80.2016.162
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere, non costi per Master in Business Administration
6 marzo 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.162
80.2016.163
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 luglio 2016 contro la decisione dell’8 giugno 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. RI 1, in possesso di
un dottorato di ricerca in Inge-gneria Idraulica per l’Ambiente e il
Territorio, conseguito nel 2006; di un Master di II livello in Modellazione matematica
di Ca-tastrofi Idrogeologiche, conseguito nell’anno 2005, e di una Laurea Magistrale
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, conseguita nell’anno 2001, ha
lavorato dal 2008 alle dipendenze della __________, __________ (di seguito “__________”).
Con l’accordo del suo
datore di lavoro il contribuente si è iscritto al corso Executive Master of
Business Administration per l’anno accademico 2014-2015, presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2014, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente
di fr. 93’808.- e, fra le de-duzioni, le seguenti spese professionali:
abbonamento mezzo pubblico fr. 170.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'500.–
perfezionamento
professionale fr. 30'716.–
totale fr. 33’386.–
Per quanto concerne le
spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr. 30’716.– comprendeva
la tassa d’iscrizione al corso summenzionato per l’anno 2014, divisa in tre
rate, e le spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
C. Con decisione del 27
gennaio 2016 l’RS 1 commisurava – per il periodo fiscale 2014 – il reddito
im-ponibile in fr. 87'400.– per l’imposta cantonale e in fr 89’300 .– per
l’imposta federale diretta.
L’autorità ammetteva in
deduzione solo i costi di trasporto ed il forfait per le altre spese e negava
la deduzione delle spese di perfezionamento professionale argomentando che “le
spese di ulteriore formazione non sono deducibili”.
D. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 febbraio 2016, chiedendo in
particolare un appuntamento presso l’Ufficio di tassazione, al fine di avere un
chiarimento sulla decisione di tassazione, e presentare le proprie motivazioni
al reclamo. Egli concludeva chiedendo di “rivedere il calcolo di entrambe le
imposte”.
E. In data 24 febbraio
2016, il contribuente è comparso personal-mente dinanzi ad un funzionario
dell’Ufficio di tassazioni. Nel corso dell’incontro è stata spiegata al reclamante
la differenza tra spese deducibili per corsi di perfezionamento professionale e
spese non deducibili per formazioni di base. È in seguito stato concordato che
il funzionario incaricato avrebbe scritto all’Ufficio giuridico per un esame
più approfondito della fattispecie. Ciò che è stato fatto.
Nel corso del medesimo
incontro il contribuente ha presentato ulteriore documentazione ed uno scritto,
nel quale esponeva in maniera più approfondita le proprie motivazioni,
ribadendo la propria richiesta di dedurre dal reddito imponibile 2014 le spese
legate al corso di Executive Master of Business Administration. Egli dichiarava
dapprima che esercitava sin dal 2010 il ruolo di “Project Manager”, e meglio di
“responsabile di commesse dell’ingegneria di grandi opere civili” e che
all’epoca della frequenza dell’Executive Master of Business Administration,
disponeva già “della formazione di base necessaria al ruolo esercitato”. Egli
asseriva da ultimo che la frequentazione dell’Executive Master of Business Administration
rappresentava unicamente un perfezionamento professionale; tale corso era, a
suo parere, necessario per perfezionare le conoscenze manageriali “utili alla
gestione di commesse e progetti complessi di ingegneria”.
F. In data 20 maggio
2016 la Divisione delle contribuzioni, Ufficio giuridico, inoltrava al
funzionario incaricato dell’RS 1 un parere giuridico sulle “spese di formazione/perfezionamento
signor RI 1”. La conclusione della Divisione delle contribuzioni era che sulla
base della numerosa giurisprudenza in materia, il corso seguito dal qui
ricorrente era da considerarsi come una formazione di base, le cui spese non
potevano essere dedotte dall’imposta cantonale e dall’imposta federale diretta.
G. L’ufficio di
tassazione, riprendendo le considerazioni della Divi-sione delle contribuzioni,
respingeva il reclamo con decisione dell’8 giugno 2016, così motivata:
L’innumerevole giurisprudenza in merito ai costi di
formazione e perfeziona-mento, ed in particolare per quanto riguarda la
frequenza di un corso Executi-ve MBA, conferma come nella norma tali costi di
frequenza siano considerati costi di formazione non deducibili. L’Executive MBA
ha una durata di 21 mesi e costituisce una formazione di altro profilo e
differente rispetto all’attività esercitata ed appresa dal contribuente, di
formazione ingegnere.
Una
formazione complementare come l’Executive MBA non si configura come un semplice
approfondimento delle conoscenze di base. Anche la durata della stessa
formazione ed il relativo dispendio finanziario costituiscono un indizio per
concludere che si tratta di un investimento sul lungo termine e non semplicemente
di un ripasso delle conoscenze già acquisite grazie alla formazione precedente.
Ne consegue che la frequenza dell’Executive Master of Business Administration
migliora considerevolmente le aspettative professionali permettendole di
intraprendere l’attività di Project Manager. Alla luce di quanto scritto si
ritiene che i costi richiesti in deduzione siano da ritenere dei costi di
formazione e non di perfezionamento ed in quanto tali non deducibili fiscalmente.
H. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la deduzione delle
spese di perfe-zionamento professionale sia per l’imposta cantonale sia per
l’imposta federale diretta.
Egli ribadisce
sostanzialmente tutte le motivazioni addotte in se-de di reclamo. A parere del
contribuente, l’MBA da lui frequenta-to va inteso come un perfezionamento delle
sue competenze manageriali già acquisite nel corso della sua professione
prece-dente ed attuale. Egli sottolinea da ultimo che, in seguito al conseguimento
del titolo, non è stato previsto nessun avanzamento di carriera all’interno
della Società di cui è dipendente. Il ricorrente allega al proprio ricorso,
oltre ad altra documentazione, una dichiarazione della società __________.
I. La Camera di diritto
tributario è venuta tuttavia a conoscenza in corso di procedura che il
ricorrente si è trasferito in Francia, cambiando impiego.
In data 7/12 gennaio 2017
il qui ricorrente dando seguito alle ri-chieste della Camera di diritto
tributario del 14 dicembre 2016, allega alla sua missiva copia del contratto di
lavoro stipulato col datore di lavoro in Francia e copia del diploma conseguito
al termine del percorso di studio dell’Executive MBA. Egli chiarisce poi le
motivazioni del suo trasferimento in Francia, e precisa le sue attuali condizioni
di impiego presso la Società __________, __________ (ruolo di “Direttore
d’Attività Dighe e Impianti Idroelettrici”).
Diritto
1. 1.1.
L’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato
l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.
Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto
come lo stesso porti sul periodo fiscale 2014 e che non esiste alcuna disposizione
di diritto transitorio che preveda una soluzione differente (v. sentenza TF
2C_588/2015 del 1.02.2016, consid. 4.1; sentenza TF 2C_660/2014 del 6.07.2015
consid. 5).
1.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD in vigore
sino al 1° gennaio 2016, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili,
a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Dal chiaro tenore letterale
della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo
del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido
per il periodo fiscale 2014). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art. 34 lett. b LIFD).
1.4.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.
In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,
seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come
nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore
che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di
perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che
permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di
perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della
situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e
le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre
necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta
formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio
2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,
in: StR 61/2006 p. 41).
2.2
Il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con
l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento (StE 2004 B 22.3
n 77).
2.3
Recentemente il Tribunale
federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio
di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e
assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,
aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies
(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25 giugno
2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione
rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi
perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della
situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato
delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera
professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il
contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).
Il Tribunale federale ha
quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché
beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi
datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel
diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale
del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,
proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur
non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per
una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce
la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili
quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso
concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale
del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera
professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso
(sentenza cit., consid. 2.3).
2.4
Non sono deducibili le
spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione professionale
di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente dalla professione
attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di accedere ad
un’altra professione. In questo senso, le spese di una formazione continua
intraprese al fine di progredire professionalmente oppure che hanno permesso
oppure favorito un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.
Un tale avanzamento si
traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico
superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una remunerazione più
elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente non serve ad un
semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi
enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (sentenza TF
2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.2 e 4.3).
2.5
Il Tribunale federale ha a
più riprese esaminato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master
of Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una
tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di
accrescere le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è
generalmente intrapresa durante l’impiego lavorativo e il titolo è ottenuto a seguito
di una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito
come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale
e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi
importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili
(sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.3.1).
L’Alta Corte ha quindi
ritenuto come convenga esaminare in ogni caso concreto quale era la natura
dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della formazione
oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, a medio termine,
dopo aver ottenuto il titolo di formazione (sentenza TF 2C_588/2015 del
1.2.2016
consid. 4.3.2). La qualificazione delle spese di perfezionamento
deducibili dipende dall’esame concreto della situazione personale del
contribuente, della sua formazione iniziale, delle sue conoscenze, delle sue
esperienze professionali, della sua attività professionale attuale, del
contenuto della formazione in causa, così come della sua posizione professionale
dopo la formazione (cf. sentenze TF 2C_588/2015 del 1.2.2016 consid. 4.3.2;
2C_1073/2013 consid. 2.2.3, 2C_1001 consid. 2.3.1,2C_28/2011 consid. 4.1,
2C_750/2009 consid. 2.2.3).
3.
3.1.
Venendo al caso in esame, RI
1Il ricorrente giustifica tali spese sostenendo sostanzialmente che il corso in
discussione gli ha permesso di perfezionare le proprie conoscenze manageriali
“utili alla gestione di commesse e progetti complessi di ingegneria”, conoscenze,
a suo dire, necessarie allo svolgimento della sua funzione in seno alla __________
SA.
3.2
Come esposto in narrativa RI
1, nato nel 1975, di formazione ingegnere si è iscritto al corso Executive
Master of Business Administration per l’anno accademico 2014-2015, presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano, con il
consenso e l’appoggio del datore di lavoro dell’epoca. In data 14 novembre 2015
il ricorrente ha ottenuto tale diploma.
Il corso
seguito dal ricorrente è un Master of Business Administration della durata di
21.
mesi, composto da 7 moduli per l’anno 2014 (cfr. informazioni
reperibili sul sito internet:http://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-ba/executive-mba).
Il Master of Business Administration è generalmente una formazione post-laurea,
che fornisce una specializzazione manageriale ai partecipanti, fornendo in
particolare corsi di contabilità, economia, finanza e marketing.
L’MBA in questione non si limita
ad offrire al qui ricorrente degli approfondimenti delle conoscenze
professionali già apprese con il conseguimento delle lauree in ingegneria, ma
gli fornisce un’ulteriore formazione nell’ambito della gestione d’impresa
(“Business Administration”) e l’acquisizione di importanti conoscenze
supplementari su tutte le tematiche di gestione e governo di un’impresa. Non vi
è quindi dubbio che un simile corso persegue uno scopo ben più ambizioso di un
semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, offrendogli
una nuova formazione manageriale. Volendo soffermarsi sul solo percorso
educativo del ricorrente, se ne dovrebbe pertanto concludere che i costi ad
esso collegati non sono fiscalmente deducibili.
3.3
Sulla base della recente
giurisprudenza federale (consid 2.3 e 2.5), per valutare
se i corsi intrapresi dal ricorrente sono da considerarsi perfezionamento deducibile
o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della situazione personale del
contribuente. Non ci si può quindi limitare
all’analisi della sua formazione iniziale, ma occorre prendere in
considerazione lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i
nuovi studi, la carriera professionale intrapresa così come la sua attività
professionale prima e dopo la formazione.
3.4
Ebbene,
come visto in ingresso la formazione di base del ricorrente prima di intraprendere
i nuovi studi era una formazione universitaria nel campo dell’ingegneria.
Dalla
documentazione prodotta risulta poi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze
della __________ __________ SA dal 2008 al settembre 2016. Si tratta di una
società anonima, il cui scopo è quello di gestire uno o più studi di consulenza,
progettazione e direzione lavori nel campo del genio civile. All’interno
di tale società egli ha ricoperto dal 2010 la carica di “Project Manager”, e
meglio, come da lui descritto nel reclamo e ribadito in sede di ricorso, era
responsabile e direttore di progetto, con responsabilità sia tecniche sia manageriali
di progetti d’ingegneria di grandi opere civili,
responsabilità legate alla programmazione della attività di progetto,
coordinamento del team di progetto, gestione della fatturazione, dei costi, dei
contratti e dei contatti con clienti e fornitori. La __________ SA, in una
dichiarazione allegata al ricorso, ha inoltre asserito che per svolgere la
funzione assunta dal qui ricorrente, sono richieste “capacità di negoziazione,
commerciali, tecniche, di gestione delle persone, organizzative etc.”. Ha poi
sottolineato che, in seguito alla formazione intrapresa, non è stato proposto alcun
avanzamento di carriera al ricorrente, il cui salario è rimasto il medesimo dal
2013.
3.5
È emerso poi, nel corso
della presente procedura, che a partire dall’ottobre 2016 l’insorgente ha
iniziato a lavorare in Francia, a __________ presso la __________. Presso tale
Società egli ricopre il ruolo di “Direttore d’Attività Dighe e Impianti
Idroelettrici”, agendo quindi come coordinatore delle attività di progetto. Il
suo ruolo all’interno della Società sarebbe quello di responsabile “tecnico e
manageriale dei progetti relativi nel settore idroelettrico”. Egli è inoltre
responsabile finanziariamente delle commesse relative al settore idroelettrico
per importi tra CHF 800'000.– e 1'200'000.–, gestisce la fatturazione, i costi,
i contratti e i contatti con i clienti e i fornitori. Egli controlla la
programmazione dell’attività dei vari progetti e coordina e supporta il team di
progetto. Egli non ha dal canto suo alcuna responsabilità nella gestione
gerarchica del personale, ma aiuta la Direzione Generale per l’attività di
sviluppo commerciale. Le competenze richieste per tale funzione sono a suo dire
competenze di negoziazione, commerciali, tecniche, di gestione del personale e
organizzative.
Il ricorrente precisa che,
confrontando le due posizioni di lavoro, si evince che, trasferendosi in
Francia, non ha “di fatto ottenuto una reale progressione di carriera”,
guadagnando anzi € 15'000.-- all’anno in meno rispetto a quanto percepito
presso la __________ SA.
Egli asserisce inoltre che
avrebbe voluto trasferirsi in Francia presso la sede di __________ della __________
SA, per questioni personali, già dal 2013. Tuttavia ciò non è stato possibile,
poiché le condizioni del mercato francese non si sono rivelate quelle sperate e
non hanno permesso l’acquisizione di mandati di rilievo nel campo delle opere
idroelettriche e dighe, suo campo di attività.
3.6
Innanzitutto appare
quantomeno dubbio che RI 1 vantasse già prima di conseguire l’Executive MBA
un’esperienza pluriennale nella gestione aziendale unicamente perché ricopriva
il ruolo di “Project Manager”presso la __________ SA. Non è d’altronde dato
sapere se il ricorrente, nel corso del Master intrapreso, abbia seguito corsi in
materie trattate quotidianamente nella sua funzione di “Project Manager”. Ci si
domanda poi perché, se la frequenza dell’Executive MBA fosse realmente giustificata
con la necessità di approfondire le conoscenze “necessarie allo svolgimento
della sua funzione in seno alla __________ SA”, le relative spese sono siano
state assunte dalla stessa Società.
3.7
A ciò si aggiunga che, in seguito
al conseguimento del diploma, il ricorrente ha cambiato impiego lavorativo e
addirittura nazione, modificando in tal modo le sue aspettative professionali e
di vita.
Il ricorrente, nonostante
a suo dire rivesta un ruolo lavorativo simile a quello intrapreso presso la __________
SA, ha evidentemente tratto beneficio dal conseguimento del MBA in Business
Administration, lasciando il precedente impiego per trasferirsi in Francia.
Emerge chiaramente dagli atti che il ricorrente avesse intenzione di
trasferirsi da tempo in Francia e si può supporre che la scelta di intraprendere
il percorso di formazione in questione avesse anche lo scopo di migliorare le
opportunità di trovare un impiego adeguato all’estero.
In ogni caso, il fatto
che, poco dopo aver conseguito il diploma (fine 2015), abbia lasciato il
proprio impiego (lettera di dimissioni del 14 giugno 2016 per il 15 settembre
2016) fa apparire poco significativa la dichiarazione, rilasciata dalla __________
SA il 31 maggio 2016, nella quale si afferma che “l’azienda non ha finalizzato
il conseguimento del suddetto titolo a una promozione e non è stato proposto
alcun avanzamento di carriera al Dr. __________”.
L’esame dei fatti non permette
dunque di condividere l’affermazione del ricorrente, secondo cui egli, tramite
il conseguimento del diploma, avrebbe semplicemente approfondito delle
conoscenze “necessarie allo svolgimento della sua funzione in seno alla __________
SA”.
3.8
Il ricorrente ha
chiaramente modificato considerevolmente le sue aspettative professionali,
effettuando, grazie al diploma conseguito, un investimento sul lungo periodo.
La formazione aveva quale
scopo di rimediare alle lacune della formazione di base d’ingegnere del
ricorrente, e non può dunque essere considerata come un semplice aggiornamento
o perfezionamento delle sue conoscenze nell’ambito manageriale, soprattutto
tenuto conto del suo cambiamento di impiego, intervenuto subito dopo il
conseguimento del diploma.
Questa conclusione è avvalorata
anche dall’importanza dei costi del corso dell’MBA, pari a fr.
30’716.– per il solo 2014, che rivelano l’esistenza di un investimento a lungo
termine e non solo di un aggiornamento del livello di formazione già raggiunto
in precedenza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che un
investimento di più di CHF 25'000.-- per anno costituisce un importo molto
elevato, comparandolo ai costi di formazione usuali e corrisponde così ad un
investimento importante (sentenza TF 2C_1001/2012 consid. 3.2.1; sentenza TF
2C_588/2015 consid. 4.4).
3.9
L’ottenimento dell’MBA non
ha unicamente consolidato la posizione del ricorrente all’interno della Società
presso cui ha lavorato, ma gli ha bensì permesso di trovare un impiego nel
mercato del lavoro francese.
Il fatto che le sue
condizioni salariali non siano migliorate, è del resto riconducibile anche alle
condizioni del mercato del lavoro in Francia, che non sono sicuramente
paragonabili a quelle presenti in Svizzera. Un salario di € 75’000.– lordi
annui in Francia è anzi considerato elevato, se si considera il costo della
vita ed il fatto che il salario annuale di un ingegnere, qual era lui prima di
conseguire l’MBA, è di circa € 35'000.– all’anno.
Questo suo trasferimento conferma
in maniera chiara che il conseguimento del titolo è stato per lui un
investimento a lungo termine.
3.10
Da tutto quanto procede,
si può quindi concludere che l’importo complessivo di fr. 30’716.–,
corrispondente ai costi affrontati da RI 1 per frequentare l’Executive Master
of Business Administration (MBA), costituisce nel caso concreto una spesa di
formazione e non di mero perfezionamento, e in quanto tale non è deducibile dal
reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
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municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: