80.2016.206
Procedura: reclamo, tardività, restituzione dei termini, non assenza all’estero per vacanze
8 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.206
80.2016.207
Lugano
8 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 agosto 2016 contro la decisione del 13 luglio 2016 in materia di IC e
IFD 2014.
Fatti
- RI 1 si è trasferita in
Svizzera dalla __________ nel corso del 2003 ed ha ottenuto un permesso B per
esercitare un’attività lucrativa indipendente;
- nella dichiarazione
d’imposta 2014, inoltrata il 30 aprile 2015, la contribuente ha indicato sulla
prima pagina “senza attività lucrativa”, dichiarando per il resto solo la
proprietà di un autoveicolo __________, acquistato il 1° settembre 2003 al
prezzo di fr. 23'400.–;
- con decisione del 12
aprile 2016, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014,
nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC ed in
fr. 37'400.– per l’IFD, affermando di aver stabilito tali valori “per
apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”;
- il 16 giugno 2016, la
contribuente ha dichiarato di interporre reclamo contro la decisione di
tassazione, argomentando di non aver potuto rispettare il termine di trenta
giorni “in quanto er[a] assente in Francia”;
- con scritto del 20 giugno
2016, l’autorità fiscale ha attribuito alla reclamante un termine di quindici
giorni per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”
nella presentazione del reclamo, avvertendola che altrimenti quest’ultimo
sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il 4 luglio 2016 la
contribuente ha risposto, sostenendo di essere stata in viaggio in Francia per
il suo compleanno dall’8 aprile al 16 maggio 2016 e ribadendo di non aver
conseguito alcun reddito nel corso del 2014;
- con decisione dell’11
luglio 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
argomentando che la vacanza all’estero non è un motivo di restituzione del
reclamo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di aver conseguito
redditi dell’attività lucrativa nel corso del periodo fiscale 2014 e sostiene
di essersi iscritta al Liceo __________ di __________.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- quale autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa
Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
Considerandi
confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato
dalla contribuente il 16 giugno 2016, per tardività;
- in queste circostanze,
all’autorità giudiziaria è precluso l’esame del merito della tassazione
contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione
con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo;
- ora, contro la decisione
di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante;
- in presenza di un motivo
di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito
entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale;
cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016
dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1;2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid.
2.3
).;
- in linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173);
- nella fattispecie,
l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per
il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento
della notificazione della decisione impugnata;
- richiesta dall’autorità di
tassazione di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, la reclamante
ha sostenuto di essere stata assente all’estero per una vacanza dall’8 aprile
al 16 maggio 2016;
- come ha affermato in modo
pertinente l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, l’assenza all’estero
per vacanze non costituisce un motivo di restituzione del termine, non
trattandosi con ogni evidenza di un evento imprevedibile;
- d’altra parte, la sola
prova della sua pretesa assenza all’estero è rappresentata da un biglietto (non
nominativo) per l’entrata ad una partita di tennis, nell’ambito di un torneo
che si è tenuto a Monte Carlo nel mese di aprile del 2016;
- con il ricorso, la contribuente
non ha peraltro contestato le affermazioni contenute nella decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione, in merito all’irricevibilità del suo reclamo,
limitandosi per contro a contestare la tassazione del periodo fiscale 2014;
- nelle circostanze
descritte, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela inoppugnabile;
- la Camera di diritto
tributario non può pertanto entrare nel merito delle censure, con le quali
l’insorgente contesta la tassazione IC e IFD 2014;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: