80.2016.183
Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro
19 ottobre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.183
80.2016.184
Lugano
19 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi,
assente),
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 luglio 2016 contro la decisione del 22 giugno 2016 in materia di IC-IFD
2015.
Fatti
A. RI 1 lavora alle
dipendenze della __________ Sagl a __________.
Nel periodo fiscale 2015, il
contribuente ha percepito uno stipendio netto di fr. 89'642.70, oltre ad
un’indennità di fr. 6’000.– per rimborso spese forfettarie.
Nella dichiarazione
d’imposta 2015, il contribuente chiedeva una deduzione per spese professionali
di fr. 7’548.–, costituita da un importo di fr. 1’848.– per spese di trasporto,
da uno di fr. 3’200.– per spese supplementari per doppia economia domestica e
da uno di fr. 2'500.- per altre spese professionali.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 13 aprile 2016,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.
94’900.– per l’IC ed in fr. 98'400.– per l’IFD. Le sole spese professionali
ammesse erano quelle per il trasporto di fr. 1’848.– e quelle per i pasti fuori
casa di fr. 3'200.-. L’importo di fr. 2'500.- per altre spese professionali non
veniva per contro ammesso.
C. Con reclamo del 14
aprile 2016, il contribuente chiedeva il riconoscimento della deduzione delle
spese professionali dette “altre spese professionali” affermando che il datore
di lavoro gli “versa una tantum quale rimborso spese per rappresentanza, auto
per utilizzo professionale, ecc.; come da regolamento aziendale approvato”.
L’Ufficio di tassazione
con decisione del 22 giugno 2016 respingeva il reclamo, argomentando che sono
deducibili le spese per conseguire il reddito a condizione che tali costi siano
effettivamente a carico del contribuente. Inoltre l’Ufficio di tassazione affermava
che “egli beneficia di un rimborso spese globale di fr. 6'000.- da parte del
datore di lavoro. Non è quindi possibile accordare ulteriori fr. 2'500.- a
titolo di spese professionali che sono già coperte dal rimborso ricevuto”.
L’Ufficio di tassazione
sottolineava poi anche come fosse già stata accordata la deduzione completa per
i pasti presi fuori casa nonostante il rimborso spese da parte del datore di
lavoro.
D. Con il presente,
tempestivo ricorso del 19 luglio 2016 RI 1 chiede nuovamente la deduzione delle
spese professionali indicate nella dichiarazione 2015. Nel ricorso, a
giustificazione della propria tesi, il ricorrente menziona il regolamento spese
aziendale adottato dalla __________ Sagl, approvato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali, il quale prevede l’erogazione di un rimborso che, a dire del ricorrente,
“è per spese supplementari che nell’interesse aziendale vengono riconosciute
per acquisizioni, contatti, e pubbliche relazioni, ecc.; e non hanno nulla a
che vedere con la deduzione delle spese forfettarie, che a qualsiasi dipendente
viene riconosciuta solo per il fatto che ha un lavoro e quindi delle spese”.
Diritto
1.1.1.
Secondo l'art. 25 cpv. 1
LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.2.
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1), sono
considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la
deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese
richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti
di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso
di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la
giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di
perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
In materia di imposta
cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di
riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,
per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per
lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 dicembre 2014
concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale
2015). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.–
l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate
la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2
decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado
di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 decreto citato).
1.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese professionali sono deducibili dal reddito solo
se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se
invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue
spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente
sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per
le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente
di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre
spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del
rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF
2008 II 519 consid. 4.2).
2. 2.1.
Nella dichiarazione del
ricorrente per il periodo fiscale 2015, egli faceva valere la deduzione di fr.
2'500.-- a titolo di “altre spese professionali”. A suo dire, non si
tratterebbe dello stesso tipo di spese professionali che sono già state
indennizzate dal datore di lavoro sulla base del regolamento spese aziendali
per un importo forfetario di fr. 6'000.--. Queste altre spese professionali andrebbero
quindi ammesse in deduzione al reddito.
Il “Regolamento spese
complementare per il personale dirigente” della ____________________ Sagl,
approvato dall’Istituto delle assicurazioni sociali, copre le seguenti spese
forfetarie, sostenute anche dal ricorrente: “al personale dirigente derivano
spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni
con i clienti”. Inoltre, il regolamento in questione prevede, fra le altre, le
seguenti voci d’indennizzo: gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni
al ristorante o a casa; i regali in occasione di inviti di amici commerciali,
come fiori o alcolici; i pasti intermedi; le mance; le telefonate professionali
da apparecchi privati; gli inviti e i regali ai dipendenti; le spese accessorie
per e con i clienti (senza ricevuta); le piccole spese in occasione di colloqui
e riunioni; i biglietti del tram, bus e taxi; le spese postali e telefoniche;
le spese per la pulizia dei vestiti.
2.2.
Nel caso di specie, il
ricorrente sostiene che i due tipi di spese in questione non coprano le stesse
necessità professionali e pertanto le “altre spese professionali” dovrebbero
essere dedotte dal reddito.
A tale proposito, il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che si tratta invece della
stessa categoria di spese. Infatti, in un caso e nell’altro – cioè sia le spese
di rappresentanza rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali”
deducibili a loro volta forfetariamente –, perché siano deducibili, le spese
sostenute devono essere indispensabili all’esercizio della professione. Al ricorrente,
che sosteneva che nella deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per
l’acquisto di abiti e scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda
elettronica, di un personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di
un ufficio al proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate
non sarebbero spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese
di mantenimento del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il
ricorrente non aveva dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di
non potersi servire di un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una
banca); neppure aveva comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica
o della possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008
Considerandi
II 519 consid. 4.4; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.140 del 28 ottobre
2009, in RtiD I-2010 n. 2t, consid. 2.5).
3.
3.1.
Come visto, nella sua
dichiarazione per il periodo fiscale 2015, il ricorrente ha chiesto in
deduzione un importo di fr. 2'500.-- a titolo di “altre spese professionali”.
Nel suo ricorso, si limita a sostenere che le spese rimborsate dal datore di lavoro
non avrebbero “nulla a che vedere con la deduzione delle spese forfettarie, che
a qualsiasi dipendente viene riconosciuta solo per il fatto che ha un lavoro e
quindi delle spese”. Non spiega tuttavia, e soprattutto non documenta, quali
altre spese professionali abbia dovuto sostenere, oltre a quelle rimborsate dal
datore di lavoro, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
3.2
Nella procedura
fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.3
Nel caso che ci riguarda,
il ricorrente non porta nessuna prova del fatto che egli abbia effettivamente
sostenuto delle spese professionali per 2'500.--, in aggiunta alle spese già
indennizzate dal datore di lavoro per fr. 6'000.--. Egli viene meno così al proprio
onere probatorio ai sensi dei principi sopraesposti.
Pertanto ne discende che
anche da questo punto di vista la pretesa ricorsuale del ricorrente non può
trovare accoglimento e quindi la decisione dell’Ufficio di tassazione di
Locarno non presta il fianco a critiche e va confermata.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: