Lexipedia

Decisione

80.2016.218

Deduzioni: spese professionali, spese di trasporto, messa a disposizione di automobile di servizio, rimborso inferiore a 70 centesimi al chilometro

4 settembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, coniugato con RI

2, domiciliato a __________ (__________), lavora alle dipendenze della __________,

con sede a __________. Nel certificato di salario per il periodo fiscale 2015,

il datore di lavoro non ha in particolare crociato la casella F (trasporto

gratuito dal domicilio al luogo di lavoro). Ha indicato che il contribuente ha beneficiato

di spese forfettarie pari a fr. 438.–. Nelle osservazioni ha indicato "Trattenuta

assicurazione perdita di guadagno per malattia Fr. -1'796.97" e "Contributi

professionali Fr. -330.00" (cfr., nel dettaglio, il relativo certificato

nell’incarto fiscale).

B. Nella dichiarazione

fiscale 2015, RI 1 – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – ha fatto

valere in deduzione fr. 10'320.– per spese professionali, di cui fr. 4'620.–

per i costi del veicolo privato, fr. 3'200.– per spese supplementari per doppia

economia domestica (pasto fuori casa) e fr. 2'500.– per altre spese professionali

(forfait). Ha inoltre indicato fr. 8'956.– a titolo di oneri assicurativi e interessi

di capitali a risparmio.

C. Notificando al

contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC e IFD 2015, con decisione

dell’8 giugno 2016, l’RS 1, per l’IC, ha ammesso integralmente le suindicate

spese professionali di complessivi fr. 10'320.–. In merito agli oneri assicurativi

e agli interessi di capitali a risparmio ha riconosciuto in deduzione solo la

somma di fr. 7'160.– ("Ammessi in deduzione

unicamente i premi cassa malati e non i costi per malattia e infortunio").

Ha inoltre aumentato la sostanza immobiliare da fr. 217'762.– a fr. 218'422.– ("Valore di stima rettificato come alle risultanze del

catasto"). Per l’IFD, le deduzioni sono state accordate in base

alle disposizioni della LIFD.

D. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 giugno 2016, postulando "di

correggere la nostra notifica di tassazione per quanto concerne la deduzione al

punto 12 “oneri ass. e interessi di capitali a risparmio” in quanto noi abbiamo

inglobato nel punto a. “Assicurazione malattia privata” la trattenuta per

l’assicurazione perdita di guadagno per malattia di fr. 1'796.97 pagata da mio

marito tramite il datore di lavoro, come figura sul certificato di salario, invece

che dichiararla al punto e e la stessa non ci è stata calcolata".

E. L’RS 1 si è rivolto

ai contribuenti con scritto del 19 luglio 2016, informando loro anzitutto che "nell’esame

del reclamo l’autorità fiscale ha le medesime facoltà che le spettano in sede

di tassazione. Controlla nuovamente tutti gli elementi imponibili e può

modificarli a dipendenza delle nuove conclusioni prese. La decisione di

tassazione può anche essere stabilita a svantaggio del contribuente. Non è

concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione

impugnata era insufficiente". Ha evidenziato che da "un controllo

risulta che il marito ha a propria disposizione un auto (furgone) di servizio

della ditta con cui effettua giornalmente il tragitto casa/lavoro". Ha

quindi assegnato ai contribuenti un termine scadente il 30 agosto 2016 per

produrre una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, in cui sono

indicate le condizioni della messa a disposizione dell’autovettura (furgone)

della ditta a favore di RI 1, avvertendoli contestualmente che altrimenti la

decisione sarebbe stata modificata "in peggio senza ulteriori

consultazioni". Ha invece ritenuto corretta, per l’IC, la deduzione pari a

fr. 8'961.– degli oneri assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio,

mentre per l’IFD ha confermato la deduzione di fr. 4'900.– in applicazione

della LIFD. Ha infine annullato la deduzione per le spese di trasporto del

marito.

Con scritto del 23 luglio

2016, i reclamanti hanno trasmesso all’autorità fiscale copia di una lettera

del 4 febbraio 2014, mediante la quale la __________, ha confermato che dal

mese di gennaio 2014, per l’uso dell’autovettura aziendale targata TI __________,

viene direttamente posto in deduzione dallo stipendio di RI 1 un importo

forfetario mensile a titolo di partecipazione quantificato in fr. 319.35 [“Base

0.8% mensile del prezzo d’acquisto del veicolo: 0.8% (24'800.–) = 198.40”, “Km

mensili per tragitto casa-lavoro-casa: 1008 km x 0.12 cts./km = 120.95”]. È

stato inoltre precisato che l’utilizzo, a scopi privati, dell’autovettura è

autorizzato, con il costo del carburante a carico di RI 1 "per tragitti

fuori __________ ".

F. Con decisione dell’11

agosto 2016, l’RS 1 ha accolto la richiesta dei reclamanti di deduzione dell’ammontare

di fr. 8'961.–, a titolo di oneri assicurativi e interessi di capitali a

risparmio. Ha però modificato la tassazione a sfavore dei contribuenti, azzerando

l’importo postulato in sede di tassazione, pari a fr. 4'620.–, per "veicolo

privato contribuente". Per l’IC, ha ammesso l’importo di complessivi fr.

5'700.– per spese professionali del contribuente, mentre per l’IFD la somma di fr.

5'232.–. Nella motivazione allegata per l’IC,

l’autorità fiscale ha esposto quanto segue:

Per l’imposta cantonale la deduzione degli oneri

assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio è stabilita in Fr.

8'961.-.

Nell’esame

del reclamo l’autorità di tassazione ha le medesime facoltà che le spettano in

sede di tassazione. Controlla nuovamente tutti gli elementi imponibili e può

modificarli a dipendenza delle nuove conclusioni prese. La decisione di

tassazione può anche essere stabilita a svantaggio del reclamante. Non è

concesso di ritirare il reclamo quanto emerge dalle circostanze che la tassazione

impugnata era insufficiente.

Il

marito ha in dotazione un veicolo aziendale che può utilizzare a scopi privati.

Per l’uso privato paga una quota mensile pari allo 0.8% del suo prezzo

d’acquisto e il costo della benzina per i tragitti fuori __________. Per il

tragitto casa-lavoro-casa paga un contributo supplementare di 12 cts. al

chilometro. Per il tragitto casa-lavoro-casa non si trova ad assumersi spese

per un importo almeno pari a 70 cts. al chilometro. In simili condizioni il

campo F del certificato di salario, “trasporto gratuito dal domicilio al luogo

di lavoro”, andava crociato (vedi le “Istruzioni per la compilazione del

certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite” edite dalla

Conferenza svizzera delle imposte e dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni).

La

deduzione delle spese di trasporto con l’auto privata a 70 cts. al chilometro è

da annullare.

Per l’IFD, ha accordato le

deduzioni in applicazione della LIFD, richiamando le summenzionate motivazioni.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 contestano la

mancata deduzione di fr. 4'620.– (veicolo privato contribuente). A loro avviso,

"…l’utilizzo privato del furgone è considerevolmente limitato. Nella

vettura infatti sono installati dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi

di lavoro, annullando così di fatto l’utilizzo privato dell’autovettura".

A comprova della loro argomentazione hanno prodotto alcune fotografie del

veicolo. Precisano inoltre che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal

datore di lavoro viene usato dal marito per recarsi sul posto di lavoro. Per il

suo utilizzo, versa mensilmente alla __________ fr. 319.15. Di conseguenza,

secondo le istruzioni per la compilazione del certificato di salario e

dell’attestazione delle rendite (mod. 11), "non occorre computare sul

salario alcuna quota per l’uso privato dell’automobile di servizio". Indicano

infine il calcolo effettuato per la postulata deduzione [fr. 4'620.–, 30 km al

giorno (__________-__________-__________) x 220 giorni per un totale di 6'600 km

x 70 cts/km].

H. Nelle proprie

osservazioni del 7 settembre 2016, l’RS 1 rimanda alle motivazioni esposte

nella decisione impugnata e alla e-mail del 28 luglio 2016, mediante la quale

la Divisione delle contribuzioni ha informato la __________ che nel certificato

di salario del dipendente RI 1 occorre crociare la lettera F.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità di tassazione

nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando

emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.

207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a

svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La legge federale

sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e

135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata

con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti

valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e

l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata,

dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale del 10.11.2006 n.2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p.

573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad

art. 135, p. 2294).

1.2.

Con la decisione qui impugnata,

l’autorità fiscale ha in particolare modificato la decisione di tassazione a

sfavore dei contribuenti, azzerando le spese alla voce "veicolo privato

contribuente". Con tale agire l’Ufficio di tassazione ha intrapreso una reformatio

in peius della decisione di tassazione dell’8 giugno 2016, dopo aver

interpellato i contribuenti in sede di reclamo, nel pieno rispetto del diritto

di essere sentiti. Occorre pertanto esaminare la censura del merito sollevata in

questa sede dagli insorgenti, segnatamente l’annullamento delle spese di

trasporto del contribuente dal domicilio al luogo di lavoro quantificati in fr.

4'620.–.

Considerandi

2.

2.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese

supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese

necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese

inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni

complessive.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 3 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2015, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente

a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza

che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

2.2.2

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno

è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv.

3.

Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.2.3

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione

fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi

cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I,

p. 682/83).

3.

3.1.

Nel caso in esame, come

detto, è litigiosa la deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro con l’autoveicolo appartenente al datore di lavoro.

3.2

La

partecipazione del datore di lavoro alle spese di trasporto è suscettibile di

provocare diverse conseguenze fiscali.

In primo

luogo, si tratta infatti di verificare se non rappresenti un’integrazione di

stipendio.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi

valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri

vantaggi valutabili in denaro.

Fra i redditi del lavoro

del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle

prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente

per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale

anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto

tributario n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso

fiscale II del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p.

115).

Se invece il veicolo di

servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta

dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà

che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo

gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

3.3

Nel nuovo certificato di

salario, adottato anche dal datore di lavoro di RI 1, la messa a disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in diversi ambiti.

In primo luogo, deve

essere crociata la casella F, in caso di "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro". Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non

assuma a proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro [cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di

salario e dell’attestazione delle rendite (valide dal 1° gennaio 2016), par. 9,

p. 5].

In secondo luogo, la cifra

2.

, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede espressamente che sia indicato il valore della "quota privata automobile di

servizio". In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi

mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti

privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare

corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA

esclusa), ma almeno a fr. 150.– al mese. Nel caso in cui "il dipendente assume

a proprio carico una parte considerevole dei costi" (spese di

manutenzione, premi d’assicurazione, spese per il carburante, riparazioni; la

sola assunzione delle spese per il carburante non è per contro sufficiente),

non si conteggia alcunché alla cifra 2.2 del certificato di salario. Alla cifra

15.

del certificato di salario ("osservazioni"), occorre inserire

quanto segue: "La quota privata per l’automobile di servizio è da chiarire

nella procedura di tassazione"(cfr. Istruzioni citate, par. 21 e 22).

Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la crocetta nella casella

F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25). Il fatto che venga considerata quale prestazione accessoria la quota

privata per l’automobile di servizio non esclude pertanto che venga crociata

anche la casella F, in considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,

Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

Se l’uso privato del

veicolo è considerevolmente limitato (per esempio in quanto vi sono installati

Dispositivo

dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro oppure se

l’autovettura viene utilizzata esclusivamente per recarsi sul posto di lavoro e

non per viaggi privati) non occorre computare sul salario alcuna quota per

l’uso privato dell’automobile in servizio (cfr. Istruzioni citate, par. 24).

Pure in questo caso occorre apporre una crocetta nella casella F del certificato

di salario (cfr. Istruzioni citate, par. 25).

3.4.

3.4.1.

Nel caso in discussione, come detto, con lettera del 4 febbraio 2014 la __________ ha confermato a RI 1 che "per

l’utilizzo del veicolo consegnatole in dotazione le verrà dedotto direttamente

dal salario un importo forfetario mensile, quale partecipazione ai costi"

di fr. 319.25, indicando il seguente calcolo:

Base 0.8% mensile del prezzo di acquisto del veicolo:

0.8% (24'800.--) = 198.40

Km

mensili per tragitto casa-lavoro-casa: 1008 km x 0.12 cts/km =

120.95

Totale

deduzione

319.95,

per un importo complessivo

annuale di fr. 3'839.40.

Il datore di lavoro ha

precisato che viene "concesso l’utilizzo del veicolo per scopo privato,

tuttavia il costo del carburante per tragitti fuori __________ è a suo carico".

Si presume che anche per l’anno 2015, RI 1 abbia rimborsato al datore di lavoro

il medesimo importo.

3.4.2.

Dalle fotografie prodotte

dagli insorgenti in questa sede risulta, come da loro stessi evidenziato, che

l’uso privato del veicolo messo a disposizione dal datore di lavoro è

considerevolmente limitato. In effetti, trattasi di un furgoncino, il cui vano posteriore

è colmo di attrezzi da lavoro (diversi contenitori, scatole, cavi, raccoglitori,

ecc.), che difficilmente può essere utilizzato a scopi privati. Ne discende che

non occorre computare sul salario alcuna quota per l’uso privato dell’autovettura

di servizio (cfr. Istruzioni citate, par. 24), come d’altronde ha fatto il

datore di lavoro, secondo il certificato di salario del 16 marzo 2016 (cifra

2.2. del relativo certificato nell’incarto fiscale).

3.4.3.

La __________, come visto,

per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro [__________, 15 km x 2 = 30 km

(cfr. Indicatore delle distanze chilometriche da

Bellinzona, Lugano, Locarno per l’uso dei

dipendenti dello Stato)], ha messo a disposizione del proprio dipendente

il furgoncino in questione, chiedendo il versamento di fr. 120.95 mensili [calcolando

1'008 km per 0.12 cts/km], rispettivamente fr. 1'451.40 per l’anno 2015 (fr.

120.95 x 12 mesi).

Sebbene il calcolo

eseguito dal datore di lavoro relativo ai chilometri percorsi (1'008 km) non

sia chiaro, quest’ultimo ha in ogni caso stabilito un rimborso da parte del suo

dipendente di 12 cts/km. Di conseguenza, il datore di lavoro avrebbe dovuto apporre

una crocetta nella casella F del certificato di salario ("Trasporto

gratuito dal domicilio al luogo di lavoro"). In effetti, la __________ ha messo

a disposizione di RI 1 un’automobile di servizio per il tragitto dal domicilio

al luogo di lavoro, ricevendo a titolo di rimborso un importo nettamente inferiore

a 70 centesimi per ogni chilometro percorso (cfr. Istruzioni citate, par. 9).

3.4.4.

A proposito del calcolo

della “partecipazione ai costi”, indicato nella lettera del datore di lavoro,

oltre all’importo di 12 cts/km, è previsto un importo “base” di fr. 198.40.

Anche se ipoteticamente si

dovesse commutare l’intero importo che il ricorrente avrebbe versato al datore

di lavoro in rimborso per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro (fr. 3'829.80

annuali, ossia fr. 319.25 x 12 mesi), neppure in quel caso RI 1 avrebbe assunto

a proprio carico almeno 70 cts/km [fr. 4'620.– (30 km x 70 cts/km x 220

giorni)], ma all’incirca 58 cts/km [fr. 3'829.80 : (220 giorni x 30 km)],

rispettivamente all’incirca 31 cts/km secondo i chilometri indicati dalla __________

[fr. 3'829.80 : (1008 km x 12 mesi)].

Come si vede, l’importo

corrisposto al datore di lavoro è in ogni caso inferiore rispetto a quello

della deduzione fiscale. Si ha dunque che (indipendentemente dal calcolo

effettuato dalla __________) RI 1 non ha rimborsato al proprio datore di lavoro

almeno 70 centesimi al chilometro per la messa a disposizione dell’autovettura

di servizio per percorrere il tragitto domicilio-luogo di lavoro (andata e ritorno

30 km). Egli non può pertanto invocare la deduzione delle spese di trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro, da lui quantificati in fr. 4'620.–, secondo

l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT e l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

3.4.5.

A quest’ultimo riguardo,

deve ancora essere sottolineato il fatto che dal certificato di salario non

risulta che il datore di lavoro abbia trattenuto l’importo considerato

“partecipazione ai costi”, che secondo la lettera del 4 febbraio 2014 ammonta a

fr. 3'839.40. Infatti, dal salario lordo totale (fr. 77'926.86) risultano

essere stati trattenuti solo i contributi AVS (fr. 4'816.53), i contributi alla

previdenza professionale (fr. 5'386.20), oltre ai premi per l’assicurazione

perdita di guadagno (fr. 1'796.97) e non meglio precisati “contributi

professionali” (fr. 330.–).

Di conseguenza, se

l’importo indicato non è effettivamente stato trattenuto, il contribuente non

avrebbe avuto alcun costo per l’uso del veicolo aziendale; se è stato

effettivamente trattenuto ma dedotto dall’importo indicato nel certificato di

salario come salario lordo, allora sarebbe già stato tacitamente (e illegittimamente)

dedotto dal reddito imponibile.

3.5.

In conclusione, si deve

riconoscere che RI 1 non ha dovuto sobbarcarsi integralmente i costi che

avrebbe avuto in caso di possesso di un veicolo privato per compiere la trasferta

dal domicilio al luogo di lavoro, avendo assunto a proprio a carico un importo

inferiore a 70 centesimi al chilometro per il furgoncino. La decisione

impugnata deve pertanto essere confermata.

4. Tenuto conto delle

precedenti considerazioni, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: