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Decisione

80.2016.166

Violazione degli obblighi procedurali: obbligo di inoltrare la dichiarazione per tutti i “potenziali” contribuenti, persona domiciliata in un altro cantone ma proprietaria di un immobile gravato da us

16 agosto 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliata a __________

(AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di

sostanza immobiliare a __________;

- non avendo la contribuente

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16

dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una

multa disciplinare di fr. 100.–;

- la contribuente ha

contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua

tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;

- con scritto del 15

febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine

di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che

altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;

- non avendo ricevuto alcuna

risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato

irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato

alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre

il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e

documentato i motivi del ritardo;

- con sentenza del 20 maggio

2016, il presidente della Camera di diritto tributario ha annullato la

decisione su reclamo e rinviato gli atti all’autorità di tassazione per una

nuova decisione, avendo ravvisato una palese contraddizione fra la motivazione

della decisione ed il suo contenuto;

- il 6 giugno 2016,

l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente una nuova decisione,

con la quale ha dichiarato irricevibile il reclamo per il fatto che non è stato

redatto in lingua italiana;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della

multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton

Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006 (LOG; RL 3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione

di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e

non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pro-nunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito

della lingua ufficiale;

- la Camera di diritto

tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la decisione con

cui è stata inflitta alla contribuente la multa per violazione degli obblighi

Considerandi

di procedura, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con

cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- come ricordato, la

ricorrente ha presentato il suo reclamo in lingua tedesca;

- a tale proposito, nei

rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal

principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni

particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non

esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una

lingua diversa da quella ufficiale (Praxis

2000.

n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70

cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni

designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 LOG stabilisce

che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità

ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante

giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non

redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia

35; 83 III 58; Rep.

1975.

p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- la ricorrenti,

proprietaria di immobili nel Canton Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere

con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

- peraltro l’Ufficio di

tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto

in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale

vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un termine per la

traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF

106.

Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,

La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la

jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- in effetti, con lettera

del 15 febbraio 2016 la avvertiva del

difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine di dieci giorni per sanarlo,

con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- ne consegue che, non

avendo la reclamante provveduto ad inoltrare una traduzione del gravame in

italiano, la decisione impugnata si rivela legittima;

- come già indicato, alla

Camera di diritto tributario è pertanto precluso l’esame del merito della

decisione relativa alla multa inflitta alla contribuente;

- si può peraltro rilevare

che, con ogni verosimiglianza, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche

qualora fosse stato redatto nella lingua ufficiale del Canton Ticino;

- infatti, la circostanza

che l’immobile della ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza

che la sostanza ed il relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario,

non fa venir meno il suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;

- a tale proposito, l’art. 195

LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei

contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv.

1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro

dei contribuenti (cpv. 2);

- inoltre, per l’art. 196 LT,

le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di

fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta;

- nel registro dei

contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti,

ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi

sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,

2a ediz., Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 259);

- per il fatto che la

ricorrente è proprietaria di un immobile nel Canton Ticino, e come tale adempie

i presupposti dell’assoggetta-mento limitato (appartenenza economica) nel

Canton Ticino, è stata correttamente iscritta nel registro dei contribuenti ed

obbligata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta;

- visto l’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: