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Decisione

80.2016.183

Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro

19 ottobre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 lavora alle

dipendenze della __________ Sagl a __________.

Nel periodo fiscale 2015, il

contribuente ha percepito uno stipendio netto di fr. 89'642.70, oltre ad

un’indennità di fr. 6’000.– per rimborso spese forfettarie.

Nella dichiarazione

d’imposta 2015, il contribuente chiedeva una deduzione per spese professionali

di fr. 7’548.–, costituita da un importo di fr. 1’848.– per spese di trasporto,

da uno di fr. 3’200.– per spese supplementari per doppia economia domestica e

da uno di fr. 2'500.- per altre spese professionali.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 13 aprile 2016,

l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.

94’900.– per l’IC ed in fr. 98'400.– per l’IFD. Le sole spese professionali

ammesse erano quelle per il trasporto di fr. 1’848.– e quelle per i pasti fuori

casa di fr. 3'200.-. L’importo di fr. 2'500.- per altre spese professionali non

veniva per contro ammesso.

C. Con reclamo del 14

aprile 2016, il contribuente chiedeva il riconoscimento della deduzione delle

spese professionali dette “altre spese professionali” affermando che il datore

di lavoro gli “versa una tantum quale rimborso spese per rappresentanza, auto

per utilizzo professionale, ecc.; come da regolamento aziendale approvato”.

L’Ufficio di tassazione

con decisione del 22 giugno 2016 respingeva il reclamo, argomentando che sono

deducibili le spese per conseguire il reddito a condizione che tali costi siano

effettivamente a carico del contribuente. Inoltre l’Ufficio di tassazione affermava

che “egli beneficia di un rimborso spese globale di fr. 6'000.- da parte del

datore di lavoro. Non è quindi possibile accordare ulteriori fr. 2'500.- a

titolo di spese professionali che sono già coperte dal rimborso ricevuto”.

L’Ufficio di tassazione

sottolineava poi anche come fosse già stata accordata la deduzione completa per

i pasti presi fuori casa nonostante il rimborso spese da parte del datore di

lavoro.

D. Con il presente,

tempestivo ricorso del 19 luglio 2016 RI 1 chiede nuovamente la deduzione delle

spese professionali indicate nella dichiarazione 2015. Nel ricorso, a

giustificazione della propria tesi, il ricorrente menziona il regolamento spese

aziendale adottato dalla __________ Sagl, approvato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali, il quale prevede l’erogazione di un rimborso che, a dire del ricorrente,

“è per spese supplementari che nell’interesse aziendale vengono riconosciute

per acquisizioni, contatti, e pubbliche relazioni, ecc.; e non hanno nulla a

che vedere con la deduzione delle spese forfettarie, che a qualsiasi dipendente

viene riconosciuta solo per il fatto che ha un lavoro e quindi delle spese”.

Diritto

1.1.1.

Secondo l'art. 25 cpv. 1

LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni

complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

1.2.

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1), sono

considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la

deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese

richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti

di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso

di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la

giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di

perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).

In materia di imposta

cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di

riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,

per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per

lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 dicembre 2014

concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale

2015). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.–

l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate

la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2

decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività

lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado

di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 decreto citato).

1.3.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le spese professionali sono deducibili dal reddito solo

se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se

invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue

spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente

sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per

le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente

di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre

spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del

rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF

2008 II 519 consid. 4.2).

2. 2.1.

Nella dichiarazione del

ricorrente per il periodo fiscale 2015, egli faceva valere la deduzione di fr.

2'500.-- a titolo di “altre spese professionali”. A suo dire, non si

tratterebbe dello stesso tipo di spese professionali che sono già state

indennizzate dal datore di lavoro sulla base del regolamento spese aziendali

per un importo forfetario di fr. 6'000.--. Queste altre spese professionali andrebbero

quindi ammesse in deduzione al reddito.

Il “Regolamento spese

complementare per il personale dirigente” della ____________________ Sagl,

approvato dall’Istituto delle assicurazioni sociali, copre le seguenti spese

forfetarie, sostenute anche dal ricorrente: “al personale dirigente derivano

spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni

con i clienti”. Inoltre, il regolamento in questione prevede, fra le altre, le

seguenti voci d’indennizzo: gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni

al ristorante o a casa; i regali in occasione di inviti di amici commerciali,

come fiori o alcolici; i pasti intermedi; le mance; le telefonate professionali

da apparecchi privati; gli inviti e i regali ai dipendenti; le spese accessorie

per e con i clienti (senza ricevuta); le piccole spese in occasione di colloqui

e riunioni; i biglietti del tram, bus e taxi; le spese postali e telefoniche;

le spese per la pulizia dei vestiti.

2.2.

Nel caso di specie, il

ricorrente sostiene che i due tipi di spese in questione non coprano le stesse

necessità professionali e pertanto le “altre spese professionali” dovrebbero

essere dedotte dal reddito.

A tale proposito, il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che si tratta invece della

stessa categoria di spese. Infatti, in un caso e nell’altro – cioè sia le spese

di rappresentanza rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali”

deducibili a loro volta forfetariamente –, perché siano deducibili, le spese

sostenute devono essere indispensabili all’esercizio della professione. Al ricorrente,

che sosteneva che nella deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per

l’acquisto di abiti e scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda

elettronica, di un personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di

un ufficio al proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate

non sarebbero spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese

di mantenimento del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il

ricorrente non aveva dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di

non potersi servire di un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una

banca); neppure aveva comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica

o della possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008

Considerandi

II 519 consid. 4.4; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.140 del 28 ottobre

2009, in RtiD I-2010 n. 2t, consid. 2.5).

3.

3.1.

Come visto, nella sua

dichiarazione per il periodo fiscale 2015, il ricorrente ha chiesto in

deduzione un importo di fr. 2'500.-- a titolo di “altre spese professionali”.

Nel suo ricorso, si limita a sostenere che le spese rimborsate dal datore di lavoro

non avrebbero “nulla a che vedere con la deduzione delle spese forfettarie, che

a qualsiasi dipendente viene riconosciuta solo per il fatto che ha un lavoro e

quindi delle spese”. Non spiega tuttavia, e soprattutto non documenta, quali

altre spese professionali abbia dovuto sostenere, oltre a quelle rimborsate dal

datore di lavoro, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

3.2

Nella procedura

fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.3

Nel caso che ci riguarda,

il ricorrente non porta nessuna prova del fatto che egli abbia effettivamente

sostenuto delle spese professionali per 2'500.--, in aggiunta alle spese già

indennizzate dal datore di lavoro per fr. 6'000.--. Egli viene meno così al proprio

onere probatorio ai sensi dei principi sopraesposti.

Pertanto ne discende che

anche da questo punto di vista la pretesa ricorsuale del ricorrente non può

trovare accoglimento e quindi la decisione dell’Ufficio di tassazione di

Locarno non presta il fianco a critiche e va confermata.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: