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Decisione

80.2016.23

Imposta di circolazione: ecoincentivi, calcolo in caso di immatricolazione di due veicoli con targa trasferibile

13 luglio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ditta RI 1 di __________, con scopo il controllo dei gas di scarico, degli impianti

di combustione e la misurazione dei fumi e della loro nocività, detiene due autoveicoli:

Ø

una __________, immatricolata il 26 settembre 2000 (peso totale

2'240 Kg, potenza 121 kW);

Ø

una __________, immatricolata l’11 dicembre 2013 (peso totale

1'565 Kg, potenza 55 kW, emissioni CO2 79 g/km).

I

veicoli sono immatricolati con la targa trasferibile TI __________.

B. Con decisione dell’11

gennaio 2016, la Sezione della circolazione notificava alla società detentrice

la tassazione dell’imposta di circolazione per il 2016, così commisurata:

__________ fr. 642.–

__________

fr. 62.– (20% di fr. 312.–)

Bonus

CO2 del 60% - fr. 37.– (60% di fr. 62.–)

Totale fr. 667.–

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2016, contestando

il calcolo dell’imposta. La società spiegava di usare prevalentemente la __________,

meno inquinante, e solo saltuariamente e per viaggi mirati l’__________.

Chiedeva quindi di applicare il bonus CO2 del 60% sull’intero costo

teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________ (senza cioè la

riduzione per targa trasferibile dell’80%) allo scopo di premiare il veicolo a

bassa emissione di CO2. Il calcolo proposto era il seguente:

__________ fr. 642.–

__________

fr. 62.– (20% di fr. 312.–)

Bonus

CO2 del 60% - fr. 187.– (60% di fr. 312.–)

Totale fr. 517.–

D. La Sezione della

circolazione respingeva il reclamo, con decisione del 1° febbraio 2016, ponendo

l’accento su quanto disposto dall’art. 9 della legge sulle imposte e tasse di

circolazione dei veicoli a motore, secondo cui i veicoli immatricolati con lo

stesso numero di targa trasferibile possono essere usati alternativamente se il

detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto all’imposta più elevata

(__________) e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20% (__________).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 lamenta la carente

motivazione della decisione impugnata, che non si confronterebbe con la richiesta

di estendere il bonus CO2 sull’intero costo teorico dell’imposta di

circolazione dovuta per la __________. A suo avviso il sistema degli

ecoincentivi non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con targhe

trasferibili penalizzando in tal modo chi ne avrebbe diritto.

F. Nelle proprie

osservazioni del 1° marzo 2016, la Sezione della circolazione propone di

respingere il gravame, riprendendo le argomentazioni già sollevate in sede di

reclamo, senza confrontarsi con le censure della contribuente.

Diritto

1. L’art. 9a della

legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio

1977 (LIC; RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro la

decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di

trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso

alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).

La citata disposizione di

carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla

fine del 2008, nell’ambito della legge sulla revisione della giurisdizione

amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la

legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di

garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a

e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in materia

di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa autorità che

ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla

Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Considerandi

2.

L’art. 105

cpv. 1 prima frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione

stradale (LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire

l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i

rapporti intercantonali, i veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in

un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire

dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto

della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il

Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto

giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).

L’imposta cantonale sui

veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

la società ricorrente contesta, in via preliminare, la forma della decisione

impugnata, che a suo dire non sarebbe entrata nel merito delle censure

sollevate. La società insorgente lamenta in particolare la mancata risposta

alla sua richiesta di applicare il bonus CO2 sull’intero costo

teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________.

3.2

L’art. 29 Cost. fed. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111

Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111

Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101

Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT

n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III,

Basilea 1992, p. 249).

3.3

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità

di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

3.4

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, in linea di principio, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.

2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

Ciò che non è tuttavia il

caso nella presente fattispecie. La motivazione della decisione impugnata,

seppur succinta, consente senz’altro di comprendere le ragioni per le quali la

Sezione della circolazione ha confermato la fattura di fr. 667.–. In particolare,

l’autorità non si è limitata a richiamare l’art. 9 LIC, secondo cui i veicoli

immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono essere usati

alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto

all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20%, ma ha

anche aggiunto che “un uso limitato di uno dei due veicoli immatricolati con targa

trasferibile non è tenuto in considerazione per il calcolo dell’imposta di circolazione

annuale”. Ne consegue che la censura formale deve essere respinta.

4.

4.1.

Secondo l’art. 1 cpv. 1

LIC, ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale

di:

a) fr. 10.–

per i carri a mano provvisti di motore;

b) fr. 21.–

per ciclomotori;

c) fr. 52.–

+ (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;

d) un

supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a

tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino

laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a

vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;

e) fr.

158.

– + peso totale (kg) x potenza (kw DIN)

560.

per le

automobili sino a kg 3500 e le automobili pesanti;

fr.

105.

– + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi

e i tricicli a motore oltre kg 1000 (peso a vuoto);

fr.

105.

– + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;

fr.

105.

– + (10 x potenza (kw DIN) per gli altri autoveicoli pesanti);

f) fr.

125.

– per gli autoveicoli d’epoca;

fr. 90.–

per i motoveicoli d’epoca;

g) fr. 5.–

per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile

posteriore dei motoveicoli;

h) fr. 105.–

per i rimorchi con peso totale < 750 kg;

fr.

150.

– per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg;

fr.

200.

– per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg;

fr.

300.

– per i rimorchi con peso totale > 10000 kg;

i) fr.

630.

– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per

autoveicoli;

fr.

380.

– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per

autoveicoli ad uso limitato;

l) fr.

190.

– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per

motoveicoli e motoleggere;

m) fr. 125.–

per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli

agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;

n) fr.

125.

– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i

rimorchi;

o) fr.

125.

– per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli

speciali;

p) fr. 65.–

per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);

q) fr. 21.–

per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;

r) fr.

80.

– per i veicoli a motore agricoli.

4.2

L’art. 1a LIC introduce gli

ecoincentivi mediante l’applicazione di un coefficiente di moltiplicazione

(bonus/malus) per i veicoli di nuova immatricolazione di cui alle lettere c) ed

e) dell’art. 1 cpv. 1 LIC.

Il coefficiente di

moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato

in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo (art. 1a cpv. 2

LIC). Il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi

delle apposite modalità di applicazione (art. 1a cpv. 3 LIC). Alle emissioni di

CO2 per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni

generate nella produzione di carburante o dell’energia di trazione (art. 1a cpv.

4.

LIC). Il Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il

coefficiente di moltiplicazione alfine di garantire la neutralità finanziaria (art.

1a cpv. 5 LIC).

5.

5.1.

Contrariamente a quanto

sembrerebbe emergere da una prima lettura della decisione impugnata, la società

ricorrente non contesta l’assoggettamento della sola __________ al sistema

degli ecoincentivi, né tanto meno la regola sancita dall’art. 9 LIC, secondo

cui i veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono

essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il

veicolo soggetto all’imposta più elevata (__________) e, per l’altro veicolo,

la percentuale del 20% (__________).

Gli argomenti sollevati

dalla società insorgente attengono piuttosto alla possibilità di calcolare l’ecoincentivo

sull’intera imposta di circolazione dovuta per la __________, senza cioè la

riduzione per targa trasferibile dell’80%. La ricorrente sottolinea in particolar

modo che l’art. 1a LIC non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con

targhe trasferibili, vanificando in tal modo gli effetti stessi degli

ecoincentivi.

5.2

A torto. Il sistema degli

ecoincentivi, come recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, si prefigge

di indurre l’automobilista

ad attuare delle scelte sostenibili dal profilo energetico e ambientale,

incoraggiandolo ad optare per un veicolo efficiente attraverso l’applicazione

di un bonus sull’imposta di circolazione, da un lato, e scoraggiandolo

attraverso l’applicazione di un malus (cfr. Messaggio n. 6774 del 9

aprile 2013 concernente la modifica della LIC, p. 16). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore un nuovo sistema di

calcolo dei bonus-malus, che si fonda esclusivamente sulle emissioni di CO2

di ciascun veicolo, così da poter garantire un’indipendenza dagli adeguamenti

annuali delle categorie di efficienza energetica (stabiliti dalla

Confederazione) e una gestione dei coefficienti di moltiplicazione (fattore K)

sotto il diretto controllo dell’autorità cantonale. Altro obiettivo della modifica

legislativa era quello di far pagare un minimo d’imposta di circolazione annua

a tutti i veicoli, senza esoneri o eccezioni, in quanto tutti usufruiscono

della infrastruttura stradale cantonale ed è quindi giusto che contribuiscano

al suo finanziamento. Da qui la definizione di una forchetta per il fattore K

da 0.2 a 1.8 contenuta nell’attuale formulazione dell’art. 1a cpv. 2 LIC (cfr. Messaggio cit., p. 17).

Il calcolo proposto dalla

società ricorrente, che vorrebbe applicare il bonus CO2 del 60%

sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________

(fr. 312.– anziché fr. 62.–), senza cioè considerare la riduzione per targa

trasferibile dell’80%, contraddice manifestamente gli obiettivi perseguiti dalla

modifica legislativa appena esposta. Non solo perché la ricorrente non pagherebbe

alcun importo per la __________ che, per sua stessa ammissione, è l’automobile

che usufruisce maggiormente dell’infrastruttura stradale cantonale (a fronte di

un’imposta dovuta di fr. 62.–, il bonus CO2 ammonterebbe infatti a fr.

187.

–), ma anche perché così facendo trasferirebbe una parte degli ecoincentivi

sulla seconda automobile, l’__________, decisamente meno efficiente dal profilo energetico e

ambientale (274 g/km di emissioni CO2 contro i 79 g/km della

prima).

5.3

A

nulla vale il richiamo del nuovo art. 1a cpv. 3 LIC, secondo cui il Consiglio

di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità

di applicazione.

Tale capoverso si

riferisce in particolare ai veicoli senza

dati sulle emissioni di CO2 oppure ai veicoli elettrici

immatricolati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, che si

troverebbero a pagare l’imposta di circolazione dalla quale erano esonerati (cfr.

Messaggio cit., p. 21). Non

invece ai veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile,

poiché lo spirito della legge, contrariamente a quanto sembra sostenere la

società ricorrente, è proprio quello di assoggettare all’imposta sulla circolazione

tutti i veicoli che usufruiscono delle infrastrutture stradali, compresi quelli

ad emissione zero.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della società

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: