro della documentazione. In particolare l’autorità

invitava il contribuente a voler chiarire i seguenti aspetti entro il 30.3.2016:

·

sul certificato di salario è

presente il timbro “__________”, ma da una nostra ricerca nel registro di

commercio non figura nessuna ditta registrata a tale nome;

·

documentazione bancaria o postale

a conferma dei salari percepiti nel periodo 1.1.-31.12.2014;

·

sul certificato di salario non

figurano le trattenute dell’AVS e dei contributi al secondo pilastro, la

preghiamo di motivarci chi le paga questi contributi;

·

l’esercizio pubblico nel quale

lavora dovrebbe essere gestito dalla __________, quindi la preghiamo di

fornirci il certificato di salario della SA in questione;

·

comprova bancaria o postale degli

alimenti versati alla ex-moglie (per lei e per la figlia).

L’UT

concludeva:

In caso di inosservanza del presente invito, il

reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità.

E. L’UT dichiarava

irricevibile il reclamo del contribuente, con decisione del 4.5.2016, così

motivata:

Il 3 marzo 2016 ha presentato reclamo contestando

la decisione d’ufficio del 3 febbraio 2016.

Visto che dai dati presentati risultavano diversi punti poco chiari le abbiamo

chiesto, tramite lettera A Plus inviata il 10 marzo 2016, di inviarci della documentazione

a completazione del reclamo.

Le abbiamo concesso come termine per la presentazione della documentazione il

30 marzo 2016. Ad oggi, il 18 aprile 2016, non ha mai fornito quanto richiesto,

non permettendo al nostro ufficio di appurare la correttezza di quanto spedito

in sede di reclamo.

Il reclamo viene quindi dichiarato irricevibile.

F. Con scritto 11.5.2016

indirizzato all’UT, il contribuente precisava di non aver mai ricevuto una

lettera da parte dell’autorità con richiesta di documentazione aggiuntiva. In

particolare diceva anche che nei precedenti due anni capitava spesso di

ricevere richiami o solleciti di corrispondenza mai pervenuta. Indicava inoltre

che nel mese di aprile 2016 il ristorante __________ sarebbe stato vittima di

un furto e che anche la corrispondenza sarebbe stata rubata e recuperata in parte

da vicini di stabile e da vicini di casa. Alla Polizia cantonale era stata

presentata denuncia. Il contribuente chiedeva all’autorità di voler inviare nuovamente

la documentazione e di concedere un termine di 15 giorni per l’inoltro degli

atti richiesti.

G. Mediante scritto

11/12.5.2016 l’UT prendeva posizione in merito alla missiva del contribuente

specificando al suo rappresentante come, inviata per posta A Plus, la richiesta

di fornire documentazione supplementare era stata recapitata nella bucalettere

di quest’ultimo. A comprova veniva spedita la documentazione postale. Non

avendo risposto a tale missiva l’UT aveva proceduto ad emettere la decisione.

H. Con tempestivo ricorso

3/6.6.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UT relativamente

al periodo fiscale 2014. Il contribuente precisa di non aver ricevuto lo

scritto 10.3.2016, mediante il quale gli veniva richiesto di presentare

ulteriore documentazione. Il ricorrente postula la “revisione” della decisione

di tassazione su reclamo tenendo in considerazione che lui è alle dipendenze di

__________, società che gestisce il ristorante “__________” a __________, da

novembre 2013, e che mensilmente versa alla ex moglie ed alla figlia contributi

di mantenimento dell’ordine di fr. 2'000.- al mese. Gli oneri assicurativi

presso __________ erano dell’ordine di fr. 3'507.-- per il 2014, ed inoltre

l’affitto mensile era di fr. 875.- mensili.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso che qui ci occupa

si ha che, con la multa disciplinare, l’UT ha parimenti assegnato al

contribuente un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di

tassazione per il periodo fiscale 2014 per l’IC e l’IFD ed al contempo ha indicato

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla

tassazione d’ufficio.

Nel termine impartito, RI

1 non ha dato seguito a quanto intimatogli da parte dell’UT.

Motivo per cui l’autorità

ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando al contribuente le

condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per

apprezzamento.

1.3.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,

se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

1.4.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.

Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale

del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122

I 70 consid. 1c).

1.5.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

1.6.

Nel caso in disamina si ha

che nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio ed

emanata il 3.2.2016, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse

censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato,

che indicasse eventuali mezzi di prova.

Tuttavia il contribuente,

nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della

decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, la documentazione da lui

presentata era lacunosa, non corredata dai giustificativi e non sufficiente per

procedere ad una tassazione ordinaria. In effetti RI 1 si è limitato a produrre

il modulo di tassazione e il certificato di salario. Quest’ultimo documento è

inoltre incompleto – privo della somma della trattenuta AVS e dei versamenti al

secondo pilastro – ed inoltre sono errati i dati relativi al datore di lavoro

(cfr. nuovo certificato di salario prodotto in sede ricorsuale).

In un simile caso, l’UT

avrebbe dovuto dichiarare – senza esitazioni di sorta - il reclamo irricevibile,

limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata

in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che

non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al

reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n.

80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4).

1.7.

Tuttavia con scritto

10.3.2016 l’UT ha dato ancora modo al contribuente di adempiere ai suoi

obblighi fiscali, richiedendo tutta una serie di documenti. In calce a tale missiva,

l’autorità indicava anche: “In caso di inosservanza del presente invito, il

reclamo sarà deciso sulla documentazione già a disposizione dell’autorità”.

Con la sua richiesta di

documentazione, l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo del

contribuente, lasciando supporre, perlomeno per fatti concludenti, che riteneva

adempiuti i requisiti legali cui sottostà la ricevibilità di un reclamo contro

una tassazione d’ufficio. In sostanza, così facendo, l’autorità fiscale è

passata dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria secondo gli

artt. 207 ss. LT.

Considerandi

2.

2.1.

Il contribuente dichiara peraltro

di non aver ricevuto lo scritto 10.3.2016 con il quale gli veniva richiesto di

produrre ulteriore documentazione, rispettivamente di acclarare alcuni dubbi

sorti con quanto dichiarato al fisco.

Se così fosse, la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo, sarebbe legittima.

Come ha indicato

l’autorità resistente nella sua decisione, si deve tuttavia ritenere avvenuto

il recapito della lettera del 10.3.2016 al contribuente.

2.2

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Nel caso in esame, l’autorità

di tassazione ha notificato la richiesta di documentazione tramite invio

postale A-Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente dalla

raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito viene invece

rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle

lettere o casella postale del destinatario. In tal modo, il mittente può

seguire l’invio fino al suo recapito mediante il sistema elettronico di ricerca

“Track & Trace”.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha

preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento

in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella

postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF

67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Dal tracciamento

dell’invio postale risulta che la lettera del 10 marzo 2016 è stata recapitata

al ricorrente il 12 marzo 2016 alle ore 10.20.

2.3

L’insorgente sostiene di

non aver mai ricevuto la lettera in questione e, in uno scritto indirizzato

all’Ufficio di tassazione, ha accennato anche ad un furto che avrebbe subito.

A tale riguardo, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un errore nella notificazione per via

postale non può essere del tutto escluso. Esso non può tuttavia neppure essere

presunto e deve essere ammesso solo se è reso plausibile da circostanze

particolari. L’affermazione di un ricorrente, di essere vittima di un errore

nella notificazione postale, e di conseguenza la sua buona fede, possono essere

presi in considerazione solo se la presentazione che egli fa delle circostanze

in cui è avvenuta la notificazione in discussione è concepibile e si fonda su

una certa verosimiglianza (RF 67/2012 p. 301 consid. 4.3 e riferimenti citati).

In questa prospettiva, non

basta certo un generico riferimento ad un furto subito dal ricorrente, senza

neppure che ne sia indicata la data, a contrastare le risultanze del

tracciamento postale dell’invio.

La lettera del 10 marzo

2016.

si deve pertanto ritenere che sia entrata nella sfera di competenza del

ricorrente il 12 marzo 2016.

3.

Nelle circostanze

descritte, l’Ufficio di tassazione non poteva dichiarare irricevibile il

reclamo del contribuente.

Come visto nei precedenti

considerandi, l’UT non ha dichiarato immediatamente irricevibile il reclamo ma

si è prodigato nella richiesta di ulteriori informazioni / documentazione.

In queste circostanze, non

avendo ottenuto risposta alla sua richiesta di collaborazione, l’autorità

fiscale avrebbe dovuto respingere il reclamo nel merito, visto il passaggio

dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria.

In effetti, inviando al

reclamante la lettera del 10.3.2016, lo stesso Ufficio di tassazione ha fatto

decadere la comminatoria d’irricevibilità, contenuta nella decisione di

tassazione d’ufficio del 3.2.2016.

Ne consegue che l’UT ha

dichiarato a torto irricevibile il reclamo.

La decisione impugnata

deve, per tali ragioni formali, essere annullata e gli atti devono essere

retrocessi all’autorità per una nuova decisione di merito.

4.

Nell’evadere il

reclamo presentato dal contribuente, l’UT dovrà prendere in considerazione anche

la documentazione prodotta in sede ricorsuale ed effettuare gli accertamenti che

essa impone.

In particolare, dovrà

essere approfondita la situazione lavorativa del ricorrente, alla luce del

nuovo certificato di salario, che, diversamente da quello prodotto al momento

del reclamo, indica un altro datore di lavoro e attesta la ritenuta di contributi

sociali. Un controllo incrociato con la dichiarazione d’imposta prestata dalla __________

all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche appare auspicabile.

L’autorità dovrà parimenti

tenere in considerazione che il contribuente ha dichiarato di versare fr.

2'000.- al mese a titolo di contributi alimentari per la ex moglie e la figlia

(agli atti ha in ogni modo allegato unicamente un bonifico, relativo peraltro

al periodo fiscale 2016).

Se effettivamente

l’insorgente avesse sostenuto tale spesa mensile, si manifesterebbe un’evidente

sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo fiscale litigioso.

Non da ultimo, dagli atti trasmessi

alla Camera dall’UT risulta che il ricorrente avrebbe anche partecipato alla

trasmissione televisiva di __________ “__________” come cuoco invitato. L’UT

dovrà quindi chiedere al contribuente di voler indicare se la partecipazione al

programma in questione ha avuto un riscontro pecuniario per il periodo fiscale

2014.

5.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2014 del 4.5.2016 è annullata e

l’UT procederà nei propri incombenti come indicato ai considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§

Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è annullata e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché adotti una nuova decisione,

dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: