80.2016.228
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, dichiarazione completa ma senza istanza di rimborso, successivo inoltro dell’istanza, diritto al rimborso non perento
7 novembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.228
Lugano
7 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 settembre 2016 contro la decisione del 11 agosto 2016 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva 2014.
Fatti
A. In data 10 maggio
2015 RI 1, domiciliata a __________ (__________), ha esposto nella propria
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, tra i redditi da sostanza
mobiliare elencati nel Modulo 2, rubrica B (beni non soggetti ad imposta
preventiva), un reddito lordo di CHF 23'502.50 conseguito da un deposito di CHF
712'993.-- detenuto presso la succursale di __________ della banca __________.
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2014 del 16 dicembre 2015, nel frattempo cresciuta in
giudicato, l’RS 1 ha accertato i redditi esposti dalla contribuente,
concedendole un rimborso del’IP pari a CHF 53.55 e riferito ai redditi indicati
dalla contribuente nel Modulo 2, rubrica A (beni soggetti ad imposta
preventiva).
B. Con successivo
scritto del 14 maggio 2016 all’UT, la contribuente ha comunicato di essersi
resa conto, solo dopo la crescita in giudicato della decisione di tassazione,
di “non avere richiesto il rimborso dell’imposta preventiva per CHF 7'472.50”,
allegando la valutazione fiscale della banca al 31 dicembre 2014 e chiedendo
come potere recuperare “l’imposta in questione”.
L’UT di Lugano-Città, dopo
avere considerato il predetto scritto come un’ulteriore domanda di rimborso
dell’IP assolta nel 2014, ha negato il rimborso con decisione 11 luglio 2016
per intervenuta perenzione ex art. 23 LIP, in quanto la contribuente non
avrebbe regolarmente notificato i redditi colpiti da IP nella propria dichiarazione
d’imposta.
C. La contribuente ha
quindi interposto reclamo il 22 luglio 2016 sostenendo di essersi sbagliata nel
compilare la dichiarazione d’imposta 2014, tratta in inganno dagli estratti
conti bancari a suo dire non sufficientemente chiari. La reclamante ha ritenuto
che tale “omissione per negligenza” nella propria dichiarazione dei redditi non
avrebbe dovuto comunque comportare la perenzione del suo diritto al rimborso
prima dello spirare del termine di tre anni.
D. Con decisione su
reclamo dell’11 agosto 2016 dell’Ufficio di tassazione, il reclamo è stato
respinto e la decisione impugnata riconfermata in quanto i redditi dichiarati
non corrisponderebbero ai redditi lordi realizzati. In particolare l’estratto
fiscale della banca, prodotto dopo la crescita in giudicato della decisione di
tassazione, indica redditi da sostanza mobiliare provenienti da un deposito
presso __________ pari a CHF 30'975.–, di cui CHF 21'350.– soggetti ad IP, e
CHF 9'625.– non soggetti ad IP. La contribuente nella propria dichiarazione
d’imposta 2014 si è tuttavia limitata a dichiarare i redditi al netto dell’IP
pari a CHF 23'502.50, omettendo così di dichiarare quale reddito la differenza
di CHF 7'472.50, pari all’IP assolta, con conseguente perenzione del diritto al
rimborso.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava ora contro la
predetta decisione. Non contesta di avere omesso l’indicazione dei redditi in
parola al lordo dell’imposta preventiva (CHF 21'350.--) nella rubrica A del
Modulo 2 della propria dichiarazione d’imposta 2014, rispettivamente CHF
9'625.— nella rubrica B, ma contesta qualsiasi intenzionalità al riguardo. A
mente della ricorrente la dichiarazione dei redditi non è stata omessa,
ritenuto che il reddito globale, ancorché al netto dell’imposta preventiva
assolta (CHF 23'502.50), è stato effettivamente esposto nella rubrica B del
Modulo 2. L’esposizione del reddito nella rubrica sbagliata del Modulo 2, ed al
netto dell’imposta preventiva, è da ricondursi ad un’errata compilazione del
modulo, di cui anche l’UT avrebbe potuto rendersi conto in base alla
documentazione prodotta in sede di dichiarazione d’imposta, correggendo di
conseguenza l’errore in sede di tassazione. Non avendo omesso di dichiarare i
propri redditi, la ricorrente non ritiene quindi perento il proprio diritto al
rimborso, esercitato entro tre anni, e postula in sostanza la riforma della
decisione impugnata, nel senso che le venga concesso il rimborso dell’imposta
preventiva assolta nel 2014 pari a CHF 7'472.50.--.
F. L’RS 1, con
osservazioni del 13 settembre 2016, ribadisce la correttezza del proprio
operato, ribadendo che la contribuente ha erroneamente dichiarato il reddito al
netto dell’imposta preventiva. Errore, così osserva l’UT, che avrebbe in
effetti potuto essere intuito dal tassatore già in base alla documentazione
presentata dalla contribuente in sede di tassazione. Tuttavia l’istanza di rimborso
(rubrica C del Modulo 2, non compilata ma firmata) sarebbe stata comunque
presentata in modo non conforme. Inoltre, dal profilo procedurale, lo scritto
della contribuente del 14 maggio 2016 non andava considerato come una nuova
istanza di rimborso, ma semmai come un reclamo contro la precedente decisione
di tassazione IC/IFD 2014. Ritenuto che i termini per un reclamo erano comunque
trascorsi, e non restituibili, il reclamo andava quindi respinto in quanto
irricevibile.
Diritto
1. La ricorrente si
aggrava contro la decisione dell’11 agosto 2016 con la quale le è stata negata
la restituzione dell’imposta preventiva assolta nel 2014 per intervenuta
perenzione ex art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta
preventiva (LIP; RS 642.21). A tale riguardo occorre tuttavia preliminarmente
pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’UT nelle osservazioni al ricorso, secondo
cui lo scritto del 14 maggio 2016 indirizzatogli dalla contribuente sarebbe da
considerarsi un reclamo contro la precedente decisione di tassazione 16
dicembre 2015 statuente anche sul rimborso dell’imposta preventiva assolta nel
2014. Se così fosse, il reclamo sarebbe infatti tardivo e quindi, per l’effetto
devolutivo, anche il ricorso presentato in questa sede andrebbe respinto in
quanto irricevibile.
2.2.1
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
1 LIP il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con
istanza scritta all'Autorità competente. Secondo l’art. 29 cpv. 2 LIP l'istanza
può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è
venuta a scadere la prestazione imponibile. Il diritto al rimborso si estingue,
ex art. 32 cpv. 1 LIP, se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile. L’art. 64 cpv. 2 dell’Ordinanza federale del 19 dicembre 1966
sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) precisa che l’istanza di rimborso
deve essere presentata su modulo ufficiale e può essere formulata da un
medesimo avente diritto di regola una sola volta l'anno. Pure se nella prassi
vengono normalmente utilizzati per le domande di rimborso i formulari
predisposti dalle Autorità fiscali cantonali, l’art. 64 cpv. 2 OIPrev è
comunque una disposizione d’ordine, senza alcuna conseguenza diretta per
l’amministrato in caso non ne rispetti il contenuto, purché le istanze siano
conformi ai requisiti prescritti dalla legge (Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 6 ad art. 29
LIP).
Le istanze devono essere
presentate all’Autorità competente, entro il termine di tre anni ex art.
32 cpv. 1 LIP, ed in forma scritta, devono esporre l’elenco dei redditi colpiti
da IP per i quali si postula il rimborso, e recare la firma del richiedente con
la quale questi dichiara di esercitare il proprio diritto al rimborso per rapporto
a determinati redditi imposti (“Deklarationsklausel”). Ad esempio non
adempiono a tali requisiti richieste di rimborso presentate per posta
elettronica, facendo loro difetto uno degli elementi essenziali della forma
scritta, segnatamente la firma autografa del richiedente (sentenza 2C_538/2016
dell’ 8 dicembre 2016 consid. 3.2; sentenza 2C_128/2011 del 10 giugno 2011
consid. 2.4).
2.2.
Nella fattispecie, la
reclamante ha sottoscritto in data 10 maggio 2015, contestualmente alla
presentazione della propria dichiarazione d’imposta 2014, anche il formulario
predisposto dall’Autorità fiscale ticinese per la presentazione della richiesta
di rimborso dell’imposta preventiva, ovvero sia la rubrica C del Modulo 2,
senza tuttavia compilarlo. La ricorrente spiega di essersi accorta di avere per
sbaglio indicato i redditi soggetti a IP nella rubrica sbagliata del Modulo 2
solo dopo la crescita in giudicato della decisione della tassazione, e comunque
sia solo dopo la presentazione della propria dichiarazione d’imposta 2014.
A tale riguardo si rileva
che la mancata esplicita indicazione dei redditi soggetti ad IP nella rubrica C
non adempierebbe il requisito della forma scritta, requisito che non sarebbe
peraltro adempiuto anche nel caso in cui un contribuente esponesse i redditi,
ma non sottoscrivesse la richiesta di rimborso (Zwahlen,
op. cit., n. 3 ad art. 29 LIP). Inoltre la ricorrente, che si è rivolta
all’Autorità fiscale il 14 maggio 2016 indicando esplicitamente di essersi
sbagliata nel non avere richiesto prima il rimborso dell’imposta preventiva per
CHF 7'472.50, nemmeno si può ritenere che abbia comunque implicitamente
formulato tale richiesta con la dichiarazione d’imposta 2014. La ricorrente, se
Considerandi
pur per errore, ha anzi indicato i redditi colpiti da imposta preventiva della
rubrica B del Modulo 2 (quella riservata ai redditi non soggetti all’imposta
preventiva), ciò che impone di escludere che la ricorrente abbia presentato,
per rapporto all’IP assolta sui redditi ricordati in ingresso, una domanda di
rimborso, né esplicitamente, esponendo i redditi lordi colpiti da IP
nella rubrica C (domanda di rimborso), né implicitamente, elencandoli
nella rubrica A (beni soggetti ad imposta preventiva).
L’UT, con la decisione di
tassazione del 16 dicembre 2015 riferita all’IC e all’IFD 2014, non può quindi
avere statuito su di una richiesta di rimborso che l’amministrata non aveva
presentato con la dichiarazione d’imposta.
2.3
A ragione pertanto, con la
decisione dell’11 luglio 2016, lo stesso UT ha considerato lo scritto del 14
maggio 2016 della ricorrente non come un reclamo contro una sua decisione (non
resa) su di una richiesta (non presentatagli), ma come un’istanza di rimborso,
tempestiva ex art. 32 cpv. 1 LIP e presentata in forma scritta ex
art. 29 cpv. 1 LIP.
L’eccezione, sollevata
dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, secondo cui il ricorso
sarebbe irricevibile, è pertanto infondata e va respinta.
3.
3.1
In merito al diniego della
restituzione dell’imposta preventiva, occorre ora determinare se si giustifica
la perdita del diritto al rimborso ex art. 23 LIP, ritenuto che per il
rimanente la richiesta di rimborso del 14 maggio 2016 rispetta il termine
triennale di perenzione temporale ex art. 32 cpv. 2 LIP.
3.2
Secondo l’art. 23 LIP,
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta
da tale reddito.
Secondo il Tribunale
federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili
(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD),
coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in
materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, op. cit., n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art.
23.
LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der
Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza.
In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione
nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza
2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24
aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n.2C_95/2011, in
ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr.
decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT
del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
3.3
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un
paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti
poter presupporre che il contribuente ha compilato la sua dichiarazione in
maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l'art. 124 cpv. 2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta
federale diretta (LIFD; RS 642.11) e l'art. 42 cpv. 1 della Legge federale del
14.
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è
dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011
dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
3.4
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti
né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di
legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,
anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro
già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la
circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed
ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23
LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi
colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,
i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità
fiscali.
Al fine di evitare la
perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque
sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene
(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben
40.
der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu
Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare
510-511).
3.5
Nella fattispecie è
pacifico che la dichiarazione d’imposta 2014, presentata dalla contribuente il
10.
maggio 2015, non espone i redditi soggetti ad IP nella rubrica A (beni
soggetti all’imposta preventiva) del Modulo 2, bensì nella rubrica B (beni non
soggetti all’imposta preventiva). La contribuente ha inoltre allegato alla propria
dichiarazione la valutazione del portafoglio al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla
banca __________, nella quale sono indicati chiaramente il capitale, i redditi
e le imposte trattenute. La ricorrente ha indicato nella rubrica B il reddito
netto del deposito presso la predetta banca, riprendendo la cifra netta, evidenziata
in grassetto nell’estratto conto bancario, di CHF 23'502.50. L’estratto conto
bancario allegato, anche al fine di permettere all’UT di verificare la
correttezza dell’esposizione del reddito, pure indica l’IP assolta sui redditi
di fonte svizzera. Peraltro, anche l’UT nelle proprie osservazioni osserva che
il tassatore avrebbe potuto rendersi conto dell’evidente errore della ricorrente
nell’avere esposto il reddito al netto e nella rubrica sbagliata.
A tale riguardo, occorre
quindi chiedersi se tale errore sia tale da rendere incompleta ex art.
124.
cpv. 2 LIFD la dichiarazione d’imposta 2014 (nel frattempo cresciuta in
giudicato), e quindi ora perento ex art. 23 LIP il diritto al rimborso
postulato il 14 maggio 2016.
3.6
La ricorrente ha esposto
nella propria dichiarazione dei redditi sia il capitale sia il reddito netto
indicati sull’estratto conto della banca al 31 dicembre 2014, allegandolo alla
propria dichiarazione d’imposta. Nell’estratto conto è indicata anche l’IP
trattenuta dai redditi soggetti a tale imposta. L’errore di compilazione in cui
è incorsa la ricorrente, indicando nella rubrica B anziché nella rubrica A dell’elenco
titoli gli elementi imponibili, è quindi evidente (cfr. consid. 3.3) e come
tale poteva essere corretto dall’UT.
Per quanto ora rilevante,
tale errore non consente comunque di concludere che la contribuente sia venuta
meno al suo obbligo ex art. 124 e 125 LIFD di presentare una
dichiarazione completa, veritiera, e supportata dall’estratto bancario indicante
i redditi e le relative trattenute d’imposta. La ricorrente in particolare non
ha omesso di indicare i propri redditi e di fornire la documentazione bancaria
atta a verificare in modo in vero liquido l’esatta composizione dei redditi e
delle relative trattenute (cfr. sentenza 2A.182/2002 del 25 aprile 2003 consid.
3.4
, e contrario).
Da questo profilo quindi
la dichiarazione dei redditi soggetti ad IP è avvenuta spontaneamente ed il
diritto al rimborso non è perento ex art. 23 LIP. Essendo per il
rimanente la domanda di rimborso, presentata in forma scritta il 14 maggio
2016, tempestiva ex art. 32 cpv. 2 LIP, la ricorrente ha diritto al rimborso
dell’IP assolta nel 2014 sui redditi in parola.
Si osserva infine che la
CDT ha pure recentemente indicato che l’esposizione del reddito e la domanda di
rimborso possono avvenire in due diversi periodi, se le ulteriori condizioni
per ammetterne la spontaneità sono date, stante il divieto del formalismo
eccessivo (decisione CDT n. 80.2016.16/17/18 del 7 aprile 2017, consid. 2.6.2, con
riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo di Glarona del 10
febbraio 2010, inc. VG.2008.00166, consid. 6a, riportata in: Die Praxis der
Bundessteuern, II. Teil, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Band 2, n. 84).
3.7
Per quanto su esposto, non
si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al
rimborso.
Ne consegue che la
decisione dell’UT di Lugano-Città, che nega il rimborso per intervenuta
perenzione, deve essere riformata.
4.
Per quanto precede
si deve concludere che il ricorso è accolto. Visto l’esito del ricorso, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale
di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il
computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre
1994, nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, l’istanza di rimborso è accolta. A RI 1 è riconosciuto il rimborso
dell’imposta preventiva assolta nel 2014 pari a CHF 7'472.50.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: