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Decisione

80.2016.208

Imposta sulla sostanza: sostanza determinante per l’aliquota, immobili in altri cantoni, valore di stima passato in giudicato

9 novembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________,

e illimitatamente imponibile nel Canton __________, possiede una serie di

immobili, oltre che in Ticino, sia nel Canton __________ sia nel __________ come

pure in __________. Con la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale

2012, egli indicava, tra gli altri elementi imponibili, anche sostanza

immobiliare per fr. 15'890'737.-.

B. Con decisione di tassazione

IC/IFD 2012 del 4.5.2016, per quanto concerne l’IC, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) commisurava il reddito imponibile in fr. “0”.-, la sostanza imponibile

in fr. 1'542'000.- (sostanza determinante per l’aliquota in fr. 10'927'000.-).

C. Con reclamo del

16/17.5.2016 RI 1 contestava la decisione di tassazione. Riteneva che la

commisurazione della sostanza determinante per l’aliquota fosse errata: in

particolare censurava le modalità di calcolo della medesima, giudicandola troppo

elevata ed adducendo che non si comprendeva su quali dati l’UT si fosse basato.

Il reclamante precisava che la stima inerente uno degli immobili ubicati nel

Canton __________, e meglio quello di __________, fosse troppo elevata e che

fosse di al massimo fr. 4'000'000.-

D. Con scritto del

30.5.2016 l’UT si rivolgeva al contribuente richiedendo a quest’ultimo di voler

trasmettere – entro il 20.6.2016 - copia del riparto intercantonale definitivo

del Canton __________ per l’anno 2012. Il reclamante veniva avvisato che, in

caso di mancato invio di quanto richiesto, il reclamo sarebbe stato evaso sulla

base della documentazione agli atti.

Con risposta 20/22.6.2016,

RI 1 ribadiva che nell’ambito della commisurazione del valore di stima

dell’immobile sito in __________, il valore ritenuto dall’autorità fiscale

fosse errato. Egli riteneva che la stima corretta fosse di fr. 3'000'000.-. Allegava

uno scritto del 17.6.2016, a suo dire inviato alle autorità di tassazione dei

cantoni __________, __________ e __________, nel quale chiedeva la revisione

delle decisioni di tassazione, rettificando il valore di stima dell’immobile

sito a __________ in via __________ per i periodi fiscali a partire dal 2012.

E. Con decisione su

reclamo IC/2012 del 20.7.2016 l’UT si riconfermava nell’accertamento degli

elementi imponibili con la seguente motivazione:

“Reclamo evaso come ai considerandi: Il

contribuente ha inoltrato reclamo opponendosi al valore di stima degli immobili

di __________ e di __________ esposti nel riparto intercantonale. Il 30 maggio

2016 è stata inviata una richiesta di documentazione per ottenere una copia del

riparto intercantonale definitivo allo scopo di ricontrollare i valori di stima

imposti dai relativi Cantoni. Il contribuente ha fornito la copia del riparto

intercantonale del 10 aprile 2014 nel quale, dopo le opportune verifiche,

vengono riconfermati i valori esposti nella decisione di prima istanza. Visto

quanto sopra esposto viene confermata la decisione intimata il 4 maggio 2016”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di

tassazione dopo reclamo per l’imposta cantonale 2012. Essendo il gravame stato

redatto in lingua __________, la Camera ha assegnato al ricorrente un termine

perentorio di 15 giorni per tradurlo in __________. Con scritto 29.8.2016 il

ricorso è stato presentato in lingua __________. Nel contesto del ricorso,

l’insorgente adduce gli stessi argomenti già esplicitati dinanzi alla precedente

istanza: in particolare contesta il valore di stima dell’immobile sito in __________

a __________. Ritiene che, in realtà, l’errore di commisurazione di questo

valore di stima non procuri una grossa variazione dell’imposta sulla sostanza,

ma è dell’avviso che una decisione di tassazione debba essere corretta. Giudica

di non esser stato posto nella condizione di poter discutere della situazione

con l’autorità fiscale. Da ultimo indica che, a suo avviso, questo Tribunale

non sarebbe competente per decidere in merito al riparto intercantonale (la competenza

spetterebbe unicamente al Tribunale federale). Il ricorrente chiede che il

ricorso venga lasciato in sospeso fino a che gli altri Cantoni (__________e __________)

decidano in merito alle istanze di revisione delle decisioni emesse per il periodo

fiscale 2012.

G. Con scritto 3.10.2017

questa Camera si è rivolta al “__________”, al fine di ottenere i singoli valori

di stima dei fondi indicati per il periodo fiscale 2012 come anche del valore

complessivo ritenuto dall’autorità fiscale __________, con la richiesta anche

di indicare se la relativa decisione di tassazione fosse cresciuta in

giudicato.

Con risposta 13/18.10.2017

l’autorità fiscale __________ ha trasmesso copia della decisione relativa al

periodo fiscale 2012, dalla quale emerge che il valore di stima della proprietà

sita in __________ è stato fissato in fr. 5'508'000.- (valore del resto dichiarato

dallo stesso contribuente).

Diritto

1. 1.1.

Le persone fisiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1

LIFD). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con

l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le

conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2

LIFD).

La dimora fiscale nel

Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b) almeno 90 giorni

senza esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD;

v. art. 3 LAID).

1.2.

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone (art. 5 cpv.

1 LT).

1.3.

Le persone fisiche

parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone

devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1

LT).

1.4.

1.4.1.

La sostanza immobiliare

appartenente alla sostanza privata del contribuente è imponibile nel luogo di

situazione dell’immobile, ciò che costituisce per tale contribuente un

domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile fonda l’esistenza

di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio il diritto d’imposizione

esclusivo della sostanza, del reddito e dell’utile immobiliare (de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p.100 e p.152).

1.4.2.

In regola generale la

sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per il suo valore

di riparto: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici raccolti nei Cantoni,

la Conferenza svizzera delle imposte fissa regolarmente dei coefficienti per la

valutazione degli immobili nell’ambito del riparto intercantonale. Il valore

preso in considerazione per il riparto (chiamato valore di riparto) rappresenta

in generale una percentuale del valore fiscale cantonale. La presa in conto del

valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine

di garantire una ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di

tutti i debiti (de Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, op. cit., p. 227 – 231).

1.5.

Nel caso di specie

l’autorità fiscale, per calcolare l’imposta sulla sostanza (ed in applicazione

dell’art. 6 LT), ha giustamente dovuto prendere in considerazione anche gli

immobili siti nel Canton __________.

Sulla base dei singoli “Verkehrswerte”

allestiti dall’Ufficio di tassazione del Canton __________ per il periodo

fiscale 2012 (e dai quali si evince che l’immobile sito in __________ era stato

valutato in fr. 5'508'000.-) l’autorità fiscale ticinese ha allestito il

riparto.

Per quanto concerne gli

immobili siti nel Canton __________, analogamente a quanto emerge dalla decisione

fiscale del medesimo anno del Canton __________, è stato ritenuto un importo di

complessivi fr. 13'880'000.-. A tale stima è stata applicata la percentuale di

riparto del 90% (proprio come indicato dalla Circolare n. 22 emanata dalla

Conferenza svizzera delle imposte per il Canton __________, e consultabile

anche al seguente indirizzo internet: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks022_f.pdf,

sito consultato il 19.10.2017), sicché, per il Canton __________, il valore

totale di riparto preso in considerazione è pari a fr. 12'492'000.-.

1.6.

1.6.1.

Ora, il contribuente

ritiene che l’errore sia insito nella decisione fiscale __________, la quale

avrebbe, per l’immobile sito in __________, preso appunto un errato importo di

fr. 5'508'000.-.

1.6.2.

Come già ricordato, il

ricorrente si sarebbe rivolto, con scritto 17.6.2016, all’Ufficio di tassazione

del Canton __________, chiedendo una revisione della decisione di tassazione

concernente il valore fiscale dell’immobile sito in via __________ per il

periodo 2012. Egli non ha tuttavia comprovato l’avvenuto invio di tale scritto

né ha prodotto, se non una decisione, perlomeno un atto proveniente da tale autorità,

nell’ambito del procedimento che avrebbe in tal modo promosso.

Con richiesta di inizio

ottobre 2017, questa Camera si è comunque espressamente rivolta all’Ufficio di

tassazione del Canton __________ per avere informazioni in merito al valore di

stima degli immobili ivi ubicati, chiedendo fra l’altro se la decisione relativa

al periodo fiscale 2012 fosse cresciuta in giudicato. L’autorità fiscale __________

ha trasmesso il documento “Details zu den Liegenschaften”, che

costituisce parte integrante della decisione di tassazione dell’imposta

cantonale per il periodo fiscale 2012, notificata al contribuente il 6 novembre

2014, da cui traspare che il valore dell’immobile di __________ ammonta a fr.

5'508'000.-. Il funzionario incaricato ha inoltre fatto notare che tale stima

era quella che aveva dichiarato lo stesso contribuente.

Lo scritto di questa

Camera, come anche la risposta ricevuta da parte dell’autorità fiscale __________

sono state trasmesse in copia per conoscenza anche ad RI 1.

1.7.

Sulla base delle

informazioni raccolte, appare confermato come l’immobile di __________, sito in

__________, per il 2012 avesse un valore di stima di fr. 5'508'000.-.

Ne discende che nulla può

essere rimproverato all’UT in merito alla commisurazione degli elementi

imponibili, e meglio la sostanza immobiliare sita nel Canton __________, da

prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta sulla sostanza a livello

ticinese.

Del resto, a distanza di

più di un anno dalla presentazione del gravame, il ricorrente non ha indicato

alla Camera che l’autorità fiscale __________ abbia intrapreso una revisione

della decisione fiscale per il periodo 2012 (modificando nel senso da lui auspicato

il valore di stima dell’immobile).

Va ricordato come secondo un

consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano

o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT 80.2015.197

consid. 2.4; sentenza TF 2C_109/2015 del 1°.9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153

e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Considerandi

2.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese, sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: