80.2016.20
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, irrilevanza dell’invio di una domanda di proroga del termine già scaduto, mancata prova dell’invio del richiamo
16 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.20
Lugano
16 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° febbraio 2016 contro la decisione del 30 dicembre 2015 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. Non avendo la RI 1
inoltrato la dichiarazione fiscale 2014 entro la fine del mese di aprile 2015,
l’RS 1 (RS 1) le ha inviato un richiamo in data 16 luglio 2015, e dopo averle
concesso una proroga fino al 30 settembre 2015, l’ha diffidata ad adempiere i
suoi obblighi, in data 29 ottobre 2015, avvertendola che in caso contrario le
avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con decisione del 3
dicembre 2015, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di
fr. 1'000.– per violazione degli obblighi procedurali.
B. La contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 23 dicembre 2015, postulando
l’annullamento della multa. A suo dire la sanzione sarebbe ingiustificata,
avendo con scritto del 27 ottobre 2015 presentato una richiesta di proroga –
spedita con posta A – rimasta senza alcun riscontro. Ha rilevato che pure __________
(ndr. il quale è presidente con diritto di firma individuale della RI 1) aveva
domandato una proroga per spedire la sua dichiarazione d’imposta, la quale gli
è stata concessa il 29 ottobre 2015. Ha infine ricordato che in quel periodo è
stata sottoposta a revisione da parte dell’ispettorato fiscale e che “già allora
avevamo chiesto una proroga direttamente al signor __________, il quale ci aveva
anticipato che la stessa – come è stato il caso della dichiarazione privata –
sarebbe stata concessa senza problemi”. L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione
del 30 dicembre 2015, con la seguente motivazione:
Malgrado l’esame dell’incarto fiscale ed ulteriori
accertamenti, non abbiamo purtroppo rintracciato la richiesta che la
contribuente asserisce di averci trasmesso il 27 ottobre 2015 per posta prioritaria.
Alfine
di entrare nel merito della contestazione, con la presente dovremmo sollecitare
la collaborazione del contribuente affinché ci venga comprovato che la
richiesta di proroga sia giunta a destinazione. Tuttavia, prendiamo atto che
questo non è possibile.
Conformemente
alla giurisprudenza della (…) Camera di diritto tributario (…), il contribuente
o il suo rappresentante che sostiene di aver trasmesso un documento
all’autorità fiscale deve, se necessario, fornirne la prova. Si tratta di
evidenziare l’esistenza di un fatto positivo che può essere stabilito in conformità
del diritto, mentre non è possibile dimostrare l’esistenza di un fatto negativo,
cioè la mancata ricezione della richiesta della proroga.
In
assenza della comprova non è pertanto possibile annullare la multa. (…).
Nel
frattempo abbiamo provveduto a registrare il rientro dei moduli d’imposta
IC-IFD 2014 che ci sono pervenuti in data odierna.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento della
decisione impugnata e della multa disciplinare inflittale dall’RS 1. Afferma
anzitutto di aver inviato, per posta semplice, una richiesta di proroga per
presentare la dichiarazione d’imposta 2014, ma incomprensibilmente tale richiesta
non sarebbe stata presa in considerazione. A prescindere dalla questione riguardante
la prova della trasmissione della proroga che non è stata inviata per posta
raccomandata, l’RS 1 non le avrebbe in ogni caso spedito alcun richiamo prima
di inviarle la diffida del 29 ottobre 2015. Adduce che “la diffida presuppone
un precedente invito rivolto dall’autorità fiscale al contribuente ad adempiere
i suoi obblighi di collaborazione. Circostanza, questa, che non risulta essere
avvenuta nella presente fattispecie”, richiamando parimenti la sentenza del 3
marzo 2009 (inc. 80.2009.10) emanata da questa Camera.
D. Nelle sue
osservazioni del 12 febbraio 2016 l’RS 1 postula la reiezione del gravame. Dopo
aver esposto i fatti, evidenzia – tra l’altro – che l’insorgente non avrebbe
contestato la diffida del 29 ottobre 2015 e che si sarebbe attivata soltanto quando
le è stata inflitta la multa. Inoltre solo in questa sede avrebbe sollevato la
problematica che concerne la mancata notifica del richiamo del 16 luglio 2016 (recte
2015).
Diritto
1. 1.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se
compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli
(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la RI 1
non nega di non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta entro il termine
attribuitole dall’autorità di tassazione con la diffida del 29 ottobre 2015, ma
sostiene anzitutto di aver inviato all’RS 1 una (seconda) richiesta di proroga per
trasmettere la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014 fino al 31 dicembre 2015, con
scritto del 27 ottobre 2015, tramite posta semplice (posta A). L’RS 1, dal
canto suo, afferma in sostanza di non aver rintracciato tale richiesta.
2.2
Va dapprima ricordato
all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla
semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità
di tassazione accoglie la relativa istanza.
Un termine stabilito dall’autorità
può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD;
“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito,
in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può
essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui
esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
2.3
A ciò si aggiunga che,
quando la ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il
27.
ottobre 2015, il termine attribuitole dall’autorità di tassazione, già
prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2015, era ormai scaduto da quasi
un mese. Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di
proroga deve essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce
una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
11.
ad art. 119 LIFD, p. 231).
L’eventuale istanza di
proroga sarebbe stata pertanto chiaramente intempestiva.
2.4
In ogni caso, la
contribuente non ha provato l’inoltro dell’istanza di proroga.
Secondo la regola
universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto
pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
È pacifico e incontestato
che la copia dello scritto del 27 ottobre 2015 prodotta dalla ricorrente
unitamente al suo reclamo del 23 dicembre 2015 dinanzi all’RS 1 non sia
sufficiente per dimostrare la sua effettiva spedizione e ricezione. D’altronde,
l’insorgente non è riuscita a comprovare di aver inviato lo scritto del 27 ottobre
2015, essendosi servita della posta A. La spedizione con la posta normale, in
effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario. Se la ricorrente avesse, per contro, scelto la trasmissione,
mediante posta raccomandata oppure Posta A plus, sarebbe stato possibile verificare
il recapito dell’invio. È ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio secondo
queste modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura
cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri
obblighi.
Non si comprende inoltre
per quale motivo la contribuente, non avendo ricevuto alcuna risposta a seguito
del suo scritto 27 ottobre 2015, non si sia rivolto all’RS 1 per chiedere
delucidazioni in merito, tanto più che in sede di reclamo ha evidenziato che __________
(presidente con diritto di firma individuale dell’insorgente) “aveva inoltrato
pure una richiesta di proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale
privata: in tal caso aveva ricevuto un riscontro positivo il 29 ottobre 2015”.
3.
3.1.
L’insorgente lamenta –
peraltro la prima volta in questa sede – di non aver ricevuto alcun richiamo da
parte dell’RS 1 prima dell’invio della diffida del 29 ottobre 2015 per la
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014, sostenendo parimenti
che “la diffida presuppone un precedente invito rivolto dall’autorità fiscale
al contribuente ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Circostanza,
questa, che non risulta essere avvenuta nella presente fattispecie”.
L’RS 1, da parte sua, ha in
particolare prodotto copia del richiamo del 16 luglio 2015 (ndr. spedito, come
da costante prassi, tramite posta semplice per motivi di costi), da cui risulta
che la RI 1 è stata invitata a trasmettere la dichiarazione d’imposta 2014
entro trenta giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dagli
artt. 257 LT e 174 LIFD.
3.2
Giova al proposito
ricordare che secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati,
mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione
d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo
all’autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente
deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine
stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida
è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il capoverso 5
stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità
fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
Di analogo tenore l’art.
124.
LIFD.
3.3
Dal tenore delle
disposizioni citate, risulta chiaramente che l’invito a presentare la
dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione pubblica o invio del
modulo. Quando i contribuenti, nel mese di febbraio o marzo dell’anno successivo
al periodo fiscale, ricevono il modulo, vengono formalmente invitati ad adempiere
i loro obblighi procedurali e gli viene attribuito a tal fine un termine, che
nella fattispecie era il 30 giugno 2015. Se il contribuente omette di inviare
la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi entro un
congruo termine.
Tornando alla fattispecie
in esame, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto o no il richiamo del
16.
luglio 2015 per lettera semplice da parte dell’RS 1, va evidenziato che la
contribuente ha in ogni caso postulato una proroga per presentare la dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2014, a dimostrazione del fatto che era consapevole della
sopravvenuta scadenza del termine. La proroga le è del resto stata concessa
dall’autorità fiscale il 28 luglio 2015, con scadenza il 30 settembre 2015.
Trascorso infruttuoso questo termine, il 29 ottobre 2015 l’UTPG ha inoltrato alla
contribuente una diffida ex art. 198 cpv. 3 LT / art. 124 cpv. 3 LIFD, avvertendola
che in caso contrario le avrebbe inflitto una multa disciplinare. La dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2014 è pervenuta all’RS 1 soltanto il 30 dicembre 2015 (cfr.
decisione su reclamo 30 dicembre 2015, p. 2).
3.4
In queste circostanze,
risulta difficile comprendere quali vantaggi voglia ricavare l’insorgente dalla
citazione di un passaggio della sentenza del 3 marzo 2009 di questa Camera.
Come già rilevato, la
legge non prevede che la diffida debba essere preceduta da un richiamo né che
la multa per violazione degli obblighi procedurali presupponga, oltre che una
diffida, l’invio di un richiamo. Conformemente a quanto prevedono le disposizioni
legali applicabili, nella sentenza menzionata è semplicemente stato ricordato
che la diffida presuppone un precedente invito, rivolto dall’RS 1 al
contribuente, ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Nel caso dell’obbligo
di presentare la dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito
consiste nella notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul
foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure nell’invio del modulo ai sensi degli
art. 198 cpv. 1 LT / 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della dichiarazione
d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il contribuente è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione degli art. 198
cpv. 3 LT / 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel, op. cit., n. 46 ss. ad art. 124 LIFD,
p. 286/287).
3.5
La
circostanza che la contribuente non abbia ricevuto il richiamo del 16 luglio
2015.
(mediante il quale è stata invitata a inviare la dichiarazione IC/IFD 2014
e i relativi allegati entro il termine di trenta giorni), non può pertanto invalidare
la decisione qui impugnata.
Anzi, se la
contribuente non avesse ricevuto il richiamo del 16 luglio 2015, si dovrebbe
concludere che abbia chiesto la proroga di un termine già scaduto, se, come già
rilevato, il termine attribuito a tutte le persone giuridiche con l’invio dei
moduli era scaduto il 30 giugno 2015. In sé, quindi, poteva già attendersi la
diffida.
3.6
Anche sotto
questo profilo il gravame si rileva destituito di fondamento.
4.
Il ricorso deve essere
conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e
le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: