80.2016.208
Imposta sulla sostanza: sostanza determinante per l’aliquota, immobili in altri cantoni, valore di stima passato in giudicato
9 novembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.208
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 agosto 2016 contro la decisione del 20 luglio 2016 in materia di IC
2012.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________,
e illimitatamente imponibile nel Canton __________, possiede una serie di
immobili, oltre che in Ticino, sia nel Canton __________ sia nel __________ come
pure in __________. Con la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale
2012, egli indicava, tra gli altri elementi imponibili, anche sostanza
immobiliare per fr. 15'890'737.-.
B. Con decisione di tassazione
IC/IFD 2012 del 4.5.2016, per quanto concerne l’IC, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT) commisurava il reddito imponibile in fr. “0”.-, la sostanza imponibile
in fr. 1'542'000.- (sostanza determinante per l’aliquota in fr. 10'927'000.-).
C. Con reclamo del
16/17.5.2016 RI 1 contestava la decisione di tassazione. Riteneva che la
commisurazione della sostanza determinante per l’aliquota fosse errata: in
particolare censurava le modalità di calcolo della medesima, giudicandola troppo
elevata ed adducendo che non si comprendeva su quali dati l’UT si fosse basato.
Il reclamante precisava che la stima inerente uno degli immobili ubicati nel
Canton __________, e meglio quello di __________, fosse troppo elevata e che
fosse di al massimo fr. 4'000'000.-
D. Con scritto del
30.5.2016 l’UT si rivolgeva al contribuente richiedendo a quest’ultimo di voler
trasmettere – entro il 20.6.2016 - copia del riparto intercantonale definitivo
del Canton __________ per l’anno 2012. Il reclamante veniva avvisato che, in
caso di mancato invio di quanto richiesto, il reclamo sarebbe stato evaso sulla
base della documentazione agli atti.
Con risposta 20/22.6.2016,
RI 1 ribadiva che nell’ambito della commisurazione del valore di stima
dell’immobile sito in __________, il valore ritenuto dall’autorità fiscale
fosse errato. Egli riteneva che la stima corretta fosse di fr. 3'000'000.-. Allegava
uno scritto del 17.6.2016, a suo dire inviato alle autorità di tassazione dei
cantoni __________, __________ e __________, nel quale chiedeva la revisione
delle decisioni di tassazione, rettificando il valore di stima dell’immobile
sito a __________ in via __________ per i periodi fiscali a partire dal 2012.
E. Con decisione su
reclamo IC/2012 del 20.7.2016 l’UT si riconfermava nell’accertamento degli
elementi imponibili con la seguente motivazione:
“Reclamo evaso come ai considerandi: Il
contribuente ha inoltrato reclamo opponendosi al valore di stima degli immobili
di __________ e di __________ esposti nel riparto intercantonale. Il 30 maggio
2016 è stata inviata una richiesta di documentazione per ottenere una copia del
riparto intercantonale definitivo allo scopo di ricontrollare i valori di stima
imposti dai relativi Cantoni. Il contribuente ha fornito la copia del riparto
intercantonale del 10 aprile 2014 nel quale, dopo le opportune verifiche,
vengono riconfermati i valori esposti nella decisione di prima istanza. Visto
quanto sopra esposto viene confermata la decisione intimata il 4 maggio 2016”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di
tassazione dopo reclamo per l’imposta cantonale 2012. Essendo il gravame stato
redatto in lingua __________, la Camera ha assegnato al ricorrente un termine
perentorio di 15 giorni per tradurlo in __________. Con scritto 29.8.2016 il
ricorso è stato presentato in lingua __________. Nel contesto del ricorso,
l’insorgente adduce gli stessi argomenti già esplicitati dinanzi alla precedente
istanza: in particolare contesta il valore di stima dell’immobile sito in __________
a __________. Ritiene che, in realtà, l’errore di commisurazione di questo
valore di stima non procuri una grossa variazione dell’imposta sulla sostanza,
ma è dell’avviso che una decisione di tassazione debba essere corretta. Giudica
di non esser stato posto nella condizione di poter discutere della situazione
con l’autorità fiscale. Da ultimo indica che, a suo avviso, questo Tribunale
non sarebbe competente per decidere in merito al riparto intercantonale (la competenza
spetterebbe unicamente al Tribunale federale). Il ricorrente chiede che il
ricorso venga lasciato in sospeso fino a che gli altri Cantoni (__________e __________)
decidano in merito alle istanze di revisione delle decisioni emesse per il periodo
fiscale 2012.
G. Con scritto 3.10.2017
questa Camera si è rivolta al “__________”, al fine di ottenere i singoli valori
di stima dei fondi indicati per il periodo fiscale 2012 come anche del valore
complessivo ritenuto dall’autorità fiscale __________, con la richiesta anche
di indicare se la relativa decisione di tassazione fosse cresciuta in
giudicato.
Con risposta 13/18.10.2017
l’autorità fiscale __________ ha trasmesso copia della decisione relativa al
periodo fiscale 2012, dalla quale emerge che il valore di stima della proprietà
sita in __________ è stato fissato in fr. 5'508'000.- (valore del resto dichiarato
dallo stesso contribuente).
Diritto
1. 1.1.
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1
LIFD). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con
l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le
conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2
LIFD).
La dimora fiscale nel
Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b) almeno 90 giorni
senza esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD;
v. art. 3 LAID).
1.2.
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone (art. 5 cpv.
1 LT).
1.3.
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1
LT).
1.4.
1.4.1.
La sostanza immobiliare
appartenente alla sostanza privata del contribuente è imponibile nel luogo di
situazione dell’immobile, ciò che costituisce per tale contribuente un
domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile fonda l’esistenza
di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio il diritto d’imposizione
esclusivo della sostanza, del reddito e dell’utile immobiliare (de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p.100 e p.152).
1.4.2.
In regola generale la
sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per il suo valore
di riparto: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici raccolti nei Cantoni,
la Conferenza svizzera delle imposte fissa regolarmente dei coefficienti per la
valutazione degli immobili nell’ambito del riparto intercantonale. Il valore
preso in considerazione per il riparto (chiamato valore di riparto) rappresenta
in generale una percentuale del valore fiscale cantonale. La presa in conto del
valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine
di garantire una ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di
tutti i debiti (de Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, op. cit., p. 227 – 231).
1.5.
Nel caso di specie
l’autorità fiscale, per calcolare l’imposta sulla sostanza (ed in applicazione
dell’art. 6 LT), ha giustamente dovuto prendere in considerazione anche gli
immobili siti nel Canton __________.
Sulla base dei singoli “Verkehrswerte”
allestiti dall’Ufficio di tassazione del Canton __________ per il periodo
fiscale 2012 (e dai quali si evince che l’immobile sito in __________ era stato
valutato in fr. 5'508'000.-) l’autorità fiscale ticinese ha allestito il
riparto.
Per quanto concerne gli
immobili siti nel Canton __________, analogamente a quanto emerge dalla decisione
fiscale del medesimo anno del Canton __________, è stato ritenuto un importo di
complessivi fr. 13'880'000.-. A tale stima è stata applicata la percentuale di
riparto del 90% (proprio come indicato dalla Circolare n. 22 emanata dalla
Conferenza svizzera delle imposte per il Canton __________, e consultabile
anche al seguente indirizzo internet: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks022_f.pdf,
sito consultato il 19.10.2017), sicché, per il Canton __________, il valore
totale di riparto preso in considerazione è pari a fr. 12'492'000.-.
1.6.
1.6.1.
Ora, il contribuente
ritiene che l’errore sia insito nella decisione fiscale __________, la quale
avrebbe, per l’immobile sito in __________, preso appunto un errato importo di
fr. 5'508'000.-.
1.6.2.
Come già ricordato, il
ricorrente si sarebbe rivolto, con scritto 17.6.2016, all’Ufficio di tassazione
del Canton __________, chiedendo una revisione della decisione di tassazione
concernente il valore fiscale dell’immobile sito in via __________ per il
periodo 2012. Egli non ha tuttavia comprovato l’avvenuto invio di tale scritto
né ha prodotto, se non una decisione, perlomeno un atto proveniente da tale autorità,
nell’ambito del procedimento che avrebbe in tal modo promosso.
Con richiesta di inizio
ottobre 2017, questa Camera si è comunque espressamente rivolta all’Ufficio di
tassazione del Canton __________ per avere informazioni in merito al valore di
stima degli immobili ivi ubicati, chiedendo fra l’altro se la decisione relativa
al periodo fiscale 2012 fosse cresciuta in giudicato. L’autorità fiscale __________
ha trasmesso il documento “Details zu den Liegenschaften”, che
costituisce parte integrante della decisione di tassazione dell’imposta
cantonale per il periodo fiscale 2012, notificata al contribuente il 6 novembre
2014, da cui traspare che il valore dell’immobile di __________ ammonta a fr.
5'508'000.-. Il funzionario incaricato ha inoltre fatto notare che tale stima
era quella che aveva dichiarato lo stesso contribuente.
Lo scritto di questa
Camera, come anche la risposta ricevuta da parte dell’autorità fiscale __________
sono state trasmesse in copia per conoscenza anche ad RI 1.
1.7.
Sulla base delle
informazioni raccolte, appare confermato come l’immobile di __________, sito in
__________, per il 2012 avesse un valore di stima di fr. 5'508'000.-.
Ne discende che nulla può
essere rimproverato all’UT in merito alla commisurazione degli elementi
imponibili, e meglio la sostanza immobiliare sita nel Canton __________, da
prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta sulla sostanza a livello
ticinese.
Del resto, a distanza di
più di un anno dalla presentazione del gravame, il ricorrente non ha indicato
alla Camera che l’autorità fiscale __________ abbia intrapreso una revisione
della decisione fiscale per il periodo 2012 (modificando nel senso da lui auspicato
il valore di stima dell’immobile).
Va ricordato come secondo un
consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano
o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT 80.2015.197
consid. 2.4; sentenza TF 2C_109/2015 del 1°.9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153
e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Considerandi
2.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese, sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: