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Decisione

80.2016.228

Imposta preventiva: rimborso, presupposti, dichiarazione completa ma senza istanza di rimborso, successivo inoltro dell’istanza, diritto al rimborso non perento

7 novembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 10 maggio

2015 RI 1, domiciliata a __________ (__________), ha esposto nella propria

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, tra i redditi da sostanza

mobiliare elencati nel Modulo 2, rubrica B (beni non soggetti ad imposta

preventiva), un reddito lordo di CHF 23'502.50 conseguito da un deposito di CHF

712'993.-- detenuto presso la succursale di __________ della banca __________.

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2014 del 16 dicembre 2015, nel frattempo cresciuta in

giudicato, l’RS 1 ha accertato i redditi esposti dalla contribuente,

concedendole un rimborso del’IP pari a CHF 53.55 e riferito ai redditi indicati

dalla contribuente nel Modulo 2, rubrica A (beni soggetti ad imposta

preventiva).

B. Con successivo

scritto del 14 maggio 2016 all’UT, la contribuente ha comunicato di essersi

resa conto, solo dopo la crescita in giudicato della decisione di tassazione,

di “non avere richiesto il rimborso dell’imposta preventiva per CHF 7'472.50”,

allegando la valutazione fiscale della banca al 31 dicembre 2014 e chiedendo

come potere recuperare “l’imposta in questione”.

L’UT di Lugano-Città, dopo

avere considerato il predetto scritto come un’ulteriore domanda di rimborso

dell’IP assolta nel 2014, ha negato il rimborso con decisione 11 luglio 2016

per intervenuta perenzione ex art. 23 LIP, in quanto la contribuente non

avrebbe regolarmente notificato i redditi colpiti da IP nella propria dichiarazione

d’imposta.

C. La contribuente ha

quindi interposto reclamo il 22 luglio 2016 sostenendo di essersi sbagliata nel

compilare la dichiarazione d’imposta 2014, tratta in inganno dagli estratti

conti bancari a suo dire non sufficientemente chiari. La reclamante ha ritenuto

che tale “omissione per negligenza” nella propria dichiarazione dei redditi non

avrebbe dovuto comunque comportare la perenzione del suo diritto al rimborso

prima dello spirare del termine di tre anni.

D. Con decisione su

reclamo dell’11 agosto 2016 dell’Ufficio di tassazione, il reclamo è stato

respinto e la decisione impugnata riconfermata in quanto i redditi dichiarati

non corrisponderebbero ai redditi lordi realizzati. In particolare l’estratto

fiscale della banca, prodotto dopo la crescita in giudicato della decisione di

tassazione, indica redditi da sostanza mobiliare provenienti da un deposito

presso __________ pari a CHF 30'975.–, di cui CHF 21'350.– soggetti ad IP, e

CHF 9'625.– non soggetti ad IP. La contribuente nella propria dichiarazione

d’imposta 2014 si è tuttavia limitata a dichiarare i redditi al netto dell’IP

pari a CHF 23'502.50, omettendo così di dichiarare quale reddito la differenza

di CHF 7'472.50, pari all’IP assolta, con conseguente perenzione del diritto al

rimborso.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava ora contro la

predetta decisione. Non contesta di avere omesso l’indicazione dei redditi in

parola al lordo dell’imposta preventiva (CHF 21'350.--) nella rubrica A del

Modulo 2 della propria dichiarazione d’imposta 2014, rispettivamente CHF

9'625.— nella rubrica B, ma contesta qualsiasi intenzionalità al riguardo. A

mente della ricorrente la dichiarazione dei redditi non è stata omessa,

ritenuto che il reddito globale, ancorché al netto dell’imposta preventiva

assolta (CHF 23'502.50), è stato effettivamente esposto nella rubrica B del

Modulo 2. L’esposizione del reddito nella rubrica sbagliata del Modulo 2, ed al

netto dell’imposta preventiva, è da ricondursi ad un’errata compilazione del

modulo, di cui anche l’UT avrebbe potuto rendersi conto in base alla

documentazione prodotta in sede di dichiarazione d’imposta, correggendo di

conseguenza l’errore in sede di tassazione. Non avendo omesso di dichiarare i

propri redditi, la ricorrente non ritiene quindi perento il proprio diritto al

rimborso, esercitato entro tre anni, e postula in sostanza la riforma della

decisione impugnata, nel senso che le venga concesso il rimborso dell’imposta

preventiva assolta nel 2014 pari a CHF 7'472.50.--.

F. L’RS 1, con

osservazioni del 13 settembre 2016, ribadisce la correttezza del proprio

operato, ribadendo che la contribuente ha erroneamente dichiarato il reddito al

netto dell’imposta preventiva. Errore, così osserva l’UT, che avrebbe in

effetti potuto essere intuito dal tassatore già in base alla documentazione

presentata dalla contribuente in sede di tassazione. Tuttavia l’istanza di rimborso

(rubrica C del Modulo 2, non compilata ma firmata) sarebbe stata comunque

presentata in modo non conforme. Inoltre, dal profilo procedurale, lo scritto

della contribuente del 14 maggio 2016 non andava considerato come una nuova

istanza di rimborso, ma semmai come un reclamo contro la precedente decisione

di tassazione IC/IFD 2014. Ritenuto che i termini per un reclamo erano comunque

trascorsi, e non restituibili, il reclamo andava quindi respinto in quanto

irricevibile.

Diritto

1. La ricorrente si

aggrava contro la decisione dell’11 agosto 2016 con la quale le è stata negata

la restituzione dell’imposta preventiva assolta nel 2014 per intervenuta

perenzione ex art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta

preventiva (LIP; RS 642.21). A tale riguardo occorre tuttavia preliminarmente

pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’UT nelle osservazioni al ricorso, secondo

cui lo scritto del 14 maggio 2016 indirizzatogli dalla contribuente sarebbe da

considerarsi un reclamo contro la precedente decisione di tassazione 16

dicembre 2015 statuente anche sul rimborso dell’imposta preventiva assolta nel

2014. Se così fosse, il reclamo sarebbe infatti tardivo e quindi, per l’effetto

devolutivo, anche il ricorso presentato in questa sede andrebbe respinto in

quanto irricevibile.

2.2.1

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

1 LIP il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con

istanza scritta all'Autorità competente. Secondo l’art. 29 cpv. 2 LIP l'istanza

può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è

venuta a scadere la prestazione imponibile. Il diritto al rimborso si estingue,

ex art. 32 cpv. 1 LIP, se l'istanza non è presentata nei tre anni

successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione

imponibile. L’art. 64 cpv. 2 dell’Ordinanza federale del 19 dicembre 1966

sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) precisa che l’istanza di rimborso

deve essere presentata su modulo ufficiale e può essere formulata da un

medesimo avente diritto di regola una sola volta l'anno. Pure se nella prassi

vengono normalmente utilizzati per le domande di rimborso i formulari

predisposti dalle Autorità fiscali cantonali, l’art. 64 cpv. 2 OIPrev è

comunque una disposizione d’ordine, senza alcuna conseguenza diretta per

l’amministrato in caso non ne rispetti il contenuto, purché le istanze siano

conformi ai requisiti prescritti dalla legge (Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 6 ad art. 29

LIP).

Le istanze devono essere

presentate all’Autorità competente, entro il termine di tre anni ex art.

32 cpv. 1 LIP, ed in forma scritta, devono esporre l’elenco dei redditi colpiti

da IP per i quali si postula il rimborso, e recare la firma del richiedente con

la quale questi dichiara di esercitare il proprio diritto al rimborso per rapporto

a determinati redditi imposti (“Deklarationsklausel”). Ad esempio non

adempiono a tali requisiti richieste di rimborso presentate per posta

elettronica, facendo loro difetto uno degli elementi essenziali della forma

scritta, segnatamente la firma autografa del richiedente (sentenza 2C_538/2016

dell’ 8 dicembre 2016 consid. 3.2; sentenza 2C_128/2011 del 10 giugno 2011

consid. 2.4).

2.2.

Nella fattispecie, la

reclamante ha sottoscritto in data 10 maggio 2015, contestualmente alla

presentazione della propria dichiarazione d’imposta 2014, anche il formulario

predisposto dall’Autorità fiscale ticinese per la presentazione della richiesta

di rimborso dell’imposta preventiva, ovvero sia la rubrica C del Modulo 2,

senza tuttavia compilarlo. La ricorrente spiega di essersi accorta di avere per

sbaglio indicato i redditi soggetti a IP nella rubrica sbagliata del Modulo 2

solo dopo la crescita in giudicato della decisione della tassazione, e comunque

sia solo dopo la presentazione della propria dichiarazione d’imposta 2014.

A tale riguardo si rileva

che la mancata esplicita indicazione dei redditi soggetti ad IP nella rubrica C

non adempierebbe il requisito della forma scritta, requisito che non sarebbe

peraltro adempiuto anche nel caso in cui un contribuente esponesse i redditi,

ma non sottoscrivesse la richiesta di rimborso (Zwahlen,

op. cit., n. 3 ad art. 29 LIP). Inoltre la ricorrente, che si è rivolta

all’Autorità fiscale il 14 maggio 2016 indicando esplicitamente di essersi

sbagliata nel non avere richiesto prima il rimborso dell’imposta preventiva per

CHF 7'472.50, nemmeno si può ritenere che abbia comunque implicitamente

formulato tale richiesta con la dichiarazione d’imposta 2014. La ricorrente, se

Considerandi

pur per errore, ha anzi indicato i redditi colpiti da imposta preventiva della

rubrica B del Modulo 2 (quella riservata ai redditi non soggetti all’imposta

preventiva), ciò che impone di escludere che la ricorrente abbia presentato,

per rapporto all’IP assolta sui redditi ricordati in ingresso, una domanda di

rimborso, né esplicitamente, esponendo i redditi lordi colpiti da IP

nella rubrica C (domanda di rimborso), né implicitamente, elencandoli

nella rubrica A (beni soggetti ad imposta preventiva).

L’UT, con la decisione di

tassazione del 16 dicembre 2015 riferita all’IC e all’IFD 2014, non può quindi

avere statuito su di una richiesta di rimborso che l’amministrata non aveva

presentato con la dichiarazione d’imposta.

2.3

A ragione pertanto, con la

decisione dell’11 luglio 2016, lo stesso UT ha considerato lo scritto del 14

maggio 2016 della ricorrente non come un reclamo contro una sua decisione (non

resa) su di una richiesta (non presentatagli), ma come un’istanza di rimborso,

tempestiva ex art. 32 cpv. 1 LIP e presentata in forma scritta ex

art. 29 cpv. 1 LIP.

L’eccezione, sollevata

dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, secondo cui il ricorso

sarebbe irricevibile, è pertanto infondata e va respinta.

3.

3.1

In merito al diniego della

restituzione dell’imposta preventiva, occorre ora determinare se si giustifica

la perdita del diritto al rimborso ex art. 23 LIP, ritenuto che per il

rimanente la richiesta di rimborso del 14 maggio 2016 rispetta il termine

triennale di perenzione temporale ex art. 32 cpv. 2 LIP.

3.2

Secondo l’art. 23 LIP,

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità

fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da

cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta

da tale reddito.

Secondo il Tribunale

federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili

(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),

coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in

materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, op. cit., n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art.

23.

LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der

Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza.

In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione

nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza

2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24

aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in

ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr.

decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT

del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

3.3

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un

paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti

poter presupporre che il contribuente ha compilato la sua dichiarazione in

maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l'art. 124 cpv. 2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta

federale diretta (LIFD; RS 642.11) e l'art. 42 cpv. 1 della Legge federale del

14.

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è

dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011

dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

3.4

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti

né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di

legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,

anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed

ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la

Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23

LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi

colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,

i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una

sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità

fiscali.

Al fine di evitare la

perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque

sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene

(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben

40.

der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu

Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare

510-511).

3.5

Nella fattispecie è

pacifico che la dichiarazione d’imposta 2014, presentata dalla contribuente il

10.

maggio 2015, non espone i redditi soggetti ad IP nella rubrica A (beni

soggetti all’imposta preventiva) del Modulo 2, bensì nella rubrica B (beni non

soggetti all’imposta preventiva). La contribuente ha inoltre allegato alla propria

dichiarazione la valutazione del portafoglio al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla

banca __________, nella quale sono indicati chiaramente il capitale, i redditi

e le imposte trattenute. La ricorrente ha indicato nella rubrica B il reddito

netto del deposito presso la predetta banca, riprendendo la cifra netta, evidenziata

in grassetto nell’estratto conto bancario, di CHF 23'502.50. L’estratto conto

bancario allegato, anche al fine di permettere all’UT di verificare la

correttezza dell’esposizione del reddito, pure indica l’IP assolta sui redditi

di fonte svizzera. Peraltro, anche l’UT nelle proprie osservazioni osserva che

il tassatore avrebbe potuto rendersi conto dell’evidente errore della ricorrente

nell’avere esposto il reddito al netto e nella rubrica sbagliata.

A tale riguardo, occorre

quindi chiedersi se tale errore sia tale da rendere incompleta ex art.

124.

cpv. 2 LIFD la dichiarazione d’imposta 2014 (nel frattempo cresciuta in

giudicato), e quindi ora perento ex art. 23 LIP il diritto al rimborso

postulato il 14 maggio 2016.

3.6

La ricorrente ha esposto

nella propria dichiarazione dei redditi sia il capitale sia il reddito netto

indicati sull’estratto conto della banca al 31 dicembre 2014, allegandolo alla

propria dichiarazione d’imposta. Nell’estratto conto è indicata anche l’IP

trattenuta dai redditi soggetti a tale imposta. L’errore di compilazione in cui

è incorsa la ricorrente, indicando nella rubrica B anziché nella rubrica A dell’elenco

titoli gli elementi imponibili, è quindi evidente (cfr. consid. 3.3) e come

tale poteva essere corretto dall’UT.

Per quanto ora rilevante,

tale errore non consente comunque di concludere che la contribuente sia venuta

meno al suo obbligo ex art. 124 e 125 LIFD di presentare una

dichiarazione completa, veritiera, e supportata dall’estratto bancario indicante

i redditi e le relative trattenute d’imposta. La ricorrente in particolare non

ha omesso di indicare i propri redditi e di fornire la documentazione bancaria

atta a verificare in modo in vero liquido l’esatta composizione dei redditi e

delle relative trattenute (cfr. sentenza 2A.182/2002 del 25 aprile 2003 consid.

3.4

, e contrario).

Da questo profilo quindi

la dichiarazione dei redditi soggetti ad IP è avvenuta spontaneamente ed il

diritto al rimborso non è perento ex art. 23 LIP. Essendo per il

rimanente la domanda di rimborso, presentata in forma scritta il 14 maggio

2016, tempestiva ex art. 32 cpv. 2 LIP, la ricorrente ha diritto al rimborso

dell’IP assolta nel 2014 sui redditi in parola.

Si osserva infine che la

CDT ha pure recentemente indicato che l’esposizione del reddito e la domanda di

rimborso possono avvenire in due diversi periodi, se le ulteriori condizioni

per ammetterne la spontaneità sono date, stante il divieto del formalismo

eccessivo (decisione CDT n. 80.2016.16/17/18 del 7 aprile 2017, consid. 2.6.2, con

riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo di Glarona del 10

febbraio 2010, inc. VG.2008.00166, consid. 6a, riportata in: Die Praxis der

Bundessteuern, II. Teil, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Band 2, n. 84).

3.7

Per quanto su esposto, non

si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al

rimborso.

Ne consegue che la

decisione dell’UT di Lugano-Città, che nega il rimborso per intervenuta

perenzione, deve essere riformata.

4.

Per quanto precede

si deve concludere che il ricorso è accolto. Visto l’esito del ricorso, non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale

di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il

computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre

1994, nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, l’istanza di rimborso è accolta. A RI 1 è riconosciuto il rimborso

dell’imposta preventiva assolta nel 2014 pari a CHF 7'472.50.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: