Lexipedia

Decisione

80.2016.19

Violazione degli obblighi procedurali: tempestività del reclamo, adempimento dell’obbligo tramite invio di una lettera in cui il contribuente afferma di non avere alcun reddito

1 aprile 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 non ha adempiuto

l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2014 entro il termine del 30

aprile 2015;

- dopo un richiamo e una

diffida, con decisione del 15 luglio 2015, l’RS 1 gli ha inflitto una multa

disciplinare di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;

- il contribuente ha

interposto reclamo, il 3 agosto 2015, argomentando di avere molti debiti e di

essere gravemente malato;

- con decisione del 13

agosto 2015, l’autorità fiscale ha annullato la multa disciplinare;

- il termine per l’inoltro

della dichiarazione è stato inoltre prorogato fino al 30 settembre 2015;

- il 28 agosto 2015 il

contribuente ha inviato all’Ufficio di tassazione una lettera intitolata

“dichiarazione d’imposta di RI 1” nella quale ha affermato di non avere entrate

né attivi e di avere debiti per circa 30'000 franchi, allegando degli estratti

bancari e degli avvisi di vendite all’incanto nell’ambito di procedure

esecutive promosse nei suoi confronti;

- con decisione del 16

ottobre 2015 l’Ufficio di tassazione ha nuovamente inflitto al contribuente una

multa di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;

- con reclamo del 23 novembre

2015, il contribuente ha lamentato una violazione del principio ne bis in

idem, per il fatto che una precedente multa era già stata annullata con

decisione passata in giudicato e sostenendo di aver già inviato la

dichiarazione insieme alla lettera con cui aveva interposto reclamo contro la

prima multa;

- il 24 novembre 2015

l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a documentare

la malattia da cui sarebbe stato affetto;

- non avendo ricevuto alcuna

risposta dal reclamante, con decisione del 29 dicembre 2015 l’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando che il contribuente non aveva

inoltrato la dichiarazione;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa

disciplinare, lamentando la violazione dei principi ne bis in idem e venire

contra factum proprium.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- deve dapprima essere

rilevato che l’autorità di tassazione avrebbe con ogni verosimiglianza dovuto

dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente contro la decisione del 16

ottobre 2015, con cui gli è stata inflitta la multa disciplinare;

- l’art. 206 cpv. 1 LT,

Considerandi

applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione

degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce infatti che il

contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta

giorni dalla notificazione;

- tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo

quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,

malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge sull’imposta

federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe

(applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione

degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);

- la decisione del 16

ottobre 2015 è stata recapitata al ricorrente il 17 ottobre 2015 mediante invio

postale A Plus;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha

preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento

in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella

postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF

67/2012 p. 301 consid. 4.2);

- ne consegue che, a meno

che non fosse ravvisabile un motivo di restituzione del termine, il reclamo,

inviato solo il 23 novembre 2015, era tardivo, con la conseguenza che

l’autorità fiscale non avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso;

- l’autorità resistente ha

tuttavia ignorato la verifica della ricevibilità del reclamo, entrando nel

merito dello stesso e respingendolo;

- in queste circostanze, si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti

all’Ufficio di tassazione, perché si pronunci sulla ricevibilità del gravame, dopo

aver attribuito al reclamante un termine per giustificare l’inosservanza dei

termini di reclamo;

- di conseguenza, non vi

sono le condizioni per esaminare il merito della decisione impugnata;

- se l’Ufficio di tassazione,

dopo averne verificato la ricevibilità, dovesse da parte sua entrare nel merito

del reclamo, dovrebbe confrontarsi anche con l’argomentazione del contribuente,

che sostiene di aver adempiuto i suoi obblighi procedurali, per aver inviato il

28.

agosto 2015 una lettera intitolata “dichiarazione d’imposta di RI 1”, nella

quale ha affermato di non avere entrate né attivi e di avere debiti per circa

30'000 franchi;

- a tale proposito, è vero

che, dopo l’annullamento della prima multa e la concessione di una proroga del

termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2015 (cfr.

lettera del 13 agosto 2015), il contribuente ha fatto pervenire della documentazione

all’Ufficio di tassazione, pur non essendosi servito del modulo ufficiale;

- secondo gli articoli 198

cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente, che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi

entro un congruo termine;

- nel caso in esame, non

risulta tuttavia che l’autorità fiscale abbia inviato al contribuente una

simile diffida, prima di infliggergli la multa, contro cui ha interposto il

ricorso in esame;

- competerà comunque

all’Ufficio di tassazione l’eventuale approfondimento dello svolgimento dei

fatti che hanno condotto alla sanzione;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

29 dicembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: