Lexipedia

Decisione

80.2016.199

Procedura: notifica della decisione di tassazione a coniugi con domicilio separato, reclamo del marito contro elementi attribuiti alla moglie, moglie assoggettata per appartenenza economica

22 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, pensionato, ha

risieduto a __________ fino al decesso, avvenuto il 25 febbraio 2017. Sua

moglie RA 1 è invece partita per l’estero alla fine del 2010, per poi rientrare

in Svizzera il 1° dicembre 2016.

B. Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2011, presentata il 10 marzo 2013, RI 1 ha

indicato di aver conseguito unicamente una rendita AVS di fr. 8'652.– e una

pensione italiana di fr. 29'000.–. Ha dichiarato inoltre il valore locativo

della casa di proprietà della moglie, in parte da lui abitata, oltre alle

pigioni di altri due appartamenti nello stesso immobile.

C. Con decisione del 24

dicembre 2014, l’RS 1 ha notificato ai coniugi __________, all’indirizzo di __________

(__________), la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile per

l’imposta cantonale (IC) in fr. 64'900.– e per l’imposta federale diretta (IFD)

in fr. 65'100.–; il reddito determinante per l’aliquota è stato stabilito

invece in fr. 93'000.– per l’IC e fr. 92'800.– per l’IFD. La sostanza

imponibile ammontava a fr. 335'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr.

608'000.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in

particolar modo aggiunto “altri redditi” per fr. 30'000.– e “altri elementi

della sostanza mobiliare” per fr. 300'000.–, attribuendo tuttavia tali elementi

imponibili, nell’allegato riparto internazionale, alla __________. L’autorità

fiscale ha inoltre stralciato il debito (fr. 600'000.–) e gli interessi passivi

(fr. 12'000.–) dichiarati, in quanto non documentati.

D. RI 1 ha interposto

reclamo contro la suddetta decisione, in data 23 gennaio 2015. Il reclamante ha

contestato l’assoggettamento alle imposte in Svizzera della moglie, eccetto per

il suo immobile, in seguito alla cessazione della convivenza alla fine del

2010. Ha conseguentemente chiesto lo stralcio degli “altri redditi” e degli

“altri elementi della sostanza mobiliare”.

Con scritto del 19

febbraio 2016, poi riproposto il 7 aprile 2016, l’autorità di tassazione ha

attribuito al reclamante un termine per produrre documentazione a comprova del

suo stato civile e, nel caso in cui il matrimonio non fosse stato sciolto, per

produrre copia della dichiarazione fiscale della moglie e documentazione a

comprova dei mezzi di sostentamento di quest’ultima e della sua sostanza

mobiliare e immobiliare in Svizzera e all’estero; l’ha inoltre invitato a

trasmettere una dichiarazione bancaria in merito ai debiti e agli interessi

passivi del 2011.

Non essendo mai pervenuta

alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione ha respinto il gravame, con decisione

del 6 luglio 2016.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha nuovamente contestato

l’aggiunta degli elementi imponibili operata dall’autorità di tassazione. Ha

sostenuto di aver comprovato i redditi immobiliari e i debiti con i relativi

interessi passivi, lamentando per contro che “agli atti mancano… le prove delle

pretese di un maggior reddito e di una maggior sostanza che l’Ufficio aveva

introdotto nella tassazione soggetta a reclamo”.

In una successiva lettera

del 31 agosto 2016, l’insorgente ha ribadito di aver avuto mezzi sufficienti

per mantenersi e di non avere altro patrimonio né altri redditi, oltre a quanto

dichiarato.

F. Nelle sue

osservazioni del 24 agosto 2016, l’Ufficio di tassazione ripercorre le fasi

delle procedure di tassazione e di reclamo e sottolinea che il ricorrente non

ha mai dato seguito alle richieste di documentazione.

G. La vedova e i figli

di RI 1 hanno rinunciato all’eredità. Il 15 maggio 2017, pertanto, il Pretore

del Distretto di __________ ha ordinato la liquidazione della successione

relitta.

Diritto

1.1.1.

In seguito al decesso

del ricorrente e alla rinuncia all’eredità da parte dei suoi eredi, si pone il

problema della legittimazione a ricorrere di questi ultimi.

1.2.

Alla morte

del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza

delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1

LIFD; art. 11 cpv. 1 LT).

Chi rinuncia all’eredità

non subentra nei diritti e obblighi fiscali del de cuius (cfr. p. es. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione,

Basilea 2017, n. 1 ad art. 12 LIFD, p. 144).

Ne consegue che nessuno

degli eredi di RI 1 gli è subentrato nei suoi diritti e obblighi fiscali, per

il fatto che sia la vedova sia i figli hanno rinunciato all’eredità. Essi non

sono pertanto legittimati a ricorrere contro la decisione di tassazione che

concerne il defunto.

1.3.

Al momento del decesso, RI

1 era ancora coniugato con RA 1 e la decisione di tassazione impugnata, che

contiene anche fattori imponibili attribuibili alla moglie, è stata notificata

congiuntamente ad entrambi i coniugi. Ci si domanda pertanto se la vedova del

ricorrente sia legittimata a contestare la tassazione, in qualità di

contribuente, per i propri fattori imponibili.

I coniugi non separati

legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva (art. 13

cpv. 1 prima frase LIFD; art. 12 cpv. 1 prima frase LT). La responsabilità

solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli

ammontari di imposta ancora dovuti (art. 13 cpv. 2 LIFD; art. 12 cpv. 2 LT). Di

conseguenza, anche in caso di morte di un coniuge – evento che a sua volta

porta alla cessazione del matrimonio – la responsabilità solidale decade anche

per gli importi ancora dovuti al fisco. Dopo il decesso, il coniuge superstite

risponde dunque unicamente per la sua propria quota dell’imposta complessiva (Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 5 ad

art. 12 LIFD, p. 146).

1.4.

Ne consegue che RA 1 è

rimasta debitrice delle imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo

fiscale litigioso, che concernono elementi di sua competenza.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, la

decisione di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta

per il periodo fiscale 2011 è stata notificata ai coniugi RI 1 e RA 1,

all’indirizzo di __________, il 24 dicembre 2014. La moglie aveva tuttavia annunciato

all’autorità la propria partenza per l’estero alla fine del 2010 e, dagli atti

dell’Ufficio di tassazione, risulta che quest’ultimo era a conoscenza del suo

indirizzo nel __________.

D’altra parte, il marito

ha compilato la dichiarazione, indicando di essere tuttora coniugato e

includendo anche i fattori imponibili della moglie, costituiti in particolar

modo dagli immobili e dal relativo reddito. Nella decisione di tassazione,

l’autorità fiscale ha aggiunto agli elementi dichiarati “altri redditi” per fr.

30'000.– e “altri elementi della sostanza mobiliare” per fr. 300'000.–, attribuendo

tali elementi imponibili, nell’allegato riparto internazionale, alla __________.

La tassazione contestata

da RI 1 include pertanto anche elementi di reddito e di sostanza della moglie RA

1.

2.2

Si ricorda che sia la

legge federale sia quella cantonale prevedono che il reddito (anche

la sostanza, per l’imposta cantonale) dei coniugi non separati legalmente o di

fatto venga cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD;

art. 8 cpv. 1 LT).

Il fatto che, secondo il

diritto matrimoniale vigente, i coniugi possano ciascuno costituire un

domicilio fiscale principale non significa che essi non vivano insieme. Un’imposizione

separata presuppone in effetti che i coniugi non intendano più costituire una

comunità coniugale, ovvero che rinuncino alla comunione domestica giusta gli

art. 137 vCC e 175 CC e vivano separati in modo duraturo (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017 n.2C_810/2015 2C_811/2015

consid. 4.1 e riferimenti citati).

Diversa è la situazione

quando solo uno dei coniugi risiede in Svizzera mentre l’altro ha il suo

domicilio fiscale principale all’estero. In un simile caso, i redditi non

vengono infatti addizionati, in quanto il cumulo ai sensi dell’art. 9 cpv. 1

LIFD presuppone che entrambi i coniugi sottostiano alla sovranità fiscale elvetica,

e il coniuge che risiede in Svizzera è assoggettato in maniera indipendente (DTF 141 II 318 consid.

2.2.3

pag. 321).

In base a una consolidata

giurisprudenza, giustificata sempre dalla volontà di tenere in considerazione l’effettiva

capacità contributiva della persona con domicilio fiscale in Svizzera, per

tutto il tempo in cui sussiste una comunione domestica il coniuge imposto

individualmente in Svizzera va però tassato con la tariffa per i coniugi, che è

determinata tenendo conto dei proventi del coniuge che risiede all’estero (cfr.

la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017 citata, consid. 4.2 e

riferimenti).

2.3

Nel

caso in esame, non essendo stata provata una vera a propria separazione di

fatto dei coniugi, il marito è stato assoggettato illimitatamente alle imposte

in Svizzera e nel Canton Ticino, ma i redditi e la sostanza della moglie sono

stati considerati per il calcolo delle imposte da lui dovute. Nessun elemento

induce peraltro a ritenere che marito e moglie abbiano rinunciato alla comunione

domestica.

D’altra parte, la stessa

moglie era a sua volta assoggettata alle imposte in Svizzera e nel Canton

Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare (art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

Ora, secondo la

giurisprudenza, i coniugi sono tassati congiuntamente anche nel caso in cui uno

dei due è assoggettato alle imposte illimitatamente (per appartenenza

personale) e l’altro limitatamente (per appartenenza economica) (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 35 ad art. 9 LIFD,

p. 113 e giurisprudenza citata).

2.4

Ne consegue che la

decisione di assoggettare all’imposta congiuntamente i coniugi, anche dopo il

trasferimento del domicilio della moglie all’estero, è conforme al diritto

applicabile.

3.

3.1.

Ci si domanda ancora

tuttavia se la decisione di tassazione, in un caso come quello in discussione,

non debba essere notificata separatamente ai due coniugi, in considerazione del

domicilio distinto.

3.2

Secondo gli articoli 113

cpv. 1 LIFD e 186 cpv. 1 LT, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano

in comune i diritti e gli obblighi procedurali che la legge conferisce al contribuente.

Gli articoli 113 cpv. 4 LIFD e 186 cpv. 4 LT precisano che ogni comunicazione

delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione

domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

Lo stesso principio è

ribadito agli articoli 117 cpv. 3 LIFD e 190 cpv. 3 LT, secondo cui, se coniugi

non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o

una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni

vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

Ne consegue che, se i

coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate

separatamente a ciascuno di loro (art. 117 cpv. 4 LIFD).

A tale proposito, mentre

il Tribunale federale sottolinea che la legge non esige una notificazione

separata della tassazione a coniugi che hanno domicili distinti, a meno che non

siano separati di fatto (cfr. le sentenze del 15 agosto 2006 n.2A.79/2006

consid. 3.4.2 e del 4 marzo 2008 n.2C_477/2007 consid. 3.3), la giurisprudenza

del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo e parte della dottrina ritengono

per contro che ogni coniuge abbia diritto alla notificazione separata della

decisione di tassazione, in modo tale che sia messo in condizione di poter

esercitare i diritti e gli obblighi procedurali previsti dalla legge (cfr. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 32 ad art. 113 LIFD, p. 2037 e giurisprudenza

citata).

3.3

Tornando al caso in esame,

la dichiarazione d’imposta 2011 è stata presentata nel 2013 dal solo RI 1, ma

come già ricordato includeva anche gli elementi imponibili di competenza della

moglie (in particolare, immobili e redditi relativi). In tal modo, l’Ufficio di

tassazione ha presunto che il marito agisse anche quale rappresentante

contrattuale della moglie (art. 113 cpv. 2 LIFD; art. 186 cpv. 2 LT).

Il successivo reclamo del

23.

gennaio 2015 contro la tassazione IC/IFD 2011 è stato a sua volta interposto

da RI 1, ma la censura principale concerneva l’aggiunta del patrimonio e del

reddito provenienti dal __________, come tali verosimilmente attribuiti alla

moglie. Il reclamante affermava quanto segue: “la moglie non è più convivente

da fine 2010 ed è quindi tassabile solo per il bene immobile”. Non a caso,

l’Ufficio di tassazione ha in seguito chiesto al reclamante di produrre

documentazione in merito allo stato civile e, “nel caso in cui il matrimonio

sia ancora in essere”, informazioni in merito alla situazione economica e fiscale

della moglie (cfr. lettere del 19 febbraio e 7 aprile 2016).

Ora, il reclamo del marito

poteva senz’altro coinvolgere anche la situazione fiscale della moglie. I rimedi

giuridici e le altre notificazioni sono infatti considerati tempestivi se uno dei

coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD; art. 186 cpv. 3 LT).

Come risulta anche dal contenuto della richiesta di documentazione

successivamente inviata al reclamante dall’Ufficio di tassazione, tuttavia, il

reclamo sembrava anche mettere in dubbio la persistenza della comunione domestica

fra i coniugi, per il fatto che la frase sulla cessata convivenza poteva anche

essere interpretata come un riferimento ad una sopravvenuta separazione di fatto.

Altrimenti non si spiegherebbe perché l’Ufficio di tassazione abbia chiesto al

reclamante informazioni e documentazione in merito allo “stato civile

(coniugati con domicilio separato, separati di fatto, separazione legale,

divorziati)”.

In queste circostanze, ci

si domanda se l’autorità di tassazione potesse limitarsi a richiedere al solo marito

le informazioni e la documentazione necessarie, quando si era manifestata la probabilità

di una tassazione separata dei coniugi. Si è già ricordato, infatti, che, se i

coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate

separatamente a ciascuno di loro (art. 117 cpv. 4 LIFD). Per mettere la moglie

in condizione di poter esercitare i propri diritti e obblighi procedurali, sarebbe

stato preferibile che l’Ufficio di tassazione notificasse anche a lei le richieste

di documentazione o che la invitasse a designare un rappresentante

contrattuale.

3.4

Un coinvolgimento diretto

della moglie del reclamante sarebbe stata auspicabile anche alla luce del fatto

che gli elementi imponibili, aggiunti dall’Ufficio di tassazione a quelli

dichiarati, erano con ogni verosimiglianza attribuibili a lei. Non si

spiegherebbe altrimenti il fatto che gli “altri redditi” (fr. 30'000.–) e gli “altri

elementi della sostanza mobiliare” (fr. 300'000.–) siano stati considerati solo

ai fini della determinazione dell’aliquota.

Rivolgendo la richiesta di

informazioni direttamente a RA 1, l’autorità fiscale sarebbe stata certa che RA

1.

fosse in condizione di poter prendere posizione in merito alla sua situazione

economica e fiscale nel __________. Anche nel caso in cui fosse risultata

giustificata la tassazione congiunta dei coniugi, non essendo adempiuti i

presupposti per ritenere intervenuta una separazione di fatto, la richiesta di

informazioni e documenti concernenti i beni e i redditi all’estero della moglie

era infatti finalizzata alla determinazione dell’imposta non solo del marito,

illimitatamente assoggettato all’imposta in Svizzera, ma anche di lei stessa,

limitatamente imponibile quale proprietaria di immobili.

3.5

La questione se la legge

imponesse all’Ufficio di tassazione, se non di notificare a RA 1 la decisione

di tassazione, perlomeno di coinvolgerla nella procedura di reclamo, non

necessita tuttavia di essere risolta. Infatti, in seguito al decesso del

ricorrente, è ormai lei stessa la sola contribuente che ha interesse all’esito

della procedura in corso. Stando così le cose, appare in ogni caso necessario

che la contribuente sia messa in condizione di prendere posizione sulla propria

situazione, determinante per la sua tassazione.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione

impugnata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché rivolga

la richiesta di collaborazione a RA 1, attribuendole un congruo termine per illustrare

la sua situazione personale e economica. In seguito, adotterà una nuova

decisione su reclamo.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

6 luglio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova

decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: