Lexipedia

Decisione

80.2016.16

Imposta preventiva: perenzione del diritto al rimborso, dichiarazione prima che passi in giudicato la tassazione, anche nella dichiarazione d’imposta del periodo fiscale successivo

7 aprile 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 4 giugno 2015

l’RS 1RI 1 ed alla coniuge RI 2, entrambi domiciliati a __________ (__________),

le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2010. Con le stesse l’Autorità

fiscale ha accertato redditi da sostanza divergenti da quanto dichiarato dai contribuenti.

In particolare è stato aggiunto ai redditi da sostanza mobiliare il dividendo

di CHF 15'000.--, ripreso al 60%, riconosciuto ai contribuenti dalla società __________

SA, __________, di cui detengono 67 azioni su 200, e scaduto il 20 dicembre

2010. L’UT ha inoltre aggiunto quali altri redditi CHF 25'000.--, stabiliti

prudenzialmente in base ai calcoli del dispendio prospettati ai contribuenti in

data 24 marzo 2015 e 22 aprile 2015.

I contribuenti hanno

interposto reclamo in data 1° dicembre 2015 contro le decisioni di tassazione

d’ufficio IC/IFD 2010, che negano il rimborso dell’imposta preventiva. Essi non

hanno contestato la ripresa del dividendo, ma hanno postulato in particolare il

rimborso dell’imposta preventiva, e lo stralcio della ripresa di CHF 25'000.--

basata sul calcolo del dispendio.

B. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Campagna, con successiva decisione 23

dicembre 2015, ha ridotto la ripresa per insufficienza di disponibilità finanziaria

a CHF 2'500.--, ed ha negato il rimborso dell’imposta preventiva relativa al

dividendo riconosciuto da __________ SA il 20 dicembre 2010 per intervenuta prescrizione

ex art. 23 LIP.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano

ora contro la predetta decisione. Non contestano di avere omesso nella

dichiarazione d’imposta 2010 il dividendo in scadenza il 20 dicembre 2010 riconosciuto

loro da __________ SA, ma contestano qualsiasi intenzionalità a riguardo. A

mente dei ricorrenti essi hanno “erroneamente” dichiarato il dividendo nella

dichiarazione dei redditi 2011 facendo riferimento al principio contabile di

cassa (ricorso, pag. 1). Inoltre, per quanto attiene al calcolo del dispendio,

il fabbisogno della coppia andrebbe ridotto della metà in base alla DTF 130 III

765 ss., ciò che comporterebbe un’eccedenza sufficiente per il sostentamento

della coppia. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con

conseguente concessione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva, e lo

stralcio della ripresa per insufficienza di disponibilità finanziaria di CHF

2'500.--.

D. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Campagna con osservazioni 3 febbraio 2016

ribadisce la correttezza del proprio operato, e conferma la perdita del diritto

al rimborso del dividendo accordato da __________ SA stante la sua mancata

esposizione nella dichiarazione dei redditi 2010. In base alla giurisprudenza

del Tribunale federale, e segnatamente la sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile

2015, l’UT ritiene che il diritto al rimborso sia perento. Il calcolo del dispendio

sarebbe inoltre corretto in quanto si basa sul fabbisogno minimo per il sostentamento

di una coppia pari a CHF 20'400.-- annui, esposto nella Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo predisposta dalla

Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’Appello.

E. L’Amministrazione

federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio

Giuridico non hanno formulato osservazioni.

Diritto

1. I ricorrenti si

aggravano contro le decisioni 23 dicembre 2015 con le quali viene loro negata

la restituzione dell’imposta preventiva prelevata sul dividendo riconosciuto da

__________ SA e scaduto il 20 dicembre 2010. Essi contestano inoltre la ripresa

di CHF 2'500.-- per insufficienza di disponibilità finanziaria.

Considerandi

2.

2.1

In merito al diniego della

restituzione dell’imposta preventiva, i ricorrenti non contestano la ripresa,

nella decisione di tassazione 2010, del dividendo scaduto il 20 dicembre 2010

pari a CHF 15’000.--. Essi chiedono la riforma della decisione impugnata che

nega loro la restituzione ex art. 23 LIP, postulando il rimborso

dell’imposta preventiva assolta.

Su questa censura

ricorsuale occorre quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto

al rimborso ex art 23 LIP.

2.2

Secondo l’art. 23 LIP,

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità

fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da

cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta

da tale reddito.

Secondo il Tribunale

federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili

(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con

la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul

reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,

secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz

der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre

2016.

consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli

elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione

d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza

2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011

n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72,

consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc.

80.2014

; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc.

80.2014

/77).

2.3

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un

paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti

poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in

maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di

regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011

dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.4

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti

né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di

legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,

anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed

ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la

Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23

LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi

colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,

i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una

sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità

fiscali.

Al fine di evitare la

perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque

sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene

(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben

40.

der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu

Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare

510-511).

2.5

Nella fattispecie, è

pacifico che la dichiarazione d’imposta 2010 presentata dai contribuenti il 30

giugno 2011 non espone il dividendo scaduto il 20 dicembre 2010.

Pure risulta pacifico che

l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del dividendo percepito da __________ SA

è stata operata, in sede di tassazione 2010, in seguito a puntuali richieste

dell’Autorità fiscale in merito ai redditi in parola. Nello specifico l’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Campagna, dopo ricezione della

dichiarazione d’imposta 2010, aveva dovuto invitare i contribuenti in data 22

aprile 2015 a produrre documentazione inerente al dividendo loro erogato da __________

SA e scaduto il 20 dicembre 2010 pari a CHF 15'000.--. I ricorrenti non hanno

dato seguito a tale richiesta che in occasione dell’udienza esperita il 12

ottobre 2015. In sede ricorsuale, essi tuttavia sostengono di non avere voluto

omettere il dividendo, tant’è che lo stesso era già stato dichiarato in

precedenza, seppur “erroneamente” in applicazione del principio contabile di

cassa, nella dichiarazione dei redditi 2011 presentata il 21 marzo 2012. Essi

quindi considerano che il dividendo in parola, in buona fede, è stato

dichiarato, anche se solo successivamente, nell’anno fiscale in cui è stato

effettivamente versato (ricorso, pag. 1).

2.6

2.6.1

Come ricordato (consid.

2.

), i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ex art. 23

LIP, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi intenzionalmente o per commettere una sottrazione d’imposta, e questo

comportamento sia stato scoperto dalle Autorità fiscali.

Nella fattispecie, i

ricorrenti hanno in effetti esposto il dividendo di CHF 15’000.-- riconosciuto

loro da __________ SA nel 2010, nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione

d’imposta 2011 (modulo 2). Quest’ultima è stata presentata dai contribuenti il

21.

marzo 2012. In tale data né era ancora cresciuta in giudicato la decisione

di tassazione ordinaria 2010, né l’Autorità fiscale aveva ancora avviato

accertamenti relativi al dividendo riconosciuto da __________ SA nel 2010. Solo

successivamente, su controllo incrociato CST, l’Ufficio circondariale di tassazione

di Lugano-Campagna, con scritto 22 aprile 2015, ha chiesto ai contribuenti di

fornire documenti inerenti a tale dividendo. Con più di tre anni di anticipo i

ricorrenti avevano tuttavia già dichiarato all’Autorità fiscale il dividendo in

parola, prima quindi che l’Autorità fiscale avviasse, o stesse per avviare,

accertamenti a riguardo.

2.6.2

Ora, secondo la

giurisprudenza, fintantoché la tassazione del periodo fiscale litigioso non è

passata in giudicato, il contribuente può portare a conoscenza delle autorità

fiscali i redditi assoggettati all’imposta preventiva, per salvaguardare la pretesa

al rimborso di quest’ultima. In questo contesto, la dichiarazione del reddito

può, come nella fattispecie, avvenire anche nella dichiarazione dei redditi del

periodo successivo, se le ulteriori condizioni per ammetterne la spontaneità

sono date. Rappresenterebbe comunque un formalismo eccessivo esigere che la dichiarazione

venga intrapresa con la dichiarazione d’imposta del periodo fiscale

corrispondente (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Glarona del 10 febbraio 2010, n. VG.2008.00166, consid. 6a, citata in: Bauer-Balmelli/Küpfer [a cura di], Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben und

Verrechnungssteuer, Band 2, n. 84 ad art. 23 LIP).

2.6.3

Ne

discende che, se le ulteriori condizioni per ammettere una dichiarazione

spontanea sono date (decisione di tassazione ordinaria non ancora cresciuta in

giudicato, assenza di intenzionalità nell’omettere la dichiarazione del reddito

ed omissione non ancora scoperta dall’Autorità fiscale), la successiva

dichiarazione del reddito può avvenire, come nella fattispecie, anche tramite

indicazione del reddito nella dichiarazione d’imposta del periodo successivo.

2.7

Per quanto su esposto, non

si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al

rimborso.

Ne consegue che la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta

perenzione, deve essere riformata.

3.

3.1.

Un’ulteriore censura dei

ricorrenti concerne l’imposizione degli “altri redditi”, aggiunti dall’Ufficio

di tassazione a quelli dichiarati, in base ad un calcolo delle entrate e delle

uscite, da cui risulta una disponibilità annua di soli fr. 17’856.--. Siccome

tale importo è inferiore al minimo vitale previsto dal diritto esecutivo per

due coniugi, l’autorità ha presunto l’esistenza di altri redditi nella misura

della differenza, cioè di fr. 2'544.-- (arrotondati a fr. 2'500.-). Nel

ricorso, i contribuenti sostengono che si dovrebbe considerare, nel calcolo del

dispendio, solo la metà dei minimi di esistenza ex art. 93 LEF previsti

per coniugati.

3.2

A tale riguardo, si rileva

innanzitutto che i minimi fissati per coniugati (oltre che per coppie

registrate e coppie con figli) dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’Appello, ammontano per il 2010, con indice 2009, a fr. 1700.-- al

mese. Trattasi dei valori utilizzati dall’UT per il calcolo del dispendio,

calcolo per il rimanente non censurato dai ricorrenti. Anzi, da un calcolo che

essi stessi allegano al ricorso, emerge una disponibilità annua addirittura

inferiore, pari cioè a fr. 12'147.90.

Gli insorgenti basano la

loro censura esclusivamente sulla sentenza DTF 130 III 765 ss., sentenza che

stabilisce che gli Uffici di esecuzione possono fissare, per un debitore che

vive in concubinato, un importo base corrispondente alla metà di quello

previsto per coniugi.

Questa giurisprudenza, che

per inciso non si riferisce alla determinazione del minimo vitale LEF per

coniugati bensì per concubini, ricorda semmai che le strutture dei costi delle

economie domestiche di persone che vivono in concubinato possono essere

analoghe a quelle di persone coniugate, e che di questo occorre tenere conto,

se del caso considerando come minimo vitale del(la) singolo(a)

concubino(a) la metà dell’importo calcolato per una coppia di persone coniugate

(DTF 130 III 765, consid. 2.3. e 2.4). Tale sentenza tuttavia non implica, come

pretenderebbero i ricorrenti, che si debba dimezzare, nel calcolo dei minimi

vitali del diritto esecutivo per una coppia coniugata, il minimo vitale

calcolato in base alle direttive delle Autorità di sorveglianza LEF competenti.

Da questo profilo la

censura dei ricorrenti si rileva pertanto infondata.

3.3

Come questa Camera ha già

avuto modo di precisare, l’applicazione dei minimi vitali del diritto esecutivo

ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di

ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).

Alla luce del calcolo

proposto dai ricorrenti, da cui emerge una disponibilità mensile di poco

superiore ai mille franchi, la ripresa stabilita dall’autorità fiscale, basata

sul minimo vitale secondo la LEF, appare ancora prudenziale e merita pertanto

conferma.

4.

Per quanto precede,

si deve concludere che il ricorso è accolto per quanto attiene al rimborso

dell’imposta preventiva sul dividendo riconosciuto da __________ SA nel 2010,

mentre è respinto per quanto attiene all’imposizione di altri redditi per fr. 2'500.--.

Tassa di giustizia e spese

sono a carico dei ricorrenti, in proporzione alla soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese

l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge

federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.1.1. In

merito alla domanda di rimborso dell’imposta preventiva assolta sul dividendo

riconosciuto ai ricorrenti da __________ SA nel 2010, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, ai ricorrenti è riconosciuto il rimborso dell’imposta preventiva

trattenuta da __________ SA sul dividendo di CHF 15'000.– lordi, versato loro

dalla società il 20 dicembre 2010.

1.2. In

merito al calcolo dell’imposta sul reddito (IC e IFD 2010), il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 400.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (146 LIFD; art. 73 LAID; art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: