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Decisione

80.2016.167

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________ SA, con

sede __________, il cui scopo è la compravendita, il commercio, l'import e

l'export di prodotti ortofrutticoli, è stata fondata dai fratelli RI 1 __________,

che hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 __________ e __________, per un

valore nominale di complessivi fr. 100'000.–.

B. Nell’elenco

titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2012, i coniugi RI 1 e RI 2

attribuivano alle 70 azioni __________ SA appartenenti al marito il valore di

fr. 70'000.–.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° ottobre 2014, l’RS 1

commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 1'799'000.–,

pari a fr. 25’700.– per azione. L’autorità fiscale spiegava di aver stabilito

il valore venale delle quote applicando le direttive emanate

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, “sulla base dei dati

fiscalmente accertati degli anni 2010 e 2011”.

C. Il contribuente

interponeva reclamo in data 29 ottobre 2014, contestando la valutazione della __________

SA da parte dell’Ufficio di tassazione. In particolare, il reclamante si

riferiva all’errata applicazione delle istruzioni emanate dalla Conferenza

fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione

dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal

1° gennaio 2008.

Il reclamante affermava

che “la società conta 6 dipendenti in totale di cui 2 attivi nella

compravendita, 2 nell’amministrazione, 1 nelle certificazioni/analisi e 1 archivio/pulizie”

ed ancora che “tutti i clienti pretendono che sia il sottoscritto a seguirli

personalmente in quanto la mia persona, ai loro occhi, è garanzia di affidabilità,

puntualità e qualità del prodotto e del servizio”. In aggiunta, egli sosteneva

che “è inoltre opportuno rilevare che il premio dei rischi (al tasso fisso del

7%) non sia minimamente da prendere in considerazione quale soluzione a quanto

rilevato in precedenza. Tale tasso considera infatti i rischi generali insiti

nell’attività e non è applicabile a rischi particolari quali quelli relativi

alla partenza dell’azionista, amministratore, dipendente e investitore di

riferimento di cui sopra”. In conclusione al proprio reclamo, il contribuente

rendeva attento l’Ufficio di tassazione su come “la realtà di __________ SA,

indica, volenti o nolenti, che senza l’apporto dei due azionisti, dipendenti e

investitori, il valore della stessa è pari a zero, ciò che determina l’assenza

totale di mercato per le azioni in questione e di conseguenza il loro valore di

sostanza”.

D. Con decisione dell’8

giugno 2016, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la

valutazione delle azioni della __________ SA appartenenti ad RI 1 in fr.

25'700.-- per azione.

L’autorità di tassazione

motivava la propria decisione riferendosi alla cifra marginale 6 delle suddette

Istruzioni, secondo “cui l’attività effettivamente svolta dall’impresa

determina il metodo di calcolo. Conseguentemente a questo concetto di base,

esse prevedono, per le società operative qual è la __________ SA (compravendita

all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli in Europa), l’utilizzazione del metodo

di calcolo misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il

valore della sostanza (vedi metodo di calcolo alla cifra marginale 34 delle

sopraccitate Istruzioni)”.

L’autorità di tassazione

si riferiva anche alla cifra marginale 5 delle Istruzioni asserendo che “__________SA

ha sempre e regolarmente inoltrato la dichiarazione fiscale e i relativi

dettagli, fornendo così le dovute informazioni sulla sua situazione economica e

finanziaria necessarie per la definizione degli elementi della tassazione”, non

ritenendo così adempiuti i presupposti per dover avviare una negoziazione fra

le parti.

In merito al fattore

rischio, essa dichiarava che “il fattore rischio che grava sull’impresa è

adeguatamente considerato nel tasso di capitalizzazione applicato per la

quantificazione del valore di reddito”.

Richiamando i criteri di

applicazione al fine di un apprezzamento circa la dipendenza della società

dall’azionista di maggioranza, l’Ufficio di tassazione escludeva che la società

dipendesse dal suo azionista di maggioranza e di conseguenza considerava che

non fossero adempiute le condizioni per valutare con una ponderazione semplice

il valore di reddito delle azioni.

E. Il contribuente, in

data 9 luglio 2016, interpone ricorso alla Camera di diritto tributario contro

la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 8 giugno 2016.

In primo luogo, egli

rileva che “il diritto prevede… che il valore dei titoli non quotati in borsa

sia valutato in modo che il risultato si avvicini il più possibile alla realtà

economica. Senza correttivi ed un’adeguata contestualizzazione e presa di coscienza

della realtà aziendale, la mera applicazione della formula come prevista alla

cifra 34 della circolare n. 28 CSI porta […] ad una valutazione dell’impresa

palesemente esagerato e di conseguenza contrario al diritto”.

In secondo luogo, il

ricorrente contesta il “parametro stipendio” utilizzato dall’Ufficio di

tassazione per misurare l’entità dell’apporto all’impresa del ricorrente

stesso. Egli giunge alla conclusione che il valore deve essere stabilito secondo

l’eccezione prevista alla cifra 5 delle Istruzioni, ossia con una ponderazione

semplice e non doppia del valore di reddito dell’azione, trattandosi di una

società difficilmente alienabile.

Il contribuente contesta

anche il tasso di capitalizzazione per rischi fissato al 7%, che a suo avviso

non sarebbe “rappresentativo della realtà nel nostro caso e in casi simili”. A

parte il fatto che la circolare non indicherebbe quali rischi abbia preso in

considerazione, secondo l’insorgente non sarebbero certamente considerati i

“rischi particolari” dell’attività della sua società, “legati al fatto di dover

vendere la merce fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento)”.

Per poter verificare

l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo cui la circolare n. 28

sarebbe applicata “sistematicamente” alle società che operano nel settore

alimentare, il ricorrente chiede di “prendere visione dei dati comparativi ricavati

dalle tassazioni di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati)”.

In conclusione, egli

postula l’accoglimento del ricorso nel senso che il valore di un’azione sia

valutato in fr. 7'545.-- ed in via subordinata l’accoglimento del ricorso e il

rinvio dell’incarto all’Ufficio di tassazione per una nuova tassazione.

Diritto

1. 1.1.

L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la

sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi

mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo

valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

I

titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla

quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta

sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società

cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di

transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro

valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

1.2.

Per

ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale

o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore

commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di

questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le

istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione

dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28

del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità

federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze

dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche,

perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma

contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la

condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).

1.3.

Scopo

delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera

per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure

l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14

cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è

stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può

essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima

disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella

definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano

anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

1.4.

Come

si è visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non

quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare

sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n.

28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del

diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo

valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente

delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in

conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il

Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto

a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il

paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono

evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.

Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

1.5.

Le

Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale

delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni

sull’intero territorio della Confederazione.

Una

diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le

valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno

sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il

diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

Considerandi

2.

Conformemente alle

istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha

stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il

valore di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio

della __________ SA. Secondo i calcoli della Divisione della contribuzioni del

21.

dicembre 2015, fondati sulle cifre n. 7 e n. 8 delle Istruzioni, il valore

di reddito netto delle azioni ammonta a fr. 3'371’844.44, ossia l’utile

dell’anno 2012 raddoppiato (fr. 555'206.--), più l’utile del 2011 (203'459.--),

il tutto diviso 3, capitalizzando il risultato al 7.5%. Il valore di sostanza

di fr. 985'126.-- è determinato dal capitale sociale sommato all’utile di fr

885'126.--. Di conseguenza il valore aziendale, conformemente alla cifra n. 34

delle Istruzioni, è stabilito dal valore di reddito raddoppiato più il valore

di sostanza, il tutto diviso tre, per un risultato di fr. 2'576'271.63. Da qui

ne deriva un valore di fr. 25'700 per ogni azione. Detenendo il ricorrente il

70% delle azioni della __________ SA, l’autorità fiscale ne ha fissato in fr.

1'799'000.-- il valore imponibile.

3.

3.1.

Con una prima censura,

il ricorrente ritiene che il valore fissato dall’autorità fiscale di fr.

25'700.-- per azione “viola palesemente l’art. 14 cpv. 1 LAID nonché l’ art. 26

Cost. Fed. in quanto l’onere fiscale calcolato assume a questo punto carattere

di confisca”. Contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio di tassazione, la __________

SA sarebbe una società difficilmente alienabile al valore reddito e la ponderazione

del valore di reddito delle azioni dovrebbe pertanto essere semplice anziché

doppia.

3.2

Come detto, il metodo di

calcolo invocato dal ricorrente prevede che si ponderi una volta sola il valore

di reddito anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello

di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare

n. 28, n. 7-8; Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 7-8). L’eccezione in

questione è prevista solo dal commentario della circolare. Secondo la

Conferenza svizzera delle imposte, un’impresa può essere inalienabile o

difficilmente alienabile al valore di reddito, se il rendimento della società

dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un’unica

persona, che detiene la totalità o la maggioranza dei suoi diritti di

partecipazione (partecipazioni > 50%). Se la creazione di valore

dell’impresa è ottenuta unicamente dal detentore di una partecipazione

maggioritaria e l’impresa non ha altri impiegati, se non qualche persona che si

occupa di amministrazione e di logistica, su richiesta dell’impresa è possibile

tener conto di questa situazione, ponderando un’unica volta – e non due – il

valore di reddito della società (cfr. Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 5

p. 9).

3.3

Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha escluso che sia sufficiente, per poter applicare l’eccezione

prevista dal commentario della circolare n. 28, che l’azionista detenga la

maggioranza delle quote sociali. Ha quindi esposto i criteri che a suo avviso

permettono di ritenere adempiuti i presupposti che giustificano l’applicazione

di questa modalità di calcolo:

·

in primo luogo, premesso che “un coinvolgimento strategico,

dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società, senza il quale

quest’ultima non potrebbe raggiungere i suoi scopi statutari e che, di fatto,

concerne esclusivamente (o quasi) l’azionista”, richiede che quest’ultimo

ottenga “una corrispondente controprestazione in stipendio e/o utili (potenziali

dividendi)”, che, per essere considerata congrua, “dovrebbe corrispondere

almeno ai 2/3 del reddito determinante della società (risultato prima degli

stipendi);

·

in secondo luogo, “l’importanza dell’azionista unico, o maggioritario,

deve essere chiaramente riscontrabile, a livello operativo, anche

dall’ammontare del suo stipendio in confronto ai singoli stipendi di eventuali

suoi (pochi) collaboratori che… devono svolgere semplice funzione di supporto

amministrativo e logistico”, sicché “non devono esserci altri singoli stipendi

di rilievo”;

·

infine, possono “essere tenuti in considerazione la composizione

e il grado di operatività del consiglio di amministrazione ed il diritto di

firma dei suoi membri”.

Alla luce di questi

criteri, l’autorità fiscale ha concluso che la __________ SA non dipende

esclusivamente dal suo azionista maggioritario.

3.4

I parametri utilizzati dall’autorità

fiscale sono condivisibili, in quanto precisano la portata dell’eccezione

stabilita dal commentario stesso della Conferenza svizzera delle imposte e ne

agevolano l’applicazione.

È vero che il ricorrente

detiene il controllo praticamente diretto sulla società in virtù della

proprietà del 70% del capitale azionario, ma è altrettanto vero che alle dipendenze

della società, per stessa ammissione del ricorrente, esiste un impiegato nel

ramo dell’ortofrutticola, oltre agli altri impiegati in mansioni

logistico-amministrative. Dunque, il ricorrente non è l’unico ad occuparsi

delle attività di compravendita ortofrutticola.

Senza voler mettere

minimamente in discussione l’impegno personale e quotidiano, profuso

dall’insorgente nello svolgimento dell’attività della società, si evince dalla

decisione impugnata come quest’ultima abbia ben sei dipendenti e, in

particolare, esista uno stipendio, di fr. 125'800.--, che supera il 70% di

quello del ricorrente, di fr. 158'675.--. Questo fatto sta ad indicare come il

ricorrente stesso riconosca all’interno della società delle figure

professionali che meritano di essere remunerate quasi al suo pari, in funzione

dell’importante apporto all’operatività della società.

Ad analoghe conclusioni

conduce la circostanza che l’azionista di maggioranza non sia l’unico a poter

rappresentare la società, siccome anche l’altra azionista gode del diritto di

firma individuale. Questo è un altro indizio che porta alla conclusione secondo

cui la __________ SA non dipende né esclusivamente né quasi esclusivamente

dalla prestazione del suo azionista di maggioranza.

Infine, il reddito complessivo

conseguito dal ricorrente nonché azionista maggioritario (stipendio + quota

dell’utile fr. 373'872.–) superi appena la metà del reddito totale della

società prima degli stipendi (fr. 723'757.–) e sia in tal modo ben lontano

dalla soglia dei 2/3 stabilita dall’autorità di tassazione.

3.5

In definitiva, su questo

punto la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione non presta il fianco a

critiche ed è così da confermare.

4.

4.1.

In secondo luogo, il

contribuente lamenta il fatto che il premio per rischi, considerato nel tasso

di capitalizzazione per il calcolo del valore delle azioni, “non sia

rappresentativo della realtà nel nostro caso ed in tutti i casi simili”. Il

ricorrente rimprovera alla circolare della Conferenza svizzera delle imposte di

non precisare “quali siano i rischi presi in considerazione né quale sia la soglia

che rende un fattore a rischio da generale a particolare e quindi non

contemplato nel summenzionato tasso di capitalizzazione”.

Per determinare il valore

delle azioni, la Divisione delle contribuzioni ha considerato gli utili dei due

ultimi esercizi. L’utile medio è stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo

tasso si compone del tasso swap CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso

per rischi (7%). Il valore di reddito netto (fr. 3'371'844.44), così stabilito,

raddoppiato, è stato infine ponderato con il valore di sostanza (fr.

985'126.--) per determinare il valore aziendale (fr. 2'576'271.63.--) e quello

della singola azione (fr. 25'700.--).

4.2

Come già accennato e come

peraltro già ricordato allo stesso ricorrente in una precedente sentenza (CDT

n. 80.2014.110 del 12 settembre 2014 consid. 2.4 e seguenti), le Istruzioni

prevedono che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse

di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (Istruzioni, n.

10.

). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla

media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla

base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore

(Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto

dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli

(Istruzioni, n. 10.3).

Il “premio di rischio”

tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla

concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del

personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi

dipendenti da potenziali successioni (Gerhard,

Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a

cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

4.3

Il tasso di

capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello

risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995

consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi

generali dell’impresa.

Il tasso di capitalizzazione

era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o

bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente,

aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi

dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà

di vendere azioni non quotate (Jost,

Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44

p. 356).

In pratica e in generale,

il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità fiscali cantonali si

situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli ambienti economici (Sansonetti/Mendes de Leon, Estimation

des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST 2009, p. 362).

Il tasso di

capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio

di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a

quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger,

Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche

Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si

basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel

2008).

4.4

Vigenti ancora le

Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse discostare

dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie

facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa, mentre

escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12

p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non

erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

4.5

Nella fattispecie, il

ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato

per tener conto di fattori di rischio “particolari”, soprattutto alla luce

dell’attività della società svolta in un campo delicato, ossia la compravendita

di prodotti ortofrutticoli freschi, fra i quali il dover vendere la merce

fresca nel minor tempo possibile (prima del deperimento) perché la tempistica

porta ad un utile o a una perdita. Come già sostenuto nel ricorso relativo al

periodo fiscale precedente, l’insorgente indica poi quali costi dovrebbe

affrontare, se la società avesse voluto assicurarsi contro i “rischi

particolari” cui è confrontata, (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.110 del 12

settembre 2014).

Ora, come rilevato, la

Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un sistema

semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per investimenti

senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene conto, in tal

modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p.

366).

Il ricorrente non spiega

peraltro perché il rischio di perdita sui debitori o il rischio sui trasporti,

da lui menzionati, sarebbero peculiari della società di cui egli è socio.

Non trova pertanto

giustificazione la motivazione secondo cui la __________ SA dovrebbe sopportare

dei rischi eccezionali in ragione della propria attività. Il tasso di

capitalizzazione fissato nelle Istruzioni è già comprensivo dei rischi legati

all’impresa in questione. Anche su questo punto la pretesa deve essere pertanto

respinta.

5.

5.1.

Infine, il ricorrente,

riferendosi all’affermazione dell’Ufficio di tassazione secondo cui la

situazione della __________ SA è del tutto simile a quella di tante altre società

con sede nel Canton Ticino che operano nel settore alimentare, chiede, “in

virtù del diritto di essere sentito nonché in applicazione della Legge sulla

trasparenza, di prendere visione dei dati comparativi ricavati dalle tassazioni

di questi contribuenti (chiaramente anonimizzati), in particolare […] di poter

verificare la situazione a bilancio relativa ai costi assicurativi […]”.

Nella misura in cui il

contribuente chiede all’autorità di tassazione di poter esaminare i dati

fiscali relativi ad altri contribuenti, è evidente che la competenza di questa

Camera non è data.

5.2

In primo luogo, la domanda

avrebbe dovuto essere rivolta alla stessa autorità di tassazione e non certo

all’autorità giudiziaria di ricorso, del tutto indipendente dalla prima.

In ogni caso, l’art. 187

cpv. 4 LT attribuisce al contribuente, cui l’autorità nega il diritto d’esame

dei suoi atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile,

suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. Una disposizione

simile è prevista dalla legge federale, all’art. 114 cpv. 4 LIFD.

La legge non disciplina

per contro i rimedi giuridici esperibili contro una decisione con cui

l’autorità fiscale ha negato l’esame degli atti su istanza di un terzo.

D’altronde, non prevede neppure che una persona possa rivolgere all’autorità fiscale

un’istanza di esame di atti che concernono un altro contribuente. La domanda

sarebbe fin dal principio votata all’insuccesso, opponendovisi il segreto

fiscale (articoli 110 LIFD e 183 LT).

Chiunque è incaricato

dell’esecuzione della LIFD, rispettivamente della LT, oppure è chiamato a collaborarvi

è tenuto infatti al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio

della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi

l’esame degli atti ufficiali (art. 110 cpv. 1 LIFD; art. 183 cpv. 1 LT).

L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel

diritto federale (art. 110 cpv. 2 LIFD) o cantonale (art. 183 cpv. 2 LT).

5.3

Per quanto concerne poi il

riferimento alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15

marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1), l’art. 13 cpv. 1 di quest’ultima legge prevede

che la domanda di accesso ai documenti ufficiali sia presentata per iscritto

all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale

destinataria principale. Anche in questo caso, è esclusa pertanto la competenza

di questa Camera.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: