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Decisione

80.2016.210

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, contribuente assoggettato a imposta alla fonte, non superamento del limite per sottostare a tassazione ordinaria sostitutiva

6 ottobre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino __________

con permesso di soggiorno B, assoggettato a ritenuta d’imposta alla fonte sul

reddito del lavoro, è sottoposto a tassazione ordinaria sostitutiva, da quando

il suo reddito ha superato l’importo di fr. 120'000.- (cfr. cifra 2

dell’Appendice all’Ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro

dell’imposta federale diretta [OIFo; RS 642.118.1], per l’imposta federale diretta

e art. 113 cpv. 1 LT e decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2015 [RL 10.2.2.1.4] per l’imposta cantonale).

B. Per quanto concerne

il periodo fiscale 2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),

non avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta entro il 30.4.2016, aveva

inviato al contribuente un primo richiamo il 17.5.2016, in seguito aveva proceduto,

il 16.6.2016 a trasmettere una diffida e gli ha da ultimo inflitto, il

19.7.2016, una multa disciplinare di fr. 900.-.

C. Mediante reclamo

21/22.7.2016, il contribuente chiedeva l’annullamento della multa disciplinare.

L’insorgente precisava di non aver mai ricevuto la documentazione per compilare

la dichiarazione di tassazione. Spiegava che la tassa di diffida di fr. 50.-

era stata pagata involontariamente dalla compagna.

D. Con decisione su

reclamo 22.7.2016 l’UT respingeva il reclamo ritenendo come il contribuente

avesse omesso in maniera negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta

per il periodo fiscale 2015 ed i relativi allegati, nonostante la diffida a lui

intimata il 16.6.2016. Non avendo dato seguito alla diffida, il fisco aveva

proceduto ad impartire una multa disciplinare di fr. 900.- calcolata in base al

dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione

cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2013, per il

quale l’imposta dovuta era stata stabilita in fr. 28'247.60 (cfr. Circolare n.

12/2013 del 22 novembre 2013). Il fisco riteneva pertanto la decisione di multa

disciplinare giustificata.

E. Con ricorso

17/18.8.2016, RI 1 impugna la decisione su reclamo relativa alla multa

disciplinare a lui inflitta per il periodo fiscale 2015. Il ricorrente sostiene

di non aver ricevuto la documentazione per compilare la dichiarazione di

tassazione e che, per l’anno in questione, il suo reddito non avrebbe superato

i fr. 70'000.-, motivo per cui egli credeva di non dover procedere alla

compilazione della dichiarazione. Il ricorrente postula l’annullamento della

multa disciplinare inflittagli.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

1.4.1.

Nel caso in disamina, al

ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato

all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida

la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.

1.4.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.5.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per

sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e

di ricorso.

Di simile tenore l’art.

182 cpv. 3 LIFD.

1.6.

1.6.1.

Come visto, alle procedure

per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano

– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

1.6.2.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione.

L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase

LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135

cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/

Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo

1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a

p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

1.6.3.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione

presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e

rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III

a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.6.4.

La violazione degli

obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.

174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli

art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio

alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Trattandosi quindi di

decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili

elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione

dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda

se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso

affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia

dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di

una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a

motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione

dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione

giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento,

la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa

all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad

ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le

circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale una motivazione

viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti

elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e

174 LIFD]:

·

il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·

l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·

la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·

la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·

l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono

essere addebitati alla persona interessata;

·

indicazione dei rimedi giuridici;

(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –

147).

1.7.

1.7.1.

Nel caso di specie si ha

che il ricorrente era tassato mediante tassazione ordinaria sostitutiva ex art.

113 LT, avendo egli percepito un reddito che superava i fr. 120'000.- nel corso

di un anno civile (cfr. periodo fiscale 2013).

Il contribuente sostiene,

per il periodo fiscale 2015, di non aver ricevuto la documentazione per

compilare la dichiarazione di tassazione e che ad ogni modo il suo reddito, per

quell’anno, non superava i fr. 70'000.-, motivo per cui riteneva di non adempiere

le condizioni della procedura ordinaria sostitutiva.

1.7.2.

Le argomentazioni

dell’insorgente non possono essere seguite. In effetti l’art. 113 cpv. 1 LT

precisa:

Quando

i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo

coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno

civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione

ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche

quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, l’importo

stabilito dal Consiglio di Stato.

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 4 OIFo prevede quanto segue:

Se

nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel

numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni

seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni

ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90

capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza

interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce

temporaneamente o durevolmente.

Ne discende pertanto che l’eventuale

diminuzione del reddito del contribuente non giustificava l’inadempimento, da

parte sua, dell’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2015. Come visto, infatti, la normativa applicabile prevede

espressamente che la tassazione ordinaria sostitutiva sia mantenuta anche

quando il limite di reddito diminuisce temporaneamente o durevolmente.

D’altronde, anche se il

contribuente non avesse ricevuto – come da lui sostenuto – la documentazione

inerente la compilazione della dichiarazione fiscale, ad ogni modo riconosce di

aver ricevuto la diffida (avendo pagato la rispettiva tassa). Egli avrebbe

quindi dovuto manifestarsi all’Ufficio di tassazione, come espressamente

stabilito dagli articoli 198 cpv. 1 seconda frase LT e 124 cpv. 1 seconda frase

LIFD, che obbligano coloro che non hanno ricevuto il modulo a chiederlo

all’autorità competente.

Non avendo egli

ottemperato ai propri obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto

una multa disciplinare.

1.7.3.

Nella decisione su reclamo

il fisco ha correttamente motivato la multa disciplinare inflitta, specificando

il comportamento del ricorrente (di tipo negligente), in base alla Circolare

12/2013. Anche la commisurazione della multa è corretta: in effetti dalla tabella

relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali si evince che,

per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 20'000.- ed

i fr. 30'000.- la multa applicabile è di fr. 900.-. Ne discende come la

decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi

al diritto applicabile.

Considerandi

2.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

A

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La

segretaria: