80.2016.210
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, contribuente assoggettato a imposta alla fonte, non superamento del limite per sottostare a tassazione ordinaria sostitutiva
6 ottobre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.210
Lugano
6 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 agosto 2016 contro la decisione del 22 luglio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. RI 1, cittadino __________
con permesso di soggiorno B, assoggettato a ritenuta d’imposta alla fonte sul
reddito del lavoro, è sottoposto a tassazione ordinaria sostitutiva, da quando
il suo reddito ha superato l’importo di fr. 120'000.- (cfr. cifra 2
dell’Appendice all’Ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro
dell’imposta federale diretta [OIFo; RS 642.118.1], per l’imposta federale diretta
e art. 113 cpv. 1 LT e decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2015 [RL 10.2.2.1.4] per l’imposta cantonale).
B. Per quanto concerne
il periodo fiscale 2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),
non avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta entro il 30.4.2016, aveva
inviato al contribuente un primo richiamo il 17.5.2016, in seguito aveva proceduto,
il 16.6.2016 a trasmettere una diffida e gli ha da ultimo inflitto, il
19.7.2016, una multa disciplinare di fr. 900.-.
C. Mediante reclamo
21/22.7.2016, il contribuente chiedeva l’annullamento della multa disciplinare.
L’insorgente precisava di non aver mai ricevuto la documentazione per compilare
la dichiarazione di tassazione. Spiegava che la tassa di diffida di fr. 50.-
era stata pagata involontariamente dalla compagna.
D. Con decisione su
reclamo 22.7.2016 l’UT respingeva il reclamo ritenendo come il contribuente
avesse omesso in maniera negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta
per il periodo fiscale 2015 ed i relativi allegati, nonostante la diffida a lui
intimata il 16.6.2016. Non avendo dato seguito alla diffida, il fisco aveva
proceduto ad impartire una multa disciplinare di fr. 900.- calcolata in base al
dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2013, per il
quale l’imposta dovuta era stata stabilita in fr. 28'247.60 (cfr. Circolare n.
12/2013 del 22 novembre 2013). Il fisco riteneva pertanto la decisione di multa
disciplinare giustificata.
E. Con ricorso
17/18.8.2016, RI 1 impugna la decisione su reclamo relativa alla multa
disciplinare a lui inflitta per il periodo fiscale 2015. Il ricorrente sostiene
di non aver ricevuto la documentazione per compilare la dichiarazione di
tassazione e che, per l’anno in questione, il suo reddito non avrebbe superato
i fr. 70'000.-, motivo per cui egli credeva di non dover procedere alla
compilazione della dichiarazione. Il ricorrente postula l’annullamento della
multa disciplinare inflittagli.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina, al
ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato
all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida
la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.5.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art.
182 cpv. 3 LIFD.
1.6.
1.6.1.
Come visto, alle procedure
per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano
– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
1.6.2.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione.
L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase
LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135
cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo
1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a
p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
1.6.3.
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III
a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.6.4.
La violazione degli
obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.
174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli
art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio
alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Trattandosi quindi di
decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione
dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda
se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso
affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia
dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di
una multa, la sua commisurazione.
L’autorità è tenuta a
motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione
dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione
giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento,
la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa
all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La motivazione deve ad
ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le
circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.
In generale una motivazione
viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti
elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e
174 LIFD]:
·
il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;
·
l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;
·
la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];
·
la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
·
l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono
essere addebitati alla persona interessata;
·
indicazione dei rimedi giuridici;
(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –
147).
1.7.
1.7.1.
Nel caso di specie si ha
che il ricorrente era tassato mediante tassazione ordinaria sostitutiva ex art.
113 LT, avendo egli percepito un reddito che superava i fr. 120'000.- nel corso
di un anno civile (cfr. periodo fiscale 2013).
Il contribuente sostiene,
per il periodo fiscale 2015, di non aver ricevuto la documentazione per
compilare la dichiarazione di tassazione e che ad ogni modo il suo reddito, per
quell’anno, non superava i fr. 70'000.-, motivo per cui riteneva di non adempiere
le condizioni della procedura ordinaria sostitutiva.
1.7.2.
Le argomentazioni
dell’insorgente non possono essere seguite. In effetti l’art. 113 cpv. 1 LT
precisa:
Quando
i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo
coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno
civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione
ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche
quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, l’importo
stabilito dal Consiglio di Stato.
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 4 OIFo prevede quanto segue:
Se
nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel
numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni
seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni
ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90
capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza
interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce
temporaneamente o durevolmente.
Ne discende pertanto che l’eventuale
diminuzione del reddito del contribuente non giustificava l’inadempimento, da
parte sua, dell’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2015. Come visto, infatti, la normativa applicabile prevede
espressamente che la tassazione ordinaria sostitutiva sia mantenuta anche
quando il limite di reddito diminuisce temporaneamente o durevolmente.
D’altronde, anche se il
contribuente non avesse ricevuto – come da lui sostenuto – la documentazione
inerente la compilazione della dichiarazione fiscale, ad ogni modo riconosce di
aver ricevuto la diffida (avendo pagato la rispettiva tassa). Egli avrebbe
quindi dovuto manifestarsi all’Ufficio di tassazione, come espressamente
stabilito dagli articoli 198 cpv. 1 seconda frase LT e 124 cpv. 1 seconda frase
LIFD, che obbligano coloro che non hanno ricevuto il modulo a chiederlo
all’autorità competente.
Non avendo egli
ottemperato ai propri obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto
una multa disciplinare.
1.7.3.
Nella decisione su reclamo
il fisco ha correttamente motivato la multa disciplinare inflitta, specificando
il comportamento del ricorrente (di tipo negligente), in base alla Circolare
12/2013. Anche la commisurazione della multa è corretta: in effetti dalla tabella
relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali si evince che,
per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 20'000.- ed
i fr. 30'000.- la multa applicabile è di fr. 900.-. Ne discende come la
decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi
al diritto applicabile.
Considerandi
2.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
A
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria: