80.2016.23
Imposta di circolazione: ecoincentivi, calcolo in caso di immatricolazione di due veicoli con targa trasferibile
13 luglio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.23
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 1° febbraio 2016 in materia di imposta
di circolazione 2016.
Fatti
A. La
ditta RI 1 di __________, con scopo il controllo dei gas di scarico, degli impianti
di combustione e la misurazione dei fumi e della loro nocività, detiene due autoveicoli:
Ø
una __________, immatricolata il 26 settembre 2000 (peso totale
2'240 Kg, potenza 121 kW);
Ø
una __________, immatricolata l’11 dicembre 2013 (peso totale
1'565 Kg, potenza 55 kW, emissioni CO2 79 g/km).
I
veicoli sono immatricolati con la targa trasferibile TI __________.
B. Con decisione dell’11
gennaio 2016, la Sezione della circolazione notificava alla società detentrice
la tassazione dell’imposta di circolazione per il 2016, così commisurata:
__________ fr. 642.–
__________
fr. 62.– (20% di fr. 312.–)
Bonus
CO2 del 60% - fr. 37.– (60% di fr. 62.–)
Totale fr. 667.–
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2016, contestando
il calcolo dell’imposta. La società spiegava di usare prevalentemente la __________,
meno inquinante, e solo saltuariamente e per viaggi mirati l’__________.
Chiedeva quindi di applicare il bonus CO2 del 60% sull’intero costo
teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________ (senza cioè la
riduzione per targa trasferibile dell’80%) allo scopo di premiare il veicolo a
bassa emissione di CO2. Il calcolo proposto era il seguente:
__________ fr. 642.–
__________
fr. 62.– (20% di fr. 312.–)
Bonus
CO2 del 60% - fr. 187.– (60% di fr. 312.–)
Totale fr. 517.–
D. La Sezione della
circolazione respingeva il reclamo, con decisione del 1° febbraio 2016, ponendo
l’accento su quanto disposto dall’art. 9 della legge sulle imposte e tasse di
circolazione dei veicoli a motore, secondo cui i veicoli immatricolati con lo
stesso numero di targa trasferibile possono essere usati alternativamente se il
detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto all’imposta più elevata
(__________) e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20% (__________).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 lamenta la carente
motivazione della decisione impugnata, che non si confronterebbe con la richiesta
di estendere il bonus CO2 sull’intero costo teorico dell’imposta di
circolazione dovuta per la __________. A suo avviso il sistema degli
ecoincentivi non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con targhe
trasferibili penalizzando in tal modo chi ne avrebbe diritto.
F. Nelle proprie
osservazioni del 1° marzo 2016, la Sezione della circolazione propone di
respingere il gravame, riprendendo le argomentazioni già sollevate in sede di
reclamo, senza confrontarsi con le censure della contribuente.
Diritto
1. L’art. 9a della
legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio
1977 (LIC; RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro la
decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di
trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso
alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).
La citata disposizione di
carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla
fine del 2008, nell’ambito della legge sulla revisione della giurisdizione
amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la
legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di
garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a
e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in materia
di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa autorità che
ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla
Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.
Considerandi
2.
L’art. 105
cpv. 1 prima frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione
stradale (LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire
l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i
rapporti intercantonali, i veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in
un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire
dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto
della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il
Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto
giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).
L’imposta cantonale sui
veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
la società ricorrente contesta, in via preliminare, la forma della decisione
impugnata, che a suo dire non sarebbe entrata nel merito delle censure
sollevate. La società insorgente lamenta in particolare la mancata risposta
alla sua richiesta di applicare il bonus CO2 sull’intero costo
teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________.
3.2
L’art. 29 Cost. fed. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111
Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111
Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101
Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT
n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 249).
3.3
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità
di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
3.4
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, in linea di principio, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
Ciò che non è tuttavia il
caso nella presente fattispecie. La motivazione della decisione impugnata,
seppur succinta, consente senz’altro di comprendere le ragioni per le quali la
Sezione della circolazione ha confermato la fattura di fr. 667.–. In particolare,
l’autorità non si è limitata a richiamare l’art. 9 LIC, secondo cui i veicoli
immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono essere usati
alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto
all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20%, ma ha
anche aggiunto che “un uso limitato di uno dei due veicoli immatricolati con targa
trasferibile non è tenuto in considerazione per il calcolo dell’imposta di circolazione
annuale”. Ne consegue che la censura formale deve essere respinta.
4.
4.1.
Secondo l’art. 1 cpv. 1
LIC, ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale
di:
a) fr. 10.–
per i carri a mano provvisti di motore;
b) fr. 21.–
per ciclomotori;
c) fr. 52.–
+ (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
d) un
supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a
tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino
laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a
vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
e) fr.
158.
– + peso totale (kg) x potenza (kw DIN)
560.
per le
automobili sino a kg 3500 e le automobili pesanti;
fr.
105.
– + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi
e i tricicli a motore oltre kg 1000 (peso a vuoto);
fr.
105.
– + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;
fr.
105.
– + (10 x potenza (kw DIN) per gli altri autoveicoli pesanti);
f) fr.
125.
– per gli autoveicoli d’epoca;
fr. 90.–
per i motoveicoli d’epoca;
g) fr. 5.–
per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile
posteriore dei motoveicoli;
h) fr. 105.–
per i rimorchi con peso totale < 750 kg;
fr.
150.
– per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg;
fr.
200.
– per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg;
fr.
300.
– per i rimorchi con peso totale > 10000 kg;
i) fr.
630.
– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per
autoveicoli;
fr.
380.
– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per
autoveicoli ad uso limitato;
l) fr.
190.
– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per
motoveicoli e motoleggere;
m) fr. 125.–
per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli
agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
n) fr.
125.
– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i
rimorchi;
o) fr.
125.
– per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli
speciali;
p) fr. 65.–
per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);
q) fr. 21.–
per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
r) fr.
80.
– per i veicoli a motore agricoli.
4.2
L’art. 1a LIC introduce gli
ecoincentivi mediante l’applicazione di un coefficiente di moltiplicazione
(bonus/malus) per i veicoli di nuova immatricolazione di cui alle lettere c) ed
e) dell’art. 1 cpv. 1 LIC.
Il coefficiente di
moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato
in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo (art. 1a cpv. 2
LIC). Il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi
delle apposite modalità di applicazione (art. 1a cpv. 3 LIC). Alle emissioni di
CO2 per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni
generate nella produzione di carburante o dell’energia di trazione (art. 1a cpv.
4.
LIC). Il Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il
coefficiente di moltiplicazione alfine di garantire la neutralità finanziaria (art.
1a cpv. 5 LIC).
5.
5.1.
Contrariamente a quanto
sembrerebbe emergere da una prima lettura della decisione impugnata, la società
ricorrente non contesta l’assoggettamento della sola __________ al sistema
degli ecoincentivi, né tanto meno la regola sancita dall’art. 9 LIC, secondo
cui i veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono
essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il
veicolo soggetto all’imposta più elevata (__________) e, per l’altro veicolo,
la percentuale del 20% (__________).
Gli argomenti sollevati
dalla società insorgente attengono piuttosto alla possibilità di calcolare l’ecoincentivo
sull’intera imposta di circolazione dovuta per la __________, senza cioè la
riduzione per targa trasferibile dell’80%. La ricorrente sottolinea in particolar
modo che l’art. 1a LIC non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con
targhe trasferibili, vanificando in tal modo gli effetti stessi degli
ecoincentivi.
5.2
A torto. Il sistema degli
ecoincentivi, come recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, si prefigge
di indurre l’automobilista
ad attuare delle scelte sostenibili dal profilo energetico e ambientale,
incoraggiandolo ad optare per un veicolo efficiente attraverso l’applicazione
di un bonus sull’imposta di circolazione, da un lato, e scoraggiandolo
attraverso l’applicazione di un malus (cfr. Messaggio n. 6774 del 9
aprile 2013 concernente la modifica della LIC, p. 16). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore un nuovo sistema di
calcolo dei bonus-malus, che si fonda esclusivamente sulle emissioni di CO2
di ciascun veicolo, così da poter garantire un’indipendenza dagli adeguamenti
annuali delle categorie di efficienza energetica (stabiliti dalla
Confederazione) e una gestione dei coefficienti di moltiplicazione (fattore K)
sotto il diretto controllo dell’autorità cantonale. Altro obiettivo della modifica
legislativa era quello di far pagare un minimo d’imposta di circolazione annua
a tutti i veicoli, senza esoneri o eccezioni, in quanto tutti usufruiscono
della infrastruttura stradale cantonale ed è quindi giusto che contribuiscano
al suo finanziamento. Da qui la definizione di una forchetta per il fattore K
da 0.2 a 1.8 contenuta nell’attuale formulazione dell’art. 1a cpv. 2 LIC (cfr. Messaggio cit., p. 17).
Il calcolo proposto dalla
società ricorrente, che vorrebbe applicare il bonus CO2 del 60%
sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________
(fr. 312.– anziché fr. 62.–), senza cioè considerare la riduzione per targa
trasferibile dell’80%, contraddice manifestamente gli obiettivi perseguiti dalla
modifica legislativa appena esposta. Non solo perché la ricorrente non pagherebbe
alcun importo per la __________ che, per sua stessa ammissione, è l’automobile
che usufruisce maggiormente dell’infrastruttura stradale cantonale (a fronte di
un’imposta dovuta di fr. 62.–, il bonus CO2 ammonterebbe infatti a fr.
187.
–), ma anche perché così facendo trasferirebbe una parte degli ecoincentivi
sulla seconda automobile, l’__________, decisamente meno efficiente dal profilo energetico e
ambientale (274 g/km di emissioni CO2 contro i 79 g/km della
prima).
5.3
A
nulla vale il richiamo del nuovo art. 1a cpv. 3 LIC, secondo cui il Consiglio
di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità
di applicazione.
Tale capoverso si
riferisce in particolare ai veicoli senza
dati sulle emissioni di CO2 oppure ai veicoli elettrici
immatricolati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, che si
troverebbero a pagare l’imposta di circolazione dalla quale erano esonerati (cfr.
Messaggio cit., p. 21). Non
invece ai veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile,
poiché lo spirito della legge, contrariamente a quanto sembra sostenere la
società ricorrente, è proprio quello di assoggettare all’imposta sulla circolazione
tutti i veicoli che usufruiscono delle infrastrutture stradali, compresi quelli
ad emissione zero.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della società
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: