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Decisione

80.2016.162

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere, non costi per Master in Business Administration

6 marzo 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, in possesso di

un dottorato di ricerca in Inge-gneria Idraulica per l’Ambiente e il

Territorio, conseguito nel 2006; di un Master di II livello in Modellazione matematica

di Ca-tastrofi Idrogeologiche, conseguito nell’anno 2005, e di una Laurea Magistrale

in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, conseguita nell’anno 2001, ha

lavorato dal 2008 alle dipendenze della __________, __________ (di seguito “__________”).

Con l’accordo del suo

datore di lavoro il contribuente si è iscritto al corso Executive Master of

Business Administration per l’anno accademico 2014-2015, presso la Scuola di

Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2014, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente

di fr. 93’808.- e, fra le de-duzioni, le seguenti spese professionali:

abbonamento mezzo pubblico fr. 170.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'500.–

perfezionamento

professionale fr. 30'716.–

totale fr. 33’386.–

Per quanto concerne le

spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr. 30’716.– comprendeva

la tassa d’iscrizione al corso summenzionato per l’anno 2014, divisa in tre

rate, e le spese di trasporto, di vitto e di alloggio.

C. Con decisione del 27

gennaio 2016 l’RS 1 commisurava – per il periodo fiscale 2014 – il reddito

im-ponibile in fr. 87'400.– per l’imposta cantonale e in fr 89’300 .– per

l’imposta federale diretta.

L’autorità ammetteva in

deduzione solo i costi di trasporto ed il forfait per le altre spese e negava

la deduzione delle spese di perfezionamento professionale argomentando che “le

spese di ulteriore formazione non sono deducibili”.

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 febbraio 2016, chiedendo in

particolare un appuntamento presso l’Ufficio di tassazione, al fine di avere un

chiarimento sulla decisione di tassazione, e presentare le proprie motivazioni

al reclamo. Egli concludeva chiedendo di “rivedere il calcolo di entrambe le

imposte”.

E. In data 24 febbraio

2016, il contribuente è comparso personal-mente dinanzi ad un funzionario

dell’Ufficio di tassazioni. Nel corso dell’incontro è stata spiegata al reclamante

la differenza tra spese deducibili per corsi di perfezionamento professionale e

spese non deducibili per formazioni di base. È in seguito stato concordato che

il funzionario incaricato avrebbe scritto all’Ufficio giuridico per un esame

più approfondito della fattispecie. Ciò che è stato fatto.

Nel corso del medesimo

incontro il contribuente ha presentato ulteriore documentazione ed uno scritto,

nel quale esponeva in maniera più approfondita le proprie motivazioni,

ribadendo la propria richiesta di dedurre dal reddito imponibile 2014 le spese

legate al corso di Executive Master of Business Administration. Egli dichiarava

dapprima che esercitava sin dal 2010 il ruolo di “Project Manager”, e meglio di

“responsabile di commesse dell’ingegneria di grandi opere civili” e che

all’epoca della frequenza dell’Executive Master of Business Administration,

disponeva già “della formazione di base necessaria al ruolo esercitato”. Egli

asseriva da ultimo che la frequentazione dell’Executive Master of Business Administration

rappresentava unicamente un perfezionamento professionale; tale corso era, a

suo parere, necessario per perfezionare le conoscenze manageriali “utili alla

gestione di commesse e progetti complessi di ingegneria”.

F. In data 20 maggio

2016 la Divisione delle contribuzioni, Ufficio giuridico, inoltrava al

funzionario incaricato dell’RS 1 un parere giuridico sulle “spese di formazione/perfezionamento

signor RI 1”. La conclusione della Divisione delle contribuzioni era che sulla

base della numerosa giurisprudenza in materia, il corso seguito dal qui

ricorrente era da considerarsi come una formazione di base, le cui spese non

potevano essere dedotte dall’imposta cantonale e dall’imposta federale diretta.

G. L’ufficio di

tassazione, riprendendo le considerazioni della Divi-sione delle contribuzioni,

respingeva il reclamo con decisione dell’8 giugno 2016, così motivata:

L’innumerevole giurisprudenza in merito ai costi di

formazione e perfeziona-mento, ed in particolare per quanto riguarda la

frequenza di un corso Executi-ve MBA, conferma come nella norma tali costi di

frequenza siano considerati costi di formazione non deducibili. L’Executive MBA

ha una durata di 21 mesi e costituisce una formazione di altro profilo e

differente rispetto all’attività esercitata ed appresa dal contribuente, di

formazione ingegnere.

Una

formazione complementare come l’Executive MBA non si configura come un semplice

approfondimento delle conoscenze di base. Anche la durata della stessa

formazione ed il relativo dispendio finanziario costituiscono un indizio per

concludere che si tratta di un investimento sul lungo termine e non semplicemente

di un ripasso delle conoscenze già acquisite grazie alla formazione precedente.

Ne consegue che la frequenza dell’Executive Master of Business Administration

migliora considerevolmente le aspettative professionali permettendole di

intraprendere l’attività di Project Manager. Alla luce di quanto scritto si

ritiene che i costi richiesti in deduzione siano da ritenere dei costi di

formazione e non di perfezionamento ed in quanto tali non deducibili fiscalmente.

H. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la deduzione delle

spese di perfe-zionamento professionale sia per l’imposta cantonale sia per

l’imposta federale diretta.

Egli ribadisce

sostanzialmente tutte le motivazioni addotte in se-de di reclamo. A parere del

contribuente, l’MBA da lui frequenta-to va inteso come un perfezionamento delle

sue competenze manageriali già acquisite nel corso della sua professione

prece-dente ed attuale. Egli sottolinea da ultimo che, in seguito al conseguimento

del titolo, non è stato previsto nessun avanzamento di carriera all’interno

della Società di cui è dipendente. Il ricorrente allega al proprio ricorso,

oltre ad altra documentazione, una dichiarazione della società __________.

I. La Camera di diritto

tributario è venuta tuttavia a conoscenza in corso di procedura che il

ricorrente si è trasferito in Francia, cambiando impiego.

In data 7/12 gennaio 2017

il qui ricorrente dando seguito alle ri-chieste della Camera di diritto

tributario del 14 dicembre 2016, allega alla sua missiva copia del contratto di

lavoro stipulato col datore di lavoro in Francia e copia del diploma conseguito

al termine del percorso di studio dell’Executive MBA. Egli chiarisce poi le

motivazioni del suo trasferimento in Francia, e precisa le sue attuali condizioni

di impiego presso la Società __________, __________ (ruolo di “Direttore

d’Attività Dighe e Impianti Idroelettrici”).

Diritto

1. 1.1.

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso porti sul periodo fiscale 2014 e che non esiste alcuna disposizione

di diritto transitorio che preveda una soluzione differente (v. sentenza TF

2C_588/2015 del 1.02.2016, consid. 4.1; sentenza TF 2C_660/2014 del 6.07.2015

consid. 5).

1.2.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD in vigore

sino al 1° gennaio 2016, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili,

a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Dal chiaro tenore letterale

della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo

del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido

per il periodo fiscale 2014). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art. 34 lett. b LIFD).

1.4.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento (StE 2004 B 22.3

n 77).

2.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25 giugno

2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

2.4

Non sono deducibili le

spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione professionale

di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente dalla professione

attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di accedere ad

un’altra professione. In questo senso, le spese di una formazione continua

intraprese al fine di progredire professionalmente oppure che hanno permesso

oppure favorito un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.

Un tale avanzamento si

traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico

superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una remunerazione più

elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente non serve ad un

semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi

enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (sentenza TF

2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.2 e 4.3).

2.5

Il Tribunale federale ha a

più riprese esaminato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master

of Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una

tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di

accrescere le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è

generalmente intrapresa durante l’impiego lavorativo e il titolo è ottenuto a seguito

di una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito

come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale

e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi

importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili

(sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.3.1).

L’Alta Corte ha quindi

ritenuto come convenga esaminare in ogni caso concreto quale era la natura

dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della formazione

oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, a medio termine,

dopo aver ottenuto il titolo di formazione (sentenza TF 2C_588/2015 del

1.2.2016

consid. 4.3.2). La qualificazione delle spese di perfezionamento

deducibili dipende dall’esame concreto della situazione personale del

contribuente, della sua formazione iniziale, delle sue conoscenze, delle sue

esperienze professionali, della sua attività professionale attuale, del

contenuto della formazione in causa, così come della sua posizione professionale

dopo la formazione (cf. sentenze TF 2C_588/2015 del 1.2.2016 consid. 4.3.2;

2C_1073/2013 consid. 2.2.3, 2C_1001 consid. 2.3.1,2C_28/2011 consid. 4.1,

2C_750/2009 consid. 2.2.3).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame, RI

1Il ricorrente giustifica tali spese sostenendo sostanzialmente che il corso in

discussione gli ha permesso di perfezionare le proprie conoscenze manageriali

“utili alla gestione di commesse e progetti complessi di ingegneria”, conoscenze,

a suo dire, necessarie allo svolgimento della sua funzione in seno alla __________

SA.

3.2

Come esposto in narrativa RI

1, nato nel 1975, di formazione ingegnere si è iscritto al corso Executive

Master of Business Administration per l’anno accademico 2014-2015, presso la

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano, con il

consenso e l’appoggio del datore di lavoro dell’epoca. In data 14 novembre 2015

il ricorrente ha ottenuto tale diploma.

Il corso

seguito dal ricorrente è un Master of Business Administration della durata di

21.

mesi, composto da 7 moduli per l’anno 2014 (cfr. informazioni

reperibili sul sito internet:http://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-ba/executive-mba).

Il Master of Business Administration è generalmente una formazione post-laurea,

che fornisce una specializzazione manageriale ai partecipanti, fornendo in

particolare corsi di contabilità, economia, finanza e marketing.

L’MBA in questione non si limita

ad offrire al qui ricorrente degli approfondimenti delle conoscenze

professionali già apprese con il conseguimento delle lauree in ingegneria, ma

gli fornisce un’ulteriore formazione nell’ambito della gestione d’impresa

(“Business Administration”) e l’acquisizione di importanti conoscenze

supplementari su tutte le tematiche di gestione e governo di un’impresa. Non vi

è quindi dubbio che un simile corso persegue uno scopo ben più ambizioso di un

semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, offrendogli

una nuova formazione manageriale. Volendo soffermarsi sul solo percorso

educativo del ricorrente, se ne dovrebbe pertanto concludere che i costi ad

esso collegati non sono fiscalmente deducibili.

3.3

Sulla base della recente

giurisprudenza federale (consid 2.3 e 2.5), per valutare

se i corsi intrapresi dal ricorrente sono da considerarsi perfezionamento deducibile

o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della situazione personale del

contribuente. Non ci si può quindi limitare

all’analisi della sua formazione iniziale, ma occorre prendere in

considerazione lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i

nuovi studi, la carriera professionale intrapresa così come la sua attività

professionale prima e dopo la formazione.

3.4

Ebbene,

come visto in ingresso la formazione di base del ricorrente prima di intraprendere

i nuovi studi era una formazione universitaria nel campo dell’ingegneria.

Dalla

documentazione prodotta risulta poi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze

della __________ __________ SA dal 2008 al settembre 2016. Si tratta di una

società anonima, il cui scopo è quello di gestire uno o più studi di consulenza,

progettazione e direzione lavori nel campo del genio civile. All’interno

di tale società egli ha ricoperto dal 2010 la carica di “Project Manager”, e

meglio, come da lui descritto nel reclamo e ribadito in sede di ricorso, era

responsabile e direttore di progetto, con responsabilità sia tecniche sia manageriali

di progetti d’ingegneria di grandi opere civili,

responsabilità legate alla programmazione della attività di progetto,

coordinamento del team di progetto, gestione della fatturazione, dei costi, dei

contratti e dei contatti con clienti e fornitori. La __________ SA, in una

dichiarazione allegata al ricorso, ha inoltre asserito che per svolgere la

funzione assunta dal qui ricorrente, sono richieste “capacità di negoziazione,

commerciali, tecniche, di gestione delle persone, organizzative etc.”. Ha poi

sottolineato che, in seguito alla formazione intrapresa, non è stato proposto alcun

avanzamento di carriera al ricorrente, il cui salario è rimasto il medesimo dal

2013.

3.5

È emerso poi, nel corso

della presente procedura, che a partire dall’ottobre 2016 l’insorgente ha

iniziato a lavorare in Francia, a __________ presso la __________. Presso tale

Società egli ricopre il ruolo di “Direttore d’Attività Dighe e Impianti

Idroelettrici”, agendo quindi come coordinatore delle attività di progetto. Il

suo ruolo all’interno della Società sarebbe quello di responsabile “tecnico e

manageriale dei progetti relativi nel settore idroelettrico”. Egli è inoltre

responsabile finanziariamente delle commesse relative al settore idroelettrico

per importi tra CHF 800'000.– e 1'200'000.–, gestisce la fatturazione, i costi,

i contratti e i contatti con i clienti e i fornitori. Egli controlla la

programmazione dell’attività dei vari progetti e coordina e supporta il team di

progetto. Egli non ha dal canto suo alcuna responsabilità nella gestione

gerarchica del personale, ma aiuta la Direzione Generale per l’attività di

sviluppo commerciale. Le competenze richieste per tale funzione sono a suo dire

competenze di negoziazione, commerciali, tecniche, di gestione del personale e

organizzative.

Il ricorrente precisa che,

confrontando le due posizioni di lavoro, si evince che, trasferendosi in

Francia, non ha “di fatto ottenuto una reale progressione di carriera”,

guadagnando anzi € 15'000.-- all’anno in meno rispetto a quanto percepito

presso la __________ SA.

Egli asserisce inoltre che

avrebbe voluto trasferirsi in Francia presso la sede di __________ della __________

SA, per questioni personali, già dal 2013. Tuttavia ciò non è stato possibile,

poiché le condizioni del mercato francese non si sono rivelate quelle sperate e

non hanno permesso l’acquisizione di mandati di rilievo nel campo delle opere

idroelettriche e dighe, suo campo di attività.

3.6

Innanzitutto appare

quantomeno dubbio che RI 1 vantasse già prima di conseguire l’Executive MBA

un’esperienza pluriennale nella gestione aziendale unicamente perché ricopriva

il ruolo di “Project Manager”presso la __________ SA. Non è d’altronde dato

sapere se il ricorrente, nel corso del Master intrapreso, abbia seguito corsi in

materie trattate quotidianamente nella sua funzione di “Project Manager”. Ci si

domanda poi perché, se la frequenza dell’Executive MBA fosse realmente giustificata

con la necessità di approfondire le conoscenze “necessarie allo svolgimento

della sua funzione in seno alla __________ SA”, le relative spese sono siano

state assunte dalla stessa Società.

3.7

A ciò si aggiunga che, in seguito

al conseguimento del diploma, il ricorrente ha cambiato impiego lavorativo e

addirittura nazione, modificando in tal modo le sue aspettative professionali e

di vita.

Il ricorrente, nonostante

a suo dire rivesta un ruolo lavorativo simile a quello intrapreso presso la __________

SA, ha evidentemente tratto beneficio dal conseguimento del MBA in Business

Administration, lasciando il precedente impiego per trasferirsi in Francia.

Emerge chiaramente dagli atti che il ricorrente avesse intenzione di

trasferirsi da tempo in Francia e si può supporre che la scelta di intraprendere

il percorso di formazione in questione avesse anche lo scopo di migliorare le

opportunità di trovare un impiego adeguato all’estero.

In ogni caso, il fatto

che, poco dopo aver conseguito il diploma (fine 2015), abbia lasciato il

proprio impiego (lettera di dimissioni del 14 giugno 2016 per il 15 settembre

2016) fa apparire poco significativa la dichiarazione, rilasciata dalla __________

SA il 31 maggio 2016, nella quale si afferma che “l’azienda non ha finalizzato

il conseguimento del suddetto titolo a una promozione e non è stato proposto

alcun avanzamento di carriera al Dr. __________”.

L’esame dei fatti non permette

dunque di condividere l’affermazione del ricorrente, secondo cui egli, tramite

il conseguimento del diploma, avrebbe semplicemente approfondito delle

conoscenze “necessarie allo svolgimento della sua funzione in seno alla __________

SA”.

3.8

Il ricorrente ha

chiaramente modificato considerevolmente le sue aspettative professionali,

effettuando, grazie al diploma conseguito, un investimento sul lungo periodo.

La formazione aveva quale

scopo di rimediare alle lacune della formazione di base d’ingegnere del

ricorrente, e non può dunque essere considerata come un semplice aggiornamento

o perfezionamento delle sue conoscenze nell’ambito manageriale, soprattutto

tenuto conto del suo cambiamento di impiego, intervenuto subito dopo il

conseguimento del diploma.

Questa conclusione è avvalorata

anche dall’importanza dei costi del corso dell’MBA, pari a fr.

30’716.– per il solo 2014, che rivelano l’esistenza di un investimento a lungo

termine e non solo di un aggiornamento del livello di formazione già raggiunto

in precedenza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che un

investimento di più di CHF 25'000.-- per anno costituisce un importo molto

elevato, comparandolo ai costi di formazione usuali e corrisponde così ad un

investimento importante (sentenza TF 2C_1001/2012 consid. 3.2.1; sentenza TF

2C_588/2015 consid. 4.4).

3.9

L’ottenimento dell’MBA non

ha unicamente consolidato la posizione del ricorrente all’interno della Società

presso cui ha lavorato, ma gli ha bensì permesso di trovare un impiego nel

mercato del lavoro francese.

Il fatto che le sue

condizioni salariali non siano migliorate, è del resto riconducibile anche alle

condizioni del mercato del lavoro in Francia, che non sono sicuramente

paragonabili a quelle presenti in Svizzera. Un salario di € 75’000.– lordi

annui in Francia è anzi considerato elevato, se si considera il costo della

vita ed il fatto che il salario annuale di un ingegnere, qual era lui prima di

conseguire l’MBA, è di circa € 35'000.– all’anno.

Questo suo trasferimento conferma

in maniera chiara che il conseguimento del titolo è stato per lui un

investimento a lungo termine.

3.10

Da tutto quanto procede,

si può quindi concludere che l’importo complessivo di fr. 30’716.–,

corrispondente ai costi affrontati da RI 1 per frequentare l’Executive Master

of Business Administration (MBA), costituisce nel caso concreto una spesa di

formazione e non di mero perfezionamento, e in quanto tale non è deducibile dal

reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: