80.2016.201
Assoggettamento illimitato: cittadino italiano che ha ottenuto il permesso di soggiorno senza attività lucrativa, mancata iscrizione all’AIRE, verifica dei presupposti del domicilio o della dimora fis
13 luglio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.201
80.2016.202
Lugano
13 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 agosto 2016 contro la decisione del 20 luglio 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano, è nato a __________, dove ha la residenza. Il 13 maggio 2014 ha
domandato il rilascio di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa in
Svizzera, indicando di essere entrato nel Canton Ticino il 2 maggio 2014 e di
aver preso in locazione un appartamento a __________.
Alla fine di aprile del
2015, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2014, indicando di non avere conseguito alcun reddito e di avere una
sostanza imponibile di fr. 765'213.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2014, per il periodo di assoggettamento dal 2 maggio al 31
dicembre 2014, con decisione del 17 giugno 2015, l’RS 1 ha commisurato il
reddito imponibile in fr. 29'900.– (determinante per l’aliquota fr. 45'000.–)
per l’IC e per l’IFD; la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 765'000.–.
Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 2 luglio 2015, contestando
l’assoggettamento all’imposta sul reddito della pensione erogata dalla __________
di __________ come pure l’imposizione della sostanza. Per quanto concerne il
primo aspetto, ha argomentato che la pensione era già sottoposta a tassazione
in Italia, come documentato dalla copia del CUD (certificato unico dipendente)
rilasciato dalla Cassa che la erogava. Quanto alla sostanza, ha sottolineato
che il rapporto con la banca era stato “avviato in data 9 ottobre 2014”, con la
conseguenza che a suo avviso l’imposta doveva essere calcolata in base ai
giorni successivi a tale data.
C. Il 13 luglio 2015
l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a produrre una
dichiarazione dell’ente erogante secondo cui la pensione era imposta nello
Stato di sede dell’ente secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). L’autorità fiscale ha
chiesto inoltre al contribuente di indicare la provenienza del capitale
dichiarato al 31.12.2014, precisando se era di provenienza estera e allegando
giustificativi indicanti la consistenza al 2.5.2014.
Il reclamante ha risposto
con e-mail del 28 luglio 2015, allegando due estratti bancari e precisando che
la pensione percepita non proveniva da alcuno degli enti indicati all’art. 19
CDI-I. A suo avviso, tuttavia, egli non doveva essere assoggettato in Svizzera
quale residente bensì in Italia, in virtù dell’art. 4 paragrafo 2 lett. c
CDI-I, secondo cui, quando una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti e soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità.
Con scritto del 27 maggio
2016, l’Ufficio di tassazione si è nuovamente rivolto al reclamante, attribuendogli
un termine per produrre documentazione “comprovante la sua situazione personale”,
cioè un contratto di locazione e/o documentazione attestante la proprietà di
immobile abitativo in Italia, indicazione in merito allo stato civile,
iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), l’ultima
dichiarazione dei redditi e l’eventuale decisione di tassazione sua e della
moglie, indicazioni in merito all’attività esercitata all’estero. In caso di
mancata risposta, l’autorità di tassazione avrebbe confermato l’assoggettamento
illimitato in Svizzera del reclamante.
Non avendo il contribuente
dato seguito alla richiesta di collaborazione citata, con decisione del 20
luglio 2016 l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’assoggettamento alle imposte in Svizzera della pensione italiana. Il
ricorrente sostiene che, avendo conservato la residenza in Italia, avendone la
nazionalità e pagandovi le imposte, “il reddito da pensione percepito non può
essere sottoposto a doppia tassazione nel pieno rispetto del dettato della
citata Convenzione”. L’insorgente ha prodotto un certificato di residenza
rilasciato dal Comune di __________. Ribadisce poi che, essendo “entrato nella
disponibilità della sostanza soltanto in data 9 ottobre 2014”, dovrebbe “essere
correttamente applicato il principio del ‘pro rata’”.
In un ulteriore scritto
del 12/16 settembre 2016, intitolato “integrazione documentale”, il ricorrente sostiene
di avere “appena ricevuto” la lettera con cui il 27 maggio 2016 l’Ufficio di
tassazione gli ha rivolto una richiesta di collaborazione. Alla lettera ha allegato
copia del contratto di acquisto di una casa a __________, precisando di esserne
tuttora proprietario. Ha poi precisato di essere coniugato e di non essere
iscritto all’AIRE e ha prodotto copia della dichiarazione fiscale 2015 e del
certificato di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di __________.
Il 23 settembre 2016
l’Ufficio di tassazione ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni
al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente ha ottenuto
il permesso di dimora in Svizzera il 30 maggio 2014, avendo preso in locazione
un appartamento a __________. Su questo presupposto, l’Ufficio di tassazione lo
ha assoggettato illimitatamente alle imposte cantonale e federale diretta a
partire dal 2 maggio 2014. Nel reddito imponibile rientra in particolar modo la
pensione erogata dalla __________ __________
di __________; nella sostanza imponibile, il capitale al 31 dicembre 2014.
Il contribuente contesta
tuttavia di essere assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera e nel
Canton Ticino, invocando l’art. 4 par. 2 lett. c CDI-I, che prevede il
caso del contribuente che soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti.
1.2.
Le Convenzioni di doppia
imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione
stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una
forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale
federale n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib
366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI,
nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla
collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto
di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international,
3a ediz., Berna 2009, p. 43).
Ne consegue che una
fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del
diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute
nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma
di diritto interno.
Considerandi
2.
2.1.
Il diritto fiscale
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,
segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,
la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il
diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente,
cioè quando sono
realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze
oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF
132.
I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza
esercitare un'attività lucrativa.
2.3
Secondo
l’art. 24 cpv. 1 dell’Allegato I all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il
cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello
Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di
altre disposizioni dell’Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità
ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali
competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a) di
mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante
il soggiorno;
b) di
un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
È comprensibile che
l’autorità fiscale, appreso che all’insorgente era stato rilasciato un permesso
di dimora della durata di cinque anni abbia ritenuto adempiuti i presupposti,
se non del domicilio fiscale, perlomeno della dimora fiscale. Infatti, anche
ammettendo che, al momento della richiesta del permesso di dimora, il
contribuente non avesse l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, si
può supporre che si accingesse a soggiornarvi per almeno 90 giorni senza interruzioni
apprezzabili.
Se, nel reclamo interposto
il 2 luglio 2015 contro la decisione di tassazione, il ricorrente si era
limitato a contestare l’imposizione della pensione, in quanto “già sottoposta a
tassazione in Italia”, nel successivo scritto del 28 luglio 2015, rispondendo
ad una richiesta di informazioni del fisco, ha per la prima volta affermato di
soggiornare, “ancora per il momento, in forma continuativa seppure alternata
per periodi diversi sia in Italia, che in Svizzera che in Germania”.
Non avendo il contribuente
dato seguito all’ulteriore richiesta di collaborazione, l’Ufficio ha tuttavia
respinto il suo reclamo.
Nel ricorso, egli
ripropone tuttavia le sue contestazioni, invocando peraltro il diritto
internazionale, cioè la Convenzione italo svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Sottolinea in particolar modo di avere mantenuto la residenza in Italia. Nella
“integrazione documentale” del 12/16 settembre 2016, il ricorrente afferma
quindi di essere coniugato, di possedere una casa d’abitazione a __________, di
non essere iscritto all’AIRE e di essere per contro iscritto nell’albo dei
commercialisti di __________.
Alla luce di queste ultime
affermazioni e dei documenti prodotti, sorgono in effetti dei dubbi circa
l’effettività del soggiorno in Svizzera dell’insorgente. Il fatto che egli
abbia una casa d’abitazione in Italia, dove verosimilmente soggiorna la moglie,
e ancor di più la circostanza che egli sia tuttora iscritto all’albo professionale
nella sua città natale, inducono a dubitare del suo trasferimento in Svizzera
nel corso del 2014.
2.4
La documentazione agli
atti, anche dopo l’inoltro della citata “integrazione documentale”, non
consente tuttavia di chiarire in modo esauriente la situazione.
Gli atti devono
conseguentemente essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una
nuova decisione motivata sull’assoggettamento illimitato del ricorrente, dopo
ulteriori accertamenti, volti a verificare se il ricorrente risieda effettivamente
__________ dal 2 maggio 2014 con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o se
perlomeno abbia soggiornato in Svizzera per almeno 90 giorni senza interruzioni
apprezzabili. L’autorità fiscale dovrà a tal fine chiedere ulteriori ragguagli
al ricorrente circa la durata della sua permanenza a __________, a __________ e
in eventuali altri luoghi (Germania). L’insorgente dovrà quindi illustrare la
sua situazione familiare e professionale, con particolare riguardo ai rapporti
con la moglie e alla sua attività di commercialista a __________. L’Ufficio si
rivolgerà quindi alle autorità comunali, per prendere conoscenza di eventuali
accertamenti da quest’ultima intrapresi e per procedere per esempio alla
verifica del consumo di acqua potabile e del consumo di energia elettrica.
2.5
Va ricordato, in questo
contesto, che l’ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che
non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi
militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno (cfr. art. 24 cpv.
6.
Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro
equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della Legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), secondo cui, se lo straniero
lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora decade
dopo sei mesi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie
della decadenza è però realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla
Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del
trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o
affari. Al pari di un’assenza continuata, questi rientri non interrompono
infatti i soggiorni all’estero, neppure quando lo straniero dispone di un
alloggio in Svizzera. In tali circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese
durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi
periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso
dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (cfr. p. es. la sentenza
2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 4.2 con rinvii).
Le risultanze degli accertamenti
auspicati potrebbero pertanto mettere in discussione lo stesso adempimento dei
presupposti su cui si è basato il rilascio del permesso di dimora.
3.
3.1.
Una volta ammesso che il
ricorrente abbia il domicilio o perlomeno la dimora fiscale in Svizzera,
l’autorità fiscale dovrà ancora confrontarsi con il diritto internazionale
applicabile alla fattispecie.
3.2
Secondo l’art. 4 paragrafo
1.
CDI-I, ai fini della Convenzione, l’espressione «residente di
uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di
detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano
da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto
Stato.
Per l’art. 4
paragrafo 2 CDI-I, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua
situazione è determinata nel seguente modo:
a.
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in
ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali);
b. se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro
dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in
alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato
contraente in cui soggiorna abitualmente;
c. se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero
non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d.
se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se
non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3.3
Il fatto che si riconosca
il domicilio o la dimora fiscale dell’insorgente in Svizzera non basta ancora
ad escludere che lo stesso sia considerato residente anche in Italia. Al
ricorso egli ha infatti allegato un certificato di residenza, rilasciatogli dal
Comune di __________. Inoltre, ha affermato di non essersi iscritto all’AIRE. Secondo
la giurisprudenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, in
assenza di iscrizione all’AIRE, il contribuente deve essere considerato fiscalmente
residente in Italia a prescindere dal suo effettivo trasferimento all’estero
(cfr. p. es. Armella/Zucal, In
assenza di iscrizione all’Aire la residenza fiscale è in Italia, NF 5/2017, p.
154.
ss.).
Dovranno pertanto essere
approfondite la questione dell’esistenza di una o più abitazioni permanenti e
quella dell’identificazione del centro degli interessi vitali.
3.4
La nozione di abitazione
permanente comprende in linea di principio ogni forma di abitazione, casa o
appartamento, di proprietà del contribuente o presa in locazione, ma anche
camera ammobiliata, che presenta un carattere di permanenza, cosa che implica
che sia durevolmente a disposizione del contribuente e venga usata regolarmente
(sentenza del Tribunale federale 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con
riferimenti).
Per definire il centro degli
interessi vitali, si prendono in considerazione i legami personali e economici.
Secondo il commentario OCSE del modello di convenzione fiscale, tali nozioni
rinviano alla famiglia del contribuente, alle sue relazioni sociali, alle sue occupazioni,
alle sue preferenze politiche, alla sua cultura o ad altre attività o ancora al
luogo a partire dal quale amministra i suoi beni. Si tratta di criteri non
cumulativi, che devono essere esaminati nel loro insieme. Non è condivisibile
l’opinione secondo cui i legami economici dovrebbero essere ritenuti preponderanti.
Il commentario dell’OCSE attribuisce invece un peso particolare alle relazioni
personali (sentenza 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con riferimenti).
Se fosse accertato che il
ricorrente dispone di due abitazioni permanenti, potrebbe allora essere
determinante la verifica di legami personali, per poter stabilire quale sia il
centro degli interessi vitali. Ancora una volta, si dovrà poi tener conto del
problema dell’eventuale decadenza del permesso di dimora (v. supra,
consid. 2.5).
3.5
Come ha sottolineato
l’insorgente, in virtù dell’art. 18 CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo
19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto
in questo Stato. Se le verifiche intraprese dall’Ufficio di tassazione
condurranno alla conclusione che il ricorrente ha il domicilio o perlomeno la
dimora fiscale in Svizzera, e come tale vi è illimitatamente assoggettato alle
imposte, dovrà pertanto essere poi accertato se sia residente in Svizzera anche
secondo la Convenzione italo svizzera. Solo in tal caso la pensione erogata
dalla Cassa di previdenza a favore dei ragionieri potrà essere assoggettata
all’imposta sul reddito in Svizzera e nel Canton Ticino.
Se dovesse essere
riconosciuta la residenza in Italia secondo il diritto convenzionale, non solo
la pensione ma anche la sostanza mobiliare dovrebbero essere imposte in Italia
(cfr. art. 22 paragrafo 4 CDI-I). A quest’ultimo proposito, va in ogni caso
rilevato che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’autorità di
tassazione di voler indicare la provenienza del capitale dichiarato al
31.12
, precisando in particolar modo la sua consistenza al 2.5.2014 (data
dell’arrivo in Svizzera).
4.
Nonostante l’esito
del ricorso, si giustifica di porre a carico del ricorrente, almeno in parte,
la tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT,
infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario. Nello stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta,
l’art. 144 cpv. 2 LIFD.
Nel caso in esame,
l’insorgente non ha dato seguito alla richiesta di collaborazione
indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione con la lettera del 27 maggio 2016 e
ha prodotto almeno in parte i documenti richiesti solo con la più volte
menzionata “integrazione documentale”, oltre un mese dopo aver inoltrato il
ricorso contro la decisione su reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
20 luglio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 550.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: