80.2016.168
Procedura: ricorso, termini, invio dall’estero, prova della consegna alla posta svizzera prima della mezzanotte del giorno della scadenza, irricevibile
6 ottobre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.168
80.2016.169
80.2016.170
80.2016.171
Lugano
6 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 luglio 2016 contro le decisioni del 7 giugno 2016 in materia di richiesta
di garanzia per le imposte:
·
IC 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016;
·
IFD 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016;
·
imposta sugli utili immobiliari;
·
imposta comunale __________
2009, 2010, 2011, 2015 e 2016;
·
imposta comunale __________
2012, 2013 e 2014.
Fatti
- sul Foglio Ufficiale del
Canton Ticino n. __________ del __________ 2016, pagine __________ e seguenti,
l’Ufficio esazione e condoni ha pubblicato quattro decisioni concernenti altrettante
richieste di garanzia, nei confronti di RI 1, residente in __________, I – __________;
- con le decisioni in questione,
il contribuente è invitato a costituire garanzie per l’equivalente valore dei
crediti d’imposta seguenti:
imposte
ammontare fr.
Imposte cantonali 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 + imposta sugli utili immobiliari n. __________
1’650’000.–
Imposte comunali del Comune di __________ 2009,
2010, 2011, 2015, 2016
1’050'000.–
Imposte comunali del Comune di 2012, 2013 e 2014
15’000.–
Imposte federali dirette 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016
1’400’000.–
- quale motivo della
richiesta di garanzia era indicato il fatto che il contribuente fosse
domiciliato all’estero;
- le decisioni precisavano
altresì che la garanzia andava prestata in denaro, o mediante il deposito di
titoli solidi e facilmente negoziabili, oppure mediante fideiussione d’una
banca o di due fideiussori solidali domiciliati nella Svizzera e dei quali potesse
essere provata la solvibilità per l’intera somma da garantire;
- con scritto del 7 luglio
2016 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha chiesto la “sospensione” del
ricorso e la messa a disposizione di copia delle richieste di garanzia a lui
notificate, riservandosi di motivare il ricorso successivamente;
- il 29 agosto 2016 la
Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 20
settembre 2016 per eleggere domicilio in Svizzera e per versare un anticipo
della tassa di giustizia di fr. 10'000.–;
- il ricorrente è stato
avvertito che il mancato pagamento dell’importo in questione avrebbe comportato
l’irricevibilità del gravame;
- nelle sue osservazioni del
23 agosto 2016, la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il
ricorso, in quanto tardivo e non motivato.
Diritto
- per l’art. 231 cpv. 1 LT
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie,
per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
Considerandi
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere
avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre
hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre
1998.
concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,
nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della
facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);
- nella fattispecie, il
ricorrente non ha domicilio né dimora in Svizzera, ragione per cui è facile
supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza possa
essere problematico;
- di conseguenza, il 29
agosto 2016, la Camera di diritto tributario lo ha invitato a versare un
importo di fr. 10'000.–, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e
delle spese processuali;
- la lettera in questione è
stata ritirata dal ricorrente il 5 settembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento
della Posta);
- nel termine attribuitogli
(20 settembre 2016) l’insorgente non ha versato l’importo richiestogli;
- di conseguenza, il ricorso
si rivela irricevibile;
- come ha sottolineato anche
la Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 23 agosto 2016, il
ricorso sarebbe irricevibile anche per un’altra ragione;
- il contribuente ha infatti
interposto ricorso contro le decisioni richiesta di garanzia tardivamente;
- secondo l’art. 169 cpv. 3
LIFD, il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie, che
concerne l’imposta federale diretta, con ricorso alla commissione cantonale di
ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione;
- per quanto concerne le
imposte cantonali e comunali, l’art. 248 cpv. 3 LT prevede che la richiesta di
garanzia sia notificata al debitore d’imposta e possa essere impugnata, entro
il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario;
- nel caso in esame, le decisioni
sono state notificate al debitore d’imposta mediante pubblicazione nel Foglio
ufficiale del cantone, come previsto dagli articoli 116 cpv. 2 LIFD e 189 cpv.
2.
LT per il caso in cui il contribuente è d’ignota dimora o se dimora
all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera;
- il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica (articoli 133 cpv. 1 LIFD e 192 cpv.
2.
LT);
- quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (articoli 133
cpv. 2 seconda frase LIFD e 192 cpv. 3 LT);
- nella fattispecie, il
termine ha iniziato a decorrere all’indomani del giorno in cui è avvenuta la
pubblicazione delle decisioni sul Foglio ufficiale, cioè l’8 giugno 2016;
- il termine di ricorso di
trenta giorni è pertanto scaduto il 7 luglio 2016;
- dal tracciamento
dell’invio postale del ricorso risulta che effettivamente il ricorrente ha
consegnato alla Posta italiana l’invio il 7 giugno 2016, ma la consegna alla
Posta svizzera, cioè l’arrivo alla frontiera del paese di destinazione, si è
verificata solo il 12 luglio 2016;
- poiché è determinante la
data in cui la Posta svizzera ha preso in consegna l’invio (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_245/2013 del 25 marzo 2013), il ricorso è tardivo;
- ne consegue che, se anche
il ricorrente avesse versato l’importo richiestogli a garanzia del pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali, il ricorso avrebbe comunque
dovuto essere dichiarato irricevibile;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipi di e.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: