80.2016.19
Violazione degli obblighi procedurali: tempestività del reclamo, adempimento dell’obbligo tramite invio di una lettera in cui il contribuente afferma di non avere alcun reddito
1 aprile 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.19
Lugano
1 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 gennaio 2016 contro la decisione del 29 dicembre 2015 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- RI 1 non ha adempiuto
l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2014 entro il termine del 30
aprile 2015;
- dopo un richiamo e una
diffida, con decisione del 15 luglio 2015, l’RS 1 gli ha inflitto una multa
disciplinare di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;
- il contribuente ha
interposto reclamo, il 3 agosto 2015, argomentando di avere molti debiti e di
essere gravemente malato;
- con decisione del 13
agosto 2015, l’autorità fiscale ha annullato la multa disciplinare;
- il termine per l’inoltro
della dichiarazione è stato inoltre prorogato fino al 30 settembre 2015;
- il 28 agosto 2015 il
contribuente ha inviato all’Ufficio di tassazione una lettera intitolata
“dichiarazione d’imposta di RI 1” nella quale ha affermato di non avere entrate
né attivi e di avere debiti per circa 30'000 franchi, allegando degli estratti
bancari e degli avvisi di vendite all’incanto nell’ambito di procedure
esecutive promosse nei suoi confronti;
- con decisione del 16
ottobre 2015 l’Ufficio di tassazione ha nuovamente inflitto al contribuente una
multa di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;
- con reclamo del 23 novembre
2015, il contribuente ha lamentato una violazione del principio ne bis in
idem, per il fatto che una precedente multa era già stata annullata con
decisione passata in giudicato e sostenendo di aver già inviato la
dichiarazione insieme alla lettera con cui aveva interposto reclamo contro la
prima multa;
- il 24 novembre 2015
l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a documentare
la malattia da cui sarebbe stato affetto;
- non avendo ricevuto alcuna
risposta dal reclamante, con decisione del 29 dicembre 2015 l’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando che il contribuente non aveva
inoltrato la dichiarazione;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa
disciplinare, lamentando la violazione dei principi ne bis in idem e venire
contra factum proprium.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- deve dapprima essere
rilevato che l’autorità di tassazione avrebbe con ogni verosimiglianza dovuto
dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente contro la decisione del 16
ottobre 2015, con cui gli è stata inflitta la multa disciplinare;
- l’art. 206 cpv. 1 LT,
Considerandi
applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce infatti che il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta
giorni dalla notificazione;
- tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,
malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta
federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe
(applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);
- la decisione del 16
ottobre 2015 è stata recapitata al ricorrente il 17 ottobre 2015 mediante invio
postale A Plus;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha
preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento
in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella
postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF
67/2012 p. 301 consid. 4.2);
- ne consegue che, a meno
che non fosse ravvisabile un motivo di restituzione del termine, il reclamo,
inviato solo il 23 novembre 2015, era tardivo, con la conseguenza che
l’autorità fiscale non avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso;
- l’autorità resistente ha
tuttavia ignorato la verifica della ricevibilità del reclamo, entrando nel
merito dello stesso e respingendolo;
- in queste circostanze, si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
all’Ufficio di tassazione, perché si pronunci sulla ricevibilità del gravame, dopo
aver attribuito al reclamante un termine per giustificare l’inosservanza dei
termini di reclamo;
- di conseguenza, non vi
sono le condizioni per esaminare il merito della decisione impugnata;
- se l’Ufficio di tassazione,
dopo averne verificato la ricevibilità, dovesse da parte sua entrare nel merito
del reclamo, dovrebbe confrontarsi anche con l’argomentazione del contribuente,
che sostiene di aver adempiuto i suoi obblighi procedurali, per aver inviato il
28.
agosto 2015 una lettera intitolata “dichiarazione d’imposta di RI 1”, nella
quale ha affermato di non avere entrate né attivi e di avere debiti per circa
30'000 franchi;
- a tale proposito, è vero
che, dopo l’annullamento della prima multa e la concessione di una proroga del
termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2015 (cfr.
lettera del 13 agosto 2015), il contribuente ha fatto pervenire della documentazione
all’Ufficio di tassazione, pur non essendosi servito del modulo ufficiale;
- secondo gli articoli 198
cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente, che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi
entro un congruo termine;
- nel caso in esame, non
risulta tuttavia che l’autorità fiscale abbia inviato al contribuente una
simile diffida, prima di infliggergli la multa, contro cui ha interposto il
ricorso in esame;
- competerà comunque
all’Ufficio di tassazione l’eventuale approfondimento dello svolgimento dei
fatti che hanno condotto alla sanzione;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
29 dicembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: