80.2016.166
Violazione degli obblighi procedurali: obbligo di inoltrare la dichiarazione per tutti i “potenziali” contribuenti, persona domiciliata in un altro cantone ma proprietaria di un immobile gravato da us
16 agosto 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.166
Lugano
16 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2016 contro la decisione del 6 giugno 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- RI 1, domiciliata a __________
(AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di
sostanza immobiliare a __________;
- non avendo la contribuente
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16
dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una
multa disciplinare di fr. 100.–;
- la contribuente ha
contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua
tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;
- con scritto del 15
febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine
di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che
altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;
- non avendo ricevuto alcuna
risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato
irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato
alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre
il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e
documentato i motivi del ritardo;
- con sentenza del 20 maggio
2016, il presidente della Camera di diritto tributario ha annullato la
decisione su reclamo e rinviato gli atti all’autorità di tassazione per una
nuova decisione, avendo ravvisato una palese contraddizione fra la motivazione
della decisione ed il suo contenuto;
- il 6 giugno 2016,
l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente una nuova decisione,
con la quale ha dichiarato irricevibile il reclamo per il fatto che non è stato
redatto in lingua italiana;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della
multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton
Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG; RL 3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione
di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e
non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pro-nunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito
della lingua ufficiale;
- la Camera di diritto
tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la decisione con
cui è stata inflitta alla contribuente la multa per violazione degli obblighi
Considerandi
di procedura, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con
cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
- come ricordato, la
ricorrente ha presentato il suo reclamo in lingua tedesca;
- a tale proposito, nei
rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non
esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una
lingua diversa da quella ufficiale (Praxis
2000.
n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70
cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni
designano le loro lingue ufficiali;
- l’art. 8 LOG stabilisce
che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep.
1975.
p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- la ricorrenti,
proprietaria di immobili nel Canton Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere
con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;
- peraltro l’Ufficio di
tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale
vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un termine per la
traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF
106.
Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- in effetti, con lettera
del 15 febbraio 2016 la avvertiva del
difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine di dieci giorni per sanarlo,
con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- ne consegue che, non
avendo la reclamante provveduto ad inoltrare una traduzione del gravame in
italiano, la decisione impugnata si rivela legittima;
- come già indicato, alla
Camera di diritto tributario è pertanto precluso l’esame del merito della
decisione relativa alla multa inflitta alla contribuente;
- si può peraltro rilevare
che, con ogni verosimiglianza, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche
qualora fosse stato redatto nella lingua ufficiale del Canton Ticino;
- infatti, la circostanza
che l’immobile della ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza
che la sostanza ed il relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario,
non fa venir meno il suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;
- a tale proposito, l’art. 195
LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei
contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv.
1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro
dei contribuenti (cpv. 2);
- inoltre, per l’art. 196 LT,
le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di
fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta;
- nel registro dei
contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti,
ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi
sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2a ediz., Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 259);
- per il fatto che la
ricorrente è proprietaria di un immobile nel Canton Ticino, e come tale adempie
i presupposti dell’assoggetta-mento limitato (appartenenza economica) nel
Canton Ticino, è stata correttamente iscritta nel registro dei contribuenti ed
obbligata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta;
- visto l’esito del ricorso,
tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: