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Decisione

80.2016.196

Imposta minima delle persone giuridiche: base di calcolo, valore di stima ufficiale degli immobili, irrilevanza del reddito, inquilino isolvente

17 gennaio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La società RI 1 ha

come scopo l’acquisto, la vendita, la locazione, la costruzione, il

finanziamento, lo sviluppo e la gerenza di immobili o terreni con o senza accessori.

La società può partecipare ad imprese similari e compiere tutte le operazioni

commerciali e finanziarie per il conseguimento dello scopo sociale (v. sito

internet del registro di commercio, www.zefix.ch, consultato il

21.12.2017).

B. Per il periodo

fiscale 2013, con decisione di tassazione del 5.3.2015, l’Ufficio di tassazione

delle persone giuridiche (di seguito UTPG) all’utile d’esercizio dichiarato di

fr. 94'236.- detraeva la perdita accertata degli esercizi precedenti (di – fr.

441'457.-). L’utile imponibile complessivo veniva determinato dall’autorità fiscale

in una perdita pari a – fr. 347'221.-. Per l’imposta cantonale e per l’imposta

federale diretta non veniva pertanto prelevata alcuna imposta sull’utile. Il

capitale netto imponibile per l’imposta cantonale veniva commisurato in fr.

4'872'000.-. Tuttavia veniva ritenuta un’imposta minima dell’1 per mille

calcolata sulla stima dei valori immobiliari della società pari a fr.

15’820'944.- in applicazione dell’art. 88 LT. A motivazione della decisione l’UTPG

indicava:

“Tassazione eseguita sulla base dei rendiconti

annuali. Residui di esercizi precedenti dedotti dall’utile. Imposta minima

giusta l’art. 88 LT. Stime immobiliari come ai dati ufficiali del catasto.

Aggiunte nella determinazione del capitale imponibile. Capitale minimo società

immobiliari: 20% del valore degli attivi (art. 82 cpv. 2 LT)”.

C. RI 1, rappresentata

dallo Studio fiduciario di __________, presentava reclamo il 12/16.3.2015

avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2013. L’insorgente contestava

l’applicazione dell’imposta minima ex art. 88 LT: in particolare riteneva che in

casu non si fosse tenuto conto della realtà economica applicabile alla fattispecie.

In particolare indicava di aver dato in locazione uno stabile a __________,

società che era stata posta in liquidazione a seguito del fallimento

pronunciato con decreto della Pretura di __________ del 27.7.2012. Tale fallimento,

a dire della reclamante, avrebbe comportato per lei oltre ad un ingente danno

economico anche l’impossibilità di poter disporre dell’immobile, posto come al

suo interno vi erano ancora gli impianti in uso alla società fallita, di proprietà

di quattro società di leasing. A seguito di trattative legali, le parti

trovavano un accordo a tenore del quale le società di leasing proprietarie degli

impianti avrebbero dovuto liberare i locali entro una certa data pagando anche

un indennizzo di fr. 224'000.- per il 2013. Nel gravame veniva indicato come a

fine 2013 i macchinari erano presenti nello stabile e lo erano ancora sino alla

fine del 2014. L’eliminazione dei macchinari avrebbe inoltre procurato, nel

2014 ingenti danni allo stabile, ciò che comportava l’esecuzione di lavori di

ristrutturazione per poterlo nuovamente “mettere a reddito”.

D. L’11.4.2016 si è

tenuto un incontro tra il rappresentante della ricorrente e l’UTPG, nel

contesto del quale le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive

posizioni.

E. Con decisione del

7.7.2016 il reclamo presentato da RI 1 veniva respinto e veniva confermata

l’applicazione dell’imposta minima giusta l’art. 88 LT, secondo cui le società

di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima sugli

immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta

sull’utile e sul capitale imponibile.

L’UTPG indicava

pure come l’art. 89 LT tratta le eccezioni all’imposta minima. Secondo tale

norma sono esonerati dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali

di nuova costituzione per l’anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se

non risultano da una trasformazione.

F. Con tempestivo

ricorso 3.8.2016 RI 1 censura la decisione su reclamo. In particolare contesta

l’applicazione dell’imposta minima giusta l’art. 88 LT.

La ricorrente

ricapitola i fatti e le motivazioni già esposte dinanzi alla precedente istanza

ed aggiunge che di norma le società di capitali devono pagare le imposte

sull’utile in base agli articoli 66 e seguenti LT e sul capitale in base agli

articoli 80 e seguenti. Tale norme presuppongono che il contribuente sia libero

di disporre dei suoi beni, ciò che non era il caso per la RI 1 nel 2013.

G. Con osservazioni

29/30.8.2016 al ricorso, l’UTPG si riconferma nella propria decisione su

reclamo. L’autorità fiscale precisa che rispetto al periodo fiscale precedente,

per il 2013 il valore di stima degli immobili ubicati nel Canton Ticino, di

proprietà della ricorrente era passato da fr. 3'748'680.- (solo terreno) a fr.

15'820'944.- (fabbricato e terreno). L’UTPG rileva inoltre che nessun reclamo è

stato interposto da RI 1 contro la decisione dell’Ufficio stima (stima

calcolata il 29.3.2013). La stima in vigore al 31.12.2013 degli immobili di

proprietà della ricorrente era pari a fr. 15'820'944.-. La differenza tra i due

valori di stima è da ricondurre al nuovo valore attribuito all’immobile edificato.

L’UTPG precisa nuovamente come l’imposta minima viene prelevata in sostituzione

delle imposte sull’utile e sul capitale quando tale imposta risulta superiore.

L’UTPG conclude

anche precisando di aver incontrato – prima dell’emanazione della decisione su

reclamo - RI 1 presso gli uffici dell’autorità di tassazione a __________ per

discutere in relazione alla fattispecie. Le parti si sono, in tale occasione,

riconfermate nelle proprie posizioni.

H. Il 18.12.2017 si è

tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario: in occasione della

stessa le parti hanno ribadito le proprie motivazioni.

Diritto

1. In quanto presentato

anche in materia di IFD il ricorso è irricevibile tenuto conto che la LIFD non

conosce il regime dell’imposta minima.

Ad ogni modo, il ricorso è

irricevibile, in materia di IFD, anche per il fatto che l’imposta sull’utile dovuta

è pari a fr. 0.- (cfr. in merito le sentenze del Tribunale federale 2C_911/2013

e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con riferimento

a: DTF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze del TF 2C_973/2012 del 4

ottobre 2013 consid. 4.2;2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF

68/2013 p. 158; v. anche Danon,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016,

n. 14 ad art. 67 LIFD).

2. 2.1.

Secondo l’art. 88 LT, le

società di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima

sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore

all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.

L’imposta minima è dell’1

per mille del valore di stima ufficiale all’inizio dell’esercizio commerciale,

esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT). Essa è dovuta in

sostituzione delle imposte sull’utile e sul capitale (art. 90 cpv. 2 LT).

2.2.

Le imposte minime sono

delle imposte reali (oppure oggettive, Objektsteuer) che taluni Cantoni prelevano

al posto delle imposte ordinarie, quando l’ammontare di quest’ultime non raggiunge

l’importo dell’imposta minima (sentenza TF n.2P.80/2003 del 12.12.2003 consid.

2.1.2). L’imposta minima prelevata al posto dell’imposta ordinaria sull’utile e

sul capitale delle persone giuridiche è calcolata sulla base di fattori

sostitutivi (art. 27 cpv. 2 LAID) quali ad esempio la proprietà immobiliare e

la cifra d’affari. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni riscuote

un’imposta minima sulle entrate lorde e/o sulla proprietà fondiaria (cfr. AFC,

L’imposition des personnes morales, Informations fiscales éditées par la

Conférence suisse des impôts, Berna, settembre 2016, p. 40 s.). La LAID non

prevede delle imposte minime: queste non fanno parte delle imposte che i cantoni

devono prelevare in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LAID e che sono oggetto di

armonizzazione (Felber/Duss, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea 2017, n.

9 ad art. 27 LAID; sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005 consid. 1.1., RDAF 2005

Considerandi

II p. 300, RF 60/2005 p. 689; sentenza TF 2P.456/1994 del 4.11.1996 consid. 1,

StE 1997 A 24.44.4. n. 1). Le imposte minime sono citate all’art. 27 cpv. 2

LAID, ma questa disposizione ne tratta unicamente nella misura in cui queste

giocano un ruolo per il calcolo dell’imposta ordinaria, ciò che costituisce

l’unico oggetto degli art. 24 e segg. LAID. Del resto, l’obbligo previsto

all’art. 27 cpv. 2 LAID, per il caso in cui il Cantone preleva un’imposta

minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata

propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che

riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale

(sentenza TF n.2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati).

2.3

Nel Canton Ticino è

prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le

cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27

LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la

Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n.

2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta

minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una

imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti

giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il

prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di

una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2.

citata anche in Felber/Duss, op.

cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale

federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta

minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di

una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti

in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può

gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La

società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e

conseguire una crescita costante del proprio patrimoni, senza ottenere corrispondenti

guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata

giustificata (Felber/Duss,

op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID).

2.4

Per quanto concerne il

calcolo dell’imposta, è stato ritenuto come anche un limite del 2 per mille del

valore degli immobili possa essere giustificato (Felber/Duss, op.

cit., n. 23 ad art. 27 LAID).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, la società ricorrente, proprietaria di immobili, i quali, per il

periodo fiscale sub judice hanno subito un aumento del valore di stima,

contesta l’applicazione dell’imposta minima.

Ritiene che, per il

periodo fiscale contestato, non poteva disporre liberamente dei suoi immobili,

siccome occupati dai precedenti conduttori, nei confronti dei quali è stato

avviato e poi decretato il fallimento.

RI 1 è dell’avviso che,

nella situazione venutasi a trovare nel 2013, ossia nell’impossibilità di

disporre dei propri immobili, non possa trovare giustificazione l’applicazione

dell’art. 88 LT.

3.2

Si rileva anzitutto come

l’immobile di cui al fondo __________ RFD __________ abbia subito, nel corso

del 2013 una modifica del suo valore di stima. In particolare, da un precedente

valore di stima di fr. 3'748'680.-, ha raggiunto un valore di fr. 15'820'944.-,

in ragione dell’edificazione di edifici di tipo industriale/artigianale. La

modifica del valore di stima ufficiale, decisa dall’Ufficio cantonale di stima,

non è stata impugnata dalla qui ricorrente.

3.3

Ora, come visto, l’imposta

minima viene prelevata nel caso in cui questa è superiore all’imposta sull’utile

e sul capitale imponibili (art. 88 LT).

Trattandosi di un’imposta

oggettiva, viene unicamente preso in considerazione – per il calcolo della

stessa – il valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale,

esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT). In altri termini, per il

calcolo della medesima non viene affatto tenuto conto dell’uso degli immobili

da parte del proprietario né del reddito da essi prodotto. Trattandosi di un’imposta

reale, fa unicamente stato il valore di stima ufficiale degli immobili,

senz’alcun altra considerazione di sorta.

L’imposta minima viene

prelevata ogni qualvolta, nel caso di persone giuridiche che hanno nei loro

attivi degli immobili, essa è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale,

come verificatosi nel caso di specie.

In effetti, per il periodo

fiscale 2013, per quanto riguarda l’utile, si ha una perdita di fr. 347'221.-.

Per quanto attiene al capitale imponibile complessivo, lo stesso è stato

commisurato in fr. 4'872'643.-.

L’imposta sul capitale, in

applicazione dell’art. 87 LT, sarebbe stata calcolata applicando l’1,5 per

mille al capitale imponibile: l’imposta dovuta sarebbe stata commisurata

pertanto in fr. 7'308.-, importo inferiore a quello dell’imposta minima

stabilita in conformità all’art. 90 cpv. 1 LT (ossia l’1 per mille di fr.

15'820'944.-).

3.4

Stando così le cose,

l’UTPG ha correttamente applicato al caso di specie l’imposta minima, per

calcolare le imposte cantonali dovute da RI 1 per il periodo fiscale 2013.

4.

In quanto presentato

contro la decisione di tassazione su reclamo per l’IFD 2013 il ricorso è

irricevibile.

In quanto presentato

contro la decisione di tassazione su reclamo per l’IC 2013 il ricorso è

respinto.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1.

In quanto presentato

contro la decisione di tassazione su reclamo per l’IFD 2013, il ricorso è irricevibile.

1.2.

In quanto presentato

contro la decisione di tassazione su reclamo per l’IC 2013, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-,

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: