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Decisione

80.2016.201

Assoggettamento illimitato: cittadino italiano che ha ottenuto il permesso di soggiorno senza attività lucrativa, mancata iscrizione all’AIRE, verifica dei presupposti del domicilio o della dimora fis

13 luglio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, è nato a __________, dove ha la residenza. Il 13 maggio 2014 ha

domandato il rilascio di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa in

Svizzera, indicando di essere entrato nel Canton Ticino il 2 maggio 2014 e di

aver preso in locazione un appartamento a __________.

Alla fine di aprile del

2015, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2014, indicando di non avere conseguito alcun reddito e di avere una

sostanza imponibile di fr. 765'213.–.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2014, per il periodo di assoggettamento dal 2 maggio al 31

dicembre 2014, con decisione del 17 giugno 2015, l’RS 1 ha commisurato il

reddito imponibile in fr. 29'900.– (determinante per l’aliquota fr. 45'000.–)

per l’IC e per l’IFD; la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 765'000.–.

Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 2 luglio 2015, contestando

l’assoggettamento all’imposta sul reddito della pensione erogata dalla __________

di __________ come pure l’imposizione della sostanza. Per quanto concerne il

primo aspetto, ha argomentato che la pensione era già sottoposta a tassazione

in Italia, come documentato dalla copia del CUD (certificato unico dipendente)

rilasciato dalla Cassa che la erogava. Quanto alla sostanza, ha sottolineato

che il rapporto con la banca era stato “avviato in data 9 ottobre 2014”, con la

conseguenza che a suo avviso l’imposta doveva essere calcolata in base ai

giorni successivi a tale data.

C. Il 13 luglio 2015

l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a produrre una

dichiarazione dell’ente erogante secondo cui la pensione era imposta nello

Stato di sede dell’ente secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). L’autorità fiscale ha

chiesto inoltre al contribuente di indicare la provenienza del capitale

dichiarato al 31.12.2014, precisando se era di provenienza estera e allegando

giustificativi indicanti la consistenza al 2.5.2014.

Il reclamante ha risposto

con e-mail del 28 luglio 2015, allegando due estratti bancari e precisando che

la pensione percepita non proveniva da alcuno degli enti indicati all’art. 19

CDI-I. A suo avviso, tuttavia, egli non doveva essere assoggettato in Svizzera

quale residente bensì in Italia, in virtù dell’art. 4 paragrafo 2 lett. c

CDI-I, secondo cui, quando una persona fisica è considerata residente di

entrambi gli Stati contraenti e soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti

ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata

residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità.

Con scritto del 27 maggio

2016, l’Ufficio di tassazione si è nuovamente rivolto al reclamante, attribuendogli

un termine per produrre documentazione “comprovante la sua situazione personale”,

cioè un contratto di locazione e/o documentazione attestante la proprietà di

immobile abitativo in Italia, indicazione in merito allo stato civile,

iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), l’ultima

dichiarazione dei redditi e l’eventuale decisione di tassazione sua e della

moglie, indicazioni in merito all’attività esercitata all’estero. In caso di

mancata risposta, l’autorità di tassazione avrebbe confermato l’assoggettamento

illimitato in Svizzera del reclamante.

Non avendo il contribuente

dato seguito alla richiesta di collaborazione citata, con decisione del 20

luglio 2016 l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’assoggettamento alle imposte in Svizzera della pensione italiana. Il

ricorrente sostiene che, avendo conservato la residenza in Italia, avendone la

nazionalità e pagandovi le imposte, “il reddito da pensione percepito non può

essere sottoposto a doppia tassazione nel pieno rispetto del dettato della

citata Convenzione”. L’insorgente ha prodotto un certificato di residenza

rilasciato dal Comune di __________. Ribadisce poi che, essendo “entrato nella

disponibilità della sostanza soltanto in data 9 ottobre 2014”, dovrebbe “essere

correttamente applicato il principio del ‘pro rata’”.

In un ulteriore scritto

del 12/16 settembre 2016, intitolato “integrazione documentale”, il ricorrente sostiene

di avere “appena ricevuto” la lettera con cui il 27 maggio 2016 l’Ufficio di

tassazione gli ha rivolto una richiesta di collaborazione. Alla lettera ha allegato

copia del contratto di acquisto di una casa a __________, precisando di esserne

tuttora proprietario. Ha poi precisato di essere coniugato e di non essere

iscritto all’AIRE e ha prodotto copia della dichiarazione fiscale 2015 e del

certificato di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili di __________.

Il 23 settembre 2016

l’Ufficio di tassazione ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni

al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente ha ottenuto

il permesso di dimora in Svizzera il 30 maggio 2014, avendo preso in locazione

un appartamento a __________. Su questo presupposto, l’Ufficio di tassazione lo

ha assoggettato illimitatamente alle imposte cantonale e federale diretta a

partire dal 2 maggio 2014. Nel reddito imponibile rientra in particolar modo la

pensione erogata dalla __________ __________

di __________; nella sostanza imponibile, il capitale al 31 dicembre 2014.

Il contribuente contesta

tuttavia di essere assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera e nel

Canton Ticino, invocando l’art. 4 par. 2 lett. c CDI-I, che prevede il

caso del contribuente che soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati

contraenti.

1.2.

Le Convenzioni di doppia

imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione

stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una

forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale

federale n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib

366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI,

nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla

collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto

di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international,

3a ediz., Berna 2009, p. 43).

Ne consegue che una

fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del

diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute

nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma

di diritto interno.

Considerandi

2.

2.1.

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2.2

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione

di rimanervi stabilmente,

cioè quando sono

realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:

·

l'effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze

oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF

132.

I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

2.3

Secondo

l’art. 24 cpv. 1 dell’Allegato I all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il

cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello

Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di

altre disposizioni dell’Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità

ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali

competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

a) di

mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante

il soggiorno;

b) di

un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

È comprensibile che

l’autorità fiscale, appreso che all’insorgente era stato rilasciato un permesso

di dimora della durata di cinque anni abbia ritenuto adempiuti i presupposti,

se non del domicilio fiscale, perlomeno della dimora fiscale. Infatti, anche

ammettendo che, al momento della richiesta del permesso di dimora, il

contribuente non avesse l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, si

può supporre che si accingesse a soggiornarvi per almeno 90 giorni senza interruzioni

apprezzabili.

Se, nel reclamo interposto

il 2 luglio 2015 contro la decisione di tassazione, il ricorrente si era

limitato a contestare l’imposizione della pensione, in quanto “già sottoposta a

tassazione in Italia”, nel successivo scritto del 28 luglio 2015, rispondendo

ad una richiesta di informazioni del fisco, ha per la prima volta affermato di

soggiornare, “ancora per il momento, in forma continuativa seppure alternata

per periodi diversi sia in Italia, che in Svizzera che in Germania”.

Non avendo il contribuente

dato seguito all’ulteriore richiesta di collaborazione, l’Ufficio ha tuttavia

respinto il suo reclamo.

Nel ricorso, egli

ripropone tuttavia le sue contestazioni, invocando peraltro il diritto

internazionale, cioè la Convenzione italo svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Sottolinea in particolar modo di avere mantenuto la residenza in Italia. Nella

“integrazione documentale” del 12/16 settembre 2016, il ricorrente afferma

quindi di essere coniugato, di possedere una casa d’abitazione a __________, di

non essere iscritto all’AIRE e di essere per contro iscritto nell’albo dei

commercialisti di __________.

Alla luce di queste ultime

affermazioni e dei documenti prodotti, sorgono in effetti dei dubbi circa

l’effettività del soggiorno in Svizzera dell’insorgente. Il fatto che egli

abbia una casa d’abitazione in Italia, dove verosimilmente soggiorna la moglie,

e ancor di più la circostanza che egli sia tuttora iscritto all’albo professionale

nella sua città natale, inducono a dubitare del suo trasferimento in Svizzera

nel corso del 2014.

2.4

La documentazione agli

atti, anche dopo l’inoltro della citata “integrazione documentale”, non

consente tuttavia di chiarire in modo esauriente la situazione.

Gli atti devono

conseguentemente essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una

nuova decisione motivata sull’assoggettamento illimitato del ricorrente, dopo

ulteriori accertamenti, volti a verificare se il ricorrente risieda effettivamente

__________ dal 2 maggio 2014 con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o se

perlomeno abbia soggiornato in Svizzera per almeno 90 giorni senza interruzioni

apprezzabili. L’autorità fiscale dovrà a tal fine chiedere ulteriori ragguagli

al ricorrente circa la durata della sua permanenza a __________, a __________ e

in eventuali altri luoghi (Germania). L’insorgente dovrà quindi illustrare la

sua situazione familiare e professionale, con particolare riguardo ai rapporti

con la moglie e alla sua attività di commercialista a __________. L’Ufficio si

rivolgerà quindi alle autorità comunali, per prendere conoscenza di eventuali

accertamenti da quest’ultima intrapresi e per procedere per esempio alla

verifica del consumo di acqua potabile e del consumo di energia elettrica.

2.5

Va ricordato, in questo

contesto, che l’ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che

non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi

militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno (cfr. art. 24 cpv.

6.

Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro

equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della Legge federale del 16

dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), secondo cui, se lo straniero

lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora decade

dopo sei mesi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie

della decadenza è però realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla

Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del

trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o

affari. Al pari di un’assenza continuata, questi rientri non interrompono

infatti i soggiorni all’estero, neppure quando lo straniero dispone di un

alloggio in Svizzera. In tali circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese

durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi

periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso

dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che

costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (cfr. p. es. la sentenza

2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 4.2 con rinvii).

Le risultanze degli accertamenti

auspicati potrebbero pertanto mettere in discussione lo stesso adempimento dei

presupposti su cui si è basato il rilascio del permesso di dimora.

3.

3.1.

Una volta ammesso che il

ricorrente abbia il domicilio o perlomeno la dimora fiscale in Svizzera,

l’autorità fiscale dovrà ancora confrontarsi con il diritto internazionale

applicabile alla fattispecie.

3.2

Secondo l’art. 4 paragrafo

1.

CDI-I, ai fini della Convenzione, l’espressione «residente di

uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di

detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo

domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro

criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone

che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano

da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto

Stato.

Per l’art. 4

paragrafo 2 CDI-I, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una

persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua

situazione è determinata nel seguente modo:

a.

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha

un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in

ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente

nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro

degli interessi vitali);

b. se

non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro

dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in

alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato

contraente in cui soggiorna abitualmente;

c. se

detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero

non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente

dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d.

se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se

non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati

contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3.3

Il fatto che si riconosca

il domicilio o la dimora fiscale dell’insorgente in Svizzera non basta ancora

ad escludere che lo stesso sia considerato residente anche in Italia. Al

ricorso egli ha infatti allegato un certificato di residenza, rilasciatogli dal

Comune di __________. Inoltre, ha affermato di non essersi iscritto all’AIRE. Secondo

la giurisprudenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, in

assenza di iscrizione all’AIRE, il contribuente deve essere considerato fiscalmente

residente in Italia a prescindere dal suo effettivo trasferimento all’estero

(cfr. p. es. Armella/Zucal, In

assenza di iscrizione all’Aire la residenza fiscale è in Italia, NF 5/2017, p.

154.

ss.).

Dovranno pertanto essere

approfondite la questione dell’esistenza di una o più abitazioni permanenti e

quella dell’identificazione del centro degli interessi vitali.

3.4

La nozione di abitazione

permanente comprende in linea di principio ogni forma di abitazione, casa o

appartamento, di proprietà del contribuente o presa in locazione, ma anche

camera ammobiliata, che presenta un carattere di permanenza, cosa che implica

che sia durevolmente a disposizione del contribuente e venga usata regolarmente

(sentenza del Tribunale federale 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con

riferimenti).

Per definire il centro degli

interessi vitali, si prendono in considerazione i legami personali e economici.

Secondo il commentario OCSE del modello di convenzione fiscale, tali nozioni

rinviano alla famiglia del contribuente, alle sue relazioni sociali, alle sue occupazioni,

alle sue preferenze politiche, alla sua cultura o ad altre attività o ancora al

luogo a partire dal quale amministra i suoi beni. Si tratta di criteri non

cumulativi, che devono essere esaminati nel loro insieme. Non è condivisibile

l’opinione secondo cui i legami economici dovrebbero essere ritenuti preponderanti.

Il commentario dell’OCSE attribuisce invece un peso particolare alle relazioni

personali (sentenza 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con riferimenti).

Se fosse accertato che il

ricorrente dispone di due abitazioni permanenti, potrebbe allora essere

determinante la verifica di legami personali, per poter stabilire quale sia il

centro degli interessi vitali. Ancora una volta, si dovrà poi tener conto del

problema dell’eventuale decadenza del permesso di dimora (v. supra,

consid. 2.5).

3.5

Come ha sottolineato

l’insorgente, in virtù dell’art. 18 CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo

19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di

uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto

in questo Stato. Se le verifiche intraprese dall’Ufficio di tassazione

condurranno alla conclusione che il ricorrente ha il domicilio o perlomeno la

dimora fiscale in Svizzera, e come tale vi è illimitatamente assoggettato alle

imposte, dovrà pertanto essere poi accertato se sia residente in Svizzera anche

secondo la Convenzione italo svizzera. Solo in tal caso la pensione erogata

dalla Cassa di previdenza a favore dei ragionieri potrà essere assoggettata

all’imposta sul reddito in Svizzera e nel Canton Ticino.

Se dovesse essere

riconosciuta la residenza in Italia secondo il diritto convenzionale, non solo

la pensione ma anche la sostanza mobiliare dovrebbero essere imposte in Italia

(cfr. art. 22 paragrafo 4 CDI-I). A quest’ultimo proposito, va in ogni caso

rilevato che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’autorità di

tassazione di voler indicare la provenienza del capitale dichiarato al

31.12

, precisando in particolar modo la sua consistenza al 2.5.2014 (data

dell’arrivo in Svizzera).

4.

Nonostante l’esito

del ricorso, si giustifica di porre a carico del ricorrente, almeno in parte,

la tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT,

infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente

vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe

potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo

oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario. Nello stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta,

l’art. 144 cpv. 2 LIFD.

Nel caso in esame,

l’insorgente non ha dato seguito alla richiesta di collaborazione

indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione con la lettera del 27 maggio 2016 e

ha prodotto almeno in parte i documenti richiesti solo con la più volte

menzionata “integrazione documentale”, oltre un mese dopo aver inoltrato il

ricorso contro la decisione su reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

20 luglio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 550.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: