80.2016.154
Procedura: autodenuncia esente da pena, requisiti, decisione non motivata, annullamento e rinvio degli atti per nuova decisione
28 aprile 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.154
80.2016.155
Lugano
28 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 giugno 2016 contro la decisione del 22 giugno 2016 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
(quartiere di __________), nel periodo fiscale litigioso, ha lavorato come
impiegato alle dipendenze della __________ di __________, mentre sua moglie, __________,
pure con domicilio a __________, nel 2013 non ha esercitato alcuna attività
lavorativa (cfr., al proposito, dichiarazione d’imposta 2013 dell’incarto
fiscale).
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 21 gennaio 2015,
l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 43'100.-- per l’IC e in fr. 49'900.--
per l’IFD. L’ammontare della sostanza imponibile, invece, è stato definito pari
a zero franchi. Rispetto alla dichiarazione inoltrata, l’autorità fiscale non
ha ammesso in deduzione le postulate spese del veicolo privato di fr. 3'696.--
(“ 2.2 Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”). Inoltre non ha
accettato le postulate spese supplementari in caso di rientro settimanale al
domicilio (“4.4 spese supp. vitto+cucina contribuente”) dell’importo pari a fr.
3'200.--, considerato come “La deduzione per il pasto serale va riconosciuta
unicamente allorquando il contribuente dispone al luogo di lavoro di una
camera. In presenza di un monolocale (con annessa piccola cucina) non viene
ammessa”.
C. Con lettera manoscritta
del 3 febbraio 2015 (spedita il giorno successivo e pervenuta all’autorità
fiscale il 5 febbraio 2015) RI 1 ha comunicato all’RS 1 quanto segue:
In risposta
alla vostra lettera del 21.1.2015 (ndr. decisione del 21
gennaio 2015) faccio opposizione
riguardo la vostra notifica per il periodo sopra indicato (ndr.
IC e IFD 2013), in quanto non
rispecchia i dati da me inviativi.
D. Con successivo
scritto del 14 aprile 2016 (spedito il 18 aprile 2016 e ricevuto dall’RS 1 il
19 aprile 2016), intitolato “Notifica volontaria di Sostanza (autodenuncia
esente da pena)”, i coniugi __________ e RI 1, hanno formulato all’autorità
fiscale le seguenti considerazioni:
ci
siamo accorti di non avere mai dichiarato nella nostra sostanza la
partecipazione qualificata del 100% relativa la società __________ (IDE __________).
Pur
non avendo mai distribuito dividendi e generato eventuali altri redditi,
riteniamo sia doveroso notificarvi il possesso della totalità delle azioni al
portatore.
In
attesa di pronto riscontro, salutiamo cordialmente.
E. L’RS 1, con decisione
dopo reclamo del 22 giugno 2016, rispetto ai dati accertati nella precedente
decisione del 21 gennaio 2015, ha unicamente aggiunto alle entrate dichiarate
“altri redditi” per fr. 12'080.-- (IC) rispettivamente per fr. 11'671.-- (IFD) e
alla voce “Titoli e capitali” l’importo di fr. 210'000.-- (IC), con la seguente
motivazione:
Reclamo ammesso come a domanda.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la summenzionata
decisione del 22 giugno 2016, sostenendo anzitutto che trattasi di “dati
inventati dai vostri uffici”. Vorrebbe in sostanza sapere – con riferimento al
punto “6.3. Altri redditi Fr. 12'080.--“, al punto “26.1. Titoli e capitali Fr.
210'000.--” al punto 31. “Sostanza netta Fr. 267'360.--” – quali sarebbero le
modalità di calcolo che hanno condotto l’RS 1 alle cifre indicate (come si
compongono e di cosa si tratta). Ritiene altresì che le deduzioni attuate
dall’autorità fiscale non sarebbero corrette, essendo state omesse le voci “2.2
Veicolo privato contribuente di Fr. 3'969.--“, “4.3. Spese supp. vitto senza
cucina contrib. di Fr. 6'400.--“ e “14.1. Spese di gestione e manut. Immo di
Fr. 7'750.-- vedi fotocopia allegata” (ndr. trattasi della decisione dell’11
dicembre 2013 in materia di IFD 2012, annesso al presente ricorso). Osserva
infine quanto segue:
Per
ragioni di lavoro avevo un appartamento a __________ e questo mi comporta
spostamenti settimanali continui in treno e in automobile. Non vedo perché
tutto d’un tratto non mi vengono più accordate, in quanto queste deduzioni mi
sono state concesse nella mia tassazione del 2010 + 2011 + 2012. Deduzioni che
dovrebbero essere accordatemi fino al momento della mia cessazione lavorativa
presso la posta svizzera nel 2014.
G. Con le proprie
osservazioni dell’11 luglio 2016, l’RS 1 propone in particolare di retrocedere
l’incarto per l’emanazione di una nuova decisione dopo reclamo. Ammette che,
“per un disguido interno”, nella decisione impugnata è stato considerato
unicamente lo scritto del 19 aprile 2016 (mediante il quale i coniugi __________
hanno presentato un’autodenuncia, comunicando “di possedere il 100% della __________”),
in cui sarebbero stati aggiunti i “vantaggi goduti ed il valore delle azioni relativi
alla società __________, senza comunicare al contribuente le conseguenze della
decisione”. Si esprime poi in merito alle singole contestazioni sollevate
dall’insorgente in sede di ricorso (cfr., nel dettaglio, le relative
osservazioni).
Diritto
1. Quo all’autodenuncia
esente da pena
1.1.
Dopo avere espressamente scartato l’ipotesi di
proporre un’amnistia fiscale generale (sul modello di quella decisa nel 1969, con esenzione da pena e rinuncia
al ricupero d’imposta), in data 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha
presentato un messaggio concernente la semplificazione del ricupero d’imposta
in caso di successione e l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. Adottata
dalle Camere federali il 20 marzo 2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010,
la modifica legislativa in questione si poneva due obiettivi distinti. Da una
parte, stimolare gli eredi a ricondurre alla legalità il patrimonio che il
defunto ha sottratto al fisco, attraverso un ricupero d’imposta e il pagamento d’interessi
di mora limitato ai tre periodi fiscali precedenti l’anno del decesso. D’altra
parte, concedere a persone fisiche e giuridiche che denunciano spontaneamente e
per la prima volta una sottrazione d’imposta, la possibilità di regolare la
propria posizione nei confronti del fisco, senza incappare in un procedimento
penale. La procedura semplificata di ricupero d’imposta in caso di successione
e l’autodenuncia esente da pena sono state ancorate nella LIFD [cfr. l’art. 153a
(procedura semplificata di ricupero d’imposta per
gli eredi), l’art. 175 (sottrazione d’imposta per le persone
fisiche) e l’art. 181a (autodenuncia delle persone giuridiche)] e nella LAID [cfr.
l’art. 53a (procedura semplificata di ricupero
d’imposta per gli eredi), l’art. 56 (sottrazione d’imposta per le
persone fisiche) e l’art. 57b (autodenuncia delle persone giuridiche)]. Tali
norme si applicano sia all’imposta federale diretta sul reddito delle persone
fisiche rispettivamente sull’utile delle persone giuridiche, sia alle imposte
sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche rispettivamente sull’utile e
sul capitale delle persone giuridiche percepite dai Cantoni e dai Comuni
(decisione TF n.2C_1194/2013 del 30 marzo 2015, consid. 5.1. e 5.2. e
riferimenti).
1.2.
Già il diritto previgente prevedeva l’autodenuncia, che aveva però quale
conseguenza un’attenuazione della pena, ma non l’esenzione da pena (cfr.
Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 51 ad art. 175 LIFD, p. 2830). Una persona che presentava
un’autodenuncia veniva condannata a una multa pari a un quinto dell’imposta
sottratta (art. 175 cpv. 3 LIFD, in vigore prima del 1° gennaio 2010).
Dal 1° gennaio 2010, il
contribuente che denuncia spontaneamente e per la prima volta una sottrazione
d’imposta, non nota alle autorità fiscali, non è più condannato a pagare una
multa come in precedenza, ma unicamente a saldare il ricupero d’imposta e gli
interessi di mora [per i dieci anni precedenti (FF 2006, punto 3.1.1, p. 8106)].
Per ogni altra autodenuncia, la multa corrisponde, come finora, a un quinto
delle imposte sottratte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 119 ad art. 175
LIFD, p. 1761).
Secondo l’art. 175 cpv. 3
LIFD, come pure secondo l’art. 56 cpv. 1bis LAID, disposizioni applicabili
alle persone fisiche, se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima
volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento
penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a) la
sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli
aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta
sottratta; e
c) si
adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
Ad ogni ulteriore
autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempreché
siano adempiute le condizioni di cui all’art. 175 cpv. 3 LIFD rispettivamente
di cui all’art. 56 cpv. 1bis LAID (art. 175 cpv. 4 LIFD). Per
ammettere l’esistenza di un’autodenuncia esente da pena i presupposti di cui
all’art. 175 cpv. 3 lit. a, lit. b e lit. c LIFD devono
essere adempiuti cumulativamente (cfr., per maggiori dettagli, Sieber/Malla, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea
2017, n. 53 ss. ad art. 175 LIFD, p. 2831 ss.; Sansonetti/Hostettler, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 48 ss. ad art. 175 LIFD, p. 1930 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 124 ss. ad art. 175 LIFD, p. 1762 ss.).
1.3.
A livello
cantonale, prima dell’entrata in vigore dell’autodenuncia esente da pena del 1°
gennaio 2010, l’art. 258 cpv. 3 LT aveva lo stesso tenore dell’art. 175 cpv. 3
LIFD (secondo cui se il contribuente denunciava spontaneamente la sottrazione
d’imposta prima che essa era nota all’autorità fiscale, la multa era ridotta a
un quinto dell’imposta sottratta).
Dal 1°
gennaio 2010 – in conformità alla
LAID – il contenuto dell’art. 258 cpv. 3
lett. a, lett. b e lett. c LT [secondo cui se il
contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione
d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente
da pena), a condizione che:
a) la
sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli
aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta
sottratta; e
c) si
adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta],
così come dell’art. 258
cpv. 4 LT (secondo cui ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un
quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui
al capoverso 3) coincide con quello dell’art.
175 cpv. 3 lett. a, lett. b e lett. c LIFD rispettivamente
dell’art. 175 cpv. 4 LIFD.
1.4.
In data 14.12.2016 la Divisione delle contribuzioni ha emanato la
circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente in vigore), riguardante la
procedura semplificata per casi bagatella, in materia di sottrazione o
tentativo di sottrazione d’imposta. La circolare si fonda su una costante prassi,
confermata dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr., ad esempio, sentenza
CDT n. 80.2009.155 del 9 febbraio 2010, consid. 1. e 2.; sentenza CDT n. 80.2007.1
del 12 novembre 2007, consid. 2.)], e sugli art. 236 LT (recupero ordinario
d’imposta), art. 258 ss. LT (sottrazione d’imposta), art. 151 LIFD (ricupero
ordinario d’imposta) e art. 175 ss. LIFD (sottrazione d’imposta) [cfr. Circolare n. 28/2016, cifra 2.].
Secondo
l’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994
e secondo l’art. 14 cpv. 2bis del
Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (entrambi in vigore dal 1° gennaio
2017), la procedura semplificata per casi bagatella è applicabile, di
principio, a tutti i casi di lieve entità – tra cui l’autodenuncia esente da pena giusta gli art. 258
cpv. 3 LT e art. 175 cpv. 3 LIFD – ad opera di persone fisiche, in cui il contribuente abbia
chiesto l’applicazione di questa procedura semplificata, abbia firmato il
verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni
cumulative):
- fr. 10'000.-- di
reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei
periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.--;
- fr. 200'000.-- di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale,
per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.--
(cfr. anche Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
Le
autodenunce esenti da pena sono di competenza dell’Ufficio delle procedure
speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (ovvero
nell’ambito della procedura semplificata per casi bagatella) che possono essere
decise anche dalla competente autorità di tassazione (art.
10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del Regolamento
della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2017). La competenza per l’evasione dei casi bagatella,
mediante la procedura semplificata, spetta dunque all’Ufficio circondariale di
tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo
anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non
prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti viene eseguito (tramite un
ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per
l’ultimo periodo fiscale ancora pendente, ossia laddove la notifica non è
ancora stata intimata al contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Se il contribuente non avesse
sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di audizione oppure se gli
importi non dichiarati dovessero superare i limiti previsti per i casi bagatella
ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18
ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (fr. 10'000.-- di reddito
lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi
fiscali non prescritti, di fr. 100'000.--; fr. 200'000.-- di sostanza lorda non
dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non
prescritti, di fr. 2'000'000.--), la competenza per evadere la procedura di
sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio delle procedure
speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa
cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata (caso bagatella),
nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la relativa notifica di
tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di tassazione dovrà
riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero essere più
adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza indugio, all’Ufficio
delle procedure speciali per il prosieguo della procedura di ricupero d’imposta
e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza,
una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente,
all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare
n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
Come visto
poc’anzi, ogni contribuente può autodenunciarsi una sola volta beneficiando
dell’esenzione della pena. Per questo motivo, le autodenunce presentate dai
contribuenti (persone fisiche) che domandano di essere evase mediante la
procedura semplificata da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione
competente, devono essere segnalate all’Ufficio delle procedure speciali prima
dell’emanazione della notifica che ingloba l’evasione del caso bagatella. L’Ufficio
delle procedure speciali può in tal modo controllare se si è effettivamente in
presenza di una prima autodenuncia e poi notificarla all’AFC, che tiene un registro
in cui sono annotate le autodenunce esenti da pena notificate dalle autorità
fiscali cantonali [Circolare n. 28/2016, cifra
1.2.1.2.; cfr. anche Rundschreiben “Straflose Selbstanzeige” dell’AFC del 5
gennaio 2010 e il formulario ivi annesso (“Meldeformular”, “Formulaire d’annonce”);
Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 7c
ad art. 111 LIFD, p. 1494]. Il registro federale permette di verificare, su scala nazionale in
maniera rapida e attendibile, l’inoltro di un’autodenuncia esente da pena presentata
per la prima volta (Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 70 ad art. 175 LIFD, p. 2837). L’Ufficio delle
procedure speciali è competente per l’emanazione della decisione d’impunità a
seguito della prima autodenuncia. La decisione d’impunità è impugnabile e deve
essere notificata all’AFC (ndr. unitamente ad altri dati e al formulario di
annuncio, cfr., al proposito, Rundschreiben
“Straflose Selbstanzeige” dell’AFC del 5 gennaio 2010 e il formulario ivi
annesso), che verrà annotata nel registro federale. Tale
decisione viene emanata soltanto al termine della procedura di ricupero
ordinario d’imposta o della procedura semplificata (Circolare n. 28/2016,
cifra 1.2.1.2).
1.5.
Tornando al
caso in esame, con lettera del 14 aprile 2016 intitolata “Notifica
volontaria di Sostanza (autodenuncia esente da pena)”, i coniugi __________
e RI 1, hanno comunicato all’RS 1 di essersi “accorti di
non avere mai dichiarato nella nostra sostanza la partecipazione qualificata
del 100% relativa la società __________ (IDE CHE-__________) [ndr. dal mese di
dicembre 2016 la società ha un nuovo scopo e ha modificato la sua ragione
sociale in __________, __________ (cfr., nel dettaglio, estratto RC)]. Pur non
avendo mai distribuito dividendi e generato eventuali altri redditi, riteniamo
sia doveroso notificarvi il possesso della totalità delle azioni al portatore”.
In primo luogo, occorre evidenziare che la
summenzionata notifica da parte dei contribuenti è avvenuta dopo che la
decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 21 gennaio 2015 è stata emanata e dopo
che è stata impugnata dai contribuenti con lettera manoscritta del 14 aprile
2016, ma prima dell’emanazione della decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016.
L’RS
1 ammette, nelle proprie osservazioni dell’11 luglio 2016, che a causa di un
“disguido interno”, nella predetta decisione è stata presa in considerazione solamente
la notifica di autodenuncia “aggiungendo vantaggi goduti ed il valore delle
azioni relativi alla società __________, senza comunicare al contribuente le
conseguenze della decisione” (e senza esprimersi sul contenuto dello scritto del
3 febbraio 2015). Propone dunque
di rinviare l’incarto per nuova decisione dopo reclamo.
Dalla
decisione impugnata emerge, in effetti, che l’autorità fiscale ha unicamente aggiunto alle entrate dichiarate “altri
redditi” per fr. 12'080.-- (IC) rispettivamente per fr. 11'671.-- (IFD) e alla
voce “Titoli e capitali” l’importo di fr. 210'000.-- (IC), apportando come
motivazione solamente la seguente frase “Reclamo ammesso come a domanda”. A tale
riguardo va ricordato che l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità
amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando
l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, consid.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III
a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
Nel caso qui posto a
giudizio, l’operato dell’autorità di tassazione, che si è limitata ad aumentare
gli importi di cui si è detto sopra, senza offrire (tra l’altro) alcuna
indicazione in merito alle modalità di calcolo, è chiaramente in contrasto con
l’obbligo di motivazione e, di conseguenza, è stato violato il diritto di
essere sentito dei contribuenti. Già solo per questa ragione, la decisione deve
essere annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una
nuova decisione motivata.
In secondo luogo,
l’autorità fiscale, non appena ricevuto lo scritto del 14 aprile 2016 da parte
di RI 1 e __________, avrebbe dovuto verificare se in casu i presupposti
di un’autodenuncia esente da pena sono adempiuti (caso bagatella che soggiace
alla procedura semplificata), e ciò alla luce della costante prassi, della
giurisprudenza e in particolare degli art. 175 cpv. 3 LIFD e dell’art. 258 cpv.
3 lett. a, lett. b e lett. c LT di cui si è detto in precedenza. Nell’incarto
fiscale non vi è in particolare alcuna traccia del verbale di audizione
sottoscritto, per accordo, dai coniugi __________. Da ciò si può dedurre che
gli stessi non sono stati sentiti dinanzi all’RS 1 per discutere il contenuto
della loro autodenuncia. Giova al proposito ribadire che ai sensi dell’art. 29
cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza
e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b,
124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
Ciò posto, è evidente che nella
presente fattispecie il diritto di essere sentito del ricorrente è stato
violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione, per il
fatto che non gli è stata data (tra l’altro) la facoltà di prendere conoscenza
e di esprimersi sulle modalità di calcolo adottate dall’autorità fiscale dando
o no il proprio consenso. La decisione impugnata del 22 giugno 2016 IC/IFD 2013
deve essere conseguentemente annullata anche per questi motivi. In simili
circostanze è necessario retrocedere gli atti all’autorità fiscale affinché
verifichi la sussistenza o meno degli estremi di un’autodenuncia esente da pena
(procedura semplificata) – che, come visto, presuppone, tra l’altro, che i
contribuenti siano convocati e sentiti personalmente per determinare l’ammontare
dell’imposta sottratta, con il rilascio del relativo verbale di audizione da
loro sottoscritto in caso di accordo – in base ai principi suesposti e alla
costante prassi che è stata ripresa nella Circolare n. 28/2016 del 14 dicembre
2016 della Divisione delle contribuzioni, traendone poi le debite conclusioni.
Considerandi
2.
Quo alla lettera
manoscritta del 3 febbraio 2015
Come visto in narrativa, con lettera manoscritta del 3 febbraio
2015, spedita il giorno successivo e pervenuta all’RS 1 il 5 febbraio 2015, RI
1.
ha comunicato quanto segue:
In risposta
alla vostra lettera del 21.1.2015 (ndr. decisione del 21
gennaio 2015) faccio opposizione
riguardo la vostra notifica per il periodo sopra indicato (ndr.
IC e IFD 2013), in quanto non
rispecchia i dati da me inviativi.
L’RS 1, nella sua
decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016, non ha preso in considerazione il
predetto scritto a causa di “un disguido interno”. Questa Camera non può dunque
far altro che costatare la svista in cui è incorsa l’autorità fiscale avendo
tralasciato la lettera del 3 febbraio 2015, peraltro qualificabile come
reclamo, considerato come RI 1 ha manifestato in modo chiaro e incondizionato
la volontà di impugnare la decisione del 21 gennaio 2015 in materia di IC/IFD
2013.
(cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in:
RtiD I-2005 n. 12t). Non avendo considerato la summenzionata lettera, l’autorità
fiscale ha (nuovamente) violato il loro diritto di essere sentito. In siffatte
circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata anche per questo
motivo e si giustifica di rinviare gli atti all’RS 1, affinché addotti una
nuova decisione motivata esprimendosi (pure) in merito alla lettera del 3
febbraio 2015.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo
del 22 giugno 2016 (calcolo dell’imponibile dopo reclamo IC e IFD 2013) è
annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per ulteriori accertamenti e per
nuova decisione motivata ai sensi della presente decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: