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Decisione

80.2016.168

Procedura: ricorso, termini, invio dall’estero, prova della consegna alla posta svizzera prima della mezzanotte del giorno della scadenza, irricevibile

6 ottobre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- sul Foglio Ufficiale del

Canton Ticino n. __________ del __________ 2016, pagine __________ e seguenti,

l’Ufficio esazione e condoni ha pubblicato quattro decisioni concernenti altrettante

richieste di garanzia, nei confronti di RI 1, residente in __________, I – __________;

- con le decisioni in questione,

il contribuente è invitato a costituire garanzie per l’equivalente valore dei

crediti d’imposta seguenti:

imposte

ammontare fr.

Imposte cantonali 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016 + imposta sugli utili immobiliari n. __________

1’650’000.–

Imposte comunali del Comune di __________ 2009,

2010, 2011, 2015, 2016

1’050'000.–

Imposte comunali del Comune di 2012, 2013 e 2014

15’000.–

Imposte federali dirette 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015, 2016

1’400’000.–

- quale motivo della

richiesta di garanzia era indicato il fatto che il contribuente fosse

domiciliato all’estero;

- le decisioni precisavano

altresì che la garanzia andava prestata in denaro, o mediante il deposito di

titoli solidi e facilmente negoziabili, oppure mediante fideiussione d’una

banca o di due fideiussori solidali domiciliati nella Svizzera e dei quali potesse

essere provata la solvibilità per l’intera somma da garantire;

- con scritto del 7 luglio

2016 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha chiesto la “sospensione” del

ricorso e la messa a disposizione di copia delle richieste di garanzia a lui

notificate, riservandosi di motivare il ricorso successivamente;

- il 29 agosto 2016 la

Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 20

settembre 2016 per eleggere domicilio in Svizzera e per versare un anticipo

della tassa di giustizia di fr. 10'000.–;

- il ricorrente è stato

avvertito che il mancato pagamento dell’importo in questione avrebbe comportato

l’irricevibilità del gravame;

- nelle sue osservazioni del

23 agosto 2016, la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il

ricorso, in quanto tardivo e non motivato.

Diritto

- per l’art. 231 cpv. 1 LT

la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie,

per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

- tale disposizione è stata

introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per

tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

Considerandi

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere

avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre

hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre

1998.

concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,

nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della

facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

- nella fattispecie, il

ricorrente non ha domicilio né dimora in Svizzera, ragione per cui è facile

supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza possa

essere problematico;

- di conseguenza, il 29

agosto 2016, la Camera di diritto tributario lo ha invitato a versare un

importo di fr. 10'000.–, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e

delle spese processuali;

- la lettera in questione è

stata ritirata dal ricorrente il 5 settembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento

della Posta);

- nel termine attribuitogli

(20 settembre 2016) l’insorgente non ha versato l’importo richiestogli;

- di conseguenza, il ricorso

si rivela irricevibile;

- come ha sottolineato anche

la Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 23 agosto 2016, il

ricorso sarebbe irricevibile anche per un’altra ragione;

- il contribuente ha infatti

interposto ricorso contro le decisioni richiesta di garanzia tardivamente;

- secondo l’art. 169 cpv. 3

LIFD, il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie, che

concerne l’imposta federale diretta, con ricorso alla commissione cantonale di

ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione;

- per quanto concerne le

imposte cantonali e comunali, l’art. 248 cpv. 3 LT prevede che la richiesta di

garanzia sia notificata al debitore d’imposta e possa essere impugnata, entro

il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario;

- nel caso in esame, le decisioni

sono state notificate al debitore d’imposta mediante pubblicazione nel Foglio

ufficiale del cantone, come previsto dagli articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189 cpv.

2.

LT per il caso in cui il contribuente è d’ignota dimora o se dimora

all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera;

- il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica (articoli 133 cpv. 1 LIFD e 192 cpv.

2.

LT);

- quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (articoli 133

cpv. 2 seconda frase LIFD e 192 cpv. 3 LT);

- nella fattispecie, il

termine ha iniziato a decorrere all’indomani del giorno in cui è avvenuta la

pubblicazione delle decisioni sul Foglio ufficiale, cioè l’8 giugno 2016;

- il termine di ricorso di

trenta giorni è pertanto scaduto il 7 luglio 2016;

- dal tracciamento

dell’invio postale del ricorso risulta che effettivamente il ricorrente ha

consegnato alla Posta italiana l’invio il 7 giugno 2016, ma la consegna alla

Posta svizzera, cioè l’arrivo alla frontiera del paese di destinazione, si è

verificata solo il 12 luglio 2016;

- poiché è determinante la

data in cui la Posta svizzera ha preso in consegna l’invio (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_245/2013 del 25 marzo 2013), il ricorso è tardivo;

- ne consegue che, se anche

il ricorrente avesse versato l’importo richiestogli a garanzia del pagamento

della tassa di giustizia e delle spese processuali, il ricorso avrebbe comunque

dovuto essere dichiarato irricevibile;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipi di e.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: