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Decisione

80.2016.147

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, nesso economico diretto con il rapporto di lavoro, valutazione delle azioni

20 settembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. La __________ SA di __________

è una società, costituita nel 1990, il cui scopo consiste nell’allestimento di

studi, progetti, consulenze, perizie nel campo dell’ingegneria ed in

particolare in quello dell’urbanistica ed ambientale, nonché la realizzazione

delle singole componenti esecutive. A partire dal 4 maggio 2009, RI 1 è stato

assunto dalla __________ SA quale geografo responsabile di progetti.

Con contratto del 19

dicembre 2014, la __________ SA di __________, che deteneva l’intero capitale

azionario della __________ SA, costituito da 102 azioni al portatore del valore

nominale di fr. 1'000.– cadauna, ha venduto a RI 1 11 azioni, al prezzo di fr.

11'400.– ciascuna. Lo stesso giorno, la __________ SA e RI 1 hanno sottoscritto

anche un patto di sindacato, che prevede in particolare la trasmissibilità

libera delle azioni tra gli azionisti e accorda un diritto di prelazione agli

azionisti esistenti rispetto a quelli nuovi. Il patto di sindacato prevede

inoltre che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro fra la __________

SA e RI 1, la __________ SA abbia il diritto (ma non l’obbligo) di riacquistare

le 11 azioni cedute, “al valore reale delle azioni a quel momento (determinato

secondo il metodo utilizzato per stabilire il prezzo delle azioni per la

compravendita del 19.12.2014, come da tabella allegata al relativo contratto),

dedotto un importo forfetario di fr. 50'000.–”.

B. Notificando a RI 1 e

alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 17 febbraio 2016,

l’RS 1 ha aggiunto al reddito dell’attività dipendente del marito (fr.

148'378.–), corrispondente allo stipendio netto erogato dalla __________ SA, un

importo di fr. 98'289.–, qualificato reddito dell’attività indipendente, ma

così giustificato nella motivazione allegata:

Le azioni consegnate

gratuitamente o a condizioni preferenziali, la differenza tra il valore venale

e il prezzo di consegna al collaboratore costituisce un vantaggio valutabile in

denaro e quindi un reddito da attività lucrativa dipendente, soggetto all’AVS,

tassabile al momento della consegna delle azioni, ossia al momento

dell’acquisizione del diritto.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 marzo 2016, contestando

l’imposizione del reddito proveniente dall’acquisto delle azioni della __________

SA dalla __________ SA. Secondo i reclamanti, la transazione sarebbe avvenuta

tra terzi, e non tra persone vicine, ragione per cui si dovrebbe ritenere che

sia avvenuta al valore di mercato. A loro avviso, inoltre, il calcolo del

valore delle azioni, intrapreso dall’autorità di tassazione e basato sulla

Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, non terrebbe adeguatamente

conto del rischio specifico dato dalla piccola taglia dell’azienda e dalla capacità

dell’azienda di generare fatturato fortemente dipendente dai consulenti.

Inoltre, il valore pattuito fra le parti avrebbe tenuto conto della qualità di

azionista minoritario dell’acquirente.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 26 maggio 2016. Dopo aver constatato

come RI 1 sia divenuto membro del consiglio di amministrazione della __________

SA dopo nemmeno due mesi dall’acquisto delle azioni, e sottolineato come lo

stipendio che percepisce lasci “chiaramente intendere un suo coinvolgimento strategico,

dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società”, l’autorità

fiscale si sofferma sui criteri di calcolo del valore delle azioni, previsto dal

patto di sindacato per il caso dell’interruzione del rapporto di lavoro fra il

reclamante e la __________ __________. A tale riguardo, osserva che,”il prezzo

stabilito in occasione del trapasso del 19 dicembre 2014 non può essere un

valore reale poiché calcolato in funzione della cifra d’affari”, mentre nel

patto di sindacato “si stabilisce che il valore reale delle azioni si calcola

considerando il valore patrimoniale e reddituale della società”. L’autorità di

tassazione ritiene inoltre che, se le azioni fossero state vendute a un terzo,

non sarebbe stato previsto il pagamento del prezzo in tre rate, con diritto al

dividendo prima della fine del pagamento. La conclusione è che la differenza

fra il prezzo pagato per le 11 azioni e il loro valore venale costituisce una

prestazione valutabile in denaro a favore del collaboratore e come tale va

imposta come reddito da attività lucrativa dipendente, secondo gli articoli 16b

cpv. 1 LT e 17b cpv. 1 LIFD.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente lo stralcio dell’importo di fr. 98'298.– dal calcolo del reddito imponibile.

Gli insorgenti affermano dapprima di aver consultato diversi professionisti,

prima della firma dei contratti, ricevendone indicazioni dalle quali emergeva,

piuttosto che un acquisto di azioni a un prezzo di favore, un’impostazione favorevole

al venditore. Lamentano poi una violazione del diritto di essere sentiti, in

quanto dalla motivazione della decisione non si capirebbe quali norme siano

state applicate e non si fa alcun accenno alla giurisprudenza. In merito alla

stima del valore delle azioni, negano che non si sia tenuto conto dei conti del

2013 e del 2014 prima della firma del contratto e contestano il calcolo

intrapreso dall’Ufficio di tassazione, basato anche sui conti del 2012, che è

stato un anno eccezionale. Secondo gli insorgenti, anche nell’applicazione del

diritto l’autorità fiscale sarebbe incorsa in errori, avendo in particolar modo

applicato l’art. 17b LT, che concerne il reddito dell’attività lucrativa

indipendente e non quella dipendente.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22

LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

L’art. 17 cpv. 1 LIFD

prevede in particolare che siano imposti tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,

quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per

anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in

denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi

valutabili in denaro (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 3 aprile 2015

n.2C_618/2014 e 2C_619/2014, in RF 70/2015 pag. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 =

ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450, consid. 2).

Secondo la consolidata

giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra

dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma

ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29

novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).

1.3.

Anche prestazioni di terzi

sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in

relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal

senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un

prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto

inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e

2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e

dottrina citata).

Nel caso in cui il gerente

di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,

sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia

beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare

l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato

che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a

garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si

deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa

dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società

datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).

1.4.

Dal 1° gennaio 2013 sono

in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a

cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a. le azioni, i

buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società

cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua

società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b. le opzioni per

l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

È considerato datore di

lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è

impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i

cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il

collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la

società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo

caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di

fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).

Se la partecipazione è

consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica

(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una

partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a

LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro,

l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di

collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).

1.5.

Integrazioni dello

stipendio si considerano realizzate dal collaboratore solo quando sono

garantite o effettivamente versate dal datore di lavoro. Sono pertanto attribuibili

al periodo fiscale in cui il dipendente ha acquistato una pretesa giuridica

ferma alla prestazione, indipendentemente dal periodo in cui è stata effettuata

la prestazione lavorativa retribuita (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e

2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 6).

Considerandi

2.

2.1.

Come ricordato, RI 1 è

stato assunto dalla __________ SA dal 4 maggio 2009, quale geografo

responsabile di progetti. In quel momento, presidente e vicepresidente della

società erano, rispettivamente, l’ing. __________ e l’ing. __________. L’ing. __________

sarebbe poi diventato amministratore unico nel 2013, con l’uscita dell’ing. __________.

Nel 2014 la __________ SA

di __________ deteneva l’intero capitale azionario della __________ SA, costituito

da 102 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna. Le

azioni della __________ SA erano a loro volta detenute dall’ing. __________. Il

19.

dicembre 2014 sono stati sottoscritti due contratti fra la __________ SA e RI

1.

Con il primo, la __________ SA ha venduto al ricorrente 11 azioni della __________

SA, al prezzo di fr. 11'400.– ciascuna. Con il secondo, è stato perfezionato un

patto di sindacato, con cui sono state concordate limitazioni nella cedibilità

delle azioni della __________ SA.

Poco dopo, l’11 febbraio

2015, l’ing. __________ è divenuto presidente del consiglio di amministrazione

della __________ SA, mentre RI 1 è entrato come membro.

2.2

Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un

reddito dell’attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato

per fr. 125'676.– 11 azioni della __________ SA, il cui valore venale ammontava

a fr. 223'965.–. Secondo il fisco, il contribuente avrebbe avuto un

“coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo della gestione

della società”, della quale, meno di due mesi dopo l’acquisto delle azioni, è

diventato membro del consiglio di amministrazione. A comprova della natura di

reddito del lavoro del vantaggio a lui riconosciuto, la decisione impugnata

sottolinea le peculiari modalità di pagamento del prezzo, convenute dalle

parti, con il pagamento di due rate su tre dopo il trasferimento di proprietà

delle azioni.

RI 1 contesta la decisione

dell’autorità fiscale, negando in particolar modo di aver “beneficiato di un

trattamento di favore nella società” e sottolineando come lo svolgimento della

trattativa intervenuta fra le parti induca piuttosto a ritenere le condizioni

contrattuali favorevoli alla venditrice. A tale proposito, chiede che la Camera

di diritto tributario raccolga la testimonianza di __________, come pure del

fiduciario __________ e dell’avv. __________, entrambi consultati dal ricorrente

durante le trattative. L’insorgente censura poi il calcolo del valore venale

delle azioni, su cui si fonda la decisione contestata, lamentando in particolar

modo la circostanza che l’Ufficio di tassazione non abbia tenuto conto del

fatto che i risultati del 2012 erano del tutto eccezionali. Ritiene inoltre che

la decisione si fondi su un errore nell’applicazione del diritto, avendo

menzionato disposizioni legali relative al reddito dell’attività lucrativa indipendente.

2.3

In primo luogo, devono

essere esaminate le censure che si riferiscono alla pretesa violazione del

diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv.

2.

Cost. è infatti una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii).

Il diritto di essere

sentiti ancorato nell’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende fra l’altro l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento

e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla

decisione (cfr. la sentenza del TF 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 consid.

2.2

con rinvii).

La decisione impugnata

indica le basi legali applicate ed espone sommariamente le argomentazioni su

cui si è fondata l’autorità di tassazione per giustificare l’assoggettamento

all’imposta del reddito contestato. La motivazione ha del resto consentito agli

insorgenti di impugnare la decisione con cognizione di causa.

Un aspetto su cui la

motivazione della decisione è particolarmente laconica è la stima del valore

venale della partecipazione, su cui peraltro anche i reclamanti non avevano

proposto censure particolari. Non mette conto di stabilire se la carenza di

motivazione sia tale da comportare una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost.,

alla luce del fatto che, come risulta dalle considerazioni che seguono, la

decisione impugnata deve comunque essere annullata.

2.4

I ricorrenti chiedono poi

a questa Corte l’audizione di alcuni testimoni.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di

partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella

misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare

delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il

mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la

domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte,

quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia

costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria,

allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria

convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato

delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a

modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10

novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione,

il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito

dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con

l'art. 228 LT.

Nel caso in esame, si può

escludere che l’audizione dei testimoni indicati dagli insorgenti possa

condurre questa Corte a modificare la sua opionione. Nessuno dubita infatti che

i professionisti, interpellati da RI 1 durante le trattative con la venditrice

delle azioni, lo abbiano consigliato in merito alla formulazione del contratto,

attirando anche la sua attenzione sul fatto che vi erano clausole “piuttosto a

favore del venditore”. Non si vede tuttavia come il semplice intervento di

questi consulenti possa indurre a concludere che il ricorrente non abbia

beneficiato di un reddito del lavoro, acquistando le azioni ad un prezzo di favore.

Neppure la testimonianza dell’ing. __________ potrebbe risultare determinante,

trattandosi sostanzialmente del venditore delle azioni litigiose.

3.

3.1.

Come anticipato, secondo

la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non

rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto,

ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 1.2). Vi può

essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad

un prezzo di favore.

Ora, il presupposto è

chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore

dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere

dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.

3.2

L’autorità di tassazione

ha proceduto alla stima della partecipazione, acquistata da RI 1 nella __________

SA, applicando il cosiddetto metodo pratico, cioè quello previsto dalla circolare

n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (che raggruppa le amministrazioni

fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni), che contiene

le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell'imposta

sulla sostanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste

istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la

valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in

vista dell’imposizione dei loro azionisti (cfr. p. es. la sentenza 2C_1173/2016

del 22 maggio 2017 consid. 3.2 con riferimenti).

3.3

Secondo la cifra 7 della

Circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte, i conti annuali servono

come base per stabilire il valore di reddito. Per determinare tale valore, sono

a disposizione due modelli:

·

modello 1: i conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il

calcolo;

·

modello 2: i conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per

il calcolo.

Ogni Cantone sceglie uno

dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di

richiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per

la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.

Nel commentario alla

Circolare (edizione 2014, consultabile sul sito internet http://www.steuerkonferenz.ch) in

merito alla cifra 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i due modelli

di valutazione, viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due

modelli non debba avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il

valore venale da determinare. Per questa ragione, tale possibilità non è concessa

ai detentori dei diritti di partecipazione. La società dovrebbe per contro

essere in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si rivela essere

il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non fa uso del suo

diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il modello standard

del Cantone di sede. Il detentore della totalità dei diritti di partecipazione

non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione al modello di

stima, fintantoché non riesce a stabilire che il modello utilizzato conduce ad

un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il detentore riesce ad

apportarne la prova, il metodo di stima può essere rivisto, con la

collaborazione della società, secondo la cifra 5 della Circolare, che disciplina

i rapporti fra i rappresentanti della società e l’autorità fiscale.

Il Canton Ticino ha

adottato come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare n.

28, versione 2014, p. 11; v. anche Bortolotto/Bernardoni,

La valutazione dei titoli per l’imposta cantonale – Analisi della Circolare n.

28.

della Conferenza svizzera delle imposte, in NF 2017, p. 206).

La cifra 8 della Circolare

n. 28 prevede che il valore di reddito si ottenga capitalizzando l’utile netto

degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese oppure

dalle deduzioni menzionate alla cifra 9. Nel modello 1 l’utile netto

dell’ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello 2,

gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n -1 e n – 2) sono presi in

considerazione un’unica volta.

3.4

Tornando

al caso in esame, il valore di reddito della __________ SA è stato determinato

dall’autorità fiscale prendendo in considerazione una sola volta l’utile netto

degli ultimi tre esercizi:

esercizio

risultato

2012.

503’162

2013.

258’074

2014.

104’453

Il

calcolo che ne risulta è il seguente:

503'162 + 258'074 +

104'453

= 288’563

3.

Il valore di reddito,

applicando il tasso di capitalizzazione del 7.5%, è stato così definito in fr.

3'847'506.–.

Gli insorgenti censurano

in particolar modo la circostanza che l’autorità di tassazione non abbia tenuto

conto del fatto che l’utile del 2012 è stato eccezionale. In effetti, dai

risultati contabili allegati al ricorso si evince che nel 2011 l’utile netto

ammontava a fr. 149'954.– ed era pertanto nettamente inferiore rispetto al

risultato del 2012, mentre si avvicinava a quelli dei due esercizi successivi.

Se l’autorità fiscale

avesse applicato il modello standard adottato dal Canton Ticino, d’altra parte,

il valore di reddito sarebbe stato nettamente inferiore, proprio perché non

sarebbe stato preso in considerazione il risultato dell’esercizio 2012:

258'074 + (2 x 104'453)

= 155’660

3.

Applicando il tasso di

capitalizzazione del 7.5%, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr.

2'075'466.–.

3.5

C’è un altro aspetto del

calcolo intrapreso dall’autorità fiscale che merita un approfondimento.

Una volta stabiliti il

valore di reddito (fr. 3'847'506.–) e il valore di sostanza (fr. 306'041.–)

della società, l’Ufficio di tassazione ha definito il valore delle azioni,

procedendo alla ponderazione dei due valori citati:

306'041 + 3'847'506

= 2'076’773

2.

Secondo la cifra 34 delle

Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, il valore dell’impresa

risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito raddoppiato, da una

parte, e il valore di sostanza determinato secondo il principio di continuazione

dell’esercizio, dall’altra, in base alla seguente formula:

valore dell’impresa =

2.

x Valore di

reddito + Valore di sostanza

3.

La Conferenza svizzera delle

imposte ammette tuttavia che, se la creazione del valore della società è

ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza),

poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni

amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile

a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando

un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario

alla Circolare n. 28, versione 2014, p. 9; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.93

del 21 giugno 2016).

Il calcolo intrapreso

dall’autorità di tassazione ha ponderato una sola volta il valore di reddito e

non due volte, come previsto dalle istruzioni quale regola generale. Vista la

notevole differenza fra valore di reddito e valore di sostanza, è evidente che

tale modo di procedere ha sensibili ripercussioni sul calcolo del valore delle

azioni. Riprendendo i valori definiti dall’autorità, questo sarebbe il valore

dell’impresa considerando due volte il valore di reddito nella ponderazione:

306'041 + (3'847'506

x 2)

= 2'667’017

3.

Se però si prendesse in

considerazione il valore di reddito calcolato secondo il modello 1, cioè

escludendo il risultato del 2012, il valore dell’impresa sarebbe ben diverso:

306'041 + (2'075'466

x 2)

= 1'485’657

3.

3.6

Non è chiaro per quale

ragione l’Ufficio di tassazione abbia adottato un metodo di valutazione che si

discosta da quello indicato dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle

imposte. Nel calcolo reperibile agli atti, quello applicato viene qualificato

come “metodo pratico”. Con questa denominazione viene tuttavia definito proprio

il metodo stabilito dalla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle

imposte (in tedesco “Praktikermethode”, cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale 2C_1168/2013 del 30 giugno 2014 consid. 3.5; in francese “méthode

des praticiens”, cfr. p. es. la sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017

consid. 1.2; v. anche Bortolotto/Bernardoni,

op. cit., p. 206).

Come si vede, a dipendenza

del metodo di valutazione adottato, il valore delle azioni che sono state

acquistate dal ricorrente varia in misura anche rilevante:

·

secondo il metodo adottato dall’autorità di tassazione, il loro

valore venale ammonta a fr. 223'965.–;

·

adottando il metodo standard scelto dal Canton Ticino (solo

risultati del 2013 e del 2014), con la ponderazione doppia del valore di

reddito, il valore venale ammonterebbe a fr. 160'218.–;

·

adottando poi il metodo standard scelto dal Canton Ticino, con la

ponderazione singola del valore di reddito, come nel calcolo dell’Ufficio di

tassazione, il valore scenderebbe addirittura a fr. 128'414.–.

L’ampia forbice che ne

risulta dipende, come già anticipato, sia dall’inclusione del risultato

superiore dell’esercizio 2012 sia dalla ponderazione singola o doppia del

valore di reddito. Di fronte ad una tale incertezza circa il valore della partecipazione

acquistata dall’insorgente, non vi sono le condizioni perché questa Corte possa

pronunciarsi in merito all’esistenza di una vendita di favore e, di riflesso,

di un reddito dell’attività lucrativa dipendente. Il valore inferiore fra

quelli appena indicati è infatti praticamente uguale al prezzo pattuito fra le

parti contraenti (fr. 125'676.–).

È chiaro che, se non viene

dimostrata l’esistenza di una vendita ad un prezzo di favore, non può entrare

in considerazione una prestazione al dipendente in relazione al rapporto di

lavoro. Per questa ragione, non devono essere esaminate le altre condizioni da

cui dipende la qualifica di integrazione dello stipendio delle prestazioni

ottenute dal dipendente.

4.

La decisione

impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché proceda a una nuova stima del valore venale della

partecipazione acquistata da RI 1, illustrando i criteri di valutazione

adottati e le ragioni per cui sono stati scelti.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si

attribuiscono ripetibili ai ricorrenti, non rappresentati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

26 maggio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: