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Decisione

80.2016.206

Procedura: reclamo, tardività, restituzione dei termini, non assenza all’estero per vacanze

8 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 si è trasferita in

Svizzera dalla __________ nel corso del 2003 ed ha ottenuto un permesso B per

esercitare un’attività lucrativa indipendente;

- nella dichiarazione

d’imposta 2014, inoltrata il 30 aprile 2015, la contribuente ha indicato sulla

prima pagina “senza attività lucrativa”, dichiarando per il resto solo la

proprietà di un autoveicolo __________, acquistato il 1° settembre 2003 al

prezzo di fr. 23'400.–;

- con decisione del 12

aprile 2016, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014,

nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC ed in

fr. 37'400.– per l’IFD, affermando di aver stabilito tali valori “per

apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”;

- il 16 giugno 2016, la

contribuente ha dichiarato di interporre reclamo contro la decisione di

tassazione, argomentando di non aver potuto rispettare il termine di trenta

giorni “in quanto er[a] assente in Francia”;

- con scritto del 20 giugno

2016, l’autorità fiscale ha attribuito alla reclamante un termine di quindici

giorni per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”

nella presentazione del reclamo, avvertendola che altrimenti quest’ultimo

sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il 4 luglio 2016 la

contribuente ha risposto, sostenendo di essere stata in viaggio in Francia per

il suo compleanno dall’8 aprile al 16 maggio 2016 e ribadendo di non aver

conseguito alcun reddito nel corso del 2014;

- con decisione dell’11

luglio 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,

argomentando che la vacanza all’estero non è un motivo di restituzione del

reclamo;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di aver conseguito

redditi dell’attività lucrativa nel corso del periodo fiscale 2014 e sostiene

di essersi iscritta al Liceo __________ di __________.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- quale autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

Considerandi

confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato

dalla contribuente il 16 giugno 2016, per tardività;

- in queste circostanze,

all’autorità giudiziaria è precluso l’esame del merito della tassazione

contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione

con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo;

- ora, contro la decisione

di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante;

- in presenza di un motivo

di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito

entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale;

cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016

dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1;2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid.

2.3

).;

- in linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173);

- nella fattispecie,

l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per

il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento

della notificazione della decisione impugnata;

- richiesta dall’autorità di

tassazione di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, la reclamante

ha sostenuto di essere stata assente all’estero per una vacanza dall’8 aprile

al 16 maggio 2016;

- come ha affermato in modo

pertinente l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, l’assenza all’estero

per vacanze non costituisce un motivo di restituzione del termine, non

trattandosi con ogni evidenza di un evento imprevedibile;

- d’altra parte, la sola

prova della sua pretesa assenza all’estero è rappresentata da un biglietto (non

nominativo) per l’entrata ad una partita di tennis, nell’ambito di un torneo

che si è tenuto a Monte Carlo nel mese di aprile del 2016;

- con il ricorso, la contribuente

non ha peraltro contestato le affermazioni contenute nella decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione, in merito all’irricevibilità del suo reclamo,

limitandosi per contro a contestare la tassazione del periodo fiscale 2014;

- nelle circostanze

descritte, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela inoppugnabile;

- la Camera di diritto

tributario non può pertanto entrare nel merito delle censure, con le quali

l’insorgente contesta la tassazione IC e IFD 2014;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: