80.2016.199
Procedura: notifica della decisione di tassazione a coniugi con domicilio separato, reclamo del marito contro elementi attribuiti alla moglie, moglie assoggettata per appartenenza economica
22 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.199
80.2017.226
Lugano
22 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 2
rappr.
da: RA 1
a
sua volta rappr. da: RA 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 agosto 2016 contro la decisione del 6 luglio 2016 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, pensionato, ha
risieduto a __________ fino al decesso, avvenuto il 25 febbraio 2017. Sua
moglie RA 1 è invece partita per l’estero alla fine del 2010, per poi rientrare
in Svizzera il 1° dicembre 2016.
B. Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2011, presentata il 10 marzo 2013, RI 1 ha
indicato di aver conseguito unicamente una rendita AVS di fr. 8'652.– e una
pensione italiana di fr. 29'000.–. Ha dichiarato inoltre il valore locativo
della casa di proprietà della moglie, in parte da lui abitata, oltre alle
pigioni di altri due appartamenti nello stesso immobile.
C. Con decisione del 24
dicembre 2014, l’RS 1 ha notificato ai coniugi __________, all’indirizzo di __________
(__________), la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile per
l’imposta cantonale (IC) in fr. 64'900.– e per l’imposta federale diretta (IFD)
in fr. 65'100.–; il reddito determinante per l’aliquota è stato stabilito
invece in fr. 93'000.– per l’IC e fr. 92'800.– per l’IFD. La sostanza
imponibile ammontava a fr. 335'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr.
608'000.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in
particolar modo aggiunto “altri redditi” per fr. 30'000.– e “altri elementi
della sostanza mobiliare” per fr. 300'000.–, attribuendo tuttavia tali elementi
imponibili, nell’allegato riparto internazionale, alla __________. L’autorità
fiscale ha inoltre stralciato il debito (fr. 600'000.–) e gli interessi passivi
(fr. 12'000.–) dichiarati, in quanto non documentati.
D. RI 1 ha interposto
reclamo contro la suddetta decisione, in data 23 gennaio 2015. Il reclamante ha
contestato l’assoggettamento alle imposte in Svizzera della moglie, eccetto per
il suo immobile, in seguito alla cessazione della convivenza alla fine del
2010. Ha conseguentemente chiesto lo stralcio degli “altri redditi” e degli
“altri elementi della sostanza mobiliare”.
Con scritto del 19
febbraio 2016, poi riproposto il 7 aprile 2016, l’autorità di tassazione ha
attribuito al reclamante un termine per produrre documentazione a comprova del
suo stato civile e, nel caso in cui il matrimonio non fosse stato sciolto, per
produrre copia della dichiarazione fiscale della moglie e documentazione a
comprova dei mezzi di sostentamento di quest’ultima e della sua sostanza
mobiliare e immobiliare in Svizzera e all’estero; l’ha inoltre invitato a
trasmettere una dichiarazione bancaria in merito ai debiti e agli interessi
passivi del 2011.
Non essendo mai pervenuta
alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione ha respinto il gravame, con decisione
del 6 luglio 2016.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha nuovamente contestato
l’aggiunta degli elementi imponibili operata dall’autorità di tassazione. Ha
sostenuto di aver comprovato i redditi immobiliari e i debiti con i relativi
interessi passivi, lamentando per contro che “agli atti mancano… le prove delle
pretese di un maggior reddito e di una maggior sostanza che l’Ufficio aveva
introdotto nella tassazione soggetta a reclamo”.
In una successiva lettera
del 31 agosto 2016, l’insorgente ha ribadito di aver avuto mezzi sufficienti
per mantenersi e di non avere altro patrimonio né altri redditi, oltre a quanto
dichiarato.
F. Nelle sue
osservazioni del 24 agosto 2016, l’Ufficio di tassazione ripercorre le fasi
delle procedure di tassazione e di reclamo e sottolinea che il ricorrente non
ha mai dato seguito alle richieste di documentazione.
G. La vedova e i figli
di RI 1 hanno rinunciato all’eredità. Il 15 maggio 2017, pertanto, il Pretore
del Distretto di __________ ha ordinato la liquidazione della successione
relitta.
Diritto
1.1.1.
In seguito al decesso
del ricorrente e alla rinuncia all’eredità da parte dei suoi eredi, si pone il
problema della legittimazione a ricorrere di questi ultimi.
1.2.
Alla morte
del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.
Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza
delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1
LIFD; art. 11 cpv. 1 LT).
Chi rinuncia all’eredità
non subentra nei diritti e obblighi fiscali del de cuius (cfr. p. es. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione,
Basilea 2017, n. 1 ad art. 12 LIFD, p. 144).
Ne consegue che nessuno
degli eredi di RI 1 gli è subentrato nei suoi diritti e obblighi fiscali, per
il fatto che sia la vedova sia i figli hanno rinunciato all’eredità. Essi non
sono pertanto legittimati a ricorrere contro la decisione di tassazione che
concerne il defunto.
1.3.
Al momento del decesso, RI
1 era ancora coniugato con RA 1 e la decisione di tassazione impugnata, che
contiene anche fattori imponibili attribuibili alla moglie, è stata notificata
congiuntamente ad entrambi i coniugi. Ci si domanda pertanto se la vedova del
ricorrente sia legittimata a contestare la tassazione, in qualità di
contribuente, per i propri fattori imponibili.
I coniugi non separati
legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva (art. 13
cpv. 1 prima frase LIFD; art. 12 cpv. 1 prima frase LT). La responsabilità
solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli
ammontari di imposta ancora dovuti (art. 13 cpv. 2 LIFD; art. 12 cpv. 2 LT). Di
conseguenza, anche in caso di morte di un coniuge – evento che a sua volta
porta alla cessazione del matrimonio – la responsabilità solidale decade anche
per gli importi ancora dovuti al fisco. Dopo il decesso, il coniuge superstite
risponde dunque unicamente per la sua propria quota dell’imposta complessiva (Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 5 ad
art. 12 LIFD, p. 146).
1.4.
Ne consegue che RA 1 è
rimasta debitrice delle imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo
fiscale litigioso, che concernono elementi di sua competenza.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
decisione di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta
per il periodo fiscale 2011 è stata notificata ai coniugi RI 1 e RA 1,
all’indirizzo di __________, il 24 dicembre 2014. La moglie aveva tuttavia annunciato
all’autorità la propria partenza per l’estero alla fine del 2010 e, dagli atti
dell’Ufficio di tassazione, risulta che quest’ultimo era a conoscenza del suo
indirizzo nel __________.
D’altra parte, il marito
ha compilato la dichiarazione, indicando di essere tuttora coniugato e
includendo anche i fattori imponibili della moglie, costituiti in particolar
modo dagli immobili e dal relativo reddito. Nella decisione di tassazione,
l’autorità fiscale ha aggiunto agli elementi dichiarati “altri redditi” per fr.
30'000.– e “altri elementi della sostanza mobiliare” per fr. 300'000.–, attribuendo
tali elementi imponibili, nell’allegato riparto internazionale, alla __________.
La tassazione contestata
da RI 1 include pertanto anche elementi di reddito e di sostanza della moglie RA
1.
2.2
Si ricorda che sia la
legge federale sia quella cantonale prevedono che il reddito (anche
la sostanza, per l’imposta cantonale) dei coniugi non separati legalmente o di
fatto venga cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD;
art. 8 cpv. 1 LT).
Il fatto che, secondo il
diritto matrimoniale vigente, i coniugi possano ciascuno costituire un
domicilio fiscale principale non significa che essi non vivano insieme. Un’imposizione
separata presuppone in effetti che i coniugi non intendano più costituire una
comunità coniugale, ovvero che rinuncino alla comunione domestica giusta gli
art. 137 vCC e 175 CC e vivano separati in modo duraturo (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017 n.2C_810/2015 2C_811/2015
consid. 4.1 e riferimenti citati).
Diversa è la situazione
quando solo uno dei coniugi risiede in Svizzera mentre l’altro ha il suo
domicilio fiscale principale all’estero. In un simile caso, i redditi non
vengono infatti addizionati, in quanto il cumulo ai sensi dell’art. 9 cpv. 1
LIFD presuppone che entrambi i coniugi sottostiano alla sovranità fiscale elvetica,
e il coniuge che risiede in Svizzera è assoggettato in maniera indipendente (DTF 141 II 318 consid.
2.2.3
pag. 321).
In base a una consolidata
giurisprudenza, giustificata sempre dalla volontà di tenere in considerazione l’effettiva
capacità contributiva della persona con domicilio fiscale in Svizzera, per
tutto il tempo in cui sussiste una comunione domestica il coniuge imposto
individualmente in Svizzera va però tassato con la tariffa per i coniugi, che è
determinata tenendo conto dei proventi del coniuge che risiede all’estero (cfr.
la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017 citata, consid. 4.2 e
riferimenti).
2.3
Nel
caso in esame, non essendo stata provata una vera a propria separazione di
fatto dei coniugi, il marito è stato assoggettato illimitatamente alle imposte
in Svizzera e nel Canton Ticino, ma i redditi e la sostanza della moglie sono
stati considerati per il calcolo delle imposte da lui dovute. Nessun elemento
induce peraltro a ritenere che marito e moglie abbiano rinunciato alla comunione
domestica.
D’altra parte, la stessa
moglie era a sua volta assoggettata alle imposte in Svizzera e nel Canton
Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare (art. 4 cpv. 1 lett. c
LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Ora, secondo la
giurisprudenza, i coniugi sono tassati congiuntamente anche nel caso in cui uno
dei due è assoggettato alle imposte illimitatamente (per appartenenza
personale) e l’altro limitatamente (per appartenenza economica) (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 35 ad art. 9 LIFD,
p. 113 e giurisprudenza citata).
2.4
Ne consegue che la
decisione di assoggettare all’imposta congiuntamente i coniugi, anche dopo il
trasferimento del domicilio della moglie all’estero, è conforme al diritto
applicabile.
3.
3.1.
Ci si domanda ancora
tuttavia se la decisione di tassazione, in un caso come quello in discussione,
non debba essere notificata separatamente ai due coniugi, in considerazione del
domicilio distinto.
3.2
Secondo gli articoli 113
cpv. 1 LIFD e 186 cpv. 1 LT, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano
in comune i diritti e gli obblighi procedurali che la legge conferisce al contribuente.
Gli articoli 113 cpv. 4 LIFD e 186 cpv. 4 LT precisano che ogni comunicazione
delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione
domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.
Lo stesso principio è
ribadito agli articoli 117 cpv. 3 LIFD e 190 cpv. 3 LT, secondo cui, se coniugi
non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o
una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni
vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.
Ne consegue che, se i
coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate
separatamente a ciascuno di loro (art. 117 cpv. 4 LIFD).
A tale proposito, mentre
il Tribunale federale sottolinea che la legge non esige una notificazione
separata della tassazione a coniugi che hanno domicili distinti, a meno che non
siano separati di fatto (cfr. le sentenze del 15 agosto 2006 n.2A.79/2006
consid. 3.4.2 e del 4 marzo 2008 n.2C_477/2007 consid. 3.3), la giurisprudenza
del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo e parte della dottrina ritengono
per contro che ogni coniuge abbia diritto alla notificazione separata della
decisione di tassazione, in modo tale che sia messo in condizione di poter
esercitare i diritti e gli obblighi procedurali previsti dalla legge (cfr. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 32 ad art. 113 LIFD, p. 2037 e giurisprudenza
citata).
3.3
Tornando al caso in esame,
la dichiarazione d’imposta 2011 è stata presentata nel 2013 dal solo RI 1, ma
come già ricordato includeva anche gli elementi imponibili di competenza della
moglie (in particolare, immobili e redditi relativi). In tal modo, l’Ufficio di
tassazione ha presunto che il marito agisse anche quale rappresentante
contrattuale della moglie (art. 113 cpv. 2 LIFD; art. 186 cpv. 2 LT).
Il successivo reclamo del
23.
gennaio 2015 contro la tassazione IC/IFD 2011 è stato a sua volta interposto
da RI 1, ma la censura principale concerneva l’aggiunta del patrimonio e del
reddito provenienti dal __________, come tali verosimilmente attribuiti alla
moglie. Il reclamante affermava quanto segue: “la moglie non è più convivente
da fine 2010 ed è quindi tassabile solo per il bene immobile”. Non a caso,
l’Ufficio di tassazione ha in seguito chiesto al reclamante di produrre
documentazione in merito allo stato civile e, “nel caso in cui il matrimonio
sia ancora in essere”, informazioni in merito alla situazione economica e fiscale
della moglie (cfr. lettere del 19 febbraio e 7 aprile 2016).
Ora, il reclamo del marito
poteva senz’altro coinvolgere anche la situazione fiscale della moglie. I rimedi
giuridici e le altre notificazioni sono infatti considerati tempestivi se uno dei
coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD; art. 186 cpv. 3 LT).
Come risulta anche dal contenuto della richiesta di documentazione
successivamente inviata al reclamante dall’Ufficio di tassazione, tuttavia, il
reclamo sembrava anche mettere in dubbio la persistenza della comunione domestica
fra i coniugi, per il fatto che la frase sulla cessata convivenza poteva anche
essere interpretata come un riferimento ad una sopravvenuta separazione di fatto.
Altrimenti non si spiegherebbe perché l’Ufficio di tassazione abbia chiesto al
reclamante informazioni e documentazione in merito allo “stato civile
(coniugati con domicilio separato, separati di fatto, separazione legale,
divorziati)”.
In queste circostanze, ci
si domanda se l’autorità di tassazione potesse limitarsi a richiedere al solo marito
le informazioni e la documentazione necessarie, quando si era manifestata la probabilità
di una tassazione separata dei coniugi. Si è già ricordato, infatti, che, se i
coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate
separatamente a ciascuno di loro (art. 117 cpv. 4 LIFD). Per mettere la moglie
in condizione di poter esercitare i propri diritti e obblighi procedurali, sarebbe
stato preferibile che l’Ufficio di tassazione notificasse anche a lei le richieste
di documentazione o che la invitasse a designare un rappresentante
contrattuale.
3.4
Un coinvolgimento diretto
della moglie del reclamante sarebbe stata auspicabile anche alla luce del fatto
che gli elementi imponibili, aggiunti dall’Ufficio di tassazione a quelli
dichiarati, erano con ogni verosimiglianza attribuibili a lei. Non si
spiegherebbe altrimenti il fatto che gli “altri redditi” (fr. 30'000.–) e gli “altri
elementi della sostanza mobiliare” (fr. 300'000.–) siano stati considerati solo
ai fini della determinazione dell’aliquota.
Rivolgendo la richiesta di
informazioni direttamente a RA 1, l’autorità fiscale sarebbe stata certa che RA
1.
fosse in condizione di poter prendere posizione in merito alla sua situazione
economica e fiscale nel __________. Anche nel caso in cui fosse risultata
giustificata la tassazione congiunta dei coniugi, non essendo adempiuti i
presupposti per ritenere intervenuta una separazione di fatto, la richiesta di
informazioni e documenti concernenti i beni e i redditi all’estero della moglie
era infatti finalizzata alla determinazione dell’imposta non solo del marito,
illimitatamente assoggettato all’imposta in Svizzera, ma anche di lei stessa,
limitatamente imponibile quale proprietaria di immobili.
3.5
La questione se la legge
imponesse all’Ufficio di tassazione, se non di notificare a RA 1 la decisione
di tassazione, perlomeno di coinvolgerla nella procedura di reclamo, non
necessita tuttavia di essere risolta. Infatti, in seguito al decesso del
ricorrente, è ormai lei stessa la sola contribuente che ha interesse all’esito
della procedura in corso. Stando così le cose, appare in ogni caso necessario
che la contribuente sia messa in condizione di prendere posizione sulla propria
situazione, determinante per la sua tassazione.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione
impugnata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché rivolga
la richiesta di collaborazione a RA 1, attribuendole un congruo termine per illustrare
la sua situazione personale e economica. In seguito, adotterà una nuova
decisione su reclamo.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
6 luglio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: