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Decisione

80.2016.234

Procedura: notificazione di una decisione, raccomandata, notificazione presunta, non un anno e mezzo dopo la presentazione del reclamo

6 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è una società

costituita nel 2013, con sede, dapprima, presso la RA 1 di __________ (GR) e,

dal 15 settembre 2015, a __________.

Il 10 settembre 2014, l’RS

1 (UTPG) si è rivolto all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del

Canton Grigioni, annunciando la propria intenzione di rivendicare l’imposizione

illimitata sull’utile e sul capitale della società, “a seguito del mantenimento

della sede effettiva in Ticino”. Secondo l’autorità fiscale ticinese, infatti,

l’amministrazione effettiva della società era rimasta nel Canton Ticino, dove

era domiciliata anche la socia e gerente, mentre a __________ (GR) vi era “unicamente

il recapito postale preso la fiduciaria RA 1 di __________, __________, __________

GR”.

B. La RI 1 ha impugnato,

con reclamo del 10 ottobre 2014, la suddetta lettera, ricevuta in copia,

sottolineando di disporre, “all’interno di locali della fiduciaria RA 1, di un

proprio ufficio con proprie installazioni”. La reclamante ha prodotto copia di

un contratto di locazione, le ricevute del pagamento della locazione e una fotografia

del suo ufficio.

L’UTPG ha respinto il

reclamo della contribuente, con decisione del 21 luglio 2016, nella quale ha

confermato il suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Non ritirata,

la suddetta decisione è stata ritornata all’autorità di tassazione il 3 agosto

2016.

C. Il 12 maggio 2016

l’UTPG ha notificato alla società contribuente una diffida, avvertendola che in

caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta le avrebbe inflitto una

multa per violazione degli obblighi procedurali.

La contribuente ha

interposto reclamo il 23 maggio 2016, rilevando di aver ritornato i moduli

della dichiarazione d’imposta il 7 maggio 2016 e facendo riferimento al reclamo

del 10 ottobre 2014.

L’UTPG ha respinto il

reclamo della contribuente, con decisione del 1° settembre 2016, nella quale ha

sottolineato che la reclamante non aveva dato seguito al richiamo del 7 aprile

2016. Attirava poi l’attenzione sulla propria decisione del 21 luglio 2016, con

la quale aveva respinto il reclamo contro la decisione di assoggettamento.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento sia

della decisione del 1° settembre 2016, concernente la diffida, sia della

decisione del 21 luglio 2016, concernente l’assoggettamento illimitato.

L’insorgente sostiene di non aver mai ricevuto quest’ultima decisione, con la

quale sarebbe stato respinto il suo reclamo contro la decisione di assoggettamento.

Esclude che la decisione le possa essere stata notificata, per il fatto che la

società non occupa attualmente dipendenti ed essendo stata la gerente, __________,

assente all’estero dal 22 luglio al 7 agosto 2016.

E. Nelle sue

osservazioni del 9 novembre 2016, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Secondo l’autorità di tassazione, la decisione su reclamo del 21 luglio 2016 è

stata correttamente notificata alla ricorrente, la quale avrebbe potuto ritirarla

fino al 2 agosto 2016. La decisione è pertanto passata in giudicato. L’UTPG

esclude peraltro che l’assenza all’estero della gerente possa giustificare una

restituzione dei termini, essendo stata organizzata in precedenza e non avendo

essa adottato alcuna disposizione per il caso in cui la decisione fosse stata

notificata durante la sua assenza. Secondo l’autorità fiscale, inoltre, la

ricorrente avrebbe ancora potuto interporre ricorso nei termini, essendo

rientrata dalle vacanze il 7 agosto 2016.

La contribuente ha replicato

in data 21 novembre 2016, sottolineando che la decisione su reclamo contestata

è ritornata al mittente, cioè l’UTPG, il quale non l’ha ritrasmessa al

destinatario per posta semplice, con la conseguenza che essa non ha potuto

prenderne conoscenza. Sottolinea inoltre che dall’inoltro del reclamo erano

trascorsi quasi due anni. Né sarebbe stato possibile interporre ricorso, dopo

il rientro dalle vacanze della gerente, per il fatto che l’avviso di ritiro della

posta non menzionava il mittente.

Diritto

1. La ricorrente

impugna sia la decisione con cui l’UTPG ha respinto il suo reclamo contro la

diffida del 12 maggio 2016 sia quella con cui lo stesso ufficio ha respinto il

suo reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato del 10 ottobre

2014. A proposito di quest’ultima, sostiene tuttavia che non le sarebbe stata

validamente notificata, per il fatto che la raccomandata sarebbe stata inviata

durante le vacanze estive della sua gerente ed il relativo invio postale

sarebbe stato ritornato all’UTPG prima del suo rientro.

In queste circostanze, si

deve anzitutto stabilire se la decisione concernente l’assoggettamento

illimitato della società insorgente sia passata in giudicato. Solo in tal caso,

infatti, la ricorrente sarebbe obbligata ad inoltrare la dichiarazione

d’imposta nel Canton Ticino.

Se chi ha ricevuto i

formulari per la dichiarazione d’imposta contesta il proprio assoggettamento,

deve essere adottata una decisione di accertamento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 4 ad

art. 122 LIFD, p. 431), cioè una decisione pregiudiziale definitiva che

concerne l’assoggettamento, prima che possa essere proseguita la procedura di

tassazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 22 agosto 2008,

n.2C_175/2008, consid. 1.1).

La diffida, con cui

l’autorità fiscale cantonale avverte la contribuente che le infliggerà una

multa per violazione degli obblighi procedurali, nel caso in cui non inoltrerà

la dichiarazione, presuppone pertanto che la decisione pregiudiziale sull’assogget-tamento

all’imposta cantonale sia passata in giudicato.

Considerandi

2.

2.1.

Come già ricordato, l’UTPG

ha notificato la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento della

ricorrente, mediante invio postale raccomandato del 21 luglio 2016. Il giorno

successivo, la destinataria dell’invio è stata avvisata dalla Posta. Non

ritirato, l’invio è stato ritornato al mittente il 3 agosto 2016.

2.2

Né la legislazione

federale (LIFD e LAID) né quella cantonale (LT) disciplinano la forma della

notificazione delle decisioni fiscali. Secondo giurisprudenza costante, anche

nell’ambito del diritto tributario si applica la prassi relativa alla notificazione

presunta (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n.2C_780/2010 del 21

marzo 2011 consid. 2.3,2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 3,2P.210/1999

del 27 ottobre 2000 consid. 2b).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella

casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato

viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il

sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un

certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III

396.

consid. 1.2.3).

La stessa Alta Corte ha

peraltro precisato che non si potrebbe pretendere che chi è parte in una

procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci all’autorità

compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli.

Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla notificazione presunta

richiede che si tenga conto della durata della procedura della quale il

contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un

anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione,

ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si

potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi

l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate.

Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta.

Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione

presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (sentenze n.2C_1040/2012

e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.1;

2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 21f

ad art. 116 LIFD, p. 2085; Locher,

op. cit., n. 20 ad art. 116 LIFD, p. 322).

2.3

Tornando alla fattispecie

in esame, la ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione di

assoggettamento il 10 ottobre 2014. Dagli atti non risulta che, in un momento

successivo, vi siano stati altri contatti fra l’autorità di tassazione e la

contribuente (lettere, audizioni, comunicazioni ecc.). Quando l’UTPG ha notificato

la decisione su reclamo, il 21 luglio 2016, era pertanto trascorso oltre un

anno e mezzo dall’ultimo contatto fra le parti. Inoltre, il periodo dell’anno

scelto dall’autorità per procedere alla notificazione della decisione coincide

con quello in cui molte persone partono per le vacanze estive.

Al ricorso la contribuente

ha allegato la prenotazione di un volo per la __________, fatta dalla gerente __________.

Il volo di andata era previsto per il 22 luglio 2016 e quello di ritorno il 7

agosto 2016. È stato in tal modo reso perlomeno verosimile che la socia della

società ricorrente sia stata effettivamente assente all’estero per vacanze, nel

lasso di tempo indicato. Ora, i giorni della sua assenza coincidono proprio con

quelli durante i quali l’invio dell’UTPG è stato depositato nell’ufficio

postale di destinazione, a disposizione della ricorrente. Al suo rientro in

Svizzera, infatti, l’invio era già ritornato al mittente.

In queste circostanze,

tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, si deve ritenere che

effettivamente la decisione del 21 luglio 2016 non sia stata validamente

notificata all’insor-gente.

Né si può rimproverare a

quest’ultima, come fa la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni

al ricorso, di non essersi rivolta all’autorità di tassazione dopo aver trovato

l’avviso di ritiro. Quest’ultimo non menziona infatti il mittente, ragione per

cui, come ha sostenuto la contribuente nella sua replica del 21 novembre 2016,

non le era possibile risalire all’UTPG quale mittente.

2.4

Ne consegue che la

decisione del 21 luglio 2016 non è passata in giudicato, non essendo la stessa

stata notificata alla ricorrente. L’UTPG dovrà pertanto procedere ad una nuova

notificazione della decisione su reclamo.

Quale ulteriore

conseguenza, deve essere annullata la diffida inviata alla contribuente il 12

maggio 2016, come pure la decisione del 1° settembre 2016, che ha respinto il

reclamo contro quest’ultima.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 1° settembre 2016 e la diffida del 12

maggio 2016 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: