80.2016.234
Procedura: notificazione di una decisione, raccomandata, notificazione presunta, non un anno e mezzo dopo la presentazione del reclamo
6 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.234
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 settembre 2016 contro la decisione del 1° settembre 2016 in materia di
diffida per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. La RI 1 è una società
costituita nel 2013, con sede, dapprima, presso la RA 1 di __________ (GR) e,
dal 15 settembre 2015, a __________.
Il 10 settembre 2014, l’RS
1 (UTPG) si è rivolto all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del
Canton Grigioni, annunciando la propria intenzione di rivendicare l’imposizione
illimitata sull’utile e sul capitale della società, “a seguito del mantenimento
della sede effettiva in Ticino”. Secondo l’autorità fiscale ticinese, infatti,
l’amministrazione effettiva della società era rimasta nel Canton Ticino, dove
era domiciliata anche la socia e gerente, mentre a __________ (GR) vi era “unicamente
il recapito postale preso la fiduciaria RA 1 di __________, __________, __________
GR”.
B. La RI 1 ha impugnato,
con reclamo del 10 ottobre 2014, la suddetta lettera, ricevuta in copia,
sottolineando di disporre, “all’interno di locali della fiduciaria RA 1, di un
proprio ufficio con proprie installazioni”. La reclamante ha prodotto copia di
un contratto di locazione, le ricevute del pagamento della locazione e una fotografia
del suo ufficio.
L’UTPG ha respinto il
reclamo della contribuente, con decisione del 21 luglio 2016, nella quale ha
confermato il suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Non ritirata,
la suddetta decisione è stata ritornata all’autorità di tassazione il 3 agosto
2016.
C. Il 12 maggio 2016
l’UTPG ha notificato alla società contribuente una diffida, avvertendola che in
caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta le avrebbe inflitto una
multa per violazione degli obblighi procedurali.
La contribuente ha
interposto reclamo il 23 maggio 2016, rilevando di aver ritornato i moduli
della dichiarazione d’imposta il 7 maggio 2016 e facendo riferimento al reclamo
del 10 ottobre 2014.
L’UTPG ha respinto il
reclamo della contribuente, con decisione del 1° settembre 2016, nella quale ha
sottolineato che la reclamante non aveva dato seguito al richiamo del 7 aprile
2016. Attirava poi l’attenzione sulla propria decisione del 21 luglio 2016, con
la quale aveva respinto il reclamo contro la decisione di assoggettamento.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento sia
della decisione del 1° settembre 2016, concernente la diffida, sia della
decisione del 21 luglio 2016, concernente l’assoggettamento illimitato.
L’insorgente sostiene di non aver mai ricevuto quest’ultima decisione, con la
quale sarebbe stato respinto il suo reclamo contro la decisione di assoggettamento.
Esclude che la decisione le possa essere stata notificata, per il fatto che la
società non occupa attualmente dipendenti ed essendo stata la gerente, __________,
assente all’estero dal 22 luglio al 7 agosto 2016.
E. Nelle sue
osservazioni del 9 novembre 2016, l’UTPG propone di respingere il ricorso.
Secondo l’autorità di tassazione, la decisione su reclamo del 21 luglio 2016 è
stata correttamente notificata alla ricorrente, la quale avrebbe potuto ritirarla
fino al 2 agosto 2016. La decisione è pertanto passata in giudicato. L’UTPG
esclude peraltro che l’assenza all’estero della gerente possa giustificare una
restituzione dei termini, essendo stata organizzata in precedenza e non avendo
essa adottato alcuna disposizione per il caso in cui la decisione fosse stata
notificata durante la sua assenza. Secondo l’autorità fiscale, inoltre, la
ricorrente avrebbe ancora potuto interporre ricorso nei termini, essendo
rientrata dalle vacanze il 7 agosto 2016.
La contribuente ha replicato
in data 21 novembre 2016, sottolineando che la decisione su reclamo contestata
è ritornata al mittente, cioè l’UTPG, il quale non l’ha ritrasmessa al
destinatario per posta semplice, con la conseguenza che essa non ha potuto
prenderne conoscenza. Sottolinea inoltre che dall’inoltro del reclamo erano
trascorsi quasi due anni. Né sarebbe stato possibile interporre ricorso, dopo
il rientro dalle vacanze della gerente, per il fatto che l’avviso di ritiro della
posta non menzionava il mittente.
Diritto
1. La ricorrente
impugna sia la decisione con cui l’UTPG ha respinto il suo reclamo contro la
diffida del 12 maggio 2016 sia quella con cui lo stesso ufficio ha respinto il
suo reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato del 10 ottobre
2014. A proposito di quest’ultima, sostiene tuttavia che non le sarebbe stata
validamente notificata, per il fatto che la raccomandata sarebbe stata inviata
durante le vacanze estive della sua gerente ed il relativo invio postale
sarebbe stato ritornato all’UTPG prima del suo rientro.
In queste circostanze, si
deve anzitutto stabilire se la decisione concernente l’assoggettamento
illimitato della società insorgente sia passata in giudicato. Solo in tal caso,
infatti, la ricorrente sarebbe obbligata ad inoltrare la dichiarazione
d’imposta nel Canton Ticino.
Se chi ha ricevuto i
formulari per la dichiarazione d’imposta contesta il proprio assoggettamento,
deve essere adottata una decisione di accertamento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 4 ad
art. 122 LIFD, p. 431), cioè una decisione pregiudiziale definitiva che
concerne l’assoggettamento, prima che possa essere proseguita la procedura di
tassazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 22 agosto 2008,
n.2C_175/2008, consid. 1.1).
La diffida, con cui
l’autorità fiscale cantonale avverte la contribuente che le infliggerà una
multa per violazione degli obblighi procedurali, nel caso in cui non inoltrerà
la dichiarazione, presuppone pertanto che la decisione pregiudiziale sull’assogget-tamento
all’imposta cantonale sia passata in giudicato.
Considerandi
2.
2.1.
Come già ricordato, l’UTPG
ha notificato la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento della
ricorrente, mediante invio postale raccomandato del 21 luglio 2016. Il giorno
successivo, la destinataria dell’invio è stata avvisata dalla Posta. Non
ritirato, l’invio è stato ritornato al mittente il 3 agosto 2016.
2.2
Né la legislazione
federale (LIFD e LAID) né quella cantonale (LT) disciplinano la forma della
notificazione delle decisioni fiscali. Secondo giurisprudenza costante, anche
nell’ambito del diritto tributario si applica la prassi relativa alla notificazione
presunta (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n.2C_780/2010 del 21
marzo 2011 consid. 2.3,2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 3,2P.210/1999
del 27 ottobre 2000 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella
casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato
viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il
sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un
certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III
396.
consid. 1.2.3).
La stessa Alta Corte ha
peraltro precisato che non si potrebbe pretendere che chi è parte in una
procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità
compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli.
Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta
richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il
contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un
anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione,
ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si
potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi
l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate.
Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta.
Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione
presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenze n.2C_1040/2012
e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1;
2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 21f
ad art. 116 LIFD, p. 2085; Locher,
op. cit., n. 20 ad art. 116 LIFD, p. 322).
2.3
Tornando alla fattispecie
in esame, la ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione di
assoggettamento il 10 ottobre 2014. Dagli atti non risulta che, in un momento
successivo, vi siano stati altri contatti fra l’autorità di tassazione e la
contribuente (lettere, audizioni, comunicazioni ecc.). Quando l’UTPG ha notificato
la decisione su reclamo, il 21 luglio 2016, era pertanto trascorso oltre un
anno e mezzo dall’ultimo contatto fra le parti. Inoltre, il periodo dell’anno
scelto dall’autorità per procedere alla notificazione della decisione coincide
con quello in cui molte persone partono per le vacanze estive.
Al ricorso la contribuente
ha allegato la prenotazione di un volo per la __________, fatta dalla gerente __________.
Il volo di andata era previsto per il 22 luglio 2016 e quello di ritorno il 7
agosto 2016. È stato in tal modo reso perlomeno verosimile che la socia della
società ricorrente sia stata effettivamente assente all’estero per vacanze, nel
lasso di tempo indicato. Ora, i giorni della sua assenza coincidono proprio con
quelli durante i quali l’invio dell’UTPG è stato depositato nell’ufficio
postale di destinazione, a disposizione della ricorrente. Al suo rientro in
Svizzera, infatti, l’invio era già ritornato al mittente.
In queste circostanze,
tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, si deve ritenere che
effettivamente la decisione del 21 luglio 2016 non sia stata validamente
notificata all’insor-gente.
Né si può rimproverare a
quest’ultima, come fa la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni
al ricorso, di non essersi rivolta all’autorità di tassazione dopo aver trovato
l’avviso di ritiro. Quest’ultimo non menziona infatti il mittente, ragione per
cui, come ha sostenuto la contribuente nella sua replica del 21 novembre 2016,
non le era possibile risalire all’UTPG quale mittente.
2.4
Ne consegue che la
decisione del 21 luglio 2016 non è passata in giudicato, non essendo la stessa
stata notificata alla ricorrente. L’UTPG dovrà pertanto procedere ad una nuova
notificazione della decisione su reclamo.
Quale ulteriore
conseguenza, deve essere annullata la diffida inviata alla contribuente il 12
maggio 2016, come pure la decisione del 1° settembre 2016, che ha respinto il
reclamo contro quest’ultima.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1° settembre 2016 e la diffida del 12
maggio 2016 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: