80.2016.167
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16 novembre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.167
Lugano
16 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 luglio 2016 contro la decisione dell’8 giugno 2016 in materia di IC
2012.
Fatti
A. __________ SA, con
sede __________, il cui scopo è la compravendita, il commercio, l'import e
l'export di prodotti ortofrutticoli, è stata fondata dai fratelli RI 1 __________,
che hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 __________ e __________, per un
valore nominale di complessivi fr. 100'000.–.
B. Nell’elenco
titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2012, i coniugi RI 1 e RI 2
attribuivano alle 70 azioni __________ SA appartenenti al marito il valore di
fr. 70'000.–.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° ottobre 2014, l’RS 1
commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 1'799'000.–,
pari a fr. 25’700.– per azione. L’autorità fiscale spiegava di aver stabilito
il valore venale delle quote applicando le direttive emanate
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, “sulla base dei dati
fiscalmente accertati degli anni 2010 e 2011”.
C. Il contribuente
interponeva reclamo in data 29 ottobre 2014, contestando la valutazione della __________
SA da parte dell’Ufficio di tassazione. In particolare, il reclamante si
riferiva all’errata applicazione delle istruzioni emanate dalla Conferenza
fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione
dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal
1° gennaio 2008.
Il reclamante affermava
che “la società conta 6 dipendenti in totale di cui 2 attivi nella
compravendita, 2 nell’amministrazione, 1 nelle certificazioni/analisi e 1 archivio/pulizie”
ed ancora che “tutti i clienti pretendono che sia il sottoscritto a seguirli
personalmente in quanto la mia persona, ai loro occhi, è garanzia di affidabilità,
puntualità e qualità del prodotto e del servizio”. In aggiunta, egli sosteneva
che “è inoltre opportuno rilevare che il premio dei rischi (al tasso fisso del
7%) non sia minimamente da prendere in considerazione quale soluzione a quanto
rilevato in precedenza. Tale tasso considera infatti i rischi generali insiti
nell’attività e non è applicabile a rischi particolari quali quelli relativi
alla partenza dell’azionista, amministratore, dipendente e investitore di
riferimento di cui sopra”. In conclusione al proprio reclamo, il contribuente
rendeva attento l’Ufficio di tassazione su come “la realtà di __________ SA,
indica, volenti o nolenti, che senza l’apporto dei due azionisti, dipendenti e
investitori, il valore della stessa è pari a zero, ciò che determina l’assenza
totale di mercato per le azioni in questione e di conseguenza il loro valore di
sostanza”.
D. Con decisione dell’8
giugno 2016, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la
valutazione delle azioni della __________ SA appartenenti ad RI 1 in fr.
25'700.-- per azione.
L’autorità di tassazione
motivava la propria decisione riferendosi alla cifra marginale 6 delle suddette
Istruzioni, secondo “cui l’attività effettivamente svolta dall’impresa
determina il metodo di calcolo. Conseguentemente a questo concetto di base,
esse prevedono, per le società operative qual è la __________ SA (compravendita
all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli in Europa), l’utilizzazione del metodo
di calcolo misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il
valore della sostanza (vedi metodo di calcolo alla cifra marginale 34 delle
sopraccitate Istruzioni)”.
L’autorità di tassazione
si riferiva anche alla cifra marginale 5 delle Istruzioni asserendo che “__________SA
ha sempre e regolarmente inoltrato la dichiarazione fiscale e i relativi
dettagli, fornendo così le dovute informazioni sulla sua situazione economica e
finanziaria necessarie per la definizione degli elementi della tassazione”, non
ritenendo così adempiuti i presupposti per dover avviare una negoziazione fra
le parti.
In merito al fattore
rischio, essa dichiarava che “il fattore rischio che grava sull’impresa è
adeguatamente considerato nel tasso di capitalizzazione applicato per la
quantificazione del valore di reddito”.
Richiamando i criteri di
applicazione al fine di un apprezzamento circa la dipendenza della società
dall’azionista di maggioranza, l’Ufficio di tassazione escludeva che la società
dipendesse dal suo azionista di maggioranza e di conseguenza considerava che
non fossero adempiute le condizioni per valutare con una ponderazione semplice
il valore di reddito delle azioni.
E. Il contribuente, in
data 9 luglio 2016, interpone ricorso alla Camera di diritto tributario contro
la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 8 giugno 2016.
In primo luogo, egli
rileva che “il diritto prevede… che il valore dei titoli non quotati in borsa
sia valutato in modo che il risultato si avvicini il più possibile alla realtà
economica. Senza correttivi ed un’adeguata contestualizzazione e presa di coscienza
della realtà aziendale, la mera applicazione della formula come prevista alla
cifra 34 della circolare n. 28 CSI porta […] ad una valutazione dell’impresa
palesemente esagerato e di conseguenza contrario al diritto”.
In secondo luogo, il
ricorrente contesta il “parametro stipendio” utilizzato dall’Ufficio di
tassazione per misurare l’entità dell’apporto all’impresa del ricorrente
stesso. Egli giunge alla conclusione che il valore deve essere stabilito secondo
l’eccezione prevista alla cifra 5 delle Istruzioni, ossia con una ponderazione
semplice e non doppia del valore di reddito dell’azione, trattandosi di una
società difficilmente alienabile.
Il contribuente contesta
anche il tasso di capitalizzazione per rischi fissato al 7%, che a suo avviso
non sarebbe “rappresentativo della realtà nel nostro caso e in casi simili”. A
parte il fatto che la circolare non indicherebbe quali rischi abbia preso in
considerazione, secondo l’insorgente non sarebbero certamente considerati i
“rischi particolari” dell’attività della sua società, “legati al fatto di dover
vendere la merce fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento)”.
Per poter verificare
l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo cui la circolare n. 28
sarebbe applicata “sistematicamente” alle società che operano nel settore
alimentare, il ricorrente chiede di “prendere visione dei dati comparativi ricavati
dalle tassazioni di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati)”.
In conclusione, egli
postula l’accoglimento del ricorso nel senso che il valore di un’azione sia
valutato in fr. 7'545.-- ed in via subordinata l’accoglimento del ricorso e il
rinvio dell’incarto all’Ufficio di tassazione per una nuova tassazione.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la
sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi
mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo
valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).
I
titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla
quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta
sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società
cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di
transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro
valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
1.2.
Per
ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale
o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore
commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di
questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le
istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione
dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28
del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità
federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze
dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche,
perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma
contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la
condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).
1.3.
Scopo
delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera
per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure
l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14
cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è
stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può
essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima
disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella
definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano
anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).
1.4.
Come
si è visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non
quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare
sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n.
28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del
diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo
valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente
delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in
conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il
Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto
a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il
paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono
evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.
Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).
1.5.
Le
Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale
delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni
sull’intero territorio della Confederazione.
Una
diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le
valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno
sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il
diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).
Considerandi
2.
Conformemente alle
istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha
stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il
valore di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio
della __________ SA. Secondo i calcoli della Divisione della contribuzioni del
21.
dicembre 2015, fondati sulle cifre n. 7 e n. 8 delle Istruzioni, il valore
di reddito netto delle azioni ammonta a fr. 3'371’844.44, ossia l’utile
dell’anno 2012 raddoppiato (fr. 555'206.--), più l’utile del 2011 (203'459.--),
il tutto diviso 3, capitalizzando il risultato al 7.5%. Il valore di sostanza
di fr. 985'126.-- è determinato dal capitale sociale sommato all’utile di fr
885'126.--. Di conseguenza il valore aziendale, conformemente alla cifra n. 34
delle Istruzioni, è stabilito dal valore di reddito raddoppiato più il valore
di sostanza, il tutto diviso tre, per un risultato di fr. 2'576'271.63. Da qui
ne deriva un valore di fr. 25'700 per ogni azione. Detenendo il ricorrente il
70% delle azioni della __________ SA, l’autorità fiscale ne ha fissato in fr.
1'799'000.-- il valore imponibile.
3.
3.1.
Con una prima censura,
il ricorrente ritiene che il valore fissato dall’autorità fiscale di fr.
25'700.-- per azione “viola palesemente l’art. 14 cpv. 1 LAID nonché l’ art. 26
Cost. Fed. in quanto l’onere fiscale calcolato assume a questo punto carattere
di confisca”. Contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio di tassazione, la __________
SA sarebbe una società difficilmente alienabile al valore reddito e la ponderazione
del valore di reddito delle azioni dovrebbe pertanto essere semplice anziché
doppia.
3.2
Come detto, il metodo di
calcolo invocato dal ricorrente prevede che si ponderi una volta sola il valore
di reddito anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello
di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare
n. 28, n. 7-8; Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 7-8). L’eccezione in
questione è prevista solo dal commentario della circolare. Secondo la
Conferenza svizzera delle imposte, un’impresa può essere inalienabile o
difficilmente alienabile al valore di reddito, se il rendimento della società
dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un’unica
persona, che detiene la totalità o la maggioranza dei suoi diritti di
partecipazione (partecipazioni > 50%). Se la creazione di valore
dell’impresa è ottenuta unicamente dal detentore di una partecipazione
maggioritaria e l’impresa non ha altri impiegati, se non qualche persona che si
occupa di amministrazione e di logistica, su richiesta dell’impresa è possibile
tener conto di questa situazione, ponderando un’unica volta – e non due – il
valore di reddito della società (cfr. Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 5
p. 9).
3.3
Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha escluso che sia sufficiente, per poter applicare l’eccezione
prevista dal commentario della circolare n. 28, che l’azionista detenga la
maggioranza delle quote sociali. Ha quindi esposto i criteri che a suo avviso
permettono di ritenere adempiuti i presupposti che giustificano l’applicazione
di questa modalità di calcolo:
·
in primo luogo, premesso che “un coinvolgimento strategico,
dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società, senza il quale
quest’ultima non potrebbe raggiungere i suoi scopi statutari e che, di fatto,
concerne esclusivamente (o quasi) l’azionista”, richiede che quest’ultimo
ottenga “una corrispondente controprestazione in stipendio e/o utili (potenziali
dividendi)”, che, per essere considerata congrua, “dovrebbe corrispondere
almeno ai 2/3 del reddito determinante della società (risultato prima degli
stipendi);
·
in secondo luogo, “l’importanza dell’azionista unico, o maggioritario,
deve essere chiaramente riscontrabile, a livello operativo, anche
dall’ammontare del suo stipendio in confronto ai singoli stipendi di eventuali
suoi (pochi) collaboratori che… devono svolgere semplice funzione di supporto
amministrativo e logistico”, sicché “non devono esserci altri singoli stipendi
di rilievo”;
·
infine, possono “essere tenuti in considerazione la composizione
e il grado di operatività del consiglio di amministrazione ed il diritto di
firma dei suoi membri”.
Alla luce di questi
criteri, l’autorità fiscale ha concluso che la __________ SA non dipende
esclusivamente dal suo azionista maggioritario.
3.4
I parametri utilizzati dall’autorità
fiscale sono condivisibili, in quanto precisano la portata dell’eccezione
stabilita dal commentario stesso della Conferenza svizzera delle imposte e ne
agevolano l’applicazione.
È vero che il ricorrente
detiene il controllo praticamente diretto sulla società in virtù della
proprietà del 70% del capitale azionario, ma è altrettanto vero che alle dipendenze
della società, per stessa ammissione del ricorrente, esiste un impiegato nel
ramo dell’ortofrutticola, oltre agli altri impiegati in mansioni
logistico-amministrative. Dunque, il ricorrente non è l’unico ad occuparsi
delle attività di compravendita ortofrutticola.
Senza voler mettere
minimamente in discussione l’impegno personale e quotidiano, profuso
dall’insorgente nello svolgimento dell’attività della società, si evince dalla
decisione impugnata come quest’ultima abbia ben sei dipendenti e, in
particolare, esista uno stipendio, di fr. 125'800.--, che supera il 70% di
quello del ricorrente, di fr. 158'675.--. Questo fatto sta ad indicare come il
ricorrente stesso riconosca all’interno della società delle figure
professionali che meritano di essere remunerate quasi al suo pari, in funzione
dell’importante apporto all’operatività della società.
Ad analoghe conclusioni
conduce la circostanza che l’azionista di maggioranza non sia l’unico a poter
rappresentare la società, siccome anche l’altra azionista gode del diritto di
firma individuale. Questo è un altro indizio che porta alla conclusione secondo
cui la __________ SA non dipende né esclusivamente né quasi esclusivamente
dalla prestazione del suo azionista di maggioranza.
Infine, il reddito complessivo
conseguito dal ricorrente nonché azionista maggioritario (stipendio + quota
dell’utile fr. 373'872.–) superi appena la metà del reddito totale della
società prima degli stipendi (fr. 723'757.–) e sia in tal modo ben lontano
dalla soglia dei 2/3 stabilita dall’autorità di tassazione.
3.5
In definitiva, su questo
punto la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione non presta il fianco a
critiche ed è così da confermare.
4.
4.1.
In secondo luogo, il
contribuente lamenta il fatto che il premio per rischi, considerato nel tasso
di capitalizzazione per il calcolo del valore delle azioni, “non sia
rappresentativo della realtà nel nostro caso ed in tutti i casi simili”. Il
ricorrente rimprovera alla circolare della Conferenza svizzera delle imposte di
non precisare “quali siano i rischi presi in considerazione né quale sia la soglia
che rende un fattore a rischio da generale a particolare e quindi non
contemplato nel summenzionato tasso di capitalizzazione”.
Per determinare il valore
delle azioni, la Divisione delle contribuzioni ha considerato gli utili dei due
ultimi esercizi. L’utile medio è stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo
tasso si compone del tasso swap CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso
per rischi (7%). Il valore di reddito netto (fr. 3'371'844.44), così stabilito,
raddoppiato, è stato infine ponderato con il valore di sostanza (fr.
985'126.--) per determinare il valore aziendale (fr. 2'576'271.63.--) e quello
della singola azione (fr. 25'700.--).
4.2
Come già accennato e come
peraltro già ricordato allo stesso ricorrente in una precedente sentenza (CDT
n. 80.2014.110 del 12 settembre 2014 consid. 2.4 e seguenti), le Istruzioni
prevedono che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse
di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (Istruzioni, n.
10.
). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla
media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla
base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore
(Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto
dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli
(Istruzioni, n. 10.3).
Il “premio di rischio”
tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla
concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del
personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi
dipendenti da potenziali successioni (Gerhard,
Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a
cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).
4.3
Il tasso di
capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello
risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995
consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi
generali dell’impresa.
Il tasso di capitalizzazione
era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o
bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente,
aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi
dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà
di vendere azioni non quotate (Jost,
Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44
p. 356).
In pratica e in generale,
il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità fiscali cantonali si
situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli ambienti economici (Sansonetti/Mendes de Leon, Estimation
des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST 2009, p. 362).
Il tasso di
capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio
di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a
quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger,
Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche
Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si
basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel
2008).
4.4
Vigenti ancora le
Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse discostare
dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie
facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre
escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12
p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non
erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).
4.5
Nella fattispecie, il
ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato
per tener conto di fattori di rischio “particolari”, soprattutto alla luce
dell’attività della società svolta in un campo delicato, ossia la compravendita
di prodotti ortofrutticoli freschi, fra i quali il dover vendere la merce
fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento) perché la tempistica
porta ad un utile o a una perdita. Come già sostenuto nel ricorso relativo al
periodo fiscale precedente, l’insorgente indica poi quali costi dovrebbe
affrontare, se la società avesse voluto assicurarsi contro i “rischi
particolari” cui è confrontata, (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.110 del 12
settembre 2014).
Ora, come rilevato, la
Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un sistema
semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per investimenti
senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene conto, in tal
modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p.
366).
Il ricorrente non spiega
peraltro perché il rischio di perdita sui debitori o il rischio sui trasporti,
da lui menzionati, sarebbero peculiari della società di cui egli è socio.
Non trova pertanto
giustificazione la motivazione secondo cui la __________ SA dovrebbe sopportare
dei rischi eccezionali in ragione della propria attività. Il tasso di
capitalizzazione fissato nelle Istruzioni è già comprensivo dei rischi legati
all’impresa in questione. Anche su questo punto la pretesa deve essere pertanto
respinta.
5.
5.1.
Infine, il ricorrente,
riferendosi all’affermazione dell’Ufficio di tassazione secondo cui la
situazione della __________ SA è del tutto simile a quella di tante altre società
con sede nel Canton Ticino che operano nel settore alimentare, chiede, “in
virtù del diritto di essere sentito nonché in applicazione della Legge sulla
trasparenza, di prendere visione dei dati comparativi ricavati dalle tassazioni
di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati), in particolare […] di poter
verificare la situazione a bilancio relativa ai costi assicurativi […]”.
Nella misura in cui il
contribuente chiede all’autorità di tassazione di poter esaminare i dati
fiscali relativi ad altri contribuenti, è evidente che la competenza di questa
Camera non è data.
5.2
In primo luogo, la domanda
avrebbe dovuto essere rivolta alla stessa autorità di tassazione e non certo
all’autorità giudiziaria di ricorso, del tutto indipendente dalla prima.
In ogni caso, l’art. 187
cpv. 4 LT attribuisce al contribuente, cui l’autorità nega il diritto d’esame
dei suoi atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile,
suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Una disposizione
simile è prevista dalla legge federale, all’art. 114 cpv. 4 LIFD.
La legge non disciplina
per contro i rimedi giuridici esperibili contro una decisione con cui
l’autorità fiscale ha negato l’esame degli atti su istanza di un terzo.
D’altronde, non prevede neppure che una persona possa rivolgere all’autorità fiscale
un’istanza di esame di atti che concernono un altro contribuente. La domanda
sarebbe fin dal principio votata all’insuccesso, opponendovisi il segreto
fiscale (articoli 110 LIFD e 183 LT).
Chiunque è incaricato
dell’esecuzione della LIFD, rispettivamente della LT, oppure è chiamato a collaborarvi
è tenuto infatti al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio
della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi
l’esame degli atti ufficiali (art. 110 cpv. 1 LIFD; art. 183 cpv. 1 LT).
L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel
diritto federale (art. 110 cpv. 2 LIFD) o cantonale (art. 183 cpv. 2 LT).
5.3
Per quanto concerne poi il
riferimento alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15
marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1), l’art. 13 cpv. 1 di quest’ultima legge prevede
che la domanda di accesso ai documenti ufficiali sia presentata per iscritto
all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale
destinataria principale. Anche in questo caso, è esclusa pertanto la competenza
di questa Camera.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: