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Decisione

80.2016.237

Imposta sulla sostanza: numerario, onere della prova, dichiarazione funzionale alla giustificazione di un acquisto fatto in un periodo successivo, sequestro di beni del convivente

17 luglio 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 risiede in __________

con un permesso di dimora dal 1° aprile 2008. Già in precedenza, dal 1°

febbraio 2005, le era stato rilasciato un permesso di soggiorno senza esercizio

di un’attività lucrativa, in quanto conviveva con __________. Quest’ultimo è

stato coinvolto, nel 2010, in un procedimento penale condotto dall’allora

Ufficio dei giudici istruttori federali. Il 20 agosto 2010, il Capo del Dipartimento

federale delle finanze ha autorizzato l’Amministrazione federale delle

contribuzioni, precisamente la Divisione affari penali e inchieste (DAPI) ad

avviare un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di __________ e delle

società __________ SA, __________, e __________ SA, __________, alla luce dei sospetti

fondati su documenti raccolti nell’ambito del procedimento penale menzionato.

B. Nel corso del mese di

settembre del 2010, RI 1 ha presentato all’RS 1 le dichiarazioni fiscali

d’imposta per i periodi fiscali 2008 (dal 1° aprile) e 2009.

Per il primo periodo, la

contribuente ha dichiarato di aver conseguito un reddito netto dell’attività

lucrativa dipendente di fr. 56'870.–, proveniente dalle società __________ SA e

__________ SA. Ha inoltre indicato di avere avuto, alla fine dell’anno, titoli

e capitali per complessivi fr. 170'000.– (le azioni della __________ SA, __________,

un credito nei confronti della stessa società, e le quote di partecipazione

nella __________, __________) e “numerario, biglietti di banca, oro e altri

metalli preziosi” per complessivi fr. 650'000.–.

Per il periodo fiscale

2009, ha dichiarato redditi del lavoro netti di fr. 103'594.–, provenienti

dalle stesse società, titoli e capitali per fr. 264'000.– .– (le azioni della __________

SA, un credito nei confronti della stessa società, le quote di partecipazione

nella __________ Srl e le azioni della __________ SA, __________) e numerario

per fr. 600'000.–.

C. Dando seguito a una

richiesta di documentazione dell’Ufficio di tassazione, con scritto del 28

gennaio 2014, la contribuente ha trasmesso a quest’ultimo i conti della __________

Srl, oltre ad un’attestazione di esserne la beneficiaria economica, ed ha precisato

di non partecipare “ad alcuna società di persone ancora operativa” e di non

avere pertanto “rendiconti d’esercizio e tantomeno… una dichiarazione fiscale

italiana relativa all’anno 2008”, in quanto “la ditta individuale __________

nel 2008 non produceva più nessun ricavo”. Ha poi confermato “di NON aver

detenuto e utilizzato fondi contanti della __________ SA e __________ SA, al

fine di effettuare pagamenti privati”.

D. Con decisioni del 17

dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato a RI 1 le tassazioni IC e

IFD per i periodi fiscali 2008 e 2009. Questi i principali elementi del calcolo

delle imposte:

2008

2009

IC

IFD

IC

IFD

Reddito imponibile

405’000

405’000

414’000

253’400

Reddito determinante per l’aliquota

461’800

461’800

517’600

357’000

Sostanza imponibile

870’000

934’000

Rispetto alla decisione

impugnata, l’autorità di tassazione aveva aggiunto altri redditi della sostanza

mobiliare, nella misura di fr. 392'004.–, per il periodo fiscale 2008, e di fr.

401'535.– per l’IC e fr. 240'921.– per l’IFD, per il periodo fiscale 2009. Per

quanto concerne la sostanza imponibile, aveva aumentato il valore della

partecipazione nella __________ SA da fr. 100'000.– a fr. 120'000.–, per il

2008, e fr. 140'000.–, per il 2009, e aveva aggiunto le quote del 30% nelle

società __________ SA e __________ SA, per un valore di fr. 30'000.– ciascuna.

Nella motivazione delle

decisioni, l’autorità fiscale giustificava l’aggiunta dei redditi della

sostanza mobiliare con il conseguimento di “prestazioni valutabili in denaro __________

SA e __________ SA”.

E. La contribuente ha

interposto reclamo contro le decisioni in questione, con scritto del 18

dicembre 2014.

Il 16 settembre 2015, i

rappresentanti della reclamante sono stati convocati dall’autorità fiscale, la

quale li ha informati “che le tassazioni in oggetto sono state evase sulla base

delle informazioni relative al rapporto del 26.2.2015 da parte dell’AFC (DAPI)

raccolte nell’ambito dell’inchiesta compiuta nei confronti del compagno della

contribuente”. I rappresentanti di quest’ultima, da parte loro, hanno sostenuto

che la loro assitita avrebbe avuto la residenza in __________ dalla fine del

2005, come comprovato dal contratto di locazione di un appartamento a __________,

e hanno contestato che ella avesse una partecipazione delle società __________

SA e __________ SA, delle quali unico azionista sarebbe stato __________. A

quest’ultimo riguardo, hanno affermato che l’autorità di tassazione avrebbe

“frainteso le indicazioni fornite” alla Banca __________ “dal fiduciario che…

presentò il signor __________” al funzionario della banca stessa, in vista di

un finanziamento.

F. L’Ufficio di

tassazione ha parzialmente accolto il reclamo della contribuente, con decisioni

del 24 agosto 2016. Rispetto alle decisioni impugnate, ha stralciato il

“numerario”, di rispettivamente fr. 650'000.– nel 2008 e fr. 600'000.– nel

2009. Per il resto, ha confermato le decisioni contestate.

Nella motivazione delle

decisioni, ha sottolineato di essersi basato sulle motivazioni e sui dati

indicati nella comunicazione della DAPI del 26 febbraio 2015, già sottoposta

alla reclamante. La comunicazione in questione era nata “dall’analisi dei

documenti e delle informazioni raccolte nell’ambito dell’inchiesta compiuta nei

confronti del compagno di RI 1, __________”, anche se “eventuali reati fiscali”

commessi dalla reclamante non erano “stati oggetto d’inchiesta ex art.

190 LIFD” (cfr. la comunicazione della DAPI all’RS 1 del 26 febbraio 2015, p.

1). Dalla comunicazione della DAPI si evince, in particolar modo, che, avendo __________

dichiarato di detenere il 70% delle partecipazioni sociali in discussione,

l’autorità inquirente federale aveva ritenuto che il rimanente 30% fosse della

reclamante. La dichiarazione d’imposta del convivente era infatti stata presentata

prima che fosse stata avviata l’inchiesta penale nei confronti di quest’ultimo;

la dichiarazione della contribuente – che non menzionava partecipazioni nelle

suddette società – era invece di poco successiva e, secondo la DAPI, perseguiva

lo scopo di “giustificare l’esistenza di una certa capacità finanziaria,

affinché la contribuente, di nazionalità italiana, potesse acquistare dal compagno

la società immobiliare __________ SA, messa in pericolo dalle procedure avviate

nei confronti di __________”. Di conseguenza, il 30% dei redditi derivanti da __________

SA e da __________ SA, “occultati alle autorità fiscali” e “conservati a

contanti in locali riconducibili a __________ e RI 1”, dovevano essere

attribuiti a quest’ultima. La DAPI affermava inoltre che “nessun elemento

raccolto ha permesso di accertare” l’esistenza dell’importo detenuto a contanti

dalla reclamante, secondo le sue dichiarazioni d’imposta. Tale importo,

“costituito tramite attività lavorative in Italia e lasciti di parenti (che non

hanno potuto essere dimostrati), conservato in una cassaforte e dunque mai depositato

in banca” (fr. 650'000.–nel 2008 e fr. 600'000.– nel 2009), sarebbe stato

utilizzato per pagare una parte del prezzo pattuito, in occasione dell’acquisto

del capitale azionario della società __________ SA, precedentemente di

proprietà del compagno”. Tuttavia, l’unica prova dell’esistenza di tale

capitale sarebbe stata costituita da “una ricevuta firmata dalle due persone in

merito a questa transazione”, cioè alla vendita delle quote sociali.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere

stata e di essere l’avente diritto economico delle società __________ SA e __________

SA. Afferma inoltre di non capire il motivo dello stralcio dell’importo (“numerario”)

di fr. 650'000.– (fr. 600'000.– nel periodo fiscale 2009), a suo dire

“esistente e dichiarato”, che sarebbe stato poi impiegato “per l’acquisto della

società __________ SA”. A quest’ultimo riguardo, definisce contraddittorio

l’operato dell’autorità di tassazione, che, pur avendo stralciato la voce di

sostanza, ha nondimeno confermato l’assoggettamento all’imposta sul reddito del

2% di tale capitale.

Per quanto attiene agli

argomenti addotti dall’Ufficio di tassazione per ritenere la sua partecipazione

nelle società in discussione, l’insorgente contesta l’interpretazione delle

“note interne redatte da un consulente di Banca __________, __________”, in cui

lei e __________ sono stati indicati come “proprietari” delle società. A suo

avviso, il consulente sarebbe incorso in una “sbagliata interpretazione… della

reale situazione, dovuta verosimilmente al fatto che __________ e __________

fossero sentimentalmente legati e che collaborassero nella gestione

dell’attività”. Ritiene pertanto che l’audizione del consulente bancario in questione

sia indispensabile per chiarire la situazione di fatto, tanto più che le note

interne della banca sono in contrasto con “quanto comunicato dal fiduciario al

medesimo istituto tramite lettera di presentazione del cliente __________”.

La ricorrente ritiene poi

che non siano determinanti le circostanze, evidenziate nella decisione

impugnata, secondo cui ella avrebbe messo a disposizione i propri soldi e

avrebbe lavorato per __________ SA senza percepire alcun salario tra il 2004 e

il 2005. D’altronde, negli anni successivi il suo stipendio sarebbe stato più

alto rispetto a quello degli altri collaboratori. L’insorgente ravvisa quindi

un’ulteriore contraddizione nell’operato della DAPI, “laddove indica che le

azioni della società __________ SA, inizialmente sequestrate, su richiesta di __________

sono state restituite a quest’ultimo”, senza cioè restituirne a lei il 30%.

Secondo la contribuente non sarebbe neppure determinante, ai fini

dell’identificazione degli azionisti della __________ SA, l’affermazione di __________,

secondo cui la sigla “____________________” è riconducibile all’abbreviazione

dei nomi di battesimo di RI 1 e di __________.

La ricorrente rimprovera

inoltre alla DAPI di ritenere fedefacente la dichiarazione d’imposta presentata

da __________ e incompleta la sua.

H. Nelle sue

osservazioni del 17 novembre 2016, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il ricorso.

In merito alla pretesa

esistenza del capitale di fr. 650'000.–, dichiarato dalla ricorrente,

l’autorità fiscale sottolinea che la sua prova “è rilevante poiché RI 1 ha tentato

di acquistare dal suo concubino il capitale azionario della società __________

SA intestataria di numerosi appartamenti” e “solamente se la contribuente saprà

dimostrare di essere stata in possesso di tali importi, diverrà azionista unica

della società __________ SA”. A tale riguardo, tuttavia, le spiegazioni fornite

sarebbero state contraddittorie e non documentate. Secondo le dichiarazioni dei

redditi presentate in __________ negli anni precedenti il suo trasferimento in

Svizzera, del resto, avrebbe conseguito redditi annui fra un minimo di 629 € e

23'091 €.

Circa la titolarità delle

azioni delle società __________ SA e __________ SA, __________ avrebbe affermato

di detenerne il 70% non solo nelle dichiarazioni d’imposta presentate ma anche

nel primo interrogatorio davanti all’Ufficio federale di polizia, per poi

cambiare versione “dopo aver compreso che l’intero suo patrimonio era messo in

pericolo da imminenti procedure penali fiscali”. Lo scopo di tale modifica di

versione sarebbe stato di “permettere a RI 1 di non incorrere in problemi fiscali”.

In seguito, avrebbe ceduto a quest’ultima o a terzi tutti i beni. Anche in merito

alla detenzione di altre partecipazioni sociali, peraltro, le dichiarazioni

dell’insorgente sarebbero in contrasto con quanto affermato da __________ nei

primi interrogatori. La dichiarazione d’imposta, in cui __________ ha indicato

di possedere il 70% delle azioni delle due società litigiose, sarebbe

d’altronde stata consegnata alla stessa Banca __________, in occasione della

richiesta di un finanziamento. La Divisione delle contribuzioni ritiene

pertanto inutile interrogare il consulente della banca, essendovi già stato uno

scambio di corrispondenza con il servizio legale dell’istituto stesso.

L’autorità di tassazione

ritiene poi irrilevante la circostanza che le azioni sequestrate siano state

restituite al solo __________, alle luce del fatto che “le stesse, all’epoca

della restituzione, non avevano alcun valore, essendo la società stata svuotata

da ogni attivo”. In merito al diverso credito attribuito dalla DAPI alle dichiarazioni

d’imposta della ricorrente e del suo convivente, il fisco sottolinea che la

dichiarazione d’imposta di __________ era stata allestita proprio dall’attuale

rappresentante della contribuente, che oggi ne contesta la correttezza.

La Divisione delle

contribuzioni sottolinea altresì il ruolo avuto dall’insorgente nelle società

in discussione. Oltre a percepire uno stipendio di rilievo, RI 1 si occupava

degli affari giornalieri, era responsabile delle questioni in merito

all’autodisciplina di intermediari finanziari (OAD), teneva quei “libretti” che

rappresentavano “lo strumento di gestione di __________ SA e __________ SA” e

conservava al proprio domicilio le liquidità del gruppo. Dai citati “libretti”

risulterebbe anche che la ricorrente abbia impiegato fondi, non dichiarati,

delle società “per il pagamento di spese o per finanziare società riconducibili

a RI 1”. L’autorità fiscale rileva infine che dai conti della __________ Srl si

evince che quest’ultima società ha ottenuto ingenti finanziamenti dai soci, a

dimostrazione del fatto che “RI 1 ha beneficiato di Euro 1'467'962.42 derivanti

dalle distribuzioni dissimulate di utile corrisposte da __________ SA e __________

SA”, importi poi impiegati appunto per finanziare la società italiana.

I. La ricorrente ha

replicato in data 16 gennaio 2017. In merito alla prova dell’esistenza del

“numerario” da lei dichiarato, fa notare che la Commissione cantonale di

ricorso in materia LAFE, occupandosi della cessione delle quote di

partecipazione nella __________ SA, ha sostenuto che non sarebbe ancora avvenuta

“una puntuale e completa ricostruzione fattuale”.

La contribuente sostiene

poi di aver messo da parte importanti risparmi, dapprima con la sua attività di

ricamatrice specializzata e quindi con la gestione della ditta __________, che

si occupava della distribuzione di ricariche telefoniche. Circa la “difficoltà

nel comprovare con atti di natura fiscale redditi e patrimoni pregressi”,

rileva come in Italia “il fatto di disporre di redditi fiscalmente non

dichiarati fosse assolutamente una prassi”. Gli importi percepiti con la

vendita di ricariche telefoniche, in particolare, sarebbero stati da lei

trattenuti a contanti; “spesso senza riversarli sul proprio conto personale”.

Neppure i beni ereditati dal padre nel 2007 sarebbero documentati, non essendo

questi ultimi a loro volta stati dichiarati.

La ricorrente contesta

quindi l’affermazione della Divisione delle contribuzioni, secondo cui non

sarebbe stato documentato il pagamento del prezzo della vendita della

partecipazione nella __________ SA.

In relazione alla

detenzione della quota di partecipazione del 30% nelle società __________ SA e __________

SA, la contribuente sottolinea che la banca interpellata dalla DAPI avrebbe

“indicato chiaramente di non sapere se la signora __________ detenga il 30% del

pacchetto azionario delle due società in questione”. Inoltre, il finanziamento

richiesto alla banca concerneva altre società.

Quanto ai finanziamenti

alla Immobiliare Vercelli Srl, RI 1 precisa di aver “sempre indicato” di

esserne “socia per l’intero capitale sociale, mentre che i finanziamenti

successivi sono stati compiuti da terzi per il tramite del signor __________”.

L. Nella sua duplica del

7 febbraio 2017, la Divisione delle contribuzioni ribadisce che la data

dell’inoltro delle dichiarazioni d’imposta della ricorrente fa ritenere “che

esse fossero funzionali alla messa al sicuro di una parte del patrimonio detenuto

dal di lei concubino (procedura LAFE e acquisizione da parte di RI 1 delle azioni

di __________ SA__________

Quanto alla provenienza

del capitale dichiarato come “numerario”, l’autorità fiscale sottolinea come

tanto i pretesi utili della sua attività indipendente quanto i presunti beni

ereditati non siano stati documentati. Circa il pagamento delle azioni della __________

SA, il solo fatto provato sarebbe che sui conti bancari della ricorrente “sono

affluiti dei fondi pagati da alcuni personaggi domiciliati in Italia,

apparentemente contro promessa di restituzione”, mentre non vi sarebbero prove

dell’utilizzo di tali fondi. Il venditore delle azioni, __________, avrebbe infatti

rilasciato delle “ricevute per attestare il pagamento a contanti”.

Per quanto attiene alla

questione del “finanziamento soci” della __________ Srl, la Divisione delle

contribuzioni contesta che i fondi provengano da terzi. A tale proposito,

osserva che “sulla base dei libretti sequestrati… __________ Srl è stata in

parte finanziata, senza alcuna ombra di dubbio, tramite i redditi derivanti dai

gravissimi reati fiscali oggetto d’inchiesta”.

Diritto

1. Come anticipato in

narrativa, i fatti, che hanno condotto l’autorità di tassazione a adottare le

decisioni contestate dalla ricorrente, sono stati accertati nell’ambito di

un’inchiesta fiscale secondo gli articoli 190 ss. LIFD, promossa il 20 agosto

2010 nei confronti di __________, allora convivente della contribuente, e delle

società __________ SA, __________, e __________ SA, __________. L’inchiesta

fiscale in questione trae origine a sua volta da un procedimento penale per

reati finanziari, promosso dalle autorità giudiziarie federali.

Il 2 marzo 2015, la DAPI

ha rassegnato il rapporto d’inchiesta relativo alla procedura secondo gli

articoli 190 ss. LIFD nei confronti di __________ e delle società citate.

Sulla base degli atti

raccolti nell’ambito dell’inchiesta nei confronti di __________, il 26 febbraio

2015 la DAPI ha trasmesso all’RS 1 una comuniicazione concernente RI 1.

Premesso che nessuna inchiesta è stata aperta nei confronti di quest’ultima,

l’autorità fiscale federale ha segnalato all’autorità di tassazione competente

le distribuzioni dissimulate di utile che avrebbe incassato negli anni dal 2004

al 2009.

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo,

l’insorgente contesta lo stralcio dell’importo (“numerario”) di fr. 650'000.–

(fr. 600'000.– nel periodo fiscale 2009), da lei dichiarato, che sarebbe stato

poi impiegato “per l’acquisto della società __________ SA”.

2.2

In effetti, nelle

dichiarazioni d’imposta presentate nel mese di settembre del 2010, RI 1 ha

indicato di disporre di “numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli

preziosi” per fr. 650'000.– alla fine del 2008 e fr. 600'000.– alla fine del

2009.

Mentre nelle decisioni di tassazione, notificate alla contribuente il 17

dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha ripreso tali valori, nelle decisioni

su reclamo del 26 agosto 2016, per contro, li ha stralciati, facendo

riferimento alla citata comunicazione della DAPI, secondo cui “nessun elemento

raccolto ha permesso di accertare” l’esistenza di questo capitale. Tale

importo, “costituito tramite attività lavorative in Italia e lasciti di parenti

(che non hanno potuto essere dimostrati), conservato in una cassaforte e dunque

mai depositato in banca” (fr. 650'000.–nel 2008 e fr. 600'000.– nel 2009), sarebbe

stato utilizzato per pagare una parte del prezzo pattuito, in occasione

dell’acquisto del capitale azionario della società __________ SA,

precedentemente di proprietà del compagno”. Tuttavia, l’unica prova

dell’esistenza di tale capitale sarebbe stata costituita da “una ricevuta firmata

dalle due persone in merito a questa transazione”, cioè alla vendita delle

quote sociali.

2.3

Nelle procedure fiscali

vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle

imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il

contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione

nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art.

200.

cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti

giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento

delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n.2C_605/2015 del

5.11.2015

consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

Di principio, il grado di

prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non

abbia più seri dubbi circa l’esistenza del fatti addotti oppure che gli

eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza

richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità

del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante

rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la

prova piena (sentenza n.2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

Se, nonostante la

collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo

l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere

accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano

applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione

oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque

tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n.2C_605/2015

citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss.

all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).

2.4

Come anticipato, nelle

dichiarazioni d’imposta presentate nel 2010, la ricorrente ha indicato un capitale

di 650'000 franchi alla fine del 2008 e di 600'000 franchi alla fine del 2009.

Nessun documento a comprova dell’esistenza di tale somma di denaro è stato

allegato.

Nell’ambito del

procedimento penale fiscale più volte menzionato, l’8 settembre 2010 la DAPI ha

sequestrato gli immobili della __________ SA. Con il ricorso contro il

sequestro, la società ha prodotto un contratto di compravendita, datato 12

agosto 2010, dal quale risulta che __________ avrebbe venduto a RI 1 le azioni

della __________ SA, al prezzo di fr. 1'500'000.–. Circa le modalità di pagamento

del prezzo, il contratto prevede il pagamento di fr. 600'000.– “entro il giorno

di presentazione della domanda di non assoggettamento alla LAFE”, mentre “per

gli altri 900'000 la parte venditrice concede alla parte acquirente un finanziamento

di pari importo, rimborsabile e rimunerato come a accordi separati”. La

consegna delle azioni sarebbe avvenuta “al momento del pagamento dell’importo

di CHF 600’000[00]”. Lo stesso giorno, la società ha chiesto all’Ufficio dei

registri di iscrivere RI 1 come nuova amministratrice unica con diritto di

firma individuale, al posto di __________, allegando il verbale di un’assemblea

tenutasi lo stesso giorno. Al reclamo del 20 settembre 2010, interposto al Tribunale

penale federale contro il sequestro degli immobili, la __________ SA ha

allegato anche le dichiarazioni d’imposta della ricorrente.

2.5

Interrogato il 7 aprile

2011.

dalla DAPI in merito alla provenienza dei capitali che gli sarebbero stati

versati da RI 1 per acquistare la partecipazione sociale in questione, __________

ha affermato che la sua compagna i fondi “non ce li aveva, se li è fatti

prestare dai suoi conoscenti italiani”, precisando poi di non volere “fare i

nomi”.

Nelle sue osservazioni al

ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha sottolineato che, secondo le

dichiarazioni dei redditi presentate in Italia negli anni precedenti il suo

trasferimento in Svizzera, la ricorrente avrebbe conseguito redditi annui fra

un minimo di 629 € e 23'091 €.

In sede di replica, la

contribuente ha sostenuto di aver messo da parte importanti risparmi, dapprima

con la sua attività di ricamatrice specializzata e quindi con la gestione della

ditta __________, che si occupava della distribuzione di ricariche telefoniche.

A tale riguardo, ha prodotto copiosa documentazione bancaria, che proverebbe a

suo dire il fatturato di quest’ultima attività. Circa la “difficoltà nel

comprovare con atti di natura fiscale redditi e patrimoni pregressi”, rileva

come in Italia “il fatto di disporre di redditi fiscalmente non dichiarati

fosse assolutamente una prassi”. Gli importi percepiti con la vendita di

ricariche telefoniche, in particolare, sarebbero stati da lei trattenuti a

contanti; “spesso senza riversarli sul proprio conto personale”. Neppure i beni

ereditati dal padre nel 2007 sarebbero documentati, non essendo questi ultimi a

loro volta stati dichiarati.

2.6

Ora, si comprende che

l’autorità di tassazione abbia preteso dalla ricorrente una prova dell’esistenza

dei capitali dichiarati. La loro esistenza è infatti stata addotta proprio

nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione della DAPI di

sequestrare gli immobili appartenenti alla __________ SA. __________ e la

stessa contribuente avevano un evidente interesse a cercare di provare che

quest’ultima fosse divenuta proprietaria della società, sapendo che il fisco

intendeva sequestrare, e in seguito confiscare, i suoi beni immobiliari.

In queste circostanze si

deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova fatti valere

dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza dei valori litigiosi.

In primo luogo, la

circostanza stessa che le dichiarazioni d’imposta di RI 1 siano state allestite

proprio in concomitanza con il sequestro e che siano state allegate al reclamo

contro tale provvedimento induce a una certa prudenza.

In secondo luogo, le

versioni dei contraenti in merito alla provenienza dei fondi sono discordanti.

Se __________ affermava ancora nel 2011 che i fondi provenivano da prestiti

fatti a RI 1 da non meglio precisati “conoscenti italiani”, nella procedura di

reclamo contro il sequestro delle azioni della __________ SA, la ricorrente ha

prodotto l’estratto di un conto bancario su cui sarebbero transitati i soldi poi

impiegati per l’acquisto. Sennonché, come ha rilevato la stessa Corte dei reclami

penali del Tribunale penale federale, nella sentenza del 7.2.2012 (n.

BV.2011.30), secondo le informazioni bancarie fornite dall’istituto bancario, i

fondi ricevuti dalla reclamante sarebbero stati costituiti da prestiti

necessari alla sua attività professionale da restituire entro un anno, sicché

non vi erano documenti che rendessero credibile l’impiego di tale denaro per

l’acquisto delle azioni. Con il presente ricorso, la provenienza dei fondi

viene infine giustificata con pretesi risparmi accumulati dalla contribuente

negli anni precedenti il suo trasferimento in Svizzera. Anche limitandosi alle

spiegazioni fornite dalla sola ricorrente, si deve constatare una certa difformità

di versioni.

Soffermandosi dunque sulla

tesi sostenuta nel ricorso in esame, ed in particolar modo nella replica del 16

gennaio 2017, la documentazione prodotta non è idonea a comprovare che alla

fine del 2008 la ricorrente avesse un capitale di 650'000 franchi in contanti.

Né l’affermazione secondo cui avrebbe aver messo da parte importanti risparmi

con la sua attività di ricamatrice specializzata né la pretesa di aver

conseguito utili importanti con la gestione della ditta __________, che si occupava

della distribuzione di ricariche telefoniche, sono documentate. Gli estratti

allegati alla replica indicano solo la movimentazione avvenuta su due conti

bancari di cui era titolare la ditta __________ di RI 1 negli anni dal 2003 al

2008, mentre ovviamente non offrono alcuna indicazione in merito agli utili conseguiti

dall’impresa in questione. La ricostruzione dell’utile proposta nel ricorso si

basa su margini di guadagno calcolati “consultando le informazioni liberamente

accessibili in internet” ed è dunque poco più di un’ipotesi.

La ricorrente riconosce

poi la “difficoltà nel comprovare con atti di natura fiscale redditi e

patrimoni pregressi”, ma rileva come in Italia “il fatto di disporre di redditi

fiscalmente non dichiarati fosse assolutamente una prassi”. A tale proposito, è

perlomeno curioso che un contribuente cerchi di avvalorare la credibilità della

propria dichiarazione sostenendo di avere evaso le imposte in un altro Stato.

In ogni caso, manca ogni prova dell’esistenza dei pretesi redditi conseguiti

con le attività esercitate in Italia come pure del patrimonio così accumulato.

Considerazioni analoghe si

impongono con riferimento alla pretesa eredità lasciata dal padre, documentata

unicamente dall’atto di morte di quest’ultimo. Anche a questo riguardo, peraltro,

si tratterebbe di beni non dichiarati alle autorità fiscali italiane, né dal de

cuius né dall’erede.

2.7

Ne consegue che la

ricorrente non è stata in grado di comprovare l’esistenza del capitale di

650'000 franchi al 31 dicembre 2008 e di 600'000 franchi al 31 dicembre 2009.

Le prove apportate a tal fine non hanno infatti potuto documentare che la

contribuente disponesse di fondi in contanti, che le avrebbero consentito di

acquistare da __________ le quote di partecipazione nella __________ SA.

Sebbene l’imposizione dei

fattori di sostanza e di reddito dichiarati dalla contribuente avrebbe

l’effetto di incrementare il suo onere fiscale, almeno limitandosi a questa

censura ricorsuale, la mancata prova, da parte sua, dell’esistenza di tali

elementi imponibili implica che gli stessi non possano essere considerati nel

calcolo delle imposte controverse. Come si evince chiaramente dalle rispettive

argomentazioni delle parti, il fondamentale obiettivo che si prefiggeva

l’insorgente con la dichiarazione del “numerario” consisteva nel poter

giustificare l’acquisto da __________ delle quote di partecipazione nella __________

SA. Ne consegue che la mancata prova di tale fatto comporta inevitabilmente che

i fattori di sostanza e di reddito di cui si discute non siano assoggettati

all’imposta.

Alla luce di questa

constatazione, non si giustifica peraltro l’assoggettamento all’imposta sul

reddito dell’importo dichiarato dalla contribuente come reddito del numerario,

pari al 2% del capitale (fr. 13'000.– nel periodo fiscale 2008 e fr. 12'500.–

nel 2009). La mancata prova dell’esistenza del capitale in questione non può

infatti che ripercuotersi sul calcolo dell’imposta sul reddito.

La decisione impugnata,

che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza imponibile, merita

pertanto conferma, mentre devono essere stralciati dal reddito imponibile gli

“altri redditi” relativi al “numerario”.

3.

3.1.

La ricorrente contesta poi

l’imposizione del 30% delle prestazioni valutabili in denaro provenienti dalle

società __________ SA, __________, e __________ SA, __________. Come già ricordato,

l’inchiesta della DAPI è stata promossa per il fatto che Fabrizio D’Adamo era

sospettato di aver registrato, nei conti delle due società in questione, solo

una parte dei ricavi conseguiti. I sospetti erano emersi in seguito all’esame,

da parte delle autorità fiscali, degli atti relativi al procedimento penale in

cui __________ era stato coinvolto. Terminati gli accertamenti, che hanno comportato

perquisizioni e sequestri di documentazione, anche coperta dal segreto

bancario, la DAPI ha commisurato l’ammontare complessivo dei ricavi non

contabilizzati dalle due società in discussione, indicando i seguenti importi,

per i periodi fiscali litigiosi: fr. 1'306'682.– per il 2008 e fr. 1'338'451.–

per il 2009. L’autorità fiscale federale ha ritenuto che solo il 70% dei

redditi non dichiarati fossero attribuibili a __________, per il fatto che egli

aveva dichiarato di detenere solo il 70% delle quote sociali. Il rimanente 30%

è così stato imputato alla ricorrente, che avrebbe detenuto tale quota del

capitale delle società.

3.2

3.2.1

Secondo

l’autorità di tassazione, RI 1 avrebbe beneficiato di prestazioni valutabili in

denaro da parte delle società __________ SA e __________ SA.

3.2.2

Gli

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta

sull'utile delle persone giuridiche, che

1.

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

3.2.3

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

3.2.4

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale

e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando

quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.

6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

3.2.5

Che nella fattispecie le

società menzionate abbiano fatto beneficiare i loro soci di prelevamenti

anticipati di utile non è in discussione. Fra i documenti sequestrati

dall’Ufficio dei giudici istruttori federali, poi visionati dalla DAPI, vi

erano infatti dei blocchi per appunti, sui quali erano annotati i risultati

delle operazioni di cambio delle società. Le cifre indicate erano nettamente

superiori a quelle registrate nei conti delle società stesse. Di conseguenza,

all’utile imponibile delle società __________ SA e __________ SA sono stati

aggiunti gli utili da cambio e la cifra d’affari non contabilizzata.

3.3

L’autorità di tassazione

ha attribuito alla ricorrente il 30% degli importi provenienti dalle società,

sebbene ella non avesse dichiarato di esserne azionista. Vi sarebbero infatti

numerosi indizi che consentirebbero di concludere, senza particolari dubbi, che

la contribuente sia socia delle due società nella misura del 30%.

Come è già stato rilevato

in precedenza, esaminando la questione dell’esistenza del capitale dichiarato

dalla ricorrente come “numerario”, le dichiarazioni d’imposta per i periodi

2008.

e 2009 sono state presentate poco dopo l’avvio del procedimento della DAPI

nei confronti del suo compagno __________ e in concomitanza con il sequestro di

beni di quest’ultimo. La DAPI fa notare che invece la dichiarazione d’imposta

di __________ è stata inoltrata già l’anno precedente, quando ancora non era

prevedibile l’apertura di procedimenti penali. Ebbene, __________ aveva

dichiarato il 70% delle azioni delle società litigiose.

Un altro indizio, secondo

la DAPI, sarebbe costituito dalle note interne della Banca __________,

contenute negli atti relativi al finanziamento concesso per l’acquisto di

immobili intestati a società di __________ e di RI 1. In uno di questi

documenti (del 20 gennaio 2009, relativo alla richiesta di un credito

ipotecario per la __________ SA) si può leggere infatti che “__________è… proprietario

assieme alla moglie RI 1, 30.04.1974, della __________ SA, __________, società

che gestisce una stazione di servizio benzina con annesso chiosco + ufficio

cambi a __________, un ufficio cambi ubicato nella stazione di benzina __________

a __________ e un ufficio cambi a __________ e, sempre con la moglie, del __________

SA, Lugano, società che gestisce un chiosco + ufficio cambi nelle immediate

vicinanze del __________ a __________”. Nelle stesse note interne viene anche

affermato che “i coniugi __________ e RI 1 risiedono in Svizzera dal 2004 e da

subito la loro attività commerciale ha riscontrato un buon successo”, precisando

poi che “hanno iniziato a __________ per poi riprendere successivamente il

chiosco + ufficio cambi nelle immediate vicinanze del __________ ed aprire gli

uffici cambi di __________ e __________”. Le stesse considerazioni si ritrovano

sostanzialmente nelle altre note interne, che spaziano fra il 2005 e il 2010.

Il 13 maggio 2005 si legge che __________ e __________ “gestiscono con successo

la stazione di servizio benzina con annesso chiosco + ufficio cambi sito a __________”

e che “questa attività commerciale viene svolta sotto la __________ SA, società

di loro proprietà, che figura come locataria”. Il 30 aprile 2010 vengono

riprese le considerazioni reperibili nel documento del 20 gennaio 2009, con la

differenza che __________ è menzionata come “convivente” anziché moglie di __________.

La DAPI ha poi evidenziato

come RI 1 sia “l’unica collaboratrice che nel periodo 2004, 2005 ha lavorato

per __________ SA… senza che alcun salario venisse pagato o fosse indicato né

nella contabilità ufficiale, né nella contabilità occulta” per concludere che

“il mancato pagamento del salario è verosimilmente in relazione al fatto che la

contribuente venisse remunerata in altri modo, ossia partecipando agli utili

delle società”. In seguito, il suo stipendio sarebbe stato il più elevato, così

come il suo ruolo nella gestione delle società appariva particolarmente

importante.

Infine, l’autorità di

tassazione sottolinea che dai già citati libretti sequestrati dalle autorità

penali risulta che una parte dei fondi non dichiarati “sono stati prelevati

senza controprestazione per il pagamento di spese o per finanziare società riconducibili

a RI 1”. È il caso in particolare dei numerosi, e in parte consistenti, prelevamenti

di fondi utilizzati per finanziare la __________ Srl nel 2009 e nel 2010.

3.4

Come anticipato, la

prestazione valutabile in denaro può essere fatta al socio o a una persona

vicina. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si considerano

persone vicine i membri dell’amministrazione o altri organi, come pure ogni

persona fisica o giuridica, quando sussistono legami economici o personali che,

in base all’insieme delle circostanze, si devono considerare la vera ragione

della prestazione imponibile. Una persona si considera vicina anche quando l’azionista

le permette di usare la società come se le appartenesse (cfr. p. es. la

sentenza n.2C_88/2011 e 2C_89/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 2.1.1 e giurisprudenza

citata).

Gli atti degli organi

della società devono essere imputati alla società come se fossero i suoi (art.

55.

cpv. 1 e 2 CC). Se un organo si fa versare o fa versare a terzi prestazioni

valutabili in denaro, si tratta di atti voluti o conosciuti dalla società,

anche se la prestazione è illecita o se è avvenuta senza o contro la volontà di

altri organi o soci. Gli organi di amministrazione sono considerati dal punto

di vista fiscale come soci che impegnano la società (cfr. le sentenze del 30

agosto 1988, in ASA 57 p. 514 = RDAF 1990 p. 289, consid. 3d; del 22 maggio

1995, in ASA 65 p. 390 = RDAF 1997 II 594, consid. 4b). L’organo che coinvolge

la società in una simile prestazione può anche essere un organo di fatto, cioè

una persona che prende di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi

o che provvede alla gestione della società, concorrendo in tal modo alla

formazione della volontà sociale in modo determinante, e che assume

durevolmente, sotto la sua propria responsabilità, il compito di adottare

decisioni che oltrepassano il quadro degli affari quotidiani e che hanno

un’influenza sul risultato dell’impresa (sentenza del 26 maggio 2015 n.

2C_377/2014, in RDAF 2015 II 294, consid. 9.3).

3.5

Tornando alla fattispecie

in esame, gli argomenti su cui si fonda la decisione impugnata sono senz’altro

sufficienti a giustificare l’attribuzione dei proventi litigiosi alla

ricorrente. Se anche non si volesse ammettere che sia provato che quest’ultima

sia azionista delle società nella misura del 30%, vi sono sufficienti elementi

per sostenere che abbia beneficiato del prelevamento anticipato di utile,

perlomeno quale organo delle società.

Anzitutto, la circostanza

che, in tempi non sospetti, __________ abbia dichiarato di detenere il 70%

delle azioni si deve considerare un fatto significativo, tanto più che ciò è

stato ribadito dall’interessato ancora dopo il suo coinvolgimento nei procedimenti

penali successivi (cfr. in particolar modo il verbale dell’Ufficio federale di

polizia del 17 giugno 2010). Il fatto che alla DAPI __________ abbia dichiarato

invece di aver sempre posseduto il 100% delle azioni (cfr. verbale del 7 aprile

2011) appare come l’evidente frutto di un cambiamento di strategia, intervenuto

dopo l’avvio dell’inchiesta penale fiscale.

Neppure può essere

attribuita a una semplice “sbagliata interpretazione… della reale situazione”,

come sostenuto nel ricorso, l’indicazione, contenuta in diverse note interne

della Banca __________, del fatto che le società fossero di “proprietà” di __________

e __________. Come già ricordato, l’affermazione, sicuramente determinante per

una banca intenzionata a erogare mutui ipotecari, è contenuta in più documenti,

allestiti in anni successivi.

La persuasione dei

funzionari dell’istituto bancario che __________ e __________ fossero entrambi

azionisti delle società in discussione si ricava del resto anche dalla lettera

del 6 novembre 2015, con cui l’ufficio legale di Banca __________ ha risposto

alla richiesta di informazioni per iscritto della DAPI (cfr. in particolare la

risposta alla domanda 9).

Alla luce di queste

considerazioni, si rivela effettivamente superflua l’audizione del consulente

bancario che ha allestito le note interne. Compatibilmente con il tempo

trascorso, non potrebbe infatti che confermare la circostanza che per la banca

le società erano di “proprietà” della ricorrente e del compagno, senza peraltro

poter fornire precisazioni in merito alle rispettive quote.

Per quanto non sia

evidentemente decisiva, anche la spiegazione fornita da __________ in merito al

nome della __________ SA va nella stessa direzione. Il fatto di avere inserito

nella ragione sociale un chiaro riferimento (le due lettere iniziali dei

rispettivi nomi) ad entrambe le persone attive nell’impresa avvalora senz’altro

la tesi di una partecipazione della ricorrente al capitale della stessa.

3.6

In ogni caso, aldilà degli

indizi che supportano la tesi secondo cui RI 1 sia stata azionista delle

società in questione, è provato che la ricorrente abbia agito quale organo di

fatto delle società e che abbia beneficiato di prestazioni valutabili in denaro

da parte di queste ultime.

I più volte menzionati

libretti, che hanno consentito alla DAPI di ricostruire i ricavi non dichiarati

delle due società, sono stati redatti fino al 2007 proprio dall’insorgente. Anche

dopo, quando delle annotazioni ha cominciato ad occuparsi __________, i libretti

erano conservati nella loro comune abitazione.

Ma soprattutto parte dei

fondi non dichiarati sono stati prelevati senza controprestazione per il

pagamento di spese private o per finanziare società appartenti alla ricorrente.

È il caso dei fondi impiegati per finanziare la società __________ SA e, in

misura nettamente superiore, la __________ Srl, nel 2009 e nel 2010. Nel

libretto numero 5, in particolare, sono registrati diversi prelevamenti con

l’indicazione “noi”, che secondo la DAPI riconduce alla coppia formata da __________

e da __________. Altri importi sono serviti a pagare bollette per il figlio

della contribuente (__________) o per spese personali di quest’ultima (p. es.

il medico o l’assicurazione malattia). Considerata la circostanza che la

ricorrente e il suo compagno formavano un’unica economia domestica, vi sono poi

prelevamenti per spese comuni (crociera, orologio).

Per quanto concerne, in

particolare, i finanziamenti confluiti nella __________ Srl, come ha

sottolineato l’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, assume un

rilievo determinante la coincidenza fra le indicazioni che emergono dai citati

libretti e quelle che si evincono dalla contabilità della stessa società. La

stessa contribuente ha dichiarato di detenere la totalità delle quote della

società in questione. Come già accennato, nel libretto n. 3 figurano numerosi e

rilevanti prelevamenti dai fondi delle società __________ SA e __________ SA,

che sono stati impiegati per finanziare la società italiana. Ora, al bilancio

della __________ Srl alla fine del 2009 e del 2010 sono allegate delle “note

integrative”, dalle quali si evince che la società ha beneficiato di “finanziamenti

effettuati dai soci” per € 1'178'894.88 alla fine del 2009 e per € 1'467'962.94

alla fine del 2010. Come sottolinea la Divisione delle contribuzioni nelle

osservazioni al ricorso, se ne deduce che i prelevamenti anticipati di utile,

documentati dai “libretti”, sono serviti a finanziare per circa un milione e

mezzo di euro la società della ricorrente. La spiegazione fornita, a tale riguardo,

dall’insorgente non è documentata in alcun modo. A suo avviso, infatti, i

finanziatori sarebbero “terzi”, i cui averi tuttavia non erano “fiscalmente

conformi in Italia”. Anche stavolta, come già in relazione alla prova

dell’esistenza del “numerario” da lei inserito nelle dichiarazioni d’imposta,

l’unico argomento proposto consiste nell’allusione a evasioni fiscali commesse

a danno del fisco italiano, in questo caso non da lei ma dagli ignoti “terzi”.

Gli elementi che si

ricavano dai documenti appena citati consentono di concludere con sufficiente

certezza che la ricorrente ha beneficiato in misura importante dei prelevamenti

anticipati di utile provenienti dalle società __________ SA e __________ SA.

Quale organo di fatto di queste ultime società, la contribuente ha senz’altro

conseguito delle prestazioni valutabili in denaro.

3.7

Ne consegue che, nella

misura in cui concerne l’imposizione delle prestazioni valutabili in denaro

provenienti dalle società __________ SA e __________ SA, il ricorso è respinto.

4.

Il gravame è accolto

limitatamente alla questione dell’imposizione del reddito del “numerario”. La

tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente in

misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 24 agosto 2016 sono riformate nel

senso che sono stralciati gli “altri redditi” (fr. 13'000.– nel periodo fiscale

2008 e fr. 12'500.– nel 2009).

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 8’500.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di nove decimi (fr. 7'650.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: