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Decisione

80.2016.144

Condono: presupposti, stato di bisogno, tenore di vita, spese per alloggio, sottoscrizione di contratto di locazione per oltre 2'000 franchi al mese

13 dicembre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1978, è

coniugato ed ha una figlia, nata nel 2015. Dopo un lungo periodo di

disoccupazione a causa di problemi di salute, legati alla schiena, nel febbraio

2013 egli ha depositato una domanda tesa all’ottenimento della rendita invalidità.

L’UAI ha riconosciuto al contribuente una rendita d’invalidità completa dal

1°.5.2013 al 31.3.2014 (con primo pagamento unicamente a partire dal 1°.8.2013,

a causa della tardività nel presentare la domanda di rendita AI). A decorrere

dal 1°.4.2014 è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità

(grado d’invalidità del 55%). Dal 1°.7.2014 è a carico della pubblica assistenza.

B. Il 6/7.11.2014 RI 1

presentava una domanda di condono per le imposte cantonale, comunale e federale

2012 – 2013, per i seguenti importi: per l’imposta cantonale fr. 2'472.65

(2012) e fr. 697.55 (2013), per l’imposta comunale fr. 2'512.65 (2012) e fr.

737.55 (2013), per l’imposta federale fr. 358.- (2012) e fr. 77.- (2013), per

complessivi fr. 6'855.40. Il contribuente postulava anche il condono delle tasse

d’esenzione dall’obbligo militare per il 2007 ed il 2008 di rispettivi fr.

323.- e di fr. 680.90.- (importi comprensivi degli interessi di mora). RI 1

indicava di percepire fr. 2'700.- da parte dell’assistenza, e di avere quali

spese ricorrenti fr. 1'500.- di locazione, fr. 186.- di spese di riscaldamento,

fr. 150.- di elettricità, fr. 220.- di acqua, fr. 200.- di telefono, fr. 40.-

di spese per le fognature e di fr. 130.- di spese per i rifiuti. Il contribuente

spiegava come la situazione finanziaria della sua famiglia fosse dissestata e

di come non riuscisse neppure a far fronte alle spese per una vita dignitosa.

C. Con decisioni

29.1.2016 l’Ufficio esazione e condoni respingeva l’istanza presentata da RI 1.

L’autorità precisava come per il 2012, il contribuente avesse avuto in media un

reddito mensile di fr. 6'750.- (fr. 81'000.- annuo) e una media di fr. 4'392.-

per il 2013 (fr. 52'698.- annuo). Secondo il calcolo operato dall’UEC sulla

base dei fogli di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI del 1.10.2015

le entrate mensili attuali ammontano a fr. 4'501.-, mentre le spese ricorrenti

mensili sarebbero di fr. 4'380.- (di cui fr. 2'030.- quale canone di locazione,

escluse le spese accessorie), da cui emergerebbe una disponibilità mensile di

fr. 121.-. Per quanto di pertinenza della situazione debitoria di RI 1,

all’Ufficio esecuzioni e fallimenti risultano attestati carenza beni ed

esecuzioni per pretese di diritto pubblico e privato per complessivi fr.

7'228.20 di cui fr. 5'168.- per debiti di diritto privato. A nome del

contribuente risulta anche immatricolata un’autovettura __________ (anno 2007).

L’UEC considerava come, tenuto conto della situazione del contribuente, in

special modo dei redditi percepiti negli anni per i quali chiede il condono,

del canone di locazione sproporzionato alla sua capacità finanziaria, non si

ravvisavano le condizioni poste dal legislatore per la concessione del condono.

D. Con reclamo

18/19.2.2016 RI 1 impugnava le decisioni dell’UEC. Allegati all’impugnativa il

contribuente trasmetteva i documenti relativi ai periodi fiscali 2012 e 2013,

il certificato di acquisto dell’autovettura – comperata dal cognato vista la

sua situazione finanziaria -. Per quanto di pertinenza del canone di locazione,

l’insorgente spiegava come non avesse avuto altra scelta: essendo egli

proprietario di cani e di gatti, aveva avuto difficoltà nel trovare un bene da

affittare ad altro canone di locazione mensile.

E. Con decisioni

19.5.2016 l’UEC respingeva il reclamo di RI 1. L’autorità ricordava al

contribuente come la procedura di esazione, di cui fa anche parte il condono,

non serve a correggere errori di tassazione oppure ad ovviare alla mancata impugnazione

delle decisioni di tassazione. L’art. 167a LIFD che tratta i motivi di diniego

del condono indicava anche che il condono dell’imposta può essere negato in

tutto o in parte segnatamente se il contribuente ha violato gravemente o

reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione, rendendo in tal modo

impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale

in questione. L’UEC stabiliva come le entrate mensili del contribuente fossero

di fr. 4'501.- (rendita AI di fr. 1'459.- e prestazione complementare AI di fr.

3'042.-). Nella prestazione complementare dell’AI erano parimenti compresi il

premio della cassa malati, la franchigia e la partecipazione alle spese mediche.

L’UEC indicava come le spese ricorrenti mensili della famiglia ammontassero a

fr. 4'380.- e la disponibilità mensile fosse di fr. 121.-. L’autorità ribadiva

nella valutazione delle uscite mensili la sproporzione dell’esoso canone di locazione

per rapporto alle entrate. L’UEC citava a proposito una sentenza della Camera,

secondo cui il contribuente deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il

minimo d’esistenza deve riguardare anche le spese per l’alloggio (v. CDT __________

del 31.5.2012). Secondo l’UEC il canone di locazione avrebbe dovuto essere di almeno

fr. 600.- inferiore a quello attuale. Motivo per cui, i reclami venivano respinti.

F. Con ricorso

14/15.6.2016 RI 1 si aggrava avverso le decisioni su reclamo dell’UEC. Il ricorrente

ritiene che le imposte per i periodi 2012 e 2013 non siano giuste: sostiene che

l’erario si voglia appropriare a torto degli importi delle imposte a lui

richiesti.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).

Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della

competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano

gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti

l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che

attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo

art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così

come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La decisione tesa al

condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2012–2013 è stata emanata

all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi

applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia

anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1],

nella versione in vigore dal 1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1

dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi, non ancora

corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni

di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di

condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della

notificazione del precetto esecutivo.

1.5.

In materia di tassa

d’esenzione dall’obbligo militare, per ciò che attiene alla domanda di condono,

l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione della LF sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare (RL 1.5.3.1.) prevede che l’Ufficio esazione e condoni è

l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare (cpv. 1). La domanda di condono va presentata

per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e

convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere

presentata una sola domanda di condono (cpv. 2). Contro la decisione di condono

è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile

per analogia l’articolo 30 LTEO (cpv. 3). Contro la decisione su reclamo è data

facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello

che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO) (cpv. 4).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto

del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica

oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che

l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile

preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Per quanto concerne le

tasse d’esenzione dall’obbligo militare, l’art. 37 LTEO (RS 661) prevede che se

il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese

dovesse essere particolarmente gravoso per l’assoggettato, può essere concessa

una proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate. In tali casi si

può rinunciare alla riscossione degli interessi (cpv. 1). A istanza scritta

dell’interessato, la tassa militare e le spese possono essere condonate, del

tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente

gravose per l’interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno o se

possa occorrere che pagando vi abbia a cadere (cpv. 2).

2.3

I motivi di condono

indicati nella LTEO sono i medesimi di quelli della LIFD (v. anche la sentenza

della Commissione di ricorso amministrativa del Canton San Gallo del 22.5.2012,

in GVP 2012 nr. 27, p. 93-98, p. 94). Ragione per cui, nella presente decisione

per quanto attiene all’analisi dello “stato di bisogno” per la LTEO (per la

richiesta di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il 2007

ed il 2008) si prenderanno i medesimi concetti sviluppati da dottrina e giurisprudenza

per la LIFD.

2.4

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo

testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la

nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal

1.1

, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della

Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, per l’art.

167.

cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un

grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in

parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono

dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione

economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi

creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che

una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a); o

·

quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è

data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando

il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese

finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente

estinto entro un termine prevedibile.

3.2

L’art. 3 dell’Ordinanza

concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta

stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non

esaustiva).

In particolare vengono

considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una

persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio

o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo

di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad

altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese

della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento

duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono

considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni

immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;

d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese

in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono

riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni

usuali del reddito del contribuente.

3.3

3.3.1

L’art. 167a LIFD

stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta

può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.3.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.4

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è

soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra,

sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la

seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche

altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n.

A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.5

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente; nonché

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Secondo il ricorrente egli

verserebbe in una situazione di bisogno tale per cui non gli sarebbe possibile

far fronte al pagamento degli arretrati d’imposta per complessivi di fr. 6'855.40

ai quali si aggiungono gli importi relativi alla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare per il 2007 ed il 2008, di complessivi fr. 1'030.90.-.

Ritiene inoltre che gli

importi che gli vengono richiesti non siano corretti.

4.2

In merito alla correttezza

degli importi che vengono richiesti, come correttamente rilevato dall’UEC,

l’art. 7 dell’Ordinanza sul condono prevede esplicitamente che con la domanda

non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono

non sostituisce la procedura di ricorso. La prima censura del ricorrente cade

quindi nel vuoto.

4.3

L’UEC nella propria

decisione su reclamo [basandosi sul foglio di calcolo per la prestazione

complementare AVS/AI] ha stabilito una disponibilità mensile di fr. 121.-

indicando la seguente situazione finanziaria:

Entrate:

rendita AI marito fr. 1'459.–

prestazione

complementare AI fr. 3’042.–

Totale fr. 4'501.–

Uscite:

importo base mensile fr. 1'700.–

importo base per

figli fr. 400.-

pigione (senza spese

accessorie) fr. 2'030.–

spese

riscaldamento fr. 150.–

altre spese fr. 100.–

Totale fr. 4'380.–

4.4

L’UEC, nelle uscita ha

evidenziato come il canone di locazione corrisposto fosse sproporzionato alla

situazione finanziaria della famiglia e di come dovesse essere di almeno di fr.

600.

- inferiore : “(...) così da adeguarlo ai

costi di un appartamento per una famiglia di due persone con un figlio nella

zona dove risiede”.

4.5

Il principio secondo il

quale il contribuente deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il

minimo di esistenza vale evidentemente anche per le spese dell’alloggio

(decisione CDT n. 80.2012.16 del 31 maggio 2012). Di principio, nel determinare

il minimo vitale va quindi considerato unicamente il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il contribuente

si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità.

Certo, un contribuente non

può essere costretto ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi

finanziari. Tuttavia, il canone deve essere ridotto ad una misura normale se lo

stesso utilizza un’abitazione costosa solo per una sua eccessiva comodità (cfr.

la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2010/156).

4.6

Il ricorrente, nel proprio

gravame, non contesta il calcolo operato dall’UEC relativo al minimo

esistenziale (cfr. anche http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/,

sito internet consultato il 28.11.2016).

Lo stesso appare corretto,

tenendo in considerazione le tabelle relative al minimo esistenziale e i dati

contenuti nell’incarto.

Balza all’evidenza, nelle

uscite mensili - come rettamente indicato dall’UEC - un canone di locazione

molto esoso, di fr. 2'030.- mensili [che non include le spese accessorie] per

una casa monofamiliare con giardino situata a __________

Il contratto di locazione

in parola è inoltre stato sottoscritto il 1°.10.2015, con prima scadenza il

30.9.2018

[quando la domanda di condono era già stata presentata, proprio

motivando lo stato di bisogno in cui versava l’intera famiglia] e prevedeva un

deposito di garanzia di fr. 4'000.-.

Si rileva come il

precedente contratto di locazione, per un appartamento di 4,5 locali a __________,

prevedeva una pigione mensile di fr. 1'500.-.

4.7

Alla luce di

tutto quanto precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione

di bisogno non è adempiuta. Di fronte ad un’eccedenza

mensile di oltre 120.- franchi e preso inoltre atto dell’eccessivo onere

locatizio, che a rigore andrebbe diminuito di almeno 600 franchi, le decisioni

del 19 maggio 2016 qui impugnate, meritano tutela.

Premesso

che l’autorità fiscale dispone di un ampio margine di apprezzamento

nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un

condono totale o parziale (Filippini/ Mondada, op. cit.,

p. 481), nella fattispecie è appena il

caso di sottolineare che una semplice riduzione del canone locatizio ai costi

di un alloggio usuale per una famiglia di tre persone permetterebbe al ricorrente

di liquidare il debito erariale di fr. 7'886.30 (fr. 6'855.40 + fr. 1030.90.-)

in poco più di 1 anno e 3 mesi se di prendesse

in conto una riduzione di fr. 500.- della pigione mensile.

5.

5.1.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione

debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito

d’imposta.

5.2

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata

parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale

(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso

in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni

concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o

comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante

(in merito si veda anche Vorpe,

op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.

521.

ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248). Ciò vale per quanto attiene

al condono delle imposte comunali, cantonali e l’imposta federale diretta.

5.3

Per quanto attiene al

condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare non è aperta la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (l’eccezione dell’art. 83 lit. m LTF riguarda

le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o

dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un

caso particolarmente importante). Rimane aperta unicamente la via del ricorso

sussidiario in materia costituzionale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT e l’art. 31 cpv. 2

LTEO,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è

ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante

(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: