80.2016.203
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, reclamo generico, irricevibile
10 luglio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.203
80.2016.204
Lugano
10 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 agosto 2016 contro la decisione del 12 luglio 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. In seguito ad un
infruttuoso richiamo (del 18 maggio 2015), a due altrettanto infruttuose proroghe
(del 15 ottobre 2015 e del 31 dicembre 2015) e infine ad una diffida inefficace
(del 19 gennaio 2016), con decisione del 16 febbraio 2016, l’RS 1 ha inflitto
ai coniugi RI 2 e RI 1 una multa disciplinare di fr. 450.– per la mancata
consegna della dichiarazione fiscale 2014. L’autorità fiscale ha
contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di venti giorni
per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso
contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204
LT e dell’art. 130 LIFD.
B. Con decisione del 1°
giugno 2016, l’RS 1 – stante la loro persistente inattività – ha notificato ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2014 allestita d’ufficio. Il reddito
imponibile è stato stimato in fr. 68'600.– per l’IC e in fr. 74'600.– per l’IFD.
Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale ha spiegato quanto segue:
Richiamata la diffida del 19 gennaio 2016, ritenuto che alla richiesta
in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione
d’ufficio.
La
tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2
della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa
che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente
compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Vi
rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non
soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza
la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione con reclamo del 1° luglio 2016, contestando soltanto
il reddito da attività indipendente (attività principale del contribuente,
stimata dall’autorità fiscale in fr. 70'000.–), sostenendo quanto segue:
"Purtroppo il reddito
da attività indipendente (azienda agricola) risulta troppo elevato e non
rispecchia le entrate effettive. Siamo a vostra disposizione per eventuali
chiarimenti e vi chiediamo un incontro presso i vostri uffici per discutere e
definire i valori della sostanza fissa e il reddito aziendale corretto.
Trasmettiamo con invio separato la dichiarazione d’imposta 2014".
D. Con scritto del 4
luglio 2016, l’RS 1 si è rivolto ai contribuenti, avvertendoli che il reclamo
non era conforme ai requisiti formali, in quanto non comprovava la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio. Dopo aver ricordato i presupposti formali
legali e giurisprudenziali di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale ha attribuito ai reclamanti un termine fino all’11 luglio 2016 per "presentare
la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi
allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione
operata d’ufficio …", con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe
stato dichiarato irricevibile, con contestuale conferma della tassazione
d’ufficio.
E. Con lettera dell’11
luglio 2016, i contribuenti hanno trasmesso all’autorità fiscale la
dichiarazione d’imposta 2014, precisando parimenti di aver indicato, a titolo
provvisorio, un reddito pari a fr. 36'000.– con riferimento al "reddito da
attività indipendente (azienda agricola)" e di non aver indicato nulla "per
la parte concernente la sostanza e i debiti aziendale". Hanno nuovamente richiesto
"un incontro presso il vostro ufficio con lo scopo di definire i valori
fiscali corretti. Di conseguenza, da parte nostra potremo assestare gli importi
a bilancio della nostra contabilità".
F. Con decisione su reclamo
del 12 luglio 2016, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il gravame dei
contribuenti, in cui ha in particolare ricordato i requisiti stabiliti dalla
legge per contestare una tassazione d’ufficio, giungendo alla conclusione che "Quanto
presentato in data 11.07.2016 non è sufficiente a sanare il vizio di forma".
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 chiedono – in
accoglimento del ricorso – la rettifica della decisione di tassazione 2014 "sulla
base dei dati aziendali reali e dei dati da parte nostra già forniti" e di
essere sentiti per "discutere i valori aziendali". Lamentano in
particolare il fatto che l’autorità fiscale abbia negato loro un incontro "per
discutere e presentare i dati aziendali, così da allineare i valori fiscali con
quelli contabili". Ritengono di aver "dato prova di buona volontà e
l’intenzione concreta di allestire una dichiarazione precisa e punto di partenza
delle future dichiarazioni d’imposta". Non capiscono il motivo per il
quale sarebbe loro stato negato un incontro "proprio per definire una
tassazione corretta e di conseguenza ci conferma una tassazione d’ufficio
palesemente troppo elevata (in modo particolare il reddito aziendale di CHF
70'000.00), provocandoci pure un danno finanziario".
H. Nelle proprie
osservazioni del 22 agosto 2016, l’RS 1 postula la reiezione del gravame, con
spese a carico dei ricorrenti, rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa
Corte. Ritiene che, mediante l’impugnazione della decisione di tassazione
d’ufficio del 1° giugno 2016, gli insorgenti non avrebbero ossequiato i presupposti
richiesti per un suo riesame ["Allegando una dichiarazione incompleta e
senza la minima documentazione a sostegno del reddito aziendale (i
contribuenti) non ha(nno) sanato il vizio di forma rilevato con scritto del 4
luglio 2016 da parte dell’autorità fiscale"].
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona
legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
multa disciplinare inflitta ai contribuenti il 16 febbraio 2016, l’RS 1 ha dapprima
assegnato loro un termine di venti giorni per presentare la dichiarazione di
tassazione per il periodo fiscale 2014, con l’avvertenza che, in caso di
mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto con una
tassazione d’ufficio in applicazione dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.
L’autorità fiscale ha poi dichiarato irricevibile il reclamo del 1° luglio 2016
(completato dai contribuenti, su richiesta dell’autorità fiscale, l’11 luglio
2016), contro la decisione del 1° giugno 2016 (tassazione d’ufficio), poiché
non sarebbe conforme ai requisiti di legge.
Questa Corte si limiterà
pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti
contro la tassazione d’ufficio.
1.3.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
1.4.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1
LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta"; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza"
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito [sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552, il cui contenuto è stato
confermato successivamente (cfr., ad esempio, decisione TF n.2C_800/2016 e n.
2C_801/2016 del 14 febbraio 2017, consid. 2.4. con riferimenti)].
Secondo l’Alta Corte, il
requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame,
deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122 I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
decisione TF n.2C_504/2010 del 22 novembre 2011 consid. 2.2 in RF 67/2012 p.
143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Tornando al caso concreto,
come visto, nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio
il 1° giugno 2016, l’RS 1 ha espressamente indicato come la stessa fosse
censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo
motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova. L’autorità fiscale ha inoltre
precisato che, unitamente al reclamo, fosse necessario allegare la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata con la relativa documentazione
(certificati, attestazioni, documenti, ecc.).
Ciononostante i
contribuenti, nel loro generico gravame, non si sono confrontati con la
manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi per
contro a contestare unicamente la valutazione del reddito da attività
indipendente ("azienda agricola") intrapresa dall’autorità fiscale, a
chiedere un incontro ("per discutere e definire i valori della sostanza
fissa e il reddito aziendale corretto") e ad impegnarsi a presentare la
dichiarazione d’imposta 2014 con invio separato.
In un simile caso, l’RS 1
avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a
constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato,
non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla (cfr., in tal senso, la
decisione TF n.2C_203/2011 del 22 giugno 2011, consid. 3.3, ove l’Alta Corte
ha stabilito che l’impugnazione di una tassazione operata d’ufficio presuppone una
motivazione qualificata. In quello specifico caso, il Tribunale federale ha in
particolare ritenuto che, nell’ambito di una tassazione d’ufficio, la
contestazione del contribuente secondo cui il reddito stimato dall’autorità
fiscale fosse troppo elevato, è qualificabile come una motivazione troppo
generica, poiché "non dice nulla". Ha inoltre evidenziato che il
rinvio al reddito più basso riconosciuto dall’autorità fiscale l’anno
precedente non poteva soccorrere il contribuente).
Il fatto poi che, in sede
di reclamo, i reclamanti non abbiano sostanziato la propria motivazione, non
può successivamente essere sanato con un’udienza (come da loro postulato)
oppure mediante l’assunzione di prove (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 57 e nota a piè di pagina 79
ad art. 132 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che
non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.
80.2017.5 del 28 aprile 2017 consid. 1.6; CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre
2016 consid. 1.6; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n.
80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
1.7.
Tuttavia, con scritto del
4 luglio 2016, l’RS 1, ha attribuito ai reclamanti un ulteriore termine scadente
l’11 luglio 2016, per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per
contestare la tassazione d’ufficio. Quest’ultimi – nonostante fossero stati
avvertiti che l’autorità fiscale avrebbe dichiarato irricevibile il loro
reclamo e confermato la tassazione operata d’ufficio (e dunque non sarebbe
entrata nel merito del loro reclamo), se non avessero presentato la dichiarazione
d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e
comprovando la manifesta inesattezza della tassazione – hanno prodotto,
unitamente al proprio scritto dell’11 luglio 2016, la dichiarazione d’imposta
2014, però incompleta, come peraltro da loro stessi ammesso ["Vi
informiamo che per quanto concerne il reddito da attività indipendente (azienda
agricola) abbiamo inserito provvisoriamente un reddito di CHF 36'000.00 mentre
per la parte concernente la sostanza e i debiti aziendale(i) non abbiamo
inserito i relativi importi")], postulando nuovamente un incontro (cfr.,
al proposito, la relativa dichiarazione d’imposta 2014).
Giova al proposito ricordare
ai ricorrenti che, a livello cantonale, giusta l’art. 199 cpv. 2 LT le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare, i conti annuali firmati
(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato) per il
periodo fiscale in questione; in mancanza di contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle
uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a);
gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b); per le
persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione
o di un altro organo di una persona giuridica (lett. c); copia della
dichiarazione dei salari AVS (lett. d). A livello federale, l’art. 125
cpv. 2 LIFD sancisce che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti
annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale
oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le
distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli
apporti e dei prelevamenti privati. Documentazione che gli insorgenti hanno
omesso di produrre ancora in sede di reclamo.
In queste circostanze, a
ragione l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo. Ne discende che la
decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
Considerandi
2.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: